PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 gennaio 2017
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.
(Ordinanza n. 431).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e’ stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Integrazioni e modifiche alle ordinanze n. 399/2016, in materia di attivita’ dei comuni, e n. 408/2016, in materia di attivita’ del soggetto attuatore designato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica.
1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 399/2016, dopo il termine «reggenti» e’ aggiunto il seguente periodo «i maggiori oneri derivanti ai comuni convenzionati dall’esercizio della predetta facolta’, posti a valere, ai sensi del presente provvedimento, sulle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell’emergenza, non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2. L’art. 2, comma 6, della ordinanza n. 408/2016 e’ sostituito dal seguente: «Per le finalita’ di cui al comma 4, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca destina le risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 del bilancio 2016 di previsione del medesimo dicastero».
Art. 2
Disposizioni volte a contrastare fenomeni di randagismo
1. Al fine di assicurare il ricovero temporaneo degli animali da affezione, i cui proprietari, al momento del verificarsi degli eventi sismici, dimoravano in maniera abituale e continuativa nei territori colpiti, i comuni interessati possono stipulare convenzioni con altri comuni o individuare strutture private preferibilmente del territorio regionale, con i poteri di cui all’art. 5 dell’OCDPC n. 394/2016.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli animali presenti nei canili rifugio danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa.
Art. 3
Ulteriori interventi urgenti per la continuita’ operativa
del settore zootecnico
1. In ragione del diretto collegamento tra la funzionalita’ dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonche’ per la conservazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, di cui all’art. 7 dell’ordinanza n. 393/2016 con l’esigenza abitativa connessa con la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 399/2016, come integrate dall’art. 4 della medesima ordinanza n. 399/2016 e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 415/2016, le attivita’ ivi previste sono poste in essere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti gia’ previsti nelle disposizioni medesime, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016, avvalendosi delle deroghe ivi richiamate.
2. Le singole strutture temporanee di cui al comma 1, in ragione delle rispettive finalita’ ed essendo volte al provvisorio ripristino di situazioni preesistenti strettamente connesse con le esigenze abitative degli operatori, la salvaguardia della salute animale e la continuita’ dell’attivita’ produttiva, non sono soggette alla valutazione di incidenza ambientale. In occasione della relativa rimozione, al termine dell’esigenza, si provvede al ripristino delle condizioni dei luoghi.
Art. 4
Disposizioni per l’attuazione delle verifiche di incidenza
ambientale per gli insediamenti temporanei
1. Nel quadro delle previste verifiche di idoneita’ delle aree individuate dai comuni e destinate ad ospitare gli insediamenti temporanei finalizzati al soddisfacimento di esigenza abitative e di assistenza alla popolazione, ad usi pubblici e alla continuita’ delle attivita’ economiche di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell’ordinanza n. 394/2016, all’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016 e agli articoli 1, 2 e 3 dell’ordinanza n. 408/2016, le regioni ne verificano l’assoggettabilita’ alla valutazione di incidenza ambientale, qualora ricadenti all’interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS). Il procedimento di verifica, da porre in essere nel quadro della normativa e dei provvedimenti statali e regionali specificamente applicabili, deve concludersi entro sette giorni, comprensivi anche della predetta valutazione, ove necessaria, che, in caso, deve contenere l’indicazione delle eventuali misure di mitigazione ritenute necessarie per la realizzazione dell’area e dell’insediamento, da porre in essere anche in corso d’opera.
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di
Piani stralcio per l’assetto idrogeologico
1. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze alloggiative conseguenti agli eventi sismici in premessa, mediante la realizzazione delle Strutture abitative di emergenza (SAE) cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016, delle strutture e moduli abitativi provvisori – container di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016, e delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici di cui all’art. 2 della medesima ordinanza n. 406/2016, i termini stabiliti per la modifica delle perimetrazioni del rischio frane e/o alluvioni, a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di sopravvenuti nuovi studi o conoscenze, adottate nei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui agli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotti di due terzi, ed il relativo procedimento deve comunque concludersi entro quarantacinque giorni.
Art. 6
Misure di temporaneo potenziamento delle capacita’ di trasporto
pubblico locale per esigenze di lavoro e studio a favore dei
cittadini della Regione Marche interessati dagli eventi sismici
verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi.
1. Al fine di preservare la coesione sociale delle comunita’ colpite dagli eventi sismici di cui in premessa anche nelle prime fasi dell’emergenza, nelle more della realizzazione e assegnazione delle Strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016, della definitiva opzione volta alla fruizione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di altra soluzione alloggiativa avente il carattere di stabilita’, la Regione Marche, in qualita’ di soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, e’ autorizzata a predisporre interventi immediati di temporaneo potenziamento della capacita’ del trasporto pubblico locale finalizzati a consentire i collegamenti d’emergenza per ragioni lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 ed i comuni della costa ove risultano temporaneamente alloggiati in strutture alberghiere i cittadini provenienti dai predetti comuni.
2. Le misure di temporaneo potenziamento possono consistere nell’attivazione di nuovi collegamenti specificamente finalizzati alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare i tempi di percorrenza e il relativo pieno utilizzo, ovvero nell’estensione agli aventi titolo delle agevolazioni gia’ riconosciute dalle vigenti disposizioni regionali qualora al fabbisogno di mobilita’ possa corrispondersi mediante utilizzo o potenziamento di collegamenti gia’ esistenti e operativi.
3. Le misure di cui al presente articolo sono poste in essere limitatamente alla durata dello stato di emergenza e la relativa pianificazione operativa e’ revisionata con periodicita’ mensile, in ragione della progressiva riduzione del numero di persone ospitate nelle strutture alberghiere.
Art. 7
Modifiche ed integrazioni all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n.
422/2016
1. Al comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 422/2016, dopo le parole «vengono effettuati» e’ aggiunto il seguente periodo: «, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza,».
2. Al medesimo comma 3, dell’art. 1 dell’ordinanza n. 422/2016 citata in premessa, la parola «giurata», e’ sostituita dalla seguente: «asseverata».
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2017
Il Capo del Dipartimento: Curcio
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
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