(Pubblicato nel sito web Agcom in data 5 maggio 2020)
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 23 aprile 2020;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivoe della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito Testo unico);
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 recante il “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;
CONSIDERATO che il comma 2, dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come emendato dall’articolo 1, comma 1101 della Legge di Bilancio 2019, stabilisce che “La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l’emittenza in ambito locale riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri”, e che il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 8, come introdotto dall’articolo articolo 1, comma 1102 della Legge di Bilancio 2019, prevede che “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ”;
VISTA la nota prot. n. 82580 del 22 dicembre 2017 (prot. Autorità n. 89380 del 22 dicembre 2017) del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “Agreement between the Competent Administrations of France, Italy, Monaco and Vatican City State concerning frequency co-ordination of Digital Terrestrial Television in the band 470-694 MHz”, firmato in data 26 settembre 2017 tra Italia, Francia, Città del Vaticano e Principato di Monaco;
VISTA la nota prot. n. 18855 del 3 aprile 2020 (prot. Autorità n. 149254 del 3 aprile 2020) del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “Agreement between the competent administrations of France and Italy concerning the frequency co-ordination of Digital Terrestrial Television in the frequency band 470-694 MHz (UHF Band IV-V)”, firmato in data 2 aprile 2020 tra Italia e Francia, che costituisce un addendum bilaterale all’accordo “Agreement between the Competent Administrations of France, Italy, Monaco and Vatican City State concerning frequency co-ordination of Digital Terrestrial Television in the band 470-694 MHz”, firmato in data 26 settembre 2017 tra Italia, Francia, Città del Vaticano e Principato di Monaco;
CONSIDERATO che le condizioni tecniche dell’accordo bilaterale firmato in data 2 aprile 2020 tra Italia e Francia rendono possibile pianificare il canale 31 UHF in tutto il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, corrispondente all’Area Tecnica 2 (Valle d’Aosta) del PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS, e che detto canale risulta quindi idoneo alla realizzazione di una rete locale di 1° livello ovvero di una rete con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell’area tecnica;
CONSIDERATO che, ai sensi dello stesso accordo bilaterale, il canale 41 UHF viene destinato all’Amministrazione Francese per l’uso dalla postazione Chamonix-Pointe Helbronner (3.416 m s.l.m.) ubicata a ridosso del confine italo-francese;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS il medesimo canale 41 UHF risulta attualmente pianificato nell’Area Tecnica 2 (Valle d’Aosta) per una rete locale di 2° livello (senza vincolo di copertura del 90%) in quanto pianificato dallo stesso PNAF nell’adiacente Area Tecnica 1 (Piemonte) per una rete locale di 1° livello;
RITENUTO pertanto opportuno procedere a modificare il PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS, destinando il canale 31 UHF per la pianificazione di un’ulteriore rete locale di 1° livello nell’Area Tecnica 2 (Valle d’Aosta) e non impiegando nella medesima area il canale 41 UHF per la pianificazione di una rete locale di 2° livello, in considerazione delle nuove condizioni tecniche d’uso del canale in questione derivanti dal citato accordo bilaterale tra Italia e Francia del 2 aprile 2020 nonché dai preesistenti vincoli radioelettrici di pianificazione necessari per proteggere dai disturbi la rete locale di 1° livello pianificata sullo stesso canale 41 UHF nell’adiacente Area Tecnica 1 (Piemonte);
RITENUTO altresì necessario procedere all’aggiornamento dei vincoli radioelettrici del PNAF a seguito dell’intervenuto nuovo accordo bilaterale tra Italia e Francia del 2 aprile 2020;
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, sottoscritto in data 22 marzo 2018 (prot. Autorità n. 24374 del 23 marzo 2018);
TENUTO CONTO che, nel rispetto del principio di equivalenza dei siti, introdotto alla delibera n. 15/03/CONS e confermato in tutti i successivi provvedimenti di pianificazione, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali;
UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DELIBERA
Art. 1
1. Nell’Area Tecnica 2 (Valle d’Aosta) del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre approvato con la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, è pianificata sul canale 31 UHF un’ulteriore rete locale di 1° livello (Rete locale di 1° livello n. 2) con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell’Area Tecnica.
2. La rete locale di 2° livello pianificata sul canale 41 UHF è rimossa dalla pianificazione.
3. All’articolo 1, comma 2, della delibera n. 39/19/CONS, le parole “ad eccezione dell’area tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello” sono sostituite dalle seguenti: “ad eccezione dell’area tecnica 2 e dell’area tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello”.
4. L’Allegato 1 alla delibera n. 39/19/CONS è sostituito dall’Allegato 1 alla presente delibera.
5. L’Allegato 2 alla delibera n. 39/19/CONS è sostituito dall’Allegato 2 alla presente delibera.
6. I vincoli radioelettrici valevoli ai fini della pianificazione, come aggiornati a seguito delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, nonché del nuovo quadro del coordinamento internazionale delle frequenze derivante dall’accordo bilaterale sottoscritto in data 2 aprile 2020 da Italia e Francia, sono specificati nel documento di pianificazione di cui all’Allegato 3 alla presente delibera che annulla e sostituisce l’Allegato 3 alla delibera n. 39/19/CONS.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
Roma, 23 aprile 2020
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini
Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Nicola Sansalone
Allegato 1: Frequenze pianificate per le reti nazionali e locali di 1° livello
Allegato 2: Frequenze pianificate per le reti locali di 2° livello
Allegato 3: Documento di pianificazione e definizione dei vincoli tecnici (.zip)