ORDINANZA 12 settembre 2018
Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale della Struttura commissariale in attuazione dell’articolo 50, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016. (Ordinanza n. 66).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018)
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con il quale il sig. Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con il quale la dott.ssa on. Paola De Micheli, e’ stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
Visto, in particolare, l’art. 50 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e segnatamente:
il comma 1, secondo cui «al personale della Struttura e’ riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l’indennita’ di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
il comma 2, secondo cui «ferma restando la dotazione di personale gia’ prevista dell’art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la Struttura puo’ avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita’ di personale , destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3, a supporto di regioni e comuni, ovvero presso la Struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2;
il comma 3-bis secondo cui, «il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della Struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e’ anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita’:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita’ provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche’ dell’indennita’ di amministrazione. Qualora l’indennita’ di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedentI l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennita’ di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e’ corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario»;
il comma 7, lettera c) secondo cui, con uno o piu’ provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’art. 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili «al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo’ essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all’emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario»;
il comma 8 secondo cui «all’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017 recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017 con cui e’ stata disciplinata l’organizzazione e l’articolazione interna della Struttura commissariale centrale posta alle dipendenze del Commissario straordinario;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 40 dell’8 settembre 2017 recante «Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7 lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018 recante «Modalita’ di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della Struttura, nonche’ di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR»;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro 17 maggio 2004 relativo al Personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e segnatamente, l’art. 85 che disciplina, nell’ambito del trattamento accessorio, l’«Indennita’ di Presidenza», nonche’ il Contratto collettivo nazionale del lavoro 13 aprile 2006, tabella C, riportante i valori della suddetta indennita’ riconosciuta al personale della Struttura commissariale;
Visto il decreto n. 201 del 30 luglio 2018 con cui sono stati fissati, per l’anno 2018, i limiti di spesa con riferimento, tra l’altro, agli stanziamenti di cui al citato art. 50, comma 8, del decreto-legge n. 189/2016;
Tenuto conto, in particolare, che in base al predetto decreto n. 201/2018 risultano destinate a spese di personale della Struttura risorse pari ad € 7.219.232,48;
Tenuto conto altresi’ del numero delle unita’ di personale non dirigenziale della Struttura commissariale e delle relative categorie di inquadramento, di cui all’art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e all’art. 50, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo la ripartizione per categorie disposta con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 16 marzo 2017;
Considerato che, a valere sulle risorse destinate a spese di personale per l’anno 2018, al fine di consentire la puntuale attuazione dell’articolo art. 50, commi 1 e 7, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono vincolate risorse per un importo massimo complessivo di € 6.265.060,96 e che, per l’effetto, la disponibilita’ residua sul relativo stanziamento ammonta ad € 954.171,52;
Ravvisata la necessita’ di individuare appositi progetti che consentano di realizzare un miglioramento ed efficientamento dell’attivita’ rimessa alla Struttura commissariale al fine di garantire il massimo impulso all’emergenza e alla ricostruzione;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per dare attuazione all’art. 50, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 189/2016 in favore del personale pubblico non dirigenziale della Struttura commissariale, ivi compreso il personale appartenente alla dotazione gia’ prevista dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016;
Viste le proposte progettuali e sentiti i direttori degli uffici speciali per la ricostruzione;
Sentiti i Vice-Commissari, Presidenti delle Regioni, nella riunione della cabina di coordinamento del 2 agosto 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
Dispone:
Art. 1
Approvazione dei progetti di cui all’art. 50, comma 7,
lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. Sono approvati i progetti di cui all’allegato «A», per il personale della Struttura commissariale centrale e allegato «B», per il personale della Struttura commissariale assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione.
2. Gli allegati «A» e «B» costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Beneficiari degli incentivi di cui all’ art. 50, comma 7,
lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. Con effetto dal 1° luglio 2018 al personale pubblico non dirigenziale della Struttura commissariale, gia’ individuato all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018, che partecipa alla realizzazione degli obiettivi indicati nei progetti semestrali di cui all’art. 1, e’ attribuito un incremento del trattamento economico accessorio fino al 30 per cento, e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 3
Modalita’ di quantificazione ed erogazione
1. Ai fini della quantificazione dell’incremento previsto all’art. 2, si tiene conto delle voci che compongono il trattamento economico accessorio di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018, nonche’ dell’indennita’ di amministrazione nel limite degli importi dell’Indennita’ di Presidenza di cui alla tabella C del Contratto collettivo nazionale del lavoro 13 aprile 2006 comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il dirigente referente del progetto e’ incaricato della valutazione dei risultati conseguiti sul medesimo progetto attestati mediante apposita relazione e della relativa proposta di liquidazione.
3. Per il personale assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono i rispettivi Direttori.
4. Il compenso di cui all’art. 2 puo’ essere corrisposto solo all’esito del processo di valutazione di cui al comma 2.
Art. 4
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui all’art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge nel limite dell’importo di euro 300.000,00.
Art. 5
Efficacia e pubblicazione
1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 12 settembre 2018
Il Commissario straordinario: De Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1793
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
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