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Ordinanza 16 febbraio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 438).

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

ORDINANZA 16 febbraio 2017 

 

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. (Ordinanza n. 438).  

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017)

 

 

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                       della protezione civile

 

   Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, nonche’ del 22 gennaio 2017, n. 436  recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione   civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre  2016  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;

  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi sismici del 2016 e del 2017»;

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Integrazioni e modifiche all’ordinanza n. 436/2017

ed all’ordinanza n. 400/2016

 

  1. All’art. 11, comma 1, dell’ordinanza n. 436/2017, dopo le parole «31 ottobre 2016» sono aggiunte le seguenti: «e del 20 gennaio 2017».

  2. All’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 400/2016, dopo il termine «dirigenziale» e’ inserito «e  non»  e  dopo  il  periodo  «personale dirigente dell’area VIII 2002/2005» e’ aggiunto il  seguente:  «e  di cui all’art. 71 del CCNL 2002/2005 del comparto del  personale  della Presidenza del Consiglio dei ministri». Al medesimo art. 3, comma  2, il periodo «31 dicembre 2016» e’ sostituito  dal  seguente:  «per  il perdurare dello stato di emergenza e fino al termine dello stesso».

Art. 2

 

Disposizioni in materia di  adempimenti  in  attuazione  del  decreto

legislativo n. 33/2013 e  della  legge  n.  190/2012  e  successive

modifiche ed integrazioni.

 

  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi  di  quanto previsto  dall’art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  189/2016, convertito con modificazioni, dalla legge  n.  229/2016,  in  ragione delle  maggiori  esigenze  connesse  al  contesto   emergenziale   in rassegna, i termini previsti, in attuazione del  decreto  legislativo n. 33/2013 e della  legge  n.  190/2012  e  successive  modifiche  ed integrazioni per gli adempimenti di cui al  Piano  triennale  per  la prevenzione della corruzione 2016-2018 e al Piano  triennale  per  la trasparenza e integrita’ 2016-2018, in scadenza  durante  la  vigenza dello stato di emergenza e per l’aggiornamento  dei  suddetti  piani, sono rinviati, per i suddetti Comuni, al trentesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza.

Art. 3

 

 

Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  adempimenti  connessi  alle

attivita’ dell’Istituto nazionale di statistica

 

  1. Gli effetti delle sospensione degli adempimenti di cui  all’art. 1 dell’ordinanza n. 400/2016 sono prorogati fino al 30 giugno 2017  e sono estesi, a decorrere dal  26  ottobre  2016,  ai  Comuni  inclusi nell’allegato  2  al  decreto-legge  n.  189/2016,  convertito,   con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

Art. 4

 

Estensioni delle disposizioni in materia di temporaneo  potenziamento

delle capacita’ di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro

e studio a favore dei cittadini delle  Regioni  Abruzzo  ed  Umbria

interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  partire  dal  24

agosto 2016 ospitati negli alberghi.

 

  1. Al fine  di  preservare  la  coesione  sociale  delle  comunita’ colpite dagli eventi sismici di cui in  premessa  anche  nelle  prime fasi dell’emergenza, nelle more della  realizzazione  e  assegnazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.)  di  cui  all’art.  1 dell’ordinanza n.  394/2016,  della  definitiva  opzione  volta  alla fruizione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui  all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche  e  integrazioni, ovvero  di  altra  soluzione  alloggiativa  avente  il  carattere  di stabilita’, le Regioni Abruzzo e  Umbria,  in  qualita’  di  soggetti attuatori i sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza  n.  388/2016, sono autorizzate a predisporre  interventi  immediati  di  temporaneo potenziamento  della  capacita’   del   trasporto   pubblico   locale finalizzati a  consentire  i  collegamenti  d’emergenza  per  ragioni lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati  1  e  2  al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 ed i comuni ove risultano temporaneamente  alloggiati  in strutture alberghiere i cittadini provenienti dai predetti comuni.  

