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Ordinanza 15 dicembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disciplina dei contributi relativi alle attivita’ di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina delle modalita’ di erogazione dei contributi per l’attivita’ di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni” (Ordinanza n. 43)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 15 dicembre 2017
 
Disciplina  dei  contributi  relativi  alle  attivita’   di   rilievo topografico, di redazione della  relazione  geotecnica/geologica,  di demolizione  e  conferimento  in  discarica  delle   macerie   e   di realizzazione delle opere di urbanizzazione  primaria  afferenti  gli interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale  n.  14  del  16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed  integrazioni.  Disciplina delle modalita’ di  erogazione  dei  contributi  per  l’attivita’  di ricostruzione  pubblica  in  presenza  di  altri  contributi   o   di indennizzi  assicurativi  per  la  copertura  dei   medesimi   danni (Ordinanza n. 43)
 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
 

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni  statali,  nonche’  con  l’Autorita’  nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e ss.mm.ii. e, in particolare:

    a) l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  titolo II, capo I, sovraintendendo  all’attivita’  dei  vice  commissari  di concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;

    b)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i Presidenti delle Regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

    c) l’art. 6 il quale:

      al comma 6, stabilisce che il contributo concesso e’  al  netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le  medesime  finalita’  di  quelli  di  cui  al medesimo decreto-legge;

      al  comma  9,  prevede  che  le  domande  di  concessione   dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445,  e  successive  modificazioni,  in  ordine  al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all’eventuale spettanza  di  ulteriori  contributi  pubblici  o  di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;

    d) l’art. 14 il quale:

      alla lettera  a-bis)  del  secondo  comma,  stabilisce  che  il Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati  ad assicurare il  ripristino,  per  il  regolare  svolgimento  dell’anno scolastico 2017-2018, delle  condizioni  necessarie  per  la  ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale  attivita’   scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di personale, nei comuni di cui all’art. 1, comma 1,  nonche’  comma  2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli  nei quali risultano edifici scolastici distrutti o  danneggiati  a  causa degli eventi sismici;

      al comma 3-bis, prevede  che  gli  interventi  funzionali  alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis)  del  novellato art. 14 del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016  costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di  cui  all’art.  63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che «nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione, l’invito, contenente  l’indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione dell’appalto, e’ rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad almeno cinque operatori economici  iscritti  nell’Anagrafe  antimafia degli esecutori prevista dall’art.  30.  In  mancanza  di  un  numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta  Anagrafe, l’invito previsto dal terzo periodo deve  essere  rivolto  ad  almeno cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle prefetture-uffici territoriali del  Governo  ai  sensi  dell’art.  1, comma 52 e seguenti, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,  e  che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe  antimafia  di cui all’art. 30. Si applicano le disposizioni  di  cui  all’art.  30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le  modalita’  stabilite  dall’art.  216,  comma  12,   del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    e) l’art. 30 il quale prevede:

      al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione  e  al contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita’   organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1, e’ istituita, nell’ambito del Ministero  dell’interno,  una  apposita  Struttura  di  missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a  disposizione,  ai  sensi dell’art.  3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre   1991,   n.   345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

      al  comma  6  che  gli  operatori   economici   interessati   a partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell’iscrizione  e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

    f) l’art. 31 il quale prevede:

      al comma 1 che, nei contratti per  le  opere  di  ricostruzione stipulati tra privati  e’  sempre  obbligatorio  l’inserimento  della clausola di tracciabilita’ finanziaria, che deve  essere  debitamente accettata ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del codice  civile.

