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Ordinanza 18 agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 475)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 
ORDINANZA 18 agosto 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. (Ordinanza n. 475). 

 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2017)
 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

 

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27 maggio 2017, n. 455, nonche’ n.  460  del  15  giugno  2017,  recanti ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita’, delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita’ avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre 2016,  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45;
  Vista la nota del  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca del 17 luglio 2017;
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

 

Dispone:

Art. 1

Ulteriori  misure  urgenti  per  garantire  il  funzionamento   della
Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

 
  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di continuita’, dei lavori della Commissione  per  la  previsione  e  la prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento  alle  attivita’ svolte e da svolgere  a  seguito  degli  eventi  sismici  di  cui  in premessa, e’ autorizzata l’ulteriore  proroga,  fino  al  31  ottobre 2017, della scadenza del termine di durata  della  Commissione  nella composizione di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 23 dicembre 2011, come modificata ed integrata  dai  decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  18  febbraio  2013  e  27 luglio 2015.

 

 

Art. 2

Modifiche e integrazioni  all’art.  2,  comma  4,  dell’ordinanza  n.
444/2017

 
  1. All’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole «limitatamente agli edifici scolastici  non  inclusi nelle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione  e contenuti  nel  decreto-legge  n.  189  del  2016  convertito»   sono sostituite dalle seguenti: «coordinando  la  propria  azione  con  le iniziative assunte dal Commissario straordinario per la ricostruzione in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito e successive modifiche ed integrazioni.»;
    b) alla fine del comma e’ aggiunto il seguente periodo: «Al  fine di  garantire  il  regolare  avvio  dell’anno  scolastico   2017/2018 mediante l’approntamento di misure temporanee,  le  risorse  possono, altresi’, essere utilizzate  per  l’attuazione  di  ulteriori  misure urgenti consistenti nella realizzazione di nuovi  lavori  su  edifici pubblici esistenti, nonche’ di eventuali adeguamenti  funzionali  dei medesimi, quando tali soluzioni  consentano  la  piena  funzionalita’ delle  strutture  e  risultino   piu’   convenienti   rispetto   alla realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico.».
  2. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  iniziative  per  la continuita’ dell’attivita’ scolastica di cui  all’art.  2,  comma  4, dell’ordinanza n. 444/2017, il Dipartimento della  protezione  civile e’  autorizzato  a  trasferire  alla  Direzione  generale   per   gli interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione  digitale  del Ministero  dell’istruzione  e   della   ricerca   ulteriori   risorse finanziarie nel limite di spesa di 6.000.000,00 di euro,  sulla  base di un apposito  piano  degli  interventi  adottato  d’intesa  con  il Commissario  straordinario  del  Governo  per  la   ricostruzione   e trasmesso al Dipartimento della protezione  civile  medesimo  per  la successiva presa d’atto da parte di quest’ultimo. A  tale  scopo,  le risorse di  cui  al  presente  comma  sono  versate  all’entrata  del bilancio dello Stato e riassegnate  al  Ministero  dell’istruzione  e della ricerca.

 

Art. 3

Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza
ed il ripristino della viabilita’

 
  1.  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall’art.  2   comma   3, dell’ordinanza n. 444/2017, ed al fine di  garantire  la  continuita’ delle attivita’  di  cui  all’art.  4,  comma  2,  dell’ordinanza  n. 408/2016,  con  riferimento  agli  eventuali  ulteriori  stralci  del programma di ripristino e messa  in  sicurezza  della  rete  stradale approvati successivamente alla data del 7 aprile 2017, l’ing.  Fulvio Soccodato, assicura, ai  sensi  dell’art.  15-ter  del  decreto-legge convertito n. 189/2016, il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell’esecuzione degli  interventi  di  all’art.  4,  comma  4,  della medesima  ordinanza  n.  408/2016  e  riferisce   periodicamente   al Dipartimento della protezione civile ed alla Direzione  generale  per le strade e le autostrade e per la vigilanza  sulla  sicurezza  della infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in merito  allo  stato  di  esecuzione  degli  interventi,   provvedendo altresi’ all’aggiornamento del programma di ripristino e della  messa in sicurezza delle rete stradale di cui all’art.  4,  comma  2  della medesima ordinanza n. 408/2016, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
  2. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede all’approvazione di eventuali ulteriori stralci del programma di  cui al comma 1, nonche’  alla  rimodulazione  degli  stessi,  sentito  il Dipartimento della protezione civile  limitatamente  agli  interventi posti a carico delle risorse  finanziarie  rese  disponibili  per  la gestione dell’emergenza ai fini  dell’assunzione  della  spesa  degli interventi eventualmente realizzati direttamente dagli  enti  gestori competenti.

 

 

Art. 4

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire
la continuita’ delle attivita’ di culto

 
  1. Al fine di garantire la continuita’ delle  attivita’  di  culto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 dell’ordinanza  n.  408/2016, le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o  di comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o  a  procedere  ad eventuali necessari adeguamenti funzionali,  qualora  tali  soluzioni risultino economicamente piu’ vantaggiose  rispetto  all’acquisizione dei moduli ai sensi del predetto art. 2 dell’ordinanza  n.  408/2016, anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego  delle relative strutture.
  Di  tale  determinazione  e’  data  comunicazione  con  particolare riferimento alla verifica della convenienza economica alla  Struttura di Missione di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017.
  2.  Per  le  medesima  finalita’  di  cui  al  comma  1,  i  comuni interessati  dagli  eventi  sismici  di  cui  in   premessa,   previa acquisizione del parere  favorevole  della  Regione  territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalita’.
  Di tale determinazione e’ data comunicazione  ai  sensi  e  con  le modalita’ di cui al precedente comma alla Struttura  di  Missione  di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.

 

Art. 5

Disposizioni finanziarie

 
  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie  che  sono  rese  disponibili  per  la   gestione   della situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.
  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 agosto 2017
 
Il Capo del Dipartimento: Borrelli

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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