  2.  Le  misure  di  temporaneo  potenziamento  possono   consistere nell’attivazione di  nuovi  collegamenti  specificamente  finalizzati alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare i  tempi  di  percorrenza  e  il  relativo  pieno  utilizzo,   ovvero nell’estensione  agli   aventi   titolo   delle   agevolazioni   gia’ riconosciute  dalle  vigenti  disposizioni   regionali   qualora   al fabbisogno di mobilita’  possa  corrispondersi  mediante  utilizzo  o potenziamento di collegamenti gia’ esistenti e operativi.

  3. Le misure di cui al  presente  articolo  sono  poste  in  essere limitatamente alla durata dello stato  di  emergenza  e  la  relativa pianificazione operativa e’ revisionata con periodicita’ mensile,  in ragione della progressiva riduzione del numero  di  persone  ospitate nelle strutture alberghiere.

Art. 5

 

Anticipazione delle misure  piu’  urgenti  per  il  ripristino  della

capacita’ di risposta alle emergenze del Servizio  nazionale  della

protezione civile.

 

  1.  In  considerazione  del  prolungato  impiego  e  del  reiterato dispiegamento nei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria delle componenti e strutture operative del Servizio  nazionale della protezione civile, anche  in  conseguenza  del  susseguirsi  di eventi sismici di forte  intensita’,  nelle  more  del  completamento della ricognizione prevista dall’art. 3 dell’ordinanza  n.  396/2016, il Dipartimento della  Protezione  civile  puo’  autorizzare  l’avvio immediato e  con  procedure  di  urgenza  delle  attivita’  volte  al ripristino   della   funzionalita’,   al   ricondizionamento,    alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle  attrezzature  e  dei mezzi  impiegati  nelle  attivita’  di  assistenza  e  soccorso   nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  entro  il limite massimo di euro 13,2 milioni, come di seguito suddivisi:

    a. fino a un massimo di euro 3,2 milioni per  le  esigenze  delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  ivi  comprese  quelle  degli  enti locali integrati  nei  rispettivi  sistemi  regionali  di  protezione civile e quelle delle organizzazioni di  volontariato  di  protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;

    b. fino a un massimo di euro 3  milioni  per  le  esigenze  delle strutture di protezione civile e delle  colonne  mobili  delle  altre regioni e province autonome intervenute, ivi  comprese  quelle  degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di  protezione civile e quelle di proprieta’ delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;

    c. fino a un massimo di euro 1,5 milioni per  le  esigenze  delle organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile;

    d. fino a un massimo di euro 2,5  milioni  per  le  esigenze  del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile del Ministero dell’interno;

    e. fino a un massimo di euro 1,3 milioni per  le  esigenze  delle Ministero della difesa;

    f. fino a un massimo di euro 750.000,00  per  le  esigenze  delle forze di polizia;

    g. fino ad un massimo di  euro  500.000  per  le  esigenze  delle Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi  a supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell’ANCI;

    h. fino a un massimo di euro 300.000,00  per  le  esigenze  della Croce Rossa Italiana;

    i. fino a un massimo di euro 150.000,00 per le esigenze del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

  2. A tal fine il massimale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  e’ ripartito tra le 4 Regioni in proporzione  ai  rispettivi  fabbisogni documentati, e i massimali di cui  alle  lettere  b),  c)  e  g)  del medesimo comma  1  sono  ripartiti  tra  i  soggetti  beneficiari  in proporzione al numero delle risorse impiegate e al periodo di impiego dei soccorritori, volontari e non, come risultanti dalle  rilevazioni di presenza riferite al periodo dal 24 agosto al 31 gennaio.  

 3.  I  soggetti  beneficiari  presentano  al   Dipartimento   della Protezione civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della presente ordinanza, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle  attivita’  di  assistenza  e  soccorso  poste  in  essere  nei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  la  cui funzionalita’   necessita   di   essere   ripristinata,    unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della Protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva  l’elenco  e  autorizza  l’avvio  immediato  delle procedure  di  acquisizione,  determinando  l’ammontare  massimo  dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.

