Legge 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 56 e 192)
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
…omissis…
56. All’articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il compenso e’ riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attivita’ di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non e’ da essi rinunciabile ne’ puo’ in alcun modo formare oggetto di cessione».
…omissis…
192. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 agosto 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando