Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 14 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell’articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” (Ordinanza n. 42)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 14 novembre 2017
 
Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell’articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Ordinanza n. 42)
 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni  statali,  nonche’  con  l’Autorita’  nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in particolare:
    a) l’art. 2, comma  1,  lettera  f),  il  quale  prevede  che  il Commissario straordinario sovraintende sull’attuazione  delle  misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero  del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
    b)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i Presidenti delle Regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
    c) l’art. 24 il quale prevede:
      al comma 1 che, per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita’ economiche gia’ presenti nei territori dei  comuni  di  cui all’art.  1,  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie   imprese, danneggiate dagli eventi sismici di  cui  all’art.  1,  finanziamenti agevolati a  tasso  zero  a  copertura  del  cento  per  cento  degli investimenti fino a  30.000  euro.  I  finanziamenti  agevolati  sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento;
      al comma 2 che, per sostenere la nascita e la realizzazione  di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei  comuni  di  cui all’art. 1, nei settori della trasformazione  di  prodotti  agricoli, dell’artigianato,  dell’industria,  dei  servizi  alle  persone,  del commercio e del turismo  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del  cento per cento degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamenti sono  rimborsati  in  8  anni  con  un   periodo   di   3   anni   di preammortamento;
      al comma 3, che i finanziamenti di  cui  al  presente  articolo sono  concessi,  per  gli  anni  2016  e  2017,  nel  limite  massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70  per  cento  e’ riservato agli interventi di cui al comma 1, a tal  fine  utilizzando le risorse disponibili sull’apposita contabilita’ speciale del  fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134;
      al comma 4 che, alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita’ di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2,  comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
    d) l’art. 25 il quale prevede:
      al primo comma, per garantire ai territori dei  comuni  di  cui all’art.  1,  percorsi  di  sviluppo  economico  sostenibile  e   per sostenere   nuovi   investimenti   produttivi,    anche    attraverso l’attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di  nuovi impianti,  ampliamento  di   impianti   esistenti   e   riconversione  produttiva, l’applicazione, nei limiti delle  risorse  effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge  1°  aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio 1989, n. 181,  come  disciplinato  dal  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto  previsto  dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul funzionamento dell’Unione europea;
      al secondo comma, il riconoscimento con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, dei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e 2-bis del decreto-legge n.  189  del  2016,  quale  area  in  cui  si applicano le disposizioni di cui all’art.  27  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134.
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all’applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all’applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione  europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all’applicazione  degli  articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell’Unione  europea  agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione  europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione  europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16 dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell’Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili  con  il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della  pesca  e dell’acquacoltura;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi»;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art.  4,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante «Disciplina  della  responsabilita’  amministrativa   delle   persone giuridiche, delle  societa’  e  delle  associazioni  anche  prive  di personalita’ giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
  Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18  aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 238 del 12 ottobre 2005,  recante  l’adeguamento  alla  disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie  imprese (PMI);
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni»
  Visto l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall’art. 2 del  decreto  legislativo  14  gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall’art. 1, comma 463,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, che da’ facolta’ alle Amministrazioni centrali dello Stato di stipulare  convenzioni  con  l’Agenzia  nazionale  per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.a.  – Invitalia  per  la  realizzazione  delle  attivita’   proprie   della societa’, nonche’ delle attivita’ a queste collegate, strumentali  al perseguimento di finalita’ pubbliche;
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 1, comma 461,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,  che  indica,  al  punto  2.1.1,  la  predetta Agenzia quale «ente strumentale dell’Amministrazione centrale»;
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare:
    a) l’art. 23, comma 3, che prevede che,  per  la  gestione  degli interventi finanziati  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  la crescita sostenibile, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo’ avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa’  in  house ovvero di  societa’  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta’  scelti,  sulla   base   di un’apposita gara, secondo le modalita’  e  le  procedure  di  cui  al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    b) l’art. 27, comma 6, che  prevede  che  per  la  definizione  e l’attuazione  degli  interventi  del  Progetto  di  riconversione   e riqualificazione industriale, il Ministero dello  sviluppo  economico si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli  investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A.;
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministero  dello  sviluppo economico, prot. 21958 del 3 ottobre 2016 con  la  quale  si  attesta che, in capo ad Invitalia S.p.a., sussistono  le  condizioni  di  cui all’art. 5, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  che definisce  i  «Principi  comuni  in   materia   di   esclusione   per concessioni, appalti pubblici e accordi tra  enti  e  amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico»;
  Viste le risultanze del  tavolo  tecnico,  istituito  nel  mese  di dicembre 2016 dal Segretario generale del  Ministero  dello  sviluppo economico  per  l’individuazione   delle   misure   attuative   degli interventi a sostegno delle imprese produttive  dei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsti dal capo II del titolo II del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  e  con particolare riguardo all’intervento  disciplinato  dall’art.  24  del medesimo decreto-legge, la proposta  di  individuare  quale  soggetto gestore dello  stesso  l’Agenzia  nazionale  per  l’attrazione  degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A., anche in considerazione della specifica esperienza maturata  nell’attuazione  dei  regimi  di aiuto istituiti dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi dell’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Vista l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari  ad  uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
  Vista  l’ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita’  economiche danneggiate dagli eventi sismici del  24  agosto,  26  e  30  ottobre 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 30 del  21  giugno  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017,  recante  “Misure  per  la riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” ed all’ordinanza  n.  9  del  14 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24  agosto, 26 e 30 ottobre 2016” e all’ordinanza n.  15  del  27  gennaio  2017, recante “Organizzazione  della  struttura  centrale  del  Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016″»;
  Vista l’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017, recante  «Disciplina delle modalita’ di partecipazione  delle  popolazioni  dei  territori interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016 all’attivita’ di ricostruzione.  Modifiche  all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 9 del 14  dicembre  2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza  n.  13  del  9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all’ordinanza  n.  30  del  21  giugno  2017.
Misure attuative dell’art. 18-decies  del  decreto-legge  9  febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7  aprile  2017, n. 45»;
  Considerate l’entita’ del risorse previste dall’art. 24,  comma  3, del decreto-legge n. 189  del  2016,  la  percentuale  delle  risorse destinabili al finanziamento delle misure previste dal comma 1 e  dal comma 2 del sopra menzionato art. 24, la gravita’  dei  danni  subiti dal  tessuto  economico-produttivo  esistente  nei  territori   delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l’esigenza di consentire al maggior numero delle micro, piccole e medie  imprese  di  accedere all’agevolazione in parola;
  Ritenuto quindi opportuno:
    a) di disciplinare  con  la  presente  ordinanza  i  criteri,  le condizioni e le modalita’ di concessione delle agevolazioni a  micro, piccole e medie imprese  danneggiate  dagli  eventi  sismici  di  cui all’art. 1 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.  quale  misura  di sostegno immediato per il ripristino ed il  riavvio  delle  attivita’ economiche gia’ presenti nei territori dei comuni interessati da tali eventi sismici;
    b) di  destinare  il  novanta  percento  delle  risorse  previste dall’art.  24,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  al finanziamento, nella misura del cento per  cento,  dei  programmi  di investimento dell’importo massimo di 30.000 euro di cui  al  comma  1 del medesimo art. 24;
    c) di ripartire le risorse  disponibili  secondo  le  proporzioni gia’ individuate nelle riunioni della cabina di coordinamento  del  2 marzo 2017 e del 13 luglio 2017 (Regione Abruzzo: 10%; Regione Lazio: 14%; Regione Marche: 62%; Regione Umbria: 14%);
    d) di prevedere che la valutazione dei programmi di  investimento e la concessione dell’agevolazione debbano avvenire nei limiti  delle risorse  disponibili  per  ciascuna  Regione  e  secondo  criteri  di priorita’ temporale nella presentazione delle domande  di  ammissione all’agevolazione;
    e) di disciplinare,  con  successiva  ordinanza,  i  criteri,  le condizioni e le modalita’ di  concessione  dell’agevolazione  di  cui all’art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
  Ritenuto opportuno, al fine di evitare indebite sovracompensazioni, escludere la cumulabilita’, in relazione ai medesimi  costi,  tra  le agevolazioni disciplinate dalla presente ordinanza  ed  i  contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016,  n. 9 del 14 dicembre 2016 e n.  13  del  9  gennaio  2017  e  successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la nota del 5 settembre 2017, prot. n. CGRTS 0018473, con cui il Commissario straordinario del Governo  ha  tramesso  al  Ministero dello sviluppo economico lo schema di ordinanza;
  Vista la nota del 7 settembre 2017, prot. n. 0020379,  con  cui  il Ministero dello sviluppo  economico  ha  comunicato,  per  quanto  di competenza, il proprio nulla osta all’approvazione  dello  schema  di ordinanza trasmesso;
  Vista  l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   – Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  10 agosto 2017, del 28 agosto 2017,  del  7  settembre  2017  e  del  28 settembre 2017;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il termine di 30 giorni per  l’esercizio  del  controllo  preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 
Dispone:

Art. 1

Definizioni

 
  1. Ai fini della  presente  ordinanza  sono  adottate  le  seguenti definizioni:
  a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17  ottobre  2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229  e  successive  modifiche  e  integrazioni  recante:  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016»;
  b) «Regolamenti di esenzione»:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento  generale  di  esenzione per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno alcune categorie di  aiuti  nei  settori  agricolo  e  forestale;  il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune  categorie  di aiuti nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  c) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all’applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;  il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all’applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE)  n. 717/2014   della   Commissione   del   27   giugno   2014    relativo all’applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  d) «Comune» o «Comuni»: il comune o i comuni di cui all’art. 1  del decreto-legge n. 189/2016;
  e) «Regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
  f) «imprese beneficiarie»: le imprese in possesso dei requisiti  di cui all’art. 5 della presente ordinanza;
  g) «unita’ produttiva»: struttura produttiva  dotata  di  autonomia tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente articolata su piu’ immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
  h) «decreto legislativo n. 123/1998»:  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art.  4,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  i) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche  e  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia   di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi».
Art. 2

Ambito di applicazione
e finalita’ dell’intervento

 
  1. La presente ordinanza disciplina i termini, le  modalita’  e  le procedure per la concessione ed erogazione di  agevolazioni  previste dall’art.  24  del  decreto-legge  189  del  2016  per  sostenere  il ripristino ed il riavvio  delle  attivita’  economiche  operanti  nel territorio dei comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge. 
  2. Le agevolazioni, che  assumono  la  forma  di  un  finanziamento agevolato senza interessi, perseguono  l’obiettivo  di  sostenere  il ripristino e il riavvio delle attivita’ economiche gia’ presenti  nei territori dei comuni di cui al comma 1.
Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

 
  1. Alla concessione degli aiuti di cui alla presente  ordinanza  si provvede con le risorse finanziarie previste dall’art. 24,  comma  3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.,  nel  limite  massimo  di euro 9.000.000,00 a valere sull’apposita  contabilita’  speciale  del Fondo  per  la  crescita  sostenibile,  di  cui   all’art.   23   del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  2. Per quanto esposto nelle premesse, le risorse  di  cui  all’art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, nonche’  ogni  successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato:
    a) Regione Abruzzo: 10%;
    b) Regione Lazio: 14%;
    c) Regione Marche: 62%;
    d) Regione Umbria: 14%.
Art. 4

Soggetto  gestore  –  l’Agenzia  nazionale  per  l’attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia

 
  1.  Gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi   riguardanti   la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande,  l’adozione di provvedimenti, il controllo, l’erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati  all’Agenzia  nazionale  per  l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa  S.p.a.  –  Invitalia  che assume le funzioni di soggetto gestore delle procedure previste dalla presente ordinanza.
  2. Con  apposita  convenzione  tra  Commissario  straordinario,  il Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l’Agenzia   nazionale   per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.a.  – Invitalia, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono regolati i reciproci rapporti e le modalita’ di  trasferimento  al  soggetto  gestore  delle  risorse finanziarie di  cui  all’art.  3,  comma  1,  e  definiti  gli  oneri necessari per lo svolgimento delle attivita’, che sono posti a carico delle medesime risorse.
Art. 5

Soggetti beneficiari

 
  1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di  cui  alla  presente ordinanza le micro, piccole e medie imprese di  cui  all’art.  2  del decreto del Ministero delle attivita’ produttive del 18 aprile  2005, danneggiate dagli eventi sismici  verificatisi  nei  territori  delle regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresi’, i seguenti requisiti:
    a) essere gia’ presenti ed operanti  nei  territori  dei  comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto  2016,  del  26  ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
    b) nel caso  di  impresa  iscritta  al  registro  delle  imprese, possedere una o piu’ unita’ produttive in uno dei comuni;
    c) nel caso di impresa non iscritta nel registro  delle  imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attivita’ in  uno  dei comuni, da documentare  attraverso  il  certificato  di  attribuzione della partita IVA;
    d) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
    e)  non   essere   incorse   nell’applicazione   della   sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma  2,  lettera  d),  del  decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e  successive   modifiche   e integrazioni;
    f)  non  essere  incorse  nell’applicazione  di  una  misura   di prevenzione ai sensi del libro I,  titolo  I,  capo  II  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    g)  non  trovarsi  in  nessuna  delle  cause  di  decadenza,   di sospensione o di divieto di cui all’art.  67  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159;
    h)  in  caso  di  delocalizzazione  dell’attivita’,   aver   gia’ effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni.
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni  di  cui  al  regolamento  n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del  24  dicembre  2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», le imprese operanti:
    a) nel settore della  pesca  e  dell’acquacoltura,  ai  sensi  di quanto stabilito dal regolamento (UE)  n.  1379/2013  del  Parlamento europeo  e   del   Consiglio,   dell’11   dicembre   2013,   relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti  della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai  regolamenti  (CE)  n. 1184/2006  e  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  che  abroga  il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
    b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui  all’allegato  I  del  Trattato  sul  funzionamento   dell’Unione europea.
  3. Le imprese operanti nei settori di cui alle lettere a) e b)  del precedente comma 2 possono beneficiare delle agevolazioni di  cui  al regolamento de minimis, per programmi  di  investimento  relativi  ad attivita’  rientranti  nel   campo   di   applicazione   del   citato regolamento, esclusivamente qualora per dette attivita’ dispongano di una contabilita’ separata.
  4. Le imprese operanti nel settore della  produzione  primaria  dei prodotti  agricoli  di  cui   all’allegato   I   del   Trattato   sul funzionamento dell’Unione europea, fatto  salvo  quanto  previsto  al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste  dal regolamento de minimis settore agricolo.
  5. Le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno  accedere alle agevolazioni previste dal regolamento de minimis settore pesca.
  6. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:
    a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato  gli  aiuti  individuati  quali  illegali   o incompatibili dalla Commissione europea;
    b)  risultano  in  difficolta’   secondo   la   definizione   dei regolamenti di esenzione;
    c) sono in stato di scioglimento o liquidazione  o  sottoposte  a procedure concorsuali per insolvenza o ad  accordi  stragiudiziali  o piani asseverati ai sensi dell’art.  67,  terzo  comma,  lettera  d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16  marzo  1942,  n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai  sensi  dell’art. 182-bis della medesima legge.
  7. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere concesse  per  attivita’  connesse  all’esportazione,   ossia   aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di  distribuzione  o  ad  altre  spese  correnti connesse con l’attivita’ d’esportazione.
Art. 6

Programmi ammissibili

 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative  che  prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro:
    a)  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni  stabiliti   dal regolamento de minimis, in tutti i settori della produzione  di  beni nei settori dell’industria,  dell’artigianato,  della  trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo;
    b)  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni  stabiliti   dal regolamento de minimis settore agricolo nel settore della  produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato  sul funzionamento dell’Unione europea;
    c)  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni  stabiliti   dal regolamento de minimis  settore  pesca  nel  settore  della  pesca  e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento  (UE) n. 1379/2013.
  2. Ciascuna domanda di agevolazione deve  essere  correlata  ad  un solo dei programmi di spesa, come definiti ai punti a), b) e  c)  del comma precedente.
  3. I programmi di spesa devono essere:
    a) avviati  successivamente  alla  data  della  dichiarazione  di inagibilita’;
    b) realizzati entro 18  mesi  dalla  data  di  comunicazione  del provvedimento di ammissione di cui  all’art.  11  comma  1,  pena  la revoca delle  agevolazioni  concesse.  La  data  di  ultimazione  del programma  coincide  con   quella   dell’ultimo   titolo   di   spesa ammissibile.
Art. 7

Costi e spese ammissibili

 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni  le  spese  di  investimento, inserite nel programma di spesa presentato, sostenute a partire dalla data di avvio del  programma  medesimo,  come  individuata  ai  sensi dell’art. 6, comma 3, lettera a), della presente ordinanza.
  2. Fermi i limiti previsti dal precedente art. 6, il  programma  di spesa di importo pari o superiore ad Euro  10.000,00  puo’  prevedere che una quota non  superiore  al  50%  delle  spese  di  investimento programmate sia destinata al finanziamento del circolante.
  3.  Ai  fini  dell’ammissione  alle  agevolazioni   le   spese   di investimento, regolarmente documentate, devono  riferirsi  ad  almeno una delle seguenti voci:
    a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi  mobili  purche’   strettamente   necessari   e   correttamente dimensionati in base al ciclo  di  produzione.  Per  il  settore  dei trasporti sono escluse le spese  relative  all’acquisto  di  mezzi  e attrezzature di trasporto;
    b) beni immateriali ad  utilita’  pluriennale,  ad  eccezione  di brevetti licenze e marchi;
    c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.
  4. Sono inoltre considerate ammissibili, nei limiti di al comma  2, le spese funzionali all’esercizio dell’iniziativa ammessa concernenti le seguenti voci:
    a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati  e  prodotti finiti;
    b) utenze e canoni di locazione per immobili;
    c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attivita’ finanziata.
  5. Ai fini della relativa ammissibilita’, i beni cui sono  riferite le spese di cui al comma 3 devono:
    a)  essere  utilizzati  esclusivamente   nell’unita’   produttiva destinataria dell’aiuto;
    b)  essere  direttamente  collegati   al   ciclo   produttivo   e strettamente funzionali all’esercizio dell’attivita’.
    c) essere nuovi di fabbrica.
  6. Non  sono  ammissibili  le  spese  relative  a  beni  o  servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo  o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, o  nella  cui compagine  sociale  siano  presenti  soci  o  titolari   di   cariche nell’ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate  da  un rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  7. Non  sono  ammissibili  le  spese  relative  a  beni  o  servizi acquistati da fornitori con cui  intercorrano  rapporti  di  coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art.  1  della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  8. L’insussistenza delle condizioni di inammissibilita’ di  cui  ai precedenti commi  6  e  7  deve  essere  attestata  tramite  apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ resa ai  sensi  degli articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.
  9. Le  spese  sono  ammesse  al  netto  dell’IVA,  ove  detratta  o detraibile.
  10. I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito  e di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non  trasferibili comprovati da microfilmatura.
Art. 8

Agevolazioni concedibili

 
  1.  Le  agevolazioni  sono  concesse  in  forma  di   finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre  un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni  a  partire dalla data  di  accettazione  del  provvedimento  di  ammissione,  di importo pari al 100% della spesa ammissibile ai sensi dei  precedenti articoli 6 e 7. L’agevolazione e’  subordinata,  in  particolare,  al rispetto dei massimali  previsti  dalla  disciplina  comunitaria,  ai sensi dei quali le agevolazioni  possono  avere  un  importo  massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione  lordo  (ESL),  di euro 200.000,00  per  il  regolamento  de  minimis,  fatte  salve  le specifiche limitazioni dettate nel settore  del  trasporto  merci  su strada per conto terzi, di  euro  15.000,00  per  il  regolamento  de minimis settore agricolo e di euro 30.000,00 per  il  regolamento  de minimis settore pesca,  nell’arco  di  tre  esercizi  finanziari  per impresa unica.
  2. Ai  fini  del  calcolo  dell’ammontare  delle  agevolazioni,  in termini di ESL, si applica la metodologia di cui  alla  comunicazione della Commissione europea  relativa  alla  revisione  del  metodo  di fissazione dei tassi di  riferimento  e  di  attualizzazione  (2008/C 14/02). Pertanto, verra’ utilizzato il tasso di  riferimento  vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito  internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, una maggiorazione  secondo  il  disciplinare  di  calcolo  del rating   reso   disponibile   sul   sito   del    soggetto    gestore www.invitalia.it
  3. Il finanziamento agevolato non e’ assistito da alcuna  forma  di garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
  4. Il finanziamento agevolato di cui  al  comma  1  e’  rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate annuali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre  di  ogni  anno,  a  decorrere dalla prima delle precitate  date  successiva  alla  conclusione  del periodo di preammortamento e comunque secondo i  tempi  previsti  dal provvedimento di ammissione di cui all’art. 11, comma 1.
 
Art. 9

Procedura di accesso

 
  1. Le agevolazioni di cui all’art. 8  sono  concesse  alle  imprese beneficiarie  dal  soggetto  gestore  sulla  base  di  una  procedura valutativa con procedimento a  sportello,  secondo  quanto  stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
  2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di  spesa  e della documentazione indicata al successivo comma  5,  devono  essere presentate al soggetto gestore nei termini indicati  dal  Commissario straordinario con proprio provvedimento, adottato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della  convenzione  prevista  dal  comma  2  del precedente  art.  4.  Il  provvedimento  commissariale  di   cui   al precedente periodo viene pubblicato, oltreche’ sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, anche  sui siti istituzionali dei Presidenti di Regioni – Vicecommissari  e  del soggetto gestore.
  3.  Entro  dieci  giorni  dalla  sottoscrizione  della  convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4, il soggetto gestore rende disponibili,   in   un’apposita    sezione    del    sito    internet www.invitalia.it, gli schemi e  le  informazioni  necessarie  per  la presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
  4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua  italiana,  devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando  la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalita’ e gli schemi indicati. Le domande devono  essere firmate digitalmente, nel rispetto  di  quanto  disposto  dal  codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82, dal legale  rappresentante  e  devono  essere  corredate della documentazione indicata  nella  domanda  medesima.  Al  termine della procedura di compilazione del programma di spesa  e  dell’invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa  e’  assegnato un protocollo elettronico.
  5. Alla domanda di cui al precedente comma 4, oltre al programma di spesa, deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ resa ai  sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema  reso  disponibile dal soggetto gestore  nel  sito  di  cui  al  comma  3,  sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante:
      il possesso dei requisiti di cui all’art. 5;
      la concessione  o  l’assenza  di  altri  aiuti,  ai  sensi  del regolamento de minimis, del regolamento de minimis settore agricolo o del  regolamento  de  minimis  settore  pesca   durante   l’esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti;
      la concessione o  l’assenza  di  altre  agevolazioni  pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale,  con  riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza;
      la concessione o l’assenza,  con  riguardo  ai  medesimi  costi ammissibili  ai  sensi  della  presente  ordinanza,  dei   contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016,  n. 9 del 14 dicembre 2016 e n.  13  del  9  gennaio  2017  e  successive modifiche ed integrazioni;
      la classificazione del soggetto proponente quale micro, piccola e media impresa;
      l’insussistenza delle cause di inammissibilita’ di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 7;
    b) scheda AEDES con esito B, C  o  E  attestante  l’inagibilita’, anche temporanea e/o  parziale  degli  edifici  in  cui  e’  condotta l’attivita’ economica.
  6. Il programma di spesa, da  compilare  utilizzando  la  procedura informatica di cui al comma 4, secondo le modalita’ e gli schemi  ivi indicati, deve contenere:
    a) i dati ed il profilo del soggetto proponente;
    b) la descrizione dell’attivita’ svolta;
    c) l’indicazione del comune ove sara’ ubicata l’attivita’;
    d) l’indicazione del titolo di disponibilita’  della  sede,  gia’ acquisito  o  da  acquisire  entro   i   termini   di   realizzazione dell’investimento come indicati dall’art.  6,  comma  3,  lettera  b) della presente ordinanza;
    e) la descrizione delle  spese  di  investimento,  come  indicate dall’art. 7, comma 1, 2 e 3 della presente ordinanza;
    f) la  descrizione  delle  eventuali  spese  connesse  funzionali all’esercizio dell’attivita’ come definite dal comma  4  dell’art.  7 della presente ordinanza.
  7. Nel caso in cui uno  o  piu’  allegati  alla  domanda  risultino illeggibili, errati o incompleti,  il  Soggetto  gestore  provvede  a darne comunicazione all’istante a mezzo  PEC  assegnando  un  termine massimo di 10 giorni per la regolarizzazione o  l’integrazione  della domanda.  Qualora  l’istante  non  proceda  alla  regolarizzazione  o all’integrazione della domanda entro il termine di cui al  precedente periodo, il Soggetto gestore provvede a respingere la domanda.
  8. Il soggetto  gestore  provvede  alla  valutazione  dei  progetti proposti  secondo  l’ordine  cronologico  di  presentazione  ed  alla concessione dell’agevolazione entro  i  limiti  delle  disponibilita’ finanziarie assegnate a ciascuna Regione.
  9. Fatto salvo quanto previsto ai successivi  commi  10  e  11,  il soggetto gestore monitora  costantemente  il  fabbisogno  finanziario complessivo determinato dalle domande di  agevolazione  presentate  e sospende la valutazione dei progetti proposti qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie  assegnate  alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario e tramite il proprio sito internet, alle imprese.
  10. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente  alla verifica,  da  parte  del  soggetto  gestore,  della  capacita’   del proponente di  assicurare  comunque  la  sostenibilita’  economica  e finanziaria del progetto imprenditoriale.
  11. Qualora le risorse finanziarie assegnate ad una o piu’  regione eccedano i costi e le spese indicate nei programmi di investimento da realizzare  nell’ambito  della  regione  medesima  ed  ammissibili  a finanziamento ai sensi della presente ordinanza, il soggetto  gestore e’ autorizzato ad utilizzare detta eccedenza per la concessione delle agevolazione in favore dei programmi di investimento  da  realizzarsi nelle altre Regioni, non finanziati integralmente ovvero non valutati per insufficienza delle risorse disponibili.
  12.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  11,  il  soggetto  gestore ripartisce le risorse disponibili,  sulla  base  di  una  proporzione coerente con le percentuali di cui al precedente art. 3, comma 2.  Il soggetto gestore, secondo l’ordine cronologico di  presentazione  dei progetti, utilizza le risorse individuate  ai  sensi  del  precedente periodo per il finanziamento integrale  dei  progetti  gia’  valutati positivamente ed ammessi all’agevolazione e,  in  subordine,  per  la valutazione degli altri progetti proposti.
Art. 10

Istruttoria delle domande

 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al  soggetto  gestore che procede all’istruttoria delle stesse, nell’ordine cronologico  di presentazione, sulla base della verifica dei requisiti soggettivi  ed oggettivi e dell’adeguatezza e della coerenza del programma di  spesa presentato rispetto all’attivita’ da svolgere.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 7 del  precedente  art.  9,  nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso  e/o  il programma  di  spesa  presentato  risulti  inadeguato  o   incoerente rispetto  all’attivita’  da  svolgere,  il  soggetto  gestore  invia, tramite PEC, all’indirizzo indicato  dal  soggetto  proponente  nella domanda  di  agevolazione,  una  comunicazione  dei  motivi  ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis  della  legge n. 241/1990. Le controdeduzioni e le eventuali osservazioni da  parte dell’istante devono essere inviate tramite PEC entro  il  termine  di dieci  giorni  dal  ricevimento  della  suddetta  comunicazione.   In particolare, il soggetto gestore provvede a respingere la domanda  in caso di:
    a) insussistenza dei presupposti soggettivi  di  cui  all’art.  5 della presente ordinanza;
    b)  presentazione  di  programmi   di   spesa   non   aventi   le caratteristiche di cui all’art. 6 della presente ordinanza;
    c)  indicazione  di  spese  o  di   costi   non   ammissibili   a finanziamento ai sensi dell’art. 7 della presente ordinanza;
    d) superamento dei limiti previsti  dall’art.  8  della  presente ordinanza;
    e) presentazione di domande oltre i termini di  cui  al  comma  2 dell’art. 9 della presente ordinanza;
    f) presentazione di domande secondo modalita’ diverse  da  quelle previste dal comma 4 dell’art. 9 della presente ordinanza;   
  g) presentazione di domande prive dei contenuti e degli  allegati previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 9 della presente ordinanza.
Art. 11

Concessione delle agevolazioni

 
  1. Il soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione  o  di non  ammissione  all’agevolazione  entro  60  giorni  dalla  data  di presentazione  della  domanda,  dandone   comunicazione   all’istante tramite  PEC  inviata  all’indirizzo  indicato   nella   domanda   di agevolazione. Il termine di cui al  precedente  periodo  puo’  essere sospeso, per una sola volta, nelle ipotesi di cui all’art. 10,  comma 7, della presente ordinanza.
  2. Il provvedimento di ammissione individua l’iniziativa ammessa  e l’ammontare delle agevolazioni, regola i tempi  e  le  modalita’  per l’attuazione dell’iniziativa e per l’erogazione  delle  agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale e  i  motivi  di  revoca delle agevolazioni. Unitamente al  provvedimento  di  ammissione,  il soggetto gestore provvede  a  trasmettere  all’istante  il  piano  di ammortamento del finanziamento e la dichiarazione,  da  completare  a cura  del  beneficiario  dell’agevolazione,   di   accettazione   del provvedimento  di  ammissione  e  del  piano  di   ammortamento   del finanziamento e di assunzione di tutti gli  obblighi  previsti  dagli articoli 13, commi 3 e 4, e 14 della presente ordinanza.
  3. A pena di decadenza, il beneficiario dell’agevolazione, entro il termine  di  7  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento   di ammissione all’agevolazione, provvede  ad  inviare  a  mezzo  PEC  al Soggetto  gestore  la  dichiarazione  di  accettazione  di   cui   al precedente comma 2.
  4. In caso di omesso o ritardato invio della dichiarazione prevista dal comma 3, nonche’ in caso di invio  dichiarazione  incompleta,  il soggetto Gestore provvede a comunicare al beneficiario  l’intervenuta decadenza ed a disimpegnare le relative risorse economiche.
  5. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato  nel presente articolo e nei precedenti articoli 9 e 10, si  applicano  le previsioni della legge n. 241/1990.
Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

 
  1. L’erogazione delle agevolazioni avviene  in  un’unica  soluzione mediante  bonifico  bancario,  entro   30 giorni   dall’invio   della dichiarazione prevista dal comma 3 del precedente art. 11.
  2. Il piano di ammortamento  inizia  a  decorrere  al  termine  del periodo di preammortamento di cui all’art. 8 comma 1.
Art. 13

Monitoraggio, controlli e ispezioni

 
  1. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma  di  spesa, il soggetto gestore, effettua il sopralluogo, verifica l’operativita’ dell’iniziativa finanziata e le spese rendicontate.  In  particolare, in sede di sopralluogo il soggetto gestore provvede a verificare:
    a) l’esistenza di fatture e/o documenti  di  spesa  aventi  forza probatoria equivalente;
    b)  l’esistenza,  la  consistenza  e  la  coerenza  delle   spese sostenute rispetto al programma presentato  in  sede  di  domanda  di ammissione alle agevolazioni;
    c)  l’installazione  e  funzionalita’  dei  beni   (attrezzature, macchinari, impianti);
    d) la  correttezza  delle  modalita’  di  pagamento  delle  spese sostenute;
    e)   il   titolo   di   disponibilita’   della    sede    oggetto dell’iniziativa, regolarmente registrato, e documentazione attestante la corretta destinazione d’uso;
    f) la documentazione amministrativo/contabile necessaria  per  lo svolgimento dell’attivita’.
  2. Il soggetto gestore puo’ effettuare controlli e ispezioni  anche a  campione  sui  programmi  agevolati,  al  fine  di  verificare  le condizioni per la fruizione ed il  mantenimento  delle  agevolazioni, nonche’ l’attuazione degli interventi finanziati. Per ogni iniziativa finanziata, ed entro il  termine  di  conclusione  del  programma  di spesa, il Soggetto gestore, effettua almeno una verifica  intermedia, anche  mediante  sopralluogo,  volta  a  constatare   lo   stato   di realizzazione del programma di spesa agevolato.
  3. Ai fini del monitoraggio dei  programmi  agevolati  il  soggetto beneficiario, a partire dalla data di conclusione  del  programma  di spesa, invia al soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo, una  dichiarazione,  resa  dal  proprio  legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli  effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza  in  azienda  dei  beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso  le  immobilizzazioni  materiali  o  immateriali agevolate. La dichiarazione contiene anche le informazioni necessarie alla  richiesta  della  certificazione   di   vigenza.   La   mancata trasmissione  di  tale  dichiarazione  puo’  comportare  l’avvio  del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le richieste di informazioni,  dati  e  rapporti  tecnici  disposte  dal soggetto  gestore  allo  scopo  di  effettuare  il  monitoraggio  dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad  acconsentire e a favorire  lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli  disposti  dal soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni  per il mantenimento delle agevolazioni. Il  provvedimento  di  ammissione contiene specifiche indicazioni riguardanti le modalita’, i  tempi  e gli  obblighi  dei  soggetti  beneficiari  in  merito  alle  suddette attivita’ di verifica.
  5. Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute  risultassero inferiori a quanto erogato il soggetto gestore provvede a richiede la restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.
Art. 14

Obblighi a carico dei beneficiari

 
  1. In caso di ammissione alle agevolazioni previste dalla  presente ordinanza, il beneficiario e’ obbligato a pena di decadenza:
    a) ad inviare la dichiarazione di cui al  comma  3  dell’art.  11 della presente ordinanza;
    b) a mantenere l’attivita’ di impresa per  almeno  3  anni  dalla data di ultimazione del programma di spesa;
    c) a  presentare  annualmente  una  dichiarazione  attestante  la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le  immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e contenente  le  informazioni  per richiedere il certificato di vigenza, fino allo scadere  del  termine di cui al punto b);
    d) a rimborsare le rate del finanziamento  agevolato  secondo  le scadenze previste dal piano di ammortamento;
    e) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi  diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, beni mobili  e/o  i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
    f) sottoporsi ai controlli disciplinati dal  precedente  art.  13 assicurando  la  massima  collaborazione  per  lo  svolgimento  degli stessi.
Art. 15

Revoca delle agevolazioni

 
  1. Il soggetto  gestore  procede  alla  revoca  delle  agevolazioni concesse, con contestuale richiesta  di  restituzione  degli  importi erogati, maggiorati delle penalita’ previste dall’art. 9 del  decreto legislativo n. 123/98, nelle seguenti ipotesi:
    a) mancata ultimazione del programma  di  investimento  entro  il termine stabilito. Nel  caso  previsto  dal  precedente  periodo,  il soggetto gestore dispone una revoca parziale e  limitata  all’entita’ del finanziamento afferente le spese effettuate successivamente  alla scadenza del termine di ultimazione del programma,  soltanto  laddove dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 13 risulti che le spese sostenute  entro  il  termine  di  ultimazione   del   programma   di investimento corrispondono a quelle indicate nel programma medesimo e sono idonee a configurare gli estremi  di  un  programma  organico  e funzionale;
    b) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni mobili e  dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni  dalla  data  di  ultimazione  dell’investimento.  Nel  caso previsto dal precedente periodo, il soggetto  gestore  puo’  disporre una revoca parziale e limitata al solo importo della  spesa  relativa al bene od al diritto trasferito od utilizzato per finalita’  diverse da quelle indicate nel programma di investimenti  assentito  soltanto allorquando il programma  di  investimenti  mantenga,  nonostante  il recupero  dell’agevolazione  concessa,  la  propria   organicita’   e funzionalita’;
    c) cessazione dell’attivita’ dell’impresa  agevolata  ovvero  sua alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o trasferimento all’estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla data di ultimazione del programma di investimento;
    d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all’art. 13;
    e) accertamento,  in  sede  di  verifiche  e/o  ispezioni,  della mancanza dei requisiti di ammissibilita’,  della  non  corrispondenza degli  investimenti  effettuati  a  quelli  indicati  nel   programma assentito  ovvero  della  sussistenza  di  violazioni  o   di   gravi irregolarita’ nell’adempimento degli obblighi di  cui  ai  precedenti articoli 13, comma 1, e 14;
    f) utilizzo delle somme erogate per finalita’ diverse  da  quelle previste dal provvedimento di ammissione;
    g)  avvenuto  riconoscimento,  anche  in  data  successiva   alla comunicazione del provvedimento di ammissione di  cui  al  precedente art. 11, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali  n.  4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza;
    h) qualora  il  soggetto  beneficiario,  in  qualunque  fase  del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti  falsi o contenenti dati non rispondenti a verita’;
    i) qualora risulti l’effettuazione  nei  confronti  dei  soggetti beneficiari di accertamenti finalizzati all’adozione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I,  titolo  I,  capo  II  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    j) qualora il soggetto  beneficiario,  i  soci,  le  persone  che rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione  o   di direzione dell’ente o di  una  sua  unita’  organizzativa  dotata  di autonomia finanziaria e funzionale nonche’ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e  il  controllo  dell’ente  beneficiario delle  agevolazioni  siano  stati  rinviati  a  giudizio  ed  abbiano riportato condanne  anche  non  passate  in  giudicato  per  i  reati previsti dalla sezione III del  capo  I  del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., cui possa conseguire l’applicazione nei confronti dell’ente della sanzione interdittiva di  cui  all’art.  9, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto  legislativo  n.  231  del 2001;
    k) in caso di applicazione della  sanzione  interdittiva  di  cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo  n. 231 del 2001;
    l) il soggetto beneficiario non provveda al rimborso  delle  rate del finanziamento agevolato secondo i termini indicati nel  piano  di ammortamento.  Nel  caso  previsto   dal   precedente   periodo,   il provvedimento di revoca e’ adottato in caso di omessa restituzione da parte del soggetto beneficiario di almeno 3  (tre)  rate,  anche  non consecutive, del finanziamento erogato ed e’ limitata alle  rate  del finanziamento non restituite ed ancora da restituire secondo il piano di ammortamento;
    m) il  soggetto  beneficiario  sia  posto  in  liquidazione,  sia ammesso  o  sottoposto  a   procedure   concorsuali   con   finalita’ liquidatoria o a procedure esecutive;
    n) il soggetto beneficiario non  rispetti  gli  obblighi  di  cui all’art. 14;
    o) il soggetto beneficiario rinunci al  finanziamento  ovvero  ne effettui la cessione in favore di terzi;
    p) negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di  ammissione alle agevolazioni.
  2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  il  soggetto  gestore  puo’ disporre la revoca parziale dei contributi erogati,  laddove  ritenga che la violazione commessa  dal  beneficiario  non  pregiudichi,  nel complesso, il perseguimento delle  finalita’  dell’iniziativa  ed  il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.
Art. 16

Cumulo degli aiuti

 
  1.  Le  agevolazioni  previste  dalla   presente   ordinanza   sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  pubbliche  previste  a  livello comunitario, nazionale e regionale, se riguardano  costi  ammissibili diversi.
  2.  Le  agevolazioni  previste  dalla   presente   ordinanza   sono cumulabili sugli stessi  costi  ammissibili  con  altre  agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie,  nazionali,  regionali,  che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell’art.  107,  comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione  europea,  nonche’  con contributi pubblici concessi ai sensi  dei  regolamenti  de  minimis, purche’ il cumulo non comporti il  superamento  delle  intensita’  di aiuto piu’ elevate o importi di aiuti  piu’  elevati  applicabili  in base  ai  regolamenti  di  esenzione  o  ad  altre  decisioni   della Commissione.
  3. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono  altresi’ cumulabili  con   altre   provvidenze   pubbliche   che   non   siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art.  107,  comma  1, del Trattato CE.
  4. Le agevolazioni  previste  dalla  presente  ordinanza  non  sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i  contributi  previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del  14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e  successive  modifiche  ed integrazioni.
Art. 17

Entrata in vigore ed efficacia

 
  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
    Roma, 14 novembre 2017
 
Il Commissario: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2017, reg.ne n. 1-2189

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.