Studio Legale
Rossignoli e Associati

Delibera 11 aprile 2013 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche’ dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013” (Delibera n.258/13/CONS).

 

DELIBERAZIONE 11 aprile 2013

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione  relative  alle  campagne  per  l’elezione  diretta  dei sindaci   e   dei   consigli   comunali,   nonche’    dei    consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013. (Delibera n. 258/13/CONS).  

 

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2013)

 

Titolo I

Disposizioni generali

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

  Nella riunione del Consiglio dell’11 aprile 2013;

  Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione  dell’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo»;

  Vista la propria  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138 del 15 giugno  2012,  con  la  quale  e’  stato  adottato,  ai  sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n.  249/97,  il  nuovo  Regolamento concernente l’organizzazione ed il  funzionamento  dell’Autorita’,  e successive modifiche ed integrazioni;

  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6 novembre 2003, n. 313;

  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge 5 novembre 2004, n. 261;

  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante «Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in materia di comunicazione politica e parita’ di accesso  ai  mezzi  di informazione nei periodi non elettorali »;

  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010, recante  «Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti

televisive nazionali»;  

  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta  del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» e successive modifiche e integrazioni;

  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

  Vista la legge 7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e circoscrizionali» e, in particolare, l’art. 3;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la elezione  degli  organi  delle  amministrazioni   comunali»   e,   in particolare, l’art. 18;

  Visto  il  decreto  legge  6  dicembre  2011,   n.   201,   recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il  consolidamento dei  conti  pubblici»,  convertito  con  modificazioni  in  legge  22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare, l’art. 23, commi 14 e ss.;

  Visto il decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2013 con il quale sono state fissate  per  i  giorni  26  e  27  maggio  2013  le consultazioni per l’elezione  diretta  dei  Sindaci  e  dei  Consigli

comunali, nonche’ dei consigli circoscrizionali, e per i giorni  9  e 10 giugno 2013  l’eventuale  turno  di  ballottaggio  per  l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

  Visto lo Statuto speciale della Regione  Autonoma  della  Sardegna, approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e successive modifiche;

  Vista la legge della Regione Autonoma  della  Sardegna  17  gennaio 2005,  n.  2,  recante   «Indizione   delle   elezioni   comunali   e provinciali»;

  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Autonoma  della Sardegna n. 56 del 28 marzo 2013, con il quale  si  e’  provveduto  a fissare per i giorni 26 e 27 maggio  2013,  con  eventuale  turno  di ballottaggio al 9 e 10 giugno 2013, la data delle  elezioni  comunali nella regione Sardegna;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

  Visto  il   decreto   del   Presidente   della   Regione   Autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo  unico delle leggi regionali sulla composizione  ed  elezione  degli  organi delle amministrazioni  comunali,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013;

  Visto  il   decreto   del   Presidente   della   Regione   Autonoma Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 marzo  2013,  con  il  quale  si  e’ provveduto a fissare per il giorno  26  maggio  2013,  con  eventuale turno di ballottaggio al 9 giugno 2013, la data delle elezioni per il rinnovo del Comune di Pergine Valsugana (Provincia di Trento);

  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo Statuto della Regione Siciliana;

  Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana  20  agosto 1960, n. 3, modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi  per  l’elezione  dei  consigli  comunali  nella  Regione Siciliana» e successive modifiche;

  Vista la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005,  n. 7, recante «Nuove norme per l’elezione del Presidente  della  Regione siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per l’elezione   dell’Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni concernenti l’elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

  Vista la legge regionale della regione Sicilia 5 aprile 2011, n.  6 recante «Modifica di norme in materia  di  elezione,  composizione  e decadenza degli  organi  comunali  e  provinciali»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  4  aprile  2011,  n.  16, parte I;

  Visto il decreto dell’Assessorato delle autonomie  locali  e  della funzione pubblica della Regione siciliana n. 78 del 10  aprile  2013, con il quale sono state fissate per i giorni 9 e 10 giugno 2013,  con eventuale turno di ballottaggio al 23 e 24 giugno 2013, la data delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonche’ dei  Presidenti delle circoscrizioni e dei Consigli  circoscrizionali  della  Regione siciliana;

  Tenuto conto che per domenica 26 e lunedi’ 27  maggio  2013  e  per domenica 9 e lunedi’ 10 giugno 2013 e’ previsto lo svolgimento  delle elezioni per il rinnovo di numerose amministrazioni comunali, il  cui elenco e’  reso  disponibile  sul  sito  web  dell’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/;

  Viste  le  note  del  4  aprile  2013  con  le  quali,  in  ragione dell’impossibilita’ di effettuare  le  consultazioni  previste  dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la  Commissione  Parlamentare  per

l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l’Autorita’ ha trasmesso  lo  schema  di provvedimento,  recante  le   «Disposizioni   di   attuazione   della disciplina in materia di  comunicazione  politica  e  di  parita’  di accesso  ai  mezzi  di  informazione  relative  alle   campagne   per l’elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali,  nonche’  dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013», ai  Presidenti  della  Camera  dei  Deputati  e  del   Senato   della Repubblica;

  Udita la relazione del Commissario Antonio  Martusciello,  relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi del      pluralismo,      dell’imparzialita’,      dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le  elezioni  dei  Sindaci  e  dei consigli comunali, nonche’ dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 26 e 27 maggio 2013, e per i giorni 9 e 10 giugno 2013, e si applicano  nei  confronti  delle  emittenti  locali  che   esercitano l’attivita’ di radiodiffusione televisiva e sonora  privata  e  della stampa quotidiana e periodica negli ambiti  territoriali  interessati dalla  consultazione.   L’elenco   dei   comuni   interessati   dalle consultazioni  elettorali  e’   reso   disponibile   sul   sito   web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  riferiscono altresi’ all’eventuale turno di ballottaggio  le  cui  elezioni  sono fissate per i giorni  9  e  10  giugno  2013  e,  relativamente  alle

elezioni comunali nella regione Sicilia, per i giorni 23 e 24  giugno 2013.

  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali

nei quali non e’ prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al precedente comma 1.

  4. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di avere efficacia  alla  mezzanotte  dell’ultimo  giorno  di  votazione relativo alle consultazioni di cui ai commi 1 e 2.

  5. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con  altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative della  legge  22  febbraio  2000,  n.   28,   relative   a   ciascuna consultazione.

  6. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per  le  emittenti  nazionali  private  l’obbligo  del  rispetto  dei principi  generali  in  materia  di  informazione  e  di  tutela  del

pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e  7  del  Testo  Unico  dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge  22  febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell’Autorita’. In particolare, nei telegiornali  e  nei  programmi  di  approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di  opinioni  e  valutazioni   politico-elettorali   attinenti   alle consultazioni oggetto  del  presente  provvedimento,  sono  tenuti  a garantire la piu’ ampia ed equilibrata presenza ai  diversi  soggetti politici competitori.

Titolo II

Radiodiffusione sonora e televisiva locale

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 2

Programmi di comunicazione politica

  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera c), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parita’ di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche  con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli  spazi  disponibili,  il  principio delle  pari  opportunita’  tra  gli  aventi   diritto   puo’   essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione,  anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purche’  ciascuna  di  queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto.

  2. La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale tra i seguenti soggetti politici:

    I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:  

      a) nei confronti delle forze  politiche  che  costituiscono  un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;

      b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera  a),  presenti  in  uno  dei  due  rami  del  Parlamento nazionale o  che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo,  almeno  due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

  Il  tempo  disponibile  e’  ripartito  per  il  50  per  cento   in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il  restante 50 per cento in modo paritario.

    II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:  

      a) nei confronti delle liste o coalizioni  di  liste  collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;

      b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste  di candidati per l’elezione dei Consigli comunali.

  3. L’eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica l’intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione  delle  predette assenze.

  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo  da  garantire  l’applicazione  dei  principi  di equita’  e  di  parita’  di  trattamento  tra  i  soggetti   politici nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.  I calendari delle predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per  le  comunicazioni  che  ne  informa  l’Autorita’.  Le  eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate  al predetto organo, che ne  informa  l’Autorita’.  Ove  possibile,  tali trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita’  che  ne  consentano   la fruizione anche ai non udenti.

  5. E’ possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita’   e   pari opportunita’ nel confronto tra i soggetti politici.

  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente precedente.

Art. 3

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

  2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti modalita’, stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall’art.  4,

commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

    a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II;  i  messaggi  sono trasmessi a parita’ di condizioni tra i soggetti politici, anche  con riferimento alle fasce orarie;

    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente, fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne’ essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00  –  19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza  fascia  21:00  –  23:59;  quarta fascia 7:00 – 8:59;

    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

    e) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due  messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

    f) ogni messaggio per  tutta  la  sua  durata  reca  la  dicitura «messaggio  elettorale  gratuito»  con  l’indicazione  del   soggetto politico committente. Per le  emittenti  radiofoniche,  il  messaggio

deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del  medesimo tenore.

Art. 4

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative

ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito.

