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Ordinanza 1 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprieta’ privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico” (Ordinanza n. 61)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 1 agosto 2018

 

Misure per la  riparazione,  il  ripristino  e  la  ricostruzione  di immobili di proprieta’ privata di interesse culturale o  destinati  a uso pubblico. (Ordinanza n. 61).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

  l’art. 2, comma 1, lettera c), il quale prevede che il  Commissario straordinario opera una ricognizione e determina, di concerto con  le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni  e stima il  relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi’  la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

  l’art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

  l’art. 5, comma 2, il quale prevede che con provvedimenti  adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, in coerenza con  i  criteri  stabiliti nel  medesimo  decreto,   sulla   base   dei   danni   effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi  pubblici  e  privati,  e della infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente  subito (lettera a), ai danni alle strutture  private  adibite  ad  attivita’ sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative, sportive e religiose (lettera d) e ai danni agli edifici  privati  di interesse storico-artistico (lettera e);

  l’art. 7, comma 1, lettera b), il quale prevede  che  i  contributi per la riparazione o la ricostruzione degli  immobili  danneggiati  o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei  danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica  1, 2  e  3  quando  ricorrano  le  condizioni  per  la  concessione  del beneficio, a riparare, ripristinare o ricostruire  gli  immobili  «di interesse strategico», di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  29 ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti dall’evento sismico, aggiungendo che, per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi  delle  vigenti  norme tecniche per le costruzioni;

  l’art. 14, come modificato dal decreto-legge 16  ottobre  2017,  n. 148, convertito con modificazioni dalla legge  4  dicembre  2017,  n. 172, e successivamente dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale contiene la disciplina generale  degli  interventi  di  ricostruzione pubblica;

  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il «Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell’art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28 novembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  15  aprile  2017, dall’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall’ordinanza  10  gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita’  immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19 dicembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 12 del  9  gennaio  2017, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2017, dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile  2017,  dall’ordinanza  n.  44  del  15 dicembre 2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18 gennaio 2018, e dall’ordinanza 10 gennaio  2018,  n.  46,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2018,   recante «Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e successivi»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, modificata dall’ordinanza n. 30  dell’8  settembre  2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017,  e  dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19 del  24  gennaio  2018,  recante  «Misure  per  la  riparazione,   il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o  danneggiati  e  per  la  ripresa  delle  attivita’  economiche   e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017, modificata dall’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall’ordinanza n.  46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per  il  ripristino  con  miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad  uso  abitativo  gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far  data dal 24 agosto 2016»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017, modificata dall’ordinanza n. 56 del 10  maggio  2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30  maggio  2018, recante:  «Approvazione  del  primo  programma  degli  interventi  di ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017, modificata dall’ordinanza n. 56 del 10  maggio  2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30  maggio  2018, recante «Approvazione del primo piano  di  interventi  sui  beni  del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», modificata dalle ordinanze n. 41 del 2 novembre 2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280   del   30   novembre   2017,   e dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio  2018, recante «Approvazione  del  secondo  programma  degli  interventi  di ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno  2017,  n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e  n.  38  dell’8 settembre 2017»;

  Rilevato che, a seguito della modifica  normativa  apportata  dalla legge n. 172/2017 all’art. 14  del  decreto-legge  n.  189/2016,  gli interventi di ricostruzione da eseguire sugli immobili di  proprieta’ privata adibiti ad uso pubblico, e  in  particolare  sulle  strutture sanitarie e sugli edifici scolastici di proprieta’ privata,  dovranno essere  finanziati  con  le  procedure   di   ricostruzione   privata disciplinate dagli articoli 6 e seguenti del  medesimo  decreto-legge n. 189/2016, e che pertanto si rende  necessario,  in  ragione  della diversa tipologia costruttiva dei detti  edifici  rispetto  a  quella tipica  degli  immobili  a  uso   produttivo   o   abitativo   ovvero dell’obbligo di adeguamento sismico imposto dal carattere  strategico della  loro  destinazione,  definire  per   la   determinazione   dei contributi  criteri   e   parametri   specifici   che   integrino   o sostituiscano quelli contenuti nelle  ordinanze  gia’  in  vigore  in materia di ricostruzione privata;

  Ritenuta, altresi’, la necessita’ di introdurre ulteriori regole  e parametri specifici per gli interventi di riparazione,  ripristino  e ricostruzione   di   edifici   di    interesse    culturale    aventi caratteristiche costruttive peculiari, a integrazione e  modifica  di quelli contenuti  nelle  ordinanze  gia’  in  vigore  in  materia  di ricostruzione privata;

  Ritenuto, ancora, che con riguardo a  tutti  gli  interventi  sopra indicati, e’ necessario individuare le tipologie di opere ammissibili a contributo,  al  fine  di  fornire  agli  Uffici  speciali  per  la ricostruzione parametri omogenei e  uniformi  per  la  determinazione degli importi ammissibili a contributo;

  Ritenuta, infine, la  necessita’  di  procedere  allo  stanziamento delle risorse necessarie ad  assicurare,  per  gli  interventi  sugli edifici di proprieta’ mista pubblica e  privata,  l’erogazione  della quota di contributo destinata a  finanziare  la  ricostruzione  della porzione di proprieta’ pubblica, per la quale a  norma  dell’art.  21 dell’ordinanza n. 19 del 2017 il contributo deve  essere  erogato  in via  diretta  (ossia,  secondo   le   modalita’   previste   per   la ricostruzione  pubblica),  e  preso  atto  che,  sulla  scorta  delle indicazioni  preliminari  trasmesse  dagli  Uffici  speciali  per  la ricostruzione,  i  costi  necessari  per  assicurare   la   copertura finanziaria di detti interventi possono stimarsi allo stato  in  euro 3.000.000,00 per il corrente anno  2018,  con  riserva  di  ulteriori finanziamenti che saranno disposti in  prosieguo  in  relazione  alle successive esigenze;

  Rilevato  che,  sulla  base  delle  verifiche  contabili  esperite, risulta all’attualita’ la disponibilita’ della somma  suindicata  nel Fondo per la ricostruzione di cui all’art.  4  del  decreto-legge  n. 189/2016;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 7 luglio 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

 

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione dell’art. 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15 dicembre  2016,  n.  229,  e   s.m.i.   (d’ora   innanzi   denominato «decreto-legge»),  disciplinano  gli   interventi   di   riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili  con  ordinanza sindacale,  ubicati  nei  comuni  di  cui  all’art.  1   del   citato decreto-legge:

  a)  edifici  in  muratura  a   destinazione   diversa   da   quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento  dei  suddetti eventi  sismici  erano  adibiti  a  funzioni  culturali,  sociali   o religiose e risultavano dotati di uno o piu’ vani di  altezza  libera interpiano mediamente superiore a m 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300;

  b)  edifici  in  muratura  a   destinazione   diversa   da   quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento  dei  suddetti eventi sismici erano adibiti a usi diversi da  quelli  indicati  alla lettera a) e risultavano dotati di uno o piu’ vani di altezza  libera interpiano mediamente superiore a m 15;

  c) edifici i quali, anche se non dotati  delle  caratteristiche  di cui alle lettere a) e b),  al  momento  degli  eventi  sismici  erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme.

  2. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente ordinanza i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari  di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  degli edifici di cui al comma 1.

Art. 2

 

Criteri e modalita’ per l’accesso ai contributi

 

  1. Per tutto  quanto  non  diversamente  stabilito  dalla  presente ordinanza, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 dell’art. 1 si applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni delle ordinanze n.  4  del  17  novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile  2017.  Ai  fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie.

  2. Al fine di tener conto di alcune carenze strutturali che possono caratterizzare gli edifici di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1 dell’art. 1, per la determinazione del grado di vulnerabilita’ di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 19  del  2017,  oltre alle carenze  individuate  nella  Tabella  3.1  di  cui  al  medesimo Allegato,  si  applicano  quelle  individuate  nell’Allegato  1  alla presente ordinanza.

  3.  Oltre  a  quanto  previsto  dalla  Tabella  7  dell’Allegato  1 all’ordinanza n. 19 del 2017, i costi parametrici di cui alla Tabella 6 del medesimo Allegato, computati sulla superficie complessiva degli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma  1  dell’art.  1  della presente ordinanza, sono incrementati:

  del 10% per altezza media di almeno un interpiano superiore a m 5 e fino a m 7;

  del 15% per altezza superiore a m 7 e fino a m 10;

  del 20% per altezza superiore a m 10 e fino a m 15;

  del 25% per altezza superiore a m 15 e fino a m 20;

  del 30% per altezza superiore a m 20.

  4. Laddove gli edifici di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1 dell’art. 1 fossero dotati di attrezzature  particolari  ed  impianti speciali, che sono risultati  distrutti  o  danneggiati  per  effetto degli  eventi  sismici  e  la  cui  riparazione  o  sostituzione   e’ indispensabile  per   il   ripristino   della   funzione   originaria dell’edificio, il contributo per la riparazione o  il  riacquisto  e’ pari all’80% del valore degli impianti originari come determinato con perizia asseverata allegata alla domanda di contributo.

  5. Per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art.  1, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi  2,  3  e  4. Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della  loro  destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, ai fini della  determinazione del contributo:

  e’ in ogni  caso  assunto  come  livello  di  partenza  il  livello operativo L4;

  oltre alle maggiorazioni pertinenti di cui all’ordinanza n. 19  del 2017, si applicano al contributo ulteriori maggiorazioni del  5%  per adeguamento alla normativa antincendio e del 5% per adeguamento  alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

  6. Per gli edifici di cui al comma 5, fermi restando i  criteri  di determinazione del contributo concedibile stabiliti nell’ordinanza n. 19 del 2017 come integrata dalla presente ordinanza,  la  valutazione di congruita’ dell’Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a  favore  degli edifici pubblici aventi destinazione  analoga,  al  fine  di  evitare significativi scostamenti.

  7. In caso di edifici di proprieta’ mista pubblica e  privata,  nei quali la destinazione di cui al comma 5 riguarda la sola porzione  di proprieta’  pubblica,  l’Ufficio  speciale   per   la   ricostruzione autorizza l’adeguamento sismico dell’intero edificio qualora non  sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare  allo  stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea.

  8. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili  a contributo le opere gia’ individuate per gli interventi  disciplinati dall’ordinanza n. 19 del 2017  riguardanti  l’edificio,  sia  per  la parte strutturale ed impiantistica che per le finiture,  nonche’  per le attrezzature particolari e gli impianti speciali di cui  al  comma 4. Sono del pari ammissibili le opere necessarie per il ripristino  e l’allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative  al ripristino di arredi e recinzioni esterni.  La  determinazione  delle opere ammissibili  a  finanziamento  tiene  conto  delle  indicazioni contenute nel § II dell’Allegato 2 alla presente ordinanza.  In  ogni caso, l’Ufficio speciale ha facolta’ di non  ammettere  a  contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione  ed  alle  caratteristiche dell’opera.

Art. 3

 

Mutamento di destinazione d’uso

 

  1. Qualora a seguito degli eventi  sismici,  e  in  conseguenza  di determinazioni amministrative non  imputabili  al  proprietario,  gli edifici di  cui  all’art.  1,  comma  1,  abbiano  perso  la  propria originaria destinazione a uso pubblico, e’ consentito contestualmente all’intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione consentirne il mutamento della destinazione ad  uso  abitativo  o  produttivo,  a condizione e nei limiti in cui cio’ sia  consentito  dagli  strumenti urbanistici.

  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai  fini  della  determinazione del contributo per la ricostruzione e’ esclusa  l’applicazione  delle disposizioni  contenute  nella  presente  ordinanza  e  si  applicano unicamente le norme contenute nelle ordinanze n.  13  del  9  gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, in ragione della  nuova  destinazione d’uso prescelta dal richiedente.

