Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 2 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Misure dirette ad assicurare la regolarita’ contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017” (Ordinanza n. 41)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 2 novembre 2017
 
 
Misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita’  contributiva  delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica  e  privata.  Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n.  21  del  28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno  2017,  all’ordinanza  n.  32  del  21  giugno  2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n.  37  dell’8 settembre  2017  ed  all’ordinanza  n.  38  dell’8  settembre   2017. (Ordinanza n. 41)

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni  statali,  nonche’  con  l’Autorita’  nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on.Paola De  Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:
    a) l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  titolo II, capo I, sovraintendendo  all’attivita’  dei  vice  commissari  di concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;
    b)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i Presidenti delle Regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
    c) l’art. 2,  comma  5,  lettera  d),  il  quale  prevede  che  i vice-commissari, nell’ambito dei territori di rispettiva  competenza, sono responsabili dei  procedimenti  relativi  alla  concessione  dei contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli immobili privati, con le modalita’ di cui all’art. 6;
    d) l’art. 3, comma 3, primo periodo, il  quale  prevede  che  gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  curano  la   pianificazione urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,  l’istruttoria   per   il rilascio  delle  concessioni  di  contributi  e   tutti   gli   altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
    e) l’art. 5 il quale prevede:
      al comma 1 che, ai fini dell’applicazione dei  benefici  e  del riconoscimento  dei  contributi  nell’ambito  dei  territori  di  cui all’art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, il  Commissario  straordinario  provvede,  tra  l’altro,  a  definire criteri di indirizzo per la pianificazione,  la  progettazione  e  la realizzazione  degli  interventi  di  ricostruzione  con  adeguamento sismico degli edifici distrutti e  di  ripristino  con  miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela  degli  aspetti  architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche  indicazioni  dirette ad assicurare una  architettura  ecosostenibile  e  l’efficientamento energetico.  Tali  criteri  sono  vincolanti  per  tutti  i  soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
      al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai  sensi  dell’art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto-legge  n. 189 del 2016 e successive modificazioni e  integrazioni,  sulla  base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100  per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far  fronte,  tra  gli altri alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti  agli eventi  sismici,  nei  Comuni  di  cui  all’art.  1:  –  riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e  ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici   e   privati,   e   delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e  attrezzature   pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
– gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali  alle  attivita’ produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali, socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia asseverata; – danni  alle  strutture  private  adibite  ad  attivita’ sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative, sportive e religiose; –  danni  agli  edifici  privati  di  interesse storico-artistico; – oneri sostenuti  dai  soggetti  che  abitano  in locali  sgomberati  dalle  competenti   autorita’,   per   l’autonoma sistemazione,  per  traslochi,  depositi,  e  per  l’allestimento  di alloggi temporanei;
      al comma 3 che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita’ del  finanziamento agevolato,  sulla  base  di  stati  di  avanzamento  lavori  relativi all’esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di  servizi  e  alle acquisizioni  di  beni  necessari  all’esecuzione  degli   interventi ammessi a contributo;
      al comma 7 che  il  Commissario  straordinario  definisce,  con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e  le  modalita’  attuative  del  presente articolo,  anche  per  garantire  uniformita’  di  trattamento  e  un efficace monitoraggio  sull’utilizzo  delle  risorse  disponibili,  e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;
    f) l’art. 6, il quale detta criteri e modalita’ generali  per  la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell’impresa  esecutrice  da parte del beneficiario dei contributi e’ compiuta mediante  procedura concorrenziale  intesa  all’affidamento  dei  lavori  alla   migliore offerta. Alla selezione  possono  partecipare  solo  le  imprese  che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’art.  30,  comma  6,  in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo;
    g) l’art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico  sono  finalizzati,  sulla  base  dei  danni   effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e  3  quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:
      riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili  di  edilizia privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati, compresi  quelli  destinati  al  culto,   danneggiati   o   distrutti dall’evento sismico. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e ripristino, per tali immobili, l’intervento  di  miglioramento  o  di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia dell’immobile, asseverata  da  un  tecnico  abilitato;  la  capacita’ massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla  sua tipologia,  e’   individuata   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici;
      riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui  al  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  21 ottobre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  29 ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve  conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le costruzioni;
      riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili,  l’intervento  di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione dell’identita’ culturale del bene stesso;
    h) l’art. 14 il quale stabilisce:
      al comma 4-bis, che, ferme restando le previsioni dell’art.  24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione  degli  atti  di  pianificazione  e programmazione urbanistica, in conformita’  agli  indirizzi  definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 5, comma 1,  lettera b), del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4  dello  stesso art. 14 possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o  piu’ degli operatori economici indicati all’art.  46  del  citato  decreto legislativo n. 50 del 2016, purche’ iscritti nell’elenco speciale  di cui  all’art.  34  del  decreto-legge,  e   che   in   tale   ipotesi l’affidamento degli incarichi e’ consentito esclusivamente in caso di indisponibilita’ di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalita’ previste dai commi 3-bis e seguenti  dell’art.  50-bis  del medesimo decreto-legge, in possesso della necessaria professionalita’ e, per importi inferiori a quelli di  cui  all’art.  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e’  attuato  mediante  procedure negoziate con almeno  cinque  professionisti  iscritti  nel  predetto elenco speciale;
      al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame  dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e  verifica  della congruita’  economica  degli  stessi,  acquisito  il   parere   della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;
    i) l’art. 16, comma 4, il quale prevede che  per  gli  interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni  ai  sensi  dell’art.  15, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  e  dalle Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2,  che  necessitano  di pareri ambientali, paesaggistici, di  tutela  dei  beni  culturali  o ricompresi in  aree  dei  parchi  nazionali  o  delle  aree  protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali,  presiedute dal vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno  degli  enti  o  amministrazioni  presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1;
