DELIBERA N. 402/15/CONS
MODIFICA DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE DVB-T IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 8, DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 147, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2015;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e, in particolare, l’art. 42;
VISTI gli Atti Finali della conferenza “Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)”, svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’International Telecommunication Union (ITU), recanti l’Accordo regionale di pianificazione per il servizio di radiodiffusione digitale (Accordo GE06), nonché il Piano delle frequenze di cui all’art. 3 del suddetto Accordo;
VISTO l’art. 8-novies, comma 4, della legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall’art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;
VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico;
VISTA la legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, ed in particolare l’art.6, commi 8, 9 e 9-bis;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art.1, comma 147;
VISTA la delibera n. 277/13/CONS, del 11 aprile 2013, recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”;
VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”, come modificata dalla delibera n. 539/13/CONS del 30 settembre 2013 recante «Precisazioni in merito alla delibera n. 451/13/CONS “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” e correzione di errore materiale» e dalla delibera n. 631/13/CONS del 15 novembre 2013 recante «Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”»;
VISTA la delibera n. 149/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante «Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”, come modificata dalle delibere 539/13/CONS e 631/13/CONS”»;
VISTA la delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9”;
VISTA la delibera n. 44/15/CONS, del 29 gennaio 2015, recante “Avvio delle procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre ai sensi dell’articolo 1, comma 147, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n.190”;
CONSIDERATO che devono intendersi quali frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia le risorse di spettro radioelettrico assegnate all’Italia e riportate nel Piano regionale dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) di cui all’Accordo GE06 e nei successivi aggiornamenti dello stesso Piano derivanti dalla positiva applicazione delle procedure di modifica di cui all’art. 4 del medesimo Accordo;
CONSIDERATO che l’art 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, detta ulteriori compiti all’Autorità, ed in particolare, per la parte riguardante la pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale introduce il comma 9-ter nell’art. 6 della legge 21 febbraio 2014, n. 9 stabilendo che “Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale…(omissis)….”;
CONSIDERATO che le frequenze in esercizio già assegnate ad operatori di rete locali non possono essere utilizzate per la suddetta pianificazione, in quanto il comma 9-quater introdotto nell’art. 6 della legge 21 febbraio 2014, n. 9, dalla medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, esclude la possibilità di procedere a nuova pianificazione per le risorse già assegnate. Il comma in questione prevede soltanto l’imposizione di un obbligo di cessione di capacità trasmissiva per l’operatore già esercente una rete operante con frequenze assegnate all’Italia e non la possibilità di revoca del diritto d’uso assegnato, per impiegare le relative frequenze in un diverso modo;
VISTA la nota prot. AGCOM n. 24795 del 24 febbraio 2015, nonché la successiva nota prot. n. 27572 del 11 marzo 2015, con la quale è stata chiesta al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero), in quanto competente per i rapporti con i Paesi membri dell’UIT e responsabile dell’applicazione degli Atti finali della Conferenza di pianificazione regionale di Ginevra 06 e dell’annesso Piano, la “conferma che le risorse di spettro attribuite all’Italia in detto Piano siano quelle sulle quali basare l’intervento di pianificazione, ovvero se siano in via di formalizzazione ulteriori risorse che potrebbero essere considerate sostanzialmente già attribuite al nostro Paese”. Con la medesima nota è stato altresì richiesto l’avviso in merito “a quali aree territoriali sia corretto far riferimento per dare attuazione alle disposizioni di legge”;
VISTA la nota prot. AGCOM n. 30105 del 23 marzo 2015, con la quale è stato chiesto al Ministero di chiarire lo status di alcune utilizzazioni, risultanti dal catasto degli impianti di trasmissione tenuto dall’Autorità, dei canali interessati alla presente pianificazione, al fine di avere certezza delle risorse concretamente disponibili;
VISTA la nota di riscontro del Ministero prot. n. 24104 del 21 aprile 2015, acquisita al protocollo dell’Autorità con il n. 38828 in pari data, con la quale è stato espresso il richiesto avviso sugli aspetti sopra citati e sono stati altresì forniti ulteriori elementi informativi in merito alla disponibilità di risorse frequenziali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono state convocate in consultazione la concessionaria pubblica (Rai-Radiotelevisione italiana Spa), le associazioni di emittenti (AERANTI CORALLO, A.L.P.I, CONNA, CNT, CRTL, CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, REA e RNA) e che le relative audizioni si sono svolte nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015. Successivamente, in data 11 marzo 2015, a seguito di specifica richiesta, è stata audita la società 3lettronica Industriale;
CONSIDERATO, altresì, che sono pervenuti contributi scritti da parte della società Wind Telecomunicazioni SpA e delle emittenti TV1News, Canale Italia ed una posizione congiunta da parte delle tre emittenti operanti in ambito locale Telelombardia, Teleradiodiffusione Bassano e Telequattro;
CONSIDERATO che nelle citate audizioni è stato illustrato il documento di consultazione, inviato in precedenza ai soggetti convocati, avente ad oggetto i seguenti punti:
a) definizione dell’estensione territoriale dei bacini di pianificazione (regionali, pluri-regionali, per aree tecniche ecc.);
b) obiettivi di copertura del bacino delle reti pianificate (percentuale di popolazione, percentuale di territorio, altri criteri);
c) canali attribuiti a livello internazionale all’Italia utilizzabili e relative aree, tenendo conto di: i) esigenze concorrenti da parte della radiofonia digitale nella banda VHF; ii) impatti e limitazioni dell’utilizzo del canale 60 UHF;
d) grado di riuso dei canali, criticità nell’uso del medesimo canale per reti distinte in aree confinanti, eventuali criteri da adottare nella pianificazione in caso di incompatibilità tra aree confinanti;
e) gestione del transitorio nei casi di utilizzo in atto, in via temporanea, dei medesimi canali;
f) ogni altro elemento conoscitivo o proposta ritenuti utili ai fini dell’adempimento all’obbligo di legge e dell’utilizzo efficiente della risorsa;
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dai soggetti intervenuti, che di seguito si sintetizzano:
In generale, alcuni soggetti partecipanti alla consultazione, hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul percorso delineato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015. Tali disposizioni vengono considerate, in vista della più ampia discussione sul riassetto delle bande di frequenze attribuite alla radiodiffusione derivante dall’introduzione dei servizi mobili nella banda 700 MHz, come un primo passo verso la razionalizzazione dell’uso delle frequenze da parte del comparto dell’emittenza locale, comparto nel quale si comincia a introdurre la separazione tra le figure dell’operatore di rete e del fornitore di contenuti. Si condivide dunque la prospettiva di un assetto razionalizzato e consolidato delle risorse frequenziali attraverso il compiuto coordinamento con le amministrazioni dei Paesi vicini, quale fondamento di un futuro efficiente quadro di pianificazione in grado di assicurare sviluppo e innovazione anche dopo il trasferimento della banda 700 MHz dall’utilizzo televisivo ai servizi mobili.
È stata, tuttavia, lamentata una perdurante disparità di trattamento tra emittenti locali e nazionali, sempre a vantaggio delle emittenti nazionali, ed è stato sottolineato come la risorsa frequenziale sia utilizzata in maniera non razionale. Pertanto, al fine di promuovere un uso efficiente dello spettro, è stato richiesto l’avvio, da parte dell’amministrazione competente, di una campagna di ricognizione delle frequenze assegnate e non utilizzate, per far sì che vengano imposte scadenze ben precise agli operatori nazionali assegnatari, prevedendone in caso contrario la restituzione allo Stato e la successiva pianificazione in favore dell’emittenza locale. Analogamente, è stata richiesta l’adozione, da parte di tutte le istituzioni interessate, di misure atte a giungere ad un assetto soddisfacente del settore radiotelevisivo che tenga conto della tutela dell’emittenza locale, prevedendo per quest’ultima l’assegnazione di un almeno un terzo delle frequenze coordinate in ambito internazionale, tenendo conto anche della riserva di legge per la tutela delle minoranze linguistiche. A tal proposito, è stato ribadito che la delibera n. 480/14/CONS sarebbe dovuta intervenire anche sulle frequenze pianificate per le reti nazionali, al fine di risolvere positivamente il contenzioso sulle interferenze con i Paesi confinanti particolarmente presente nelle Regioni Sicilia, Puglia, Abruzzo, Molise, Marche, E. Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Sotto il profilo procedurale e partecipativo, è stata contestata, da parte di un soggetto partecipante alla consultazione, la circostanza che la consultazione sia stata svolta ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 249/97, in quanto l’impatto del procedimento è di tale rilevanza sul mercato di riferimento da dover essere svolto ai sensi dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In ogni caso, qualora la procedura di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 249/97 fosse ritenuta ammissibile, si sarebbe dovuta preliminarmente avviare un’istruttoria per la definizione dei criteri in base ai quali un soggetto possa essere definito associazione a carattere nazionale di titolari di emittenti o reti private e, in secondo luogo, individuare quali siano le associazioni che rientrano in tale definizione e legittimate a partecipare al procedimento in corso. È stato sostenuto al riguardo, che ammettere al procedimento ed espletare audizioni con soggetti non titolati a partecipare, introduce all’interno del procedimento stesso degli elementi di valutazione i quali finiscono comunque per contribuire alla formazione della posizione dell’Autorità. Per questi motivi è stato chiesto che l’Autorità, in sede di autotutela, annulli tutte le audizioni svolte riprendendo la consultazione ex-novo.
In merito alle risorse frequenziali indicate dal documento di consultazione come disponibili per la pianificazione, è stata sottolineata la necessità di un loro uso oculato che tenga cioè conto della necessità, nella fase di refarming della banda 700 MHz, di adeguati spazi di manovra. A tal fine, le frequenze in banda VHF, ritenute poco adatte a essere utilizzate per la realizzazione di reti a decomponibilità regionale, andrebbero riservate a futuri usi nazionali mentre le frequenze in banda UHF dovrebbero essere pianificate per le reti locali solo laddove è venuta meno la riserva di legge di un terzo delle frequenze a favore dell’emittenza locale. Inoltre, un’eventuale assegnazione ad operatori di rete televisiva locale dei canali in banda VHF-III risulterebbe poco efficace in quanto diverse aree territoriali sono sprovviste di antenne riceventi in tale banda, né d’altro canto si può ipotizzare un particolare interesse da parte degli utenti finali a sostenere un’ulteriore spesa per l’acquisto e l’installazione di antenne addizionali dirette a ricevere altri contenuti a carattere locale.
Alcuni partecipanti, hanno sottolineato come il procedimento in corso, che prevede l’utilizzo, tra gli altri, dei canali 6, 7 e 11 VHF, vada ad erodere le risorse in banda VHF che si auspicava fossero destinate allo sviluppo della radiofonia digitale. È stato evidenziato, peraltro, come la possibilità di utilizzo da parte della radiofonia digitale del canale 13 VHF, più volte sollecitata, sia rimasta di fatto ancora a livello di mera proposta che non ha prodotto concrete iniziative nei confronti del Ministero della difesa.
Preoccupazioni e perplessità sono state espresse riguardo l’utilizzo dei canali dal 57 al 60 UHF, a causa delle interferenze che possono essere provocate dalle reti LTE operanti nella banda adiacente. In particolare è stato chiesto che non venga utilizzato il canale 60 UHF, maggiormente soggetto ad interferenza dall’utilizzo della banda adiacente. Considerata tale peculiarità del canale 60 UHF, è stato altresì proposto di utilizzarlo soltanto in via temporanea per la soluzione di alcune problematiche particolari, ovvero per porre rimedio a situazioni nelle quali reti ad estensione pluriregionale subirebbero eccessive contrazioni di copertura in conseguenza dell’applicazione della delibera n. 480/14/CONS. Analoghe perplessità sono state formulate in merito all’ipotesi di considerare come risorse assegnate all’Italia ed utilizzabili nella presente pianificazione quelle riportate dall’accordo risultante dagli incontri bilaterali con la Francia. È stato evidenziato infatti che tale accordo non è stato formalmente sottoscritto dalle due amministrazioni e non ha dato ancora luogo ad una conseguente modifica del Piano GE06.
Alcuni soggetti hanno sostenuto che la pianificazione e l’assegnazione delle frequenze oggetto di consultazione debbano essere limitate alle sole Regioni in cui la disponibilità di risorse attribuite all’emittenza locale risulti inferiore alla riserva di legge di un terzo, anche in vista delle future esigenze di ri-pianificazione. Altri partecipanti alla consultazione, ritengono che la pianificazione delle risorse debba escludere le Regioni non soggette alla riduzione delle risorse frequenziali in conseguenza dell’applicazione del d.l. n. 145/2013 e, pertanto, ritengono che la pianificazione oggetto del presente procedimento debba riguardare solamente le seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.
È stato, inoltre, rappresentato che gli operatori locali debbano poter disporre di capacità adeguata a diffondere programmi in alta definizione (HD), per di più in simulcast con la diffusione a definizione standard (SD) per non escludere gli utenti che non dispongono di ricevitori HD.
Numerosi soggetti partecipanti alla consultazione hanno evidenziato che i diritti d’uso relativi alle frequenze appartenenti alla banda UHF dei 700 MHz avranno una durata limitata nel tempo rispetto ai diritti d’uso rilasciati per altre frequenze. Si ritiene pertanto necessario prevedere sin da ora che, allo scadere dei cinque anni relativi al diritto d’uso delle frequenze oggetto del presente procedimento di pianificazione, venga trasferito su nuove frequenze coordinate, da prelevare da quelle utilizzate dalle reti nazionali. Inoltre, è stato osservato che l’utilizzo delle frequenze in banda VHF non solo richiede ingenti investimenti da parte degli operatori locali per via della necessità di riconfigurare le proprie reti oltre ma comporta anche problemi per quanto riguarda gli apparati e gli impianti di ricezione presso gli utenti.
In merito alla definizione dell’estensione territoriale dei bacini di pianificazione, molti soggetti partecipanti alla consultazione hanno sostenuto che il bacino di riferimento debba essere di estensione regionale in quanto le procedure concorsuali per il trasporto dei programmi, per espressa previsione normativa, devono essere svolte a livello regionale. Altri partecipanti ritengono invece che la determinazione dei bacini di pianificazione debba rispondere a criteri di efficienza dell’utilizzo delle risorse e, dunque, debba essere svolta non su base regionale ma in riferimento ad aree radioelettricamente coerenti, come ad esempio le c.d. aree tecniche sulla cui base sono pianificate le reti nazionali. Sempre in tema di definizione dei bacini di servizio, nell’evidenziare che una pianificazione regionale genera inevitabilmente un numero più alto di zone di interferenza rispetto a una pianificazione per aree tecniche, è stato osservato che il problema maggiore si pone non tanto per gli assegnatari delle nuove frequenze pianificate, quanto per quegli operatori locali già assegnatari di frequenze attribuite all’Italia cui la legge impone la cessione della capacità trasmissiva sulla base di graduatorie regionali. Infatti, in caso di reti pluri-regionali isofrequenziali, la cessione della capacità trasmissiva su base regionale comporta la necessità di differenziare il contenuto del multiplex da regione a regione, con conseguenze disastrose sotto il profilo dell’auto-interferenza e della ricevibilità dei programmi trasportati.
Per quanto riguarda le modalità di pianificazione, è stato espresso l’avviso che si debba prevedere un uso alternato di due frequenze in banda UHF tra aree adiacenti in modo da garantire adeguata protezione dalle interferenze e buona copertura territoriale. Coerentemente, l’obiettivo di pianificazione deve prevedere una copertura della popolazione elevata (sono state menzionate percentuali non inferiori al 90%, auspicabilmente al 95% ed oltre). Inoltre, è stato proposto che comunque le aree più penalizzate dagli interventi previsti dalla delibera n. 480/14/CONS e dalle imminenti attivazioni di impianti nei Paesi confinanti dell’area adriatica, siano privilegiate nella pianificazione.
Alcuni partecipanti alla consultazione hanno osservato che la quantità di risorse descritta nel documento di pianificazione è insufficiente per dare soluzione al problema delle numerose reti locali che dovranno essere spente a seguito dell’applicazione della delibera n. 480/14/CONS. Pertanto, è stato chiesto che le frequenze elencate nel documento di consultazione vengano pianificate su tutto il territorio nazionale esattamente come nelle precedenti delibere di pianificazione delle reti nazionali (delibere n. 300/10/CONS e n. 451/13/CONS e seguenti). È stato sostenuto in proposito che un diverso modo di procedere comporterebbe un riconoscimento implicito che tali frequenze, non erano pianificabili neppure in precedenza sull’intero territorio nazionale.
In merito alla tematica specifica delle reti pluriregionali, paventando che a seguito dell’applicazione della delibera n. 480/14/CONS possano verificarsi perdite di diritti d’uso in parte del territorio, con conseguente uso inefficiente della risorsa frequenziale, è stato chiesto, da alcuni partecipanti alla consultazione, che nella pianificazione delle risorse oggetto del presente procedimento, l’Autorità preveda che parte delle stesse siano specificatamente destinate a tale tipologia di reti.
Per quanto riguarda la gestione dei canali al momento occupati per utilizzi temporanei, è stato sottolineato come la liberazione del canale 60 UHF sia già in fase di completamento (prevista al giugno 2015, salvo slittamenti), mentre per i canali 7 e 11 VHF, attualmente utilizzati dalla Rai, la liberazione non è ancora iniziata e sono comunque previsti tempi di esecuzione più lunghi. Inoltre, è stato evidenziato che la delibera n. 149/14/CONS e i conseguenti diritti d’uso assegnano alla Rai in via definitiva, per il multiplex 1, e in via transitoria, per alcuni siti relativi al multiplex 5, l’utilizzo dei canali 7 e 11 VHF in determinate aree. Conseguentemente, ogni futura pianificazione dovrà tener conto di tali utilizzazioni riconosciute in favore della Rai nonché del cronoprogramma di ristrutturazione del multiplex 1, che Rai sta concordando con Autorità e Ministero.
Nel corso della consultazione, sono state altresì esposte alcune considerazioni in merito alle procedure concorsuali con cui verranno assegnate le risorse oggetto della pianificazione, in particolare sulle seguenti tematiche: i) condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva; ii) condizioni tecniche (SLA: Service Level Agreement); iii) domanda di capacità trasmissiva per Regione. Infatti, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla progettazione, fornitura e messa in esercizio degli impianti, è stato sottolineato come sia decisiva la questione dei tempi entro i quali gli operatori che non intendono uscire dal mercato ottengano certezze sulle effettive modalità di trasporto dei loro contenuti. Al riguardo, è stato evidenziato che se alla data prevista per l’esecuzione delle procedure di spegnimento degli impianti interferenti (ovvero al 30 aprile 2015 al momento della consultazione) gli operatori che non intendano uscire dal mercato non avessero già le reti in esercizio sulle nuove frequenze o attivo il trasporto dei loro contenuti su altri multiplex, sarebbero costretti a cessare definitivamente l’attività, non essendo pensabile che un’impresa possa rimanere inattiva continuando nel contempo a sostenere i relativi costi di gestione. Inoltre, è stato sottolineato come le disposizioni contenute nella legge n. 190/2014 creino rilevanti incertezze e difficoltà ai soggetti che sono stati assegnatari di diritti d’uso di una frequenza internazionalmente attribuita all’Italia, sia con riferimento alla previsione della cessione della capacità trasmissiva sulla base di graduatorie regionali, sia con riferimento all’obbligo di cedere per intero la capacità trasmissiva, impedendo la diffusione dei propri contenuti ivi compreso il canale ex-analogico. È stato, altresì, espresso l’auspicio che lo spegnimento delle frequenze interferenti con l’estero avvenga contestualmente all’assegnazione delle frequenze oggetto del presente procedimento di pianificazione, in modo da evitare due switch off in pochi mesi.
Infine, è stato posto il problema di rivedere la pianificazione internazionale e la posizione degli accordi con le amministrazioni radioelettricamente confinanti a seguito dell’attribuzione al servizio mobile con statuto co-primario della banda 700 MHz a partire dalla fine della Conferenza mondiale dell’UIT WRC 2015, al fine di addivenire ad un accordo teso a soddisfare il principio di equa ripartizione delle risorse;
RITENUTO, in merito alle osservazioni e proposte emerse dalla consultazione, esprimere le seguenti valutazioni:
Osservazioni di carattere generale
Preliminarmente, in merito alle modalità di consultazione utilizzata, occorre osservare che nel presente procedimento è stata posta in essere la procedura di consultazione costantemente utilizzata in tutti i provvedimenti di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva successivi all’adozione della delibera n. 330/11/CONS, che ha disposto l’abrogazione della procedura di pianificazione di dettaglio nelle aree tecniche effettuata attraverso la convocazione dei cosiddetti Tavoli tecnici.
In ogni caso, occorre evidenziare che il procedimento è stato avviato con la pubblicazione della delibera n. 44/15/CONS, cioè con un atto conoscibile da parte di tutti gli operatori del settore potenzialmente interessati all’intervento di pianificazione posto in essere, e che nel corso dell’istruttoria sono state acquisite tutte le posizioni che i soggetti interessati hanno voluto presentare (es. i contributi presentati spontaneamente da Canale Italia, TV1, Wind e da 3lettronica Industriale).
In questo senso, e con riferimento particolare a quanto osservato in merito alla scarsa rappresentatività di alcune associazioni di categoria convocate in audizione, si ribadisce che è sempre interesse dell’Autorità acquisire contributi informativi e valutativi da parte dei soggetti coinvolti dall’oggetto del procedimento, in quanto, indipendentemente dal livello di rappresentatività, tali contributi sono espressione di interessi comunque qualificati.
Non si ritiene condivisibile la tesi, sostenuta da alcune associazioni, secondo la quale la pianificazione si dovrebbe limitare alle aree in cui maggiore è stata la riduzione delle risorse disponibili operata dalla delibera n. 480/14/CONS, ed in particolare alle Regioni in cui è venuto meno il rispetto della riserva di legge a favore dei programmi locali. La legge infatti non consente all’Autorità alcuna discrezionalità o possibilità di limitare solo ad alcune Regioni la pianificazione delle risorse assegnate all’Italia dagli accordi internazionali, dal momento che delinea in modo rigido le iniziative da intraprendere, né pone esplicitamente obiettivi specifici quali, appunto, quelli riguardanti talune Regioni del versante adriatico, o priorità temporali a favore di queste ultime.
Alla stessa stregua, si ritiene che non possa essere accolta la tesi che nella presente pianificazione debbano essere utilizzate le risorse, non assegnate alle emittenti nazionali, con le stesse configurazioni estese in cui erano state utilizzate nel pianificare le relative reti nazionali. Sul punto, va rammentato che nel caso presente la declinazione delle risorse da impiegare è stata operata dalla legge e costituisce un vincolo insuperabile, mentre nelle precedenti pianificazioni l’Autorità ha potuto operare in piena autonomia e con margini di discrezionalità facendo riferimento all’insieme delle risorse messe a disposizione del servizio di radiodiffusione dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze. In particolare l’Autorità ha operato sulla base di criteri di ragionevolezza e valutazioni tecniche che hanno consentito di ipotizzare utilizzi intensivi delle risorse che, come è ben noto, vanno significativamente oltre le risorse assegnate all’Italia dagli accordi internazionali.
Infine, si condivide l’esigenza, sentita dai settori più avanzati del mercato locale, di vigilare sull’efficiente uso delle risorse, con particolare riferimento all’effettivo sfruttamento della capacità disponibile in relazione al numero di programmi effettivamente diffusi. A fronte di una contrazione della banda complessiva destinata al servizio televisivo, occorre certamente progredire nell’utilizzo pieno ed efficiente della capacità disponibile.
