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Ordinanza 10 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.” (Ordinanza n. 56)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 10 maggio 2018

 

Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016.  Modifiche  e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017,  n.  33  dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e  n.  38  dell’8  settembre 2017.  Individuazione  degli  interventi  che  rivestono   importanza essenziale ai fini della ricostruzione. (Ordinanza n. 56)

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare:

    a) l’art.  2,  comma  1,  lettera  c),  in  forza  del  quale  il Commissario  straordinario  del  Governo  opera  una  ricognizione  e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei  beni  e delle attivita’ culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il   relativo   fabbisogno finanziario, definendo altresi’ la programmazione delle  risorse  nei limiti di quelle assegnate;

    b) l’art.  2,  comma  1,  lettera  e),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario svolge le funzioni di  coordinamento  degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

    c)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i Presidenti delle Regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

    d) l’art. 7, comma  1,  che  prevede  che  i  contributi  per  la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento  sismico  sono  finalizzati,   sulla   base   dei   danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica  1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare  o  ricostruire  gli  immobili  «di interesse strategico», di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  29 ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve  conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le costruzioni» (lettera b) nonche’  a  «riparare,  o  ripristinare  gli immobili soggetti alla tutela del codice dei  beni  culturali  e  del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico.  Per  tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico  deve  conseguire  il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identita’ culturale del  bene  stesso» (lettera c);

    e) l’art. 14, comma  1,  in  base  al  quale  «Con  provvedimenti adottati  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  e’   disciplinato   il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per  la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita’  dei  servizi pubblici,  nonche’  per  gli  interventi  sui  beni  del   patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’  di  resistenza  delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (…) degli immobili adibiti ad uso scolastico  o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli  paritari,  e delle  strutture  edilizie  universitarie,  nonche’   degli   edifici municipali, delle caserme in uso  all’amministrazione  della  difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta’  pubblica  e  degli  immobili  di  proprieta’  di  enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, ed utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a);

    f) l’art. 14, comma 1, lettera a-bis), il quale prevede  che  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, e’ disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo,  per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino  degli  immobili  di proprieta’ pubblica, ripristinabili con miglioramento  sismico  entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati  alla  soddisfazione  delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati  dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

    g) l’art. 14, comma  2,  in  base  al  quale  «Al  fine  di  dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui  al  comma  1, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  si provvede», tra l’altro, a «predisporre e  approvare  un  piano  delle opere  pubbliche,  comprensivo  degli  interventi  sulle   opere   di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed  ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli  operatori economici,  articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate,   che quantifica il danno e  ne  prevede  il  finanziamento  in  base  alla risorse disponibili» (lettera a) nonche’ a «predisporre ed  approvare un piano di interventi sui  dissesti  idrogeologici,  comprensivo  di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilita’ dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei  interessati  dagli  strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell’art.  11,  comma 1, lettera c), con priorita’ per dissesti che costituiscono  pericolo per centri abitati ed infrastrutture» (lettera c);

    h) l’art. 14, comma 3-bis.1, il quale  prevede  che  in  sede  di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d)  e  f)  del comma 2 del  medesimo  articolo  ovvero  con  apposito  provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, il Commissario  straordinario puo’ individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini  della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  e  che  per  la  realizzazione  degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all’art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino  alla  scadenza della gestione commissariale  ed  entro  i  limiti  della  soglia  di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure  previste  dal  comma 3-bis del medesimo art. 14;

    i) l’art. 15, comma 1, in base al quale «Per la  riparazione,  il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere pubbliche e dei beni culturali,  di  cui  all’art.  14,  comma  1,  i soggetti attuatori degli interventi  sono:  a)  le  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali  per  la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente  agli  interventi sugli immobili in loro proprieta’ di cui alle lettere  a)  e  c)  del comma 1 dell’art. 14 e di importo inferiore alla soglia di  rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice di cui al  decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    l) l’art. 15, comma 2, il quale prevede  che  relativamente  agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1,  il  Presidente  della Regione – vice Commissario con apposito provvedimento  puo’  delegare lo  svolgimento   di   tutta   l’attivita’   necessaria   alla   loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali  interessati,  anche in deroga alle previsioni contenute nell’art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    m) l’art. 18, comma  2,  che  individua  le  centrali  uniche  di committenza  di  cui  si  avvalgono  i  soggetti  attuatori  per   la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;

    n) l’art. 30, il  quale  prevede  l’istituzione  nell’ambito  del Ministero dell’interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita’   organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la ricostruzione  nei  comuni   di   cui   all’art.   1   del   medesimo decreto-legge, di un’apposita Struttura di missione,  diretta  da  un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’art.  3-bis del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.   345,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  30  dicembre  1991,  n.  410  (comma  1), nonche’, per le medesime finalita’ di prevenzione e  contrasto  delle infiltrazioni  della  criminalita’  organizzata  nell’affidamento   e nell’esecuzione dei contratti pubblici, che «Gli operatori  economici interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata,  nei comuni di cui all’art. 1, devono essere iscritti, a  domanda,  in  un apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e  denominato   Anagrafe antimafia  degli  esecutori  (…).  Ai   fini   dell’iscrizione   e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

    o) l’art. 32, il quale prevede che  per  gli  interventi  di  cui all’art. 14, si applica l’art. 30 del decreto-legge 24  giugno  2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 114 (comma 1) e che: «Le modalita’ e  gli  interventi  oggetto  delle verifiche di cui al comma 1 sono  disciplinati  con  accordi  tra  il Presidente dell’Autorita’ nazionale  anticorruzione,  il  Commissario straordinario,  i  Presidenti  delle  Regioni-vice  Commissari  e  le centrali uniche di committenza di cui all’art. 18.  Resta  ferma,  in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l’Autorita’  nazionale  anticorruzione,  da  attuare anche tramite l’istituzione di un’unica piattaforma  informatica  per la gestione del flusso  delle  informazioni  e  della  documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di  cui  al comma 1. Con i  provvedimenti  di  cui  all’art.  2,  comma  2,  sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente  comma,  nonche’ le modalita’ per  il  monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica  e privata, attraverso la banca dati di cui all’art. 13 della  legge  31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi  alle attivita’ di ricostruzione» (comma 2);

    p) l’art. 34 che, al fine di assicurare  la  massima  trasparenza nel conferimento degli incarichi di  progettazione  e  direzione  dei lavori,   prevede   l’istituzione   di   un   elenco   speciale   dei professionisti abilitati;

  Visto l’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016  che istituisce nello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e delle finanze, il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 26 agosto 2016 e assegna al medesimo una dotazione iniziale di 200 milioni di euro;

  Visto l’art. 1, comma 362, lettera  b),  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232, con il quale e’ autorizzata la spesa di 200 milioni  di euro per l’anno 2017, di 300 milioni di euro per l’anno 2018, di  350 milioni di euro per l’anno 2019 e di 150 milioni di euro  per  l’anno 2020 per la  concessione  dei  contributi  di  cui  all’art.  14  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

    a) l’art. 41, comma 2,  con  il  quale,  al  fine  di  permettere l’accelerazione delle attivita’  di  ricostruzione  a  seguito  degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell’economia e delle finanze e’ stato istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 687,3 milioni di euro per l’anno 2018 e di 669,7 milioni  di  euro per l’anno 2019;

    b) l’art. 42, comma 1, con il quale il Fondo di  cui  all’art.  4 del decreto-legge n. 189/2016 e’ stato incrementato di 63 milioni  di euro per l’anno 2017 e di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

    c) l’art. 42, comma 2,  con  il  quale,  al  fine  di  consentire l’avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui  all’art.  1  del decreto-legge n. 189 del 2016, e’ stata autorizzata la spesa  di  150 milioni di euro per l’anno 2017;

  Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del  16 novembre 2017, con il quale, tra l’altro, e’ stata recepita  l’intesa tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia  della Presidenza del Consiglio dei ministri  in  ordine  alla  ripartizione delle  risorse  di  cui  al  suindicato  art.  41,   comma   2,   del decreto-legge n. 50/2017 e  sono  state  disposte  le  consequenziali variazioni di bilancio, in base alle quali sono  state  assegnate  al Commissario straordinario le  seguenti  risorse  finanziarie:    254 milioni per l’esercizio 2017, € 288,65 milioni per l’esercizio  2018, € 279,85 milioni per l’esercizio 2019;

  Considerato  che  sono,  peraltro,  affluite   sulla   contabilita’ speciale intestata al Commissario straordinario, ai  sensi  dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, donazioni libere  pari ad € 1.383,00;

  Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del  22 febbraio 2018, con la quale e’ stato prorogato di centottanta  giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  metereologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, e in particolare  l’art.  2, il quale dispone che per il  proseguimento  dei  suddetti  interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, si provvede nel limite di € 570 milioni, di cui € 300 milioni a valere sul  Fondo per le emergenze nazionali, ed € 270 milioni a valere  sulle  risorse disponibili sulla  contabilita’  speciale  intestata  al  Commissario straordinario per la ricostruzione;

  Visto il decreto del Commissario straordinario n. 90 del 23  aprile 2018 con il quale e’ stato trasferito alla Presidenza  del  Consiglio dei ministri,  Dipartimento  per  la  protezione  civile,  l’indicato importo di € 270 milioni;

  Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie  teste’ richiamate, risulta ad oggi, e salvo future ulteriori  autorizzazioni di  spesa  disposte  con   nuovi   provvedimenti   legislativi,   uno stanziamento complessivo  di  risorse  a  favore  del  Fondo  per  la ricostruzione di € 2.206.501.383,00 fino al 31 dicembre 2019, di  cui € 1.444.651.383,00 per l’esercizio 2018;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, modificata dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, recante la  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  14  del  16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma  straordinario  per la  riapertura  delle  scuole  per  l’anno   scolastico   2017-2018», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2017, modificata dall’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e dall’ordinanza  n.  35 del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del  7 agosto 2017,  e,  in  particolare,  l’art.  1,  comma  1,  contenente l’approvazione del programma straordinario per  la  riapertura  delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9  giugno 2017, recante  «Misure  in  materia  di  riparazione  del  patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  33  dell’11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017,  recante  «Approvazione  del  programma  straordinario  per  la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far data  dal  24  agosto  2016;  disciplina  della  qualificazione   dei professionisti, dei  criteri  per  evitare  la  concentrazione  degli incarichi nelle  opere  pubbliche  e  determinazione  del  contributo relativo alle spese tecniche» e, in particolare, l’art. 1,  comma  4, che quantifica in € 215.857.062,30 la  quota  dei  costi  complessivi stimati degli interventi di cui al programma approvato da  finanziare con il Fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189/2016;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017,  recante  «Approvazione  del  primo  programma  degli interventi di ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle  opere pubbliche nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che  quantifica in € 208.323.273,00 il costo complessivo stimato degli interventi  di cui al programma approvato;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano  di  interventi sui beni  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  compresi  quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e, in particolare, l’art.  1,  comma  4,  che quantifica in € 170.600.000,00 il  costo  complessivo  stimato  degli interventi di cui al programma approvato;

  Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra il  Commissario  straordinario,  il  Direttore  dell’Agenzia  del demanio e il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri,  con  cui e’ stato approvato il Piano degli  interventi  per  la  ricostruzione delle caserme distrutte o danneggiate dagli eventi sismici;

  Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Visto il Protocollo quadro  di  legalita’,  allegato  alle  Seconde Linee  Guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del Governo e l’Autorita’ nazionale anticorruzione e l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa  S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Vista la nota  a  firma  del  Presidente  dell’Autorita’  nazionale anticorruzione prot. n. 000297  del  10  gennaio  2018,  e  l’assenso manifestato dai Presidenti delle Regioni    vice  Commissari,  nelle more della sottoscrizione di nuove convenzioni  con  le  centrali  di committenza  regionali,  all’estensione   anche   a   queste   ultime dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta  sorveglianza  e  di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Ritenuto di dover provvedere, anche a seguito  delle  modifiche  da ultimo intervenute nella normativa primaria: a) all’approvazione  del secondo Piano delle  opere  pubbliche  sulla  base  degli  interventi individuati dalle Regioni interessate; b) alle  necessarie  modifiche alle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017,  come  richiesto  dalle  Regioni interessate, al fine di espungere dai Piani con  essi  approvati  gli interventi relativi a quegli edifici per i  quali  sulla  base  della nuova disciplina dovrebbero  trovare  applicazione  le  regole  della ricostruzione privata, e che le Regioni non hanno ritenuto  opportuno mantenere all’interno del Piani a suo tempo approvati  in  quanto  le relative   procedure   non   sono    allo    stato    iniziate;    c) all’individuazione, fra gli interventi di cui alla lettera a)  e  fra quelli di cui ai Piani approvati con le ordinanze nn.  33  e  37  del 2017 non esclusi dalle stesse ai sensi della lettera  b),  di  quelli che sulla base delle  segnalazioni  pervenute  dalle  Regioni  e  dai comuni interessati rivestono  importanza  essenziale  ai  fini  della ricostruzione, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  14,  comma 3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; d)  a  disciplinare,  per gli interventi essenziali di cui alla precedente lettera c), i  tempi e le modalita’ della speciale procedura  negoziata  che  puo’  essere utilizzata  a  norma  del  citato   comma   3-bis.1   dell’art.   14, decreto-legge n. 189 del 2016;

  Visti i verbali delle cabine di coordinamento del 21 dicembre  2017 e del 18 gennaio 2018, nelle quali sono stati approvati  gli  importi globali degli interventi di ricostruzione  da  inserire  nel  secondo Piano  delle  opere  pubbliche,  distinti  per  le  quattro   Regioni interessate, sulla base degli elenchi trasmessi dai Presidenti  delle Regioni – vice Commissari;

  Preso atto che gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  hanno provveduto a trasmettere: a) l’elenco generale  degli  interventi  da inserire  nel  secondo   Programma   delle   opere   pubbliche,   con l’indicazione  complessiva  dei  costi  stimati;  b)  l’elenco  degli interventi, gia’ inseriti nei programmi approvati con  le  precedenti ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, per le quali si  chiede  l’espunzione dai detti piani, in quanto relativi a edifici di proprieta’  privata, e quindi soggetti alla disciplina della  ricostruzione  privata  alla luce delle nuove norme introdotte dal decreto-legge  n.  148/2017,  e tenuto conto che non  risultano  ad  oggi  avviate  le  procedure  di ricostruzione sulla base  della  normativa  previgente;  c)  l’elenco degli interventi, nell’ambito di quelli inseriti nell’elenco  di  cui sub a), per i quali  e’  richiesta  la  dichiarazione  di  importanza essenziale per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1  dell’art.  14  del  decreto-legge  n.   189/2016,   con   la specificazione delle ragioni di tale richiesta;

  Vista, altresi’, la nota del 30 marzo 2018, acquisita con numero di prot. CGRTS 0004619, con la quale la  Regione  Umbria  ha  nuovamente trasmesso gli elenchi di propria  competenza,  chiedendo  che,  fermo restando l’importo complessivo dei costi  stimati,  si  procedesse  a rimodulazione degli interventi programmati  mediante  inserimento  di interventi gia’ ricompresi nelle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 e  da queste  stralciati  per  insufficienza  degli  importi  a  suo  tempo stimati, con correlativo stralcio di  altri  interventi  inizialmente inseriti negli elenchi trasmessi ai fini della predisposizione  della presente ordinanza, e  che  sono  poi  risultati  inseriti  in  altre programmazioni ovvero non prioritari;

  Rilevato che l’accoglimento di quanto  richiesto  con  la  predetta nota del 30 marzo 2018 comporta, fra l’altro,  un’ulteriore  modifica alle citate ordinanze nn. 33 e 37 del 2017,  con  lo  stralcio  dalle stesse degli interventi destinati a essere riapprovati ex novo con la presente ordinanza;

  Rilevato altresi’ che, per effetto delle suindicate modifiche  alle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 occorre anche modificare i  rispettivi impegni di spesa, nel senso di seguito indicato:

    quanto all’ordinanza n. 33  del  2017,  l’importo  stimato  degli interventi,  limitatamente  a  quelli  a  carico  del  Fondo  per  la ricostruzione, va rideterminato in complessivi    203.346.752,31  in luogo degli originari € 215.857.062,30;

    quanto all’ordinanza n. 37  del  2017,  l’importo  stimato  degli interventi va rideterminato in complessivi € 201.014.218,62, in luogo degli originari € 208.323.273,00;

  Preso atto, altresi’, che fra  i  suddetti  interventi  sono  stati ricompresi  quelli  relativi  agli  immobili  adibiti  a  caserme  di proprieta’ demaniale, di  cui  al  suindicato  Protocollo  di  intesa sottoscritto fra Commissario straordinario,  Agenzia  del  demanio  e Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, nonche’, su richiesta  di alcune Regioni che ne hanno evidenziato l’indispensabilita’  ai  fini della ricostruzione  delle  infrastrutture  dei  centri  interessati, alcuni interventi relativi a dissesti idrogeologici  a  valere  quale anticipazione o stralcio del piu’ generale Piano di cui all’art.  14, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016;

  Precisato, pertanto, che i costi stimati relativi  agli  interventi inseriti nel presente Programma  delle  opere  pubbliche  sono  stati determinati nel rispetto del rapporto percentuale concordato  fra  le quattro Regioni interessate  con  riferimento  alle  opere  pubbliche rientranti nella previsione della lettera a) del comma 2  del  citato art. 14 (scuole, sedi municipali, infrastrutture ed edifici  pubblici vari), con esclusione degli immobili demaniali adibiti  a  caserme  e degli interventi relativi ai dissesti idrogeologici, per  i  quali  i costi stimati sono stati determinati in assoluto con  riferimento  al livello dei danni cagionati dagli eventi sismici;

  Ritenuto che, in considerazione  della  situazione  di  precarieta’ ancora in  essere  nelle  comunita’  colpite  dagli  eventi  sismici, l’intera programmazione degli interventi di  ricostruzione  pubblica, quale complessivamente riveniente dalle citate ordinanze nn. 33, 37 e 38 del 2017, oltre che  dalla  presente  ordinanza,  deve  intendersi avere natura intrinsecamente pluriennale, e con valenza  fino  al  31 dicembre 2019, tenuto conto che dal monitoraggio  avviato  in  ordine allo stato di attuazione delle ordinanze pregresse  emerge  che  solo una parte degli interventi programmati sara’ ragionevolmente  avviata entro il corrente anno e che, per analoghi motivi, eguale  previsione e’ possibile fare anche in ordine agli interventi di cui al programma approvato con la presente ordinanza;

  Rilevato altresi’ che, alla stregua della vigente normativa (e,  in particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016  in relazione alla piu’ generale disciplina in materia di  programmazione e  realizzazione  delle  opere  pubbliche),  la   definizione   delle tempistiche di  realizzazione  dei  singoli  interventi  resta  nella competenza  dei  soggetti   attuatori   interessati,   spettando   al Commissario  straordinario,  di  concerto  con  i  Presidenti   delle Regioni – vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l’attivita’ di generale programmazione degli  interventi  medesimi,  attraverso  l’inserimento   nei   Piani predisposti d’intesa con le Regioni e  l’approvazione  degli  stessi, nonche’ di successivo monitoraggio della fase esecutiva  in  funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle procedure attuative del Piano;

  Preso atto della disponibilita’ del Fondo per la ricostruzione  per il corrente esercizio 2018 di € 1.444.651.383,00, comprese  le  spese vincolate relative agli esercizi 2017 e 2018 per € 201.250.000,00 per l’esercizio 2019 della disponibilita’ residua di € 761.850.000,00;

  Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie  disponibili sul  Fondo  di  cui  all’art.  4  del  decreto-legge   n.   189/2016, rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il 2019, ed al  fine di evitare di immobilizzare inutilmente una  quantita’  eccessiva  di risorse  economiche,  di  ripartire  le  predette  risorse,  per  gli interventi programmati con le ordinanze  di  seguito  citate,  tenuto conto anche della riduzione disposta dalla presente  ordinanza  sugli importi stimati delle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, come segue:

    a) in relazione all’ordinanza  n.  33/2017:    105.000.000,00  a valere sulle disponibilita’ 2018,    98.346.752,31  a  valere  sulle disponibilita’ relative all’esercizio 2019;

    b) in relazione all’ordinanza  n.  37/2017:    100.000.000,00  a valere sulle disponibilita’ 2018, €  101.014.218,62  a  valere  sulle disponibilita’ relative all’esercizio 2019;

    c) in relazione  all’ordinanza  n.  38/2017:    62.000.000,00  a valere sulle disponibilita’ 2018, €  108.600.000,00  a  valere  sulle disponibilita’ relative all’esercizio 2019;

    d) in relazione alla presente ordinanza € 500.000.000,00 a valere sulle  disponibilita’  2018,     397.037.141,17   a   valere   sulle disponibilita’ 2019, considerato che l’entita’ complessiva dei  costi stimati, sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni, e’  pari a complessivi € 897.037.141,17;

  Precisato che, quanto agli importi di cui alle  precedenti  lettere a), b) e c), gli stessi saranno ripartiti fra le Regioni  sulla  base del rapporto percentuale a suo tempo concordato fra le stesse, mentre per la somma di cui sub d) sono indicati nella presente ordinanza gli importi attribuiti a ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, e che la struttura commissariale provvedera’ ad  apposito  monitoraggio semestrale sugli interventi avviati ed attuati anche in  relazione  a quelli  approvati  con  la   presente   ordinanza,   oltre   che   al completamento dell’analogo monitoraggio  avviato  in  relazione  alle ordinanze precedenti, anche in vista  dell’aggiornamento  complessivo della  programmazione  cui  dovra’  procedersi  per  l’impiego  delle ulteriori somme disponibili per l’anno 2019;

  Precisato, altresi’, che, in sede di  allocazione  delle  ulteriori risorse per l’anno 2019, potra’ procedersi anche  al  recupero  delle eventuali risorse rivenienti da economie  realizzate  nell’esecuzione degli interventi avviati, ovvero da eventi  diversi  allo  stato  non prevedibili  che  comportino  una  variazione  della   programmazione rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati;

  Precisato  che  eventuali  scostamenti  della  ripartizione   delle risorse fra le Regioni rispetto al rapporto  percentuale  concordato, che dovessero derivare dalle modalita’ di finanziamento e  attuazione degli interventi sopra indicate, saranno  compensate  provvedendo  ai necessari conguagli in occasione della predisposizione  del  prossimo programma di interventi di ricostruzione pubblica;

  Preso atto che gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  hanno provveduto  a  trasmettere  l’elenco  degli  interventi  relativi  ad edifici  di  proprieta’  pubblica  ripristinabili  con  miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 ai sensi dell’ordinanza n.  27  del 2017;

  Viste, in particolare:

    a) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1260 del  30  gennaio 2018 con  la  quale  l’Ufficio  speciale  della  Regione  Abruzzo  ha trasmesso l’elenco definitivo degli edifici di  proprieta’  pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati  al  soddisfacimento del  fabbisogno  abitativo  con  un  costo  complessivo  pari   a   € 87.111.478,18;

    b) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 1334 e 1338 entrambe del 31 gennaio 2018 con le quali  l’Ufficio  speciale  della  Regione Marche ha trasmesso l’elenco degli edifici  di  proprieta’  pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati  al  soddisfacimento del  fabbisogno  abitativo  con  un  costo  complessivo  pari   a   € 82.860.533,73;

    c) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 17855/2017  e  CGRTS 592 del 17 gennaio 2018 con le quali l’Ufficio speciale della Regione Umbria ha trasmesso l’elenco degli edifici  di  proprieta’  pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati  al  soddisfacimento del  fabbisogno  abitativo  con  un  costo  complessivo  pari   a   € 24.929.890,91;

    d) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1139 del  26  gennaio 2018 con la quale l’Ufficio speciale della Regione Lazio ha trasmesso l’elenco degli edifici di  proprieta’  pubblica,  non  classificabili agibili, per  essere  destinati  al  soddisfacimento  del  fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 2.278.727,45;

  Preso  atto  delle   determinazioni   assunte   dalla   Cabina   di coordinamento nelle sedute del 13 luglio e del 10 agosto 2017,  nelle quali sono  stati  approvati  in  prima  battuta  gli  importi  degli interventi da avviare ai sensi dell’ordinanza n. 27 del  2017,  della successiva determinazione n. 86 del 27 luglio 2017, con cui e’  stata disposta  un’anticipazione  a  favore   della   Regione   Marche   in applicazione dell’art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, e  della necessita’ di rivedere gli importi;

  Ritenuta   la   necessita’   di   provvedere   ad   un’integrazione dell’ordinanza n. 27 del 2017 in considerazione della predisposizione da parte degli  Uffici  speciali  degli  elenchi  definitivi  di  cui all’art. 1, lettera a), della citata ordinanza  nonche’  della  stima dei connessi oneri finanziari di cui alla  lettera  b)  del  medesimo articolo;

  Ritenuta,  inoltre,  la  necessita’  di  predisporre  una  modifica all’ordinanza n. 27 del 2017  in  considerazione  della  problematica sollevata dagli uffici  speciali  in  relazione  agli  interventi  su edifici di proprieta’ mista pubblica e privata;

  Vista  l’intesa  espressa  dai  Presidenti  delle  Regioni –   vice Commissari nelle sedute della cabina di coordinamento del 18  gennaio 2018, del 25 gennaio 2018, del 1° e del 13 febbraio 2018,  del  12  e del 27 aprile 2018, del 10 maggio 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i., in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci decorso il  termine  di  30  giorni  per  l’esercizio  del  controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Secondo programma degli interventi di  ricostruzione,  riparazione  e

ripristino  delle  opere  pubbliche  nei  territori  delle  Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli  eventi  sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

  1.  E’  approvato  il  secondo  programma   degli   interventi   di ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di interventi  cui  al  comma  1,  nell’Allegato  n.  1  alla   presente ordinanza, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni  effettuate  dai Presidenti delle Regioni –  vice  Commissari,  le  opere  interessate dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse della proprieta’,  del  soggetto  attuatore,  dell’ubicazione,  della denominazione, della natura e tipologia di intervento e  degli  oneri complessivi, comprensivi anche di  quelli  afferenti  l’attivita’  di progettazione,  delle  altre  spese  tecniche  e  delle   prestazioni specialistiche  derivanti  dall’effettuazione  degli  interventi   in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

  3. Salvo quanto stabilito al  successivo  art.  3  in  ordine  agli edifici scolastici, alle sedi dei comuni ed  alle  caserme,  per  gli interventi ricompresi nell’Allegato 1 relativi  a  edifici  ricadenti nel  territorio  di  comuni  di  cui  al  comma  2  dell’art.  1  del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d’ora innanzi  «decreto-legge») e successive modifiche e integrazioni, il loro inserimento nel  Piano approvato  ai  sensi  del  presente  articolo  e’  determinato  dalle specifiche esigenze segnalate dai  Presidenti  delle  Regioni –  vice Commissari come evidenziate nel medesimo Allegato 1, ed  e’  comunque subordinato all’accertamento della sussistenza del nesso causale  tra gli eventi sismici di cui al  comma  1  e  i  danni  riportati  dagli edifici.

  4. Per gli immobili adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo  di intesa sottoscritto in data  20  dicembre  2017  tra  il  Commissario straordinario, il Direttore dell’Agenzia del demanio e il  Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, l’Agenzia del demanio  assume  il ruolo di soggetto attuatore degli interventi ai sensi  dell’art.  15, comma 1, lettera d), del decreto-legge.

  5. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari  degli immobili non oggetto di demolizione ne assicurano, con fondi  propri, il recupero, la valorizzazione ovvero l’impiego per  altre  finalita’ di interesse pubblico.

  6.  Gli  interventi  inseriti  nel  programma  sono  sottoposti  ai controlli dell’Autorita’ nazionale anticorruzione previsti  dall’art. 32 del decreto-legge, nei casi e  con  le  modalita’  determinati  ai sensi del successivo art. 8 della presente ordinanza.

Art. 2

 

Modifiche alle ordinanze n. 33 dell’11 luglio 2017

e n. 37 dell’8 settembre 2017

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all’art. 1, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell’allegato n.  1  della   presente   ordinanza,   stimati   in   complessivi   € 218.528.382,31, si provvede:

      nel limite di € 203.346.752,31 con le risorse proprie del fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;

      nel limite di € 15.181.630,00  con  le  risorse  proprie  della Regione Marche che, a questo  fine,  costituira’  nella  contabilita’ speciale intestata al Presidente  della  Regione –  vice  Commissario apposita sezione con separata evidenza e finalizzazione.»;

    b) all’art. 2, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:  «3.  Tutte le  spese  tecniche  necessarie   alla   realizzazione   di   ciascun intervento, ivi  compresi  gli  oneri  della  progettazione  e  delle prestazioni specialistiche,  sono  finanziate  a  norma  del  secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 2 del decreto-legge.»;

    c) l’Allegato 1  e’  sostituito  dall’Allegato  2  alla  presente ordinanza.

  2.  All’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37   dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all’art. 1, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato n.  1  della   presente   ordinanza,   stimati   in   complessivi   € 201.014.218,62, si provvede con le risorse del fondo di cui  all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.»;

    b) l’Allegato 1  e’  sostituito  dall’Allegato  3  alla  presente ordinanza.

  3. Restano ferme le anticipazioni disposte  a  norma  dell’art.  2, comma 5, dell’ordinanza n. 33  del  2017  e  dell’art.  2,  comma  4, dell’ordinanza n. 37 del 2017. Le eventuali somme residue  rivenienti da dette anticipazioni, all’esito  dell’integrale  finanziamento  dei costi della  progettazione  degli  interventi,  sono  destinate  alla copertura  delle  ulteriori  spese  tecniche  relative  ai   medesimi interventi.

Art. 3

 

Individuazione degli interventi che rivestono  importanza  essenziale

ai fini della ricostruzione

 

  1. In considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai  fini della permanenza e della vita delle comunita’  residenti  nei  comuni interessati, gli interventi ricompresi  negli  elenchi  di  cui  agli Allegati 1, 2 e  3  alla  presente  ordinanza,  relativi  ad  edifici scolastici, a  strutture  e  presidi  ospedalieri,  a  caserme  e  ad immobili adibiti a sede municipale dei  comuni  rivestono  importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi  e  per  gli  effetti dell’art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge.

  2. Gli ulteriori interventi di importanza essenziale,  ai  sensi  e per gli effetti del comma 3-bis.1  dell’art.  14  del  decreto-legge, sono  indicati  nell’elenco  di  cui  all’Allegato  4  alla  presente ordinanza, con la specificazione per ciascuno di essi  delle  ragioni della loro individuazione quali rappresentate  dai  Presidenti  delle Regioni – vice Commissari.

  3. Entro sessanta giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni – vice Commissari, sentiti  gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali  per la ricostruzione, provvedono a individuare gli  eventuali  interventi di cui ai commi 1 e 2 per  i  quali  non  intendono  avvalersi  della procedura  accelerata  di  cui  al  comma  3-bis  dell’art.  14   del decreto-legge.  In  assenza  di  tale  individuazione   la   predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati  a norma dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 4

 

Attivita’ di progettazione

 

  1. Per ciascun intervento indicato nell’Allegato  1  alla  presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 14, comma 4,  del  decreto-legge provvedono all’attivita’ di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai  sensi  dell’art.  14, commi 4 e  4-bis,  del  decreto-legge,  ovvero,  per  gli  interventi soggetti a procedura accelerata a norma del comma  3  del  precedente art. 3, i progetti definitivi.

  2.  Al  fine  di  rendere  omogeneo  e  uniforme  il   livello   di approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore  della  presente  ordinanza  il  Commissario  straordinario provvede con apposite linee guida a  individuare  gli  elaborati  che costituiscono  il  contenuto  minimo  dei  progetti   definitivi   da predisporre ai sensi del comma 1, anche in deroga  alle  disposizioni regolamentari di cui all’art. 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fino all’adozione  delle  predette  linee  guida, all’attivita’ di progettazione si procede nel rispetto della  vigente normativa regolamentare.

  3. Per lo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 1, i  soggetti di cui all’art. 14, comma 4,  del  decreto-legge  possono  provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

    a) per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita’  previste dall’art. 2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  ed  assicurando  che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di  rotazione  nella  selezione  degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

    b) per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita’ stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

  4. In aggiunta all’affidamento dell’incarico  di  progettazione,  i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel  medesimo  bando  o lettera  di  invito,  quale  opzione  di  ampliamento  dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori  e/o di  coordinamento  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base  di  gara  di  tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione  ai  fini della determinazione delle soglie di  cui  all’art.  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l’applicazione  del secondo periodo del  comma  1  dell’art.  157  del  medesimo  decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione  dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase  esecutiva  possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto  da  parte  del Commissario straordinario.

  5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono  previsti un termine non superiore  a  30  giorni  per  la  formulazione  delle offerte e l’obbligo per il  progettista  di  consegnare  il  progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante  in  misura  non inferiore  a  30  giorni  e  non  superiore  a  90  giorni,   qualora l’affidamento abbia  a  oggetto  la  sola  progettazione  definitiva, ovvero non inferiore a 50  giorni  e  non  superiore  a  120  giorni, qualora l’affidamento abbia a oggetto la progettazione  definitiva  e quella esecutiva. In tale ultima ipotesi:

    il termine complessivo per la progettazione e’ sospeso per  tutto il tempo necessario all’esame del progetto definitivo da parte  della Conferenza  permanente  o  della  Conferenza  regionale,   ai   sensi dell’art. 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge;

    il contratto stabilisce un ulteriore termine, pari almeno al  60% del termine complessivo, per il deposito del progetto definitivo, con facolta’ per la stazione appaltante di risolvere  unilateralmente  il contratto stesso in caso di suo mancato rispetto.

  6.  Nella  determina  a  contrarre  la  stazione  appaltante   puo’ motivatamente stabilire termini massimi superiori a  quelli  indicati al precedente comma 5, avuto riguardo alla natura  ed  entita’  degli interventi  da  eseguire,  dandone   comunicazione   al   Commissario straordinario.

  7. Le spese tecniche relative alle attivita’ di cui ai commi 1 e 4, nonche’ quelle relative alla  verifica  dei  progetti  effettuata  ai sensi dell’art. 26 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  sono finanziate a norma del secondo periodo del comma  2-bis  dell’art.  2 del decreto-legge.

  8. Al fine di consentire l’avvio  dell’attivita’  di  progettazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1 della  presente  ordinanza, su richiesta delle Regioni motivata con riferimento alle esigenze  di cassa in relazione all’avanzamento delle attivita’ di  progettazione, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilita’ speciali intestate  ai Presidenti  delle  Regioni    vice  Commissari,  della  somma  di  € 30.000.000,00, cosi’ ripartita:

    per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

    per il 14%, in favore della Regione Lazio;

    per il 62%, in favore della Regione Marche;

    per il 14%, in favore della Regione Umbria.

  9.  Fermo  restando  che  la   copertura   finanziaria   necessaria all’approvazione  degli  atti  di  affidamento  degli  incarichi   e’ assicurata dall’inserimento dell’intervento  negli  elenchi  allegati alla presente ordinanza,  l’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per   l’attivita’   di   progettazione   mediante   accredito   sulla contabilita’ della stazione appaltante, secondo la tempistica  e  nei limiti di seguito indicati:

    a) una somma pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;

    b) il saldo, entro sette  giorni  dalla  ricezione  dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario  del Governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell’art.  14,  comma  5,  del decreto-legge.

  10. La stazione  appaltante  provvede  a  rendicontare  all’Ufficio speciale per la ricostruzione  i  pagamenti  effettuati  mediante  le risorse trasferite, ai sensi del precedente  comma  8,  trasmettendo, entro  sette  giorni  dall’effettuazione  del  pagamento,  tutta   la documentazione ad esso relativa.

  11. Agli incarichi conferiti a norma dei commi 3  e  4  si  applica quanto  previsto  dall’art.  3  dell’ordinanza  commissariale  n.  33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

 

Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori

 

  1. In tutte le ipotesi di cui al comma 1 dell’art.  4,  i  progetti definitivi una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di  cui all’art.  14,  comma  4,  del  decreto-legge  all’approvazione  della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma  dell’art. 16, commi  3,  lettera  a-bis),  e  4,  del  medesimo  decreto-legge. Nell’ambito della Conferenza, l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente esprime il proprio parere in ordine  alla coerenza e congruita’ dell’intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

  2. Salvo quanto previsto  al  successivo  art.  6,  nei  45  giorni successivi alla ricezione del parere favorevole  della  Conferenza  i soggetti di cui all’art. 14, comma  4,  del  decreto-legge  procedono alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest’ultimo,  all’esito delle  attivita’  di  verifica  e  validazione  effettuate  a   norma dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

    a) qualora sia stato elaborato dalle Province,  dalle  Unioni  di Comuni, dalle Unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, e’ trasmesso all’Ufficio speciale per la ricostruzione, il quale  nei trenta  giorni  successivi  provvede   a   pronunciarsi   sulla   sua ammissibilita’  a  contributo  ed  a  trasmetterlo   al   Commissario straordinario;

    b) qualora sia stato  elaborato  dallo  stesso  Ufficio  speciale ovvero dalla Regione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a),  del decreto-legge, e’ trasmesso al Commissario straordinario entro trenta giorni dalla validazione.

  3. In sede di verifica del  progetto  ai  sensi  dell’art.  26  del decreto legislativo  n.  50  del  2016,  il  responsabile  unico  del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali  prescrizioni  e  indicazioni  acquisite  dalla  Conferenza permanente o dalla Conferenza regionale.

  4. Il Commissario straordinario, previa verifica della  completezza della documentazione e dell’istruttoria ed acquisito il parere  della Conferenza permanente nei casi di cui all’art. 16, comma  3,  lettera b), del decreto-legge, approva definitivamente il progetto ed  adotta il decreto di concessione del contributo,  dandone  comunicazione  al soggetto  attuatore  e  all’Ufficio  speciale.  Entro  sette   giorni dall’adozione del provvedimento di  cui  al  precedente  periodo,  si provvede al trasferimento  in  favore  della  contabilita’  speciale, intestata al Presidente di Regione – vice  Commissario,  delle  somme corrispondenti   all’intero    contributo    concesso,    al    netto dell’anticipazione gia’ riconosciuta ai sensi del precedente art.  4, comma 7.

  5. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del contributo, il soggetto attuatore inoltra il progetto esecutivo  alla centrale unica di committenza competente a  norma  dell’art.  18  del decreto-legge, che provvede ad espletare le procedure di gara per  la selezione degli operatori economici  che  realizzano  gli  interventi secondo  le  modalita’  e  nei  termini  previsti  dalle  convenzioni previste dal sopra menzionato art. 18.

  6.  Con  cadenza  trimestrale,  i  Presidenti  di  Regione –   vice Commissari provvedono  a  comunicare  al  Commissario  straordinario, relativamente  ai  progetti  ammessi  a  contributo  ai   sensi   del precedente comma 3, gli appalti gia’ aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche’ a  fornire  l’aggiornamento  dello  stato  di attuazione degli interventi, inserititi nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

  7. Nelle ipotesi in cui i Presidenti di Regione –  vice  Commissari si siano avvalsi della facolta’ di cui  all’art.  15,  comma  2,  del decreto-legge,   i   soggetti   delegati   assumono   ed   esercitano direttamente tutte le funzioni del soggetto attuatore.

  8.  Le  economie  derivanti  dai  ribassi  d’asta  rientrano  nella disponibilita’ del  Presidente  di  Regione –  vice  Commissario  con conseguente rimodulazione del quadro economico  dell’intervento.  Gli importi  rivenienti  dalle  predette  economie  sono  in  ogni   caso reimpiegati per finanziare interventi di ricostruzione pubblica.

Art. 6

 

Procedura accelerata per gli interventi

di importanza essenziale

 

  1. Nei casi di cui all’art. 3, e salvi quelli individuati  a  norma del comma 3 del medesimo articolo, i soggetti  di  cui  all’art.  14, comma  4,  del  decreto-legge  provvedono,   all’esito   del   parere favorevole  della   Conferenza   ed   entro   quindici   giorni   dal completamento delle attivita’ di verifica  e  validazione  effettuate sul progetto definitivo a norma dell’art. 26 del decreto  legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  a  trasmettere   il   progetto   con   la documentazione allegata alla centrale di committenza individuata  per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori  sulla  base dell’art.  18  del  decreto-legge.  Qualora  il  soggetto   attuatore dell’intervento sia  diverso  dal  soggetto  che  ha  proceduto  alla progettazione, il progetto e’  trasmesso  a  quest’ultimo  nei  dieci giorni successivi al completamento  delle  attivita’  di  verifica  e validazione; nei quindici giorni successivi,  il  soggetto  attuatore provvede a inoltrare il progetto e la  documentazione  allegata  alla centrale di committenza.

