Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 10 gennaio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017.” (Ordinanza n. 46)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 10 gennaio 2018

 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17  novembre  2016,  n.  8  del  14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9  gennaio  2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21  giugno  2017,  n.  33  dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017. (Ordinanza n. 46).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal  decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,  Capo  I  del medesimo decreto, sovraintendendo all’attivita’ dei  Vice  Commissari di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art. 2, comma 2-bis, il quale prevede che agli oneri  derivanti dall’affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  di   quelli previsti dall’art. 23,  comma  11,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di  cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto;

    l’art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici  speciali  per la ricostruzione, fra l’altro, curano l’istruttoria per  il  rilascio delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

    l’art. 3, comma 4, il quale prevede che gli Uffici  speciali  per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i  procedimenti  relativi  ai  titoli abilitativi edilizi, e che, fermo restando cio’, i  comuni  procedono allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa al rilascio  dei titoli abilitativi edilizi, nonche’ all’adozione dell’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo  edilizio,  dandone  comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e  assicurando  il  necessario  coordinamento  con   l’attivita’   di quest’ultimo;

    l’art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il  quale  prevede  che  il Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e attivita’ produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni gravi;

    l’art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai  fini  del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei  territori  interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti adottati ai sensi dell’art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

    l’art.  5,  comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei  contributi,  sulla  base dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l’altro,  agli   interventi   di riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  ad   uso abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

    l’art.  5,  comma  2,  lettera  g),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei  contributi,  sulla  base dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l’altro,  agli   interventi   di delocalizzazione temporanea delle attivita’ economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di  garantirne  la continuita’;

    l’art. 6, comma 1, il quale stabilisce l’entita’  dei  contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o  di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati  dalla  crisi sismica;

    l’art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l’altro,  che  il Commissario straordinario provvede a predisporre d’intesa con i  Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi allegati alle domande di contributo;

    l’art. 8, il quale  detta  disposizioni  per  gli  interventi  di immediata esecuzione sugli immobili che hanno riportato  danni  lievi al fine di consentire il rapido rientro delle persone  e  dei  nuclei familiari presso le proprie abitazioni;

    l’art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l’altro  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  sono  definiti modalita’ e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono  essere  altresi’  indicati  ulteriori documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all’istanza  di contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli interventi ricostruttivi;

    l’art. 14, e in particolare il comma 4-bis, il quale prevede che, ferme restando le previsioni dell’art. 24 del decreto legislativo  18 aprile 2016,  n.  50,  per  la  predisposizione  dei  progetti  degli interventi di ricostruzione pubblica e per l’elaborazione degli  atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in  conformita’  agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai  sensi  dell’art. 5, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge,  i  soggetti  attuatori possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno  o  piu’  degli operatori  economici  indicati  all’art.  46   del   citato   decreto legislativo n. 50 del 2016, purche’ iscritti nell’elenco speciale  di cui  all’art.  34  del  decreto-legge,  e  che  l’affidamento   degli incarichi in  questione  e’  consentito  esclusivamente  in  caso  di indisponibilita’ di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalita’ previste dai commi 3-bis e seguenti  dell’art.  50-bis  del decreto-legge, in possesso della necessaria professionalita’  e,  per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ attuato mediante  procedure  negoziate  con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;

    l’art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori  economici interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione l’obbligo  di  iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita presso il Ministero dell’interno a norma del  comma  1  del  medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;

    l’art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli  interventi  di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell’art. 2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28 novembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con  la quale e’ stata dettata la disciplina di dettaglio per  l’avvio  degli interventi  di  ricostruzione  immediata  sugli  immobili  che  hanno riportato danni lievi, e in particolare l’art. 4,  comma  2,  che  ha fatto  rinvio  a  quanto  stabilito  dall’art.  8,   comma   4,   del decreto-legge n. 189  del  2016  quanto  a  termini  e  modalita’  di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

  Vista l’ordinanza n. 7  del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e’ stato approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del  decreto-legge  n.  189 del 2016, il Prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19 dicembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con  la quale, a integrazione della precedente ordinanza  n.  4,  sono  stati individuati i criteri e i  costi  parametrici  per  l’erogazione  dei contributi per gli interventi  di  ricostruzione  immediata  eseguiti sugli immobili con danni lievi;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  9  del  14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19 dicembre 2016, modificata  dall’ordinanza  9  gennaio  2017,  n.  12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  13  del  17  gennaio  2017  e dall’ordinanza 8 settembre 2017, n.  36,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28  settembre  2017,  recante  disciplina  della delocalizzazione immediata e temporanea  delle  attivita’  economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  12  del  21 dicembre 2016, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n.  29  del  9  giugno  2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, con la quale e’ stato approvato il Protocollo d’intesa sottoscritto  fra  il Commissario straordinario  e  la  Rete  nazionale  delle  professioni dell’area  tecnica  e  scientifica,  a   norma   dell’art.   34   del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, modificata dall’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, con la quale sono  state dettate misure per la riparazione, il ripristino e  la  ricostruzione di immobili ad uso  produttivo  distrutti  o  danneggiati  e  per  la ripresa delle attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017, modificata dall’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 017, e dall’ordinanza  n.  28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2017 del 10 maggio 2017, con la  quale  sono  state  dettate  le  misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

  Vista l’ordinanza n.  32  del  21  giugno  2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017,  recante  la  disciplina della «Messa in  sicurezza  delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi sismici iniziati il 24  agosto  2016  con  interventi  finalizzati  a garantire  la  continuita’  dell’esercizio  del  culto.  Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati» e, in  particolare, l’art. 6-bis;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  33  dell’11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, modificata dall’ordinanza n. 41 del 2  novembre  2017,  recante approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti,  dei criteri per evitare la concentrazione  degli  incarichi  nelle  opere pubbliche  e  determinazione  del  contributo  relativo  alle   spese tecniche;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017,  recante  «Approvazione  del  primo  programma  degli interventi di ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle  opere pubbliche nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l’art. 2 contenente la  disciplina relativa all’attivita’ di progettazione;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano  di  interventi sui beni  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  compresi  quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e, in particolare,  l’art.  2  contenente  la disciplina relativa all’attivita’ di progettazione;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  39  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la  pianificazione attuativa  connessa  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  centri storici e nuclei urbani maggiormente  colpiti  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l’art. 10 concernente i costi dell’attivita’ di pianificazione;

  Rilevato che, a seguito delle modifiche  apportate  alla  normativa primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione  del decreto-legge n. 148 del  2017,  si  rende  necessario  provvedere  a revisione e integrazione delle suindicate ordinanze nn. 4, 8 e 9  del 2016 e nn. 13, 19, 32, 33, 37, 38 e 39 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore;

  Ritenuto  che  ulteriori  modifiche  e  integrazioni   si   rendono necessarie per venire  incontro  alle  esigenze  rappresentate  dagli Uffici speciali per  la  ricostruzione  e  dalle  rappresentanze  dei professionisti, sulla base dell’esperienza pratica dei primi mesi  di applicazione della  disciplina  relativa  alla  ricostruzione  ed  al ripristino con miglioramento sismico degli edifici ad  uso  abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici;

  Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 7 dicembre 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

 

  1. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all’art. 8, comma  3,  del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti  legittimati  agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3  dello  stesso decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione  di inizio lavori  asseverata  ai  fini  delle  successive  verifiche  di conformita’ urbanistica ed edilizia, come disposto dall’art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge»;

    b) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita  dalla  seguente:  «d) estremi  della  scheda   FAST,   AeDES   o   GL-AeDES   che   attesti l’inutilizzabilita’ dell’edificio;»;

    c) al comma 5, lettera f), dopo le parole: «impresa appaltatrice» sono inserite le seguenti: «nonche’ con le imprese  incaricate  delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio  sui materiali».

  2. All’art. 4 dell’ordinanza del  Commissario  straordinario  n.  4 dell’17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 e’ sostituito dal  seguente:  «1.  Nel  termine  di sessanta  giorni  dall’inizio  dei  lavori,  i  soggetti  legittimati depositano presso l’Ufficio speciale, con  le  modalita’  di  cui  al comma 1 dell’art.  2,  la  documentazione  che  non  sia  stata  gia’ allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e  che  sia  comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per  le valutazioni in ordine alla conformita’ urbanistica ed edilizia e  per il  deposito  del  progetto  strutturale   o   per   l’autorizzazione sismica.»;

    b) dopo il comma 2 e’  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  gli interventi su edifici a destinazione  produttiva,  le  determinazioni relative al titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono adottate con  le  modalita’ di  cui  all’art.  9,  comma  1,   dell’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.»;

    c) il  comma  3  e’  sostituito  dal  seguente:  «3.  La  domanda depositata a norma del comma 2 contiene in  ogni  caso  l’indicazione dell’importo del costo ammissibile a contributo, calcolato  ai  sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del  14 dicembre 2016.»

  3.  Nell’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17 novembre 2016, dopo l’art. 4 e’ inserito il seguente:

  «Art. 4-bis (Domanda di contributo presentata prima dell’avvio  dei lavori). – 1. La domanda di contributo relativa  agli  interventi  di rafforzamento locale di cui  all’art.  1,  comma  1,  della  presente ordinanza, per i quali non sia preventivamente  intervenuto  l’inizio dei lavori e’ presentata all’Ufficio speciale  per  la  ricostruzione nei termini e con le modalita’  di  cui  all’art.  8,  comma  4,  del decreto-legge  n.  189  del  2016  e  s.m.i.  mediante  la  procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario.

  2. La domanda di contributo, resa nelle forme  della  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ di cui all’art. 47 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che costituisce anche richiesta di titolo abilitativo edilizio nonche’  deposito  del progetto strutturale o  richiesta  di  autorizzazione  sismica,  deve contenere, per ciascuna unita’ immobiliare compresa  nell’edificio  e con riferimento alla data degli eventi sismici, le indicazioni  e  la documentazione di cui agli articoli 2 e 4, comma  3,  della  presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera b), ed al comma 5, lettere d) ed e) dell’art. 2.

  3. Per l’individuazione dell’impresa esecutrice  dei  lavori  e  la successiva ammissione a contributo, si  applicano  i  commi  4-bis  e 4-ter dell’art. 12 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.».

Art. 2

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

 

  1. All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e’ sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  disposizioni  della  presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge  15 dicembre 2016, n. 229. Le stesse definiscono i  criteri  e  parametri per la  determinazione  dei  costi  ammissibili  a  contributo  e  la successiva  quantificazione  dei  contributi  concedibili   per   gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di  interi edifici che hanno riportato danni  lievi  a  norma  dell’art.  8  del decreto-legge n.  189  del  2016  e  dell’ordinanza  del  Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016.».

  2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:  «1.  Per  l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, il costo  ammissibile  a contributo e’ pari al minor importo tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale, secondo i  parametri  indicati  nell’Allegato  1 alla presente ordinanza, in relazione alle  diverse  tipologie  degli edifici interessati dagli interventi.»;

    b) dopo il comma 4 e’ aggiunto  il  seguente:  «5.  Nel  caso  di edifici danneggiati, caratterizzati  dalla  contestuale  presenza  di unita’ immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi  o  produttivi,  il costo ammissibile a contributo e’ pari al minor importo tra il  costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa  quella  non utilizzabile  al  momento  del  sisma,  e  il  costo  dell’intervento indispensabile per assicurare  l’agibilita’  strutturale  dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche’  le  finiture  sulle parti  di  proprieta’  esclusiva  relative  alle  unita’  immobiliari utilizzabili.»

  3. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera a), le parole da «e vincolati»  fino  alla fine sono soppresse;

    b) alla lettera b) dopo le parole «ai  sensi»  sono  inserite  le parole «dell’art. 136 e»;

    c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «3. Gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili».

  4. All’art. 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La comunicazione di inizio  lavori  presentata  a  norma   dell’art.   2   dell’ordinanza commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 costituisce comunicazione  di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 8,  comma  3,  del decreto-legge n. 189 del 2016,  anche  in  deroga  all’art.  146  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In  particolare,  con  la perizia ivi allegata si assevera che  i  lavori  sono  conformi  agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti  nel rispetto della normativa in materia sismica  per  gli  interventi  di rafforzamento locale di cui al punto 8.4.3 delle NTC08  e  di  quella sull’efficientamento energetico nell’edilizia.»;

    b) il comma 3 e’ sostituito dal  seguente:  «3.  Nel  termine  di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e  comunque non oltre il 30 aprile 2018, gli interessati devono  presentare  agli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  la  domanda  di  contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo  termine del  30  aprile  2018,  possono  altresi’   presentare   domanda   di contributo, con le medesime  modalita’,  anche  i  soggetti  che  non abbiano gia’ comunicato l’avvio dei lavori. Il mancato  rispetto  del termine  e  delle  modalita’  di  cui  al  presente  comma  determina l’inammissibilita’ della domanda di contributo. Ricevuta  la  domanda di contributo l’Ufficio speciale per  la  ricostruzione  effettua  la verifica in merito alla legittimazione del soggetto richiedente e  ne da’ comunicazione al comune territorialmente competente.»;

    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel  termine di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione   di   cui all’ultimo periodo del comma 3, il comune  procede  allo  svolgimento dell’attivita’ istruttoria verificando l’insussistenza di  condizioni ostative all’intervento a  norma  dell’art.  6-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  adotta  le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformita’  urbanistica  ed  edilizia  dell’immobile  interessato dalla domanda di  contributo,  l’istruttoria  di  cui  al  precedente periodo puo’ basarsi su ogni altra informazione,  dato  o  documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune  o  acquisito  presso altre pubbliche amministrazioni.  In  tali  ipotesi,  l’utilizzo  dei predetti documenti e’ consentito previa  deliberazione  della  Giunta comunale che attesti l’impossibilita’ di avvalersi di  documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente.

  3-ter. All’istruttoria comunale di cui al precedente comma 3-bis si applicano le disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8  dell’art.  10 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19  del  7  aprile 2017.»;

    d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. L’Ufficio  speciale nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle  determinazioni assunte ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter, ovvero allo scadere  del termine  di trenta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  all’ultimo periodo del comma 3, la quale costituisce il termine entro  il  quale il comune puo’ esercitare i poteri inibitori sulla  comunicazione  di cui all’art. 6-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n. 380/2001,  provvede  all’istruttoria  sulla  domanda  di   contributo presentata a norma degli articoli 4 e 4-bis dell’ordinanza n.  4  del 17 novembre 2016 sulla base della  documentazione  presentata,  dando priorita’ alle istanze relative alle unita’ immobiliari ad abitazione principale o ad attivita’ produttiva in esercizio, e sulla  base  del costo ammissibile individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 2  della presente ordinanza  determina  il  contributo  concedibile.  Entro  i successivi dieci giorni,  il  Vice  Commissario  delegato  emette  il provvedimento  di  concessione  del  contributo  ovvero  di   rigetto dell’istanza, informandone  il  richiedente,  l’istituto  di  credito prescelto e il  comune.  In  caso  di  accoglimento  dell’istanza  di contributo, l’Ufficio provvede altresi’ a richiedere il Codice  unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003,  n. 3 e il codice CIG. Ove  si  renda  necessaria  un’integrazione  della domanda, il termine previsto dal presente comma  e’  sospeso  per  il periodo compreso tra la richiesta  di  integrazioni  ed  il  deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo  non  superiore  a  trenta giorni.»;

    e) il comma 5 e’ soppresso;

    f) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «7. Il  provvedimento di concessione del contributo non puo’ in ogni caso essere emesso  se non risultano acquisiti, dalla domanda di contributo ovvero all’esito della  successiva  istruttoria,   gli   estremi   dell’ordinanza   di inagibilita’ dell’edificio interessato.»

  5. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, primo  alinea,  le  parole  da  «da  formulare»  a «contributo» sono soppresse;

    b) al comma 2, lettera d), le parole «a  favore  del  Commissario straordinario» sono  sostituite  dalle  parole  «a  favore  del  Vice Commissario» e le parole «di cui all’art. 106» sono sostituite  dalle parole «di cui all’art. 107»;

    c) al comma 4, primo alinea, le parole: «al momento  dell’»  sono sostituite dalle parole: «dopo l»;

    d) al comma 4, in fine, e’  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il beneficiario puo’ inoltre chiedere siano integralmente rimborsate  le spese ammissibili, sostenute e  documentate  mediante  produzione  di fatture,  per  indagini  preliminari  geognostiche   e/o   prove   di laboratorio sui materiali affidate dal  soggetto  legittimato  o  dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate,  purche’ queste  risultino  iscritte  all’Anagrafe  di  cui  all’art.  30  del decreto-legge n. 189 del 2016.».

  6. All’Allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al § 1, dopo parole  «n.  207  del  2010,»  sono  inserite  le parole:  «al  netto  dei  ribassi  ottenuti  mediante  la   procedura selettiva per la selezione dell’impresa e»;

    b) al §  1,  le  parole  da  «Nel  caso  di»  a  «destinato  alle abitazioni.» sono soppresse;

    c) al § 3, in parentesi, dopo le parole  «ed  industriale,»  sono aggiunte la parole:  «esclusi  in  ogni  caso  quelli  con  tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa».

Art. 3

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

 

  1. All’art. 4 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:  al  comma 1-bis le parole «di cui all’art. 2, comma 1,» sono  sostituite  dalle parole «di cui all’art. 1, comma 2,».

  2. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 il comma 12 e’  sostituito  con  il  seguente:  «12. L’autorizzazione di cui al comma 11  e’  rilasciata  previa  sommaria istruttoria dell’Ufficio speciale per la  ricostruzione,  sentito  il Comune, in ordine all’autorizzabilita’ dell’intervento  richiesto  in deroga  agli  strumenti  urbanistici,  nonche’   sotto   il   profilo ambientale e sanitario. La predetta  autorizzazione  tiene  luogo  di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e abilita   immediatamente   il   richiedente   all’esecuzione    della delocalizzazione.».

  3. All’art. 8 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Per le spese tecniche,  si  applicano le percentuali di cui all’art. 8 dell’Allegato  1  all’ordinanza  del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017».

Art. 4

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

 

  1. All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2-bis le parole da «o certificazione» ad «altra p.a.» sono soppresse;

    b) dopo il comma 2-ter e’  aggiunto  il  seguente:  «2-quater.  I proprietari di immobili distrutti o che  hanno  subito  danni  gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale  e  adibiti,  alla  data degli eventi sismici, all’esercizio dell’attivita’ di impresa di  cui al  comma  2  sulla  base  di  un  contratto  di  locazione,  possono beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  comma  2-ter,  secondo  le modalita’ definite nel comma medesimo, sostituendosi  ai  locatari  i quali  abbiano  cessato  l’attivita’  o  comunque   rinunciato   alla richiesta  dei  medesimi  contributi.  I  contributi  possono  essere concessi a condizione che il richiedente documenti il  permanere  dei requisiti di ammissibilita’ elencati nell’Allegato  1  alla  presente ordinanza e il rispetto degli obblighi posti dal successivo art. 19.»

  2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13 del 9 gennaio 2017, sono apportate le  seguenti  modifiche:  dopo  il comma 8 e’ aggiunto il seguente: «9. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilita’ con schede  AeDES e che, sulla base della  perizia  eseguita  dal  tecnico  incaricato, risultino aver  comunque  subito  danni  gravi  come  definiti  dalla Tabella 1 di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, la  verifica preliminare del livello di danno e’ eseguita con le modalita’ di  cui al successivo art. 6-bis.».

  3. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «messa in sicurezza» sono  inserite  le  parole:  «(come  definite  dal  «Manuale  per  la compilazione della  scheda  di    livello –  AeDES»  approvato  con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  5  maggio 2011)»;

    b) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Nel  caso  di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo,  caratterizzati  dalla contestuale  presenza  di  unita’  immobiliari  non  utilizzabili  al momento dell’evento sismico ed altre  che  risultino  utilizzabili  a fini abitativi o produttivi, il costo  ammissibile  a  contributo  e’ pari  al  minor  importo  tra  il   costo   convenzionale   calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile  al  momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile  per  assicurare l’agibilita’ strutturale  dell’intero  edificio,  le  finiture  sulle parti comuni nonche’ le finiture sulle parti di proprieta’  esclusiva relative alle unita’ immobiliari utilizzabili a fini abitativi.»;

    c) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le  spese  tecniche per la progettazione sono ammesse a  contributo  ed  erogate  con  il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura  massima  del 80%  del  contributo  ammissibile  per  le  stesse  spese.  L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, e’ proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il  beneficiario  puo’  inoltre  chiedere  che  siano   integralmente rimborsate le spese ammissibili,  sostenute  e  documentate  mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e  prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o  dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purche’ queste siano iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge.»;

    d) al comma 9, le parole da «ad esclusivo uso» ad «analoghe» sono soppresse.

  4. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13 del 9 gennaio 2017, dopo il comma 5-quater e’ aggiunto  il  seguente: «5-quinquies. Le spese sostenute dai  soggetti  di  cui  all’art.  1, successivamente  alla  data  del  sisma,  per  la   gestione   e   il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti  di  cui  all’art.  2, comma 5, lettera d), che, pur non risultando danneggiati, necessitano per  il  mantenimento  e  protezione  delle  certificazioni   di   un procedimento  di  maturazione  che  risulti  interrotto  per  effetto dell’inagibilita’ dell’edificio  in  cui  era  insediata  l’attivita’ produttiva, sono ammissibili a rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al  ripristino o ricostruzione dell’edificio danneggiato.».

  5. Nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo l’art. 6 e’ inserito il seguente:

  «Art. 6-bis (Determinazione preventiva del livello operativo). – 1. I soggetti legittimati possono chiedere all’Ufficio speciale  per  la ricostruzione, mediante la piattaforma  informatica  predisposta  dal Commissario  straordinario  ovvero  a  mezzo  PEC,  una   valutazione preventiva alla richiesta di contributo in  ordine  alla  definizione del  livello  operativo  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  5 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.

  2. Alla richiesta di  cui  al  comma  1,  resa  nelle  forme  della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata  la  necessaria  documentazione  ai  fini  della determinazione  del  livello  operativo  ottenuto  sulla  base  della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi  di  vulnerabilita’» stabiliti  nelle  tabelle  2  e  4  dell’Allegato  1  alla   presente ordinanza.

  3. L’Ufficio speciale, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della richiesta di cui al comma 1, procede  alla  valutazione  del  livello operativo per l’edificio danneggiato e ne da’ comunicazione,  con  le medesime modalita’ di cui al comma 1, al richiedente.

  4. In nessun caso  la  richiesta  di  cui  al  presente  art.  puo’ comportare proroghe ai termini fissati  per  la  presentazione  delle domande di contributo.».

  6. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma  1, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2018».

  7. All’art. 8 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, la lettera d) e’ sostituita  dalla  seguente:  «d) gli  estremi  della  scheda  FAST,  AeDES  o  GL-AeDES  che   attesti l’inutilizzabilita’ dell’edificio;»;

    b) al comma 2, la lettera b) e’ soppressa;

    c) al comma 2, in  fine,  dopo  la  lettera  c)  e’  aggiunta  la seguente: «d) l’importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell’art. 3 della presente ordinanza.»;

    d) al comma 3, le lettere c), d), ed e) sono soppresse;

    e) al comma 3, lettera f), le parole «e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice» sono soppresse.

  8. L’art. 9 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13  del 9 gennaio 2017 e’ sostituito dal seguente:

  «Art. 9 (Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici). – 1. Nei casi di cui all’art. 8  della  presente  ordinanza,  qualora  sia stato costituito lo  Sportello  unico  per  le  attivita’  produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 3, comma 5,  del  decreto-legge,  l’Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo  ai sensi del precedente art. 7, all’esito della verifica preliminare  di cui al comma 1 dell’art. 13, provvede all’istruttoria finalizzata  al rilascio del titolo unico di cui all’art. 7  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Contestualmente, l’Ufficio speciale trasmette  al  comune  territorialmente  competente  con  le modalita’ informatiche di cui all’art. 7, comma 1, la  documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla  conformita’ urbanistica ed edilizia dell’intervento. Negli altri casi,  l’Ufficio speciale all’esito della verifica  preliminare  di  cui  al  comma  1 dell’art. 13 trasmette al comune anche la  documentazione  necessaria per il rilascio del titolo unico di cui all’art. 7  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

  2. La domanda  di  contributo,  corredata  degli  elaborati  e  dei documenti di  cui  all’art.  8,  comma  3,  lettera  b),  punto  ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio  attivita’  (SCIA)  ai sensi dell’art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, o domanda  di  permesso  a  costruire  ai  sensi dell’art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. La domanda, corredata degli elaborati di cui all’art. 8,  comma  3,  lettera  b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per  le costruzioni in zona sismica.

  3.  Nel  termine  di  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della comunicazione di cui al comma 1, il comune procede  allo  svolgimento dell’attivita’  istruttoria  finalizzata  al  rilascio   del   titolo abilitativo edilizio o all’assunzione di  motivati  provvedimenti  di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le  proprie  determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione.  Nei casi di cui all’ultimo periodo del precedente comma 1,  nel  medesimo termine il  comune  provvede  anche  all’istruttoria  finalizzata  al rilascio del titolo unico di cui agli articoli 5 e 7 del decreto  del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Qualora, in  conseguenza dei  danni  causati  dal  sisma  alle  strutture  comunali  ed   alla documentazione ivi  contenuta,  risulti  impossibile  disporre  della documentazione necessaria per le verifiche di conformita’ urbanistica ed edilizia dell’immobile interessato dalla  domanda  di  contributo, l’istruttoria di cui al precedente periodo puo’ basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in  possesso del comune o acquisito presso  altre  pubbliche  amministrazioni.  In tali ipotesi, l’utilizzo dei predetti documenti e’ consentito  previa deliberazione della Giunta comunale che attesti  l’impossibilita’  di avvalersi di documentazione del comune  per  le  ragioni  di  cui  al periodo precedente.

  4. All’istruttoria  comunale  di  cui  al  precedente  comma  3  si applicano le disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8  dell’art.  10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

  5. Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto  a  vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto e’ sottoposto al parere della conferenza regionale  di  cui  all’art. 16, comma 4, del decreto-legge.  A  tal  fine,  il  Presidente  della Regione –  Vice  Commissario  competente  provvede  a  convocare   la conferenza entro cinque giorni dal  ricevimento  della  comunicazione del Comune di cui al primo periodo del precedente comma 3.

  6. Il provvedimento di concessione del contributo non puo’ in  ogni caso  essere  emesso  se  per  qualsiasi  motivo  il  comune  non  ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi del comma 3.».

  9. All’art. 13 dell’ordinanza del Commissario straordinario  n.  13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. In  caso  di  esito positivo dell’accertamento di cui al precedente  comma  1,  l’Ufficio speciale procede all’istruttoria di cui  all’art.  9  e,  nei  trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione  del  Comune  di cui al comma 3 del medesimo art. 9,  acquisisce  l’autorizzazione  ai fini sismici prevista dall’art. 94 del decreto del  Presidente  della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  l’eventuale  parere  della conferenza  regionale,  verifica  l’ammissibilita’  al  finanziamento dell’intervento, approva il progetto per l’importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il  Codice  unico  di  progetto  (CUP)  di  cui all’art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG dandone  comunicazione   al   richiedente   mediante   la   procedura informatica a tal fine predisposta.»;

    b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Nel caso di interventi su edifici di cui agli articoli 3  e 4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni  dalla  comunicazione di cui al comma 2,  a  pena  di  improcedibilita’  della  domanda  di contributo, trasmette all’Ufficio speciale:

    a) l’indicazione dell’impresa incaricata di  eseguire  i  lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale  intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono partecipare solo le imprese che:

      risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30,  comma  6, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi’   prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89  del  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8  del  decreto  del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000 euro, della qualificazione ai  sensi  dell’art.  84  del  codice  dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    b) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per l’individuazione  dell’impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita’ seguite per la scelta;

    c)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l’impresa incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge  n.  189 del 2016;

    d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti di non avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici, quali quelli  di  legale  rappresentante,  titolare,  amministratore, socio, direttore  tecnico,  dipendente,  collaboratore  coordinato  e continuativo o  consulente,  con  l’impresa  appaltatrice  e  con  le eventuali imprese subappaltatrici, nonche’ con le imprese  incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove  di  laboratorio sui materiali, ne’ di avere rapporti di coniugio,  di  parentela,  di affinita’ ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della  legge  20  maggio  2016,  n.  76,  con  il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

  4-ter. L’Ufficio speciale, al ricevimento della  documentazione  di cui al comma  4-bis,  determina  il  contributo  da  concedere  e  lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.».

    c) al comma 5, dopo le parole «comma 2» sono inserite  le  parole «ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter»;

    d) il comma 6 e’ soppresso.

  10. L’art. 14-bis dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n. 13 del 9 gennaio 2017 e’ sostituito dal seguente:

  «Art. 14-bis (Edifici  ubicati  in  aree  interessate  da  dissesti idrogeologici).    1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento  sismico  o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (PAI)  o  da  altri  strumenti  di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorita’ competenti, quali:

    a) fasce fluviali a maggiore pericolosita’ o a  maggiore  rischio di esondazione;

    b) aree suscettibili di instabilita’ dinamiche  in  fase  sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto  elevato (R3 o R4), le zone di  rispetto  per  faglie  attive  e  capaci,  per liquefazione o per cavita’ sotterranee instabili.

  2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosita’ e del rischio indicate  dal  PAI  o  dagli  altri strumenti  approvati  dalle  autorita’  competenti,  gli   interventi edilizi sono possibili alle sole condizioni  previste  e  nei  limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.

  3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano  previsti  interventi di  mitigazione  del  rischio  finanziati  dai  piani  sui   dissesti idrogeologici  di  cui  all’art.  14,  comma  2,  lettera   c),   del decreto-legge sono ammissibili  anche  altri  interventi  diversi  da quelli  di  cui  al  comma  2  purche’  gli  edifici  ripristinati  o ricostruiti vengano  utilizzati  dopo  l’esecuzione  delle  opere  di mitigazione.

  4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui  al  comma 1, a seguito di determinazione dell’Autorita’ competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o  migliorati  sismicamente,  il Vice Commissario puo’ autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilita’ dinamiche,  individuati tra quelli  gia’  edificabili  dallo  strumento  urbanistico  vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

  5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 puo’ essere concesso un contributo determinato sulla base del  costo  parametrico previsto nella Tabella 6 dell’Allegato 2 alla presente ordinanza  per il  livello   operativo   L4   calcolato   sulla   superficie   utile dell’edificio  da  delocalizzare,  incrementato  percentualmente  per quanto necessario a compensare il  costo  effettivo  di  acquisto  od esproprio dell’area e comunque fino  al  \30%.  L’area  dove  insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura  del  proprietario, sono cedute  gratuitamente  al  comune  per  essere  adibite  ad  uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita’ della zona.».

