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Ordinanza 11 luglio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche.” (Ordinanza n. 33)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 11 luglio 2017
 
Approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti,  dei criteri per evitare la concentrazione  degli  incarichi  nelle  opere pubbliche  e  determinazione  del  contributo  relativo  alle   spese tecniche. (Ordinanza n. 33).


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016  

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 7, comma 1, lettere b) e c), 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;

  Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189  del 2016, in forza del quale il  Commissario  straordinario  del  Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai  sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l’esercizio  delle funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi generali dell’ordinamento giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 7, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione  degli immobili   danneggiati   o   distrutti   dall’evento   sismico   sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi  nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a:

    «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di  interesse strategico», di cui  al  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  21 ottobre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  29 ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve  conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le costruzioni» (lettera b);

    «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla  tutela  del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili,  l’intervento  di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione dell’identita’ culturale del bene stesso» (lettera c);

  Visto l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  e’  disciplinato  il  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse stanziate allo scopo, per  la  ricostruzione,  la  riparazione  e  il ripristino degli  edifici  pubblici,  per  gli  interventi  volti  ad assicurare la funzionalita’ dei servizi  pubblici,  nonche’  per  gli interventi sui beni del patrimonio artistico  e  culturale,  compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera sostanziale la capacita’ di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1, attraverso la  concessione  di  contributi  a  favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o  educativo  per  la  prima infanzia,  pubblici  o   paritari,   e   delle   strutture   edilizie universitarie, nonche’ degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e  degli  immobili  demaniali  o  di proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (lettera a);

  Visto l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in base al quale «al fine di dare attuazione alla  programmazione  degli interventi di cui al comma 1, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede», tra  l’altro,  «a  predisporre  e approvare  un  piano  delle  opere   pubbliche,   comprensivo   degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri  o  nuclei  oggetto  degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per  le  quattro  regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera a);

  Visto l’art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189  del 2016, in base  al  quale  «Per  la  riparazione,  il  ripristino  con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e  dei beni culturali, di cui all’art. 14, comma  1,  i  soggetti  attuatori degli interventi sono … le regioni, attraverso gli uffici  speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza»;

  Visto l’art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia le  funzioni  di  centrale unica di committenza;

  Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che:

    al primo comma, prevede l’istituzione nell’ambito  del  Ministero dell’interno,  ai  fini  dello  svolgimento,  in  forma  integrata  e coordinata, di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione  e  al contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita’   organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la ricostruzione  nei  comuni   di   cui   all’art.   1   del   medesimo decreto-legge, di un’apposita struttura di missione,  diretta  da  un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’art.  3-bis del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.   345,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

    al sesto comma,  per  le  medesime  finalita’  di  prevenzione  e contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita’   organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei  contratti  pubblici,  prevede che «gli operatori economici interessati a partecipare,  a  qualunque titolo e per qualsiasi attivita’, agli interventi  di  ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni  di  cui  all’art.  1,  devono  essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla struttura  e denominato  anagrafe  antimafia  degli  esecutori  […].   Ai   fini dell’iscrizione e’ necessario che le verifiche di cui  agli  articoli 90 e seguenti  del  citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi  importo  o  valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono  comunque ammessi  a  partecipare  alle  procedure  di  affidamento   per   gli interventi  di  ricostruzione  pubblica,   previa   dimostrazione   o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale  risulti la presentazione della  domanda  di  iscrizione  all’anagrafe.  Resta fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  previsti  dal   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla  lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta  ai  sensi dell’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora  iscritto  all’anagrafe,  il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla struttura  la graduatoria dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le  verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

  Visto l’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine  di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

  Considerato che,  in  base  alle  previsioni  contenute  nel  sopra menzionato art. 34, il Commissario  straordinario,  anche  attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,  comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di  dettaglio  del  contributo previsto, con riguardo a tutte le attivita’ tecniche poste in  essere per la ricostruzione pubblica e privata,  nella  misura  massima  del 12,5 per cento, nonche’ dell’ulteriore  contributo  (c.d.  contributo aggiuntivo)  previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle   indagini   o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al netto dell’IVA e  dei  versamenti  previdenziali  (comma  5);  c)  in relazione  alle  opere  pubbliche,  compresi  i  beni  culturali   di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e  delle  attivita’ culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima  di  assunzione degli  incarichi  da  parte   dei   professionisti,   tenendo   conto dell’organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi da  quelli di immediata esecuzione di cui all’art. 8 del  decreto-legge  n.  189 del 2016, elabora criteri finalizzati ad  evitare  concentrazioni  di incarichi   che   non   trovano   giustificazione   in   ragioni   di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile 2017, e, in particolare:

    l’art. 1, comma 1, lettera  b),  che,  nell’introdurre  il  comma 2-bis nell’art. 2 del decreto-legge n.  189  del  2016,  prevede  che l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016, n.  50,  avviene  mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.  34  del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

    l’art. 1, comma 2, che, nel modificare il comma  4  dell’art.  14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che anche i  comuni e le province interessate dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far data dal 24 agosto 2016 possano, sulla base delle priorita’ stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i  vice  commissari  nella cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a)  e  b)  del medesimo art. 14, predisporre ed inviare al Commissario straordinario i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica;

    l’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  8  del  2017 che, nell’introdurre nel comma 2 dell’art. 14  del  decreto-legge  n. 189  del  2016  la  lettera  a-bis),  prevede  che   il   Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati  ad  assicurare il ripristino,  per  il  regolare  svolgimento  dell’anno  scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo svolgimento  della  normale   attivita’   scolastica,   educativa   o didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale, nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, nonche’ comma  2,  del  citato decreto-legge n. 189 del  2016,  limitatamente  a  quelli  nei  quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati  a  causa  degli eventi sismici;

    l’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge  n.  8  del  2017 che, nell’inserire nell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma  3-bis,  prevede:  a)  che  gli  interventi   funzionali   alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a -bis) del  novellato art. 14 del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016  costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di  cui  all’art.  63, comma  1,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50;   b) l’applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi  e  di forniture da aggiudicarsi da  parte  del  Commissario  straordinario, delle disposizioni di cui all’art. 63,  commi  1  e  6,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) che «nel rispetto dei  principi di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,   l’invito,   contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, e’ rivolto, sulla base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque  operatori economici iscritti nell’anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista dall’art. 30. In mancanza  di  un  numero  sufficiente  di  operatori economici iscritti nella predetta  anagrafe,  l’invito  previsto  dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del Governo ai sensi dell’art. 1, comma 52  e  seguenti,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’anagrafe  antimafia  di  cui  all’art.  30.  Si   applicano   le disposizioni di cui all’art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita’  stabilite dall’art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50»;

  Visto l’art. 14, comma 4-bis, del decreto-legge n.  189  del  2016, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  229  del  2016,  come integrato e modificato dall’art. 1 del decreto-legge n. 8  del  2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, in  base  al quale,  i  soggetti  attuatori,  di  cui  all’art.  15  del  medesimo decreto-legge n. 189 del  2016,  nonche’  i  comuni,  le  unioni  dei comuni, le unioni montane e le province interessati,  ferme  restando le previsioni dell’art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e  per  l’elaborazione  degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica,  in  conformita’ agli  indirizzi  definiti  dal  Commissario  straordinario  ai  sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del  2016, in caso di indisponibilita’ di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalita’ previste dai commi 3-bis  e  seguenti  dell’art. 50-bis del  medesimo  decreto-legge,  in  possesso  della  necessaria professionalita’, possono procedere all’affidamento di  incarichi  ad uno o piu’ degli operatori economici indicati all’art. 46 del  citato decreto legislativo n. 50  del  2016,  purche’  iscritti  nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui  all’art.  35  del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  mediante  procedure negoziate con almeno  cinque  professionisti  iscritti  nel  predetto elenco speciale;

  Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017;

  Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del 24 gennaio 2017 e, in particolare,  l’art.  1,  comma  1,  contenente l’approvazione del programma straordinario per  la  riapertura  delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, cosi’ articolato: a) costruzione di  nuovi  edifici  scolastici definitivi, in sostituzione  delle  scuole  che  non  possono  essere oggetto di adeguamento sismico  secondo  la  disciplina  delle  norme tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  s.m.i.,  ovvero  dell’eccessiva onerosita’ degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l’inizio dell’anno  scolastico  2017-2018,  con  tecnologia  a  secco (strutture  lignee,  acciaio,   cassero   a   perdere,   calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina  di  settore  in materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico  e  di  sicurezza   antincendio;   b)   riparazione,   con adeguamento sismico, degli edifici  scolastici  che  hanno  avuto  un esito di agibilita’ «E» che consenta il riutilizzo delle  scuole  per l’anno scolastico 2017-2018; c) affitto, montaggio  e  smontaggio  di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018;

  Vista l’ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  “Approvazione  del programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l’anno scolastico 2017-2018″», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e, in particolare, l’art. 6 in base al quale: «1.  In ragione   della   necessita’   di   procedere   all’immediato   avvio dell’attivita’ di  ricostruzione  degli  edifici  scolastici  di  cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n.  14  del  2017,  le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria,  attraverso  gli  uffici speciali per la  ricostruzione,  nonche’  le  province  ed  i  comuni interessati, anche mediante il  conferimento  di  appositi  incarichi secondo  le  modalita’  stabilite  dall’art.  2,  comma  2-bis,   del decreto-legge  n.  189  del  2016,  provvedono  all’elaborazione  dei progetti  da  sottoporre,  entro  la  data  del   30   giugno   2017, all’approvazione da parte  del  Commissario  straordinario  ai  sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Mediante apposita  deliberazione  della  cabina  di  coordinamento,   prevista dall’art. 1, comma  5,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono individuati  gli  edifici  scolastici,  la  cui  riparazione  risulti prioritaria in  ragione  dell’entita’  della  popolazione  scolastica interessata e dell’indisponibilita’ nel territorio di altri  immobili pubblici  ovvero  di  immobili  privati  suscettibili  di  locazione, utilizzabili, in conformita’ alle vigenti  disposizioni  di  legge  e regolamentari,  per  lo  svolgimento   dell’attivita’   educativa   e scolastica. 3.  I  presidenti  delle  regioni    vicecommissari  con apposito provvedimento selezionano, in conformita’ al contenuto della delibera adottata dalla  cabina  di  coordinamento,  i  progetti  cui assegnare le risorse  di  cui  al  successivo  quarto  comma,  previa verifica della congruita’ degli oneri riferibili a ciascuno di  essi, e  trasmettono  i  progetti  da   sottoporre   all’approvazione   del Commissario straordinario. Nel provvedimento  di  cui  al  precedente periodo, i vicecommissari definiscono i tempi  di  presentazione  dei progetti, le modalita’ di erogazione delle risorse ai comuni  e  alle province  e  le  formalita’  di  rendicontazione   della   spesa   al Commissario straordinario. 4. Con successiva ordinanza  commissariale verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione della presente disposizione e disciplinata la loro  ripartizione  tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche’ i  comuni  e  le province interessati»;

  Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed integrazioni  all’ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017»,  recante «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016  n.  229», all’ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’  post  sismica  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  «Assegnazione  dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all’ordinanza  n.  13 del 9 gennaio 2017»;

  Ritenuto  prioritario,  nelle   more   della   predisposizione   ed approvazione del piano delle opere pubbliche previsto  dalla  lettera a) del secondo comma dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del  2016, adottare un programma finalizzato ad assicurare il  ripristino  delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle aree terremotate,  della  normale  attivita’  educativa  e  didattica attraverso la predisposizione di  un  programma  straordinario  cosi’ articolato: a) individuazione degli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) individuazione degli interventi di  riparazione,  con  adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno  avuto  un  esito  di agibilita’ «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle  scuole  a partire dall’anno scolastico 2017-2018; c) individuazione  dei  nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell’eccessiva  onerosita’   degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall’anno scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di  risparmio  energetico  e  di  sicurezza  antincendio;  d) individuazione  dei   nuovi   edifici   scolastici   definitivi,   in sostituzione delle scuole  danneggiate,  da  realizzarsi,  a  partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di  settore  in  materia  di  edilizia  scolastica,  con  particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio  energetico  e  di  sicurezza  antincendio,  con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei  maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziche’ dall’effettuazione dei soli interventi  di  riparazione  con adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme tecniche per le costruzioni;

  Visto il verbale della cabina di coordinamento del  2  maggio  2017 nel  quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita’   di formulazione da parte dei presidenti delle regioni –  vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i  territori  interessati, delle proposte: a) degli interventi di cui alla lettera b) del  primo comma dell’art. 1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b)  degli interventi  di  riparazione,  con  adeguamento  sismico  secondo   la disciplina delle vigenti norme tecniche  per  le  costruzioni,  degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita’ «B», «C»  o «E» che consenta il  riutilizzo  delle  scuole  a  partire  dall’anno scolastico 2017-2018; c) degli interventi di  costruzione  dei  nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell’eccessiva  onerosita’   degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall’anno scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d)  degli interventi di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  danneggiate,  da  realizzarsi,  a  partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di  settore  in  materia  di  edilizia  scolastica,  con  particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio  energetico  e  di  sicurezza  antincendio,  con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei  maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziche’ dall’effettuazione dei soli interventi  di  riparazione  con adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme tecniche per le costruzioni;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, recante «Ulteriori interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2016, n. 408, recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti agli  eccezionali  eventi  sismici  che hanno colpito il territorio delle Regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», pubblicata in  Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, e, in  particolare,  l’art.  2 che  prevede:  a)  la  nomina  di  un  soggetto  attuatore   per   la realizzazione delle attivita’ specificate nella tabella allegato  sub n. 1 alla medesima ordinanza relative alle strutture modulari per  la continuita’  dell’attivita’  scolastica;  b)  il  soggetto  attuatore provvede  all’espletamento  delle  attivita’   di   acquisizione   ed installazione   delle   strutture   modulari   per   la   continuita’ dell’attivita’ scolastica, nonche’ all’acquisizione  degli  arredi  e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei comuni  e  delle province, ovvero delle altre componenti  e  strutture  operative  del Servizio nazionale della protezione civile;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di  protezione  civile  per favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzione  di  continuita’, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita’ avviate durante la fase di prima emergenza,  disciplinate  con  le  ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017,  e,  in particolare, l’art. 2, comma 4;

  Vista la nota del 16 giugno 2017, acquisita in data 16 giugno  2017 con numero di protocollo 0015439, con cui il presidente della Regione Abruzzo,  in  qualita’  di  vice  commissario,  ha  provveduto,   con riferimento  agli  edifici  ubicati  nella  propria  regione  ed   in applicazione  dei  criteri  di  cui  al  verbale  della   cabina   di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 1 dell’ordinanza n.  14 del  16  gennaio  2017;  b)  gli  interventi  di   riparazione,   con adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita’ «B», «C» o  «E»  che  consenta  il  riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico  2017-2018;  c)  i  nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell’eccessiva  onerosita’   degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall’anno scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio energetico e  di  sicurezza  antincendio;  d)  i nuovi edifici scolastici definitivi,  in  sostituzione  delle  scuole danneggiate,  da  realizzarsi,   a   partire   dall’anno   scolastico 2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche’ dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le costruzioni;

  Vista la nota prot. n. 0303535 del  14  giugno  2017,  con  cui  il presidente della Regione Lazio, in qualita’ di vice  commissario,  ha provveduto,  con  riferimento  agli  edifici  ubicati  nella  propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 1 dell’ordinanza  n. 14 del 16  gennaio  2017;  b)  gli  interventi  di  riparazione,  con adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita’ «B», «C» o  «E»  che  consenta  il  riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico  2017-2018;  c)  i  nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell’eccessiva  onerosita’   degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall’anno scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio energetico e  di  sicurezza  antincendio;  d)  i nuovi edifici scolastici definitivi,  in  sostituzione  delle  scuole danneggiate,  da  realizzarsi,   a   partire   dall’anno   scolastico 2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche’ dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le costruzioni;

  Vista la nota prot. n. 0588533 del  20  giugno  2017,  con  cui  il presidente della Regione Marche, in qualita’ di vice commissario,  ha provveduto,  con  riferimento  agli  edifici  ubicati  nella  propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 1 dell’ordinanza  n. 14 del 16  gennaio  2017;  b)  gli  interventi  di  riparazione,  con adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita’ «B», «C» o  «E»  che  consenta  il  riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico  2017-2018;  c)  i  nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell’eccessiva  onerosita’   degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall’anno scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio energetico e  di  sicurezza  antincendio;  d)  i nuovi edifici scolastici definitivi,  in  sostituzione  delle  scuole danneggiate,  da  realizzarsi,   a   partire   dall’anno   scolastico 2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche’ dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le costruzioni;

  Vista la nota prot. n. 0003912 del  15  giugno  2017,  con  cui  il presidente della Regione Umbria, in qualita’ di vice commissario,  ha provveduto,  con  riferimento  agli  edifici  ubicati  nella  propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 1 dell’ordinanza  n. 14 del 16  gennaio  2017;  b)  gli  interventi  di  riparazione,  con adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita’ «B», «C» o  «E»  che  consenta  il  riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico  2017-2018;  c)  i  nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell’eccessiva  onerosita’   degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall’anno scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio energetico e  di  sicurezza  antincendio;  d)  i nuovi edifici scolastici definitivi,  in  sostituzione  delle  scuole danneggiate,  da  realizzarsi,   a   partire   dall’anno   scolastico 2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche’ dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le costruzioni;

  Ritenuto  necessario,  in  considerazione  della  possibilita’  che l’attivita’ di progettazione degli interventi inseriti  nell’allegato 1 della presente ordinanza venga effettuata mediante il  conferimento di appositi incarichi professionali agli operatori economici  di  cui all’art.  46  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50, provvedere, in attuazione delle previsioni contenute nei commi 1, 5 e 6 dell’art. 34 decreto-legge n. 189 del 2016: a) alla disciplina  dei contributi previsti dal commi 5 del citato art.  34  con  riguardo  a tutte le attivita’ tecniche, indagini  o  prestazioni  specialistiche relative alla ricostruzione  pubblica;  b)  all’individuazione  della soglia massima di  assunzione  degli  incarichi  afferenti  le  opere pubbliche, compresi i beni culturali delle Diocesi  e  del  Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e  del  turismo,  tenendo  conto dell’organizzazione    dimostrata    dai     professionisti     nella qualificazione, nonche’  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  n. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri  di  rotazione  degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;

  Considerato che, nel caso di interventi di  ricostruzione  pubblica appare necessario procedere  all’individuazione  del  limite  massimo ammissibile al finanziamento per il contributo  relativo  alle  spese tecniche  dei  professionisti  abilitati,  sulla  base  dei  seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di  prestazioni  e  di  spese tecniche  suscettibili  di  contributo;   b)   qualificazione   della percentuale del 12,5 %, come valore massimo del contributo erogato, e del 7,5 %, quale contributo minimo erogabile,  indicate  al  comma  5 dell’art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  graduato   in considerazione della diversa natura, importanza e complessita’  della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione delle prestazioni  specialistiche,  suscettibili  di   contribuzione   c.d. integrativa ai sensi del  medesimo  comma  5,  e  previsione  di  una graduazione dell’entita’ del contributo c.d. integrativo  che,  fermo il limite del 2%, tenga conto  della  diversa  natura,  importanza  e complessita’ della prestazione tecnica richiesta al professionista;

  Ritenuto,   altresi’,   opportuno   chiarire    ulteriormente    il procedimento di  individuazione  degli  operatori  economici  di  cui all’art. 5, comma 6, dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio  2017,  come modificata dall’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 2  dicembre  2016,  n.  263,  «Regolamento  recante  definizione  dei requisiti  che  devono  possedere   gli   operatori   economici   per l’affidamento  dei   servizi   di   architettura   e   ingegneria   e individuazione dei criteri  per  garantire  la  presenza  di  giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi  concorrenti ai  bandi  relativi  a  incarichi  di  progettazione,   concorsi   di progettazione e di idee, ai sensi dell’art.  24,  commi  2  e  5  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   – vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  15 giugno 2017 e del 22 giugno 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i., in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci decorso il termine di trenta giorni  per  l’esercizio  del  controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei  territori

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessate  dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

  1. E’ approvato il programma straordinario per la riapertura  delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, cosi’ articolato:

    a) interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art.  1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;

    b) interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo  la disciplina delle vigenti norme tecniche  per  le  costruzioni,  degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita’ «B», «C»  o «E» che consenta il  riutilizzo  delle  scuole  a  partire  dall’anno scolastico 2017-2018;

    c) nuovi edifici scolastici  definitivi,  in  sostituzione  delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico  secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche  per  le  costruzioni,  in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosita’  degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall’anno scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio;

    d) nuovi edifici scolastici  definitivi,  in  sostituzione  delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a  partire  dall’anno  scolastico 2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche’ dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le costruzioni

  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di interventi cui al primo  comma,  nell’allegato  n.  1  alla  presente ordinanza, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della stessa, sono indicati, sulla base delle segnalazioni  effettuate  dai presidenti delle regioni – vicecommissari,  i  territori  interessati dagli interventi previsti nelle lettere A), B), C) e D) del  medesimo primo   comma,   con   la   specificazione   dell’ubicazione,   della denominazione, della natura e tipologia  di  intervento  (riparazione con  adeguamento  sismico  o  nuova  costruzione)   e   degli   oneri complessivi,  al   netto   di   quelli   afferenti   l’attivita’   di progettazione,  derivanti  dall’effettuazione  degli  interventi   in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

  3. Gli enti proprietari degli immobili di cui alle lettere C) ed D) del precedente  secondo  comma  e  non  oggetto  di  demolizione,  ne assicurano, con  fondi  propri,  il  recupero,  l’impiego  per  altre finalita’  di  interesse  pubblico  e  l’eventuale  collocazione  sul mercato.

  4.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi indicati nell’allegato n. 1  della  presente  ordinanza,  stimati  in complessivi euro 231.038.692,30 si provvede:

    nel limite di euro 215.857.062,30  con  le  risorse  proprie  del fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;

    nel limite di euro  15.181.630,  con  le  risorse  proprie  della Regione Marche che, previo  versamento  sulla  contabilita’  speciale intestata  al  commissario  straordinario   entro   il   termine   di presentazione  del   progetto   e   successivo   riversamento   sulla contabilita’ speciale intestate dal presidente della  Regione  Marche in qualita’ di vicecommissario entro il termine di  cui  all’art.  6, comma 2, secondo periodo della presente ordinanza, verranno impiegate esclusivamente per il finanziamento degli  interventi,  inseriti  nel sopra menzionato allegato n. 1, da realizzarsi nel  territorio  della Regione Marche.

  5. Restano ferme le disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  394  del  19  settembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016 e  n.  444  del  4  aprile  2017  e ss.mm.ii.

Art. 2

 

Attivita’ di progettazione degli edifici scolastici

 

  1. In ragione della necessita’  di  procedere  all’immediato  avvio dell’attivita’ di ricostruzione  e  di  riparazione  con  adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all’art. 1,  le  Regioni,  le Province, le  Unioni  di  Comuni,  le  Unioni  montane  ed  i  Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  attraverso  gli  Uffici  Speciali  per  la ricostruzione,  provvedono  all’elaborazione   dei   progetti   degli interventi inseriti nell’allegato n. 1  alla  presente  ordinanza  da sottoporre all’approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016.  Le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria,  attraverso  gli  uffici speciali  per  la  ricostruzione,  provvedono  all’elaborazione   dei progetti  relativi  alle  scuole  paritarie  inserite  nel   predetto allegato n. 1.

  2. Per lo svolgimento dell’attivita’ di cui  al  primo  comma,  gli enti proprietari degli immobili ovvero  le  Regioni  Abruzzo,  Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione possono  provvedere  anche  mediante  il  conferimento  di   appositi incarichi:

    a) per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita’  previste dall’art. 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed assicurando che l’individuazione degli  operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di concorrenza;

    b) per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita’ stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

  3. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attivita’ di progettazione di cui al primo  comma,  ammissibili  a  contributo  ai sensi dell’art. 34, comma 5, del decreto legge n.  189  del  2016  e’ determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti  nel  successivo art. 4.

  4.  Agli  oneri  derivanti  dall’affidamento  degli  incarichi   di progettazione relativi agli interventi inseriti nell’allegato 1 della presente ordinanza, stimati in euro 23.000.000,00  (ventitremilioni), si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 4,  comma  3,  del decreto-legge n. 189 del 2016.

  5. Al fine di consentire l’avvio  dell’attivita’  di  progettazione degli interventi inseriti nell’allegato 1 della  presente  ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n.  189  del  2016  in  favore  delle  contabilita’ speciali intestate ai  presidenti  delle  regioni    vicecommissari, della somma di euro 12.000.000,00, cosi’ ripartita:

    per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

    per il 14%, in favore della Regione Lazio;

    per il 62%, in favore della Regione Marche;

    per il 14%, in favore della Regione Umbria.

  6. L’Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato  ai  sensi del precedente comma 3, mediante accredito sulla  contabilita’  della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei  limiti  di  seguito indicati:

    a) una somma pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;

    b) il saldo, entro sette  giorni  dalla  ricezione  dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del commissario straordinario  del governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell’art.  14,  comma  5,  del decreto-legge n. 189 del 2016.

  7. La  stazione  appaltante  provvede  a  rendicontare  all’ufficio speciale per la ricostruzione  i  pagamenti  effettuati  mediante  le risorse  trasferite,   ai   sensi   del   precedente   sesto   comma, trasmettendo, entro sette giorni  dall’effettuazione  del  pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

  8. L’art. 6 dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 e’ abrogato.

Art. 3

 

Qualificazione  dei  professionisti  e   criteri   per   evitare   le

concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche

 

  1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di  direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente,  agli operatori economici di cui all’art. 46  del  decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.   50,   in   possesso   dei   necessari   requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto-legge  n.  189 del 2016. L’iscrizione dell’elenco speciale di cui  all’art.  34  del decreto-legge n. 189 del 2016 avviene  secondo  le  modalita’  ed  in presenza dei requisiti previsti dall’ordinanza n. 12  del  9  gennaio 2017  e  s.m.i..  Resta   fermo   l’obbligo   di   iscrizione   anche nell’anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall’art.  30  del decreto-legge n. 189 del  2016,  qualora  l’operatore  economico  sia sottoposto alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui al comma 6 del sopra menzionato art. 30.

  2. Al fine precipuo di evitare la  possibile  concentrazione  degli incarichi di cui al precedente primo comma negli interventi  relativi alle opere pubbliche, ivi comprese quelle inserite nell’allegato n. 1 della presente ordinanza e quelle afferenti i  beni  culturali  delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e  del turismo:

    a) e’ vietato il conferimento di incarichi professionali  per  un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro cinquantamilioni;

    b) indipendentemente dall’importo dei  lavori,  nessun  operatore economico  puo’  assumere  un  numero  di   incarichi   professionali superiore a quindici.

  3. I limiti di cui  al  comma  2  si  applicano  esclusivamente  al conferimento di incarichi aventi ad oggetto le seguenti  prestazioni: progettazione    architettonica,     progettazione     impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento  della sicurezza  in  fase  di  progettazione,   direzione   dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

  4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 2, il  numero  massimo di incarichi conferibili, raltivamente al collaudo  statico  ed  alla relazione geologica, e’ pari a trenta.