Con detta clausola l’appaltatore assume  gli  obblighi  di  cui  alla legge 13 agosto 2010, n. 136,  e  successive  modificazioni,  nonche’ quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’art. 30  dell’eventuale  inottemperanza  dei   propri   subappaltatori   o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari;

      al  comma  2  che  l’eventuale  inadempimento  dell’obbligo  di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte,  agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati  di  cui all’art. 34 per  gli  incarichi  di  progettazione  e  direzione  dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per  la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato;

      al comma 3 che, nel caso in cui sia  accertato  l’inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’art.  6,  comma  2,  della legge 13 agosto 2010, n. 136, e’  disposta  la  revoca  parziale  del contributo, in misura corrispondente  all’importo  della  transazione effettuata;

      al comma 4 che, nei casi di cui al comma  2,  il  contratto  e’ risolto di diritto. A carico  dell’operatore  economico  interessato, oltre alle sanzioni indicate all’art. 6 della citata legge n. 136 del 2010,   e’   altresi’   disposta   la   sospensione   dell’iscrizione nell’Anagrafe di cui  all’art.  30,  comma  6,  per  un  periodo  non superiore a sei  mesi.  In  caso  di  reiterazione,  e’  disposta  la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti  sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura  di  cui  all’art. 30;

      al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, dell’operatore economico interessato a qualunque  titolo  ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all’art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente,  in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui  al  presente articolo,  e’  apposta  una  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui all’art. 1456 del codice  civile.  Il  mancato  inserimento  di  tale clausola determina la nullita’ del contratto, ai sensi dell’art. 1418 del codice civile;

      al comma  6  che,  nei  contratti  fra  privati,  e’  possibile subappaltare  lavorazioni   speciali,   previa   autorizzazione   del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.  In  tale ipotesi, il  contratto  deve  contenere  la  dichiarazione  di  voler procedere  al  subappalto,   con   l’indicazione   della   misura   e dell’identita’ dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6. Sono nulle  tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi  e  dei limiti sopra indicati;

      al  comma  7  che   gli   amministratori   di   condominio,   i rappresentanti  legali  dei  consorzi  obbligatori,  ai  fini   dello svolgimento  delle  prestazioni  professionali  rese  ai  sensi   dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione  o  la ricostruzione  delle  parti  comuni  degli  immobili  danneggiati   o distrutti dagli  eventi  sismici  di  cui  all’art.  1,  assumono  la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art.  358 del codice penale;

    g)  l’art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di  elenco  speciale  dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e,  al  comma 5, stabilisce che il contributo massimo,  a  carico  del  Commissario straordinario, per tutte le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, e’ stabilito nella misura, al netto dell’IVA  e  dei  versamenti  previdenziali,  del   10   per   cento, incrementabile fino al  12,5  per  cento  per  i  lavori  di  importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo  superiore  ad euro 2 milioni il contributo massimo e’ pari al 7,5 per cento, e  che con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  sono individuati i criteri e le modalita’  di  erogazione  del  contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con  i medesimi  provvedimenti  puo’  essere  riconosciuto   un   contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA  e  dei  versamenti previdenziali;

  Vista l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari  ad  uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

  Vista  l’ordinanza  n.  7  del  14  dicembre   2016,   recante   la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»;

  Vista  l’ordinanza  n.  8  del  14  dicembre   2016,   recante   la «Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e successivi»;

  Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30 ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la riparazione il ripristino e  la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»;

  Vista l’ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,  recante:  “Approvazione  del programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l’anno scolastico 2017-2018″»;

  Vista l’ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  “Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016″,  misure  di attuazione dell’art. 2, comma 5,  del  decreto-legge  189  del  2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14  del  16  gennaio  2017»  e,  in particolare, l’art. 3, comma 3, contenente  la  determinazione  degli oneri complessivi derivanti dall’attuazione degli interventi  di  cui all’allegato 1 dell’ordinanza commissariale  n.  14  del  16  gennaio 2017;

  Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante  «Approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;

disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e determinazione del contributo relativo alle  spese  tecniche»,  e  in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del  comma 5 dell’art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono  state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;

  Vista l’ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n.  18  del  7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017»;

  Vista  l’ordinanza   n.   37   dell’8   settembre   2017,   recante «Approvazione del primo programma degli interventi di  ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista  l’ordinanza   n.   38   dell’8   settembre   2017,   recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi  del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

  Visto l’accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Visto il protocollo quadro  di  legalita’,  allegato  alle  seconde linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del Governo e l’Autorita’ nazionale anticorruzione e l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.  – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

  Rilevato che l’art. 3, commi 9 e 10,  dell’ordinanza  commissariale n.  14  del  16  gennaio  2017   rimette   a   successive   ordinanze commissariali la determinazione:

    degli importi massimi delle spese sostenute dai  comuni  e  dalle province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione  primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di  distribuzione  dell’energia  elettrica  e   del   gas;   pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici  scolastici  e  strettamente  inerenti   gli   interventi   a realizzare, ed ammissibili a contributo,  sulla  base  dei  parametri contenuti nel Prezzario unico cratere Centro  Italia  2016  approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016;

    delle  spese  sostenute  dai  comuni  e  dalle  province  per  la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con  l’applicazione  Prezzario  unico cratere Centro Italia 2016 approvato con  l’ordinanza  n.  7  del  14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e  per  gli  effetti dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

    delle spese sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici,  come definite dalla lettera a) del primo comma  dell’art.  1  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi  e  per  gli effetti del comma 5-bis, dell’attivita’ di demolizione degli  edifici esistenti e di conferimento  delle  relative  macerie  in  discarica, calcolate con l’applicazione Prezzario unico  cratere  centro  Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a  contributo  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.   14   del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Ritenuto   necessario   integrare   le   previsioni   dell’art.   3 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, prevedendo l’ammissibilita’ a contributo  anche  delle  attivita’  di  rilievo  topografico,  con restituzione grafica, dell’area  destinata  alla  localizzazione  del nuovo edificio e di redazione  della  relazione  geotecnica/geologica relativa all’area destinata alla localizzazione  dei  nuovi  edifici, previste dalle lettere a) e b) del  comma  5  del  medesimo  art.  3, trattandosi  di  attivita’  prodromiche  ed  indispensabili  per   la progettazione dei lavori e per il loro affidamento;

  Considerato che i comuni e le province, proprietari degli  immobili inseriti   nell’elenco   di   cui   all’allegato   1   dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, hanno avviato  le  procedure necessarie  per  affidare  ed  realizzare  gli  interventi   previsti dall’art. 3 della medesima ordinanza commissariale n. 14 del  2017  e che,  pertanto,  appare  necessario  disciplinare  le  modalita’   di riconoscimento da parte del Commissario straordinario del  contributo a valere sulle risorse di cui all’art. 4, comma 3, del  decreto-legge n. 189 del 2017;

  Ritenuto    necessario,    in    considerazione    dell’intervenuta approvazione del «Primo programma degli interventi di  ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016»  e  del  «Primo piano di interventi sui beni del patrimonio  artistico  e  culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del  codice  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», disciplinare l’entita’ e le modalita’ di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse  di cui  all’art.  4  del  decreto-legge  n.  189  del   2016,   per   la realizzazione  di  interventi   di   ricostruzione,   riparazione   e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza  di  ulteriori  contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura  dei  medesimi danni;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   – vicecommissari nella riunione della cabina  di  coordinamento  del  2 novembre 2017;

  Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni  sulla  legge  in generale;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017

 

  1. All’art. 3 dell’ordinanza commissariale n.  14  del  16  gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 9, dopo  la  lettera  c),  e’  inserita  la  seguente lettera: «d) le spese sostenute  dai  comuni  e  dalle  province  per attivita’ di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione  geotecnica/geologica  relativa  all’area  destinata   alla localizzazione  dei  nuovi  edifici  la  demolizione  degli   edifici esistenti ed al conferimento delle  relative  macerie  in  discarica, calcolate con l’applicazione Prezzario unico  cratere  Centro  Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a  contributo  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.   14   del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche’  le  modalita’  di  erogazione dello stesso»;

    b) al comma 10, le parole «quarto comma» di cui alla  lettera  a) sono sostituite dalle seguenti «quinto comma»;

    c) al comma 10, dopo la  lettera  b),  e’  inserita  la  seguente lettera: «d) gli importi massimi delle spese eventualmente  sostenute dai comuni e dalle province per attivita’ di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell’area  destinata  alla  localizzazione  del nuovo edificio e di redazione  della  relazione  geotecnica/geologica relativa all’area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici  la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con  l’applicazione  Prezzario  unico cratere Centro Italia 2016 approvato con  l’ordinanza  n.  7  del  14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e  per  gli  effetti dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche’ le  modalita’ di erogazione dello stesso».

Art. 2

 

Modalita’ di  riconoscimento  contributi  relativi  all’attivita’  di

rilievo topografico, con restituzione grafica, dell’area  destinata

alla localizzazione  del  nuovo  edificio,  e  di  redazione  della

relazione    geotecnica/geologica    relative    agli    interventi

disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017

e ss.mm.ii.

 

  1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le  province,  proprietarie degli immobili oggetto degli interventi  disciplinati  dall’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere  al Commissario  straordinario  del  Governo  tutta   la   documentazione afferente  l’attivita’  di  rilievo  topografico,  con   restituzione grafica, dell’area destinata alla localizzazione del nuovo  edificio, e di redazione della  relazione  geotecnica/geologica  relativi  agli interventi disciplinati dalla medesima ordinanza n. 14 del 2017.

  2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in:

    a) determina a contrarre prodromica all’avvio delle procedure  di affidamento di contratti pubblici;

    b) bando di gara/lettera di invito;

    c) disciplinare di gara;

    d) contratto;

    e) provvedimento di aggiudicazione;

    f) atti inerenti l’esecuzione dell’attivita’;

    g) certificato di regolare esecuzione.

  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:

    a) la riferibilita’ delle attivita’ agli interventi  disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;

    b)  l’osservanza,   nell’affidamento   degli   incarichi,   delle disposizioni contenute nell’ordinanza n.  7  del  14  dicembre  2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico  Cratere  Centro  Italia 2016», nell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017  anche  con  riguardo alla valutazione dei  prezzi  secondo  il  procedimento  disciplinato dall’art.  32,  commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207  in  mancanza  dello  specifico prezzo;

    c)  l’osservanza,   nell’affidamento   degli   incarichi,   delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei  contratti  pubblici»  e  ss.mm.ii.,  e  negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  4.  Il  Commissario  straordinario  adotta  il   provvedimento   di riconoscimento   del   contributo    entro    i    limiti    previsti dall’applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia  2016  ovvero,  in  mancanza  dello  specifico  prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall’art. 32, commi 1 e  2,  del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,  n.  207, nonche’ di quelli stabiliti  dagli  articoli  4  e  5  dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e ss.mm.ii., a  valere  sulle risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma  3,  del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da  parte  dei Comuni e delle Province di prezzi superiori  a  quelli  previsti  dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato  dall’art.  32, commi 1 e 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  5 ottobre 2010, n. 207,  il  contributo  verra’  riconosciuto  entro  i limiti del minor prezzo.

  5. Nessun contributo verra’  riconosciuto  in  caso  di  violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3.

  6. Entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cui  al comma 4, il  Commissario  straordinario  provvede  alla  liquidazione dell’intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita’ dei comuni e delle province.

  7.  Relativamente  alle  attivita’  di  rilievo  topografico,   con restituzione grafica, dell’area  destinata  alla  localizzazione  del nuovo edificio, e di redazione della  relazione  geotecnica/geologica poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui  all’art.  3, comma 10, dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017,  i comuni  o  le  province  provvedono   ad   inviare   al   Commissario straordinario la documentazione prevista dal  precedente  comma  2  e copia conforme all’originale del contratto di donazione.

  8. La stazione appaltante provvede a  rendicontare  al  Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite, ai sensi  della  presente  disposizione,  trasmettendo,  entro  sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la  documentazione  ad esso relativa.

Art. 3

 

Modalita’ di  riconoscimento  contributi  relativi  all’attivita’  di

demolizione e di conferimento in discarica delle  macerie  relative

agli interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 14 del

16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.

 

  1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le  province,  proprietarie degli   immobili   inseriti   nell’allegato   n.   1   dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, anche nelle ipotesi previste dal comma 5-bis dell’art. 3 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al  Commissario  straordinario del Governo:

    a) tutta la documentazione afferente l’attivita’ di demolizione e di conferimento in discarica delle  macerie  relative  agli  immobili inseriti nel medesimo allegato 1 gia’ ultimate alla data  di  entrata in vigore della presente ordinanza;

    b) tutta la documentazione afferente l’attivita’ di demolizione e di conferimento in discarica delle  macerie  relative  agli  immobili inseriti nel medesimo allegato 1 in corso di realizzazione alla  data di entrata in vigore della presente ordinanza;

    c) la documentazione, afferente le procedure di  affidamento  dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie in corso di espletamento ovvero ancora da espletare alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

  2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in:

    a) determina a contrarre prodromica all’avvio delle procedure  di affidamento di contratti pubblici;

    b) bando di gara/lettera di invito;

    c) disciplinare di gara;

    d) capitolato;

    e) schema di contratto o contratto;

    f) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

    g) atti del subprocedimento di verifica  e  di  esclusione  delle offerte anormalmente basse;

    h) provvedimento di aggiudicazione;

    i) atti inerenti l’esecuzione dei  lavori  di  demolizione  e  di conferimento in discarica (esemplificativamente: verbale di  consegna lavori, SAL, certificati di pagamento, verbali di  sospensione  e  di ripresa dei lavori);

    j) perizie di variante (atti  aggiuntivi  e  di  sottomissione  e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di  comunicazione  di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

    k) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:

    a)   la   riferibilita’   della   demolizione   agli   interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;

    b) l’osservanza, nell’affidamento dei lavori, delle  disposizioni contenute nell’ordinanza n.  7  del  14  dicembre  2016,  recante  la «Approvazione  del  Prezzario  unico  Cratere  Centro  Italia  2016», nell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio  2017  anche  con  riguardo  alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall’art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  del  5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo riferito alla lavorazione;

    c) l’osservanza, nell’affidamento dei lavori, delle  disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  4.  Il  Commissario  straordinario  adotta  il   provvedimento   di riconoscimento   del   contributo    entro    i    limiti    previsti dall’applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia  2016  ovvero,  in  mancanza  dello  specifico  prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall’art. 32, commi 1 e  2,  del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, a valere sulle risorse della contabilita’ speciale di cui  all’art.  4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso  di  applicazione da parte dei comuni e delle province di  prezzi  superiori  a  quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia  2016  ovvero,  in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall’art.  32,  commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  5  ottobre  2010,  n.  207,  il  contributo   verra’ riconosciuto entro i limiti del minor prezzo.

  5. Nessun contributo verra’  riconosciuto  in  caso  di  violazione delle disposizioni di cui alla lettera c)  del  precedente  comma  3.

Nelle ipotesi di cui alla lettera  c)  del  comma  1  della  presente disposizione, l’entita’ del contributo viene determinata  sulla  base dell’importo dei lavori, comprensivo dell’IVA.

  6. Entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cui  al comma 4, il  Commissario  straordinario  provvede  alla  liquidazione dell’intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita’ dei comuni e delle province, nelle ipotesi di  cui  alla lettera a) del comma 1 della presente disposizione.

  7. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 della  presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

    a) una somma pari al 70% del contributo concesso, entro  quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 3;

    b) una somma pari al 30% del contributo  concesso,  entro  trenta giorni dalla ricezione della documentazione  relativa  dall’emissione del certificato  di  collaudo  ovvero  del  certificato  di  regolare esecuzione di cui all’art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del 2016.

  8. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 della  presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

    a) una somma pari al 20% del contributo concesso, entro  quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 3;

    b) una somma pari al 45% del contributo  concesso,  entro  trenta giorni dalla ricezione  della  documentazione  relativa  all’avvenuta presentazione dell’avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;

    c) una somma pari al 35% del contributo  concesso,  entro  trenta giorni dalla ricezione della documentazione  relativa  dall’emissione del certificato  di  collaudo  ovvero  del  certificato  di  regolare esecuzione di cui all’art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del 2016.