  2. L’affidamento della progettazione  esecutiva  e  dell’esecuzione dei lavori avviene con la procedura negoziata di cui all’art. 63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata  dall’art.  14, comma 3-bis, del decreto-legge, sulla base  del  progetto  definitivo elaborato ai sensi del precedente art. 4. L’offerta ha ad oggetto  il prezzo e le migliorie che non comportino un’alterazione  dell’essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto  definitivo  e dagli atti di gara,  ed  e’  corredata  da  apposito  cronoprogramma. L’offerta relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo richiesto per la  progettazione  esecutiva  e  per  l’esecuzione  dei lavori.  Il  criterio  dell’aggiudicazione  dell’appalto  e’   quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base  del  miglior rapporto qualita’/prezzo.

  3. Sono ammessi a partecipare alla procedura  negoziata  tutti  gli operatori economici, come definiti dall’art. 3, comma 1,  lettera  p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche’ dagli articoli  45  e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell’Anagrafe  antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge, che  abbiano i necessari requisiti di qualificazione. A tal fine:

    a) entro sessanta giorni dall’entrata in  vigore  della  presente ordinanza,  il  Commissario  straordinario  trasmette   ai   soggetti aggregatori  di  cui  all’art.  18,  comma   2,   lettera   a),   del decreto-legge   l’elenco   degli   operatori   qualificati   all’uopo predisposto;

    b)  sulla  base  del  predetto  elenco,  ciascuna   centrale   di committenza provvede a individuare gli  operatori  da  invitare  alla procedura  negoziata,  in  seduta   pubblica   e,   nei   limiti   di compatibilita’ con le previsioni dell’art. 53 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  in  materia  di  accesso  agli  atti  e  di riservatezza, secondo modalita’ anche informatiche che assicurino  la trasparenza,  la  parita’  di  trattamento,  la  concorrenza   e   la rotazione.

  4. Fermo il limite minimo di cinque  operatori  previsto  dall’art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il  soggetto attuatore determina e comunica alla centrale  unica  di  committenza, all’atto della trasmissione  del  progetto  definitivo  validato,  il numero  complessivo  di  operatori  economici   che   devono   essere sorteggiati, per motivate esigenze connesse  all’importanza  ed  alla complessita’ dei lavori, nonche’ ai tempi di esecuzione degli  stessi ed  alla  necessita’  assicurare  la  massima   partecipazione   alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.

  5. Alla procedura negoziata si applicano gli articoli 4, comma 2, e 5, commi 4, 5,  primo  e  terzo  periodo,  e  11  dell’ordinanza  del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalle predette disposizioni  ovvero  dalla presente ordinanza, si applica il decreto legislativo n. 50 del 2016.

  6. All’esito delle operazioni di gara,  esperite  le  procedure  di controllo da parte dell’Autorita’ nazionale anticorruzione nei casi e con le modalita’ determinati ai  sensi  del  successivo  art.  8,  il soggetto  attuatore  provvede  all’approvazione  della  proposta   di aggiudicazione. Il provvedimento di  approvazione  e’  in  ogni  caso adottato  nei  dieci  giorni  successivi   al   completamento   delle operazioni  di  gara  ovvero  alla  ricezione   della   comunicazione dell’esito positivo dell’eventuale verifica  condotta  dall’Autorita’ nazionale  anticorruzione  sugli  atti  relativi  alla  procedura  di affidamento.

  7.   Immediatamente   dopo   l’approvazione   della   proposta   di aggiudicazione e  comunque  entro  cinque  giorni  dalla  stessa,  il responsabile unico del procedimento nominato dal soggetto  attuatore, con apposito  ordine  di  servizio,  dispone  che  l’affidatario  dia immediato inizio alla redazione del progetto  esecutivo,  che  dovra’ essere completata entro un termine non superiore  a  60  giorni.  Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si  applicano, in  caso  di  successiva  sottoscrizione  del  contratto,  le  penali previste  nell’art.  4,  comma  3,  dell’ordinanza  del   Commissario straordinario n. 18 del 3 aprile 2017 ed  indicate  nello  schema  di contratto allegato al  progetto  definitivo.  Ove  il  ritardo  nella consegna del progetto esecutivo superi i  dieci  giorni  complessivi, non si procede alla sottoscrizione del  contratto,  ne’  al  rimborso degli  oneri  sostenuti  dall’aggiudicatario  e   si   applicano   le previsioni di cui al secondo periodo del successivo comma 8.

  8. Il responsabile unico  del  procedimento,  nei  quindici  giorni successivi alla presentazione del progetto  esecutivo,  procede  alla verifica del progetto esecutivo a  norma  dell’art.  26  del  decreto legislativo n. 50 del 2016 e comunica le  proprie  determinazioni  al soggetto attuatore. Qualora il  progetto  esecutivo  redatto  a  cura dell’affidatario non sia  ritenuto  meritevole  di  approvazione,  il responsabile unico del procedimento, tenuto conto  del  numero  delle offerte pervenute e della natura e del valore  dell’intervento,  puo’ richiedere  alla  Centrale  unica  di  committenza  di   interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla  procedura  di gara, a partire dal soggetto  che  ha  formulato  la  prima  migliore offerta, fino al  quinto  migliore  offerente,  escluso  l’originario aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione.  In caso di  mancata  approvazione  del  progetto  esecutivo  per  motivi diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da circostanze   imputabili    all’aggiudicatario,    e’    riconosciuto all’aggiudicatario medesimo quanto previsto dall’art. 108,  comma  5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  9. All’esito delle determinazioni di cui  al  precedente  comma  6, qualora il progetto esecutivo sia approvato,  il  soggetto  attuatore provvede a darne comunicazione al  Commissario  straordinario  ed  al soggetto attuatore, il quale nei  sette  giorni  successivi  provvede alla sottoscrizione del contratto con l’affidatario.

  10. Alle procedure di cui al presente articolo si applicano i commi 7 e 8 del precedente art. 5.

Art. 7

 

Interventi su edifici di proprieta’ mista pubblica e privata

 

  1. Gli edifici ad uso pubblico ricompresi  nei  Piani  delle  opere pubbliche  approvati  con  la  presente   o   con   altre   ordinanze commissariali, qualora contengano unita’  immobiliari  di  proprieta’ mista, pubblica e privata,  sono  ammessi  a  contributo  secondo  le modalita’ di cui ai commi successivi.

  2. Ferma restando l’unitarieta’ del progetto,  agli  interventi  di ricostruzione e miglioramento sismico si procede:

    a) secondo le procedure previste dall’art. 14 del decreto-legge e dalle  ordinanze  che  approvano  i  Piani  delle  opere   pubbliche, allorquando la proprieta’  pubblica  rappresenti  piu’  del  50%  del valore catastale dell’edificio ovvero il costo dell’intervento  sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell’intero edificio;

    b) secondo le procedure previste dalle ordinanze commissariali in materia  di  ricostruzione  degli  edifici  privati  adibiti  ad  uso pubblico, allorquando la proprieta’ privata rappresenti piu’ del  50% del valore catastale dell’edificio.

