Diritto di Famiglia
Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016) Vigente al: 5-6-2016 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art.
Legge 6 maggio 2015, n. 55 recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi.”
Legge 6 maggio 2015, n. 55 recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi.” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 11 maggio 2015) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”
Legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Legge 6 marzo 1987, n. 74 recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”
Legge 6 marzo 1987, n. 74 recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1987 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Art.1 1. All’art. 3 della legge
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 74) (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1970) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Promulga la seguente legge: Art.1 1. Il giudice pronuncia lo