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Ordinanza 15 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 460)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 
ORDINANZA 15 giugno 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo,  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. (Ordinanza n. 460). 

 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017)
 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;  

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, nonche’ del 27 maggio 2017, n.  455,  recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi  calamitosi  in rassegna;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita’, delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita’ avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre 2016,  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;

  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45»;

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la  continuita’  delle

funzioni  dei  municipi  e  dei  servizi  erogati  dalle  strutture

sanitarie territoriali

 

  1. Al fine di garantire la continuita’ delle funzioni dei  municipi e dei servizi delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto  previsto dall’art. 2 dell’ordinanza n. 408/2016, le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di  locazione  o  di  comodato  di  immobili  da destinare ai citati  usi  e/o  a  procedere  ad  eventuali  necessari adeguamenti   funzionali,   qualora    tali    soluzioni    risultino economicamente piu’ vantaggiose rispetto all’acquisizione dei  moduli ai sensi del predetto art. 2 dell’ordinanza  n.  408/2016,  anche  in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle  relative strutture.

  Di  tale  determinazione  e’  data  comunicazione  con  particolare riferimento alla verifica della convenienza economica alla  Struttura di missione di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017.

  2.  Per  le  medesima  finalita’  di  cui  al  comma  1,  i  comuni interessati  dagli  eventi  sismici  di  cui  in   premessa,   previa acquisizione del parere  favorevole  della  Regione  territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalita’.

  Di tale determinazione e’ data comunicazione  ai  sensi  e  con  le modalita’ di cui al precedente comma alla Struttura  di  missione  di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.

Art. 2

 

 

Ulteriori disposizioni in materia di strutture abitative di emergenza

 

  1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari colpiti dagli  eventi  sismici  assicurando  il  principio  del  buon andamento dell’amministrazione,  i  soggetti,  che  in  possesso  dei requisiti  presentano  istanza  di  assegnazione  di  SAE  ai   sensi dell’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016, decadono dai benefici di  cui all’art.   4   del   medesimo   provvedimento    qualora    rinuncino all’assegnazione   della   stessa   struttura   in   assenza    della dimostrazione, attestata dal sindaco del comune  interessato,  di  un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto, che non consenta  di adempiere all’impegno assunto in  sede di richiesta.

Art. 3

 

Integrazioni e modifiche all’ordinanza n. 394/2016, all’ordinanza  n.

405/2016  in  relazione  agli  adempimenti  in  capo  all’ISPRA  ed

all’attivita’ di coordinamento in capo all’Anci

 

  1. All’art. 11, comma 4, dell’ordinanza n. 394/2016, dopo i termini «nella misura necessaria.» e’ aggiunto il  seguente  periodo:  «.Alle  attivita’ di cui al presente comma l’ISPRA provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente».

  2. All’art. 9, comma 1, dell’ordinanza n. 394/2016, dopo i  termini «comuni  italiani»  sono  aggiunti  i  seguenti:  «,   delle   citta’ metropolitane e delle Unioni di comuni».

  3. All’art. 3, comma 1,  dell’ordinanza  n.  405/2016,  il  periodo «secondo il contratto collettivo nazionale lavoro Anci» e’ sostituito dal seguente: «secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza».

Art. 4

 

 

Disposizioni  finalizzate  ad  assicurare   la   prosecuzione   delle

attivita’ degli Enti parco nazionali

 

  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di continuita’, delle attivita’ istituzionali degli Enti parco nazionali presenti nei territori interessati dagli eventi simici  di  cui  alla presente ordinanza, le cui sedi sono  state  distrutte  o  dichiarate inagibili, i  predetti  Enti  sono  autorizzati  a  realizzare  delle strutture temporanee destinate ad ospitare provvisoriamente i  propri uffici.

  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, i predetti enti  provvedono, d’intesa    con    la    Regione     territorialmente     competente, all’acquisizione,   anche   in   locazione,   di   idonee   strutture prefabbricate.

  3.  Alla  predisposizione  delle  aree  destinate  ad  ospitare  le strutture temporanee provvedono  gli  stessi  Enti  parco  nazionali, previa individuazione ed eventuale  acquisizione  delle  medesime  da parte dei comuni, e verifica di idoneita’ e di  congruita’  economica delle soluzioni adottate da parte della Regione.

