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Ordinanza 10 gennaio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disciplina delle modalita’ di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie.” (Ordinanza n. 48)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 10 gennaio 2018

 

Disciplina delle modalita’ di attuazione degli interventi  finanziati con le donazioni raccolte mediante  il  numero  solidale  45500  e  i versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato  dal  Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione  e  di  trasferimento  delle relative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 48).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017  con  il  quale  l’on.  Paola  De  Micheli  e’  stata   nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi  dell’art.  11  della legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive  modificazioni,  ai  fini della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi  sismici  a far data dal 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio  2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e  dal  decreto  legge  16  ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

    a) l’art. 2,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il  commissario straordinario, fra l’altro, opera una ricognizione  e  determina,  di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del  turismo,  secondo  criteri  omogenei,  il   quadro complessivo dei danni e stima  il  relativo  fabbisogno  finanziario, definendo altresi’ la programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di quelle   assegnate,   coordinando   altresi’   gli   interventi    di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al  titolo  II, capo I, ai sensi dell’art. 14;

    b)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i presidenti delle regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

    c) l’art. 4, comma 3, il quale  prevede  che  sulla  contabilita’ speciale  aperta  presso  la  tesoreria  statale  ed   intestata   al Commissario straordinario confluiscono  anche  le  risorse  derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione  di  interventi per la ricostruzione e ripresa dei  territori  colpiti  dagli  eventi sismici;

    d) l’art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni  raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul  conto  corrente bancario  attivato  dalla  Protezione  civile,  ai  sensi  di  quanto previsto dall’art. 4, dell’ordinanza del capo del Dipartimento  della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016,  n.  391,  che  confluiscono  nella contabilita’ speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all’interno di protocolli di  intesa,  atti, provvedimenti,  accordi  e   convenzioni   diretti   a   disciplinare l’attivazione e la diffusione di numeri solidali,  conti  correnti  a cio’ dedicati;

    e) l’art. 4, comma  6,  il  quale  prevede  che,  ai  fini  della realizzazione di  interventi  per  la  ricostruzione  e  ripresa  dei territori colpiti dagli eventi  sismici,  il  Comitato  dei  garanti, previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del capo del  Dipartimento  della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza    settembre  2016,  n.  391,  e’  integrato  da  un rappresentante designato dal Commissario straordinario che  sottopone al Comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato  ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito dell’implementazione delle previste soluzioni temporanee;

    f) l’art. 14, comma 1, il quale prevede  che,  con  provvedimenti adottati  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  e’   disciplinato   il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per  la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita’  dei  servizi pubblici,  nonche’  per  gli  interventi  sui  beni  del   patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’  di  resistenza  delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1;

    g) l’art. 14, comma 3-bis.1 nella parte in cui stabilisce che  in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c),  d)  e f) del comma 2 ovvero con apposito provvedimento  adottato  ai  sensi dell’art. 2, comma 2, il commissario straordinario puo’  individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in  detti  piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione  e che per la realizzazione dei predetti interventi, a cura di  soggetti attuatori di cui all’art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino  alla scadenza della gestione commissariale, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35 del  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n.  50,  le  procedure  previste  dal  comma  3-bis  del presente articolo»;

    h) l’art. 15, e, in particolare: il comma 1, lettera a), il quale prevede che, per la  riparazione,  il  ripristino  con  miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all’art. 14, comma 1, i soggetti  attuatori  degli  interventi sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  anche  attraverso gli Uffici speciali per  la  ricostruzione;  il  comma  2,  il  quale prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di  Regione    vicecommissario  con  apposito provvedimento puo’  delegare  lo  svolgimento  di  tutta  l’attivita’ necessaria alla realizzazione ai comuni  o  agli  altri  enti  locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute  nell’art.  38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    i) l’art. 18, e, in particolare, il comma 2,  il  quale  prevede, fra l’altro, che la centrale unica di committenza e’ individuata  per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 15, nei  soggetti  aggregatori  regionali   di   cui   all’art.   9   del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle  regioni  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico  previsto dal comma 1 del medesimo art. 9; il comma 4 il quale  stabilisce  che resta ferma la possibilita’ per i soggetti attuatori di cui  all’art. 15, comma  1,  lettera  a)  di  avvalersi,  come  centrale  unica  di committenza, anche  dell’agenzia  nazionale  per  l’attrazione  degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;

    l) l’art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai  fini  dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita’  organizzata  nell’affidamento  e  nell’esecuzione   dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1, e’ istituita,  nell’ambito  del  Ministero  dell’interno,  una  apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all’uopo  a disposizione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici  interessati a partecipare, a qualunque titolo e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell’iscrizione  e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

    m) l’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al  fine  di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

  Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante  «Approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;

disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;

  Vista l’ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n.  18  del  3 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017»;

  Vista  l’ordinanza   n.   37   dell’8   settembre   2017,   recante «Approvazione del primo programma degli interventi di  ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  commissario straordinario del Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Visto il Protocollo quadro  di  legalita’,  allegato  alle  Seconde linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  Missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  commissario  straordinario  del Governo e l’Autorita’ nazionale anticorruzione e l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.  – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Visto il Protocollo d’intesa per l’attivazione e la  diffusione  di numeri  solidali  per  la  raccolta  dei  fondi  da  destinare   alle popolazioni colpite da calamita’ naturali sottoscritto il  27  giugno 2014;

  Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 e, in particolare, l’art. 4,  come  sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;

  Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario 10 marzo  2017,  n. 17  recante  «Disciplina  delle  modalita’  di  effettuazione   delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per  la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli  eventi  sismici» ed in particolare l’art. 4 rubricato «Utilizzazione delle  erogazione liberali» con il quale, fra l’altro, si dispone:

    al primo comma che  «Il  commissario  straordinario  provvede  ad utilizzare  le  erogazioni  liberali  affluite   sulla   contabilita’ speciale, prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016  per  il  finanziamento  delle  attivita’  di  assistenza   alla popolazione ovvero di uno  o  piu’  interventi,  previsti  dai  piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli  effetti  dell’art.   14,   comma   2,   del   sopra   menzionato decreto-legge,  nel  rispetto   dei   principi   di   legalita’,   di imparzialita’, di  pubblicita’,  di  trasparenza,  di  efficacia,  di efficienza e di economicita’ di cui all’art. 1 della legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni»;

    al secondo comma che «Il commissario  straordinario  assicura  il coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le modalita’ di cui alle lettere b), c) e  d)  del primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni  assunte  dal Comitato dei garanti, previsto dall’art. 4  dell’ordinanza  del  capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.  389,  ed integrato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all’impiego delle  risorse  economiche  derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme  di  cui  alla  lettera  a)  del medesimo primo comma»;

  Visto il verbale della Cabina di coordinamento del 12  maggio  2017 nella quale e’ stato stabilito che gli interventi finanziati  con  le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e  i  versamenti sul  conto  corrente  bancario  attivato  dalla   Protezione   civile riguarderanno sia  le  scuole  sia  altre  strutture  pubbliche  che, sebbene  non  oggetto   della   ricostruzione,   risultino   comunque indispensabili   per   assicurare   la   ripresa    dello    sviluppo socio-economico dei territori colpiti dagli eventi  sismici,  nonche’ il potenziamento dei presidi di emergenza  e  che  il  riparto  delle risorse disponibili tra le Regioni  interessate  e’  stabilito  nelle seguenti percentuali: il 62% in favore della Regione Marche,  il  14% in favore della Regione Lazio, il 14% in favore della Regione Umbria, il 10% in favore della Regione Abruzzo;

  Visti i verbali  delle  sedute  del  Comitato  dei  garanti  e,  in particolare:

    il verbale della seduta del  12  luglio  2017  in  cui  e’  stato approvato  il   regolamento   recante   criteri   e   modalita’   per l’organizzazione e lo svolgimento delle attivita’  del  Comitato  per gli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni del centro Italia nel 2016  e  2017,  il  quale,  in  particolare,  stabilisce  che  le valutazioni  del  Comitato   sono   informate   al   rispetto   delle disposizioni recate dalle fonti normative e regolatorie generali e di settore, fra  cui  le  determinazioni  in  materia  della  Cabina  di coordinamento  della   ricostruzione,   definisce   i   criteri   per l’approvazione degli interventi, stabilisce le modalita’ di esercizio dei poteri di vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti;

    il verbale della seduta del 17 luglio  2017  con  il  quale  sono stati valutati e approvati i progetti presentati da ogni Regione e la relativa spesa;

  Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile in data 10 ottobre 2017 con il quale si comunica  che  l’importo  complessivo delle somme raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile e’  pari a complessivi euro 34.776.740,15;

  Vista l’intesa nelle riunioni della Cabina di coordinamento del  27 luglio  2017,  3  agosto  2017  e  10  agosto  2017  concernente   la definizione degli interventi oggetto  di  finanziamento  mediante  le sopraindicate donazioni, da sottoporre al Comitato dei garanti;

  Vista  la  nota  del  Dipartimento  della  protezione   civile   n. DPC/ABI/50087 in data 1° agosto 2017 con la  quale  viene  comunicato l’elenco degli interventi approvati dal comitato  dei  garanti  e  la previsione di spesa per ognuno di essi, pari  ad  euro  17.510.000,00 per la Regione Marche, ad euro 4.620.000,00 per la Regione Umbria, ad euro 3.942.500,00 per la Regione Lazio, ad euro 3.000.000,00  per  la Regione Abruzzo, per un importo complessivo  di  euro  29.072.500,00, comprensivo anche del progetto della Regione Marche «recupero  grotta sudatoria» approvato con riserva;

  Vista l’ulteriore nota del capo del Dipartimento  della  protezione civile n. DPC/ABI55859 in data 4 settembre 2017 con  la  quale  viene comunicata l’approvazione degli interventi nonche’  il  trasferimento nella contabilita’ speciale intestata al  «commissario  straordinario del  governo  sisma  24  agosto  2016»  n.  conto  6035  dell’importo complessivo di euro 26.072.500,00, che non comprende il progetto  per euro 3.000.000,00 della Regione Marche  «recupero  grotta  sudatoria» approvato con riserva;

  Viste le quietanze in entrata sulla contabilita’ speciale intestata al «commissario straordinario del governo sisma 24  agosto  2016»  n. conto 6035 del versamento da parte del Dipartimento della  protezione civile di euro 11.400.000,00  in  data  25  agosto  2017  e  di  euro 14.672.500,00 in data 1° settembre 2017, per un  importo  complessivo di euro 26.072.500,00;

  Considerato che le somme non ancora  impegnate  saranno  utilizzate per  ulteriori  interventi  che,  sulla  base  delle   proposte   dei Presidenti di regione    vicecommissari,  saranno  deliberati  nella Cabina di  coordinamento  e  inviati  al  Comitato  dei  garanti  per l’approvazione e la deliberazione di finanziamento;

  Ritenuta  la   necessita’   di   disciplinare   le   modalita’   di realizzazione dei predetti interventi e la tempistica  di  erogazione delle relative risorse  finanziarie,  nonche’  lo  svolgimento  delle funzioni di  coordinamento  assegnate  al  commissario  straordinario nonche’ di comunicazione ai  Comitato  dei  garanti  dello  stato  di attuazione dei medesimi, anche ai fini dell’esercizio dei compiti  di vigilanza ad esso attribuiti;

  Visto il verbale della Cabina di coordinamento in data 28 settembre 2017,  nella  quale  e’  stato  approvato  il   trasferimento   dalla contabilita’ speciale intestata  al  commissario  straordinario  alle contabilita’ speciali dei vice-commissari di un’anticipazione del 20% delle risorse  assegnate  a  ciascun  vice-commissario,  al  fine  di assicurare l’avvio dell’attivita’ di progettazione  degli  interventi gia’ approvati dal Comitati dei garanti;

  Visto il decreto del commissario straordinario  n.  5  in  data  12 ottobre 2017 con cui sono state trasferite alle contabilita’ speciali dei vice-commissari le indicate risorse finanziarie;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 14 dicembre 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  base  ai   quali   i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine  di trenta  giorni  per   l’esercizio   del   controllo   preventivo   di legittimita’  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Oggetto

 

  1. La presente ordinanza  disciplina  le  modalita’  di  attuazione degli interventi di ricostruzione e  ripresa  dei  territori  colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 finanziati con  le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e  i  versamenti sul  conto  corrente  bancario  attivato   dal   Dipartimento   della protezione  civile,   di   trasferimento   delle   relative   risorse finanziarie dalla contabilita’ speciale del commissario straordinario alle  contabilita’   speciali   dei   vice-commissari,   nonche’   di comunicazione al commissario straordinario dello stato di  attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al  Comitato  dei garanti i necessari elementi per l’esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti.

Art. 2

 

 

Attivita’ di progettazione

 

  1. In ragione della necessita’ di procedere al  piu’  celere  avvio degli  interventi  approvati  dal  Comitato  dei  garanti,  gli  enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all’elaborazione e all’approvazione  dei  progetti,  anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

    a) per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita’  previste dall’art. 2, comma 2-bis, del  decreto  legge  n.  189  del  2016  ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di concorrenza;

    b) per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  secondo  le  modalita’  e  le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

  A tal  fine  il  commissario  straordinario  con  proprio  decreto, sentita la Cabina di coordinamento, puo’  disporre  il  trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge  n.  189  del 2016, in favore delle contabilita’ speciali intestate  ai  presidenti delle Regione – vice-commissari,  di  un’anticipazione  fino  al  20% delle somme assegnate a ciascun vice-commissario.

  2. Agli  oneri  derivanti  dall’attivita’  di  progettazione  degli interventi gia’ definitivamente approvati dal  Comitato  dei  garanti per  l’importo  complessivo  di  euro  26.072.500,00,   indicati   in premessa, si fa fronte con le risorse di cui al  citato  decreto  del Commissario straordinario n. 5 in data 12 ottobre 2017,  con  cui  e’ stato disposto il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189  del  2016,  in  favore  delle  contabilita’ speciali intestate ai presidenti delle regioni – vice-commissari,  di un’anticipazione  pari  al  20%  delle  somme  assegnate  a  ciascuna regione.

Art. 3

 

 

Approvazione ed esecuzione dei progetti

 

  1. Entro centoventi giorni dall’entrata in  vigore  della  presente ordinanza, i soggetti di cui all’art.  2,  comma  1,  trasmettono  al Commissario straordinario del Governo, per la  loro  approvazione,  i progetti esecutivi relativi agli  interventi  di  cui  alla  presente ordinanza. Qualora il progetto sia  elaborato  dalle  regioni,  dalle province, dalle unioni di comuni, dalle Unioni montane o  dai  Comuni proprietari degli immobili,  lo  stesso  viene,  altresi’,  trasmesso all’Ufficio   speciale   per   la   ricostruzione,   territorialmente competente,  il  quale  provvede,  entro  trenta  giorni  dalla   sua presentazione, a verificare la completezza dello  stesso,  esprimendo anche un parere sulla sua congruita’ economica.

  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della congruita’ economica del progetto esecutivo e della  sua  conformita’ alle coperture di spesa approvate dal Comitato dei garanti, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del  decreto legge n. 189 del 2016, nel temine di trenta  giorni  dalla  ricezione del progetto da parte dell’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione, approva  definitivamente  il  progetto  stesso  e  adotta,  ai  sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016  il  decreto di concessione del contributo che, in ogni caso,  non  puo’  superare l’importo determinato dal  Comitato  dei  garanti  per  ogni  singolo intervento.

  Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al  comma precedente, si provvede al trasferimento in favore della contabilita’ speciale, intestata dal presidente di regione – vice-commissario,  di una somma pari al 30% del contributo  riconosciuto,  al  netto  delle somme gia’ corrisposte ai sensi del precedente art.  2.  Entro  sette giorni dal  ricevimento  dalla  comunicazione  del  presidente  della regione – vice-commissario  relativa  all’avvenuta  stipulazione  del contratto d’appalto, si provvede al trasferimento di un ulteriore 30% del contributo riconosciuto con il  provvedimento  di  cui  al  primo periodo del presente comma. L’importo residuo viene corrisposto entro sette giorni  dalla  comunicazione  del  presidente  della  regione – vice-commissario dell’avvenuta emissione del certificato di collaudo.

  3. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui  all’art.  18  del  decreto legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per  la  selezione  degli  operatori  economici  che  realizzano  gli interventi  secondo  le  modalita’  e  nei  termini  previsti   dalla convenzione di cui al sopra menzionato art. 18.

  4. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza  siano destinate al cofinanziamento di progetti esecutivi gia’ approvati, il Commissario straordinario, su motivata richiesta  del  Presidente  di Regione – vicecommissario,  trasferisce  alla  relativa  contabilita’ speciale le somme necessarie ad assicurare il completo  finanziamento dell’opera.  In  tal  caso  si  applicano  le  disposizioni  di   cui all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre  2017  o,  in  caso  di  edifici scolastici, l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017.

  5. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza  siano destinate al finanziamento di progetti di riparazione e  restauro  di beni culturali mobili,  il  commissario  straordinario,  entro  sette giorni dall’adozione del provvedimento di concessione del  contributo di cui  al  comma  1,  provvede  al  trasferimento  in  favore  della contabilita’  speciale,  intestata  dal  presidente  di   regione   – vicecommissario,  di  una  somma   pari   al   50%   del   contributo riconosciuto, al netto delle somme  gia’  corrisposte  ai  sensi  del precedente art. 2. L’importo residuo viene  corrisposto  entro  sette giorni  dalla  comunicazione   del   presidente   della   regione   – vicecommissario dell’avvenuta emissione del certificato  di  collaudo finale. Si applicano nella fattispecie le disposizioni  di  cui  Capo III (Appalti nel settore dei beni culturali) del decreto  legislativo n. 50 del 2016 e segnatamente  l’art.  147,  comma  3,  del  medesimo decreto.

Art. 4

 

 

Interventi essenziali

 

  1.  Gli  interventi  indicati  in  premessa,  gia’  definitivamente approvati dal Comitato dei garanti per l’importo complessivo di  euro 26.072.500,00, sono dichiarati essenziali,  in  considerazione  della natura delle opere e delle fonti di finanziamento, nonche’ del  tempo trascorso dalla loro approvazione, ai sensi e per gli effetti di  cui all’art. 14, comma 3-bis.1 del decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 5

 

 

Monitoraggio e rendicontazione

 

  1.  Gli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione   inoltrano   al commissario  straordinario,   con   cadenza   trimestrale,   apposita relazione  sullo  stato  di  realizzazione  dei  progetti,  anche  in riferimento  al  cronoprogramma  delle  attivita’  e  verificano   il completamento dell’opera  nel  rispetto  dei  termini  stabiliti  nei contratti d’appalto.

  2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono,  altresi’, a  rendicontare,  trimestralmente,   al   commissario   straordinario l’utilizzo  delle  risorse  finanziarie  attraverso   una   relazione dettagliata.

  3.  Eventuali  economie  di  spesa  derivanti  dall’attuazione  dei progetti approvati per ciascuna regione, compresi i ribassi di  gara, saranno  destinati  alla  programmazione  di  ulteriori   interventi, destinati alla medesima regione, che saranno sottoposti all’esame del Comitato dei garanti in conformita’ del relativo regolamento.

Art. 6

 

 

Oneri informativi e revoca del contributo

 

  1. Il Commissario straordinario informa trimestralmente il Comitato dei garanti, ai fini dell’esercizio delle sue funzioni di  vigilanza, sullo stato di  attuazione  dei  progetti,  sul  rispetto  dei  tempi indicati nel cronoprogramma relativo ad ogni progetto e su  eventuali criticita’ emerse nel corso della sua realizzazione.

  2.  Qualora  emergano   gravi   irregolarita’   nell’utilizzo   del contributo o nella realizzazione del progetto, ovvero  gravi  ritardi nell’avvio o nel completamento del medesimo, tali da  incidere  sulla fruibilita’  dell’opera,  il  Commissario  straordinario,  anche   su segnalazione del presidente della  regione –  vice-commissario,  puo’ proporre al Comitato dei garanti  l’adozione  dei  provvedimenti  del caso, compresa la revoca, anche parziale, del contributo.

Art. 7

 

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it)  del  commissario  straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,   Marche   ed   Umbria   interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

    Roma, 10 gennaio 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari esteri, n. 72

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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