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Ordinanza 16 febbraio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.” (Ordinanza n. 437).

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

ORDINANZA 16 febbraio 2017 

 

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli  eccezionali fenomeni meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire  dalla  seconda  decade  del mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 437).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017)

 

 

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                       della protezione civile

 

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:

«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;  

  Vista l’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  dipartimento  della  Protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, nonche’ del 22 gennaio 2017, n. 436  recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione   civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre  2016  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;  

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche e Umbria;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Inquadramento degli Interventi conseguenti agli eccezionali eventi di   maltempo  nei  territori  delle  Regioni  Lazio,  Marche  e  Umbria   interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  partire  dal  24   agosto 2016.

  1. Nei territori delle Regioni Lazio, Marche e  Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  partire  dal  24  agosto  2016, individuati con le modalita’  previste  dall’art.  1,  comma  1,  del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla  legge 229/2016, le misure di cui all’art.  2  e  gli  altri  interventi  di soccorso e assistenza alla popolazione necessari in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, posti in  essere  dalle  componenti, anche  territoriali,  e  dalle  Strutture  operative   del   Servizio nazionale della Protezione civile sono da considerarsi  quali  misure integrative nell’ambito delle attivita’ in corso in conseguenza degli eventi  sismici  di  cui  in  premessa  e  le  relative  spese   sono assoggettate  alle  corrispondenti  modalita’   di   monitoraggio   e rendicontazione.

Art. 2

 

 

Misure conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo

nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria.

 

  1.  Per   fronteggiare   gli   eccezionali   eventi   meteorologici verificatisi nei territori  delle  Regioni  Lazio,  Marche  e  Umbria diversi da quelli  individuati  dall’art.  1,  le  componenti,  anche territoriali, e le Strutture operative del Servizio  nazionale  della Protezione  civile  provvedono,  con  le  modalita’  previste   dalla presente ordinanza e, per quanto necessario,  anche  avvalendosi  dei poteri  previsti  dalle  disposizioni   contenute   nelle   ordinanze richiamate in premessa, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e all’attuazione delle seguenti misure:

  a) organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento;

  b) ripristino della funzionalita’  dei  servizi  pubblici  e  delle infrastrutture di reti strategiche;

  c) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all’evento,  finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita’;

    d) riconoscimento del contributo per l’autonoma  sistemazione  di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016, come modificato  dall’art. 5 dell’ordinanza n.408/2016.

Art. 3

 

Ricognizione delle  spese  sostenute  maltempo  nei  territori  delle

Regioni Lazio, Marche e Umbria non interessati dagli eventi sismici

verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

 

  1.  In  considerazione  delle  gravi  incombenze  organizzative   e amministrative gia’ in capo alle Regioni Lazio, Marche  e  Umbria  in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa, il  dipartimento della Protezione civile provvede direttamente alla ricognizione delle spese connesse all’attuazione delle misure  di  cui  all’art.  2  nei territori dei Comuni diversi da quelli di  cui  all’art.  1,  purche’ riferite con stretto nesso di causalita’  alla  fase  emergenziale  e poste in essere in aggiunta o al di fuori dei procedimenti, contratti e convenzioni gia’ in essere per le medesime finalita’.

  2. La ricognizione di cui al comma 1 e’ svolta  in  relazione  alle spese sostenute:

  a. dalle Regioni Lazio, Marche  e  Umbria  e  dai  rispettivi  enti locali interessati;

  b. dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi  i  consorzi di bonifica delle Regioni Lazio, Marche e Umbria;

  c. dalle  altre  componenti  e  strutture  operative  del  Servizio nazionale della Protezione civile, per  gli  interventi  e  attivita’ posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento  preposte alla gestione dell’emergenza;

    d. dai soggetti gestori dei servizi a rete  e  della  viabilita’, per gli interventi e attivita’  posti  in  essere  nel  quadro  delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell’emergenza.  La ricognizione delle spese nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  alla presente lettera terra’, altresi’, conto delle prestazioni  dovute  e previste nei relativi contratti di servizio o concessione.

Art. 4

 

 

Gruppo operativo del dipartimento

della Protezione civile

 

  1. Presso il dipartimento della Protezione civile e’ costituito  un apposito gruppo operativo che, sulla base  di  indicazioni  operative appositamente emanate dal  Capo  del  dipartimento  della  Protezione civile ai sensi di quanto  previsto  dall’art.  1  dell’ordinanza  n. 388/2016, provvede alla disciplina,  ricognizione  e  rimborso  delle spese di cui all’art. 3 e delle procedure  e  modalita’  di  concorso alla relativa copertura finanziaria, prevedendo  la  possibilita’  di riconoscere, su motivata richiesta degli Enti locali interessati,  il trasferimento di  risorse  in  via  di  anticipazione  rispetto  alla successiva fase di  rendicontazione.  Partecipano  all’attivita’  del gruppo operativo, in relazione ai territori di  competenza,  anche  i rappresentanti delle Regioni interessate. All’esito  delle  attivita’ di  ricognizione  di  cui  al  presente  comma  il  gruppo  operativo predispone un documento riepilogativo delle spese ammissibili per  la successiva approvazione del Capo del  dipartimento  della  Protezione civile.