  9. Relativamente alle attivita’ di demolizione e di conferimento in discarica poste in essere e in attuazione  delle  previsioni  di  cui all’art. 3, comma 10,  dell’ordinanza  commissariale  n.  14  del  16 gennaio 2017, i  comuni  o  le  province  provvedono  ad  inviare  al Commissario straordinario la documentazione prevista  dal  precedente comma 2 e,  sempreche’  non  vi  abbiano  gia’  provveduto  ai  sensi dell’art.  2,  comma  7,  della  presente  ordinanza  copia  conforme all’originale del contratto di donazione.

  10. La stazione appaltante provvede a rendicontare  al  Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite, ai sensi  della  presente  disposizione,  trasmettendo,  entro  sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la  documentazione  ad esso relativa.

Art. 4

 

Modalita’ di  riconoscimento  contributi  relativi  all’attivita’  di

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative  agli

interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 14  del  16

gennaio 2017 e ss.mm.ii.

 

  1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le  province,  proprietarie degli   immobili   inseriti   nell’allegato   n.   1   dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, anche nelle ipotesi previste dal comma 5-bis dell’art. 3 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al  Commissario  straordinario del Governo:

    a) tutta la documentazione afferente l’attivita’ di realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  relative  agli   immobili inseriti nel medesimo allegato 1 gia’ ultimate alla data  di  entrata in vigore della presente ordinanza;

    b) tutta la documentazione afferente l’attivita’ di realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  relative  agli   immobili inseriti nel medesimo allegato 1 in corso di realizzazione alla  data di entrata in vigore della presente ordinanza.

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente ordinanza, i comuni e le province di cui al comma 1 trasmettono tutta la documentazione, afferente  le  procedure  di  realizzazione  delle opere di urbanizzazione primaria ancora da espletare.

  3. La documentazione di cui al precedente comma 2 consiste in:

    a) determina a contrarre prodromica all’avvio delle procedure  di affidamento di contratti pubblici;

    b) bando di gara/lettera di invito;

    c) disciplinare di gara;

    d) capitolato;

    e) schema di contratto o contratto;

    f) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

    g) atti del subprocedimento di verifica  e  di  esclusione  delle offerte anormalmente basse;

    h) provvedimento di aggiudicazione;

    i) atti inerenti l’esecuzione dei  lavori  di  demolizione  e  di conferimento in discarica (esemplificativamente: verbale di  consegna lavori, SAL, certificati di pagamento, verbali di  sospensione  e  di ripresa dei lavori);

    j) perizie di variante (atti  aggiuntivi  e  di  sottomissione  e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di  comunicazione  di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

    k) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

  4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:

    a) la riferibilita’ dell’attivita’ agli  interventi  disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.;

    b) l’osservanza, nell’affidamento dei lavori, delle  disposizioni contenute nell’ordinanza n.  7  del  14  dicembre  2016,  recante  la «Approvazione  del  Prezzario  unico  Cratere  Centro  Italia  2016», nell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio  2017  anche  con  riguardo  alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall’art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  del  5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo riferito alla lavorazione;

    c) l’osservanza, nell’affidamento dei lavori, delle  disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  5.  Il  Commissario  straordinario  adotta  il   provvedimento   di riconoscimento   del   contributo    entro    i    limiti    previsti dall’applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia  2016  ovvero,  in  mancanza  dello  specifico  prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall’art. 32, commi 1 e  2,  del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, a valere sulle risorse della contabilita’ speciale di cui  all’art.  4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso  di  applicazione da parte dei comuni e delle province di  prezzi  superiori  a  quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia  2016  ovvero,  in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall’art.  32,  commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  5  ottobre  2010,  n.  207,  il  contributo   verra’ riconosciuto entro i limiti del minor prezzo.

  6. Nessun contributo verra’  riconosciuto  in  caso  di  violazione delle disposizioni di cui alla lettera c)  del  precedente  comma  4. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  2  della  presente  disposizione, l’entita’ del contributo viene determinata  sulla  base  dell’importo dei lavori, comprensivo dell’IVA.

  7. Entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cui  al comma 4, il  Commissario  straordinario  provvede  alla  liquidazione dell’intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita’ dei comuni e delle province, nelle ipotesi di  cui  alla lettera a) del comma 1 della presente disposizione.

