Studio Legale
Rossignoli e Associati

Delibera 31 maggio 2016 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Approvazione della specifica di formato da utilizzare per la comunicazione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda 87,5-108 MHz” (Delibera n. 236/16/CONS)

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA N. 236/16/CONS

 

APPROVAZIONE DELLA SPECIFICA DI FORMATO DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI TECNICI DELLE STAZIONI DI RADIODIFFUSIONE SONORA ANALOGICA OPERANTI IN BANDA 87,5 – 108 MHz

(pubblicata  nel sito web dell’Agcom in data 22 giugno 2016)

 

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO l’art. 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il d.P.R. 2 8 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTO il decreto 13 dicembre 1984 del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, recante “Norme tecniche attuative per la comunicazione prevista dall’art.4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 235/16/CONS;

VISTA la delibera n. 566/13/CONS, del 15 ottobre 2013, recante “Approvazione delle specifiche di formato da utilizzare per la comunicazione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione alla Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione site sul territorio nazionale”;

VISTA la delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016, recante “Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”;

CONSIDERATO che per consentire la corretta comunicazione alla Sezione speciale del Registro degli Operatori di Comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale dei dati tecnici degli impianti di radiodiffusione è necessario procedere alla definizione di idonee specifiche di formato per ciascuna tipologia di impianto trasmissivo;

RAVVISATA pertanto la necessità di definire una specifica di formato dedicata alla comunicazione dei dati tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione sonora operanti in banda 87,5-108 MHz;

CONSIDERATI gli esiti degli incontri con le associazioni di categoria dai quali è emersa l’opportunità di procedere, almeno nella prima fase, alla raccolta di un insieme semplificato di dati, il più possibile coincidenti con quelli presenti nei titoli autorizzatori rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, anche al fine del contenimento dei costi a carico degli operatori;

RITENUTO opportuno prevedere per i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione sonora la possibilità di comunicare con la medesima specifica di formato i dati tecnici sia degli impianti direttamente eserciti sia di quelli gestiti per conto di Comuni, Comunità montane e altri Enti locali o consorzi di Enti locali autorizzati ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005;

CONSIDERATO che dal 1° febbraio 2014, data di entrata in esercizio delle specifiche di formato di cui alla delibera n. 566/13/CONS, la posizione geografica degli impianti nell’ambito della Sezione speciale del Registro degli Operatori di Comunicazione, è definita utilizzando coordinate geografiche riferite unicamente al sistema geodetico World Geodetic System 1984 (WGS84);

TENUTO CONTO, tuttavia, dello stato dei dati tecnici nell’effettiva disponibilità dei soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, con particolare riferimento alle coordinate geografiche e al loro sistema di riferimento;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere la possibilità di indicare la posizione geografica degli impianti di radiodiffusione sonora analogica utilizzando coordinate geografiche riferite anche a sistemi geodetici attualmente non in uso nella Sezione speciale del Registro degli Operatori di Comunicazione, quali i sistemi Roma 1940- Monte Mario ed European Datum 1950;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione della specifica di formato “FM2”)

1. È approvata la specifica di formato denominata “FM2”, descritta nell’Allegato 1 al presente provvedimento, da utilizzare per la comunicazione telematica dei dati tecnici delle stazioni del servizio di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda 87,5-108 MHz alla Sezione speciale del Registro degli Operatori di Comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale.

 

Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La specifica di formato di cui all’art. 1 entra in esercizio il 15 settembre 2016 contestualmente all’avvio della fase di prima raccolta dei dati tecnici degli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda 87,5-108 MHz.

2. Al fine di assicurare la standardizzazione e la consistenza dei dati tecnici relativi alle varie tipologie di impianto dichiarate nella Sezione speciale del Registro degli Operatori di Comunicazione, a taluni dati tecnici dichiarati con la specifica di formato di cui all’art. 1 potranno essere applicate procedure automatiche di conversione delle unità di misura sia in fase di registrazione nella base dati sia in fase di presentazione o esportazione dei dati dichiarati.

3. La specifica di formato di cui all’art. 1 è rivedibile, successivamente al completamento della fase di prima raccolta dei dati, alla luce delle eventuali problematiche emerse nel corso della suddetta fase.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

 

pdfAllegato 1

 

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