PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 10 marzo 2017
Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. (Ordinanza n. 17).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017)
Il Commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e’ stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:
l’art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario straordinario, fra l’altro, opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi’ la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando altresi’ gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell’art. 14;
l’art. 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilita’ speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
l’art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita’ speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all’interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l’attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio’ dedicati;
l’art. 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il comitato dei garanti previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, e’ integrato da un rappresentante designato dal commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell’implementazione delle previste soluzioni temporanee;
Viste l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, e, in particolare, l’art. 4 come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;
Ritenuta la necessita’ di disciplinare le modalita’ di effettuazione delle erogazioni liberali che confluiscono nella contabilita’ speciale prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 9 marzo 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente necessita’ di consentire l’afflusso di nuove e maggiori risorse economiche da destinare alle attivita’ di ricostruzione;
Dispone:
Art. 1
Oggetto
1. La presente ordinanza contiene la disciplina della modalita’ di effettuazione delle erogazioni liberali, previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazione dalla legge n. 229 del 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Art. 2
Modalita’ di effettuazione delle erogazioni liberali
1. Le erogazioni liberali di cui al precedente art. 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita’:
a) donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;
b) versamenti diretti sulla contabilita’ speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;
c) versamenti diretti, con specifica destinazione, sulla contabilita’ speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;
d) donazioni, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all’allegato «B» della presente ordinanza;
e) donazioni con specifica destinazione, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all’allegato «A» della presente ordinanza.
2. I versamenti diretti previsti dalla lettere b) e c) del comma 1 possono essere effettuati esclusivamente per importi non superiori ad euro 30.000,00. Il donante provvede ad inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata del commissario straordinario apposita comunicazione, redatta in conformita’ allo schema di cui all’allegato «C» della presente ordinanza, recante:
a) la data e gli estremi del versamento;
b) l’indicazione dell’eventuale destinazione specifica delle somme donate;
c) la dichiarazione, che la somma versata, in ragione della propria capacita’ economica e patrimoniale, e’ da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 783 del codice civile, come di «modico valore».
3. Le donazioni previste dalla lettera d) e dalla lettera e) del comma 1 possono essere effettuate esclusivamente per importi superiori ad euro 30.000,00 e ogni qual volta il donante dichiari che l’importo che si intende versare deve ritenersi, in ragione della propria capacita’ economica e patrimoniale, come «non di modico valore» ai sensi e per gli effetti dell’art. 783 del codice civile.
4. I versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 non costituiscono donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 793 del codice civile, e sono destinati al finanziamento delle attivita’ di assistenza alla popolazione ovvero di uno o piu’ interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. E’ ammessa l’effettuazione, secondo le modalita’ previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1, di versamenti e di donazioni che consentano di finanziare, in misura integrale ovvero parziale, uno o piu’ degli interventi previsti nei piani di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
6. Ferme le previsioni dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove i versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo consentano di finanziare, in misura superiore al cinquanta per cento, uno o piu’ degli interventi previsti nei piani di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario, verificata la conformita’ dell’intervento finanziato alle priorita’ stabilite nei sopra menzionati piani, provvede ad erogare, nei modi previsti dall’art. 14, comma 6, del medesimo decreto-legge, i contributi a tal fine necessari.
7. Resta salva la possibilita’ di utilizzare le risorse economiche, donate nei modi e nelle forme di cui al secondo ed al terzo comma, per il finanziamento di interventi che risultino prioritari sulla base delle determinazioni assunte dal commissario straordinario d’intesa con i vice-commissari, nell’ambito cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, in ragione del verificarsi di nuove ed ulteriori circostanze sopravvenute all’effettuazione del versamento ovvero alla sottoscrizione del contratto di donazione.
Art. 3
Approvazione degli schemi di contratto tipo
per l’effettuazione di erogazioni liberali
1. E’ approvato lo schema di contratto tipo per l’effettuazione delle donazioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera e) della presente ordinanza, con specifica destinazione al finanziamento di uno o piu’ interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l’allegato «A», e’ parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. E’ approvato lo schema di contratto tipo per l’effettuazione delle donazioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, prive della specifica destinazione al finanziamento di uno o piu’ interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
4. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, costituente l’allegato «B», e’ parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
5. Il contratto di donazione viene redatto nei modi e nelle forme di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. E’ fatta salva la possibilita’ per il donante, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, di richiedere la stipula del contratto a mezzo di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.
Art. 4
Utilizzazione delle erogazioni liberali
1. Il commissario straordinario provvede ad utilizzare le erogazioni liberali affluite sulla contabilita’ speciale, prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento delle attivita’ di assistenza alla popolazione ovvero di uno o piu’ interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, del sopra menzionato decreto-legge, nel rispetto dei principi di legalita’, di imparzialita’, di pubblicita’, di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicita’ di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il commissario straordinario assicura il coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le modalita’ di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni assunte dal Comitato dei garanti, previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, ed integrato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all’impiego delle risorse economiche derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme di cui alla lettera a) del medesimo primo comma.
3. In conformita’ alle previsioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ istituita nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito Internet del commissario straordinario un’apposita sottosezione contenente l’indicazione dell’entita’ delle erogazioni liberali ricevute e della tipologia degli interventi finanziati.
4. Su richiesta dei donanti, il commissario provvede a rilasciare apposita certificazione, attestante l’effettiva destinazione delle somme affluite sulla contabilita’ speciale secondo le modalita’ previste dall’art. 2, comma 1, lettere b) e c), della presente ordinanza.
Art. 5
Efficacia
1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del commissario straordinario.
2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del commissario straordinario.
Roma, 10 marzo 2017
Il commissario: Errani
Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 585
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE