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Ordinanza 12 settembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale della Struttura commissariale in attuazione dell’articolo 50, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016” (Ordinanza n. 66)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 12 settembre 2018

 

Disposizioni in  materia  di  trattamento  economico  accessorio  del personale della Struttura commissariale in  attuazione  dell’articolo 50, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016. (Ordinanza n. 66).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con il quale il sig. Vasco Errani e’ stato nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con il quale la dott.ssa on. Paola De Micheli, e’ stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi  dell’art.  11  della legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive  modificazioni,  ai  fini della ricostruzione nei territori delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data  dal  24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio  2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  e  dal  decreto-legge  16  ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2017, n. 172;

  Visto, in particolare, l’art. 50 del medesimo decreto-legge n.  189 del 2016, e segnatamente:

    il  comma  1,  secondo  cui  «al  personale  della  Struttura  e’ riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio  corrisposto  al personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri nel  caso  in  cui  il  trattamento  economico accessorio di  provenienza  risulti  complessivamente  inferiore.  Al personale  non   dirigenziale   spetta   comunque   l’indennita’   di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    il comma 2, secondo cui «ferma restando la dotazione di personale gia’  prevista  dell’art.  2,  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 9 settembre 2016, la Struttura puo’ avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita’ di personale ,  destinate  ad  operare  presso  gli   uffici   speciali   per   la ricostruzione di cui all’art. 3, a  supporto  di  regioni  e  comuni, ovvero presso la Struttura commissariale  centrale  per  funzioni  di coordinamento  e  raccordo  con  il   territorio,   sulla   base   di provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2;

    il  comma  3-bis   secondo   cui,   «il   trattamento   economico fondamentale ed accessorio del  personale  pubblico  della  Struttura commissariale, collocato, ai sensi  dell’art.  17,  comma  14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o altro  analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  e’ anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita’:

      a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi  comprese  le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita’ provvedono, con oneri a proprio carico  esclusivo,  al pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche’ dell’indennita’   di   amministrazione.   Qualora   l’indennita’   di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedentI l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;

      b) per le amministrazioni pubbliche diverse da  quelle  di  cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e  l’indennita’ di  amministrazione  sono  a   carico   esclusivo   del   Commissario straordinario;

      c) ogni altro emolumento accessorio e’ corrisposto con oneri  a carico esclusivo del Commissario straordinario»;

     il comma 7, lettera c) secondo cui, con uno o piu’ provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’art. 2 comma 2, nei limiti delle  risorse  disponibili  «al  personale  di  cui  alle lettere a) e  b)  del  presente  comma  puo’  essere  attribuito,  un incremento fino al 30 per cento del trattamento  accessorio,  tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su   specifici   progetti   legati all’emergenza e alla ricostruzione,  determinati  semestralmente  dal Commissario straordinario»;

     il comma 8 secondo cui «all’attuazione del presente articolo  si provvede, ai sensi dell’art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni  di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte  con  le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di  cui  all’art.  4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per  ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4  maggio 2017  recante  «Seconde  linee  direttive  per  la   ripartizione   e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e  per  gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27 gennaio  2017  con  cui  e’  stata  disciplinata  l’organizzazione  e l’articolazione interna della Struttura commissariale centrale  posta alle dipendenze del Commissario straordinario;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  40  dell’8 settembre  2017  recante  «Compensi   per   prestazioni   di   lavoro straordinario  del  personale  non   dirigenziale   delle   pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e  per  gli effetti dell’art. 50, comma 7 lettera a), e comma 7-bis, del  decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28  marzo 2018 recante «Modalita’ di anticipazione e rimborso  del  trattamento economico del personale della Struttura, nonche’  di  destinazione  e ripartizione delle risorse assegnate agli USR»;

  Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro 17  maggio  2004 relativo al Personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e segnatamente, l’art. 85 che  disciplina,  nell’ambito  del trattamento accessorio,  l’«Indennita’  di  Presidenza»,  nonche’  il Contratto collettivo nazionale del lavoro 13 aprile 2006, tabella  C, riportante  i  valori  della  suddetta  indennita’  riconosciuta   al personale della Struttura commissariale;

  Visto il decreto n. 201 del 30  luglio  2018  con  cui  sono  stati fissati, per l’anno 2018, i limiti  di  spesa  con  riferimento,  tra l’altro, agli stanziamenti di cui al citato art.  50,  comma  8,  del decreto-legge n. 189/2016;

  Tenuto conto, in particolare, che in base al  predetto  decreto  n. 201/2018 risultano destinate a spese  di  personale  della  Struttura risorse pari ad € 7.219.232,48;

  Tenuto conto altresi’ del numero  delle  unita’  di  personale  non dirigenziale della Struttura commissariale e delle relative categorie di inquadramento, di cui all’art. 2, comma 3, decreto del  Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e all’art. 50, comma 3, lettera  a) del decreto-legge n.  189  del  2016,  secondo  la  ripartizione  per categorie disposta con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 16 marzo 2017;

  Considerato che, a  valere  sulle  risorse  destinate  a  spese  di personale  per  l’anno  2018,  al  fine  di  consentire  la  puntuale attuazione dell’articolo art. 50,  commi  1  e  7,  lettera  a),  del decreto-legge n. 189 del 2016, sono vincolate risorse per un  importo massimo complessivo di    6.265.060,96  e  che,  per  l’effetto,  la disponibilita’  residua  sul  relativo  stanziamento   ammonta   ad € 954.171,52;

  Ravvisata  la  necessita’  di  individuare  appositi  progetti  che consentano  di  realizzare  un   miglioramento   ed   efficientamento dell’attivita’  rimessa  alla  Struttura  commissariale  al  fine  di garantire il massimo impulso all’emergenza e alla ricostruzione;

  Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per dare  attuazione all’art. 50, comma 7, lettera c) del  decreto-legge  n.  189/2016  in favore  del  personale  pubblico  non  dirigenziale  della  Struttura commissariale, ivi compreso il personale appartenente alla  dotazione gia’ prevista dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016;

  Viste le proposte progettuali e sentiti i  direttori  degli  uffici speciali per la ricostruzione;

  Sentiti i Vice-Commissari, Presidenti delle Regioni, nella riunione della cabina di coordinamento del 2 agosto 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Approvazione dei progetti di cui all’art. 50, comma 7,

lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

  1. Sono approvati i  progetti  di  cui  all’allegato  «A»,  per  il personale della Struttura commissariale centrale e allegato «B»,  per il personale della  Struttura  commissariale  assegnato  agli  uffici speciali per la ricostruzione.

  2. Gli allegati  «A»  e  «B»  costituiscono  parte  integrante  del presente provvedimento.

Art. 2

 

Beneficiari degli incentivi di cui all’ art. 50, comma 7,

lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

  1. Con effetto  dal    luglio  2018  al  personale  pubblico  non dirigenziale della Struttura commissariale, gia’ individuato all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018, che partecipa alla realizzazione degli obiettivi indicati nei  progetti  semestrali  di  cui  all’art.  1,  e’  attribuito   un incremento del trattamento economico accessorio fino al 30 per cento, e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 3

 

Modalita’ di quantificazione ed erogazione

 

  1. Ai fini della quantificazione dell’incremento previsto  all’art. 2, si tiene conto delle voci che compongono il trattamento  economico accessorio di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo  2018,  nonche’  dell’indennita’  di amministrazione  nel  limite   degli   importi   dell’Indennita’   di Presidenza di cui alla tabella C del Contratto  collettivo  nazionale del lavoro 13 aprile  2006  comparto  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri.

  2.  Il  dirigente  referente  del  progetto  e’  incaricato   della valutazione dei risultati conseguiti sul medesimo progetto  attestati mediante  apposita   relazione   e   della   relativa   proposta   di liquidazione.

  3.  Per  il  personale  assegnato  agli  uffici  speciali  per   la ricostruzione  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   ed   Umbria provvedono i rispettivi Direttori.

  4. Il compenso di cui  all’art.  2  puo’  essere  corrisposto  solo all’esito del processo di valutazione di cui al comma 2.

Art. 4

 

Disposizione finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente  provvedimento si provvede con le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, a  valere sugli  stanziamenti  di  cui  all’art.  50,  comma  8,  del  medesimo decreto-legge nel limite dell’importo di euro 300.000,00.

Art. 5

 

Efficacia e pubblicazione

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

    Roma, 12 settembre 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1793

 

 

pdfAllegato A

 

pdfAllegato B

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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