  5. Ferme le  incompatibilita’  ed  i  divieti  di  cui  al  decreto legislativo n. 50 del 2016, i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori  economici  di  cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  6.  Su   motivata   istanza   dell’operatore   economico   iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189  del 2016 che abbia gia’ espletato un numero  di  incarichi  afferenti  ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo,  superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, puo’ essere autorizzata, per  un  sola  volta,  con  apposito  provvedimento  del commissario straordinario  del  Governo,  l’assunzione  di  incarichi oltre i limiti di cui al secondo ed al terzo comma.  L’autorizzazione di cui al precedente  periodo  puo’  essere  rilasciata  soltanto  in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilita’ e  di professionalita’  nello  svolgimento  dell’attivita’  connessa   alla ricostruzione pubblica, come disciplinata dal decreto  legge  n.  189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un’adeguata e documentata capacita’, anche di tipo organizzativo, proporzionata  al numero  ovvero  al  valore  complessivo  degli  ulteriori   incarichi indicati nell’istanza. Con il provvedimento di autorizzazione,  viene determinato  il  numero  massimo  ovvero  l’importo   massimo   degli incarichi professionali  conferibili  oltre  i  limiti  previsti  dal secondo e dal terzo comma. In ogni caso,  gli  incarichi  assumibili, per effetto dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  presente comma, non possono complessivamente superare, tenuto conto di  quelli gia’ svolti:

    a) per le prestazioni principali: l’importo, riferito ai  lavori, di euro settacinquemilioni ovvero, indipendentemente dall’importo dei lavori, il numero di venticinque;

    b) per le prestazioni parziali: il numero di quarantacinque.

  7. L’assunzione degli incarichi disciplinati dal presente  articolo non rileva ai fini dell’osservanza dei limiti stabiliti nell’art.  8, paragrafi 3, 4 e 6,  degli  schemi  di  protocollo  allegati  A  e  B all’ordinanza n. n. 29 del 9 giugno 2017.

  8. I soggetti di cui all’art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare, telematicamente, gli  incarichi  di progettazione,  di  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione  dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  e  di  collaudo statico  conferiti  agli  operatori  economici  iscritti  nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del  medesimo  decreto-legge  ai  fini dell’annotazione nell’elenco medesimo.

  9. L’inosservanza dei limiti massimi previsto dai precedenti  commi 2, 3 e 4 comporta la  cancellazione  del  professionista  dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e determina, altresi’, l’applicazione delle previsioni di cui  all’art. 4, comma 4, dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.

  10. Il professionista in sede di partecipazione alla procedura  per l’affidamento degli incarichi di cui al presente articolo  ovvero  al momento  dell’assunzione  dell’incarico,  in  caso   di   affidamento diretto,  provvede  ad  attestare,  tramite  apposita   dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai precedenti  commi  2,  3,  e  4. L’inosservanza dell’obbligo di cui al  precedente  periodo  determina l’esclusione  del  professionista  dalla  procedura  ovvero,  laddove sussistano   i    presupposti    per    un    affidamento    diretto, l’inconferibilita’ dell’incarico.

Art. 4

 

Contributo  per  le  attivita’  tecniche  poste  in  essere  per   la

ricostruzione pubblica

 

  1.  La  percentuale  indicata  al  comma   5   dell’art.   34   del decreto-legge  n.  189/2016,  come   integrato   e   modificato   dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari  al  12,5%  costituisce  il  valore massimo del contributo  erogato  dal  Commissario  straordinario  del Governo  per  le  attivita’  tecniche  poste   in   essere   per   la ricostruzione  pubblica  ed  e’  differenziata,   come   di   seguito descritto, sulla base dell’importo dei lavori:

    per lavori con importi fino a € 150.000,00: 12,5%;

    per  lavori  con  importi  eccedenti    150.000,00  fino   a   € 500.000,00: 12%;

    per  lavori  con  importi  eccedenti    500.000,00  fino   a   € 1.000.000,00: 10%;

    per  lavori  con  importi  eccedenti    1.000.000,00  fino  a  € 2.000.000,00: 8,5%;

    per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 7,5%.  

  2. L’entita’ del contributo e’ di tipo «regressivo per  scaglioni».

Conseguentemente, la determinazione dell’importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita nel  precedente  primo comma.

Art. 5

 

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

 

  1.  Ai  sensi  dell’art.  34,  comma   5,   ultimo   periodo,   del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e’ riconosciuto,  con  riguardo all’attivita’ di ricostruzione  pubblica,  un  contributo  aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

    a) effettuazione di rilievi,  saggi  ed  indagini  sui  materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione,  che  richiedono prestazioni  specialistiche  che   esulano   dall’attivita’   tecnica professionale ordinaria a supporto della progettazione, il contributo aggiuntivo e’ riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

      per lavori con importi fino a € 500.000,00: 1,4%;

      per  lavori  con  importi  eccedenti    500.000,00  fino  a  € 1.000.000,00: 1%;

      per lavori con  importi  eccedenti    1.000.000,00  fino  a  € 2.000.000,00: 0,7%;

      per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 0,5%;

    b) per  le  ulteriori  prestazioni  specialistiche,  strettamente dipendenti  dalla  tipologia  dell’intervento   che   esulano   dalla attivita’ tecnica professionale ordinaria, il  contributo  aggiuntivo e’ riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

      pratiche di accatastamento (relative  alle  nuove  costruzioni) fino all’0,4%;

      relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in  presenza di vincoli specifici e documentati fino all’0,4%;

      rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali  sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo  n.  42  del  2004  fino all’0,7%.

  2. Qualora  vengano  effettuate  piu’  prestazioni  aggiuntive,  il contributo aggiuntivo e’ riconosciuto esclusivamente entro il  limite massimo del 2% del costo dell’intervento.

Art. 6

 

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

 

  1. Entro centoventi giorni dall’entrata in  vigore  della  presente ordinanza, i soggetti di  cui  all’art.  2,  comma  1,  provvedono  a presentare al Commissario straordinario  del  Governo,  per  la  loro approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti  esecutivi  relativi  agli  interventi  inseriti nell’allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto  sia elaborato dalle Regioni, dalle  Province,  dalle  Unioni  di  Comuni, dalle Unioni montane o dai  Comuni  proprietari  degli  immobili,  lo stesso  viene   presentato   presso   l’ufficio   speciale   per   la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede,  entro trenta giorni dalla sua presentazione, a  verificare  la  completezza dello stesso, esprimendo altresi’  un  parere  sulla  sua  congruita’ economica.

  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della congruita’ economica del progetto esecutivo ed  acquisito  il  parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del  decreto-legge  n. 189 del 2016,  approva  definitivamente  il  progetto  ed  adotta  il decreto  di  concessione   del   contributo.   Entro   sette   giorni dall’adozione del provvedimento di  cui  al  precedente  periodo,  si provvede al trasferimento  in  favore  della  contabilita’  speciale, intestata dal presidente di regione –  vicecommissario,  delle  somme corrispondenti   all’intero   contributo   riconosciuto,   al   netto dell’anticipazione gia’ riconosciuta ai sensi del precedente art.  2, commi 5 e 6, e comprensivo anche di quello  previsto  dal  successivo art. 7.

  3. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del contributo, il commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla  centrale  unica  di  committenza  di  cui   all’art.   18   del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi  secondo  le  modalita’  e  nei  termini  previsti   dalla convenzione prevista dal sopra menzionato art. 18.

  4. Restano ferme le previsioni  dell’Accordo  per  l’esercizio  dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica sottoscritto  tra   il   Commissario   straordinario   del   Governo, l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e  l’Agenzia  nazionale   per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.A.  – Invitalia in data 28 dicembre 2016.

  5.  Con  cadenza   trimestrale,   i   presidenti   di   regione   – vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario  straordinario, relativamente  ai  progetti  ammessi  a  contributo  ai   sensi   del precedente comma 2, gli appalti gia’ aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche’ a  fornire  l’aggiornamento  dello  stato  di attuazione degli interventi, inserititi nell’allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Art. 7

 

Modifica all’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017

 

  1. All’art. 3, comma 1, lettera b) dell’ordinanza commissariale  n. 18 del 3 aprile 2017, laddove prevede nell’art. 4  dell’ordinanza  n. 14 del 16 gennaio 2017 l’inserimento del  comma  1-bis,  lettera  c), dopo l’espressione «entro tre giorni dalla validazione  del  progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che  abbiano  formalizzato  la dichiarazione  di  interesse  secondo  le  modalita’  indicate  nella precedente lettera b), in seduta  pubblica  ed  attraverso  modalita’ anche informatiche che  assicurino  la  trasparenza,  la  parita’  di trattamento, la concorrenza e la rotazione» e’ inserita  la  seguente «, nei limiti di compatibilita’ con le previsioni  dell’art.  53  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso  agli atti e di riservatezza».

  2. All’art. 3, comma 2, dell’ordinanza commissariale n.  18  del  3 aprile 2017, laddove contiene l’integrale riformulazione dell’art.  5 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le  seguenti modificazioni:

    a) l’espressione «ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  89  del decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera b) del comma 7 del novellato art. 5 e’ integralmente sostituita dalla seguente «ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del decreto  legislativo  n.  50 del 2016»;

    b) l’espressione «ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  89  del decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera a) del comma 11 del novellato art. 5 e’ integralmente  sostituita  dalla  seguente «ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del decreto  legislativo  n. 50 del 2016».

Art. 8

 

Disciplina di rinvio e di coordinamento

 

  1. Per tutto quanto  non  previsto  e  specificamente  disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e del decreto legislativo 18 aprile  2016  n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 9

 

Disposizione finanziarie

 

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per  la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. La presente ordinanza, in  considerazione  della  necessita’  di dare urgente avvio alle attivita’ di costruzione  dei  nuovi  edifici scolastici definitivi e di riparazione con adeguamento sismico  degli edifici  scolastici,  inseriti  nell’allegato  n.  1  alla   presente ordinanza, e’ dichiarata provvisoriamente efficace. La  stessa  entra in vigore dal giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

    Roma, 11 luglio 2017

 

                                               Il Commissario: Errani

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1583

 

pdfAllegato 1

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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