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Ordinanza 12 settembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018” (Ordinanza n. 67).

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 12 settembre 2018

 

Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56  del  10 maggio 2018. (Ordinanza n. 67).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.,  e  in particolare:

    l’art. 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il  Commissario straordinario del Governo opera  una  ricognizione  e  determina,  di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del  turismo,  secondo  criteri  omogenei,  il   quadro complessivo dei danni e stima  il  relativo  fabbisogno  finanziario, definendo altresi’ la programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di quelle assegnate;

    l’art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui  al  titolo  II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art. 14, comma 1, in base al quale, con provvedimenti  adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, e’ disciplinato il finanziamento,  nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli interventi volti ad assicurare la funzionalita’ dei servizi pubblici, nonche’ per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’  di  resistenza  delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore  degli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico  o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli  paritari,  e delle  strutture  edilizie  universitarie,  nonche’   degli   edifici municipali, delle caserme in uso  all’amministrazione  della  difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta’  pubblica  e  degli  immobili  di  proprieta’  di  enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, ed utilizzati per le esigenze di culto (lettera a);

    l’art. 14, comma 2, in base al quale, al fine di dare  attuazione alla  programmazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,   con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma  2,  si  provvede, tra  l’altro,  a  predisporre  e  approvare  un  piano  delle   opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di  ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili  a  contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa  degli  operatori  economici, articolato per le quattro  Regioni  interessate,  che  quantifica  il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse  disponibili (lettera a);

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017,  recante  «Approvazione  del  primo  programma  degli interventi di ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle  opere pubbliche nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio  2018, recante «Approvazione  del  secondo  programma  degli  interventi  di ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno  2017,  n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e  n.  38  dell’8 settembre  2017.  Individuazione  degli  interventi   che   rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione»;

  Viste le note dell’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  della Regione  Lazio  prot.  CGRTS-0007661  del  4  giugno  2018  e   prot. CGRTS-0011430 del 22 agosto  2018  e  dell’Ufficio  speciale  per  la ricostruzione della Regione Marche prot. CGRTS-0010125 del 18  luglio  2018, prot. CGRTS-10337 del 24 luglio 2018, prot.  CGRTS-0010501  del 27 luglio 2018 e prot. CGRTS-12115 del 6 settembre 2018,  con  cui  i predetti Uffici hanno chiesto di provvedere a interventi modificativi sugli elenchi allegati alle ordinanze n. 37 del  2017  e  n.  56  del 2018, fermi restando gli stanziamenti  complessivi  disposti  con  le stesse nonche’ gli importi assegnati a ciascuna Regione;

  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita’  di  disporre  le   necessarie modifiche agli allegati alle ordinanze n. 37 del 2017  e  n.  56  del 2018, in adesione alle suindicate richieste  pervenute  dagli  Uffici speciali per la ricostruzione;

  Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 5 settembre 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017.

 

  1. L’allegato 1 all’ordinanza del Commissario straordinario  n.  37 dell’8 settembre 2017 e’ sostituito  dall’allegato  1  alla  presente ordinanza.

Art. 2

 

Modifiche all’ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018.

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10  maggio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) l’allegato 1  e’  sostituito  dall’allegato  2  alla  presente ordinanza;

    b) l’allegato 4  e’  sostituito  dall’allegato  3  alla  presente ordinanza.

Art. 3

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

    Roma, 12 settembre 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1794

 

pdfAllegato 1

 

pdfAllegato 2

 

pdfAllegato 3

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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