INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
B) dell’obbligo di utilizzare, assistito dall’avvocato, il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel caso in cui la controversia in oggetto sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Tale obbligo non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140 bis del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni;
C) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ovvero è disposta dal giudice;
D) delle agevolazioni fiscali connesse all’utilizzo della procedura ed in particolare della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità che sarà corrisposta all’Organismo di mediazione, fino a concorrenza di euro 500,00 (cinquecento), in caso di successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa); nonché del fatto che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00 (cinquantamila) e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.