L’Autorità ha infatti già osservato nelle premesse della delibera n. 480/14/CONS che a digitalizzazione avvenuta: “certamente non è stata la capacità trasmissiva a risultare carente, anzi questa appare in molti casi largamente sovrabbondante rispetto alla disponibilità di contenuti locali da diffondere. Quanto precede per segnalare che potrebbe non essere priva di ragioni una riconsiderazione in sede legislativa della riserva in questione”.
Definizione dell’estensione territoriale dei bacini di pianificazione
La vigente pianificazione delle frequenze per le reti locali si basa su bacini di servizio regionali e parimenti avviene per le procedure concorsuali in vigore per il rilascio dei diritti d’uso. Tuttavia la legge fa riferimento generico alla messa a disposizione della capacità per la diffusione di media “in ambito locale”, senza alcuna ulteriore specificazione. Sul punto, con riferimento all’estensione territoriale dei bacini di servizio delle reti da pianificare, occorre considerare che il comma 9-quinquies stabilisce che i fornitori di servizi media che avranno diritto ad utilizzare la capacità trasmissiva resa disponibile dalle reti oggetto di pianificazione siano individuati attraverso graduatorie “per ciascuna regione” (disponendo anche “se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione”). In altri termini, la stessa legge si esprime in modo preciso, facendo riferimento a bacini di estensione regionale, laddove disciplina la successiva fase di assegnazione da parte del Ministero delle risorse oggetto di pianificazione.
In questo senso, la gran parte dei partecipanti alla consultazione si è dichiarata favorevole alla definizione di bacini di pianificazione corrispondenti al territorio delle Regioni. Diversamente, alcuni, si sono espressi in favore della definizione di ambiti territoriali più ampi, per migliorare l’efficienza nell’uso della risorsa.
Il Ministero, ha ugualmente espresso sul punto l’avviso che i bacini debbano riferirsi all’ambito regionale, in modo da poter poi procedere alle assegnazioni dei diritti d’uso sulla base di graduatorie regionali in simmetria con le graduatorie previste dalla citata disposizione normativa per il trasporto dei contenuti.
Si assume pertanto ragionevole che anche per il presente intervento si adotti una pianificazione che abbia a riferimento l’ambito regionale.
Obiettivi di copertura del bacino delle reti pianificate
Una volta definiti i bacini di riferimento per la pianificazione delle reti, occorre stabilire l’obiettivo di copertura delle stesse in termini di percentuale di popolazione servita con la desiderata qualità di ricezione. L’obiettivo di copertura non è specificato dalla legge, ma certamente deve essere fissato a un livello tale da garantire una congrua percentuale di popolazione servita nel bacino e un adeguato grado di riuso della frequenza nei bacini adiacenti.
Nell’ambito della consultazione non sono emerse, invero, indicazioni di natura quantitativa che possano orientare l’adozione di misure specifiche in merito, tuttavia è stato espresso generalmente l’avviso che la copertura assicurata dalle reti pianificate, almeno in termini di popolazione servita, debba essere sufficientemente elevata per mettere in condizioni l’operatore che gestirà la rete (e baserà i propri introiti sull’affitto di capacità trasmissiva) di poter offrire ai fornitori di contenuti la possibilità che il loro programma raggiunga effettivamente una elevata percentuale della popolazione del bacino.
Canali attribuiti a livello internazionale all’Italia utilizzabili e relative aree.
Nessuna osservazione particolare è emersa dalle audizioni e dai contributi in merito ai canali utilizzabili e alle relative aree in cui risultano assegnati all’Italia, come proposti nel documento di consultazione.
In tale documento si è ipotizzato di poter utilizzare anche canali non assegnati Italia ma oggetto di un accordo bilaterale con la Francia, considerando tale accordo sostanzialmente stabile nei contenuti seppure non ancora formalizzato. Tuttavia, l’Autorità non ritiene, allo stato, di considerare come disponibili per la pianificazione oggetto del presente procedimento le risorse derivanti dal suddetto accordo non formalizzato. Peraltro, tali ulteriori disponibilità di risorse si avrebbero sul versante tirrenico, dove non si riscontrano generalmente carenze di risorse per gli operatori locali né la delibera n. 480/14/CONS ha inciso significativamente.
Per quanto riguarda l’utilizzo del canale 60 UHF, la cui ricezione è soggetta alle interferenze provocate dalle stazioni radio-basi del servizio mobile LTE operanti nella banda adiacente, come confermato dalle esperienze e dagli studi tuttora in corso in ambito internazionale, occorre rilevare che l’art 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non ammette margini di discrezionalità nell’individuare le frequenze da ricomprendere nel presente procedimento di pianificazione, richiedendo di utilizzare tutte le risorse disponibili assegnate all’Italia. Pertanto, non potendo trovar luogo le motivazioni di cautela ed opportunità che avevano indotto l’Autorità in precedenza ad escludere dalla pianificazione detto canale, e posto che sono disponibili soluzioni tecniche di mitigazione delle interferenze (come l’applicazione di appositi filtri agli impianti riceventi degli utenti) si deve concludere che il canale 60 UHF va ora utilizzato per la pianificazione. In ogni caso, sul punto, occorre altresì considerare che il canale in questione sarà assegnato a seguito di apposita procedura comparativa (beauty contest) e che conseguentemente i soggetti che vi parteciperanno saranno comunque consapevoli a priori dei problemi connessi all’uso di tale canale.
Per quanto riguarda l’impiego dei canali disponibili in banda VHF, si deve innanzitutto rammentare, come peraltro è stato osservato in sede di consultazione, che in tale banda è in fase di sviluppo la pianificazione per la radiofonia digitale DAB, per la quale le risorse fino ad ora pianificate in una limitata parte del territorio, vale a dire i canali 10 e 12 VHF, vengono ritenute non sufficienti in rapporto al numero soggetti autorizzati alla diffusione di programmi radiofonici digitali presenti in alcune aree.
Ulteriore elemento di valutazione, che occorre necessariamente considerare ai fini del presente procedimento, riguarda la presenza o meno nel bacino di riferimento di impianti di ricezione in banda VHF. Infatti, almeno nel breve periodo, non è ragionevole ipotizzare che gli utenti siano disponibili ad adeguare il proprio impianto ricevente mediante installazione di apposita antenna, al solo fine di per poter ricevere i programmi locali trasmessi dalle nuove reti oggetto di pianificazione.
Inoltre, analizzando nel dettaglio le aree in cui sono disponibili canali assegnati all’Italia, si rileva sul versante tirrenico la disponibilità del canale 6 VHF in Toscana e del canale 11 VHF in Liguria, vale a dire in Regioni pienamente incluse nell’area di coordinamento con la Francia, perché di forte impatto radioelettrico con la Corsica e la Costa Azzurra. Tuttavia, come riportato nelle interlocuzioni sul punto intercorse con il Ministero dello sviluppo economico, negli incontri bilaterali con la Francia non è ancora stata definita una situazione stabile di equi-ripartizione dell’intera banda VHF e diverse questioni sono tutt’ora aperte. Appare pertanto opportuno evitare di includere nella presente pianificazione risorse in banda VHF con riferimento ad un’area geografica in cui, come già evidenziato, occorrerebbe mantenere una certa flessibilità per meglio finalizzare le trattative ancora in corso con i Paesi esteri, considerando altresì che nella medesima area non sussistono rilevanti criticità in termini di risorse attualmente disponibili.
Si evidenzia, altresì, che da un’analisi degli utilizzi risultanti dal catasto degli impianti era emerso che il canale 7 VHF fosse utilizzato ad un operatore locale nell’Area Tecnica n. 3 (Piemonte orientale e Lombardia). Pertanto detto canale non sarebbe stato disponibile per la pianificazione nella Regione Lombardia. Tale risultanza è stata tuttavia smentita dal Ministero, che, nel corso delle interlocuzioni avute, ha precisato che nessuna assegnazione del canale 7 VHF è stata effettuata nella Regione in questione.
Infine, in data 17 aprile 2015 è stata avviata una iniziativa nei confronti della Rai, tesa a rivedere i termini dell’Accordo procedimentale sottoscritto congiuntamente all’Autorità ed alla base della pianificazione delle risorse per la Concessionaria del servizio pubblico, di cui alla delibera n. 149/14/CONS. A seguito di tale iniziativa, si renderebbero disponibili il canale 24 nelle Regioni Puglia e Marche ed il canale 32 nelle Regioni Abruzzo e Molise (aree che ai sensi della suddetta delibera sono previste come “zone di non uso” per assicurare la protezione della rete Rai).
La Rai ha fornito riscontro alla suddetta lettera congiunta con la comunicazione assunta al prot. 49934 del 15 giugno 2015, con la quale sostanzialmente aderisce alla proposta e conferma l’intenzione di non procedere al momento ad implementare ulteriormente nella propria rete la pianificazione prevista dalla delibera n. 149/14/CONS. Per gli aspetti che rilevano in questa sede, tale decisione comporta, in base ai criteri di pianificazione di cui si dirà al paragrafo successivo, la disponibilità del canale 24 UHF nella Regione Puglia. Infatti, per tale canale, assegnato all’Italia nel Piano GE06, era prevista dalla delibera n. 149/14/CONS la non utilizzazione da parte di altri soggetti, allo scopo di proteggerne l’impiego da parte della Rai nelle Regioni Basilicata e Molise. Tuttavia, poiché alla data della citata comunicazione (15 giugno 2015) la Rai non ha, di fatto, attivato impianti su tale canale in queste ultime Regioni, risultano venute meno le citate necessità di protezione del canale con conseguente piena utilizzabilità dello stesso nella Regione in Puglia ai fini della pianificazione delle reti locali.
Diversamente, per quanto riguarda il canale 32 UHF, lo stato delle utilizzazioni in atto da parte Rai (nelle Regioni Marche e Puglia) non ne consente al momento l’impiego ai fini della pianificazione oggetto del presente procedimento. L’utilizzo di tale canale potrà essere eventualmente preso in considerazione in una fase successiva, alla luce degli sviluppi che interverranno a seguito della citata revisione dell’Accordo procedimentale richiamato.
Grado di riuso dei canali, criteri di pianificazione
I soggetti auditi hanno richiesto che la pianificazione delle reti, come detto sopra per bacini regionali, avvenga in modo che ciascuna rete assicuri un’idonea qualità di ricezione nel proprio bacino e un alto livello di compatibilità con le reti operanti nei bacini adiacenti, che trasportano contenuti diversi.
In concreto, il perseguimento di questi obiettivi implica che una stessa frequenza non possa di norma essere utilizzata in due Regioni confinanti, salvo situazioni orografiche particolarmente favorevoli e/o a prezzo di un incremento della complessità e dei costi realizzativi delle reti. L’impiego della medesima frequenza in due Regioni confinanti comporta, infatti, la perdita (per mutua interferenza) di un’area di servizio più o meno estesa a cavallo del confine comune. Tale zona di interferenze penalizzerebbe entrambi gli operatori regionali non tanto, e non solo, in termini di perdita di copertura del territorio, quanto per la circostanza che la collocazione geografica dell’area critica di interferenze risulterebbe inevitabilmente predeterminata e corrisponderebbe sostanzialmente all’area di confine tra le due Regioni (i residenti di quell’area ne risulterebbero pertanto discriminati a priori rispetto alle restante popolazione).
In proposito, si evidenzia che esistono diversi casi nel Piano di GE06 di frequenze presenti in allotment adiacenti1 ricadenti in Regioni diverse (ad esempio numerose frequenze risultano assegnate all’Italia su tutte le Regioni del versante adriatico). Tale situazione, che risulterebbe ottimale per pianificare reti SFN ad estensione nazionale o pluri-regionale, comporta inevitabilmente, in caso di pianificazione su base regionale, una perdita di risorse a causa del disaccoppiamento radioelettrico che è necessario assicurare per mettere le diverse reti regionali in condizione di raggiungere una soddisfacente percentuale di popolazione servita.
Dalle posizioni espresse in sede di consultazione, con l’eccezione di una associazione, è emerso un chiaro orientamento a favore di una modalità di pianificazione che eviti per quanto possibile il riuso della stessa frequenza in aree confinanti.
Le motivazioni sostenute dai partecipanti riguardano sostanzialmente la possibilità di utilizzare per quanto possibile le architetture di rete esistenti, consentendo in particolare di riutilizzare al massimo i sistemi d’antenna in esercizio, al fine di conseguire il duplice obiettivo di minimizzare i costi (tanto più in un’ottica di investimenti da ammortare necessariamente in un arco temporale limitato) e i tempi realizzativi.
L’Autorità ritiene pienamente condivisibili tali obiettivi, al cui raggiungimento è strettamente connessa la concreta possibilità che le risorse aggiuntive che si vanno a pianificare in ambito locale trovino un effettivo e rapido utilizzo, assicurando quindi capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti locali che altrimenti dovrebbero essere cessati.
Gestione del transitorio nei casi di utilizzi temporanei in atto.
La fattispecie si riferisce in particolare: i) al canale 60 UHF, utilizzato in via provvisoria da un operatore nazionale che sta attuando il trasferimento del proprio multiplex operante su tale canale al canale 55 UHF; nonché ii) al canale 57 UHF, utilizzato in via provvisoria da un altro operatore nazionale nelle more del passaggio all’impiego del canale 54 UHF, pianificato per una rete nazionale dalla delibera n. 451/13/CONS e in parte allo stato utilizzato dalla stessa rete e, sempre in via provvisoria, da altri soggetti. Orbene, mentre nel primo caso è previsto dalla pertinente delibera che il rilascio del canale 60 UHF sia completato entro il giugno 2015, nel secondo caso la norma dispone la scadenza alla fine del 2016. Pertanto, ai fini del presente provvedimento, l’Autorità ritiene che il canale 60 UHF possa considerarsi disponibile, considerati i tempi tecnici per il completamento delle attività di pianificazione e di successiva assegnazione, mentre il canale 57 UHF, non risultando di fatto disponibile in tempi coerenti con l’implementazione delle disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non può essere oggetto della presente pianificazione. Analoghe considerazioni valgono per il canale 54, destinato comunque alla costituzione di un multiplex nazionale.
Nessuna criticità sussiste, invece, per i canali 7 ed 11 VHF in conseguenza dell’utilizzo di tali canali da parte della Rai, ai sensi della delibera n. 149/14/CONS. Tali utilizzi, infatti, sono previsti in aree diverse da quelle corrispondenti alle Regioni in cui detti canali sono assegnati all’Italia ed, in ogni caso risultano assegnati alla Rai su base di non interferenza e senza diritto di protezione2.
Ogni altro elemento conoscitivo o proposta ritenuti utili ai fini dell’adempimento all’obbligo di legge e dell’utilizzo efficiente della risorsa.
In generale, sul punto, dalle audizioni e dai contributi presentati sono emerse diverse questioni di cui non si può disconoscere la rilevanza, ma che tuttavia non rientrano nell’oggetto del presente procedimento o comunque non attengono alle competenze dell’Autorità, ancorché l’Autorità ritenga utile esporre su tali questioni alcune riflessioni, in particolare in merito alla valutazioni sulla corrispondenza della domanda di capacità trasmissiva da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi utilmente collocati nelle graduatorie, con l’estensione territoriale dell’offerta della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete in ambito locale.
RITENUTO che, alla luce delle risultanze della consultazione pubblica e delle connesse valutazioni, risultano disponibili per la pianificazione le risorse frequenziali elencate nella seguente Tabella 1, nella quale sono state distinte le risorse assegnate all’Italia sull’intero bacino regionale rispetto alle risorse assegnate all’Italia solo su parte della Regione (indicate con la dizione “Coordinabili GE06”). In merito a quest’ultima tipologia di risorse è necessario specificare che si tratta di frequenze per le quali è stata ritenuta concreta la possibilità di coordinarne internazionalmente l’utilizzo sull’intera Regione, sulla base di valutazioni riguardanti la distribuzione geografica e le caratteristiche orografiche degli allotment italiani. È il caso, ad esempio, del canale 58 UHF nella Regione Piemonte, non assegnato nelle Province di Torino, Cuneo e Alessandria, del canale 11 VHF assegnato all’Italia su tutta la Regione Lombardia eccetto le province di Sondrio, Brescia e Mantova; del canale 6 VHF assegnato in tutta la Regione Campania tranne nelle Province Caserta e Avellino; del canale 6 VHF nella Regione Basilicata, non assegnato nella Provincia di Potenza; del canale 58 UHF nella regione Calabria, non assegnato nella Provincia di Cosenza; del canale 60 UHF in Sardegna, non assegnato nelle province sud-orientali. In merito al canale 58 UHF nella Regione Piemonte, occorre chiarire che tale disponibilità non era stata inizialmente ipotizzata, tuttavia, da un esame più approfondito della situazione orografica dell’area del Piemonte occidentale, ben schermata dalla catena alpina verso la Francia, emerge che non sussistono difficoltà ad ottenerne il coordinamento di tale canale sull’intera Regione (anche alla luce delle pregresse attività di coordinamento bilaterale):
Tabella 1 – Risorse disponibili per la pianificazione Regione Coordinati GE06 Coordinabili GE06
Regione | Coordinati GE06 | Coordinabili GE06 |
Piemonte | 58 | |
Valle d’Aosta | ||
Lombardia | 7, 58 | 11 |
Trentino Alto Adige | ||
Veneto | 58, 60 | |
Friuli Venezia Giulia | 58, 60 | |
Liguria | 11 | |
Emilia Romagna | 58, 60 | |
Toscana | 6 | |
Umbria | 60 | 58 |
Marche | 6, 58, 60 | |
Lazio | ||
Abruzzo | 6, 7, 58, 60 | |
Molise | 7 | 58, 60 |
Campania | 6 | |
Puglia | 7, 24, 58, 60 | |
Basilicata | 60 | 6 |
Calabria | 58 | |
Sicilia | ||
Sardegna | 60 |
RITENUTO opportuno adottare nella pianificazione delle suddette risorse i criteri di seguito illustrati.
Per rendere realmente efficace l’utilizzo delle ridotte risorse di spettro effettivamente disponibili per la pianificazione e, in definitiva, per perseguire gli scopi che la legge si prefigge (tra i quali vi è senz’altro quello di ristorare almeno in parte la disponibilità di capacità trasmissiva a disposizione dei programmi locali, ridotta a seguito dell’intervento operato dalla delibera n. 480/14/CONS), appare opportuno favorire una rapida implementazione delle future reti locali che faranno uso di tali frequenze individuando, nell’attività di pianificazione, dei criteri tecnici che consentano il più ampio riuso delle strutture di rete esistenti, con particolare riferimento ai sistemi d’antenna, particolarmente complessi.
Ad esempio, la pianificazione della stessa frequenza in due bacini adiacenti, criterio costantemente applicato dall’Autorità nei piani fin qui adottati, se da un lato massimizza il numero di risorse disponibili in ognuno dei bacini di riferimento, dall’altro, in assenza di significativi interventi sulle strutture di rete e sui sistemi d’antenna volti a controllare gli elevati livelli di interferenza co-canale, ne peggiora sensibilmente la qualità, sia in termini di grado di copertura del bacino che di capacità trasmissiva netta. Il grado di copertura e la capacità trasmissiva possono ovviamente essere migliorati, entro certi limiti, adottando opportuni accorgimenti tecnici, ma ciò implicherebbe costi e tempi realizzativi non compatibili con l’urgenza di poter disporre quanto prima della risorsa e con l’esigenza di mantenere entro limiti accettabili per il mercato i prezzi di cessione della capacità trasmissiva.
Ugualmente non si può ignorare il fatto che le disposizioni di legge da cui discende l’attuale attività di pianificazione appaiono evidentemente rivolte a promuovere la nascita di soggetti che fanno della cessione di capacità trasmissiva in ambito locale il loro business principale e che necessitano pertanto di frequenze idonee a realizzare in tempi rapidi multiplex locali caratterizzati da livelli di copertura e di capacità trasmissiva tali da risultare attrattivi per i fornitori di contenuti locali.
Dalle considerazioni che precedono deriva la scelta di non pianificare, di norma, la medesima frequenza in bacini regionali adiacenti. In questo modo è possibile contenere l’interferenza tra bacini co-canale a livelli tali da assicurare ai nuovi multiplex pianificati alte percentuali di popolazione servita e nel contempo la possibilità di utilizzare schemi di modulazione (c.d. system variant) a minore protezione (code rate) e più alta capacità trasmissiva (fino a 25 Mbit/s) rispetto ai multiplex pianificati nei precedenti piani (20 Mbit/s). Tale scelta, peraltro, consente migliori risultati ai fini del rispetto della riserva di legge della capacità trasmissiva da destinare alla diffusione dei contenuti locali.
La pianificazione è stata quindi sviluppata con l’obiettivo di trovare una sintesi tecnicamente solida tra i criteri di pianificazione fissati dal quadro normativo preesistente e quelli introdotti dalle ultime modifiche introdotte all’art. 6 del decreto-legge n. 145/13 che si vanno ad aggiungere a quelli ereditati dal quadro venutosi a creare con l’adozione della delibera n. 480/14/CONS. Tali criteri possono essere riepilogati, non in ordine di importanza, nell’elenco che segue:
1) necessità di evitare la pianificazione della stessa frequenza in due regioni adiacenti;
2) rimedio alle situazioni di mancato rispetto della riserva di un terzo delle risorse frequenziali a favore degli operatori di rete locali;
3) eventuale presenza nella Regione di multiplex locali ricadenti nelle condizioni previste dal comma 9-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni (obbligo di cessione della capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale da parte operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia);
4) livello di diffusione sul territorio regionale di impianti di ricezione domestici muniti di antenne idonee alla ricezione di frequenze in banda VHF3;
5) numero di abitanti della Regione;
6) necessità di contenere a livelli ragionevoli i tempi e i costi di implementazione dei nuovi multiplex locali pianificati, favorendo ove possibile l’impiego delle architetture di rete esistenti ed il riuso dei sistemi d’antenna in esercizio;
7) necessità di contenere i livelli di interferenza tra bacini iso-canale a livelli tali da assicurare il conseguimento: (i) di un buon grado di riuso delle frequenze (particolarmente del canale 58 UHF, da considerarsi preferenziale rispetto al canale 60 UHF); (ii) di alte percentuali di copertura della popolazione; (iii) della possibilità di utilizzo di System Variant con alta capacità trasmissiva (Net bit rate di almeno 25 Mbit/s in banda UHF e 22 Mbit/s in banda VHF).
Sulla base delle risorse disponibili per la pianificazione nelle varie regioni e dell’effetto combinato dei fattori sopraelencati, è stata elaborata la distribuzione dei canali adottata con il presente provvedimento.
Nel merito, la decisione di proporre la pianificazione di due multiplex locali nella Regione Marche e di tre nella Regione Puglia trova le sue motivazioni nella circostanza che in queste Regioni, oltre a essere venuta meno la riserva di un terzo delle frequenze per gli operatori di rete locali, non risultano disponibili multiplex locali ricadenti nelle condizioni di cui al comma 9-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, diversamente dalla situazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, nella quale, pur essendo venuta meno la riserva di un terzo, risultano tuttavia disponibili due multiplex ricadenti nelle condizioni di cui al citato comma 9-quater.
In merito, appare opportuno valutare la capacità trasmissiva complessiva che sarà offerta sul mercato ai fornitori di contenuti locali a valle della completa applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 90/2015, risultante dalle risorse pianificate ai sensi del comma 9-ter e dal numero di multiplex disponibili per il trasporto di programmi locali ai sensi del comma 9-quater4. In particolare, in Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, si rileva la presenza di due multiplex disponibili per il trasporto ai sensi del comma 9-quater che si aggiunge al multiplex pianificato con il presente provvedimento. In Lombardia diverse reti, ai sensi del comma 9-quater, dovranno mettere sul mercato l’intera capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti locali, con la conseguente creazione di una offerta sovrabbondante, tanto da poter giudicare superflua la pianificazione di ulteriori reti. In tale Regione, peraltro, trattandosi di pianificare con il presente provvedimento risorse in banda VHF, risorse che, per contro, risulterebbero estremamente utili per la pianificazione della radiofonia digitale DAB in un’area particolarmente critica, le condizioni del mercato locale potrebbero portare all’assenza di richieste di assegnazione, lasciando le risorse utilizzabili per altre finalità.
Nelle stesse Regioni Marche e Puglia non sono stati, altresì, pianificati multiplex in banda VHF, pure assegnati all’Italia dal Piano di GE06, in quanto in dette Regioni la diffusione stimata di antenne domestiche idonee alla ricezione di frequenze in banda VHF, è stata considerata complessivamente insufficiente (Regione Marche) o non omogenea da provincia a provincia (Regione Puglia).
Per questo stesso motivo in Abruzzo si è preferito evitare di pianificare canali della banda VHF nella provincia de L’Aquila. In Abruzzo è stato così pianificato un multiplex di tipo k-SFN basato sull’utilizzo del canale 6 VHF nelle province di Chieti, Pescara e Teramo e del canale 58 UHF nella provincia de L’Aquila, utilizzo che non pregiudica il riuso dello stesso canale nelle Regioni Marche e Puglia.
L’obiettivo di massimizzare il riuso delle frequenze ha condotto anche alla scelta di pianificare il canale 58 UHF sia nelle Marche che in Emilia-Romagna dove tuttavia, per prevenire gli inevitabili problemi di compatibilità nella zona di confine tra le due Regioni, si è reso necessario definire una zona di separazione nella quale pianificare un canale diverso dal 60 UHF. In questa zona di separazione, coincidente con la provincia di Rimini, non potendo pianificare il canale 60 UHF già impegnato per il secondo multiplex locale delle Marche, si è dovuto ricorrere all’unica altra risorsa resa disponibile dalla disposizione di cui al comma 9-ter, ovvero il canale 6 VHF, nonostante le stime effettuate indichino per la provincia di Rimini una percentuale di popolazione in grado di ricevere frequenze di banda VHF di poco superiore al 50%.
In merito alla pianificazione del canale 6 VHF nella provincia di Rimini, apparentemente non conforme al Piano di GE06 che non prevede allotment o assignment sul canale 6 VHF ubicati in detta provincia, è necessaria un’ulteriore precisazione. In realtà, la pianificazione del canale 6 VHF nella zona di Rimini è resa possibile da quanto previsto dalla Section II of Annex 4 degli Atti Finali di GE06. In questa sezione, nella quale in sostanza viene descritto il metodo usato per valutare la conformità di un impianto (o di un insieme di impianti) a un entry del Piano GE06, al paragrafo 4.1.1 (“Location of the assignments derived from the digital Plan entry”) è specificato che possono essere ammessi impianti ubicati fino a una distanza di 20 km dal bordo di un dato allotment. In questo caso specifico – considerando che il Piano di GE06 assegna all’Italia un allotment sul canale 6 nella provincia di Pesaro e Urbino, che i siti principali destinati alla copertura della provincia di Rimini (M. Scudo e M. Pincio) si trovano entrambi ampiamente entro i 20 km dal bordo dell’allotment di Pesaro e Urbino e che la stessa provincia di Rimini presenta un’estensione territoriale assai limitata – si può considerare l’utilizzo del canale 6 VHF dalle principali postazioni della Provincia di Rimini come mera implementazione dell’allotment di Pesaro e Urbino sul canale 6 VHF, assegnato all’Italia dal Piano di GE06 e quindi utilizzabile per gli scopi di cui al comma 9-ter.
Considerazioni a parte devono essere svolte per le risorse che si pianificano nelle Regioni Lombardia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. In queste Regioni, infatti, le problematiche interferenziali che hanno portato prima al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e poi all’adozione della delibera n. 480/14/CONS non si sono verificate o si sono verificate in misura minima, lasciando così aperta la possibilità di coordinare positivamente con le Amministrazioni estere l’utilizzo sull’intera Regione delle risorse che il Piano di GE06 assegna all’Italia solo in una parte della Regione stessa. È il caso del canale 11 VHF in Lombardia (assegnato all’Italia su tutta la Regione eccetto per le provincie di Sondrio, Brescia e Mantova); del canale 6 VHF in Campania (non assegnato all’Italia nelle Provincie di Caserta e Avellino); del canale 6 VHF in Basilicata (non assegnato nella Provincia di Potenza); del canale 58 UHF in Calabria (non assegnato nella Provincia di Cosenza); del canale 60 UHF in Sardegna (non assegnato nelle province sud-orientali);
RITENUTO di dover fare rinvio necessariamente al Ministero dello sviluppo economico per quanto emerso dalla consultazione su aspetti che non ricadono nella competenza dell’Autorità, quali ad esempio la sollecitazione a vigilare sull’efficiente uso delle risorse, con particolare riferimento all’effettivo sfruttamento della capacità disponibile in relazione al numero di programmi effettivamente diffusi, ovvero le criticità evidenziate nell’applicazione dell’obbligo di cessione dell’intera capacità trasmissiva a favore dei fornitori di contenuti locali disposta dal comma 9-quater a carico degli attuali assegnatari di frequenze attribuite all’Italia dagli accordi internazionali, nel caso di reti pluriregionali isofrequenziali, ovvero, all’opposto, l’eventuale previsione di riserva di capacità trasmissiva su base territoriale inferiore alla Regione, valutati gli esiti delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi;
CONSIDERATO che le valutazioni circa l’ambito territoriale di interesse dei fornitori di servizi di media audiovisivi, non possano che essere rimandate ad una successiva rilevazione delle necessità dei fornitori di servizi media audiovisivi che parteciperanno alle graduatorie di cui alla stessa legge 23 dicembre 2014, n.190, e che, tuttavia, il soddisfacimento di eventuali esigenze di capacità trasmissiva su basi territoriali diverse da quella regionale, che peraltro potrebbero trovare risposta nella capacità trasmissiva messa a disposizione da parte delle reti già esistenti, implicherebbe necessariamente la modifica dei bacini di servizio assunti nella presente pianificazione;
CONSIDERATO che con la delibera n. 480/14/CONS l’Autorità ha ritenuto opportuno, tra l’altro, fornire talune indicazioni al Ministero dello sviluppo economico finalizzate ad un uso efficiente delle frequenze, per l’espletamento delle procedure previste dalla legge connesse alla concessione e gestione dei diritti d’uso, indicazioni concernenti in particolare l’eventualità di favorire il mantenimento delle aree di servizio delle reti di maggiore estensione e di favorire, altresì, l’aggregazione dei soggetti titolari di diritti d’uso delle frequenze attraverso la formazione di consorzi;
CONSIDERATO, peraltro, che le suddette indicazioni esprimono un orientamento in linea con le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che identifica soggetti assegnatari di diritti d’uso delle risorse di spettro radioelettrico pianificate con il presente provvedimento, o già in precedenza pianificate, che svolgono esclusivamente l’attività di operatore di rete per la diffusione di contenuti in ambito locale;
CONSIDERATO, in definitiva, che la separazione tra operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi costituisce un passo fondamentale per la razionalizzazione dell’uso delle risorse radioelettriche destinate alla televisione digitale terrestre in ambito locale;
CONSIDERATO che nel corso delle interlocuzioni svolte con il Ministero dello sviluppo economico (in particolare nota prot. n. 24104 del 21 aprile 2015), tra le altre trattazioni, è stata evidenziata la necessità di procedere alla modifica della pianificazione del multiplex costituito dai canali 25 e 59 UHF, sostituendo il canale 25 UHF con il canale 59 UHF nell’area tecnica 12 (Regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo), al fine di consentire alla Società Cairo Network srl, assegnataria dei diritti d’uso del Multiplex DVB-Nazionale n. 7 a seguito della relativa gara, di poter adeguatamente esercire la propria rete compatibilmente sia con l’attuale utilizzo del canale 25 da parte del Multiplex Rai di servizio pubblico su Roma, sia con le attuali utilizzazioni francesi;
CONSIDERATO al riguardo che, non ravvisando, allo stato, motivi ostativi, è stata rimessa alla competenza del Ministero la possibilità di autorizzare in via temporanea alcuni specifici impianti affinché possano operare sul canale 59 UHF da siti ubicati nell’area del Lazio, in modo da consentire la prosecuzione del dispiegamento della rete interessata, evitando l’insorgenza di interferenze nocive, nelle more della formalizzazione della modifica proposta;
RITENUTO pertanto necessario, in occasione del presente provvedimento, destinato comunque a modificare la pianificazione delle reti nazionali per eliminare le risorse che devono ora essere utilizzate per la pianificazione di reti locali, includere l’aggiornamento sopra descritto del Multiplex nazionale costituito dai canali 25 e 59 UHF;
TENUTO CONTO che, nel rispetto del principio di equivalenza dei siti, introdotto dalla delibera n. 15/03/CONS e confermato in tutti i successivi provvedimenti di pianificazione, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali;
RITENUTO infine di dover provvedere contestualmente alla necessaria modifica formale della pianificazione delle reti nazionali, dalla quale vanno eliminate le reti non assegnate e le cui frequenze sono ora utilizzate per la costituzione di reti locali;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Scopo del provvedimento)
1. Il presente provvedimento adotta il piano delle frequenze assegnate all’Italia in base all’Accordo di Ginevra 2006 e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre, per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.
