Informativa D. Lgs. n. 28/2010

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, lo Studio Legale Rossignoli e Associati informa di quanto segue:

A) della facoltà di avvalersi, per tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, del procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni, ovvero del procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ovvero del procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate);

B) dell’obbligo di utilizzare, assistito dall’avvocato, il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel caso in cui la controversia in oggetto sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Tale obbligo non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140 bis del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni;

C) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda ovvero sia disposta dal giudice;

D) delle agevolazioni fiscali connesse all’utilizzo della procedura ed in particolare della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione, fino a concorrenza di euro 500,00 (cinquecento), in caso di successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa); nonché del fatto che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00 (cinquantamila) e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

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