Legge 6 febbraio 2006, n. 38
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA
CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE
DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma e’ sostituito dai seguenti:
“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita’ economica, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a curo 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di per-sona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma e’ persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.
Art. 2.
1. All’articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da curo 25.822 a curo 258.228”;
b) al terzo comma, dopo la parola: “divulga” e’ inserita la seguente: “, diffonde”;
c)il quarto comma e’ sostituito dal seguente: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”;
d) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente:
“Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita’”.
Art. 3.
1. L’articolo 600-quater del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 600-quater. – (Detenzione di materiale pornografico). – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e’ aumentata in misura non ecce-dente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita’”.
Art. 4.
1. Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge, e’ inserito il seguente:
“Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita’ di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
Art. 5.
1. All’articolo 600-septies del codice penale e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.
Art. 6.
1. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) e’ sostituito dal seguente:
“2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”;
b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
“Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni”.
Art. 7.
1. All’articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: “quattordici” e’ sostituita dalla seguente: “diciotto”;
b) il numero 2) e’ sostituito dal seguente:
“2) se il fatto e’ commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e’ affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza”.
Art. 8.
1. All’articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla linea, dopo le parole: “La condanna” sono inserite le seguenti: “o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”; b) al numero 1), dopo le parole: “elemento costitutivo” sono inserite le seguenti: “o circostanza aggravante”;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.
Art. 9.
1. All’articolo 734-bis del codice penale le parole: “600-ter, 600-quater” sono sostituite dalle seguenti: “600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.
Art. 10.
1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: “600-ter, primo e secondo comma,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”;
b) alla lettera c), dopo le parole: “e 600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.l,”.
Art. 11.
1. All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono inserite le seguenti: “i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, nonche’ 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,”.
Art. 12.
1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: “delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.
2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) e’ inserita la seguente:
“l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. l del medesimo codice;”. Nota all’art. 12:
– Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque e’ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all’arresto di chiunque e’ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita’ dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e’ stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumita’ pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e’ stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu’ previsto dall’art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’art. 600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, quella prevista dall’art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall’art. 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’art. 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche’ di piu’ armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416-bis, comma 2, del codice penale), delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione e’ diretta alla commissione di piu’ delittifra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza e’ eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto immediatamente in liberta’.».
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hannoacolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi’ facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall’art. 582 del codice penale;
g) furto previsto dall’art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635,
comma 2, del codice penale;
i) truffa prevista dall’art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico prevista dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1 del medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’art. 497-bis del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza puo’ essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto immediatamente in liberta’.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura e’ giustificata dalla gravita’ del fatto ovvero dall apericolosita’ del soggetto desunta dalla sua personalita’ o dalle circostanze del fato.
4-bis. Non e’ consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
Art. 13.
1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: “del codice penale” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice”.
Art. 14.
1. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter, 600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale porno-grafico di cui all’articolo 600-quater.l,”.
2. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.
3. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater 1,”.
Art. 15.
1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: “articoli 575,” sono inserite le seguenti: “600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,” e dopo le parole: “dagli articoli 609-bis,” sono inserite le seguenti: “609-ter,”.
Art. 16.
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: “600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.
2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: “600-quater” sono inserite le seguenti: “, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,”.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all’articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.l del medesimo codice.
Note all’art. 16:
– Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 10 (Disposizioni processuali). – 1. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958,n. 75, il pubblico ministero puo’, con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell’arresto, del fermo dell’indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti puo’ essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono.».
– Si riporta il testo dell’art. 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche’ per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 9 (Condizioni di applicabilita’ delle speciali misure di protezione). – 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l’incolumita’ provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza. 2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita’ di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e risulta altresi’ che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale.
3. Ai fini dell’applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita’. Devono altresi’ avere carattere di novita’ o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita’ di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita’ e le modalita’ operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate nell’art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita’ ed attualita’ del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell’art. 13, comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche’, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita’ o coniugio, nondetermina, in difetto di stabile coabitazione, l’applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita’ delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
gruppo e’ localmente in grado di valersi.».
Art. 17.
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l’obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche’ nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo ….. della legge n…. – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attivita’ produttive.
Art. 18.
1. All’articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: “600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 dello stesso codice,”.
CAPO II.
NORME CONTRO
LA PEDOPORNOGRAFIA
A MEZZO INTERNET
Art. 19
1. Dopo l’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
“Art. 14-bis. – (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET)
1. Presso l’organo del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, e’ istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato “Centro”, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da sogg tti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonche’ i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorita’ giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonche’ i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall’istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’ elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all’articolo 17, comma I.
Art. 14-ter. – (Obblighi per fornitori dei servizi della societa’ dell’informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica)
1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonche’ a comunicare senzaindugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.
2. I fornitori dei servizi per l’effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 14-quater. – (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire ‘accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) – 1. I fornitori di connettivita’ alla rete INTERNET, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettivita’ della rete INTERNET.
Con il medesimo decreto viene altresi’ indicato il termine entro il quale i fornitori di connettivita’ alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quinquies. – (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). –
1. Il Centro trasmette all’Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all’articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all’UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 14-bis l’UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all’accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento. 5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l’acquisto di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all’istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all’intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l’autorizzazione all’utilizzo della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformita’ con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell’ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all’UIC l’applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L’UIC trasmette le informazioni cosi’ acquisite al Centro.
8. Con regolamento adottato ai sensi del-l’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunita’ e per l’innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d’Italia e l’UIC, sentito l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalita’ da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
9. La Banca d’Italia e l’UIC verificano l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All’irrogazione della sanzione provvede la Banca d’Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell’economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d’Italia o dell’UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
10. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopomografia sulla rete INTERNET”.
2. Il decreto di cui all’articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e’ adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e’ adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
1. All’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’ l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita’, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e’ autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita’ sono definite la composizione e le modalita’ di funzionamento dell’Osservatorio nonche’ le modalita’ di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l’istituzione e l’avvio elle attivita’ dell’Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C al-legata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
2. Il decreto di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e’ adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita’
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell’interno
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli