LEGGE 12 agosto 2016, n. 170
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. (art. 1 e art. 20)
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 dell’1 settembre 2016)
Vigente al: 16-9-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee
1. Il Governo e’ delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B annesso alla presente legge, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.
…omissis…
Art. 20
Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare che la Societa’ italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentativita’, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attivita’ svolta nel loro interesse;
b) vietare alla Societa’ italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
c) definire i requisiti di adesione alla Societa’ italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) prescrivere che gli statuti della Societa’ italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di
partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell’organismo;
e) stabilire che la Societa’ italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
f) prevedere che la Societa’ italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicita’, quanto piu’ possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Societa’ italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonche’ ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Societa’ italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l’implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
i) riformare l’attivita’ di riscossione della Societa’ italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l’efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all’attivita’ dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalita’ di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalita’ e di onorabilita’, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un’equa e proporzionata distribuzione territoriale nonche’ l’uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d’autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d’autore, nonche’ in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Societa’ italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Societa’ italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell’obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonche’, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtu’ di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell’obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell’attivita’ svolta;
n) ridefinire, in conformita’ alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attivita’ di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.
…omissis ….
Data a Selva di Val Gardena, addi’ 12 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando