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Ordinanza 11 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 436)”

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 gennaio 2017 

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016.

(Ordinanza n. 431).  

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017)

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:

«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016,  n.  422,  recanti  ulteriori interventi urgenti di protezione civile  conseguenti  all’eccezionale evento sismico in rassegna;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre  2016  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Integrazioni e modifiche alle ordinanze n. 399/2016,  in  materia  di   attivita’ dei comuni, e n. 408/2016, in materia  di  attivita’  del   soggetto  attuatore  designato   dal   Ministero   dell’istruzione,   dell’universita’ e della ricerca scientifica.

  1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 399/2016, dopo il termine «reggenti»  e’  aggiunto  il  seguente  periodo  «i  maggiori   oneri derivanti  ai  comuni  convenzionati  dall’esercizio  della  predetta facolta’, posti a valere, ai sensi del presente provvedimento,  sulle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione  dell’emergenza, non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  2. L’art. 2, comma 6, della ordinanza n. 408/2016 e’ sostituito dal seguente:  «Per  le  finalita’  di  cui  al  comma  4,  il  Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca destina le  risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645  e  7785  del  bilancio  2016  di previsione del medesimo dicastero».

Art. 2

 

 

Disposizioni volte a contrastare fenomeni di randagismo

 

  1. Al fine di assicurare il ricovero temporaneo  degli  animali  da affezione, i cui proprietari, al momento del verificarsi degli eventi sismici, dimoravano in maniera abituale e continuativa nei  territori colpiti, i comuni interessati possono stipulare convenzioni con altri comuni o individuare strutture private preferibilmente del territorio regionale, con i poteri di cui all’art. 5 dell’OCDPC n. 394/2016.  

  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  agli animali presenti nei  canili  rifugio  danneggiati  a  seguito  degli eventi sismici di cui in premessa.

Art. 3

 

 

Ulteriori interventi urgenti per la continuita’ operativa

del settore zootecnico

 

  1. In ragione del diretto collegamento  tra  la  funzionalita’  dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonche’ per la conservazione del latte  e degli altri prodotti agroalimentari, di cui all’art. 7 dell’ordinanza n. 393/2016 con l’esigenza abitativa connessa con la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali  da  destinare  ai  conduttori  di allevamenti zootecnici di cui all’art. 3 dell’ordinanza n.  399/2016, come integrate dall’art. 4 della medesima  ordinanza  n.  399/2016  e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 415/2016,  le  attivita’  ivi  previste sono  poste  in  essere,  nella  misura  eventualmente   strettamente necessaria e con i limiti gia’ previsti nelle disposizioni  medesime, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5,  dell’ordinanza  n. 394/2016, avvalendosi delle deroghe ivi richiamate.

  2. Le singole strutture temporanee di cui al comma  1,  in  ragione delle rispettive finalita’ ed essendo volte al provvisorio ripristino di situazioni preesistenti  strettamente  connesse  con  le  esigenze abitative degli operatori, la salvaguardia della salute animale e  la continuita’  dell’attivita’  produttiva,  non  sono   soggette   alla valutazione di incidenza  ambientale.  In  occasione  della  relativa rimozione, al termine dell’esigenza, si provvede al ripristino  delle condizioni dei luoghi.

Art. 4

 

 

Disposizioni per l’attuazione delle verifiche di incidenza

ambientale per gli insediamenti temporanei

 

  1. Nel quadro delle previste  verifiche  di  idoneita’  delle  aree individuate dai comuni  e  destinate  ad  ospitare  gli  insediamenti temporanei finalizzati al soddisfacimento di esigenza abitative e  di assistenza alla popolazione, ad usi pubblici e alla continuita’ delle attivita’ economiche di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell’ordinanza  n. 394/2016, all’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016 e agli articoli 1,  2 e  3  dell’ordinanza  n.   408/2016,   le   regioni   ne   verificano l’assoggettabilita’ alla valutazione di incidenza ambientale, qualora ricadenti all’interno di siti di interesse comunitario (SIC)  o  zone di protezione speciale (ZPS). Il procedimento di verifica,  da  porre in essere nel quadro della normativa e dei  provvedimenti  statali  e regionali specificamente applicabili, deve  concludersi  entro  sette giorni, comprensivi anche della predetta valutazione, ove necessaria, che, in caso, deve contenere l’indicazione delle eventuali misure  di mitigazione ritenute necessarie  per  la  realizzazione  dell’area  e dell’insediamento, da porre in essere anche in corso d’opera.

