Studio Legale
Rossignoli e Associati

Delibera 13 settembre 2012 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 28 ottobre 2012.” (Deliberazione n. 422/12/CONS).

 
 
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERAZIONE 13 settembre 2012

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso  ai   mezzi   di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente  e dell’Assemblea della Regione Siciliana indette  per  il  giorno  28 ottobre 2012. (Deliberazione n. 422/12/CONS).

 

 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2012)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

L’AUTORITA’

Nella riunione del Consiglio del 13 settembre 2012;

Visto l’articolo 1, comma 6, lettera  b), n. 9, della legge  31 luglio 1997, n.  249,  recante  “Istituzione  dell’Autorita’ per  le garanzie   nelle   comunicazioni  e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  “Disposizioni  per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione  politica”,  come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  “Disposizioni  per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile  2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina  delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei  Deputati  e  al Senato della Repubblica”;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

Vista la delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,  recante “Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa”  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

Vista la propria  delibera  n.22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi  vigenti in materia di comunicazione politica e parita’ di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;

Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010, recante  “Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti televisive  nazionali”  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

Vista la propria  delibera  n.  315/12/CONS  del 25 luglio  2012, recante “Redistribuzione delle competenze degli organi  collegiali dell’Autorita’ e integrazione al regolamento    concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.177  del  31  luglio 2012;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005,  n. 7,  recante “Nuove norme per l’elezione del Presidente  della  Regione siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per l’elezione   dell’Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni concernenti l’elezione dei Consigli provinciali e comunali”;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398  del 10 agosto 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione Siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il  quale,  a  seguito  delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 31  luglio 2012, sono stati convocati per domenica 28 ottobre 2012 i comizi  per l’elezione diretta del  Presidente  della  Regione  e  dell’Assemblea Regionale siciliana;

Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per l’indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n.28;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello,  relatore ai  sensi dell’articolo 31 del regolamento  concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera

Articolo 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo,  dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni  per  le  elezioni  del  Presidente  e dell’Assemblea della Regione  Siciliana  fissate  per  il  giorno  28 ottobre 2012 e si applicano nei confronti delle emittenti locali  che esercitano l’attivita’ di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa  quotidiana  e  periodica  nell’  ambito  territoriale regionale interessato dalla consultazione.

2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e’ prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al precedente comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono a far data dalla convocazione dei comizi  elettorali  e  cessano  di  avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno  di  votazione  relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 2

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), del  codice di autoregolamentazione  di  cui al decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione  dei  comizi  elettorali  e  la  chiusura  della campagna  elettorale  devono  consentire  una  effettiva  parita’  di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei comizi lettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze  politiche  che  costituiscono  un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei due rami del  Parlamento nazionale o che hanno  eletto, con  proprio  simbolo,  almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste regionali, ovvero  dei  gruppi  di liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste  di candidati per l’elezione dell’Assemblea regionale.

3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non  pregiudica l’intervento  nelle  trasmissioni  degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi,  nel corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle  predette assenze.

4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle   emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo  da  garantire  l’applicazione  dei  principi  di equita’ e di parita’ di trattamento tra i  soggetti  politici  anche attraverso  analoghe  opportunita’ di  ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette  giorni prima, anche a mezzo telefax, al Comitato  regionale  per  le  comunicazioni della Sicilia che ne informa l’Autorita’. Le eventuali variazioni dei predetti  calendari sono  tempestivamente  comunicate  al predetto organo, che ne informa l’Autorita’. Ove possibile, tali  trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la  fruizione  anche  ai non udenti.

5. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione  politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque,   imparzialita’   e   pari opportunita’ nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente precedente.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 3

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti modalita’, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo  4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2,  numero  II;  i  messaggi sono trasmessi a parita’ di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente, fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere  altri  programmi,  ne’ essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a  un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati uno per ciascuna delle seguenti   fasce   orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00  –  19:59;  seconda fascia 12:00 – 14:59; terza  fascia  21:00  –  23:59;  quarta fascia 7:00 – 8:59;

d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due  messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per  tutta  la  sua  durata  reca  la  dicitura “messaggio  elettorale  gratuito”  con  l’indicazione  del soggetto politico committente. Per le emittenti  radiofoniche,  il  messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del  medesimo tenore.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 4

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro cinque giorni dalla  data di convocazione  dei  comizi elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive  locali  che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che  presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero  telefonico e la persona da contattare, e’  depositato  un  documento,  che  puo’ essere  reso  disponibile  anche sul sito web   dell’emittente, concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A  tale  fine, le emittenti possono  anche

utilizzare  i  modelli  MAG/1/ER  resi  disponibili  nel   sito   web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale  per  le comunicazioni della Sicilia che ne informa l’Autorita’, il  documento di cui alla lettera a),  nonche’,  possibilmente  con  almeno  cinque giorni di anticipo,  ogni  variazione  apportata  successivamente  al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e  alla  loro collocazione  nel  palinsesto.  A  quest’ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i  modelli  MAG/2/ER  resi  disponibili  nel predetto sito web dell’Autorita’.