  8. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 della  presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

    a) una somma pari al 70% del contributo concesso, entro  quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 3;

    b) una somma pari al 30% del contributo  concesso,  entro  trenta giorni dalla ricezione della documentazione  relativa  dall’emissione del certificato  di  collaudo  ovvero  del  certificato  di  regolare esecuzione di cui all’art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del 2016.

  9. Nelle ipotesi di al comma  2  della  presente  disposizione,  la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica  e nei limiti di seguito indicati:

    a) una somma pari al 20% del contributo concesso, entro  quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 4;

    b) una somma pari al 45% del contributo  concesso,  entro  trenta giorni dalla ricezione  della  documentazione  relativa  all’avvenuta presentazione dell’avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;

    c) una somma pari al 35% del contributo  concesso,  entro  trenta giorni dalla ricezione della documentazione  relativa  dall’emissione del certificato  di  collaudo  ovvero  del  certificato  di  regolare esecuzione di cui all’art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del 2016.

  10. Relativamente alle attivita’ poste in essere  e  in  attuazione delle  previsioni  di  cui  all’art.  3,  comma  10,   dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017,  i  comuni  o  le  province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la  documentazione prevista dal precedente comma 3 e, sempreche’  non  vi  abbiano  gia’ provveduto ai sensi dell’art. 2, comma 7,  della  presente  ordinanza copia conforme all’originale del contratto di donazione.

  11. La stazione appaltante provvede a rendicontare  al  Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite, ai sensi  della  presente  disposizione,  trasmettendo,  entro  sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la  documentazione  ad esso relativa.

Art. 5

 

Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione pubblica

 

  1. In relazione agli interventi inseriti  nei  programmi  approvati dal Commissario straordinario del governo, ai sensi dell’art. 14  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229  e  ss.mm.ii.,  ed  ammessi  a contributo,  l’entita’   del   contributo   erogato   e’   al   netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalita’ previste dal medesimo art. 14.

  2.  Al  momento  della  trasmissione  dei  progetti  esecutivi   al Commissario  straordinario  del   governo,   ai   fini   della   loro approvazione ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.,  i  soggetti  attuatori  ovvero  i comuni, le unioni  dei  comuni,  le  unioni  montane  e  le  province interessati provvedono ad attestare:

    a) l’eventuale esistenza di una  polizza  assicurativa  contro  i danni da  eventi  sismici  e  l’eventuale  presentazione  di  domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici  per la realizzazione del medesimo intervento;

    b) in caso di esistenza di  una  polizza  assicurativa  contro  i danni da  eventi  sismici  e  l’eventuale  presentazione  di  domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici  per la realizzazione del medesimo intervento, l’entita’ dell’indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire;

    c) in caso di polizze assicurative contro i danni  che  prevedano l’erogazione  di  indennizzo  cumulativo  per  due  o  piu’  immobili danneggiati,   l’utilizzazione   dell’intero   indennizzo   per    il finanziamento in forma integrale e fino  a  concorrenza  dell’importo riconosciuto di  uno  o  piu’  degli  interventi  riguardanti  l’ente beneficiario  dell’indennizzo  ed  inseriti  in  uno  dei   programmi approvati  dal  Commissario  straordinario  del  governo   ai   sensi dell’art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii..

  3. Il decreto di concessione del contributo  di  cui  all’art.  14, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito  con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e  ss.mm.ii,  reca la   determinazione   del   contributo   al   netto   dell’indennizzo  assicurativo o di altri contributi  pubblici,  relativi  al  medesimo intervento, gia’ percepiti alla data della trasmissione del  progetto esecutivo. In tutti gli altri casi, la determinazione del  contributo non tiene conto dell’indennizzo assicurativo o degli altri contributi pubblici, relativi al  medesimo  intervento.  Entro  quindici  giorni dalla  riscossione  dell’indennizzo  assicurativo  o  del  contributo pubblico,  l’Ente  beneficiario  dello  stesso,  direttamente  ovvero tramite il soggetto attuatore, provvede a:

