Studio Legale
Rossignoli e Associati

Legge 12 agosto 2016 n. 170 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.” (art. 1 e art. 20)

 

 

LEGGE 12 agosto 2016, n. 170 

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. (art. 1 e art. 20)

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 dell’1 settembre 2016)

 Vigente al: 16-9-2016 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l’attuazione  di direttive europee

  1. Il Governo  e’  delegato  ad  adottare  secondo  i  termini,  le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli  31  e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi  per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B  annessi alla presente legge.

  2. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle direttive elencate  nell’allegato  B  annesso  alla  presente  legge, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a  sanzioni  penali,  quelli relativi all’attuazione  delle  direttive  elencate  nell’allegato  A  annesso alla presente  legge,  sono  trasmessi,  dopo  l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei  deputati  e

al Senato della Repubblica affinche’  su  di  essi  sia  espresso  il parere dei competenti organi parlamentari.  

  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non riguardano l’attivita’  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti  occorrenti  per  l’adempimento  degli obblighi  di  attuazione  delle  direttive  stesse;   alla   relativa copertura, nonche’ alla copertura delle minori entrate  eventualmente derivanti  dall’attuazione  delle  direttive,  in  quanto   non   sia possibile farvi fronte con i fondi  gia’  assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il recepimento della normativa  europea  previsto  dall’articolo  41-bis della legge 24 dicembre  2012,  n.  234.  Qualora  la  dotazione  del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi  dai quali  derivino  nuovi   o   maggiori   oneri   sono   emanati   solo successivamente all’entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi che stanziano  le  occorrenti  risorse  finanziarie,  in  conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Gli schemi  dei  predetti  decreti  legislativi  sono,  in   ogni   caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti  anche per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma  4,  della citata legge n. 234 del 2012.

…omissis…

Art. 20

Principi  e  criteri  direttivi  per  l’attuazione  della   direttiva   2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio   2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei  diritti   connessi e sulla concessione di  licenze  multiterritoriali  per  i  diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno

  1. Nell’esercizio della delega  per  l’attuazione  della  direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore  e  dei  diritti connessi e sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per  i diritti su opere musicali per l’uso online nel  mercato  interno,  il Governo si attiene, oltre ai principi  e  criteri  direttivi  di  cui all’articolo 1,  comma  1,  anche  ai  seguenti  principi  e  criteri  direttivi specifici:

    a) assicurare che la Societa’ italiana degli autori ed editori  e gli  altri  organismi  di  gestione  collettiva  garantiscano  idonei requisiti di trasparenza, efficienza e  rappresentativita’,  comunque adeguati  a  fornire   ai   titolari   dei   diritti   una   puntuale rendicontazione dell’attivita’ svolta nel loro interesse;

    b) vietare alla Societa’ italiana degli autori ed editori e  agli altri organismi di gestione collettiva di  imporre  ai  titolari  dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente  necessario  per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

    c) definire i requisiti di adesione alla Societa’ italiana  degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;  

    d) prescrivere che gli  statuti  della  Societa’  italiana  degli autori ed editori e degli  altri  organismi  di  gestione  collettiva stabiliscano  adeguati,  equilibrati  ed   efficaci   meccanismi   di

partecipazione   dei   loro   membri    al    processo    decisionale dell’organismo;

    e) stabilire che la Societa’ italiana degli autori ed  editori  e gli   altri   organismi   di   gestione   collettiva   distribuiscano regolarmente e con la necessaria  diligenza  gli  importi  dovuti  ai titolari dei diritti che  hanno  loro  conferito  mandato  e  che  la distribuzione  avvenga  entro  nove  mesi  a  decorrere  dalla   fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;

    f) prevedere che la Societa’ italiana degli autori ed  editori  e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano  gli  importi dovuti ai titolari dei diritti  con criteri  di  economicita’,  quanto piu’  possibile  su  base  analitica,  in   rapporto   alle   singole  utilizzazioni delle opere;

    g) prevedere che gli utilizzatori siano  obbligati  a  presentare alla Societa’ italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei  tempi  richiesti,  rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un  modello tipizzato,  nonche’  ogni  informazione  necessaria   relativa   alle utilizzazioni oggetto  delle  licenze  o  dei  contratti;  stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti  sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;

    h) assicurare la messa a disposizione, da  parte  della  Societa’ italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di  gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami,  l’implementazione  di  sistemi  efficienti  di  risoluzione alternativa   delle   controversie   e   il   ricorso   a   procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;

    i) riformare l’attivita’ di riscossione della  Societa’  italiana degli  autori  ed  editori  e  degli  altri  organismi  di   gestione collettiva in modo da aumentarne l’efficacia  e  la  diligenza  e  in particolare,   con   riferimento    all’attivita’    dei    mandatari territoriali,  da  garantire  trasparenti  modalita’   di   selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di  professionalita’  e  di onorabilita’,  il  rafforzamento  dei  controlli  sul  loro  operato, un’equa e proporzionata distribuzione territoriale nonche’ l’uniforme applicazione delle tariffe stabilite,  evitando  la  costituzione  di situazioni di potenziale  conflitto  di  interessi  e  di  cumulo  di mandati incompatibili;

    l)  prevedere  forme  di   riduzione   o   di   esenzione   dalla corresponsione dei diritti d’autore riconosciute a  organizzatori  di spettacoli dal vivo  con  meno  di  cento  partecipanti,  ovvero  con giovani esordienti titolari di diritti d’autore, nonche’ in  caso  di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del  Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,  garantendo  che, in tali  ipotesi,  la  Societa’  italiana  degli  autori  ed  editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;                                                                              

    m) assicurare la trasparenza della Societa’ italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva  attraverso la previsione dell’obbligo  di  pubblicazione,  nei  rispettivi  siti internet,  dello  statuto,  delle  condizioni  di   adesione,   della  tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e  delle  linee  di politica  generale  sulla  distribuzione  degli  importi  dovuti   ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale  nonche’, per gli organismi  di  gestione  collettiva  operanti  in  virtu’  di specifiche  disposizioni   di   legge,   attraverso   la   previsione dell’obbligo di trasmettere alle Camere  una  relazione  annuale  sui risultati dell’attivita’ svolta;

    n) ridefinire, in conformita’ alle disposizioni  della  direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal  mercato,  i requisiti minimi necessari per  le  imprese  che  intendono  svolgere attivita’  di  intermediazione  dei  diritti  connessi,   attualmente stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri previsto dall’articolo 39, comma  3,  del  decreto-legge  24  gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

…omissis ….

Data a Selva di Val Gardena, addi’ 12 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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