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti  radiofoniche  e  televisive locali  che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a   titolo

gratuito:  

    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che  presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero  telefonico e la persona da contattare, e’  depositato  un  documento,  che  puo’ essere  reso  disponibile  anche   sul   sito   web   dell’emittente, concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche utilizzare  i  modelli  MAG/1/EC  resi  disponibili  sul   sito   web dell’Autorita’    per    le     garanzie     nelle     comunicazioni: http://www.agcom.it/;

    b)  inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato regionale per  le  comunicazioni,  che  ne  informa  l’Autorita’,  il documento di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente  con  almeno

cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata  successivamente al documento stesso con riguardo al numero  dei  contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i  modelli  MAG/2/EC  resi  disponibili  sul predetto sito web dell’Autorita’.

  2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e ai  competenti  Comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  che  ne informano   l’Autorita’,   le   proprie   richieste,   indicando   il responsabile  elettorale  e  i  relativi  recapiti,  la  durata   dei messaggi, nonche’ dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nel quale la suddetta emittente  e’ autorizzata  a  trasmettere.  A  tale  fine,  possono  anche   essere utilizzati  i  modelli  MAG/3/EC  resi  disponibili  sul   sito   web dell’Autorita’.

Art. 5

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e’ riconosciuto un rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita’ previste dal comma 5 dell’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per  le  comunicazioni  provvedono  a porre in essere tutte le attivita’, anche istruttorie, finalizzate al

rimborso nel  rispetto  dei  criteri  fissati  dal  citato  comma  5, informandone l’Autorita’.

Art. 6

Sorteggi e collocazione dei messaggi

politici autogestiti a titolo gratuito

  1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmettera’  i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.  Il  Comitato procede  sollecitamente  al  sorteggio  nei   giorni   immediatamente successivi alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle candidature.

  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Art. 7

Messaggi politici autogestiti a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art.  2, comma 1, lettera d), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

  2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti politici.

  3.  Per  tutto  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  le   emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i  messaggi politici  autogestiti  a  pagamento  sono  tenute  a   dare   notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un  avviso  da  trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore  ascolto, per tre giorni consecutivi.

  4. Nell’avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico  e di fax, e’ depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da chiunque ne abbia interesse, concernente:

    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l’indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi possono essere prenotati;

    b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;

    c) le tariffe per l’accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;

    d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

  5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici in base alla loro progressione temporale.

  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

  7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e’  tenuta  a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non superiore al 70% del listino di  pubblicita’  tabellare.  I  soggetti

politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli  spazi  per  i messaggi di cui al comma 1.

  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

  9. La prima messa in onda  dell’avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4 costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del seguente  contenuto:  «Messaggio   elettorale   a   pagamento»,   con l’indicazione del soggetto politico committente.

  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con  l’indicazione  del soggetto politico committente.

  12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun candidato.

Art. 8

Trasmissioni in contemporanea

  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal  Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le  ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

  1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art.  2,  comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le   emittenti radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo, attraverso la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, la correttezza, la  completezza,  la  lealta’,  l’imparzialita’,   l’equita’   e   la

pluralita’ dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate questioni  relative  alle  consultazioni  elettorali,   deve   essere assicurato  l’equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e dal codice di autoregolamentazione.

  2. Resta comunque salva per l’emittente la liberta’ di  commento  e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16,  comma  5,  della  legge  6 agosto 1990, n.  223  e  all’art.  1,  comma  1,  lettera  f),  della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell’Autorita’, come  definite all’art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze

di voto.  

Capo II

Disposizioni particolari

Art. 10

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le   trasmissioni   in contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in ambito  nazionale.   Analogamente   si   considerano   le   emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi  dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

  2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si determina con riferimento  all’art.  2,  comma  1,  lettera  u),  del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo  di trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti locali dal presente provvedimento.

  4.  Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle   violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11

Conservazione delle registrazioni

  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni della totalita’ dei  programmi  trasmessi  nel  periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione dell’eventuale  procedimento,  le  registrazioni  dei  programmi   in relazione ai quali sia stata notificata contestazione  di  violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  del  codice  di autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche’  di  quelle  emanate   dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

Titolo III

Stampa quotidiana e periodica

Art. 12

Comunicato preventivo per la diffusione

di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e  periodici  a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni  nelle  forme  ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  messaggi politici elettorali sono  tenuti  a  dare  notizia  dell’offerta  dei relativi spazi attraverso un  apposito  comunicato  pubblicato  sulla stessa testata  interessata  alla  diffusione  di  messaggi  politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva  distribuzione  al   pubblico.   Ove   in   ragione   della periodicita’ della testata non sia stato possibile  pubblicare  sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,  la  diffusione

dei messaggi non potra’ avere inizio  che  dal  numero  successivo  a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla  testata,  salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e  nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,  di analoga diffusione.