  4. Per le finalita’ di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari puo’ essere riconosciuta ed erogata, su  richiesta,  un’anticipazione  non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili  spettanti. Il saldo e’ erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

  5. Per gli acquisti di forniture e servizi da  parte  di  pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo  e’  autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all’art.  5 dell’ordinanza n. 394/2016.

  6.  Con  proprio  provvedimento  il  Capo  del  Dipartimento  della Protezione civile  puo’  destinare  le  somme  eventualmente  residue all’esito della realizzazione delle  attivita’  di  cui  al  presente articolo al finanziamento di eventuali fabbisogni eccedenti da  parte di altri soggetti beneficiari che ne facciano documentata richiesta.

Art. 6

 

 

Ulteriori disposizioni in materia di verifiche

di agibilita’ post sismica degli edifici

 

  1. Al fine di garantire adeguato supporto tecnico ed amministrativo all’attivita’    di    coordinamento    della    Dicomac    afferente all’espletamento delle verifiche di  agibilita’  post  sismica  degli edifici  interessati  dagli  eventi  calamitosi   in   premessa,   il Dipartimento della  protezione  civile  e’  autorizzato  a  stipulare apposita convenzione con la Regione Piemonte e Arpa Piemonte.

  2.  Per  le  finalita’  di  cui  al  comma  1,  al  personale   non dirigenziale  ed  a  quello  titolare  di  posizione   organizzativa, impegnato presso le sedi  regionali  nei  compiti  di  supporto  alle attivita’ di verifica in forza della convenzione di cui al  comma  1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b), dell’ordinanza n. 392/2016, di  cui  all’art.  2, comma 2,  lettera  c)  e  comma  3,  lettera  c),  dell’ordinanza  n. 396/2016, come modificate ed integrate dall’art. 7 dell’ordinanza  n. 400/2016.

Art. 7

 

 

Disposizioni per garantire la piena operativita’ delle  strutture  di

protezione civile della Regione Abruzzo

 

  1. Per garantire la piena operativita’ della  Sala  operativa,  del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, anche tenuto conto dell’aggravamento del contesto  emergenziale  a  seguito  degli eventi di cui alla delibera del 20 gennaio 2017, la Regione  Abruzzo, nelle more della  conclusione  delle  procedure  concorsuali  per  il reperimento  del  personale  di  cui  all’art.  50-bis  decreto-legge convertito n. 189/2016,  e’  autorizzata  a  stipulare  contratti  di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 10 unita’,  per  la durata di 6 mesi e comunque  non  oltre  la  durata  dello  stato  di emergenza.

  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, si provvede, nel  limite  di spesa di euro 220.000,00, anche in deroga agli articoli 35 e  36  del decreto legislativo n. 165/2001, ed ai vincoli di contenimento  delle spese in materia di impiego pubblico di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge convertito n. 78/2010, ed all’art. 1, commi 557 e  562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8

 

 

Ulteriori disposizioni in materia di donazioni

 

  1. All’art. 4 dell’ordinanza  n.  389/2016,  cosi  come  modificato dall’art. 4 dell’ordinanza n. 391/2016 e’ aggiunto il seguente comma: «3.  In  presenza  di  situazioni  eccezionali,  che  non  consentono l’espletamento della procedura di cui al  comma  2,  il  Dipartimento della protezione  civile  e’  autorizzato  a  stipulare  con  singoli donatori protocolli d’intesa per l’accettazione di  risorse  comunque finalizzate all’attuazione di iniziative di  sostegno  a  favore  dei territori interessati dagli  eventi  sismici  di  cui  alla  presente ordinanza, da non destinare all’attuazione di singoli progetti».

Art. 9

 

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie  che  sono  rese  disponibili  per  la   gestione   della situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 16 febbraio 2017

 

Il Capo del dipartimento: Curcio

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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