Studio Legale
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Ordinanza 10 marzo 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici” (Ordinanza n. 17)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 10 marzo 2017 
Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di  interventi  per  la  ricostruzione  e ripresa dei territori colpiti dagli  eventi  sismici.  (Ordinanza  n. 17). 
 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017)
 
Il Commissario straordinario del governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:
    l’art.  2,  comma  1,  il  quale  prevede  che   il   commissario straordinario, fra l’altro, opera una ricognizione  e  determina,  di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del  turismo,  secondo  criteri  omogenei,  il   quadro complessivo dei danni e stima  il  relativo  fabbisogno  finanziario, definendo altresi’ la programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di quelle   assegnate,   coordinando   altresi’   gli   interventi    di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al  titolo  II, capo I, ai sensi dell’art. 14;
    l’art. 4, comma  3,  il  quale  prevede  che  sulla  contabilita’ speciale  aperta  presso  la  tesoreria  statale  ed   intestata   al commissario straordinario confluiscono  anche  le  risorse  derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione  di  interventi per la ricostruzione e ripresa dei  territori  colpiti  dagli  eventi sismici;
    l’art. 4, comma 5, il quale prevede  che  le  donazioni  raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul  conto  corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile  ai  sensi di  quanto  previsto  dall’art.  4  dell’ordinanza   del   Capo   del Dipartimento della protezione civile 28 agosto  2016,  n.  389,  come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391,  che confluiscono nella contabilita’ speciale di  cui  al  comma  3,  sono utilizzate nel  rispetto  delle  procedure  previste  all’interno  di protocolli di intesa,  atti,  provvedimenti,  accordi  e  convenzioni diretti a  disciplinare  l’attivazione  e  la  diffusione  di  numeri solidali, e conti correnti, a cio’ dedicati;
    l’art.  4,  comma  6,  il  quale  prevede  che,  ai  fini   della realizzazione di  interventi  per  la  ricostruzione   e  ripresa  dei territori colpiti dagli  eventi  sismici,  il  comitato  dei  garanti previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del Capo del  Dipartimento  della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza  1°  settembre  2016,  n.  391,  e’  integrato  da  un rappresentante designato dal commissario straordinario che  sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato  ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito dell’implementazione delle previste soluzioni temporanee;
  Viste l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, e, in particolare, l’art. 4  come  sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;
  Ritenuta  la   necessita’   di   disciplinare   le   modalita’   di effettuazione  delle  erogazioni  liberali  che  confluiscono   nella contabilita’  speciale   prevista   dall’art.   4,   comma   3,   del decreto-legge n. 189 del 2016;
  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 9 marzo 2017;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell’urgente  necessita’  di consentire l’afflusso di  nuove  e  maggiori  risorse  economiche  da destinare alle attivita’ di ricostruzione;
 
Dispone:
 
Art. 1
Oggetto
 
  1. La presente ordinanza contiene la disciplina della modalita’  di effettuazione delle erogazioni liberali, previste dall’art. 4,  comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito  con  modificazione dalla legge n. 229  del  2016,  e  destinate  alla  realizzazione  di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
 
Art. 2
Modalita’ di effettuazione delle erogazioni liberali
 
  1. Le erogazioni liberali di  cui  al  precedente  art.  1  possono essere effettuate secondo le seguenti modalita’:
    a) donazioni raccolte mediante  il  numero  solidale  45500  e  i versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato  dal  Dipartimento della protezione civile ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’art.  4  dell’ordinanza  1° settembre 2016, n. 391;
    b) versamenti diretti sulla contabilita’  speciale  intestata  al commissario straordinario ed aperta presso la  Tesoreria  provinciale dello Stato di Rieti;
    c)  versamenti  diretti,  con   specifica   destinazione,   sulla contabilita’  speciale  intestata  al  commissario  straordinario  ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;
    d) donazioni, formalizzate nei modi e nelle forme previste  dagli articoli 782 e seguenti del  codice  civile,  secondo  lo  schema  di contratto di cui all’allegato «B» della presente ordinanza;
    e) donazioni con specifica destinazione, formalizzate nei modi  e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all’allegato «A» della presente ordinanza.
  2. I versamenti diretti previsti dalla lettere b) e c) del comma  1 possono essere effettuati esclusivamente per importi non superiori ad euro 30.000,00. Il donante provvede ad inviare all’indirizzo di posta elettronica  certificata  del  commissario   straordinario   apposita comunicazione, redatta in conformita’ allo schema di cui all’allegato «C» della presente ordinanza, recante:
    a) la data e gli estremi del versamento;
    b)  l’indicazione  dell’eventuale  destinazione  specifica  delle somme donate;
    c) la dichiarazione, che  la  somma  versata,  in  ragione  della propria capacita’ economica e  patrimoniale,  e’  da  intendersi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 783  del  codice  civile,  come  di «modico valore».
  3. Le donazioni previste dalla lettera d) e dalla  lettera  e)  del comma  1  possono  essere  effettuate  esclusivamente   per   importi superiori ad euro 30.000,00 e ogni qual volta il donante dichiari che l’importo che si intende versare deve  ritenersi,  in  ragione  della propria capacita’ economica  e  patrimoniale,  come  «non  di  modico valore» ai sensi e per gli effetti dell’art. 783 del codice civile.
  4. I versamenti e le donazioni previste dalla lettera  c)  e  dalla lettera e) del comma 1 non costituiscono donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 793 del codice civile, e sono destinati  al finanziamento delle attivita’ di assistenza alla  popolazione  ovvero di uno o piu’ interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per  gli  effetti  dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  5. E’ ammessa l’effettuazione, secondo le modalita’ previste  dalla lettera c) e dalla lettera  e)  del  comma  1,  di  versamenti  e  di donazioni che consentano di finanziare, in  misura  integrale  ovvero parziale, uno o piu’ degli  interventi  previsti  nei  piani  di  cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  6.  Ferme  le  previsioni  dell’art.  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  laddove  i  versamenti  e  le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e)  del  comma  1 del presente articolo consentano di finanziare, in  misura  superiore al cinquanta per cento, uno o  piu’  degli  interventi  previsti  nei piani di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il   commissario    straordinario,    verificata    la    conformita’ dell’intervento  finanziato  alle  priorita’  stabilite   nei   sopra menzionati piani, provvede ad erogare, nei  modi  previsti  dall’art. 14, comma 6, del medesimo decreto-legge,  i  contributi  a  tal  fine necessari.
  7. Resta salva la possibilita’ di utilizzare le risorse economiche, donate nei modi e nelle forme di cui al secondo ed  al  terzo  comma, per il finanziamento di interventi  che  risultino  prioritari  sulla base  delle  determinazioni  assunte  dal  commissario  straordinario d’intesa con i vice-commissari, nell’ambito cabina  di  coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in ragione  del  verificarsi   di   nuove   ed   ulteriori   circostanze sopravvenute   all’effettuazione   del   versamento    ovvero    alla sottoscrizione del contratto di donazione.
 