    a) trasferire tutte le  somme  riscosse  sulla  contabilita’  del soggetto attuatore dell’intervento;

    b) darne comunicazione al Commissario straordinario del  governo, affinche’ proceda alla rideterminazione del  contributo  concesso  ed all’eventuale restituzione da parte del  soggetto  attuatore  di  cui all’art. 15 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229  e  ss.mm.ii.,  delle  somme  in eccesso gia’ ad esso trasferite per l’esecuzione  dell’intervento,  a valere sulle risorse della contabilita’ speciale di cui  all’art.  4, comma 3, del medesimo decreto-legge. Il  soggetto  attuatore  procede alla restituzione delle somme di cui  al  precedente  periodo,  entro dieci giorni dalla ricezione del nuovo decreto di determinazione  del contributo.

  4. La mancata riscossione dell’indennizzo assicurativo  previsto  o del contributo pubblico, per fatto imputabile all’Ente  beneficiario, comporta la revoca del  decreto  di  concessione  del  contribuito  e l’obbligo del soggetto attuatore di cui all’art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229 e ss.mm.ii., delle somme in eccesso gia’ ad esso  trasferite  per l’esecuzione  dell’intervento,   a   valere   sulle   risorse   della contabilita’ speciale di  cui  all’art.  4,  comma  3,  del  medesimo decreto-legge. Il soggetto attuatore procede alla restituzione  delle somme  di  cui  al  precedente  periodo,  entro  dieci  giorni  dalla ricezione del decreto di revoca e del contributo.

  5. Il Commissario straordinario procede alla revoca del decreto  di concessione del contributo ed al recupero delle somme gia’ trasferite nelle ipotesi previste dal comma 4 e seguenti casi:

    a) falsita’ delle attestazioni di cui al comma  2  risultino,  in sede di controllo, in tutto o in parte false;

    b) omessa comunicazione dell’avvenuto incasso da parte  dell’ente beneficiario dell’indennizzo assicurativo o  degli  altri  contributi pubblici, relativi al medesimo intervento;

    c)  omesso  versamento  da  parte  dell’ente  beneficiario  sulla contabilita’   del    soggetto    attuatore    dell’intero    importo dell’indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito;

    d) versamento da parte  da  parte  dell’Ente  beneficiario  sulla contabilita’   del    soggetto    attuatore    dell’intero    importo dell’indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito  con un ritardo superiore a novanta giorni.

  6. Qualora una delle situazioni previste nel precedente comma 5  si verifichi in fase  di  esecuzione  dell’intervento,  non  si  procede all’adozione  del  provvedimento  di  revoca  del  contributo  ed  al recupero delle risorse trasferite  sulla  contabilita’  dei  soggetti attuatori laddove:

    a) sia stato gia’ erogato in favore  dell’impresa  esecutrice  un compenso pari ad almeno il 50%  del  contributo  concesso,  a  valere sulle risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,   convertito   con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii;

    b) in alternativa all’ipotesi di cui alla precedente lettera  a), lo stato di esecuzione dei  lavori  sia  cosi’  avanzato  da  rendere antieconomica un’interruzione dei lavori ovvero la loro ultimazione.

  7.  Nei  casi  di  cui  al  precedente  comma  6,  il   Commissario straordinario del  governo,  previa  deliberazione  della  cabina  di coordinamento prevista dall’art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii, dispone l’eliminazione  ed  il  non inserimento  nei  programmi  approvati  ai  sensi  dell’art.  14  del medesimo decreto legge di tutti gli  interventi  da  effettuarsi  nel territorio dell’Ente beneficiario dell’indennizzo assicurativo  o  il contributo.

Art. 6

 

Disposizione finanziaria

 

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza, stimati in complessivi euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) si provvede con le  risorse  gia’  previste  dall’art.  3,  comma  3, dell’ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017.

Art. 7

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1.  Le  disposizioni  contenute   nell’art.   1   hanno   efficacia retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.

  2. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

  3. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal 24 agosto 2016.

    Roma, 15 dicembre 2017

 

                                           Il Commissario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 2389

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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