  11. All’art. 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 3, primo periodo,  le  parole  da  «da  formulare»  a «domanda» sono soppresse;

    b) al comma 3, ultimo periodo, le parole «di  cui  all’art.  106» sono sostituite dalle parole «di cui all’art. 107»;

    c)  il  comma  5  e’  sostituito  dal  seguente:  «5.   Ai   fini dell’erogazione della quota di contributo per spese tecniche  di  cui all’art. 3, comma 8, della presente ordinanza, il  beneficiario,  nel termine  di  cinque  giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra  tramite procedura informatica la richiesta  all’Ufficio  speciale,  allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto.».

  12.  Il  §  4  dell’Allegato  1   all’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e’  sostituito  dal  seguente: «Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualita’ di proprietari di immobili ad uso  produttivo, deve essere dimostrata la presenza  all’interno  dell’immobile,  alla data del sisma, di un’attivita’ produttiva avente i requisiti di  cui all’art. 1, comma 2 della presente ordinanza».

Art. 5

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

 

  1. All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le parole «diritti reali  di  garanzia»  sono  sostituite  dalle  parole «diritti reali di godimento».

  2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 3 e’ soppresso;

    b) al comma 5, in principio,  sono  aggiunte  le  parole:  «Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell’art.  1  in  ordine alla legittimazione a richiedere il contributo,»;

    c) dopo il comma 7 e’ aggiunto  il  seguente:  «8.  Nel  caso  di edifici classificati con esito  B  o  C  a  seguito  di  verifica  di agibilita’ con schede AeDES e che, sulla base della perizia  eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque  subito  danni  gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui  all’Allegato  2  alla  presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno  e’  eseguita con le modalita’ di cui al successivo art. 6-bis.».

  3. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al  comma 1, lettera c),  le  parole  «appartenenti  alla  Classe  d’uso  II  e classificati» sono soppresse.

  4. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «messa in sicurezza» sono  inserite  le  parole:  «(come  definite  dal  «Manuale  per  la compilazione della scheda  di    livello    AeDES»  approvato  con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  5  maggio 2011)»;

    b) al comma 7 le parole «livello operativo» sono  sostituite  con le parole «costo parametrico»;

    c) il comma  11  e’  sostituito  dal  seguente:  «11.  Nel  pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli  enti  preposti  alla  tutela  dei  vincoli,  gli  edifici  che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3  di  cui  al  successivo art. 6 possono, previa acquisizione del  titolo  abilitativo,  essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.»;

    d) al comma 12, in fine, dopo le parole  «di  nuova  costruzione» sono aggiunte le parole: «, con esclusione dei costi di demolizione».

  5. Nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, dopo l’art. 6 e’ inserito il seguente:

  «Art. 6-bis (Determinazione preventiva del livello operativo). – 1. I soggetti legittimati possono chiedere all’Ufficio speciale  per  la ricostruzione, mediante  la  procedura  informatica  predisposta  dal Commissario  straordinario  ovvero  a  mezzo  PEC,  una   valutazione preventiva alla richiesta di contributo in  ordine  alla  definizione del  livello  operativo  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  5 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.

  2. Alla richiesta di  cui  al  comma  1,  resa  nelle  forme  della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata  la  necessaria  documentazione  ai  fini  della determinazione  del  livello  operativo  ottenuto  sulla  base  della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi  di  vulnerabilita’» stabiliti  nelle  Tabelle  2  e  4  dell’Allegato  1  alla   presente ordinanza.

  3. L’Ufficio speciale, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della richiesta di cui al comma 1, procede  alla  valutazione  del  livello operativo per l’edificio danneggiato e ne da’ comunicazione,  con  le medesime modalita’ di cui al comma 1, al richiedente.

  4. In nessun caso la richiesta di cui  al  presente  articolo  puo’ comportare proroghe ai termini fissati  per  la  presentazione  delle domande di contributo.»

  6. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le  spese  tecniche per la progettazione sono ammesse a  contributo  ed  erogate  con  il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura  massima  del 80%  del  contributo  ammissibile  per  le  stesse  spese.  L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, e’ proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il  beneficiario  puo’  inoltre  chiedere  che  siano   integralmente rimborsate le spese ammissibili,  sostenute  e  documentate  mediante produzione di fatture,  per  indagini  preliminari  geognostiche  e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto  legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purche’ queste siano iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge.».

  7. All’art. 8 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:  dopo  il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Il contributo per  le  spese di cui al comma 1 e’ corrisposto con le modalita’ di cui all’art.  14 in concomitanza con gli  stati  di  avanzamento  dei  lavori,  previa dimostrazione delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate relative all’attivita’ professionale svolta.».

  8. All’art. 9 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite  dalle parole «31 ottobre 2018»;

    b) al comma 2, in  fine,  dopo  la  lettera  f.  e’  aggiunta  la seguente: «g. l’importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell’art. 6, comma 1, della presente ordinanza.»;

    c) al comma 3, la lettera b) e’ soppressa;

    d) al comma 4, lettera b), dopo  il  punto  vi.  e’  inserito  il seguente: «vi-bis. per i soli progetti riconducibili  alla  tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all’art.  77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche  in materia di barriere architettoniche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;»;

    e) al comma 4, le lettere d), ed e) sono soppresse;

    f) al comma 4, lettera f), le parole da «e  di  non  avere»  fino alla fine sono soppresse.

  9. All’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, all’esito  della  verifica preliminare di cui al comma  1  dell’art.  12,  trasmette  al  comune territorialmente competente, con le  modalita’  informatiche  di  cui all’art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza  in  ordine  alla  conformita’  urbanistica  ed   edilizia dell’intervento.»;

    b) il comma 4 e’ sostituito  dal  seguente:  «4.  Entro  sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al  comma  3,  il  comune procede allo svolgimento dell’attivita’  istruttoria  finalizzata  al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all’assunzione di motivati provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell’attivita’   e   di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti  e  adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio  speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni  causati  dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione  ivi  contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria  per  le verifiche  di  conformita’  urbanistica  ed  edilizia   dell’immobile interessato dalla domanda di  contributo,  l’istruttoria  di  cui  al precedente periodo puo’ basarsi su ogni altra  informazione,  dato  o documento,  anche  di  natura  fiscale,  in  possesso  del  comune  o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni.  In  tali  ipotesi, l’utilizzo dei predetti documenti e’ consentito previa  deliberazione della Giunta comunale che attesti l’impossibilita’  di  avvalersi  di documentazione  del  comune  per  le  ragioni  di  cui   al   periodo precedente.»;

    c) i commi 5 e 6 sono soppressi;

    d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di  contributo  ovvero  nel corso della verifica di cui al comma 4,  si  accerti  che  l’immobile oggetto dell’intervento e’ interessato da abusi  parziali  o  totali, ancorche’  per  gli  stessi  non  siano  stati  emessi  provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base  della  vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia  provveduto a chiedere la  sanatoria  ai  sensi  dell’art.  36  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il  comune  invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine  non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da  corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine,  il  comune  informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda  di  contributo con dichiarazione di improcedibilita’.»;

    e) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8.  Nelle  ipotesi  di cui al comma 7, qualora l’interessato presenti l’istanza di sanatoria entro il termine stabilito dal Comune, non si applica il  termine  di cui  al  comma  4  e  il  comune  provvede  a  definire   con   unico provvedimento la richiesta di sanatoria e  l’istruttoria  sul  titolo abilitativo per gli interventi di ricostruzione entro quaranta giorni dal deposito dell’istanza di sanatoria.».

  10. All’art. 12 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune  di  cui  al  comma  4 dell’art. 10, e purche’ l’accertamento di cui al precedente  comma  1 abbia avuto esito positivo, l’Ufficio speciale, previa verifica degli esiti dell’istruttoria sulla conformita’ urbanistica  dell’intervento e dando priorita’ alle istanze relative a unita’ immobiliari  adibite ad abitazione principale, acquisisce l’autorizzazione ai fini sismici prevista dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed il parere della conferenza regionale con  le modalita’ di cui al successivo comma 2-bis, verifica l’ammissibilita’ al finanziamento dell’intervento, approva il progetto  per  l’importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di  progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»;

    b) dopo il comma 2  e’  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto  a  vincoli  ambientali, paesaggistici  o  di  tutela  dei  beni  culturali,  il  progetto  e’ sottoposto al parere della conferenza regionale di cui  all’art.  16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine il  Presidente  di  Regione  – Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza  entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell’art. 10.»;

    c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis.  Il  soggetto  legittimato,  entro  trenta   giorni   dalla comunicazione di cui al comma 2, a  pena  di  improcedibilita’  della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale:

    a) l’indicazione dell’impresa incaricata di  eseguire  i  lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale  intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono partecipare solo le imprese che:

      risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30,  comma  6, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi’   prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89  del  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8  del  decreto  del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000 euro, della qualificazione ai  sensi  dell’art.  84  del  codice  dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    b) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per l’individuazione  dell’impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita’ seguite per la scelta;

    c)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l’impresa incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge  n.  189 del 2016;

    d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti di non avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici, quali quelli  di  legale  rappresentante,  titolare,  amministratore, socio, direttore tecnico,  dipendente,  collaboratore  conordinato  e continuativo o  consulente,  con  l’impresa  appaltatrice  e  con  le eventuali imprese subappaltatrici, nonche’ con le imprese  incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove  di  laboratorio sui materiali, ne’ di avere rapporti di coniugio,  di  parentela,  di affinita’ ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della  legge  20  maggio  2016,  n.  76,  con  il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

  4-ter. L’Ufficio speciale, al ricevimento della  documentazione  di cui al comma  4-bis,  determina  il  contributo  da  concedere  e  lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.».

  d) al comma 5, il primo periodo e’  sostituito  dal  seguente:  «Il Vice  Commissario,  entro  dieci   giorni   dal   ricevimento   della comunicazione di cui al  comma  4-ter,  emette  il  provvedimento  di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il comune mediante la procedura informatica.»;

  e) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Nei casi  di  cui  al comma 8 dell’art. 10, il termine di  cui  al  comma  2  del  presente articolo e’ di venti giorni e inizia a decorrere dal momento  in  cui l’Ufficio  speciale  riceve  la  comunicazione  delle  determinazioni definitive del comune in ordine  all’istanza  di  sanatoria  ed  alla ammissibilita’ dell’intervento di ricostruzione. Il provvedimento  di concessione del contributo non puo’ in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo  il  comune  non  ha  comunicato  le  determinazioni assunte o rilasciato il titolo edilizio ai  sensi del precedente  art. 10.».

  11. All’art. 13 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le  seguenti  modifiche:  prima  del comma 1 e’ inserito il seguente: «01. Le comunicazioni  di  inizio  e fine dei lavori, redatte dai direttori  dei  lavori,  sono  trasmesse immediatamente   all’Ufficio   speciale   mediante    le    procedure informatiche di cui all’art. 7, comma 1.».

  12. All’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 3 e’ sostituito  dal  seguente:  «3.  Fermo  restando quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 7, l’interessato puo’ chiedere il  riconoscimento  di  un  anticipo,  fino   al   20%   dell’importo ammissibile a contributo, con il primo stato  di  avanzamento  lavori (SAL 0), previa presentazione di apposita  polizza  fideiussoria.  In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione  del provvedimento di  concessione  del  contributo,  inoltra  all’Ufficio speciale tramite la procedura informatica la richiesta  di  anticipo, allegando la fattura e  copia  digitale  della  polizza  fideiussoria incondizionata  ed  escutibile  a  prima   richiesta   nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo   pari    all’anticipo    richiesto.    L’impresa    provvede contestualmente ad inviare l’originale  analogico  della  polizza  al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in  caso  di necessita’ e la svincola dopo la erogazione del contributo  a  saldo. La fideiussione puo’ essere  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione  iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58.»;

    b) al comma 4, in fine, le parole «lettera  c)»  sono  sostituite dalle parole «lettera d)»;

    c)  il  comma  5  e’  sostituito  dal  seguente:  «5.   Ai   fini dell’erogazione della quota di contributo per spese tecniche  di  cui all’art. 7, comma 2, della presente ordinanza, il  beneficiario,  nel termine  di  cinque  giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra  tramite procedura informatica la richiesta  all’Ufficio  speciale,  allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto».

  13. All’art. 15 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. All’intervento unitario di cui  al comma 5 puo’ procedersi anche in presenza di due edifici  danneggiati strutturalmente e funzionalmente interconnessi, senza  l’applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo di cui al presente articolo. In tali ipotesi, non si applicano le  disposizioni  di  cui all’art. 8.».

  14. All’art. 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al  comma  3, le parole da «entro 150 giorni» a «decreto-legge  n.  189/2016»  sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all’art. 11, comma  9, del decreto-legge».

  15. All’art. 18 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 5 e’ sostituito  dal  seguente:  «5.  Nel  caso  di  edifici  danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unita’  immobiliari  non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed  altre  che  risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il  costo  ammissibile  a contributo e’ pari  al  minor  importo  tra  il  costo  convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e  il  costo  dell’intervento  indispensabile  per assicurare l’agibilita’ strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche’ le  finiture  sulle  parti  di  proprieta’ esclusiva relative alle unita’ immobiliari utilizzabili.».

  16. All’art. 19 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al  comma  2, le parole da «effettuate le verifiche» sono sostituite dalle  parole: «all’esito dell’istruttoria condotta dal Comune».

  17. All’art. 19 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al  comma 7 le parole «ed a quelli a destinazione pubblica» sono soppresse.

  18. L’art. 22 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017 e’ sostituito dal seguente:

  «Art.  22  (Edifici  ubicati  in  aree  interessate   da   dissesti idrogeologici).    1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento  sismico  o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (PAI)  o  da  altri  strumenti  di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorita’ competenti, quali:

    a) fasce fluviali a maggiore pericolosita’ o a  maggiore  rischio di esondazione;

    b) aree suscettibili di instabilita’ dinamiche  in  fase  sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto  elevato (R3 o R4), le zone di  rispetto  per  faglie  attive  e  capaci,  per liquefazione o per cavita’ sotterranee instabili.

  2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosita’ e del rischio indicate  dal  PAI  o  dagli  altri strumenti  approvati  dalle  autorita’  competenti,  gli   interventi edilizi sono possibili alle sole condizioni  previste  e  nei  limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.

  3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano  previsti  interventi di  mitigazione  del  rischio  finanziati  dai  piani  sui   dissesti idrogeologici  di  cui  all’art.  14,  comma  2,  lettera   c),   del decreto-legge sono ammissibili  anche  altri  interventi  diversi  da quelli  di  cui  al  comma  2  purche’  gli  edifici  ripristinati  o ricostruiti vengano  utilizzati  dopo  l’esecuzione  delle  opere  di mitigazione.

  4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui  al  comma 1, a seguito di determinazione dell’Autorita’ competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o  migliorati  sismicamente,  il Vice Commissario puo’ autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilita’ dinamiche,  individuati tra quelli  gia’  edificabili  dallo  strumento  urbanistico  vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

  5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 puo’ essere concesso un contributo determinato sulla base del  costo  parametrico previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato  sulla superficie  utile  dell’edificio   da   delocalizzare,   incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque  fino  al  30%.  L’area dove  insiste  l’edificio  da  delocalizzare  e  quella  di  relativa pertinenza, liberate dalle macerie  conseguenti  alla  demolizione  a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita’ della zona.».

Art. 6

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017

 

  1. Il  comma  3  dell’art.  6-bis  dell’ordinanza  del  Commissario straordinario n. 32 del 21 giugno 2017 e’ soppresso.

Art. 7

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017

 

  1. Gli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del Commissario  straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 sono soppressi.

Art. 8

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017

 

  1.  Il  comma  3  dell’art.  2   dell’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017 e’ soppresso.

Art. 9

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017

 

  1.  Il  comma  3  dell’art.  2   dell’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017 e’ soppresso.

Art. 10

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017

 

  1. All’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario  n.  39 dell’8 settembre 2017 dopo il comma 6 e’ aggiunto  il  seguente:  «7. Qualora all’esito dell’aggiudicazione dell’incarico di  progettazione emerga l’insufficienza del contributo assegnato ai sensi dei commi  3 e  6,  il  Vice  Commissario  ne  da’  immediata   comunicazione   al Commissario  straordinario.   Quest’ultimo,   previe   le   opportune verifiche, nei trenta giorni successivi provvede a  trasferire  sulla contabilita’  speciale  del  Vice  Commissario  l’importo  aggiuntivo necessario  ad  assicurare  l’integrale  copertura   dei   costi   di pianificazione.».

Art. 11

 

 

Disposizione transitoria

 

  1. Le modifiche introdotte dalla presente ordinanza alle  ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016 non si applicano alle pratiche di ricostruzione di  cui all’art.  8  del  decreto-legge  n.  189/2016   per   le   quali   la comunicazione di avvio dei lavori o la domanda  di  contributo  siano state presentate  in  data  anteriore  all’entrata  in  vigore  della presente ordinanza.

  2. Per le domande  di  contributo  per  danni  lievi  riconducibili all’art. 8 del decreto-legge  n.  189/2016  presentate  anteriormente all’avvio dei lavori fino al 31 dicembre 2017, in deroga al  comma  3 dell’art. 4-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17  novembre  2016,  l’indicazione  dell’impresa  esecutrice   e   la documentazione  relativa  alla  selezione  di  essa  possono   essere prodotte anche  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di contributo.

  3. Per le domande  di  contributo  per  danni  lievi  riconducibili all’art. 8 del decreto-legge  n.  189/2016  presentate  anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali non sia stata ancora erogata la prima quota di contributo,  la  richiesta  di anticipazione di cui al comma 2 dell’art. 7 dell’ordinanza n.  8  del 2016, ove non formulata contestualmente alla domanda  di  contributo, puo’  essere  presentata  dagli  interessati  entro  quindici  giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

  4.  Sono  in  ogni  caso  ammissibili  le  domande  di   contributo presentate ai sensi delle ordinanze n. 13 del 2017 e n. 19  del  2017 in data successiva al 31 dicembre 2017 ed  anteriormente  all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 12

 

 

Norma finanziaria

 

  1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente  ordinanza  si provvede con le risorse della contabilita’ speciale di  cui  all’art. 4, comma 3, del decreto-legge.

Art. 13

 

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul  sito internet del Commissario straordinario.

    Roma, 10 gennaio 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari esteri, n. 70

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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