Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. (Ordinanza n. 24).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2017)
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche’ con l’Autorita’ nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;
Vista, in particolare, la lettera l-bis) del comma 1 dell’art. 2 del citato decreto-legge, introdotta dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell’art. 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a cio’ finalizzati ai comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalita’ e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonche’ secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche’ iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 ovvero, in mancanza, purche’ attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell’omogeneita’ nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche’ degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita’ e l’omogeneita’ degli studi;
Vista lo schema concordato dal Commissario straordinario e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la stipula della convenzione prevista dal citato art. 1, comma 1, lettera l-bis), n. 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista, in particolare, l’appendice 5 al predetto schema di convenzione («Analisi dei costi e quotazione analitica», e in particolare la tabella denominata «Quotazione analitica delle attivita’ in convenzione tra Commissario straordinario e Centro MS», e condivisa la valutazione di congruita’ dei costi ivi espressa;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del predetto schema di convenzione, la cui sottoscrizione avverra’ contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza, nonche’ a disciplinare le modalita’ con cui i comuni provvederanno ad affidare gli incarichi professionali per la predisposizione degli studi di microzonazione sismica, ad approvare gli studi stessi e a percepire e impiegare i relativi finanziamenti;
Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, con la quale sono state dettate le regole per l’accesso ai contributi per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici;
Rilevato che si approssima la scadenza del termine fissato dall’art. 7, comma 1, della predetta ordinanza n. 13 del 2017 per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, e che e’ opportuno disporre una proroga del detto termine in considerazione delle difficolta’ registrate nella fase di avvio delle procedure di ricostruzione;
Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
Dispone:
Art. 1
Studi di microzonazione sismica di III livello
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono finalizzate a dotare i comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 di studi di microzonazione sismica di III livello come definiti dagli «Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, da utilizzare per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma.
2. La predisposizione degli studi dovra’ avvenire secondo le modalita’ stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 5, comma 7, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3907 del 13 novembre 2010, nonche’ sulla base dei «Criteri di utilizzo degli studi di microzonazione per la ricostruzione» di cui al documento allegato al n. 1 alla presente ordinanza. L’attivita’ viene svolta con il supporto ed il coordinamento scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. L’attivita’ di supporto e coordinamento del Centro di microzonazione sismica e’ definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema allegato al n. 2 alla presente ordinanza, e che e’ sottoscritta fra le parti contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza.
Art. 2
Soggetti e compiti
1. I comuni svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ed operano con il supporto delle strutture tecniche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e con l’affiancamento del CMS, che in particolare coordina l’attivita’ di esperti incaricati e cura lo svolgimento di una parte degli studi secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 3 dell’art. 1.
2. Per monitorare l’avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l’efficacia e la tempestivita’ delle attivita’ delle istituzioni competenti e’ costituito un apposito «Gruppo di lavoro», composto da:
un rappresentante della struttura del Commissario straordinario, che assume le funzioni di coordinatore del gruppo;
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, indicato dal Capo del Dipartimento;
quattro rappresentanti delle regioni, indicati dai dirigenti delle strutture competenti;
tre rappresentanti del CMS, indicati dal responsabile del Centro stesso.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformita’ finale degli stessi prima della loro consegna alle regioni.
Art. 3
Ripartizione dei fondi ai comuni
1. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica sono assegnati ai comuni euro 3.796.050,00, IVA compresa, a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall’art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Il finanziamento di euro 3.796.050,00 e’ ripartito tra i comuni sulla base dei criteri previsti dall’art. 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella tabella allegata al n. 3 alla presente ordinanza.
Art. 4
Affidamento degli incarichi e procedure di gara
1. L’affidamento degli incarichi di redazione degli studi di microzonazione tiene conto di attivita’ simili gia’ in corso in alcuni comuni e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione di I livello predisposti con finanziamenti diversi da quelli di cui all’art. 3. A tal fine i comuni sono organizzati in tre gruppi di seguito indicati:
a) comuni che devono affidare l’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di I e III livello;
b) comuni che devono affidare l’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di III livello;
c) Comuni di Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e Montegallo che devono affidare l’incarico per la sola relazione conclusiva dello studio di microzonazione sismica di III livello.
2. Gli studi di microzonazione riferiti ai tre gruppi di comuni di cui al comma 1 sono redatti secondo le disposizioni contenute nei disciplinari tecnici predisposti dal Centro di microzonazione sismica sulla base della convenzione di cui all’art. 1, comma 3, della presente ordinanza.
3. I comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano gia’ elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l’importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.
Art. 5
Requisiti professionali per l’affidamento degli incarichi
1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione come stabilito all’art. 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell’ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell’Unione europea, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell’ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell’Unione europea, ed essere iscritti nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.
2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall’art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum:
di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;
di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell’incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» (IMCS 2008), specificando il comune o i comuni in cui lo studio e’ stato effettuato;
di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;
di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;
di avere comprovata esperienza nell’utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.
3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, societa’ di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le societa’ di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, in mancanza, attestare il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come gia’ previsto al precedente comma 1 e di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.
4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, societa’ di ingegneria o geologia, studio associato puo’ essere affidatario di non piu’ di cinque studi di microzonazione.
Art. 6
Erogazione dei fondi
1. Il finanziamento di cui all’art. 3 viene erogato al comune con le seguenti modalita’:
a) il 40% entro quindici giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell’avvenuta firma del contratto;
b) il 60% entro quindici giorni dall’avvenuta verifica di conformita’ finale dello studio da parte del gruppo di lavoro di cui all’art. 2, comma 2.
2. I comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalita’ stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.
Art. 7
Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori
1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 5 entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Tale termine e’ prorogato di ulteriori trenta giorni per i comuni che utilizzano la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i comuni abbiano provveduto, i presidenti delle regioni – vice commissari si sostituiscono ai comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all’affidamento degli incarichi.
3. Entro 150 giorni dall’affidamento degli incarichi i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di micro zonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al gruppo di lavoro di cui all’art. 2 per la verifica finale di conformita’ che deve avvenire nei successivi dieci giorni.
4. Non appena concluse le verifiche di conformita’ il gruppo di lavoro ne comunica alla stazione appaltante l’esito positivo ai fini dell’erogazione del finanziamento di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle regioni gli studi di microzonazione riferiti ai comuni di rispettiva competenza. La consegna puo’ avvenire anche in piu’ soluzioni, in relazione all’avanzamento delle verifiche di conformita’.
5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attivita’ di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.
6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.
Art. 8
Modifica all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2017».
Art. 9
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo. 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 12 maggio 2017
Il Commissario straordinario: Errani
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1065
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
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