  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita’  grafiche,  e  deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e’ depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta, concernente:

    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono essere prenotati;

    b) le tariffe per l’accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;

    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base  alla loro progressione temporale.

  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

  4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

  5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato

rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei messaggi puo’ avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13

Pubblicazione di messaggi politici elettorali

su quotidiani e periodici

  1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge  22 febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo

modalita’ uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura «messaggio  elettorale»  con  l’indicazione  del  soggetto   politico committente.

  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28.

Art. 14

Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parita’ ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e candidati.

  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che

rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono tenuti a fornire con  tempestivita’  all’Autorita’  ogni  indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e  dei movimenti politici, nonche’ le stampe elettorali  di  coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

Titolo IV

Sondaggi politici ed elettorali

Art. 15

Sondaggi politici ed elettorali

  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia  di  pubblicazione  e  diffusione  di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

Titolo V

Vigilanza e sanzioni

Art. 16

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

  I Comitati regionali per le  comunicazioni  assolvono,  nell’ambito territoriale di rispettiva  competenza,  oltre  alle  attivita’  gia’ precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:

    a) di vigilanza sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche’   delle disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni,  ivi  comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in  materia  di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le  conseguenti proposte  all’Autorita’  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di  sua competenza.

Art. 17

Procedimenti sanzionatori

  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di  cui  al  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate dalla  Commissione  parlamentare  per  l’indirizzo  generale   e   la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il presente provvedimento sono perseguite  d’ufficio  dall’Autorita’  al fine dell’adozione  dei  provvedimenti  previsti  dagli  artt.  10  e 11-quinquies  della  medesima  legge.   Ciascun   soggetto   politico interessato puo’ comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l’Autorita’  puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del  codice di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo telefax, all’Autorita’, all’emittente privata o  all’editore  cui  la violazione e’ imputata,  al  competente  Comitato  regionale  per  le comunicazioni,  al  gruppo  della  Guardia  di  Finanza   nella   cui competenza  territoriale  rientra  il  domicilio   dell’emittente   o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro   delle   registrazioni   interessate   dalla    comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le successive dodici ore.    

4. La denuncia indirizzata all’Autorita’  e’  procedibile  solo  se sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della  denuncia  medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’,  l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore  e  del giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche’  di  una  motivata argomentazione.

  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorita’, nell’esercizio dei  suoi  poteri d’ufficio, puo’ avviare l’istruttoria ove ad un esame sommario  della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una  possibile  violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

  7. L’Autorita’ provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali  ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale,  mediante  le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorita’ stessa.  Adotta i  propri  provvedimenti  entro   le   quarantotto   ore   successive all’accertamento  della  violazione  o  alla  denuncia,  fatta  salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da  parte delle emittenti televisive e degli editori.

  8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano  le  relative  proposte  all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 10.

  9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio, ricevuta  la  denuncia  della  violazione  da  parte   di   emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1  provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato  avviso,  anche  a  mezzo  telefax, all’Autorita’.

  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente  gli  interessati ed acquisisce le eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro  ore successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno   specifico   verbale   di accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all’Autorita’   che provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita’  procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto ore successive  all’accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione servizi  media  –  Ufficio  comunicazione  politica  e  conflitti  di interessi dell’Autorita’ medesima.

  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala tempestivamente all’Autorita’ le attivita’ svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente

normativa.  

  12. Gli  Ispettorati  Territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato regionale per le comunicazioni.

  13. Le emittenti radiotelevisive private e gli  editori  di  stampa sono tenuti al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente provvedimento, adeguando la propria  attivita’  di  programmazione  e pubblicazione a quanto ivi prescritto.

  14. L’Autorita’ verifica il rispetto dei  propri  provvedimenti  ai fini previsti dall’art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della  legge  22  febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6  novembre  2003,  n.  313.

Accerta, altresi’,  l’attuazione  delle  disposizioni  emanate  dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita’  di  cui  all’art.  1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  15. Nell’ipotesi in cui il  provvedimento  dell’Autorita’  contenga una misura ripristinatoria della  parita’  di  accesso  ai  mezzi  di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge  22  febbraio

2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o  gli  editori  di  stampa quotidiana sono  tenuti  ad  adempiere  nella  prima  trasmissione  o pubblicazione  utile  e,   comunque,   nel   termine   indicato   nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

  16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n.  689.  Esse  si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali  sono  state commesse   le   violazioni,   qualora   ne   venga    accertata    la responsabilita’.

  17. L’Autorita’, nell’ipotesi di accertamento di  violazione  delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  e  dalla legge 31  luglio  1997,  n.  249,  relative  allo  svolgimento  delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono  nei  settori  del  sistema  integrato  delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1,  lettera  s),  del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al  titolare  di cariche di governo o ai soggetti di cui all’art. 7,  comma  1,  della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all’esercizio della competenza  attribuitale  dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

Titolo VI

Turno di ballottaggio

Art. 18

Turno elettorale di ballottaggio

  1. In caso di secondo turno elettorale, nel  periodo  intercorrente tra la prima e la  seconda  votazione,  gli  spazi  di  comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a  titolo gratuito sono  ripartiti  con  criterio  paritario  tra  i  candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche  per il  turno  di  ballottaggio  le  disposizioni  dettate  dal  presente provvedimento.

Art. 19

Turno elettorale in Sicilia

  1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le  elezioni comunali nella regione Sicilia fissate per i giorni  9  e  10  giugno 2013 a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente la data del voto (25 aprile 2013), data dalla quale vanno computati i termini  di cui ai precedenti artt. 4 e 12.  

  La  presente  delibera  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

  La  presente  delibera   e’   resa   disponibile   nel   sito   web dell’Autorita’ all’indirizzo http://www.agcom.it/.  

    Roma, 11 aprile 2013

Il Presidente: Cardani

Il Commissario relatore: Martusciello

Vista la propria  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138 del 15 giugno  2012,  con  la  quale  e’  stato  adottato,  ai  sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n.  249/97,  il  nuovo  Regolamento concernente l’organizzazione ed il  funzionamento  dell’Autorita’,  e successive modifiche ed integrazioni;

  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come

modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6 novembre 2003, n. 313;

  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge 5 novembre 2004, n. 261;

  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante «Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in materia di comunicazione politica e parita’ di accesso  ai  mezzi  di informazione nei periodi non elettorali»;

  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010, recante  «Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti televisive nazionali»;

  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo Statuto speciale per la Regione Friuli – Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare la legge  costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell’art. 13  dello  Statuto speciale della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui  alla  legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;

  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27  marzo  1968, n. 20, recante “Legge elettorale regionale» e successive modifiche  e integrazioni;

  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta  del Sindaco e del Presidente della Provincia, del  Consiglio  comunale  e del Consiglio provinciale», e successive modificazioni;

  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, nonche’ modificazioni  alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile  1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali, nonche’ modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio  1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli organi degli enti locali, nonche’ disposizioni sugli  adempimenti  in materia elettorale»;

  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15  marzo  2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche’ modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

  Vista la deliberazione della Giunta  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia n. 208 del 13 febbraio 2013, con la quale e’ stato disposto il contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con quelle  degli organi della Provincia di Udine e di tredici comuni: Arzene,  Faedis, Fiume  Veneto,  Forgaria  nel  Friuli,  Martignacco,  Polcenigo,  San Daniele del Friuli, San Giorgio della  Richinvelda,  San  Giorgio  di Nogaro, Sequals, Spilimbergo, Udine e Zoppola;

  Visto il decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38/Pres del 4 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario  al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 10 del 6 marzo 2013, con il quale sono stati convocati per i giorni  21  e  22 aprile 2013 i comizi per  l’elezione  diretta  del  Presidente  della Regione e del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia;

  Visti i decreti n. 558  e  n.  559  dell’Assessore  regionale  alla cultura, sport,  relazioni  internazionali  e  comunitarie,  funzione pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme  della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 marzo  2013,  con  i  quali  sono stati  convocati  rispettivamente  i  comizi   per   l’elezione   del Presidente della Provincia di Udine e del  Consiglio  Provinciale  di Udine e dei Sindaci e dei Consigli dei tredici comuni  della  regione Friuli-Venezia Giulia (Arzene, Faedis,  Fiume  Veneto,  Forgaria  nel Friuli, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli,  San  Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Sequals, Spilimbergo, Udine e Zoppola) interessati al voto per  il  21  e  22  aprile  2013,  con

eventuale turno di ballottaggio in data 5 e 6 maggio 2013;

  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per l’indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi del      pluralismo,      dell’imparzialita’,      dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del  Presidente  della Regione e del Consiglio  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  del Presidente della Provincia e  del  Consiglio  provinciale  di  Udine, nonche’ per le elezioni dei Sindaci e  dei  Consigli  dei  comuni  di Arzene, Faedis,  Fiume  Veneto,  Forgaria  nel  Friuli,  Martignacco,

Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Sequals, Spilimbergo, Udine e Zoppola, fissate per i giorni 21 e 22 aprile 2013.  Tali  disposizioni  si  applicano  nei

confronti  delle  emittenti  locali  che  esercitano  l’attivita’  di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica  nell’ambito  territoriale  regionale  interessato  dalle consultazioni.

  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e’ prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al precedente comma 1.

  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con  altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative della  legge  22  febbraio  2000,  n.   28,   relative   a   ciascuna consultazione.

  4. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di avere efficacia  alla  mezzanotte  dell’ultimo  giorno  di  votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

  5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per  le  emittenti  nazionali  private  l’obbligo  del  rispetto  dei principi  generali  in  materia  di  informazione  e  di  tutela  del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e  7  del  Testo  Unico  dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge  22  febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimento attuativi dell’Autorita’. In particolare, i programmi di approfondimento informativo,  qualora  in essi  assuma  carattere  rilevante  l’esposizione   di   opinioni   e

valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni  oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu’ ampia  ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del successivo art. 2.

Titolo II

Radiodiffusione sonora e televisiva locale

Capo I

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 2

Programmi di comunicazione politica

  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera c), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parita’ di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche  con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli  spazi  disponibili,  il  principio delle  pari  opportunita’  tra  gli  aventi   diritto   puo’   essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione,  anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purche’  ciascuna  di  queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto.

  2. La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale tra i seguenti soggetti politici:

    I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:  

     a) nei confronti delle forze  politiche  che  costituiscono  un autonomo gruppo nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Udine o nei Consigli comunali da rinnovare;

      b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera  a),  presenti  in  uno  dei  due  rami  del  Parlamento nazionale o  che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo,  almeno  due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.    Il  tempo  disponibile  e’  ripartito  per  il  50  per  cento   in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il  restante 50 per cento in modo paritario.

    II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:  

     a) nei confronti delle liste regionali o  coalizioni  di  liste collegate alla carica di  Presidente  della  Regione,  nonche’  delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Provincia di Udine o di Sindaco nei comuni da rinnovare;

      b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste  di candidati per  l’elezione  del  Consiglio  regionale,  del  Consiglio provinciale di Udine e per i Consigli comunali da rinnovare.

  3. L’eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica l’intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione  delle  predette assenze.

  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo  da  garantire  l’applicazione  dei  principi  di equita’  e  di  parita’  di  trattamento  tra  i  soggetti   politici nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.  I

calendari delle predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al  Comitato  regionale  per  le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia che ne  informa  l’Autorita’.

Le eventuali variazioni dei predetti calendari  sono  tempestivamente comunicate al  predetto  organo,  che  ne  informa  l’Autorita’.  Ove possibile, tali  trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita’  che  ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  5. E’ possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita’   e   pari opportunita’ nel confronto tra i soggetti politici.

  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente precedente.

Art. 3

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

  2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti modalita’, stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall’art.  4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

    a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II;  i  messaggi  sono trasmessi a parita’ di condizioni tra i soggetti politici, anche  con riferimento alle fasce orarie;

    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,

fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne’ essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un

massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00  –  19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza  fascia  21:00  –  23:59;  quarta fascia 7:00 – 8:59;

    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

    e) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due  messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

   f) ogni messaggio per  tutta  la  sua  durata  reca  la  dicitura «messaggio  elettorale  gratuito»  con  l’indicazione  del   soggetto politico committente. Per le  emittenti  radiofoniche,  il  messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del  medesimo tenore.

Art. 4

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti  radiofoniche  e  televisive locali  che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a   titolo gratuito:

    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che  presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero  telefonico e la persona da contattare, e’  depositato  un  documento,  che  puo’ essere  reso  disponibile  anche   sul   sito   web   dell’emittente, concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche utilizzare  i  modelli  MAG/1/ERPC  resi  disponibili  sul  sito  web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

    b) inviano, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale  per  le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia, che ne informa  l’Autorita’, il documento di cui  alla  lettera  a),  nonche’,  possibilmente  con almeno  cinque  giorni  di  anticipo,   ogni   variazione   apportata successivamente al  documento  stesso  con  riguardo  al  numero  dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.  A  quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ERPC resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorita’.

  2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia, che ne  informa  l’Autorita’,  le  proprie  richieste,  indicando  il responsabile  elettorale  e  i  relativi  recapiti,  la  durata   dei messaggi,  nonche’  dichiarando   di   presentare   candidature   nel territorio regionale, provinciale o comunale. A  tale  fine,  possono anche essere utilizzati i modelli  MAG/3/ERPC  resi  disponibili  sul sito web dell’Autorita’.

Art. 5

Numero complessivo dei messaggi politici

autogestiti a titolo gratuito

  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e’ riconosciuto un rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita’ previste dal comma 5 dell’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia  Giulia provvede a porre in essere tutte  le  attivita’,  anche  istruttorie, finalizzate al rimborso informandone  l’Autorita’  nel  rispetto  dei criteri fissati dal citato comma 5.

Art. 6

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici

autogestiti a titolo gratuito

  1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia nella cui area di competenza ha sede o domicilio  eletto  l’emittente che trasmettera’ i messaggi, alla presenza di  un  funzionario  dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al  sorteggio  nei  giorni immediatamente  successivi  alla  scadenza   del   termine   per   la presentazione delle candidature.

  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Art. 7

Messaggi politici autogestiti a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art.  2, comma 1, lettera d), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

  2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti politici.

  3.  Per  tutto  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  le   emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i  messaggi politici  autogestiti  a  pagamento  sono  tenute  a   dare   notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un  avviso  da  trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore  ascolto, per tre giorni consecutivi.

  4. Nell’avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico  e di fax, e’ depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da chiunque ne abbia interesse, concernente:

    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l’indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi possono essere prenotati;

    b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;

    c) le tariffe per l’accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;

    d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

  5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici in base alla loro progressione temporale.

  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

  7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e’  tenuta  a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non superiore al 70% del listino di  pubblicita’  tabellare.  I  soggetti politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state

determinate le condizioni praticate per l’accesso agli  spazi  per  i messaggi di cui al comma 1.

  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

  9. La prima messa in onda  dell’avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4 costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del seguente  contenuto:  «Messaggio   elettorale   a   pagamento»,   con l’indicazione del soggetto politico committente.

  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con  l’indicazione  del soggetto politico committente.

  12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun candidato.

Art. 8

Trasmissioni in contemporanea

  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal  Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le  ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

  1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art.  2,  comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le   emittenti

radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo, attraverso la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, la correttezza, la  completezza,  la  lealta’,  l’imparzialita’,   l’equita’   e   la pluralita’ dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate questioni  relative  alle  consultazioni  elettorali,   deve   essere

assicurato  l’equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e dal codice di autoregolamentazione.

  2. Resta comunque salva per l’emittente la liberta’ di  commento  e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16,  comma  5,  della  legge  6 agosto 1990  n.  223  e  all’art.  1,  comma  1,  lettera  f),  della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell’Autorita’, come  definite all’art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze di voto.

Capo II

Disposizioni particolari

Art. 10

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le   trasmissioni   in contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in ambito  nazionale.   Analogamente   si   considerano   le   emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi  dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

  2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si determina con riferimento  all’art.  2,  comma  1,  lettera  u),  del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti locali dal presente provvedimento.

  4.  Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle   violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11

Conservazione delle registrazioni

  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni della totalita’ dei  programmi  trasmessi  nel  periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai  quali  sia  stata  notificata  contestazione  di  violazione   di disposizioni della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  del  codice  di autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle

comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche’  di  quelle  emanate   dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

Titolo III

Stampa quotidiana e periodica

Art. 12

Comunicato  preventivo  per  la  diffusione  di   messaggi   politici elettorali su quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e  periodici  a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni  nelle  forme  ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  messaggi politici elettorali sono  tenuti  a  dare  notizia  dell’offerta  dei relativi spazi attraverso un  apposito  comunicato  pubblicato  sulla stessa testata  interessata  alla  diffusione  di  messaggi  politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva  distribuzione  al   pubblico.   Ove   in   ragione   della periodicita’ della testata non sia stato possibile  pubblicare  sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra’ avere inizio  che  dal  numero  successivo  a

quello recante la pubblicazione del comunicato sulla  testata,  salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e  nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,  di analoga diffusione.

  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita’  grafiche,  e  deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e’ depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta, concernente:

    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono essere prenotati;

    b) le tariffe per l’accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;

    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base alla loro progressione temporale.

  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

  4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

  5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei messaggi puo’ avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13

Pubblicazione  di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani   e periodici

  1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge  22 febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo modalita’ uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura «messaggio  elettorale»  con  l’indicazione  del  soggetto   politico committente.

  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28.

Art. 14

Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parita’ ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e

candidati.

  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o

del movimento politico.

  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono tenuti a fornire con  tempestivita’  all’Autorita’  ogni  indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche’ le stampe elettorali  di  coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

Titolo IV

Sondaggi politici ed elettorali

Art. 15

Sondaggi politici ed elettorali

  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano  gli  articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

Titolo V

Vigilanza e sanzioni

Art. 16

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia

  1. Il Comitato regionale per le  comunicazioni  del  Friuli-Venezia Giulia assolve, nell’ambito territoriale  di  rispettiva  competenza, oltre alle attivita’ gia’ precisate  nelle  norme  che  precedono,  i seguenti compiti:

    a) di vigilanza sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente

provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche’   delle disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni,  ivi  comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in  materia  di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le  conseguenti proposte  all’Autorita’  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di  sua competenza.

Art. 17

Procedimenti sanzionatori

  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di  cui  al  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate dalla  Commissione  parlamentare  per  l’indirizzo  generale   e   la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il presente provvedimento sono perseguite  d’ufficio  dall’Autorita’  al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti  dagli  articoli  10  e 11-quinquies  della  medesima  legge.   Ciascun   soggetto   politico interessato puo’ comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l’Autorita’  puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del  codice di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo telefax, all’Autorita’, all’emittente privata o  all’editore  cui  la violazione e’ imputata,  al  competente  Comitato  regionale  per  le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia, al gruppo della  Guardia  di Finanza  nella  cui  competenza  territoriale  rientra  il  domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto Gruppo  della  Guardia  di Finanza provvede al  ritiro  delle  registrazioni  interessate  dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla  denuncia  entro  le  successive dodici ore.

  4. La denuncia indirizzata all’Autorita’  e’  procedibile  solo  se sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della  denuncia  medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’,  l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore  e  del giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche’  di  una  motivata argomentazione.

  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorita’, nell’esercizio dei  suoi  poteri d’ufficio, puo’ avviare l’istruttoria ove ad un esame sommario  della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una  possibile  violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

  7. L’Autorita’ provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali  ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale,  mediante  le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorita’ stessa.  Adotta i  propri  provvedimenti  entro   le   quarantotto   ore   successive all’accertamento  della  violazione  o  alla  denuncia,  fatta  salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da  parte delle  emittenti  televisive  e  degli   editori,   con   contestuale informativa all’Autorita’.

  8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e televisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia che  formula le relative proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto  al  comma 10.

  9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio, ricevuta  la  denuncia  della  violazione  da  parte   di   emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1  provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato  avviso,  anche  a  mezzo  telefax, all’Autorita’.

  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente  gli  interessati ed acquisisce le eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro  ore successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno   specifico   verbale   di accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all’Autorita’   che provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita’  procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto ore successive  all’accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione servizi  media  –  Ufficio  comunicazione  politica  e  conflitti  di interessi dell’Autorita’ medesima.

  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala tempestivamente all’Autorita’ le attivita’ svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente normativa.

  12. Gli  Ispettorati  Territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato regionale per le comunicazioni.

  13. Le emittenti radiotelevisive private e gli  editori  di  stampa sono tenuti al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente provvedimento, adeguando la propria  attivita’  di  programmazione  e pubblicazione, nonche’ i conseguenti comportamenti.

  14. L’Autorita’ verifica il rispetto dei  propri  provvedimenti  ai fini previsti dall’art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della  legge  22  febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6  novembre  2003,  n.  313. Accerta, altresi’,  l’attuazione  delle  disposizioni  emanate  dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita’  di  cui  all’art.  1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  15. Nell’ipotesi in cui il  provvedimento  dell’Autorita’  contenga una misura ripristinatoria della  parita’  di  accesso  ai  mezzi  di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge  22  febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o  gli  editori  di  stampa quotidiana sono  tenuti  ad  adempiere  nella  prima  trasmissione  o pubblicazione  utile  e,   comunque,   nel   termine   indicato   nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

  16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n.  689.  Esse  si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali  sono  state commesse   le   violazioni,   qualora   ne   venga    accertata    la responsabilita’.

  17. L’Autorita’,  nell’ipotesi  di  accertamento  delle  violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo  svolgimento  delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono  nei  settori  del  sistema  integrato  delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1,  lettera  s),  del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al  titolare  di cariche di governo e ai soggetti di cui all’art. 7,  comma  1,  della

legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all’esercizio della competenza  attribuitale  dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

Titolo VI

Turno di ballottaggio

Art. 18

Turno elettorale di ballottaggio

  1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati  ammessi  al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la  prima  e  la  seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli  relativi  ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  sono  ripartiti  con criterio paritario tra i  candidati  ammessi.  Continuano  a  trovare applicazione anche per  il  turno  di  ballottaggio  le  disposizioni dettate dal presente provvedimento.

  La  presente  delibera  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed e’ resa disponibile nel sito web della stessa Autorita’ all’indirizzo www.agcom.it

    Roma, 14 marzo 2013

                                               Il presidente: Cardani

Il commissario relatore: Posteraro

 

 

 

 

 

 

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