  4. I soggetti di cui al presente articolo operano con i  poteri  di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.

Art. 5

 

 

Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

 

  1. All’art.  1,  commi  5,  8  e  9  dell’ordinanza  del  Capo  del Dipartimento  n.  389/2016  l’espressione  «31  dicembre   2016»   e’ sostituita dalla seguente «20 agosto 2017».

Art. 6

 

Ulteriori misure a sostegno degli studenti iscritti alle  universita’

degli studi con sede nei territori colpiti dagli eventi sismici

 

  1.  L’Universita’  degli  studi  di   Macerata   provvede,   previa approvazione da parte della Regione Marche del  progetto  comprensivo della quantificazione economica, a concludere contratti di  locazione o di comodato  di  immobili  destinati  a  garantire,  per  il  tempo strettamente necessario, la prosecuzione delle  attivita’  didattiche nelle  more  del  ripristino  delle  proprie  sedi  inagibili  e/o  a procedere  ad  eventuali  necessari  adeguamenti   funzionali   delle strutture  a  tale  scopo  individuate,  nei  limiti   necessari   ad assicurare il temporaneo utilizzo delle medesime.

Art. 7

 

 

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena  operativita’

del Servizio nazionale della protezione civile

 

  1. Al fine di assicurare il necessario supporto del  personale  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo operante presso le quattro Unita’ di crisi  regionali  (UCCR)  attivate  dallo stesso  Ministero  per  la  salvaguardia  del  patrimonio   culturale interessato dalla  situazione  di  emergenza  di  cui  alla  presente ordinanza, in deroga all’art. 1, comma 236, della legge  28  dicembre 2015, n. 208, a concorso per la  copertura  degli  oneri  conseguenti alle ore di lavoro straordinario effettuate dal  medesimo  personale, nel rispetto dei massimali mensili pro-capite stabiliti  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100496 del 7 marzo 2016, si provvede, nel limite di euro 145.000,00, e  fino  alla  cessazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse di cui  all’art.  10 della presente ordinanza.

Art. 8

 

 

Ulteriori  disposizioni  per  lo  svolgimento  delle   verifiche   di

agibilita’ degli edifici

 

  1. All’art. 1, comma 5, lettera d), dell’ordinanza n. 422/2016 dopo le parole «su edifici  gia’  classificati  con  scheda  AeDES»,  sono aggiunte le seguenti: «agibili con esito A».

Art. 9

 

 

Disposizioni urgenti finalizzate  a  garantire  il  mantenimento  del

tessuto sociale

 

  1. Al fine di garantire un adeguato  spazio  comune  che  funga  da luogo di aggregazione in prossimita’ ed a servizio della  popolazione alloggiata  presso  le  SAE  di  cui  all’art.  1  dell’ordinanza  n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad  utilizzare  donazioni,  anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei  da destinare alle predette attivita’.

  2. Per le finalita’ di cui al comma 1 le regioni,  d’intesa  con  i comuni, provvedono all’individuazione delle aree ed alla verifica  di idoneita’ delle medesime, nonche’ alla realizzazione delle  opere  di urbanizzazione, con i poteri di cui all’art. 3, comma 5 della  citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti.

  3.  Alle  iniziative  di  cui  al  comma  1,  si  provvede   previa approvazione, da parte delle  Regioni  territorialmente  interessate, dei fabbisogni quantificati e  presentati  dai  comuni  ai  sensi  di quanto previsto dall’art. 6 dell’ordinanza n. 394/2016.

  4.  Al  fine  di  preservare  il  tessuto  sociale  nei   territori interessati  dagli  eventi  sismici  in  rassegna,  i  comuni,   sono autorizzati, ad accettare donazioni, provenienti  anche  da  soggetti privati, di strutture temporanee da installare in aree anche  diverse da quelle delle strutture abitative di emergenza di  cui  all’art.  1 dell’ordinanza n.  394/2016  (SAE),  da  destinare  ai  nuovi  nuclei familiari  sorti  successivamente  alla  verificazione  degli  eventi simici indicati in premessa, in cui sia presente almeno un componente avente diritto alle SAE di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016.

  5. Per le finalita’ di cui al comma 4 si procede con  le  modalita’ ed i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 10

 

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie  che  sono  rese  disponibili  per  la   gestione   della situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 15 giugno 2017

 

                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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