Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 12 maggio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017” (Ordinanza n. 24)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 12 maggio 2017

 

Assegnazione  dei  finanziamenti  per  gli  studi  di  microzonazione sismica di III livello ai Comuni  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga  di  termini  di cui all’ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017.  (Ordinanza  n.  24).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2017)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e  2,  15, 16, 18 e 50;

  Vista, in particolare, la lettera l-bis) del comma  1  dell’art.  2 del citato decreto-legge, introdotta  dal  decreto-legge  9  febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio  2017,  n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del  10  aprile  2017,  il quale prevede che il Commissario straordinario  promuove  l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i  comuni  individuati ai sensi dell’art. 1 della microzonazione  sismica  di  III  livello, come definita  negli  «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando  con  propria  ordinanza  la concessione di contributi a cio’ finalizzati ai  comuni  interessati, con oneri a  carico  delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma  3,  entro  il  limite  di  euro  5 milioni, e definendo le relative modalita’ e procedure di  attuazione nel rispetto dei  seguenti  criteri:  1)  effettuazione  degli  studi secondo i sopra citati  indirizzi  e  criteri,  nonche’  secondo  gli standard  definiti  dalla  Commissione  tecnica  istituita  ai  sensi dell’art. 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13  novembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all’art. 36,  comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti  ivi  previsti,  ad  esperti  di  particolare   e   comprovata specializzazione  in   materia   di   prevenzione   sismica,   previa valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento  della   sussistenza   di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione  di  studi  di microzonazione sismica, purche’ iscritti nell’elenco speciale di  cui all’art. 34 ovvero, in mancanza, purche’ attestino, nei modi e  nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per  l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel  citato  art.  34  e  nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di  iscrizione  al  medesimo  elenco;  3)  supporto  e  coordinamento scientifico  ai   fini   dell’omogeneita’   nell’applicazione   degli indirizzi e dei criteri nonche’ degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la  microzonazione  sismica  (Centro  M  S)  del Consiglio  nazionale  delle  ricerche,   sulla   base   di   apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario,  al  fine  di assicurare la qualita’ e l’omogeneita’ degli studi;

  Vista lo schema concordato  dal  Commissario  straordinario  e  dal Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR)  per  la  stipula  della convenzione prevista dal citato art. 1, comma 1, lettera  l-bis),  n. 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Vista,  in  particolare,  l’appendice  5  al  predetto  schema   di convenzione  («Analisi  dei  costi  e  quotazione  analitica»,  e  in particolare  la  tabella  denominata  «Quotazione   analitica   delle attivita’ in convenzione tra Commissario straordinario e Centro  MS», e condivisa la valutazione di congruita’ dei costi ivi espressa;  

  Ritenuto di dover procedere all’approvazione del predetto schema di convenzione, la  cui  sottoscrizione  avverra’  contestualmente  alla pubblicazione della presente ordinanza,  nonche’  a  disciplinare  le modalita’ con cui i comuni provvederanno ad  affidare  gli  incarichi professionali per la predisposizione degli  studi  di  microzonazione sismica, ad approvare gli studi stessi e a percepire  e  impiegare  i relativi finanziamenti;

  Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, con la quale sono state dettate le regole per l’accesso ai contributi per gli  interventi  di riparazione,  ripristino  e  ricostruzione  degli  immobili  ad   uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici;

  Rilevato  che  si  approssima  la  scadenza  del  termine   fissato dall’art. 7, comma 1, della predetta ordinanza n. 13 del 2017 per  la presentazione delle domande  di  accesso  ai  contributi,  e  che  e’ opportuno disporre una proroga del detto  termine  in  considerazione delle difficolta’ registrate nella fase di avvio delle  procedure  di ricostruzione;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 20 aprile 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Studi di microzonazione sismica di III livello

 

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis), del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre 2016, n.  229,  come  modificato  dall’art.  1  del  decreto-legge  9 febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45,  sono  finalizzate  a  dotare  i  comuni  di  cui all’art. 1 del citato decreto-legge n.  189  del  2016  di  studi  di microzonazione sismica di III livello come definiti dagli  «Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica» approvati  il  13  novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome,  da utilizzare per la pianificazione e la progettazione  esecutiva  nelle aree maggiormente colpite dal sisma.

  2. La  predisposizione  degli  studi  dovra’  avvenire  secondo  le modalita’ stabilite nel documento di indirizzi di cui al  comma  1  e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai  sensi dell’art. 5, comma 7, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento  della protezione civile n. 3907 del 13 novembre 2010,  nonche’  sulla  base dei «Criteri  di  utilizzo  degli  studi  di  microzonazione  per  la ricostruzione» di cui al documento allegato al  n.  1  alla  presente ordinanza.  L’attivita’  viene  svolta  con   il   supporto   ed   il coordinamento scientifico del Centro per  la  microzonazione  sismica (CMS)  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR),  ai   sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del  decreto-legge  n. 189 del 2016.

  3.  L’attivita’  di  supporto  e  coordinamento   del   Centro   di microzonazione  sismica  e’   definita   da   apposita   convenzione, predisposta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis),  punto  3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema  allegato  al  n.  2 alla  presente  ordinanza,  e  che  e’  sottoscritta  fra  le   parti contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2

 

Soggetti e compiti

 

  1.  I  comuni  svolgono  funzioni  di  soggetti  attuatori  per  la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ed operano con  il  supporto  delle  strutture  tecniche  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e con l’affiancamento del  CMS,  che in particolare coordina l’attivita’ di esperti incaricati e  cura  lo svolgimento di una parte degli studi secondo quanto  stabilito  nella convenzione di cui al comma 3 dell’art. 1.

  2. Per monitorare l’avanzamento degli studi  di  microzonazione  ed assicurare l’efficacia  e  la  tempestivita’  delle  attivita’  delle istituzioni competenti e’ costituito un apposito «Gruppo di  lavoro», composto da:

    un rappresentante della struttura del Commissario  straordinario, che assume le funzioni di coordinatore del gruppo;

    un  rappresentante  del  Dipartimento  della  protezione  civile, indicato dal Capo del Dipartimento;

    quattro rappresentanti  delle  regioni,  indicati  dai  dirigenti delle strutture competenti;

    tre rappresentanti del CMS, indicati dal responsabile del  Centro stesso.

  3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su  convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di  avanzamento degli  studi,  ed  ha  il  compito  di  effettuare  la  verifica   di conformita’ finale  degli  stessi  prima  della  loro  consegna  alle regioni.

Art. 3

 

Ripartizione dei fondi ai comuni

 

  1. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica  sono assegnati ai comuni euro 3.796.050,00, IVA  compresa,  a  valere  sul finanziamento  di  euro  6.500.000,00  disposto   dall’art.   1   del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilita’  speciale  di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Il finanziamento di euro 3.796.050,00 e’ ripartito tra i  comuni sulla base dei criteri previsti dall’art. 7 dell’ordinanza  del  Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344,  come indicato nella tabella allegata al n. 3 alla presente ordinanza.

Art. 4

 

Affidamento degli incarichi e procedure di gara

 

  1. L’affidamento  degli  incarichi  di  redazione  degli  studi  di microzonazione tiene conto di  attivita’  simili  gia’  in  corso  in alcuni comuni e del diverso stato delle conoscenze di base  acquisite con precedenti studi di microzonazione di I livello  predisposti  con finanziamenti diversi da quelli di cui  all’art.  3.  A  tal  fine  i comuni sono organizzati in tre gruppi di seguito indicati:

    a) comuni che devono affidare l’incarico per la  redazione  dello studio di microzonazione sismica (MS) di I e III livello;

    b) comuni che devono affidare l’incarico per la  redazione  dello studio di microzonazione sismica (MS) di III livello;

    c) Comuni di Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e  Montegallo che devono affidare l’incarico per la sola relazione conclusiva dello studio di microzonazione sismica di III livello.

  2. Gli studi di microzonazione riferiti ai tre gruppi di comuni  di cui al comma 1 sono redatti secondo  le  disposizioni  contenute  nei disciplinari tecnici predisposti dal Centro di microzonazione sismica sulla base della convenzione  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  della presente ordinanza.

  3. I comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi  degli  ordini  o  dei collegi professionali, di  particolare  e  comprovata  esperienza  in materia di prevenzione sismica, che abbiano gia’  elaborato  analoghi studi  di  microzonazione  e  che  vengono  selezionati  mediante  la procedura di cui all’art.  36,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l’importo sia  nel  limite ivi previsto di euro 40.000 al  netto  di  IVA,  ovvero  mediante  la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello  stesso  art.  36  nel caso di importi superiori al predetto limite.

Art. 5

 

Requisiti professionali per l’affidamento degli incarichi

 

  1. I professionisti affidatari degli  incarichi  devono  possedere, oltre  alla  specializzazione  ed  alla  esperienza  maturata   nella elaborazione di  analoghi  studi  di  microzonazione  come  stabilito all’art. 4, comma 3, la laurea magistrale  in  scienze  geologiche  o titolo  equipollente  con  iscrizione  alla  sezione  A   dell’ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in  caso  di residenza in altro Stato membro  dell’Unione  europea,  o  la  laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente  con  iscrizione  alla sezione  A  dell’ordine   professionale   degli   ingegneri,   o   al corrispondente organismo in caso di residenza in altro  Stato  membro dell’Unione europea, ed  essere  iscritti  nell’elenco  speciale  dei professionisti di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del  2016. In mancanza di tale iscrizione i  professionisti  possono  attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati  nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi  del  comma  2  ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.

  2. I professionisti affidatari  devono  dimostrare,  come  previsto dall’art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18  aprile 2016,  n.  50,  attraverso  la  presentazione   di   un   dettagliato curriculum:

    di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;

    di avere partecipato alla realizzazione di, e  aver  sottoscritto in  quanto  (co-)titolare  dell’incarico,  almeno   uno   studio   di microzonazione sismica  secondo  gli  «Indirizzi  e  criteri  per  la microzonazione sismica» (IMCS  2008),  specificando  il  comune  o  i comuni in cui lo studio e’ stato effettuato;

    di avere comprovata esperienza  nell’utilizzo  di  strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;

    di avere comprovata esperienza in analisi numeriche  di  risposta sismica locale;

    di  avere  comprovata   esperienza   nell’utilizzo   di   sistemi informativi geografici, con particolare riferimento  alla  produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.

  3. Oltre ai professionisti  di  cui  al  comma  2,  possono  essere affidatari della realizzazione degli studi  di  microzonazione  anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, societa’ di ingegneria o geologia, studi associati che  prevedano  la presenza al loro interno di tecnici  in  possesso  dei  requisiti  di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di  laurea magistrale  in  scienze  geologiche  o   in   ingegneria   o   titoli equipollenti ed  iscritti  nelle  sezioni  A  dei  rispettivi  ordini professionali. In tal caso anche le  associazioni,  i  raggruppamenti temporanei,  le  societa’  di  ingegneria  e  geologia  e  gli  studi associati devono essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, in  mancanza,  attestare il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale  come gia’ previsto al precedente comma 1 e di aver presentato  domanda  di iscrizione al medesimo elenco.

  4. Ciascun esperto, associazione di professionisti,  raggruppamento temporaneo di imprese, societa’  di  ingegneria  o  geologia,  studio associato puo’ essere affidatario di non  piu’  di  cinque  studi  di microzonazione.

Art. 6

 

Erogazione dei fondi

 

  1. Il finanziamento di cui all’art. 3 viene erogato al  comune  con le seguenti modalita’:

    a)  il  40%  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione   alla struttura commissariale dell’avvenuta firma del contratto;

    b)  il  60%  entro quindici  giorni  dall’avvenuta  verifica   di conformita’ finale dello studio da parte del gruppo di lavoro di  cui all’art. 2, comma 2.

  2.  I  comuni  provvedono  alla  erogazione  dei  contributi   agli affidatari  degli  studi  di  microzonazione  secondo  le   modalita’ stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.

Art. 7

 

Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

 

  1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all’art.  36,  comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1  e 3 dell’art. 5  entro  trenta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della presente ordinanza. Tale termine e’  prorogato  di  ulteriori  trenta giorni per i comuni che utilizzano la procedura di cui  all’art.  36, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016.

  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i  comuni  abbiano provveduto,  i  presidenti  delle  regioni    vice   commissari   si sostituiscono  ai  comuni  inadempienti,  e   nei   quindici   giorni successivi provvedono all’affidamento degli incarichi.

  3. Entro 150 giorni dall’affidamento  degli  incarichi  i  soggetti affidatari,  coadiuvati  dal  Centro  di  micro  zonazione   sismica, eseguono gli studi e li consegnano al  committente  che,  nei  cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al gruppo di  lavoro  di  cui all’art. 2 per la verifica finale di conformita’  che  deve  avvenire nei successivi dieci giorni.

  4. Non appena concluse le verifiche di  conformita’  il  gruppo  di lavoro ne comunica alla stazione appaltante l’esito positivo ai  fini dell’erogazione del finanziamento di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle regioni gli studi di microzonazione  riferiti  ai comuni di rispettiva competenza. La consegna puo’ avvenire  anche  in piu’ soluzioni,  in  relazione  all’avanzamento  delle  verifiche  di conformita’.

  5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per  le  attivita’ di pianificazione e di progettazione  che  si  svolgono  nel  proprio territorio.

  6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti  degli  studi  nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.

Art. 8

 

Modifica all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

 

  1.  All’art.   7,   comma   1,   dell’ordinanza   del   Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «entro 120 giorni dalla entrata in vigore della  presente  ordinanza» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2017».

Art. 9

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12  del  decreto  legislativo.  14 marzo 2013, n. 33.

  2. La presente ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

    Roma, 12 maggio 2017

 

                                 Il Commissario straordinario: Errani

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1065

pdfAllegato

 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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