  2. Ai componenti del gruppo operativo si  applica  quanto  previsto dall’art. 7, comma 2, dell’ordinanza del Capo del dipartimento  della Protezione civile n. 400/2016 ed alla sua  costituzione  si  provvede con apposito provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile.

Art. 5

 

Nomina soggetto responsabile attivita’ di ricognizione dei fabbisogni

di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 5 della legge n. 225/1992.

 

  1. Le Regioni Lazio, Marche e  Umbria  provvedono,  nei  rispettivi territori non interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, al coordinamento dell’attivita’ di ricognizione dei fabbisogni  relativi al patrimonio pubblico, privato, nonche’, fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  alle  attivita’ economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Le Regioni,  avvalendosi  prioritariamente  delle  strutture  regionali, provvedono   all’attivita’   di   controllo,    omogeneizzazione    e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative  ai  beni  di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche’ al coordinamento  delle  relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 9.

Art. 6

 

 

Patrimonio pubblico

 

  1. L’ambito della ricognizione comprende:

  a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino  degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad  uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

  b)  il  fabbisogno  necessario  per  gli  interventi   edilizi   di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative  attrezzature nei settori dell’elettricita’, del gas, delle  condutture  idriche  e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

  c) il fabbisogno necessario  per  gli  interventi  di  sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita’.

  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari avviene, anche per stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.  

 3.  L’attivita’  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell’eventuale copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del danno,  ove  riconosciuto  dall’assicurazione,  in  conseguenza   del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

  4.  Nell’ambito  della  ricognizione  dei  fabbisogni  le   Regioni indicano le priorita’ di intervento secondo le seguenti tre classi:

  a) primi interventi urgenti;

  b) interventi di ripristino;

  c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7

 

 

Patrimonio privato

 

  1. L’attivita’ di ricognizione comprende il  fabbisogno  necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli  edifici  privati, ivi  compresi  gli  edifici  vincolati,  classificati  in  base  alle differenti destinazioni d’uso, conformi  alle  disposizioni  previste dalla  normativa  urbanistica,  di  pianificazione  territoriale   di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita’ tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente  connesse con la fruibilita’ dell’opera (elementi strutturali e  parti  comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare,  l’attivita’ di ricognizione dovra’ evidenziare per ogni edificio il numero  delle unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale e  il  relativo fabbisogno necessario per l’intervento di  ripristino,  ivi  compreso quello relativo agli interventi sugli elementi  strutturali  e  sulle parti comuni degli edifici.

  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene  con  autocertificazione  della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura    del    risarcimento    del    danno,    ove    riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i  premi  sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8

 

 

Attivita’ economiche e produttive

 

  L’attivita’ di ricognizione comprende:

  a) il fabbisogno necessario  per  il  ripristino  delle  strutture, degli impianti, dei macchinari e delle  attrezzature,  danneggiati  e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita’ tra i danni subiti e l’evento;

    b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi eccezionali e non piu’ utilizzabili.

  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari per  i  beni  di  cui  al   comma   1,   lettera   a)   avviene   con autocertificazione della stima del danno e  dell’eventuale  copertura assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove riconosciuto dall’assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9

 

 

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

 

  1. L’attivita’ di ricognizione di cui agli articoli 6,  7  e  8  e’ svolta in  conformita’  alle  procedure  disciplinate  nel  documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte integrante.

  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  le Regioni  trasmettono  al  dipartimento  della  Protezione  civile  la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6,  7  e  8 corredata da uno schema di  sintesi,  secondo  il  documento  tecnico allegato,  dalla  quale  deve  emergere  quali   tra   i   fabbisogni rappresentati siano gia’ stati considerati in  sede  di  elaborazione del piano degli interventi di cui  all’art.  1  e  quali  tra  questi trovino gia’ copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

  3. Le attivita’ di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e  8  non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e vengono svolte dalle  amministrazioni  competenti  nell’ambito  delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.

  4. La ricognizione dei danni posta  in  essere  dalle  Regioni  non costituisce  riconoscimento  automatico  dei  finanziamenti  per   il ristoro degli stessi.

Art. 10

 

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Alle misure disciplinate dall’art. 1  della  presente  ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far  fronte  alla  situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto  ai  sensi  dell’art.  1, comma 3, dell’ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la  gestione  della situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27  e  31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

  2. Alle misure disciplinate dall’art. 2  della  presente  ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far  fronte  alla  situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto  ai  sensi  dell’art.  1, comma 3, dell’ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la  gestione  della situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  la delibera del 20 gennaio 2017 citata in premessa, fatto  salvo  quanto previsto dall’art.  5,  comma  1,  ultimo  periodo,  della  legge  n. 225/1992.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 16 febbraio 2017

 

                                     Il Capo del dipartimento: Curcio

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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