    j) l’art. 30 il quale prevede:
      al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione  e  al contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita’   organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la ricostruzione nei Comuni di cui all’art. 1, e’ istituita, nell’ambito del Ministero  dell’interno,  una  apposita  Struttura  di  missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a  disposizione,  ai  sensi dell’art.  3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre   1991,   n.   345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
      al  comma  6  che  gli  operatori   economici   interessati   a partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  Comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell’iscrizione  e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
    k) l’art. 31 il quale prevede:
      al comma 1 che, nei contratti per  le  opere  di  ricostruzione stipulati tra privati  e’  sempre  obbligatorio  l’inserimento  della clausola di tracciabilita’ finanziaria, che deve  essere  debitamente accettata ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del codice  civile. Con detta clausola l’appaltatore assume  gli  obblighi  di  cui  alla legge 13 agosto 2010, n. 136,  e  successive  modificazioni,  nonche’ quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’art. 30  dell’eventuale  inottemperanza  dei   propri   subappaltatori   o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari;
      al  comma  2  che  l’eventuale  inadempimento  dell’obbligo  di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte,  agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati  di  cui all’art. 34 per  gli  incarichi  di  progettazione  e  direzione  dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per  la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato;
      al comma 3 che, nel caso in cui sia  accertato  l’inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’art.  6,  comma  2,  della legge 13 agosto 2010, n. 136, e’  disposta  la  revoca  parziale  del contributo, in misura corrispondente  all’importo  della  transazione effettuata;
      al comma 4 che, nei casi di cui al comma  2,  il  contratto  e’ risolto di diritto. A carico  dell’operatore  economico  interessato, oltre alle sanzioni indicate all’art. 6 della citata legge n. 136 del 2010,   e’   altresi’   disposta   la   sospensione   dell’iscrizione nell’Anagrafe di cui  all’art.  30,  comma  6,  per  un  periodo  non superiore a sei  mesi.  In  caso  di  reiterazione,  e’  disposta  la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti  sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura  di  cui  all’art. 30;
      al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, dell’operatore economico interessato a qualunque  titolo  ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all’art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente,  in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui  al  presente articolo,  e’  apposta  una  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui all’art. 1456 del codice  civile.  Il  mancato  inserimento  di  tale clausola determina la nullita’ del contratto, ai sensi dell’art. 1418 del codice civile;
      al comma  6  che,  nei  contratti  fra  privati,  e’  possibile subappaltare  lavorazioni   speciali,   previa   autorizzazione   del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.  In  tale ipotesi, il  contratto  deve  contenere  la  dichiarazione  di  voler procedere  al  subappalto,   con   l’indicazione   della   misura   e dell’identita’ dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6. Sono nulle  tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi  e  dei limiti sopra indicati;
      al  comma  7  che   gli   amministratori   di   condominio,   i rappresentanti  legali  dei  consorzi  obbligatori,  ai  fini   dello svolgimento  delle  prestazioni  professionali  rese  ai  sensi   dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione  o  la ricostruzione  delle  parti  comuni  degli  immobili  danneggiati   o distrutti dagli  eventi  sismici  di  cui  all’art.  1,  assumono  la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art.  358 del codice penale;
    l)  l’art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di  elenco  speciale  dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e,  al  comma 5, stabilisce che il contributo massimo,  a  carico  del  Commissario straordinario, per tutte le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, e’ stabilito nella misura, al netto dell’IVA  e  dei  versamenti  previdenziali,  del   10   per   cento, incrementabile fino al  12,5  per  cento  per  i  lavori  di  importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo  superiore  ad euro 2 milioni il contributo massimo e’ pari al 7,5 per cento, e  che con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  sono individuati i criteri e le modalita’  di  erogazione  del  contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con  i medesimi  provvedimenti  puo’  essere  riconosciuto   un   contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA  e  dei  versamenti previdenziali;
    m) l’art. 35 il quale prevede:
      al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi  alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione  di  edifici  privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali e’ concesso un  contributo  ai  sensi  dell’art.  6  del  presente  decreto,   e’ assoggettata alle disposizioni previste per  le  stazioni  appaltanti pubbliche relativamente alla  osservanza  integrale  del  trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionali  e territoriali, nonche’ con riguardo al possesso del Documento unico di regolarita’ contributiva (DURC);
      al  comma  2  che  la  richiesta  del  DURC,  per  le   imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma  1,  deve  essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi;
      al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle  opere di cui al comma 1 e di  lavori  di  riparazione  o  ricostruzione  di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l’obbligo di iscrizione e  di  versamento  degli   oneri   contributivi   presso   le   Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali  riconosciute  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  regolarmente  operanti  nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo,  Macerata,  Perugia,  Terni, L’Aquila e Teramo;
      al comma 4 che le imprese di cui al comma 3  sono  obbligate  a provvedere ad  una  adeguata  sistemazione  alloggiativa  dei  propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove  sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai  Comitati  paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e  l’ambiente  di lavoro (CPT) le modalita’ di sistemazione alloggiativa  dei  suddetti dipendenti, l’indirizzo della  loro  dimora  e  quant’altro  ritenuto utile;
      al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi  per i lavoratori di cui al comma 4;
      al comma 6 che le imprese di  cui  al  comma  3  sono  altresi’ tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma  non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia  e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi;
      al comma 7 che, presso i centri per l’impiego e le casse  edili delle  province  interessate  sono  istituite   apposite   liste   di prenotazione per l’accesso al lavoro. Dette liste  si  articolano  in due distinte sezioni, una per i lavoratori  residenti  nei  territori interessati  dagli  eventi  sismici  e  un’altra  per  i   lavoratori residenti al di fuori;
      al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalita’, al fine di definire in dettaglio le procedure per l’assunzione dei lavoratori edili  da  impegnare  nella ricostruzione,  prevedendo  altresi’  l’istituzione  di   un   tavolo permanente;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo  19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare:
    a) l’art. 23, comma  16,  in  base  al  quale  «per  i  contratti relativi a lavori, servizi  e  forniture,  il  costo  del  lavoro  e’ determinato annualmente,  in  apposite  tabelle,  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali  sulla  base  dei  valori  economici definiti   dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra   le organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro comparativamente  piu’  rappresentativi,  delle  norme   in   materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e’  determinato  in relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu’ vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti  relativi  a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle  lavorazioni e’  determinato  sulla  base  dei   prezzari   regionali   aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita’ il 31  dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al  30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base  di  gara  la  cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono  aggiornati,  entro   i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate. Fino all’adozione  delle  tabelle  di  cui  al  presente comma, si applica l’art. 216, comma 4.  Nei  contratti  di  lavori  e servizi la stazione appaltante,  al  fine  di  determinare  l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i costi della manodopera sulla base di  quanto  previsto  nel  presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso»;
    b) l’art. 24, comma 8,  in  base  al  quale  «Il  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita’ di cui al presente articolo e  all’art. 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle  stazioni appaltanti  quale  criterio   o   base   di   riferimento   ai   fini dell’individuazione  dell’importo   da   porre   a   base   di   gara dell’affidamento»;
    c) l’art. 30, comma 4, in base al quale «al  personale  impiegato nei lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti  pubblici  e concessioni  e’  applicato  il  Contratto  collettivo   nazionale   e territoriale in vigore per il settore e per la zona  nella  quale  si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato  dalle  associazioni  dei datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu’ rappresentative sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l’attivita’   oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente»;
    c) l’art. 30, comma 5, in base al quale «in caso di  inadempienza contributiva  risultante   dal   Documento   unico   di   regolarita’ contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario  o  del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, impiegato nell’esecuzione del  contratto,  la  stazione appaltante  trattiene  dal   certificato   di   pagamento   l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento  diretto agli enti previdenziali e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la cassa edile»;
    d) l’art. 30, comma  5-bis,  in  base  al  quale  «in  ogni  caso sull’importo netto  progressivo  delle  prestazioni  e’  operata  una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere  svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di  verifica di conformita’, previo rilascio del Documento  unico  di  regolarita’ contributiva.»;
    e) l’art. 30, comma 6, in base al quale «in caso di  ritardo  nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al  comma  5, il  responsabile  unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario,  a  provvedervi entro i successivi quindici giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della  richiesta  entro  il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche  in  corso d’opera  direttamente  ai  lavoratori  le   retribuzioni   arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario  del contratto ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi  dell’art. 105.»;
    f) l’art. 95, comma 10, in base al quale «nell’offerta  economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia  di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi  di  natura  intellettuale  e  degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a).  Le  stazioni appaltanti,  relativamente   ai   costi   della   manodopera,   prima dell’aggiudicazione procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d)»;
    g) l’art. 97, comma 5, in base al quale «la  stazione  appaltante richiede per iscritto,  assegnando  al  concorrente  un  termine  non inferiore a quindici giorni, la presentazione,  per  iscritto,  delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo  se  la  prova  fornita  non giustifica sufficientemente il basso livello di  prezzi  o  di  costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al  comma  4  o  se  ha accertato, con le modalita’ di cui al primo periodo, che l’offerta e’ anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta  gli  obblighi  di  cui all’art. 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi  di  cui  all’art. 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali  della  sicurezza  di  cui all’art. 95, comma 10 rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del  personale  e’ inferiore ai minimi salariali  retributivi  indicati  nelle  apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16»;
    h) l’art. 105, comma 16, in base al quale «al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il Documento unico  di regolarita’  contributiva  e’  comprensivo   della   verifica   della congruita’ della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita’, per i lavori edili e’ verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le  parti  sociali  firmatarie  del  Contratto  collettivo  nazionale comparativamente piu’ rappresentative per l’ambito del settore  edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  per  i  lavori non edili e’ verificata in comparazione con  lo  specifico  contratto collettivo applicato»;
    i) l’art. 216, comma 4, secondo periodo in base  al  quale  «fino all’adozione delle tabelle di cui all’art. 23, comma  16,  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  ai  decreti  ministeriali  gia’ emanati in materia»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice dell’Amministrazione  Digitale  –  CAD»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, e, in particolare:
    a)  l’art.  63,  comma  3,  in  base  al   quale   le   pubbliche amministrazioni  collaborano  per   integrare   i   procedimenti   di rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare  gli  adempimenti  di cittadini ed imprese e rendere piu’  efficienti  i  procedimenti  che interessano  piu’  amministrazioni,  attraverso  idonei  sistemi   di cooperazione;
    b)  l’art.  69,  comma  1,  in  base  al   quale   le   pubbliche amministrazioni  che  siano  titolari  di   soluzioni   e   programmi informatici realizzati  su  specifiche  indicazioni  del  committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il  relativo  codice sorgente, completo della documentazione e  rilasciato  in  repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso  gratuito  ad  altre  pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli  alle proprie esigenze,  salvo  motivate  ragioni  di  ordine  e  sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali;
  Vista l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari  ad  uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
  Vista con l’ordinanza  n.  7  del  14  dicembre  2016,  recante  la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»;
  Vista  l’ordinanza  n.  8  del  14  dicembre   2016,   recante   la «Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e successivi»;
  Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30 ottobre 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la riparazione il ripristino e  la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»;
  Vista l’ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  “Approvazione  del programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l’anno scolastico 2017-2018″»;
  Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017,  recante  «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di  mobili di abitazioni dichiarate totalmente  inagibili  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  a  seguito  degli  eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016,  e  modifiche all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;
  Vista l’ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017  recante  «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi  di  microzonazione  sismica  di  III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza  n. 13 del 9 gennaio 2017»;
  Vista l’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a far data dal 24 agosto 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 27 del  9  giugno  2017,  recante  «Misure  in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico  suscettibile di destinazione abitativa»;
  Vista l’ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  “Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016”,  misure  di attuazione dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»;
  Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed integrazioni  all’ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante “Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”, all’ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’  post  sismica  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  “Assegnazione  dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all’ordinanza  n.  13 del 9 gennaio 2017″»;
