DELIBERA N. 235/16/CONS
(pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 16 giugno 2016)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2016;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO l’art. 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTO il decreto 13 dicembre 1984 del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, recante “Norme tecniche attuative per la comunicazione prevista dall’art.4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807”;
VISTO il decreto 23 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, recante “Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell’articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488”;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS di seguito denominato Regolamento;
VISTA la delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016, recante “Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
CONSIDERATO che l’inclusione degli impianti di radiodiffusione sonora analogica all’interno della Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione consentirà all’Autorità di disporre di un database telematico contenente le informazioni relative alle infrastrutture di diffusione su frequenze terrestri operanti nel territorio nazionale;
CONSIDERATA l’opportunità di censire le informazioni relative agli impianti utilizzati per la ripetizione simultanea e integrale di programmi radiofonici nazionali e locali, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che l’autorizzazione all’ installazione e l’esercizio degli impianti di cui all’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente a Comuni, Comunità montane e altri Enti locali o consorzi di Enti locali, ma che la gestione operativa di questi stessi impianti è sempre demandata all’operatore radiofonico del qua le vengono ripetuti i programmi;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità che sia nogli stessi operatori esercenti l’attività di radiodiffusione sonora a trasmettere le informazioni dei dati tecnici degli impianti trasmissivi gestiti per conto di soggetti di cui al citato art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 177/05;
TENUTO CONTO degli esiti degli incontri con le associazioni di categoria nel corso dei quali sono state recepite le osservazioni relative alla semplificazione del set di dati richiesto con l’allineamento alle informazioni contenute nelle schede B e C del d.m. 13 dicembre 1984 nonché per la tempistica indicata dall’Autorità per le operazioni di primo popolamento dei dati;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare l’art. 21 del Regolamento, prevedendo tra i soggetti tenuti a comunicare nella Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione i dati relativi agli impianti di diffusione anche gli operatori esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
RITENUTO opportuno che nella fase del cosiddetto primo popolamento, i dati tecnici e amministrativi degli impianti radiofonici siano trasmessi prevedendo un congruo periodo per gli operatori interessati;
CONSIDERATO che l’esercizio della radiodiffusione sonora analogica è attività soggetta al rilascio di concessione per la quale è previsto il pagamento di un canone annuale secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, del decreto 23 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;
CONSIDERATO, pertanto, la necessità di rendere più efficace il flusso delle informazioni relative al regolare pagamento del canone di concessione annuale e di semplificare le modalità di comunicazione da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, utilizzando i servizi telematici del ROC;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
Modifica dell’art. 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS
1. Il comma 2 dell’art. 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è abrogato.
Articolo 2
Modifica dell’art. 18 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS
1. L’art. 18 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è così riformulato:
“La modulistica costituisce l’allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n. 1/ROC al n. 24/ROC”.
Articolo 3
Modifica dei commi 1 e 3 dell’art. 21 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS
1. Il comma 1 dell’articolo 21 (Modalità di tenuta della sezione speciale) dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è così modificato:
“1. I soggetti esercenti impianti trasmittenti su frequenze terrestri del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale comunicano, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it ovvero all’indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ed in conformità alle specifiche di formato approvate dall’Autorità con separato provvedimento, l’entrata in esercizio, la cessione e/o l’acquisizione, la cessazione, nonché ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza”.
2. Il comma 3 dell’articolo 21 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è abrogato.
3. All’articolo 21 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è inserito il comma 3-bis:
“3-bis. In fase di primo popolamento gli operatori esercenti impianti di radiodiffusione sonora analogica sono tenuti a comunicare i dati tecnici e amministrativi degli impianti, in conformità alle specifiche di formato approvate dall’Autorità con separato provvedimento, dal 15 settembre 2016 al 15 dicembre 2016”.
Articolo 4
Attività di radiodiffusione: verifica del pagamento del canone di concessione
1. I soggetti titolari di concessioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica effettuano la comunicazione prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto 23 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, entro i termini ivi previsti, avvalendosi dei servizi telematici del ROC esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it.
2.I soggetti di cui al comma 1 trasmettono, attraverso i servizi telematici del ROC esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it, in formato elettronico, copia della attestazione di versamento, unitamente ad un’apposita nota, sottoscritta dal titolare dell’impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esistente, contenente i dati relativi al fatturato cui il canone si riferisce nonché copia del bilancio di esercizio approvato.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità www.agcom.it unitamente al testo coordinato dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, come da ultimo modificato.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 31 maggio 2016
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Capecchi
Allegato “A” della delibera n. 666/08/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 253/16/CONS