Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 15 marzo 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 581)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

ORDINANZA 15 marzo 2019

 

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. (Ordinanza n. 581).  

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 23 marzo 2019)

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017,  n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n.  502  del  26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio  2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto  2018,  nonche’ n. 553 del 31 ottobre 2018, recanti ulteriori interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi  calamitosi  in rassegna;
  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita’, delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita’ avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre 2016,  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45»;
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all’art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018, che ai sensi dell’art.  16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto  2017,  n.  123,  ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata  dello  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione  ai  successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del  31  ottobre  2016  e  del  20 gennaio 2017;
  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che  all’art.  1  ha stabilito che lo stato d’emergenza e’ prorogato fino al  31  dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite  complessivo  di euro 300 milioni;
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all’art. 1, comma  988, ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino  al  31  dicembre 2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360 milioni di euro per l’anno 2019;
  Vista la nota del Dipartimento della  protezione  civile  prot.  n. CG/0010574 del 26 febbraio 2019 e CG/0012540 del 6 marzo 2019;
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
 

 

Dispone:

Art. 1

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la  continuita’  delle
attivita’ economiche e produttive

 
  1. Nelle more della realizzazione del Polo integrato provvisorio ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile n. 489 del 20 novembre 2017, il Comune di Visso  e’ autorizzato ad utilizzare, temporaneamente e senza nuovi  o  maggiori oneri per la finanza  pubblica,  le  strutture  realizzate  ai  sensi dell’art. 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017 per garantire la  continuita’  delle attivita’ economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici.

 

Art. 2

Ulteriori disposizioni finalizzate
a garantire l’assistenza abitativa

 
  1. Al fine di garantire il superamento dell’emergenza abitativa, il Comune di Falerone e’ autorizzato a provvedere alla realizzazione  di interventi edilizi funzionali  a  rendere  abitabile  l’immobile  «Ex Ospedale»  di  proprieta’  dell’ASUR  Marche,  nel  limite  di   euro 1.031.016,00, in luogo delle SAE di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, purche’  i costi  di  realizzazione  di  tale  struttura   abitativa   risultino economicamente piu’ vantaggiosi rispetto a quelli  necessari  per  la realizzazione delle citate SAE.
  2.  L’autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e’   subordinata all’approvazione del progetto da parte della Regione Marche la  quale ne da’ comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
  3. La struttura abitativa, realizzata in luogo  delle  SAE,  dovra’ essere  realizzata   entro   e   non   oltre otto   mesi   decorrenti dall’approvazione del  progetto  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di ritardata  o  mancata  realizzazione  degli  interventi  entro   tale termine, i comuni interessati provvederanno, con oneri a  carico  dei propri   bilanci,   all’erogazione   del   contributo   di   autonoma sistemazione, nonche’ alle spese per alloggi alternativi e  ad  altri oneri  connessi,  in  favore  degli  aventi  diritto  che   avrebbero beneficiato della realizzazione degli immobili  di  cui  al  presente articolo.
  4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di  cui  al presente articolo provvede la Regione Marche.

 

Art. 3

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire  il  ripristino  della
capacita’ di risposta alle emergenze del Servizio  nazionale  della
protezione civile

 
  1. Al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze per  l’attuazione del piano  di  ripristino  della  capacita’  operativa  del  Servizio nazionale della protezione civile, e’  autorizzata  la  rimodulazione delle somme di cui all’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del  Capo  del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio  2017,  n.  438, oltre che l’integrazione delle stesse nella misura  massima  di  euro 3.241.682,76.

 

Art. 4

Ulteriori disposizioni relative alle aree destinate
ad ospitare SAE

 
  1. Al fine di continuare a  garantire  l’ordinata  accoglienza  dei pellegrini diretti alla Basilica di Santa Rita, il Comune  di  Casciae’ autorizzato a realizzare un nuovo parcheggio  limitrofo  a  quello denominato «Papa Leone XIII» o ad incrementarne la capienza,  ridotta per effetto della  delocalizzazione  sul  suolo  del  medesimo  delle attivita’ economiche ed edifici pubblici per un  importo  complessivo di euro 356.441,00.
  2. La Regione Umbria  provvede  alla  preventiva  approvazione  del progetto relativo alle opere di cui al comma 1.
  3. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il Comune di Cascia e il Comune di Norcia  per  la  realizzazione  degli interventi di cui all’art. 1, comma 2,  dell’ordinanza  n.  518/2018, provvedono con i poteri  di  cui  agli  articoli  3,  comma  5,  e  5 dell’ordinanza n. 394/2016.

 

Art. 5

Ulteriori disposizioni per  garantire  la  piena  operativita’  delle
strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

 
  1. Per le finalita’ di cui all’art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo  n.  27  del  23  agosto  2016  e  successive  modifiche   ed integrazioni, e al fine di garantire la piena operativita’ della Sala operativa, del Centro  funzionale  e  del  Servizio  prevenzione  dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine  di cui all’art. 8, comma 1 dell’ordinanza n. 553/2018 e’ prorogato  fino al 31 dicembre 2019.
  2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1,  con  oneri  a carico delle risorse di cui all’art. 12, nel limite di spesa di  euro 450.000,00.
  3. Per garantire lo  svolgimento  senza  soluzione  di  continuita’ delle attivita’  di  allertamento  e  gestione  delle  situazioni  di emergenza di protezione  civile,  con  particolare  riferimento  agli interventi in corso nei territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  e atmosferici di cui in premessa, la Regione Abruzzo e’  autorizzata  a prorogare fino al 31  dicembre  2019,  entro  il  numero  massimo  di ventisette unita’, i contratti di lavoro a tempo determinato  di  cui all’art. 1, comma 2, seconda alinea, dell’ordinanza  n.  427  del  20 dicembre 2016.
  4. Per le finalita’ di cui al comma 3, si provvede, nel  limite  di spesa di euro 1.127.228,62 con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia  di impiego pubblico di cui all’art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, all’art. 1, commi 557  e  562,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, ed all’art. 9, commi  1-quinquies  e  1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,  convertito  in  legge  7 agosto 2016, n. 160.

 

Art. 6

Disposizioni  finalizzate  a   potenziare   il   servizio   trasporto
scolastico nel Comune di Norcia  ed  a  garantire  la  prosecuzione
dell’attivita’ scolastica

 
  1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 dell’ordinanza  del  Capo del Dipartimento della protezione civile n. 438 del 16 febbraio 2017, il Comune di Norcia e’ autorizzato, previa approvazione del  relativo progetto comprensivo della quantificazione degli oneri da parte della Regione  Umbria  che  ne  da’  comunicazione  al  Dipartimento  della protezione civile, a potenziare il servizio di trasporto  scolastico, per un importo massimo di euro 93.500,00,  al  fine  di  garantire  i collegamenti tra le strutture abitative d’emergenza  e  le  strutture scolastiche site nel medesimo comune per l’anno scolastico 2018-2019.

 

Art. 7

Disposizioni finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento
idrico causata dagli eventi sismici

 
  1. Al fine di contrastare la  crisi  di  approvvigionamento  idrico causata dagli eventi sismici di cui in premessa che hanno determinato la variazione del regime della circolazione  idrica  sotterranea  nel territorio del Piceno, la Regione Marche e’ autorizzata a realizzare, previa comunicazione al Dipartimento  della  protezione  civile,  gli interventi urgenti a cio’ finalizzati, per un importo massimo di euro 5.813.565,88, nel territorio della medesima Provincia.

 

Art. 8

Disposizioni finalizzate  a  contrastare  situazioni  di  particolare
disagio abitativo aggravate dal sisma

 
  1. Al fine di contrastare efficacemente situazioni  di  particolare disagio  abitativo  conseguenti   alle   attuali   condizioni   meteo climatiche ed aggravate dagli eventi sismici in rassegna, il  sindaco del Comune di Amatrice e’ autorizzato ad assegnare temporaneamente, e per un periodo comunque non superiore a novanta  giorni,  SAE  resesi disponibili sul territorio comunale a  nuclei  familiari  non  aventi diritto alle misure di assistenza di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 394/2016, dimoranti abitualmente e stabilmente  nel  medesimo  comune alla data del 24  agosto  2016,  i  cui  attuali  ricoveri  dovessero risultare inadeguati od inagibili, senza nuovi o maggiori  oneri  per la finanza pubblica.
  2. L’assegnazione da parte del sindaco delle strutture abitative di cui al comma 1 e’ condizionata alla verifica ed  all’attestazione  in ordine  al  mutato  quadro  esigenziale  con  conseguente   integrale soddisfacimento delle domande di assegnazione di SAE da  parte  degli aventi diritto.

 

Art. 9

Attuazione dell’art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.
45

 
  1. Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  14,  commi  3  e  5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  e’  disposta,  ai  soli  fini dell’assunzione della spesa a  carico  della  gestione  emergenziale, l’approvazione della  proposta  di  acquisizione  come  indicata  nel decreto sella Struttura di missione per il superamento dell’emergenza di protezione civile e regionali della Regione Abruzzo n. 265 del  29 ottobre 2018, per l’importo massimo di euro 51.408.638,81.

 

Art. 10

Ulteriori disposizioni per la delocalizzazione temporanea dei servizi
sanitari

 
  1. Al fine di garantire la piena funzionalita’ dei  servizi  medici ambulatoriali, il Comune di Pieve Torina e’ autorizzato a  realizzare una struttura temporanea, per un importo massimo di euro 162.110,00.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’  subordinata  alla  previa approvazione del progetto e della relativa quantificazione  economica da parte della Regione Marche,  la  quale  ne  da’  comunicazione  al Dipartimento della protezione civile.

 

Art. 11

Ulteriori disposizioni per garantire
l’assistenza alloggiativa

 
  1. All’ultimo periodo del comma 1  dell’art.  5  dell’ordinanza  n. 510/2018 e dei commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 538/2018, le parole «oltre che congrui  con  riferimento  ai  parametri  di  costo dell’edilizia    residenziale    pubblica    ed    alle    quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate» sono soppresse.
  2. All’art. 1, comma 5, dell’ordinanza n.  538/2018  le  parole  «8 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi».

 

Art. 12

Disposizioni finanziarie

 
  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo  di  euro 62.556.954,45 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza con  i provvedimenti di cui in premessa.
  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 15 marzo 2019
 Il Capo del Dipartimento: Borrelli

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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