  Vista l’ordinanza n. 30 del  21  giugno  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017,  recante  “Misure  per  la riparazione il ripristino e  la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”, ed all’ordinanza n.  9  del  14 dicembre 2016, recante “delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24  agosto, 26 e 30 ottobre 2016”, ed all’ordinanza n. 15 del  27  gennaio  2017, recante “Organizzazione  della  struttura  centrale  del  Commissario straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei  territori  dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016″»;
  Vista l’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante  la  disciplina della «Messa in  sicurezza  delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi sismici iniziati il 24  agosto  2016  con  interventi  finalizzati  a garantire  la  continuita’  dell’esercizio  del  culto.  Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»;
  Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante  «Approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e determinazione del contributo relativo alle  spese  tecniche»,  e  in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del  comma 5 dell’art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono  state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;
  Vista l’ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n.  18  del  7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017»;
  Vista  l’ordinanza   n.   37   dell’8   settembre   2017,   recante «Approvazione del primo programma degli interventi di  ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
  Vista  l’ordinanza   n.   38   dell’8   settembre   2017,   recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati  al livello qualitativo delle prestazioni di  progettazione  adottato  ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016;
  Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della tutela delle  condizioni  di  lavoro  e  delle  relazioni  industriali   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017, n.  23, recante «Determinazione del costo medio orario del lavoro, a  livello provinciale, per il  personale  dipendente  da  imprese  del  settore dell’edilizia e attivita’ affini, con decorrenza maggio 2016»;
  Visto  il  «Protocollo  d’intesa  in  materia  di   regolarita’   e congruita’ negli appalti di ricostruzione post  sisma  2016»  del  22 giugno    2017,    sottoscritto    da     Confindustria     Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di  Macerata, da  Confartigianato  Imprese  Macerata,  da  ANAEPA   Confartigianato Macerata, da CNA  Macerata,  dal  Portavoce  di  Mestiere  della  CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini  –  FILLEA  CGIL  Macerata,  da  CISL Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori  Costruzioni  Edili  ed Affini – FILCA  CISL  Marche,  da  UIL  Marche  e  dalla  Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno – FENEAL UIL Ancona – Macerata;
  Visto  il  testo  dello  «Accordo  delle  parti  sociali   edilizia industria sul tema della congruita’ del costo della manodopera  edile per gli interventi di ricostruzione post  eventi  sismici  2016»  del 6-12   luglio   2017,   sottoscritto   dall’Associazione    Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, dall’Associazione  Nazionale Costruttori Edili  –  Sezione  di  Ascoli  Piceno,  dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di  Perugia,  dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili –  Sezione  di  Terni,  dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione  di  Teramo,  dall’Associazione Nazionale  Costruttori  Edili  –  Sezione  di   L’Aquila,   e   dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e  dell’edilizia  ed  Affini  –  FILLEA  CGIL  Ascoli  Piceno,  dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno  e dell’edilizia ed Affini –  FILLEA  CGIL  Perugia,  dalla  Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Terni,  dalla   Federazione   Italiana   Lavoratori   del   Legno   e dell’edilizia ed Affini – FILLEA  CGIL  Teramo  e  dalla  Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL L’Aquila, con il quale e’ stata sollecitata l’adozione da  parte  del Commissario straordinario del Governo di un’ordinanza  contenente  la disciplina della congruita’ dell’incidenza della manodopera edile sul valore  dei  contratti  di  appalto  pubblici  e   privati   inerenti all’attivita’ di ricostruzione nei territori delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
  Visto  il  verbale  dell’incontro  del  26  luglio  2017   tra   il Commissario straordinario del Governo,  i  Presidenti  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  in  qualita’  di  vicecommissari, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, la  Federazione  Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed  Affini  –  FILLEA  CGIL,  la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini  –  FILCA CISL e la Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno –  FENEAL UIL e l’INAIL;
  Ritenuto necessario, in attuazione delle  previsioni  dell’art.  35 del decreto-legge n. 189 del 2016  ed  in  considerazione  dell’avvio degli interventi di riparazione e  di  ricostruzione  del  patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro  sommerso ed  irregolare  nell’attivita’   di   ricostruzione   nei   territori interessati dagli eventi sismici, prevendo, in particolare:
    a) che il  Documento  unico  di  regolarita’  contributiva  debba attestare  non  solo  la  regolarita’  contributiva,  ma   anche   la congruita’ dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori;
    b) che, ai  fini  dell’erogazione  dei  contributi  previsti  dal decreto-legge  n.  189  del  2016  e  disciplinati  dalle   ordinanze commissariali, l’impresa esecutrice debba essere  in  regola  con  il Documento unico attestante la regolarita’ contributiva (DURC)  ed  in possesso di certificazione relativa  alla  congruita’  dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato  dai lavori (DURC di congruita’);
    c)  l’obbligo  di  procedere  alla  verifica   della   congruita’ dell’incidenza della manodopera in occasione della  presentazione  di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di  ricostruzione  privata, al  momento  dell’adozione  del  provvedimento  di  concessione   del contributo;
    d)  che  il  calcolo  dell’incidenza  della   manodopera,   nello specifico cantiere interessato dai  lavori,  venga  effettuato  sulla base delle  percentuali  di  manodopera,  individuate  a  seguito  di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per  classi  riferite alla classificazione del prezzario unico del  cratere  approvato  con l’ordinanza n. 7 del 2016;
    e)  che  la  determinazione  dell’indice   di   incidenza   della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento,  sulla  base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in  fase  di progettazione e sulla base delle percentuali di  manodopera  rilevate dal direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori;
    f) la qualificazione del certificato di congruita’  di  incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa  edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e  sostanziale  del certificato di regolarita’ contributiva;
    g)    l’istituzione,    ove    possibile     anche     attraverso l’implementazione  o  l’integrazione  della  piattaforma  informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del Governo,  di un  sistema  informatizzato  e  georeferenziato   che   permetta   il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e  della loro mobilita’ sul territorio, dei controlli effettuati dagli  organi preposti e delle irregolarita’ riscontrate nonche’  dell’attuabilita’ delle normative emanate;
    h) l’uso di modalita’ telematiche di trasmissione della  notifica preliminare prevista dall’art. 99 del decreto legislativo n.  81  del 2008,   mediante   l’impiego   di   un   sistema   informatizzato   e georeferenziato di cui alla precedente lettera g);
  Ritenuto opportuno disciplinare  compiutamente  i  requisiti  e  le modalita’ di rilascio del c.d.  DURC  di  congruita’,  i  criteri  di determinazione dell’incidenza della manodopera e di congruita’  della stessa, le modalita’  di  verifica  della  congruita’  dell’incidenza della   manodopera   da    parte    della    Cassa    Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016  sulla  base  di  un  apposito accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente ordinanza, dal  Commissario  straordinario  del Governo, dai Presidenti di Regione –  Vicecommissari,  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dalla  Struttura  di  missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30  del decreto-legge n. 189 del 2016, dall’Istituto nazionale  assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie  del  Contratto collettivo  nazionale  comparativamente  piu’   rappresentative   per l’ambito del settore edile;
  Vista la legge  della  Regione  Marche  24  ottobre  2016,  n.  25, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 120 del 3 novembre 2016, con la quale e’ stata disposta  la  incorporazione,  a decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  del  Comune  di  Acquacanina,  in Provincia di Macerata, nel contermine Comune di Fiastra;
  Vista la legge della Regione Marche 22 dicembre 2016,  n.  34,  nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche  n.  141  del  29  dicembre 2016, con la quale e’ stata disposta l’istituzione nella Provincia di Macerata, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, un unico Comune denominato Valfornace;
  Considerato  che  i  Comuni  di   Acquacanina,   di   Fiastra,   di Pievebovigliana e di Fiordimonte sono inseriti  nell’allegato  1  del decreto-legge n. 189 del 2016, che ciascuno di  essi  risulta  essere destinatari, in quanto inserito nella tabella di cui  all’allegato  F dell’ordinanza  commissariale  n.  29   del   9   giugno   2017,   di finanziamenti  per  l’effettuazione  degli  studi  di  microzonazione sismica di III livello ai sensi dell’ordinanza  commissariale  n.  24 del 12 maggio 2017  e  che,  pertanto,  appare  necessario  procedere all’aggiornamento della tabella di cui all’allegato F  dell’ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno  2017  alla  luce  delle  previsioni contenute nelle leggi della Regione Marche n. 25 del 24 ottobre  2016 e n. 34 del 22 dicembre 2016;
  Ritenuto necessario procedere ad una  rimodulazione  dei  tempi  di elaborazione degli studi di microzonazione sismica di III livello  da parte  dei  professionisti  affidatari  degli  incarichi   ai   sensi dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio  2017,  individuando quale dies a quo di effettuazione degli stessi non gia’  la  data  di conferimento   dell’incarico,   bensi’    quello    di    ultimazione dell’attivita’ di formazione dei professionisti da parte  del  Centro per la Microzonazione Sismica,  ai  sensi  della  medesima  ordinanza commissariale n.  24  del  2017,  in  considerazione  del  fatto  che l’attivita’ di formazione rappresenta il  presupposto  indispensabile per garantire un’applicazione omogenea degli indirizzi, dei criteri e degli standard per la  microzonazione  sismica  di  III  livello  nei comuni interessati dagli eventi sismici;
  Vista la nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario del Governo in data 6 settembre 2017, con  il  numero  di  protocollo CGRTS 0018502, con cui il Presidente del Comitato  di  Indirizzo  del Centro per la Microzonazione Sismica ha comunicato di aver  ultimato, in data  27  luglio  2017,  l’attivita’  di  formazione  di  tutti  i professionisti   incaricati   dell’effettuazione   degli   studi   di microzonazione  sismica  di  III  livello  ai  sensi   dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017;
  Ritenuto necessario procedere  ad  una  modifica  della  tabella  6 dell’allegato 2 dell’ordinanza  n.  13  del  2017,  introducendo  gli incrementi al costo parametrico per gli interventi  di  miglioramento sismico degli edifici costruiti con struttura in  cemento  armato  in opera o con struttura in muratura in ragione dei maggiori  costi  che devono  essere  sostenuti  per  gli  interventi  con  tale  tipologia costruttiva;
  Ritenuta la necessita’ di modificare l’ordinanza n. 21 del 2017, al fine di disciplinare le numerose  situazioni  di  soggetti  e  nuclei familiari costretti a sostenere  spese  per  trasloco  dalle  proprie abitazioni, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilita’ pur essendo collocate all’interno di edifici che nel loro complesso hanno riportato danni per effetto degli  eventi  sismici  classificati  con esito AeDES B o C;
  Ritenuta la necessita’ di introdurre una specifica regolamentazione con riguardo alla determinazione dell’importo  a  base  di  gara  per l’ipotesi in cui i soggetti  attuatori,  ai  sensi  del  comma  4-bis dell’art.  14  del  decreto-legge,  debbano  ricorrere  a   procedure selettive per l’affidamento degli incarichi  di  progettazione  degli interventi di ricostruzione pubblica, in modo  da  conciliare,  anche attraverso una rimodulazione della loro entita’,  il  rispetto  delle percentuali minime di contributo erogabile dal  Commissario  e  delle norme generali in materia di determinazione degli importi a  base  di gara per i concorsi di progettazione;
  Ritenutala necessita’ di coordinare le previsioni di  cui  all’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed all’art. 16,  comma 4, del decreto-legge n.  189  del  2016  alla  luce  dei  criteri  di specialita’ e della successione delle leggi nel tempo, prevendo  che, ai fini dell’approvazione da parte del Commissario straordinario  dei progetti inseriti nell’allegato all’ordinanza n. 37 dell’8  settembre 2017 ed attuati dalle Regioni, ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 15, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 189 del  2016, debba essere acquisito il parere della Conferenza regionale  prevista dal comma 4 dell’art. 16 del medesimo decreto-legge e non gia’ quello della Conferenza permanente di cui al comma 1 dello stesso art. 16;
  Vista la nota protocollo n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita  in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, con cui il Presidente della Regione Lazio, in qualita’  di  Vicecommissario,  ha provveduto  ad  individuare  il  primo  stralcio   degli   interventi afferenti le opere pubbliche  da  effettuarsi  nel  territorio  della Regione Lazio;
  Visti   l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre  2017  relativamente all’inserimento di tutti gli  interventi  riportati  nella  nota  del Presidente della Regione Lazio protocollo  n.  400313  del  2  agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo  CGRST 0017486,  tra  quelli  disciplinati  dall’ordinanza  n.   37   dell’8 settembre 2017;
  Rilevato  che,  per  mero  errore  materiale,  nell’allegato  n.  1 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017:
    a) non e’ stato chiaramente individuato il Comune di  Posta  come luogo di  effettuazione  dei  seguenti  interventi  «Sede  Comune  di Posta», «Cimitero di  Posta  Capoluogo»,  «Ossario  nel  cimitero  di Bacugno», «Muro  di  contenimento  piazza  nella  Frazione  di  Villa Camponeschi»;
    b)  non  e’  stato  inserito  l’intervento  relativo  alla  «sede comunale» da effettuarsi nel territorio del Comune di Tarano;
  Ritenuta  la  necessita’  di  armonizzare  le  previsioni  di   cui all’ordinanza  n.  38  dell’8  settembre  2017  con  quanto  previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 189 del 2016;
  Visto il verbale della cabina di  coordinamento  del  28  settembre 2017:
    a) nel quale il Presidente della Regione Umbria ha  rappresentato che il Comune di  Norcia  ha  richiesto  di  sostituire  l’intervento relativo  al  Teatro  Civico  del   medesimo   Comune   ed   inserito nell’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, con il seguente  intervento  da  effettuarsi  nel  territorio  del  medesimo Comune: messa in sicurezza dell’edificio denominato  «La  Castellina» sito in Piazza San Benedetto;
    b) e’ stata approvata all’unanimita’ la richiesta sostituzione;
  Vista   la   nota   del   Presidente   della   Regione   Umbria   – Vicecommissario,   acquisita   al    protocollo    del    Commissario straordinario CGRTS0019134 del 29 settembre 2017, con  cui  e’  stata trasmessa la nota del Comune di Norcia protocollo n.  205304  del  29 settembre 2017 di sostituzione  dell’intervento  relativo  al  Teatro Civico, inserito nell’allegato  n.  1  dell’ordinanza  n.  37  dell’8 settembre  2017,  con  il  seguente  intervento  da  effettuarsi  nel territorio del medesimo  Comune:  messa  in  sicurezza  dell’edificio denominato «La Castellina» sito in Piazza San Benedetto;
  Vista  l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  10 agosto 2017, del 28 agosto 2017,  del  7  settembre  2017  e  del  28 settembre 2017;
  Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni  sulla  legge  in generale;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  base  ai   quali   i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine  di trenta  giorni  per   l’esercizio   del   controllo   preventivo   di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
 

