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Ordinanza 15 dicembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ed INVITALIA, per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita’ di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile, finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.” (Ordinanza n. 45)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 15 dicembre 2017

Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario  del  Governo,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  interessati  dall’evento  sismico  del  24 agosto 2016 ed  INVITALIA,  per  l’individuazione  del  personale  da adibire    allo    svolgimento    di    attivita’     di     supporto tecnico-ingegneristico   e    di    tipo    amministrativo-contabile, finalizzate a fronteggiare  le  esigenze  delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, nei territori delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 45).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in particolare:

    l’art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme  dell’ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art.   1,  comma  5,  e  sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;

    l’art. 3, comma  1,  il  quale  prevede,  fra  l’altro:  «Per  la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali  interessati,  un  ufficio  comune,  denominato  «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di  seguito  «Ufficio speciale  per  la  ricostruzione».  Il   Commissario   straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui  all’art.  1,  comma  6, predispone uno schema tipo di convenzione.  Le  Regioni  disciplinano l’articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia  e  operativita’,  nonche’  la  dotazione   del   personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e comuni interessati,  ovvero  da parte di altre pubbliche amministrazioni.»;

    l’art. 3, comma 2, il quale prevede che, ai fini di cui al  comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2,  possono essere assegnate agli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione,  nel limite  delle  risorse   disponibili,   unita’   di   personale   con professionalita’ tecnico-specialistiche di cui all’art. 50, comma 3;

    l’art. 14, comma 1, il quale prevede: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, e’ disciplinato il finanziamento,  nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli interventi volti ad assicurare la funzionalita’ dei servizi pubblici, nonche’ per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’  di  resistenza  delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad  uso  scolastico  o educativo per  la  prima  infanzia,  pubblici  o  paritari,  e  delle strutture edilizie universitarie, nonche’ degli  edifici  municipali, delle  caserme  in  uso  all’amministrazione  della  difesa  e  degli immobili demaniali o di proprieta’ di enti  ecclesiastici  civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di  interesse  storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive modificazioni;  a-bis)  degli  immobili   di   proprieta’   pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018, per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici  di  bonifica  per  la difesa idraulica e per l’irrigazione; c) degli edifici privati ad uso pubblico,  ivi  compresi  strutture  sanitarie   e   socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili  di  cui  alla  lettera  a);  d)  degli  interventi  di riparazione e ripristino strutturale degli  edifici  privati  inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private,  al  fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali»;

    l’art. 14, comma 2, lettera a), secondo  cui,  al  fine  di  dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui  al  comma  1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei  centri  o  nuclei  oggetto degli strumenti urbanistici  attuativi,  articolato  per  le  quattro Regioni  interessate,  che  quantifica  il  danno  e  ne  prevede  il finanziamento in base alla risorse disponibili;

    l’art. 14, comma 2, lettera a-bis) secondo cui, al fine  di  dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui  al  comma  1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede a  predisporre  ed  approvare  piani  finalizzati  ad  assicurare  il ripristino,  per  il  regolare   svolgimento   dell’anno   scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo svolgimento  della  normale   attivita’   scolastica,   educativa   o didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale, nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, nonche’ comma 2, limitatamente a  quelli  nei  quali  risultano  edifici  scolastici   distrutti   o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati  al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

    l’art. 14, comma 3-bis,  in  forza  del  quale:  «Gli  interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del  comma  2  costituiscono  presupposto  per  l’applicazione  della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per  gli  appalti  pubblici  di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da  parte  del Commissario  straordinario  si  applicano  le  disposizioni  di   cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e rotazione,  l’invito,  contenente  l’indicazione   dei   criteri   di aggiudicazione dell’appalto, e’  rivolto,  sulla  base  del  progetto definitivo,   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall’art.  30  del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente  di  operatori economici iscritti nella predetta  Anagrafe,  l’invito  previsto  dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del Governo ai sensi dell’art. 1, comma 52  e  seguenti,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui al citato art.  30.  Si  applicano  le disposizioni di cui all’art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita’  stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50.».

    l’art. 18, commi 2, secondo cui la centrale unica di  committenza e’  individuata  nell’Agenzia  nazionale   per   l’attrazione   degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A;

    l’art. 18, comma 3, secondo cui i  rapporti  tra  il  Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione;

    l’art. 32, comma 1, in forza del quale: «Per  gli  interventi  di cui all’art. 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 2014, n. 114»;

    l’art. 32, comma 2, in forza  del  quale:  «Le  modalita’  e  gli interventi  oggetto  delle  verifiche  di  cui  al   comma   1   sono disciplinati con accordo tra il Presidente  dell’Autorita’  nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale  unica  di committenza di cui all’art. 18»;

    l’art. 32, comma 3, in forza del quale:  «Per  le  finalita’  del presente articolo, l’Unita’ operativa speciale  di  cui  all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino  alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi  agli  interventi previsti nell’accordo di cui al comma  2  e  comunque  non  oltre  il termine previsto all’art. 1, comma 4»;

    l’art. 50, comma 2,  in  forza  del  quale:  «Ferma  restando  la dotazione di personale gia’ prevista  dall’art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  puo’ avvalersi   di   ulteriori   risorse   fino   ad   un   massimo    di duecentoventicinque unita’ di personale, destinate a  operare  presso gli uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all’art.  3,  a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il  territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2»;

    l’art.  50,  comma  3,  lettera  b),  in  forza  del   quale   le duecentoventicinque unita’ di  personale  di  cui  al  comma  2  sono individuate, oltre che sulla base di quanto disposto dalle lettere a) e c), sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con  l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., o societa’ da questa interamente controllata,  previa  intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

    l’art. 50, comma 8,  in  forza  del  quale:  «all’attuazione  del presente articolo si provvede, ai sensi dell’art. 52, nei  limiti  di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita’  speciale  di cui all’art. 4, comma 3, entro il limite massimo di  3,5  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

  Vista l’ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante  «Approvazione degli schemi di convenzione  con  Fintecna  S.p.a.  e  con  l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia per l’individuazione del personale da adibire alle attivita’   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo amministrativo – contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

  Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del 24 gennaio 2017;

  Vista l’ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  «Approvazione  del programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l’anno scolastico 2017-2018»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017;

  Vista l’ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  «Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016»,  misure  di attuazione dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017;

  Vista la Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre  2016  tra  il Commissario straordinario  del  Governo  e  l’Agenzia  nazionale  per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d’impresa  S.p.A.,  in persona    dell’Amministratore    delegato    pro    tempore,     per l’individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di attivita’   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

  Considerato che l’evolversi delle attivita’ commissariali  ai  fini degli interventi per la riparazione, la  ricostruzione,  l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori  delle  Regioni colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato  la  necessita’ di incrementare le attivita’ di supporto tecnico-ingegneristico e  di tipo amministrativo-contabile gia’ oggetto della Convenzione;

  Considerata l’esigenza di provvedere  ad  una  rimodulazione  delle figure professionali definite in Convenzione, sostituendo una risorsa pubblico ministero con 3 risorse Senior Professional in quanto munite di un ulteriore livello e profilo rendicontativo piu’ confacente alla tipologia di attivita’ svolta  per  la  struttura  commissariale  dal personale di Invitalia assegnato alla struttura stessa;

  Considerata l’esigenza di assicurare la presenza del  personale  di Invitalia nei territori interessati dalla ricostruzione, valorizzando le spese di missione e trasferta nell’ambito della  categoria  «Altre voci di costo “di cui alla lettera b) dell’art. 2 della  proposta  di Addendum;

  Considerata l’esigenza rappresentata da  Invitalia  di  adeguamento della tariffa riferita al «personale di livello  operativo  (JP)»  in ragione dei maggiori costi derivanti dall’applicazione del nuovo CCNL applicabile al personale di Invitalia, in corso di rinnovo;

  Considerato  che  i   costi   applicati   da   Invitalia   appaiono economicamente congrui, avuto riguardo all’oggetto e al valore  della prestazione, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  Considerata, altresi’, l’esigenza rappresentata  da  Invitalia  con nota  PEC  del  14  luglio  2017,  di  modifica  dell’art.  7   della Convenzione,  volta  a  introdurre  una  rendicontazione  semestrale, anziche’  annuale,  dei  costi  sostenuti  «non  solo  al   fine   di intervenire tempestivamente laddove si rilevassero andamenti anomali, in particolare su talune tipologie di spese, ma anche per  consentire alla committenza un monitoraggio puntuale sia delle attivita’ che dei costi ad esse riferiti»;

  Considerata,  infine,  l’esigenza  di  rimodulare  l’art.  9  della vigente Convenzione alla luce del nuovo quadro normativo  di  cui  in premessa;

  Vista   l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    regioni – vicecommissari nelle riunioni delle cabine di coordinamento del 13  e del 27 luglio 2017 nonche’ del 16 novembre 2017;

  Vista  la  proposta  di  Addendum,  il   cui   schema,   unitamente all’Allegato A-BIS – «Nuovo Quadro Economico» e all’Allegato  B-BIS – «Nuovo Disciplinare di rendicontazione, viene accluso  alla  presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono efficaci  decorso  il  termine  di  30  giorni  per  l’esercizio  del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre   2016 tra il Commissario straordinario del  Governo  ai  fini  della  ricostruzione nei territori dei comuni delle  regioni  di  Abruzzo,   Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall’evento  sismico  del  24   agosto 2016 ed Invitalia  per  l’individuazione  del  personale  da   adibire    allo    svolgimento    di    attivita’    di    supporto   tecnico-ingegneristico   e   di    tipo    amministrativo-contabile   finalizzate a fronteggiare le esigenze  delle  popolazioni  colpite   dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni   Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria

 

  1. E’ approvato lo  schema  di  Addendum  alla  Convenzione  del  6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del  Governo  ai  fini della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni  delle  regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  ed  Invitalia  per l’individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di attivita’   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e i relativi allegati «A-BIS» e «B-BIS».

  2. Gli atti di cui al precedente comma sono allegati alla  presente ordinanza, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

  3. L’Addendum sara’ sottoscritto  digitalmente  dalle  parti  entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo    dicembre  2009,  n.  177 recante «Riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per  l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della  legge  18 giugno 2009, n. 69», dal regolamento (UE) n. 910/2014 del  Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla determinazione commissariale DigitPA n. 69/2010.

  4. L’Addendum sara’ efficace e produttivo di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33  del  decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  la sua durata non potra’ superare la data del 31 dicembre 2018.

Art. 2

 

Disposizione finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede  con  le  risorse  di  cui  all’art.  50,   comma   8,   del decreto-legge  n.  189  del  2016  e  s.m.i.  e  nei   limiti   dello stanziamento gia’ previsto nell’ordinanza commissariale n. 2  del  10 novembre 2016.

Art. 3

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal 24 agosto 2016.

    Roma, 15 dicembre 2017

 

                                           Il Commissario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 2391

 

pdfArt. 1

pdfArt. 2

pdfArt. 3

pdfArt. 4

pdfArt. 5

pdfArt. 6

pdfAllegato A BIS

       pdfparte di provvedimento in formato grafico

pdfAllegato B BIS

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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