2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e al Comitato regionale per le  comunicazioni  della  Sicilia,  che ne informa l’Autorita’, le proprie richieste, indicando il  responsabile elettorale e i relativi recapiti, la  durata  dei  messaggi,  nonche’ dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che  interessino almeno un quarto degli elettori su base regionale. A tale fine,  possono  anche  essere  utilizzati  i  modelli  MAG/3/ER  resi

disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’.

 

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 5

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e’ riconosciuto un rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita’ previste dal comma 5 dell’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia  provvede  a porre in essere tutte le attivita’, anche istruttorie, finalizzate al rimborso informandone l’Autorita’ nel rispetto  dei  criteri  fissati dal citato comma 5.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 6

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici  autogestiti  a  titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia  nella  cui area di  competenza  ha  sede  o  domicilio  eletto  l’emittente  che trasmettera’ i  messaggi,  alla  presenza  di  un  funzionario  dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al  sorteggio  nei  giorni immediatamente  successivi alla scadenza  del termine per  la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

 

Articolo 7

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti politici.

3.  Per  tutto  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  le   emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i  messaggi politici  autogestiti  a  pagamento  sono  tenute  a   dare   notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un  avviso  da  trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore  ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell’avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico  e di fax, e’ depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l’indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi possono essere prenotati;

b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l’accesso a tali  spazi  quali  autonomamente determinate da ogni singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;

d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico  rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e’  tenuta  a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non superiore al 70% del listino di  pubblicita’  tabellare.  I  soggetti politici interessati possono  richiedere  di  verificare in  modo documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli  spazi  per  i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda  dell’avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4 costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio del seguente contenuto: “Messaggio elettorale a   pagamento”,   con l’indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio elettorale a pagamento”, con  l’indicazione  del soggetto politico committente.

12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun candidato.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 8

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal  Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le  ore di trasmissione non in contemporanea.

 

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 9

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione,  come  definiti  all’articolo  2, comma 1, lettera b), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le  emittenti radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo, attraverso la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, la correttezza, la  completezza,  la  lealta’,  l’imparzialita’,   l’equita’   e   la pluralita’ dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate questioni  relative  alle  consultazioni  elettorali,   deve   essere assicurato  l’equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto previsto dall’art. 11 quater della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e dal codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l’emittente la liberta’ di  commento  e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge  6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell’Autorita’,  come  definite all’articolo 2, comma 1, lettera aa), n. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze di voto.

 

Capo II

Disposizioni particolari

Articolo 10

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le   trasmissioni   in contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in ambito  nazionale.   Analogamente   si   considerano   le   emittenti autorizzate  alla  ripetizione  dei   programmi   esteri   ai   sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si determina con riferimento all’articolo 2, comma 1,  lettera  u),  del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti locali dal presente provvedimento .

4. Ogni emittente  risponde  direttamente delle  violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Capo II

Disposizioni particolari

Articolo 11

Conservazione delle registrazioni

1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni della totalita’ dei  programmi  trasmessi  nel  periodo della  campagna  elettorale  e  per  i  tre  mesi   successivi   alla conclusione  della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla conclusione  dell’eventuale  procedimento,   le   registrazioni   dei programmi in ordine ai quali sia stata  notificata  contestazione  di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del  Ministro  delle

comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle  emanate  dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

Titolo III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 12

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici  elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione  dei comizi elettorali, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a  tutto  il penultimo  giorno  prima   delle   elezioni   nelle   forme   ammesse dall’articolo 7, comma 2,  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia  dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata  interessata  alla  diffusione  di  messaggi  politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto della data  di effettiva  distribuzione  al pubblico. Ove in  ragione   della periodicita’ della testata non sia stato possibile  pubblicare  sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra’ avere inizio  che  dal  numero  successivo  a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla  testata,  salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e  nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,  di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita’  grafiche,  e  deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e’ depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta, concernente:

a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono essere prenotati;

b) le tariffe per l’accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;

c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei messaggi puo’ avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Titolo III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 13

Pubblicazione  di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani   e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche  mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente  evidenziati,  secondo modalita’ uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura “messaggio  elettorale”  con  l’indicazione  del  soggetto   politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della  legge  22  febbraio 2000, n. 28.

Titolo III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 14

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parita’ ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero  che rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono tenuti a fornire con  tempestivita’  all’Autorita’  ogni  indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche’ le stampe elettorali  di  coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

 

Titolo IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 15

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano  gli  articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 16

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni  della  Sicilia assolve, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza,  oltre alle attivita’ gia’ precisate nelle norme che precedono,  i  seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche’ delle disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo dalla Commissione  parlamentare   per  l’indirizzo generale e  la  vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per  quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni,  ivi  comprese quelle relative all’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in  materia di  comunicazione   istituzionale   e   obblighi   di   informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all’Autorita’ per l’adozione  dei  provvedimenti di sua competenza.

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 17

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate dalla  Commissione  parlamentare  per  l’indirizzo  generale   e   la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il

presente provvedimento sono perseguite  d’ufficio  dall’Autorita’  al fine   dell’adozione   dei   provvedimenti   previsti   dall’articolo 11-quinquies  della  medesima  legge.   Ciascun   soggetto   politico interessato puo’ comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l’Autorita’  puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del  codice di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo telefax, all’Autorita’, all’emittente privata o  all’editore  cui  la violazione e’ imputata, al Comitato regionale  per  le  comunicazioni della  Sicilia, al gruppo della Guardia  di  Finanza  nella  cui competenza  territoriale rientra il  domicilio   dell’emittente   o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle  registrazioni   interessate   dalla    comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all’Autorita’  e’  procedibile  solo  se sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della  denuncia  medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’,  l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore  e  del giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche’  di  una  motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorita’, nell’esercizio dei  suoi  poteri d’ufficio, puo’ avviare l’istruttoria ove ad un esame sommario  della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una  possibile  violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L’Autorita’ adotta i propri provvedimenti entro  le  quarantotto ore successive all’accertamento della  violazione  o  alla  denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento  spontaneo  agli  obblighi  di legge da parte  delle  emittenti  televisive  e  degli  editori,  con contestuale informativa all’Autorita’.

8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e televisive locali e gli editori di giornali e periodici   diffusi  a livello locale sono istruiti sommariamente dal Comitato regionale per le comunicazioni della  Sicilia  che  formula  le  relative  proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per   territorio, ricevuta  la  denuncia  della  violazione  da  parte   di   emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato  avviso,  anche  a  mezzo   telefax, all’Autorita’.

10. Il Comitato di cui  al comma 8 procede  ad  una  istruttoria

sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a  tal

fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente  gli  interessati ed acquisisce le eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro  ore successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno   specifico  verbale di accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all’Autorita’   che provvede, in  deroga  ai termini e  alle  modalita’  procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto ore successive  all’accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal deposito degli stessi atti e supporti  presso  la  Direzione  servizi media – Ufficio  comunicazione  politica  e  conflitti  di  interessi dell’Autorita’ medesima.

11.  In  ogni  caso, il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala tempestivamente all’Autorita’ le attivita’ svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente normativa.

12. Gli  Ispettorati Territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo economico collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di  stampa sono tenuti al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente provvedimento, adeguando la propria attivita’ di  programmazione e pubblicazione, nonche’ i conseguenti comportamenti.

14. L’Autorita’ verifica il rispetto dei  propri  provvedimenti  ai fini previsti dall’articolo 11-quinquies, comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresi’, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n.  689.  Esse si applicano anche a carico dei soggetti  a  favore  dei  quali  sono state  commesse  le  violazioni,  qualora  ne  venga   accertata   la responsabilita’.

16. L’Autorita’, nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31  luglio  1997,  n.  249,  relative  allo  svolgimento  delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono  nei  settori  del  sistema  integrato  delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera s) del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo  al titolare  di cariche di governo e ai soggetti di  cui  all’articolo  7,  comma  1, della legge 20  luglio  2004,  n.  215,  ovvero  sono  sottoposte  al controllo  dei medesimi, procede all’esercizio  della   competenza attribuitale dalla legge  20  luglio  2004,  n.  215  in  materia  di risoluzione dei conflitti di interesse.

La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed e’ resa disponibile nel sito web della  stessa Autorita’ all’indirizzo www.agcom.it.

Roma, 13 settembre 2012

Il presidente: Cardani

Il commissario relatore: Martusciello

 

 

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