 
Dispone:
Art. 1

Misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita’  contributiva  delle
imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

 
  1. Al fine di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed irregolare nelle attivita’ di ricostruzione pubblica e  privata,  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  il Responsabile  unico  del  procedimento   (RUP),   relativamente   gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici  speciali  per  la ricostruzione,  relativamente  agli   interventi   di   ricostruzione privata:
    a) verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia  in  regola con il Documento unico attestante la regolarita’  contributiva  (DURC on  line):  al  momento  dell’aggiudicazione  e  alla   stipula   del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica;  al  momento dell’adozione del provvedimento  di  concessione  di  contributo,  in attuazione  di  quanto  previsto   nelle   ordinanze   adottate   dal Commissario straordinario del Governo ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,  per  gli interventi di ricostruzione privata;
    b) in occasione della presentazione degli  stati  di  avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia  in  regola  con  il  Documento  unico  attestante  la regolarita’ contributiva (DURC on line)  ed  acquisisce  dalla  Cassa Edile/Edilcassa   territorialmente   competente   la   certificazione relativa alla congruita’ dell’incidenza  della  manodopera  impiegata dall’impresa  nel  cantiere   interessato   dai   lavori   (DURC   di congruita’).
  2. Mediante apposito accordo sottoscritto,  entro  sessanta  giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,  dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti  di  Regione  – Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, dalla  Struttura  di   Missione   istituita   presso   il   Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro  e  dalle parti  sociali  firmatarie   del   Contratto   collettivo   nazionale comparativamente piu’ rappresentative per l’ambito del settore edile, verranno definiti:
    a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli  interventi  di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’art. 6  del decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;
    b) gli adempimenti, le condizioni e le modalita’ di  rilascio  da parte della Cassa  edile/Edilcassa  territorialmente  competente  del certificato di congruita’ di incidenza della manodopera nel  cantiere (DURC di congruita’);
    c) le modalita’ calcolo  dell’incidenza  della  manodopera  nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate  nel  prezzario  unico del  cratere  approvato  con  l’ordinanza  n.  7  del   2016   oppure individuate, in caso  di  prezzi  mancanti,  a  seguito  di  apposita analisi;
    d) i criteri di congruita’ della  incidenza  della  mano  d’opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attivita’ di  ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016;
    e) le modalita’ di  svolgimento  dell’attivita’  di  monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli  indici  di  congruita’, anche in relazione  alle  specifiche  caratteristiche  dei  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    f) le  modalita’  di  effettuazione  del  monitoraggio  di  tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonche’  di  esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.
  3. I contenuti dell’accordo previsto dal comma 2 verranno  recepiti in un’ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo  ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del  2016  entro sessanta giorni dalla data di  sottoscrizione  del  sopra  menzionato accordo, nella quale verranno altresi’  disciplinate  le  conseguenze derivanti in casso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1.
  4. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  e integrazioni ed all’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2

Modifiche all’ordinanza commissariale n. 13
del 9 gennaio 2017

 
  1. La tabella 6,  dell’allegato  2,  dell’ordinanza  n.  13  del  9 gennaio 2017 e’ integralmente sostituita dalla seguente:
 
             Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 3

Modifiche all’ordinanza commissariale n. 21
del 28 aprile 2017

 
  1. All’art. 2,  dell’ordinanza  n.  21  del  28  aprile  2017  sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «Il contributo  di  cui all’art.  1  e’  limitato  alle  spese  effettivamente  sostenute   e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili  in  favore  dei  soggetti,  la  cui   abitazione,   in conseguenza degli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito  di  provvedimento  delle autorita’ competenti per inagibilita’ totale  sulla  base  di  schede AeDES con esito E o con esito B o C, purche’  abbia  comunque  subito danni gravi, e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino  e miglioramento  sismico  o  di   ricostruzione   siano   costretti   a traslocarli e/o ricoverarli  temporaneamente  in  locali  ubicati  in edifici diversi da quelli  oggetto  degli  interventi,  ivi  compresi quelli previsti dall’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9  del  2016. Agli effetti della presente ordinanza per danni  gravi  si  intendono quelli individuati dalla Tabella 1 allegata all’ordinanza n.  19  del 2017,  che  risultino  documentati  dal  richiedente   e   verificati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione prima  dell’autorizzazione alla   progettazione   dell’intervento   di   miglioramento   sismico sull’intero edificio»;
    b) il comma 3 e’ soppresso.
  2. All’art.  6  dell’ordinanza  n.  21  del  28  aprile  2017  sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, le parole «con livello di danno E» sono sostituite dalle parole «con esito di agibilita’ B, C o E»;
    b) al comma 3: le parole «Entro sei mesi dall’entrata  in  vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle  seguenti  «Entro  la data del 30 novembre 2017»; le parole «esito di esito  di  agibilita’ E» sono sostituite dalle parole «con esito di agibilita’ B, C o E».
Art. 4

Modifica all’ordinanza commissariale n. 24
del 12 maggio 2017

 
  1. All’art. 7 comma 3 dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  le parole «Entro 150 giorni dall’affidamento degli incarichi i  soggetti affidatari,  coadiuvati  dal  Centro  di  micro  zonazione   sismica, eseguono gli studi e li consegnano al  committente  che,  nei  cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di  lavoro  di  cui all’art. 2 per la verifica finale di conformita’  che  deve  avvenire nei successivi dieci giorni» sono sostituite  dalle  seguenti  «Entro 150 giorni (per i comuni appartenenti ai gruppi di cui  alle  lettere a) e b) dell’art. 4, comma 1) ovvero entro 90 giorni, (per  i  comuni appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del  medesimo  art.  4, comma 1), computati a decorrere dal 27 luglio 2017 ovvero dalla firma del disciplinare di incarico, se avvenuta in data  successiva  al  27 luglio  2017,  i  soggetti  affidatari,  coadiuvati  dal  Centro   di microzonazione  sismica,  eseguono  gli  studi  e  li  consegnano  al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede  ad  inviarli al Gruppo di lavoro di cui all’art.  2  per  la  verifica  finale  di conformita’ che deve avvenire nei successivi dieci giorni».
Art. 5

Modifiche all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017

 
  1. All’art. 9, comma 1, dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno  2017  le parole «euro  3.803.400,00»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «euro 3.758.400,00».
  2. La tabella di cui all’allegato F  dell’ordinanza  n.  29  del  9 giugno 2017 e’ integralmente sostituito dalla seguente:
 
           Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Art. 6

Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017

 
  1. All’ordinanza commissariale  n.  32  del  21  giugno  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’art.  6,  il  comma  1  e’  integralmente  sostituito  dal seguente: «Relativamente agli interventi,  inseriti  nell’allegato  A della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal  precedente art. 3 e dal successivo  art.  6-bis,  l’ente  pubblico  proprietario della Chiesa predispone e  invia  al  Commissario  straordinario  del Governo, entro trenta giorni dall’entrata in  vigore  della  presente ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione  degli  interventi di  messa  in  sicurezza  e  degli  eventuali  interventi  definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate»;
    b) all’art. 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
  «1-bis. Per lo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 1, l’ente pubblico proprietario puo’ provvedere anche mediante il  conferimento di appositi incarichi:
    a) per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita’  previste dall’art. 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di concorrenza;
    b) per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita’ stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
  1-ter.   L’importo   massimo   delle   spese   tecniche    relative all’attivita’ di progettazione di cui al primo comma,  ammissibili  a contributo ai sensi dell’art. 34, comma 5, del decreto-legge  n.  189 del 2016 e’ determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
  1-quater.  Al  fine  di  consentire   l’avvio   dell’attivita’   di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene  disposto  il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016:
    a) in favore della contabilita’ speciale intestata al  Presidente della  Regione  Marche  –  Vicecommissario,  della  somma   di   euro 40.000,00;
    b) in favore della contabilita’ speciale intestata al  Presidente della  Regione  Abruzzo  –  Vicecommissario,  della  somma  di   euro 30.000,00;
  1-quinquies. L’Ufficio speciale per ricostruzione  territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai  sensi  del  precedente  comma  1-ter,  mediante  accredito  sulla contabilita’ della stazione appaltante, secondo la tempistica  e  nei limiti di seguito indicati:
    a) una somma pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;
    b) il saldo, entro sette  giorni  dalla  ricezione  dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario  del Governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell’art.  14,  comma  5,  del decreto-legge n. 189 del 2016.
  1-sexies.  La   stazione   appaltante   provvede   a   rendicontare all’Ufficio speciale per  la  ricostruzione  i  pagamenti  effettuati mediante  le  risorse  trasferite,  ai  sensi  del  precedente  comma 1-quinquies, trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione  del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
  1-septies. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4  e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.».
    c) dopo l’art. 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
 
«Art.   6-bis.

Chiese del Fondo edifici di culto: Attivita’ di progettazione

 
  1. Relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo edifici  di culto,  inseriti  nell’allegato  A  della  presente   ordinanza,   il Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e  del  turismo,  in qualita’  di  soggetto  attuatore,  provvede   all’elaborazione   dei progetti riguardanti la realizzazione degli interventi  di  messa  in sicurezza e  degli  eventuali  interventi  definitivi  finalizzati  a consentire  la  riapertura  delle  chiese   stesse,   da   sottoporre all’approvazione da parte  del  Commissario  straordinario  ai  sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Per  lo  svolgimento  dell’attivita’  di  cui  al  comma  1,  il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del  turismo  puo’ provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
    a) per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita’  previste dall’art. 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di concorrenza;
    b) per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita’ stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
  3. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attivita’ di progettazione di cui al primo  comma,  ammissibili  a  contributo  ai sensi dell’art. 34, comma 5, del decreto-legge n.  189  del  2016  e’ determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli  4 e  5  dell’ordinanza  commissariale  n.  33  dell’11  luglio  2017  e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Al fine di consentire l’avvio  dell’attivita’  di  progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene disposto  il  trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge  n.  189  del 2016 in favore della contabilita’ speciale,  prevista  dalla  lettera b-bis) del comma 6, dell’art. 15-bis, del decreto-legge  n.  189  del 2016 ed intestata all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni  e  delle attivita’ culturali e del turismo, della  somma  di  euro  240.000,00 (duecentoquarantamila/00).
  5. L’Ufficio del Soprintendente speciale per le  aree  colpite  dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo procede  alla  liquidazione  del  contributo, come  determinato  ai  sensi  del  precedente  comma  3,  secondo  la tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 6-ter.
  6. Restano ferme le previsioni di  cui  agli  articoli  3,  4  e  5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017  e  successive modifiche ed integrazioni.
 
Art.  6-ter.

