ORDINANZA 1 agosto 2018
Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprieta’ privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico. (Ordinanza n. 61).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018)
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli e’ stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
l’art. 2, comma 1, lettera c), il quale prevede che il Commissario straordinario opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi’ la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
l’art. 5, comma 2, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e della infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a), ai danni alle strutture private adibite ad attivita’ sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose (lettera d) e ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico (lettera e);
l’art. 7, comma 1, lettera b), il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico, aggiungendo che, per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
l’art. 14, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successivamente dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale contiene la disciplina generale degli interventi di ricostruzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall’ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, e dall’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n. 30 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, e dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, modificata dall’ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante: «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, modificata dall’ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», modificata dalle ordinanze n. 41 del 2 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, e dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017»;
Rilevato che, a seguito della modifica normativa apportata dalla legge n. 172/2017 all’art. 14 del decreto-legge n. 189/2016, gli interventi di ricostruzione da eseguire sugli immobili di proprieta’ privata adibiti ad uso pubblico, e in particolare sulle strutture sanitarie e sugli edifici scolastici di proprieta’ privata, dovranno essere finanziati con le procedure di ricostruzione privata disciplinate dagli articoli 6 e seguenti del medesimo decreto-legge n. 189/2016, e che pertanto si rende necessario, in ragione della diversa tipologia costruttiva dei detti edifici rispetto a quella tipica degli immobili a uso produttivo o abitativo ovvero dell’obbligo di adeguamento sismico imposto dal carattere strategico della loro destinazione, definire per la determinazione dei contributi criteri e parametri specifici che integrino o sostituiscano quelli contenuti nelle ordinanze gia’ in vigore in materia di ricostruzione privata;
Ritenuta, altresi’, la necessita’ di introdurre ulteriori regole e parametri specifici per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici di interesse culturale aventi caratteristiche costruttive peculiari, a integrazione e modifica di quelli contenuti nelle ordinanze gia’ in vigore in materia di ricostruzione privata;
Ritenuto, ancora, che con riguardo a tutti gli interventi sopra indicati, e’ necessario individuare le tipologie di opere ammissibili a contributo, al fine di fornire agli Uffici speciali per la ricostruzione parametri omogenei e uniformi per la determinazione degli importi ammissibili a contributo;
Ritenuta, infine, la necessita’ di procedere allo stanziamento delle risorse necessarie ad assicurare, per gli interventi sugli edifici di proprieta’ mista pubblica e privata, l’erogazione della quota di contributo destinata a finanziare la ricostruzione della porzione di proprieta’ pubblica, per la quale a norma dell’art. 21 dell’ordinanza n. 19 del 2017 il contributo deve essere erogato in via diretta (ossia, secondo le modalita’ previste per la ricostruzione pubblica), e preso atto che, sulla scorta delle indicazioni preliminari trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione, i costi necessari per assicurare la copertura finanziaria di detti interventi possono stimarsi allo stato in euro 3.000.000,00 per il corrente anno 2018, con riserva di ulteriori finanziamenti che saranno disposti in prosieguo in relazione alle successive esigenze;
Rilevato che, sulla base delle verifiche contabili esperite, risulta all’attualita’ la disponibilita’ della somma suindicata nel Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189/2016;
Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 luglio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’art. 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d’ora innanzi denominato «decreto-legge»), disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale, ubicati nei comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-legge:
a) edifici in muratura a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento dei suddetti eventi sismici erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose e risultavano dotati di uno o piu’ vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a m 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300;
b) edifici in muratura a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento dei suddetti eventi sismici erano adibiti a usi diversi da quelli indicati alla lettera a) e risultavano dotati di uno o piu’ vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a m 15;
c) edifici i quali, anche se non dotati delle caratteristiche di cui alle lettere a) e b), al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1.
Art. 2
Criteri e modalita’ per l’accesso ai contributi
1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 dell’art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie.
2. Al fine di tener conto di alcune carenze strutturali che possono caratterizzare gli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1, per la determinazione del grado di vulnerabilita’ di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 19 del 2017, oltre alle carenze individuate nella Tabella 3.1 di cui al medesimo Allegato, si applicano quelle individuate nell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
3. Oltre a quanto previsto dalla Tabella 7 dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 19 del 2017, i costi parametrici di cui alla Tabella 6 del medesimo Allegato, computati sulla superficie complessiva degli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 della presente ordinanza, sono incrementati:
del 10% per altezza media di almeno un interpiano superiore a m 5 e fino a m 7;
del 15% per altezza superiore a m 7 e fino a m 10;
del 20% per altezza superiore a m 10 e fino a m 15;
del 25% per altezza superiore a m 15 e fino a m 20;
del 30% per altezza superiore a m 20.
4. Laddove gli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 fossero dotati di attrezzature particolari ed impianti speciali, che sono risultati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici e la cui riparazione o sostituzione e’ indispensabile per il ripristino della funzione originaria dell’edificio, il contributo per la riparazione o il riacquisto e’ pari all’80% del valore degli impianti originari come determinato con perizia asseverata allegata alla domanda di contributo.
