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Ordinanza 20 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 489)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 
ORDINANZA 20 novembre 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. (Ordinanza n. 489).

 


 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novebre 2017)
 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, nonche’ n. 484 del  29  settembre 2017, recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza  di  protezione  civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di  continuita’, delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita’ avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre 2016,  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;

  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi simici del 2016 e 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge  7 aprile 2017, n. 45;

  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all’art. 16-sexies, comma  2,  ha  prorogato fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la  continuita’  delle

attivita’ economiche e produttive

 

  1.  Al  fine  di  garantire  il  ricollocamento  temporaneo   delle rivendite di tabacchi, gia’ in  esercizio  al  momento  degli  eventi sismici di cui  in  premessa,  presso  le  aree  individuate  per  la realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a  garantite  la continuita’ delle attivita’ economiche e produttive di cui all’art. 3 della ordinanza n. 408 del 15 novembre  2016,  non  si  applicano  le disposizioni concernenti le distanze minime di  cui  all’art.  2  del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del  21  febbraio 2013, n. 38.

Art. 2

 

Ulteriori disposizioni per  garantire  la  piena  operativita’  delle

strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

 

  1. Per le finalita’ di cui all’art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016, e al fine di garantire fino  al  28 febbraio 2018 la piena operativita’ della Sala Operativa, del  Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, la regione  Abruzzo provvede a valere sulle risorse di cui  all’art.  9,  nel  limite  di spesa di euro 214.000,00.

Art. 3

 

 

Ulteriori disposizioni concernenti il decreto legislativo n.  50/2016

per attivita’ e interventi urgenti

 

  1. I soggetti  di  cui  all’art.  1,  comma  1,  dell’ordinanza  n. 388/2016 provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell’ordinanza n. 394/2016 al  fine  di  garantire  la  realizzazione delle seguenti iniziative:

    a) l’adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle  aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE)  per l’assistenza alla popolazione o strutture modulari per  garantire  la continuita’ di servizi pubblici  o  delle  attivita’  economiche  e/o produttive;

    b) ampliamento e messa in sicurezza delle aree adibite a  servizi cimiteriali interessati dagli eventi sismici  di  cui  alla  presente ordinanza, nonche’ per la movimentazione dei feretri;

    c) interventi finalizzati alla  realizzazione  di  infrastrutture stradali  alternative  al  servizio  delle  abitazioni   agibili   ma intercluse;

    d)    interventi    di     ripristino     e/o     implementazione dell’illuminazione pubblica, delle  reti  idriche  e  fognarie  e  di distribuzione locale dei gas.

Art. 4

 

Ulteriori disposizioni in materia di strutture abitative di emergenza

finalizzate a garantire la continuazione delle attivita’ produttive

 

  1. In ragione della  specificita’  del  tessuto  socio-economico  e produttivo della frazione di Castelluccio di Norcia (PG), ed al  fine di  garantire  la   continuita’   nel   predetto   territorio   delle preesistenti attivita’  economiche  e  produttive  danneggiate  dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, la regione  Umbria  e’ autorizzata  ad  installare  moduli  provvisori  ad  uso  collettivo, acquisiti mediante donazioni, in prossimita’ delle predette attivita’ produttive, destinati ad ospitare i  nuclei  familiari  in  cui  sono presenti soggetti  imprenditori  o  comunque  esercenti  le  predette attivita’  o  alle  dipendenze,  anche  senza  il   carattere   della continuita’.

  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, avvalendosi  dei  poteri  di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016, e con le risorse di cui all’art. 9 della presente ordinanza:

    a) la Regione Umbria provvede  a  garantire  il  trasporto  e  il montaggio dei predetti moduli, nonche’ la verifica di idoneita’ e  la predisposizione delle aree finalizzate all’installazione  dei  moduli provvisori;

    b)  il   Comune   di   Norcia   provvede   all’individuazione   e all’acquisizione,  delle  aree  da  destinare  all’installazione  dei moduli provvisori, anche avvalendosi  di  altre  componenti  e  delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile.