Chiese del Fondo edifici di  culto:  Presentazione,  approvazione  ed
esecuzione dei progetti

 
  1. Entro novanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all’art. 2, comma 1, provvede  a presentare al Commissario straordinario del Governo,  per  la  loro approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi sulle  chiese del Fondo edifici di culto, inserite nell’allegato A  della  presente ordinanza.
  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della congruita’ economica del progetto esecutivo ed  acquisito  il  parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del  decreto-legge  n. 189 del 2016, secondo le modalita’ e nei termini previsti  dal  comma 4, dell’art. 6, della presente ordinanza, approva definitivamente  il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.
  3. Entro sette giorni dall’adozione del  provvedimento  di  cui  al precedente comma,  si  provvede  al  trasferimento  in  favore  della contabilita’  speciale,  intestata  all’Ufficio  del   Soprintendente speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo,  delle somme corrispondenti all’intero  contributo  riconosciuto,  al  netto delle somme gia’ trasferite ai sensi del comma 4, del precedente art. 6-bis.
  4. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla  Centrale  unica  di  committenza  di  cui   all’art.   18   del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalita’ previste  dal  comma  5  dell’art.  6 della presente ordinanza.
  5. Restano ferme le previsioni  dell’Accordo  per  l’esercizio  dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica sottoscritto  tra   il   Commissario   straordinario   del   governo, l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e  l’Agenzia  nazionale   per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.A.  – Invitalia in data 28 dicembre 2016.
  6. Con cadenza trimestrale, all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016  del  Ministero  dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo provvede a  comunicare al Commissario straordinario, relativamente  ai  progetti  ammessi  a contributo  ai  sensi  del  precedente  comma  2,  gli  appalti  gia’ aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione,  nonche’  a  fornire l’aggiornamento dello stato  di  attuazione  degli  interventi  sulle chiese del Fondo edifici di culto,  inserite  nell’allegato  A  della presente ordinanza.».
Art. 7
Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017
 
  1. All’art. 4 dell’ordinanza commissariale  n.  33  dell’11  luglio 2017, dopo il comma 2 e’ aggiunto in  fine  il  seguente  comma:  «3. Qualora   gli   incarichi   di   progettazione   siano   affidati   a professionisti esterni  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  4-bis,  del decreto-legge, l’importo a base di gara e’ determinato  nel  rispetto dell’art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  delle tariffe professionali approvate  sulla  base  di  detta  norma  e  la relativa  copertura  e’  assicurata  con  i  fondi  del   Commissario straordinario  imputando  il  detto  importo  al  contributo  massimo erogabile  per  spese  tecniche  determinato  in  applicazione  delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell’art.  5  della  presente  ordinanza.  Le  ulteriori  spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato art.  24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in  caso  di  espletamento  di procedure  di  affidamento  a  professionisti  esterni  di  ulteriori attivita’  tecniche,  sono  finanziate  con  la  quota  residua   del contributo  massimo  erogabile  determinato  ai  sensi  del   periodo precedente, incrementato con il  ribasso  recuperato  sull’importo  a base di gara all’esito dell’affidamento della progettazione».
Art. 8

Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017

 
  1. All’art. 2, comma 1,  dell’ordinanza  n.  37,  dell’8  settembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:  le  parole  «edifici scolastici» sono sostituite dalla seguente «edifici».
  2. All’art. 3, dell’ordinanza n. 37, dell’8  settembre  2017,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole «dalle  Regioni,»  sono soppresse;
    b) al comma 2, il primo periodo e’ integralmente  sostituito  dal seguente: «Il Commissario straordinario del Governo, previa  verifica della congruita’ economica del progetto  esecutivo  ed  acquisito  il parere  della  Conferenza  permanente  di   cui   all’art.   16   del decreto-legge n. 189 del  2016  ovvero  della  Conferenza  regionale, nelle ipotesi previste dal comma 4  del  medesimo  art.  16,  approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di  concessione  del contributo».
  3. L’allegato n. 1 all’ordinanza n. 37  dell’8  settembre  2017  e’ integralmente sostituito dall’allegato n. 1 alla  presente  ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 9

Modifiche all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017

 
  1. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, le parole «con adeguamento sismico» sono soppresse.
  2. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre  2017 e’ aggiunto infine il seguente periodo: «Per i beni di  cui  all’art. 1, comma 1, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire  il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identita’ culturale del bene stesso».
Art. 10

Disposizioni finanziarie

 
  1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle  previsioni di cui all’art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione  delle  previsioni  di  cui all’art. 3 della presente ordinanza si provvede con  le  risorse  del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui  all’art.  4 del decreto-legge n. 189 del  2016,  secondo  le  modalita’  previste dall’art. 6 dell’ordinanza commissariale n. 21 del  28  aprile  2017.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente  ordinanza, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede ad integrare la  comunicazione  previste  dall’art.  6,  comma  2,  dell’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017 con i dati provvisori relativi alle unita’ abitative danneggiate con esito di agibilita’ B o C.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione  delle  previsioni  di  cui agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza si provvede a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 previsto  dall’art.  2,  comma  1, lettera 1-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 a  carico  del  Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di  cui  all’art.  4  del decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione  delle  previsioni  di  cui all’art. 6 si provvede con le risorse del Fondo per la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016,  entro  i  limiti  gia’  previsti   dall’art.   7,   comma   1, dell’ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017.
  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione  delle  previsioni  di  cui all’art. 8 si provvede con le risorse del Fondo per la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016,  entro  i  limiti  gia’  previsti  dall’articolo  1,  comma  4, dell’ordinanza commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017.
Art. 11

Entrata in vigore ed efficacia

 
  1.  Le  disposizioni  contenute  nell’art.  1  si  applicano   agli interventi di  ricostruzione  pubblica  e  di  ricostruzione  privata realizzati in data successiva all’entrata  in  vigore  dell’ordinanza commissariale prevista dal comma 3 del medesimo art. 1.
  2.  Le  disposizioni  contenute   nell’art.   2   hanno   efficacia retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore dell’ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017.
  3.  Le  disposizioni  contenute   nell’art.   3   hanno   efficacia retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore dell’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.
  4. La disposizione contenuta nell’art. 5 ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017.
  5.  Le  disposizioni  contenute   nell’art.   8   hanno   efficacia retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore dell’ordinanza commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017.
  6.  Le  disposizioni  contenute   nell’art.   9   hanno   efficacia retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore dell’ordinanza commissariale n. 38 dell’8 settembre 2017.
  7. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.
  8. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
    Roma, 2 novembre 2017
 
                                           Il Commissario: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2017, reg.ne n. 1-2124

 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.