  3. Il contributo per la ricostruzione e’ in ogni  caso  determinato ed erogato, per  la  parte  pubblica,  sulla  base  delle  previsioni dell’art. 14 del decreto-legge  e,  per  la  parte  privata,  con  le modalita’ e procedure  stabilite  dalle  ordinanze  commissariali  in materia  di  ricostruzione  degli  edifici  privati  adibiti  ad  uso pubblico.

  4. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 2, il provvedimento di determinazione del contributo contiene l’indicazione  distinta  della quota da erogare in via diretta, ai sensi del comma  6  dell’art.  14 del  decreto-legge,  e  della  quota  da  erogare  con  le  modalita’ stabilite con le ordinanze in materia di ricostruzione degli  edifici privati ad uso pubblico. 

Art. 8

 

Controlli dell’Autorita’ nazionale anticorruzione

 

  1. I controlli sulle  procedure  di  gara  riservati  all’Autorita’ nazionale anticorruzione sono disciplinati,  oltre  che  dall’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia  della correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure  connesse   alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario  straordinario del  Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione   e   l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia  in  data  28  dicembre  2016,  ovvero  dalle  sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per  adeguarle  al nuovo quadro normativo, da  appositi  accordi  stipulati  da  ciascun Presidente di Regione – vice Commissario con il soggetto  aggregatore istituito  presso  la  rispettiva  Regione  e  l’Autorita’  nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario  assicura  il  coordinamento  necessario  a garantire la coerenza e l’uniformita’  delle  disposizioni  contenute nei detti accordi.

  2. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni  dell’Accordo  per  l’esercizio  dei  compiti  di  alta sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario  straordinario  del  Governo,  l’Autorita’  nazionale anticorruzione  e  l’Agenzia   nazionale   per   l’attrazione   degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia  in  data  28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche  alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.

Art. 9

 

Disposizioni transitorie

 

  1. Per gli interventi contenuti negli allegati alle  ordinanze  del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 e  n.  37  dell’8 settembre 2017, come modificati  dall’art.  2,  fatta  eccezione  per quelli assoggettati alla procedura  accelerata  di  cui  all’art.  6, qualora alla data di entrata in vigore  della  presente  ordinanza  i progetti   esecutivi   siano   stati   presentati   al    Commissario straordinario  per  l’approvazione  continuano   ad   applicarsi   le disposizioni delle ordinanze  sopra  menzionate.  Negli  altri  casi, all’attivita’ di progettazione ed alle procedure  di  affidamento  si applicano le disposizioni della presente ordinanza, salvo che,  sulla scorta di motivata valutazione dei Presidenti  delle  Regioni –  vice Commissari, cio’ risulti antieconomico  in  ragione  dello  stato  di avanzamento della progettazione.

  2. Ai fini e per gli effetti del secondo periodo del comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in  vigore  della  presente  ordinanza,  i Presidenti delle Regioni – vice Commissari comunicano al  Commissario straordinario quali interventi, fra quelli  compresi  negli  allegati alle ordinanze commissariali n. 33 del 2017 e n. 37 del 2017, debbano restare soggetti alla disciplina contenuta nelle ordinanze stesse.

Art. 10

 

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 27

del 9 giugno 2017

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del  9  giugno 2017 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

    a) dopo l’art. 4 e’ inserito il seguente:

      «Art. 4-bis (Interventi su edifici di proprieta’ mista pubblica e privata). – 1. Nell’ipotesi di interventi su edifici di  proprieta’ mista pubblica e privata gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione comunicheranno al Commissario le opere per le quali al  30  settembre 2018 non sia  stato  possibile  avviare  le  procedure  di  cui  alla presente ordinanza per  le  eventuali  determinazioni  in  ordine  al definanziamento degli interventi.»;

    b) all’art. 1, comma 1, lettera b),  sono  aggiunte  in  fine  le parole: «, fermo restando il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al successivo art. 5»;

    c) all’art. 5  dopo  le  parole  «della  presente  ordinanza»  e’ inserito l’inciso «per l’importo complessivo di € 197.180.630,27».

Art. 11

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza, pari a complessivi € 897.037.141,17, si provvedera’ con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di  cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Al fine di consentire l’immediato avvio  dei  primi  interventi, per il 2018 e’ stanziata la somma di € 500.000.000,00; per il 2019 e’ stanziata la somma di euro 397.037.141,17. Tali stanziamenti  saranno ripartiti fra le Regioni interessate secondo gli importi indicati  in calce ai rispettivi elenchi di cui all’Allegato 1. Alla scadenza  del primo  semestre  successivo  all’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, gli Uffici speciali per la  ricostruzione  trasmettono  al Commissario straordinario apposita relazione contenente l’indicazione degli interventi le cui procedure sono  state  avviate  e  dei  costi stimati per ciascuno di essi.

  3. In relazione alle ordinanze del Commissario straordinario n.  33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8  settembre  2017  e  n.  38  dell’8 settembre  2017,  ferma  restando  la   quantificazione   dei   costi complessivi degli interventi  ivi  contenuta  come  rideterminata  in applicazione  dell’art.  2  della  presente  ordinanza,  i   relativi importi, da ripartire fra le Regioni  interessate  nel  rispetto  del rapporto percentuale concordato, sono stanziati  e  resi  disponibili come di seguito specificato:

    in relazione all’ordinanza n.  33  del  2017,  a  fronte  di  una previsione di spesa  complessiva,  quale  rimodulata  nella  presente ordinanza, di € 203.346.752,31, €  105.000.000,00  sono  stanziati  e resi disponibili con provvedimento del Commissario straordinario  per il finanziamento degli  interventi  da  avviare  entro  l’anno  2018, mentre i residui € 98.346.752,31 sono stanziati per l’anno 2019;

    in relazione all’ordinanza n.  37  del  2017,  a  fronte  di  una previsione di spesa  complessiva,  quale  rimodulata  nella  presente ordinanza, di € 201.014.218,62, €  100.000.000,00  sono  stanziati  e resi disponibili con provvedimento del Commissario straordinario  per il finanziamento degli  interventi  da  avviare  entro  l’anno  2018, mentre i residui € 101.014.218,62 sono stanziati per l’anno 2019;

    in relazione all’ordinanza n.  38  del  2017,  a  fronte  di  una previsione di spesa complessiva di € 170.600.000,00    62.000.000,00 sono stanziati e resi disponibili con provvedimento  del  Commissario straordinario per il finanziamento degli interventi da avviare  entro l’anno 2018, mentre i residui €  108.600.000,00  sono  stanziati  per l’anno 2019.

  4. Alla scadenza del primo semestre dall’entrata  in  vigore  della presente ordinanza, si provvedera’, con le modalita’ di cui al  comma 2, al monitoraggio degli  interventi  avviati  di  cui  ai  programmi approvati con le ordinanze indicate al comma 3.

Art. 12

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

    Roma, 10 maggio 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1031

 

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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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