5. Per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, ai fini della determinazione del contributo:
e’ in ogni caso assunto come livello di partenza il livello operativo L4;
oltre alle maggiorazioni pertinenti di cui all’ordinanza n. 19 del 2017, si applicano al contributo ulteriori maggiorazioni del 5% per adeguamento alla normativa antincendio e del 5% per adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
6. Per gli edifici di cui al comma 5, fermi restando i criteri di determinazione del contributo concedibile stabiliti nell’ordinanza n. 19 del 2017 come integrata dalla presente ordinanza, la valutazione di congruita’ dell’Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a favore degli edifici pubblici aventi destinazione analoga, al fine di evitare significativi scostamenti.
7. In caso di edifici di proprieta’ mista pubblica e privata, nei quali la destinazione di cui al comma 5 riguarda la sola porzione di proprieta’ pubblica, l’Ufficio speciale per la ricostruzione autorizza l’adeguamento sismico dell’intero edificio qualora non sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare allo stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea.
8. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili a contributo le opere gia’ individuate per gli interventi disciplinati dall’ordinanza n. 19 del 2017 riguardanti l’edificio, sia per la parte strutturale ed impiantistica che per le finiture, nonche’ per le attrezzature particolari e gli impianti speciali di cui al comma 4. Sono del pari ammissibili le opere necessarie per il ripristino e l’allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni. La determinazione delle opere ammissibili a finanziamento tiene conto delle indicazioni contenute nel § II dell’Allegato 2 alla presente ordinanza. In ogni caso, l’Ufficio speciale ha facolta’ di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell’opera.
Art. 3
Mutamento di destinazione d’uso
1. Qualora a seguito degli eventi sismici, e in conseguenza di determinazioni amministrative non imputabili al proprietario, gli edifici di cui all’art. 1, comma 1, abbiano perso la propria originaria destinazione a uso pubblico, e’ consentito contestualmente all’intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione consentirne il mutamento della destinazione ad uso abitativo o produttivo, a condizione e nei limiti in cui cio’ sia consentito dagli strumenti urbanistici.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione e’ esclusa l’applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e si applicano unicamente le norme contenute nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, in ragione della nuova destinazione d’uso prescelta dal richiedente.
Art. 4
Disposizioni specifiche per gli edifici
di interesse culturale
1. Per gli edifici di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere ammissibili a contributo sono determinate sulla base delle indicazioni contenute nel § I dell’Allegato 2 alla presente ordinanza. Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti su beni culturali ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 37 e n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018. In ogni caso, l’Ufficio speciale ha facolta’ di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell’opera.
2. Qualora l’immobile sia dotato di elementi architettonici peculiari che concorrono a determinarne il carattere di pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, recinzioni, chiostre, torri, torrini, portali, ponti levatoi, balaustre, opere di contenimento), oltre alle maggiorazioni di cui sub a) nella Tabella 7 dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 19 del 2017 l’Ufficio speciale riconosce un incremento non superiore all’80% dei costi eccedenti l’importo massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili a contributo, a condizione che i predetti costi eccedenti siano comprovati con preventivi di spesa o altra documentazione equivalente.
3. Per gli edifici vincolati per legge ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004, l’incremento del 20% stabilito sub a) nella Tabella 7 dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 19 del 2017 e’ aumentato fino al 30% nel caso di interventi richiesti dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per esigenze di tutela.
4. Per gli edifici di cui al presente articolo, qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, e’ riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell’edificio un contributo pari all’80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione.
5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni tali da renderne necessaria la demolizione e l’integrale ricostruzione, e’ sempre possibile procedere al loro smontaggio controllato e alla successiva rimessa in opera, purche’ in modo fedele all’assetto preesistente, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 5
Disposizioni per gli interventi su edifici
di proprieta’ mista pubblica e privata
1. Per gli interventi sugli edifici di proprieta’ mista di cui all’art. 21 dell’ordinanza n. 19 del 2017, per l’erogazione dei contributi relativi alla parte di proprieta’ pubblica e’ stanziata per l’anno 2018 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 4 del decreto-legge.
2. Ai successivi stanziamenti si provvedera’ con successive ordinanze, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle regioni in relazione allo stato di avanzamento della ricostruzione.
Art. 6
Norme transitorie
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle domande di contributo depositate in data successiva all’entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Per le domande di contributo gia’ depositate alla data di cui al comma 1, i richiedenti possono presentare istanza di rideterminazione del contributo sulla base dei criteri stabiliti nella presente ordinanza, allegando la documentazione necessaria, nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Nello stesso termine puo’ essere presentata la domanda di contributo integrativo per gli edifici per i quali alla data di cui al comma 1 sia stato gia’ emesso il decreto di concessione del contributo.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge.
2. Per gli interventi di cui all’art. 5, si fa riferimento alle risorse stanziate con le ordinanze di approvazione dei programmi di ricostruzione ricomprendenti gli edifici di culto interessati, come precisato al comma 3 del medesimo articolo.
Art. 8
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.
Roma, 1° agosto 2018
Il Commissario straordinario: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1602
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
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