Negoziazione Assistita

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 N. 132, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162

Ai sensi dell’art. 2, comma 7 del decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, informiamo che vi è la possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l’assistenza di uno o più avvocati iscritti all’Albo, anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96.

La convenzione di negoziazione, da redigere, a pena di nullità in forma scritta, deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

Informiamo altresì che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le azioni relative:

1) ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

2) ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (fuori dai casi previsti dal precedente punto 1), nonché fuori dai casi previsti dall’art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla mediazione obbligatoria).

L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è, tuttavia, condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti ipotesi:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696 bis c.p.c.;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell’azione civile esercitata nel procedimento penale.

L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è, inoltre, condizione di procedibilità nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, nonchè nelle ipotesi in cui la parte possa stare in giudizio personalmente.

L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, primo comma, n. 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Si evidenzia, infine, che l’art. 21-bis del Decreto legge n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015 prevede incentivi fiscali nella forma di credito di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita. Le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di tale credito di imposta sono stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 23 dicembre 2015 (in Gazzetta Ufficiale n. 5/2016), come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 77/2017)

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