Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 11 luglio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di finanza e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES.” (Ordinanza n. 34)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 11 luglio 2017
 
Approvazione  del   Protocollo   di   intesa   fra   il   Commissario straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016, la Guardia di finanza e il Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle  perizie giurate relative alle schede AeDES. (Ordinanza n. 34).


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016  

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare:

    a) l’art. 2, comma 1, lettera  c),  secondo  cui  il  Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo  I,  sovraintendendo all’attivita’ dei vice commissari di concessione  ed  erogazione  dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;

    b) l’art. 2,  comma  2,  il  quale  prevede  che  il  Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

  Visto l’art. 18, comma  4,  lettera  c-bis),  del  decreto-legge  9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del  9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile 2017, che, nel modificare il comma 9 dell’art. 50  del  decreto-legge n. 189 del 2016, ha previsto che «Ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attivita’ di controllo sulla ricostruzione  privata,  il Commissario straordinario puo’ stipulare apposite convenzioni con  il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri  finanziari si  provvede  con le risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3»;

  Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo  cui  le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita’  di interesse comune;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 392 del 6 settembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016», in cui e’ stato stabilito che per lo  svolgimento delle verifiche di agibilita’ post  sismica  degli  edifici  e  delle strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento delle attivita’ di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,  relative  alla  procedura mediante impiego delle schede AeDES;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016», e  in  particolare  l’art.  1,  secondo  cui,  in considerazione del notevole incremento del quadro  di  danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto piu’ possibile l’analisi  del  danno  al  patrimonio  edilizio privato dei  territori  colpiti,  anche  allo  scopo  di  individuare l’esatto fabbisogno di soluzioni  abitative  temporanee  e  di  breve termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attivita’  di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a  tappeto  su  tutti  i  fabbricati ubicati in  aree  perimetrate  individuate  dai  sindaci  dei  comuni interessati;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24  agosto  2016»,  con  la  quale,  ravvisata  l’opportunita’  di introdurre ulteriore modifica all’organizzazione del  censimento  dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento della Protezione civile numeri 392/2016 e 405/2016, all’art. 1 si  e’ previsto che allo  svolgimento  delle  verifiche  mediante  l’impiego della scheda FAST si provveda a  cura  della  DI.COMA.C.,  mentre  e’ stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalita’ per la compilazione della  scheda AeDES  per  gli  edifici  danneggiati  ritenuti  inutilizzabili,   da ricondurre all’attivita’ dei liberi professionisti nel  quadro  delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione,  fatti salvi casi specifici per i  quali  provvede  il  citato  Dipartimento secondo la previgente disciplina;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  10  del  19 dicembre  2016,  recante  «Disposizioni  concernenti  i  rilievi   di agibilita’ post sismica conseguenti agli  eventi  sismici  che  hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», e in particolare:

    a) l’art. 2, comma 2, secondo cui  gli  Uffici  speciali  per  la ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate  relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine  di  valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici  iniziati  il 24 agosto 2016 e la congruita’ dell’esito,  sempre  in  relazione  ai danni accertati;

    b) l’art. 2, comma 3, secondo cui per l’attivita’ di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali per la ricostruzione si  avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per  l’iscrizione  negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) ai sensi dell’art.  2  del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014, prioritariamente   appartenenti   alle   amministrazioni    regionali interessate;

    c) l’art. 2, comma 4, secondo cui nell’ambito  della  valutazione delle perizie giurate consegnate dai  professionisti  il  Commissario straordinario si potra’ avvalere della collaborazione  della  Guardia di finanza, secondo modalita’ che saranno concordate con  il  Comando generale e, in particolare, tale  valutazione  sara’  finalizzata  ad accertare la corrispondenza  tra  l’edificio  periziato,  e  relativa documentazione  fotografica,  e  quello  dichiarato  ai  fini   della richiesta di contributo;

  Dato atto che, d’intesa con il Comando generale  della  Guardia  di finanza e con il Dipartimento dei  Vigili  del  fuoco,  del  Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’interno,  e’  stato concordato una  schema  di  Protocollo  di  intesa  disciplinante  la collaborazione  tra  il  Commissario  straordinario,  la  Guardia  di finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i controlli  a campione  da  eseguire  in  ordine   alla   documentazione   peritale predisposta dai  professionisti  ai  fini  della  compilazione  delle schede AeDES;