Art. 5

 

 

Disposizioni urgenti in materia di

Piani stralcio per l’assetto idrogeologico

 

  1.  Al  fine  di  garantire  il  soddisfacimento   delle   esigenze alloggiative conseguenti agli eventi sismici in premessa, mediante la realizzazione  delle  Strutture  abitative  di  emergenza  (SAE)  cui all’art. 1 dell’ordinanza  n.  394/2016,  delle  strutture  e  moduli abitativi provvisori – container di cui all’art. 1 dell’ordinanza  n. 406/2016, e delle strutture e moduli temporanei ad  usi  pubblici  di cui all’art. 2  della  medesima  ordinanza  n.  406/2016,  i  termini stabiliti per la modifica delle perimetrazioni del rischio frane  e/o alluvioni, a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di sopravvenuti nuovi studi o conoscenze, adottate  nei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui agli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotti di  due terzi, ed il relativo procedimento deve  comunque  concludersi  entro quarantacinque giorni.

Art. 6

 

Misure di  temporaneo  potenziamento  delle  capacita’  di  trasporto

pubblico locale per esigenze  di  lavoro  e  studio  a  favore  dei

cittadini della Regione Marche  interessati  dagli  eventi  sismici

verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi.

 

  1. Al fine  di  preservare  la  coesione  sociale  delle  comunita’ colpite dagli eventi sismici di cui in  premessa  anche  nelle  prime fasi dell’emergenza, nelle more della  realizzazione  e  assegnazione delle Strutture abitative di emergenza (S.A.E.)  di  cui  all’art.  1 dell’ordinanza n.  394/2016,  della  definitiva  opzione  volta  alla fruizione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui  all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche  e  integrazioni, ovvero  di  altra  soluzione  alloggiativa  avente  il  carattere  di stabilita’, la Regione Marche, in qualita’ di soggetto  attuatore  ai sensi  dell’art.  1,  comma  2,  dell’ordinanza   n.   388/2016,   e’ autorizzata  a  predisporre  interventi   immediati   di   temporaneo potenziamento  della  capacita’   del   trasporto   pubblico   locale finalizzati a  consentire  i  collegamenti  d’emergenza  per  ragioni lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati  1  e  2  al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 ed i comuni della  costa  ove  risultano  temporaneamente alloggiati in  strutture  alberghiere  i  cittadini  provenienti  dai predetti comuni.

  2.  Le  misure  di  temporaneo  potenziamento  possono   consistere nell’attivazione di  nuovi  collegamenti  specificamente  finalizzati alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare i  tempi  di  percorrenza  e  il  relativo  pieno  utilizzo,   ovvero nell’estensione  agli   aventi   titolo   delle   agevolazioni   gia’ riconosciute  dalle  vigenti  disposizioni   regionali   qualora   al fabbisogno di mobilita’  possa  corrispondersi  mediante  utilizzo  o potenziamento di collegamenti gia’ esistenti e operativi.

  3. Le misure di cui al  presente  articolo  sono  poste  in  essere limitatamente alla durata dello stato  di  emergenza  e  la  relativa pianificazione operativa e’ revisionata con periodicita’ mensile,  in ragione della progressiva riduzione del numero  di  persone  ospitate nelle strutture alberghiere.

Art. 7

 

 

Modifiche ed integrazioni all’art.  1,  comma  3,  dell’ordinanza  n.

422/2016

 

  1. Al comma 3 dell’art.  1  dell’ordinanza  n.  422/2016,  dopo  le parole «vengono effettuati» e’ aggiunto il  seguente  periodo:  «,  a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza,».  

  2. Al medesimo comma 3,  dell’art.  1  dell’ordinanza  n.  422/2016 citata  in  premessa,  la  parola  «giurata»,  e’  sostituita   dalla seguente: «asseverata».

Art. 8

 

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie  che  sono  rese  disponibili  per  la   gestione   della situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del 31 ottobre 2016 citate in premessa.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 11 gennaio 2017

 

                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio

  

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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