Studio Legale
Rossignoli e Associati

Determina 24 settembre 2013 del Direttore Generale della DGSCER del Ministero dello Sviluppo Economico recante la definizione dei criteri per l’assegnazione alle tv locali delle frequenze residue e disponibili

 

DETERMINA DEL 24 SETTEMBRE 213

“Definizione dei criteri per l’assegnazione alle tv locali delle frequenze residue e disponibili”

 

(pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 settembre 2013)

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

 

VISTE le delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni n. 300/10/Cons n. 423/11/Cons, n. 542/11/Cons, n. 265/12/Cons, n.93/12/Cons, 277/13/Cons, 451/13/Cons;

VISTE le graduatorie regionali mediante le quali sono stati assegnati agli operatori di rete i diritti d’uso delle frequenze in ambito locale;

VISTA la pluralità di richieste di utilizzo di frequenze residue e disponibili per la risoluzione di problematiche di natura radioelettrica o per la razionalizzazione della rete;

CONSTATATO che il numero di risorse residue e disponibili non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste;

RITENUTA la necessità di adottare criteri trasparenti e non discriminatori per l’utilizzo delle suddette risorse;

 

DETERMINA

ARTICOLO 1

(Definizione frequenze residue)

 

1.Sono considerate frequenze residue quelle pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’emittenza televisiva locale e non assegnate tramite diritto d’uso ad alcun soggetto in un determinato bacino.

 

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione frequenze residue)

 

1.Le frequenze residue prese in considerazione sono quelle derivanti dall’attuazione delle delibere n. 423/11/Cons, n. 542/11/Cons, n. 265/12/Cons, n.93/12/Cons, nel rispetto dei vincoli radioelettrici e con le limitazioni di cui alla delibera n. 451/13/Cons. 2. L’assegnazione delle frequenze residue potrà avvenire previa rinuncia all’eventuale contenzioso in essere, qualora richiesto dall’Amministrazione e alla contestuale restituzione della frequenza oggetto del diritto d’uso, nei casi indicati nel successivo articolo 3.

 

ARTICOLO 3

(Criteri di utilizzo frequenze residue)

 

Per l’assegnazione delle frequenze residue si analizzano le richieste dei soggetti secondo l’ordine di priorità indicato nei seguenti punti e nei casi di più richieste per la stessa priorità, secondo l’ordine di graduatoria regionale. Per determinare la sussistenza dei problemi interferenziali segnalati, viene verificato il rispetto dei PDV, di cui alla delibera n. 451/13/Cons.

1. Accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze legittimamente esercite dai paesi esteri radioelettricamente confinanti. In tale caso, l’assegnazione della frequenza residua comporta la contestuale restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso.

2. Attuazione di provvedimenti della magistratura nei casi in cui viene disposta l’assegnazione di una frequenza libera. In tale caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la rinuncia all’eventuale contenzioso in essere. Nel caso in cui non venga richiesta tale rinuncia, l’assegnazione è provvisoria e subordinata all’esito del contenzioso.

3. Accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze assegnate al Mux 1 della RAI.

In tale caso, l’ assegnazione della frequenza residua comporta la contestuale restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso.

4. Accertate situazioni interferenziali derivanti dal legittimo esercizio degli stessi canali da parte delle amministrazioni estere. In tal caso, l’assegnazione della frequenza residua comporta la contestuale restituzione al Ministero della frequenza oggetto del diritto d’uso.

5. Accertate situazioni interferenziali venutesi a creare in aree oggetto di bandi regionali in cui l’area tecnica non coincide con la regione. In tale caso, l’ assegnazione della frequenza residua per l’area interferita comporta la contestuale restituzione al Ministero della frequenza oggetto di diritto d’uso.

6. Accertate situazioni interferenziali venutesi a creare in sede di switch-off all’interno dello stesso bacino di utenza. In tale caso l’ assegnazione della frequenza residua per l’area interferita comporta la restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso.

7. Accertate situazioni interferenziali venutesi a creare in sede di switch-off per aree adiacenti. In tale caso l’ assegnazione della frequenza residua per l’area interferita comporta la restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso.

8. Recupero dell’operatore di rete non utilmente collocato nella graduatoria regionale. In tale caso l’ assegnazione della frequenza è subordinata all’assenza di situazione interferenziale. A tali soggetti verrà rilasciata apposita autorizzazione temporanea e la frequenza dovrà essere restituita su semplice richiesta del Ministero.

9. Richieste di estensione della rete da parte di soggetti utilmente collocati nella graduatoria regionale e titolari di diritto d’uso, esclusivamente per ampliare l’area di servizio della provincia assegnata . In tale caso l’ assegnazione della frequenza per l’estensione della rete dovrà essere revocata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) Verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7 del presente articolo

b) Violazione degli obblighi in capo all’operatore di rete.

L’estensione della rete non potrà essere considerata ai fini di un eventuale futuro indennizzo o misura compensativa.

 

ARTICOLO 4

(Definizione di frequenze disponibili)

 

Sono considerate frequenze disponibili quelle non pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ma temporaneamente libere ed utilizzabili su base non interferenziale, previo esclusivo consenso formale della stessa Autorità. Tali frequenze dovranno essere restituite su semplice richiesta del Ministero.

 

ARTICOLO 5

(Ambito di applicazione delle frequenze disponibili)

 

1. Nel caso in cui non sussistono frequenze residue per risolvere le problematiche di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 3, il Ministero potrà fare ricorso a frequenze disponibili su base temporanea, esclusivamente previo consenso formale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nel caso indicato dall’art. 3, numero 2, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la rinuncia all’eventuale contenzioso in essere.

 

ARTICOLO 6

(Criteri di utilizzo delle frequenze disponibili)

 

Per l’attribuzione delle frequenze disponibili si applicano i criteri dell’articolo 3.

 

ARTICOLO 7

(Attuazione)

 

1. L’Amministrazione provvederà a pubblicare sul sito del Ministero una tabella contenente l’elenco delle frequenze residue e una tabella contenente l’elenco delle frequenze disponibili per ciascun bacino provinciale.

2. I soggetti interessati, inclusi quelli che hanno presentato precedente istanza di estensione o variazione della frequenza oggetto del diritto d’uso senza conseguire, alla data del presente atto, il provvedimento finale da parte della DGSCER, anche relativamente alle suddette istanze, potranno presentare domanda di assegnazione di una specifica frequenza residua , da indicare espressamente nella domanda unitamente alla casistica di cui ai numeri da 1 a 9 dell’art. 3, entro 30 gg, dalla pubblicazione sul sito del Ministero della tabella delle frequenze residue al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione – Divisione III nonchè altra copia alla Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico – Divisione V – Viale America, 201, 00144 Roma.

 

Roma, 24 settembre 2013

 

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Leone

 

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