  Precisato che, nell’ambito degli accordi suindicati, e’  emersa  ed e’ stata condivisa l’opportunita’  di  far  partecipare  al  predetto protocollo anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, atteso  che a questi ultimi spettera’ il compito di  assicurare  la  presenza  di proprio  personale  qualificato  in  occasione  dei  sopralluoghi  da eseguire in loco,  al  fine  di  fornire  le  necessarie  indicazioni sull’accessibilita’ in sicurezza dei siti interessati;

  Ritenuta la necessita’ di emanare apposita ordinanza con la  quale, oltre ad approvare il suindicato  schema  di  Protocollo  di  intesa, saranno  dettate  le  modalita’  di  selezione  delle  situazioni  da sottoporre a controllo e le prime direttive per l’avvio dei controlli medesimi;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  15 giugno 2017 e del 22 giugno 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa

tra Commissario straordinario, Guardia di finanza

e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

 

  1.  E’  approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  intesa  tra   il Commissario straordinario per la ricostruzione post  sisma  2016,  la Guardia di finanza ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  in allegato A alla presente ordinanza,  della  quale  costituisce  parte integrante.

  2. Il Protocollo di intesa sara’  sottoscritto  digitalmente  dalle parti entro  sette  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza.

Art. 2

 

Avvio delle attivita’ di controllo a campione

 

  1. Entro quindici giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, presso ciascun Ufficio speciale per  la  ricostruzione  si procedera’ al sorteggio di un primo quantitativo, pari al 10%,  delle schede AeDES gia’ presentate relativamente agli immobili  danneggiati in  conseguenza  degli  eventi  sismici  verificatisi  nelle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24  agosto  2016,  su cui eseguire i controlli, nel rispetto delle percentuali  di  riparto stabilite nel  Protocollo  di  intesa.  Successivi  sorteggi  saranno eseguiti a distanza di sessanta giorni, in relazione  alle  ulteriori schede  AeDES  nel  frattempo  compilate   e   pervenute,   fino   al raggiungimento del quantitativo  del  10%  del  numero  totale  delle schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate.

  2. I sorteggi  di  cui  al  comma  1  saranno  effettuati  mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali  della  lunghezza  pari  alla  approssimazione   per   intero superiore del 10% delle schede  oggetto  di  sorteggio  ordinate  per ordine di arrivo, in modo da assicurare una selezione  casuale  delle situazioni da sottoporre a controllo. I verbali dei sorteggi  saranno trasmessi  alla  struttura  commissariale  e  pubblicati   sul   sito istituzionale del Commissario straordinario.

  3. In considerazione del  numero  massimo  dei  controlli  comunque eseguibili stabilito nel Protocollo di intesa,  gli  Uffici  speciali per la ricostruzione effettueranno  una  selezione  tra  gli  edifici sorteggiati,  assegnando  priorita’  ai   casi   in   cui   dopo   la predisposizione  delle  schede  AeDES  sia  stata  depositata  presso l’Ufficio speciale una domanda di contributo con allegato progetto di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, e in ogni  caso escludendo  dai  controlli  gli  edifici   che   sulla   base   della documentazione  prodotta  risultino  completamente  distrutti  ovvero abbiano riportato danni riconducibili all’esito B delle schede AeDES.

  4. Gli Uffici speciali riferiranno tempestivamente  al  Commissario straordinario sugli esiti della selezione di cui al comma 3, al  fine di assicurare il rispetto dell’uniformita’ dei  criteri  selettivi  e della parita’ di trattamento nelle diverse regioni interessate.

Art. 3

 

Disposizione finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione si provvede con le  risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362,  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

  2. Gli oneri di cui al comma 1  sono  quantificati  in  complessivi euro 300.000, cosi’ suddivisi:

    euro 180.000 a copertura delle attivita’ in carico  alla  Guardia di finanza, suddivisi in euro 90.000 per l’anno 2017 ed  euro  90.000 per l’anno 2018;

    euro 120.000 a copertura  delle  attivita’  in  carico  al  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, suddivisi in euro 60.000  per  l’anno 2017 ed euro 60.000 per l’anno 2018.

Art. 4

 

Entrata in vigore

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

    Roma, 11 luglio 2017

 

                                               Il Commissario: Errani

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1584

 

pdfAllegato A

pdfAllegato 1

pdfAllegato 2

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.