Art. 5

 

Ulteriori  disposizioni   finalizzate   a   preservare   il   tessuto

socio-economico nei territori interessati dagli eventi sismici

 

  1. Per garantire  la  continuita’  dei  servizi  sanitari  e  delle attivita’ economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi degli articoli 2  e  3  dell’ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  408/2016,  nonche’ per  assicurare  la  ripresa  delle  attivita’  di  culto,   sociali, aggregative e culturali  nel  territorio  del  Comune  di  Visso,  la Regione  Marche  e’  individuata  quale  soggetto  attuatore  per  la realizzazione di un polo integrato provvisorio a cio’ finalizzato.

  2. Ai sensi del comma 1, la Regione Marche provvede, con  i  poteri di  cui  al  comma  5,  dell’art.  3,  dell’ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016,  all’individuazione dell’area da destinare all’installazione dei moduli temporanei per le finalita’ di cui al comma 1, d’intesa con  il  Comune  di  Visso  che provvede all’acquisizione della stessa anche mediante la  demolizione dei manufatti ivi presenti, all’espletamento delle  necessarie  opere di sistemazione idrogeologica-idraulica  e  di  urbanizzazione,  alla realizzazione delle opere di adeguamento  della  viabilita’  e  degli spazi pubblici, nonche’ all’acquisizione, anche  mediante  donazioni, delle suddette strutture provvisorie.

  3. La Regione Marche provvede all’approvazione del progetto di  cui al comma 1  comprensivo  della  relativa  quantificazione  economica, dandone tempestiva comunicazione  al  Dipartimento  della  protezione civile.

Art. 6

 

 

Ulteriori  disposizioni  finalizzate  a  garantire   la   continuita’

dell’attivita’ didattica

 

  1. Al fine di garantire la  continuita’  dell’attivita’  didattica, l’Universita’ degli studi di  Camerino,  i  cui  laboratori,  aule  e strutture amministrative sono state danneggiate dagli eventi  sismici di cui in premessa, e’ autorizzata a provvedere, con i poteri di  cui al comma 5 dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  394/2016,  alla  realizzazione  di  strutture temporanee per la didattica e  la  ricerca  su  aree  da  individuare d’intesa con la Regione Marche, previo espletamento delle  necessarie opere di sistemazione idrogeologica e di urbanizzazione.

  2. La Regione Marche  provvede  alla  preventiva  approvazione  del progetto di cui al comma 1 comprensivo della relativa quantificazione economica, dandone tempestiva  comunicazione  al  Dipartimento  della protezione civile.

Art. 7

 

Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del

materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

 

  1. Al fine di consentire il rapido  espletamento  delle  iniziative finalizzate al trasporto del materiale derivante dal crollo  parziale o totale degli edifici, i soggetti di cui all’art. 28, comma  6,  del decreto-legge convertito n. 189/2016  individuati  per  il  trasporto delle macerie, possono avvalersi anche di ditte autorizzate in  conto proprio, anche in deroga all’art. 1, comma 3, della legge n. 298/1974 e dell’art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre n. 454/1997.

Art. 8

 

 

Ulteriori disposizioni in materia di ripristino  della  funzionalita’

degli edifici scolastici

 

  1. Al fine di ripristinare la sicurezza  a  tutela  della  pubblica incolumita’ nei luoghi interessati, il Dipartimento della  protezione civile e’ autorizzato a versare al Commissario straordinario  per  la ricostruzione, a titolo di anticipazione dei fondi erogati dal  fondo sociale europeo e nel limite di cinque milioni di euro, le  somme  da rimborsare ai comuni per le  attivita’  direttamente  finalizzate  al pronto ripristino della funzionalita’ degli edifici scolastici di cui all’ordinanza del Commissario straordinario per la  ricostruzione  n. 14 del 16 gennaio 2017, consistenti nella  rimozione  delle  macerie, nella  completa  demolizione  delle  strutture  pericolanti   e   nel conferimento in discarica dei medesimi edifici.

Art. 9

 

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie  che  sono  rese  disponibili  per  la   gestione   della situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 20 novembre 2017

 

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli

  

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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