Articolo 2
(Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per le reti televisive digitali nazionali)
1. Il multiplex costituito dai canali 7 e 11 VHF ed il multiplex costituito dai canali 6 VHF e 23 UHF sono eliminati dal piano di assegnazione delle frequenze per le reti nazionali di cui alla delibera n. 451/13/CONS, come modificata dalla delibera n. 539/13/CONS e dalla delibera n. 631/13/CONS.
2. Nel multiplex nazionale costituito dai canali 25 e 59 UHF, il canale 25 UHF nell’area tecnica n. 12, corrispondente alla Regione Lazio esclusa la Provincia di Viterbo, è sostituito dal canale 59 UHF.
Articolo 3
(Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per le reti televisive digitali locali)
1. Il piano di assegnazione delle frequenze per le reti televisive digitali locali di cui all’Allegato 1 della delibera n. 480/14/CONS è integrato con il piano di assegnazione di frequenze aggiuntive di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
Articolo 4
(Vincoli tecnici per l’utilizzo delle frequenze)
1. L’Allegato 2 alla delibera n. 480/14/CONS è sostituito dall’Allegato 2 al presente provvedimento.
2. L’utilizzo delle frequenze pianificate per le reti locali in ciascuna area regionale avviene assicurando la compatibilità con le utilizzazioni delle reti locali nelle altre Regioni e con le reti nazionali, con particolare riferimento alla protezione della rete del servizio pubblico, nonché nei confronti delle utilizzazioni dei Paesi esteri.
3. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.
4. Fermo restando il principio di equivalenza dei siti, sono in ogni caso vincolanti le specifiche condizioni stabilite per alcuni dei siti indicati in Allegato 1 della delibera n. 480/14/CONS.
5. L’utilizzo delle frequenze di cui all’art. 3 per la costituzione di reti locali avviene nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’Accordo di Ginevra 2006. Pertanto, al fine di assicurare la compatibilità con le utilizzazioni estere, gli impianti operanti su dette frequenze sono attivati con caratteristiche tecniche tali da superare con esito positivo la verifica di conformità in base agli artt. 4 e 5 dell’Accordo stesso.
6. I segnali interferenti prodotti da una rete che utilizza le frequenze di cui all’art. 3, rispettano in ciascun punto di verifica (PDV) ricadente nel territorio delle Regioni in cui è assegnata la stessa frequenza ad altro soggetto, il vincolo stabilito per tali frequenze nell’Allegato 1, che assicura la protezione del servizio con un livello di segnale utile pari all’intensità di campo minimo usabile per le System Variant DVB-T “C5” (per la banda UHF) e “F5” (per la banda VHF), come definito nello stesso Allegato 1.
7. Fermo restando il diritto dell’assegnatario di una frequenza di cui all’art. 3 di fare servizio nella Regione di assegnazione con la qualità prevista con un livello di segnale utile pari al campo minimo usabile, il Ministero dello sviluppo economico autorizza, a richiesta, livelli di segnale interferente superiori al limite stabilito al comma 6, assicurando comunque la protezione, in ciascun PDV ricadente nella Regione di assegnazione della rete da proteggere, del livello di segnale utile effettivamente presente, tenuto conto della System Variant DVB-T utilizzata dalla rete da proteggere e tenendo altresì in considerazione, se del caso, la direttività e la polarizzazione delle antenne riceventi.
8. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare qualunque System Variant DVB-T tra quelle riportate negli allegati all’Accordo di Ginevra 2006, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri, e degli altri vincoli tecnici stabiliti dal presente provvedimento, fermo restando, per ciò che riguarda la capacità trasmissiva, quanto stabilito all’art. 18 della delibera n. 353/11/CONS.
Articolo 5
(Criteri per le assegnazioni)
1. Al fine di perseguire l’obiettivo dell’efficiente utilizzo delle risorse di spettro radioelettrico, il Ministero dello sviluppo economico rilascia i diritti d’uso per le frequenze oggetto del presente provvedimento esclusivamente per la costituzione di reti operanti in tecnica iso-frequenziale (a frequenza singola o a più frequenze) a copertura regionale o pluriregionale.
2. Nel concedere i diritti d’uso delle frequenze sulla base del presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico non impone vincoli, sulle aree di servizio e sui siti, ulteriori o non coerenti rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Il presente Piano è rivedibile alla luce dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale, alla luce di eventuali modifiche del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze e di eventuali necessità di compatibilizzazione tra aree tecniche o Regioni limitrofe.
2. In caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 25 giugno 2015
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
Allegato 1 alla Delibera 402/15/CONS
1 La presenza nel Piano GE06 di allotment adiacenti operanti sulla medesima frequenza, non deve essere interpretata come riconoscimento di tale possibilità dal punto di vista tecnico. In sede di Conferenza, infatti, era prevista la possibilità da parte di ciascun Paese di depositare formali dichiarazioni a valenza amministrativa (c. d. administrative declarations) mediante le quali si stabiliva a priori la compatibilità che tecnicamente era negata. Tale situazione risulta poi vantaggiosa nel momento in cui gli allotment adiacenti vengono utilizzati in modo aggregato per costruire reti SFN, cioè reti sincronizzate che utilizzano un’unica frequenza, ma, nel momento in cui gli allotment devono essere utilizzati in modo disgiunto per la costituzione di reti distinte, è evidente che occorre tenere conto che la compatibilità tecnica resta tutta da verificare.
2 Nella tabella dell’Allegato 1 alla delibera n. 149/14/CONS è specificato in nota che: “Le utilizzazioni in Tabella riguardanti canali VHF che, nella medesima area, sono assegnati mediante gara ad altro operatore, si intendono assegnate su base di non interferenza e senza diritto di protezione; pertanto, in caso di incompatibilità, nonché nel caso in cui l’aggiudicatario ne richieda la messa in servizio nelle medesime aree, per tali utilizzazioni della Rai è successivamente identificato un diverso canale”
3 Nell’attività di sviluppo della presente pianificazione, la diffusione sul territorio di antenne riceventi in banda VHF è stata stimata attraverso un metodo di tipo simulativo. In particolare si è considerata in grado di ricevere segnali DVB-T in banda VHF la popolazione residente nelle aree di territorio che, secondo le simulazioni effettuate, risultavano servite dagli impianti in banda VHF del multiplex Rai n. 1 (DVM1) e, come dichiarati al Catasto Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive.
4 Ulteriore capacità, nella misura di almeno un canale per ciascun Multiplex, deve essere resa disponibile dagli assegnatari di diritti d’uso in ambito locale delle frequenze non assegnate dagli accordi internazionali all’Italia, in applicazione del comma 9-bis.