Art. 3
Approvazione degli schemi di contratto tipo
per l’effettuazione di erogazioni liberali
 
  1. E’ approvato lo schema di  contratto  tipo  per  l’effettuazione delle donazioni previste dall’art.  2,  comma  1,  lettera  e)  della presente ordinanza, con specifica destinazione  al  finanziamento  di uno o piu’ interventi per la ricostruzione e  ripresa  dei  territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto 2016.
  2.  Lo  schema  di  contratto,  di  cui  al  precedente  comma   1, costituente l’allegato «A», e’ parte integrante e  sostanziale  della presente ordinanza.
  3. E’ approvato lo schema di  contratto  tipo  per  l’effettuazione delle donazioni previste dall’art. 2,  comma  1,  lettera  d),  della presente   ordinanza,   prive   della   specifica   destinazione   al finanziamento di uno o piu’ interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016.
  4.  Lo  schema  di  contratto,  di  cui  al  precedente  comma   3, costituente l’allegato «B», e’ parte integrante e  sostanziale  della presente ordinanza.
  5. Il contratto di donazione viene redatto nei modi e  nelle  forme di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto  23  maggio  1924,  n. 827. E’ fatta salva la possibilita’ per il donante, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, di richiedere la stipula del contratto  a mezzo  di  notaio,  secondo   le   ordinarie   forme   del   relativo procedimento.
 
Art. 4
 Utilizzazione delle erogazioni liberali
 
 
 
  1.  Il  commissario  straordinario  provvede   ad   utilizzare   le erogazioni liberali affluite sulla  contabilita’  speciale,  prevista dall’art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189  del  2016  per  il finanziamento delle attivita’ di assistenza alla  popolazione  ovvero di uno o piu’ interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per  gli  effetti  dell’art. 14, comma 2, del sopra menzionato  decreto-legge,  nel  rispetto  dei principi  di  legalita’,  di  imparzialita’,   di   pubblicita’,   di trasparenza, di efficacia, di efficienza e  di  economicita’  di  cui all’art.  1  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e   successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Il commissario straordinario  assicura  il  coordinamento  della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati  secondo le modalita’ di cui alle lettere b), c) e  d)  del  primo  comma  del precedente art. 2 con le  determinazioni  assunte  dal  Comitato  dei garanti,  previsto  dall’art.   4   dell’ordinanza   del   Capo   del Dipartimento della protezione civile  28  agosto  2016,  n.  389,  ed integrato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all’impiego delle  risorse  economiche  derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme  di  cui  alla  lettera  a)  del medesimo primo comma.
  3. In conformita’ alle previsioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’  istituita  nella  sezione  «Amministrazione trasparente»  del  sito  Internet   del   commissario   straordinario un’apposita sottosezione contenente l’indicazione dell’entita’  delle erogazioni liberali  ricevute  e  della  tipologia  degli  interventi finanziati.
  4. Su richiesta dei donanti, il commissario provvede  a  rilasciare apposita certificazione, attestante  l’effettiva  destinazione  delle somme affluite  sulla  contabilita’  speciale  secondo  le  modalita’ previste dall’art. 2, comma  1,  lettere  b)  e  c),  della  presente ordinanza.
 
Art. 5
 Efficacia
 
 
  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma  2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito Internet del commissario straordinario.
  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito Internet del commissario straordinario.
 
 
Roma, 10 marzo 2017
 
Il commissario: Errani
 
Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 585
 
 
 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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