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Ordinanza 2 agosto 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavita’ e instabilita’ di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017.” (Ordinanza n. 79).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 2 agosto 2019

Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi  e studi prototipali in zone di attenzione per cavita’ e instabilita’ di versante, sismoindotte o in conseguenza  di  dissesti  idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza  n.  24  del  12  maggio  2017.  (Ordinanza n. 79).

  (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2019)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017, con cui l’on. Paola De Micheli e’ stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e’ stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e’ stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto l’art. 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
l’art. 2, comma 1 lettera l-bis) il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell’art. 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a cio’ finalizzati ai comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalita’ e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonche’ secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche’ iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 ovvero, in mancanza, purche’ attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell’omogeneita’ nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche’ degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita’ e l’omogeneita’ degli studi;
l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto l’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, avente in oggetto «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017» in attuazione della quale e’ stato eseguito il piano di microzonazione sismico di III livello per i comuni del cratere del centro Italia interessati;
Atteso che il piano di microzonazione sismica di III livello e’ stato concluso e validato da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) che, ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 2, comma 1 lettera l-bis), ai fini dell’omogeneita’ nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche’ degli standard qualitativi delle indagini, ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della convenzione con il Commissario straordinario sottoscritta dalle parti il 17 maggio 2017;
Dato atto che dalle risultanze del piano di microzonazione sismica di III livello e’ emersa la necessita’ di eseguire approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuto di eseguire i predetti studi di approfondimento della microzonazione sismica di III livello avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in continuita’ con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto lo schema di convenzione tra il Commissario straordinario ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), conforme ai disposti del citato art. 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, avente in argomento le attivita’ di supporto e coordinamento tecnico-scientifico relative approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, riportata in allegato 1 unitamente al documento tecnico esplicativo;
Valutata la congruita’ tecnico ed economica del compenso stabilito per il Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per il supporto ed il coordinamento degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 14 del 12 maggio 2017, nei comuni riportati in allegato 2;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione, nonche’ a disciplinare le modalita’ per l’affidamento degli incarichi professionali da parte dei comuni delle attivita’ relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante e cavita’ individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, alla gestione delle attivita’ connesse ed all’approvazione delle relative risultanze ed all’impiego dei relativi finanziamenti;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento tenutasi in data 23 maggio 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Approfondimento della microzonazione sismica

1. Le disposizioni della presente ordinanza in continuita’ con gli studi di microzonazione sismica di III livello di cui sono stati dotati i comuni in esecuzione dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono finalizzate agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante e cavita’ individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
2. In accordo con gli studi di microzonazione sismica di III livello gia’ espletati, gli approfondimenti di cui al comma 1, dovra’ avvenire secondo le modalita’ stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 5, comma 7, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3907 del 13 novembre 2010. L’attivita’ viene svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in continuita’ con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. L’attivita’ di supporto e coordinamento del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) e’ definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema in allegato 1.

Art. 2

Soggetti e compiti

1. I comuni interessati dagli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante e cavita’ individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, secondo l’elenco riportato nel documento tecnico in allegato 2, svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione dei predetti approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante e cavita’ individuati con gli studi di microzonazione sismica con l’ausilio delle attivita’ di supporto e il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), secondo quanto regolato dalla convenzione di cui all’art. 1.
2. Per monitorare l’avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l’efficacia e la tempestivita’ delle attivita’ delle istituzioni competenti e’ costituito un apposito «Gruppo di lavoro», composto da cinque componenti di cui tre rappresentanti della struttura commissariale, nominati dal Commissario straordinario, uno dei quali con funzione di Coordinatore del gruppo di lavoro e due rappresentanti del CentroMS, indicati dal Presidente del Comitato di indirizzo dello stesso CentroMS.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformita’ finale degli stessi prima della loro consegna alle regioni.

Art. 3

Ripartizione dei fondi ai comuni
ed al CentroMS

1. Per la realizzazione degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 per i comuni individuati nel documento tecnico allegato alla convenzione, e’ ripartito il finanziamento di euro 508.544,19 IVA compresa, mentre per le attivita’ di supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) di cui alla convenzione citata nell’art. 1, e’ stabilito l’importo lordo di euro 217.947,51 IVA compresa, per un totale complessivo pari ad euro 726.941,70, a valere sulle economie nell’ambito del dal finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall’art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica di III livello eseguiti in attuazione dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017.
2. Il finanziamento di euro 508.544,19 IVA compresa (euro cinquecentottomilacinquecentoquarantaquattro/19) sara’ ripartito tra le localita’ interessate, elencate in allegato 2, da parte del Commissario straordinario, in considerazione delle condizioni di pericolosita’ emerse dagli esiti degli studi di microzonazione sismica e da altri strumenti conoscitivi disponibili nonche’ dai sopralluoghi ricognitivi preliminari da parte del CentroMS, prima dell’attivazione delle procedure di selezione dei professionisti.
3. Il finanziamento di euro 217.947,51 IVA compresa (euro duecentodiciassettemilanovecentoquarantasette/21), corrispondente all’importo contrattuale lordo pattuito con il Centro per la microzonazione sismica del CNR nello schema di convenzione accluso, quale corrispettivo per le attivita’ di supporto e coordinamento tecnico-scientifico relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavita’ e instabilita’ di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate a seguito degli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, come indicato nel documento tecnico allegato allo schema di Convenzione.

Art. 4

Affidamento degli incarichi
e procedure di gara

1. L’affidamento degli incarichi di redazione degli studi di approfondimento sulle aree instabili tiene conto delle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilita’ di versante e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione sismica.
2. I comuni, per la realizzazione degli studi di approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita’ di versante e cavita’ individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano gia’ elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l’importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.

Art. 5

Requisiti professionali
per l’affidamento degli incarichi

1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione sismica come stabilito all’art. 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell’Ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell’UE, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell’Ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell’UE, ed essere iscritti nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.
2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall’art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum:
di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;
di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell’incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» (IMCS 2008), specificando il comune o i comuni in cui lo studio e’ stato effettuato;
di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;
di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;
di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.
di essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;
3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, societa’ di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le societa’ di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, societa’ di ingegneria o geologia, studio associato puo’ essere affidatario di non piu’ di uno studio di approfondimento conoscitivo di cui alla presente ordinanza. Esclusivamente per i comuni con piu’ aree instabili da investigare ricadenti nel proprio territorio comunale, potra’ essere consentito l’affidamento ad un unico affidatario.

Art. 6

Erogazione dei fondi

1. Il finanziamento di cui all’art. 3 viene erogato in quota parte a ciascun comune interessato con le seguenti modalita’:
a) il 40% entro 15 giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell’avvenuta firma del contratto da parte dei professionisti incaricati di eseguire gli approfondimenti, previa presentazione di congrua polizza assicurativa con possibilita’ di escussione a prima richiesta e senza eccezioni;
b) il 60% entro 15 giorni dall’avvenuta verifica di conformita’ finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di cui all’art. 2, comma 2.
2. I comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalita’ stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.
3. Fermo restando la base economica dell’incarico, potranno essere presentate offerte migliorative, che dovranno consistere in maggiori indagini geognostiche e/o geofisiche rispetto a quelle indicate nella lettera di invito, la cui definizione ed approvazione, a parita’ di risorsa disponibile, sara’ concordata con il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, dopo l’espletamento dell’analisi geomorfologica di cui al documento tecnico allegato alla presente convenzione.

Art. 7

Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 5 entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i comuni abbiano provveduto, il Commissario si sostituisce ai comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all’affidamento degli incarichi.
3. Entro duecentodieci giorni dall’affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e li consegnano, previo nulla osta del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), al committente e allo stesso CentroMS per la verifica di conformita’, che avviene nei successivi trenta giorni.
4. Non appena concluse le verifiche di conformita’ il Gruppo di lavoro valida in via definitiva gli studi e comunica alla stazione appaltante l’esito positivo ai fini dell’erogazione del finanziamento di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle regioni gli aggiornamenti degli studi di microzonazione sismica riferiti ai comuni di rispettiva competenza. La consegna puo’ avvenire anche in piu’ soluzioni, in relazione all’avanzamento delle verifiche di conformita’.
5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attivita’ di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.
6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.

Art. 8

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: Farabollini

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1719

Convenzione

Allegato 1 alla convenzione

Allegato A alla convenzione

Allegato B alla convenzione

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