Art. 4

 

Disposizioni specifiche per gli edifici

di interesse culturale

 

  1.  Per  gli  edifici  di  interesse  culturale  ai   sensi   delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere ammissibili  a  contributo  sono   determinate   sulla   base   delle indicazioni  contenute  nel  §  I  dell’Allegato  2   alla   presente ordinanza.  Le  predette  indicazioni  sono  applicabili,  in  quanto compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti su  beni  culturali  ai  sensi  delle   ordinanze   del   Commissario straordinario n. 37 e n. 38 dell’8 settembre 2017  e  n.  56  del  10 maggio 2018. In ogni caso, l’Ufficio  speciale  ha  facolta’  di  non ammettere  a  contributo  gli   interventi   motivatamente   ritenuti incongrui o non giustificati  in  relazione  al  danno  subito,  alla dimensione ed alle caratteristiche dell’opera.

  2.  Qualora  l’immobile  sia  dotato  di  elementi   architettonici peculiari che  concorrono  a  determinarne  il  carattere  di  pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, recinzioni, chiostre, torri,  torrini,  portali,  ponti  levatoi,   balaustre,   opere   di contenimento), oltre alle maggiorazioni di cui sub a) nella Tabella 7 dell’Allegato 1 all’ordinanza  n.  19  del  2017  l’Ufficio  speciale riconosce un incremento non superiore  all’80%  dei  costi  eccedenti l’importo massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili a  contributo, a condizione che i predetti  costi  eccedenti  siano  comprovati  con preventivi di spesa o altra documentazione equivalente.

  3. Per gli edifici vincolati per legge ai sensi  dell’art.  45  del decreto legislativo n. 42 del 2004, l’incremento  del  20%  stabilito sub a) nella Tabella 7 dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 19  del  2017 e’ aumentato fino  al  30%  nel  caso  di  interventi  richiesti  dal Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e  del  turismo  per esigenze di tutela.

  4. Per gli edifici di cui al presente articolo, qualora  sia  stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, e’ riconosciuto a  copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell’edificio un contributo pari all’80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione.

  5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni  tali  da renderne necessaria la demolizione e  l’integrale  ricostruzione,  e’ sempre possibile procedere al  loro  smontaggio  controllato  e  alla successiva rimessa in  opera,  purche’  in  modo  fedele  all’assetto preesistente, anche  in  deroga  alle  prescrizioni  degli  strumenti urbanistici comunali.

Art. 5

 

Disposizioni per gli interventi su edifici

di proprieta’ mista pubblica e privata

 

  1. Per gli interventi sugli edifici  di  proprieta’  mista  di  cui all’art. 21 dell’ordinanza n.  19  del  2017,  per  l’erogazione  dei contributi relativi alla parte di proprieta’  pubblica  e’  stanziata per l’anno 2018 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle  risorse di cui all’art. 4 del decreto-legge.

  2.  Ai  successivi  stanziamenti  si  provvedera’  con   successive ordinanze, sulla base delle effettive  esigenze  rappresentate  dalle regioni in relazione allo stato di avanzamento della ricostruzione.

Art. 6

 

Norme transitorie

 

  1. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle domande di contributo depositate in data  successiva  all’entrata  in vigore della presente ordinanza.

  2. Per le domande di contributo gia’ depositate alla data di cui al comma 1, i richiedenti possono presentare istanza di rideterminazione del contributo  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nella  presente ordinanza, allegando la documentazione  necessaria,  nel  termine  di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.  Nello stesso termine  puo’  essere  presentata  la  domanda  di  contributo integrativo per gli edifici per i quali alla data di cui al  comma  1 sia stato gia’ emesso il decreto di concessione del contributo.

Art. 7

 

Norma finanziaria

 

  1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente  ordinanza  si provvede con le risorse della contabilita’ speciale di  cui  all’art. 4, comma 3, del decreto-legge.

  2. Per gli interventi di cui all’art. 5,  si  fa  riferimento  alle risorse stanziate con le ordinanze di approvazione dei  programmi  di ricostruzione ricomprendenti gli edifici di culto  interessati,  come precisato al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 8

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 1° agosto 2018

 

Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari esteri, n. 1602

 

pdfAllegato 1

pdfAllegato 2

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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