COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA DEL 1 dicembre 2016
Prime linee guida antimafia di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016». (Delibera n. 72/2016)
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.69 del 23 marzo 2017)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l’art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), che istituisce presso il Ministero dell’interno un apposito Comitato per il coordinamento delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti «prioritari» ai fini della prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che, all’art. 30:
ai comma 1, istituisce, nell’ambito del Ministero dell’interno, una «Struttura di missione» (di seguito «Struttura») per lo svolgimento, in forma integrata a coordinata, di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscano di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;
al comma 3, stabilisce che la suddetta Struttura per lo svolgimento delle verifiche antimafia ad essa rimesse si conforma alle Linee guida adottate dal Comitato di cui al citato art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 anche in deroga alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
al comma 13, statuisce l’applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ferma restando la possibilita’ per la Struttura di proporre a questo Comitato, per gli interventi pubblici di particolare rilievo, la sottoposizione al piu’ stringente monitoraggio finanziario previsto dall’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli interventi sismici del 2016», che, in relazione all’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, prevede la redazione di un elenco di comuni aggiuntivo rispetto a quello riportato nell’allegato 1 al citato decreto-legge n. 189/2016, al fine dell’estensione dell’applicazione, tra l’altro, delle misure ivi previste;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d’investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP) demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita’ e procedure attuative;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003; errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), come da ultimo modificata dalla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011; errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 281/2011) con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del CUP;
Viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003, tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale e’ stato stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista ia nota 22 novembre 2016, n. CCASGO/11001/119/7/27, con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso, ai fini dell’inserimento nell’ordine del giorno della prima riunione di questo Comitato, il primo schema di Linee guida adottato, ai sensi del comma 3 dell’art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, dal Comitato di coordinamento di cui al citato art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 nella seduta del 21 novembre 2016;
Preso atto che il documento sottoposto all’esame di questo Comitato: nella parte Iª concernente «l’impianto generale»:
ricostruisce puntualmente il quadro normativa adottato a seguito degli eventi sismici sopra ricordati, evidenziando – in linea generale – come i decreti-legge numeri 189 e 205 del 2016 sanciscano l’applicabilita’ delle proprie disposizioni in tema di legalita’ e di trasparenza tanto ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, quanto agli interventi di ricostruzione privata che fruiscono di contribuzione pubblica. Richiama in particolare l’attenzione su quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 3/2003 e dal comma 13 dell’art. 30 dei decreto-legge n. 189/2016;
evidenzia che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dal cratere sismico devono essere iscritti a domanda in apposito elenco tenuto dalla struttura e denominato «Anagrafe antimafia degli esecutori» (di seguito «Anagrafe»), indicando i dati relativi all’operatore economico da riportare in detta anagrafe ai sensi del comma 8 dei menzionato art. 30 del decreto-legge n. 189/2016;
nella parte II:
definisce le Linee guida antimafia limitatamente agli interventi di immediata ricostruzione previsti all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 e all’art. 9 del decreto-legge n. 205/2016, sottolineando che la disciplina dettata dalla prima norma e’ applicabile anche alla fattispecie di cui alla seconda;
evidenzia ruolo baricentrico che il decreto-legge n. 189/2016 attribuisce alla Struttura per lo svolgimento dei controlli antimafia per la ricostruzione sia «pubblica» sia «privata» e, in attuazione delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3 del piu’ volte menzionato art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, definisce le modalita’ che la suddetta Struttura deve adottare per eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe;
sottolinea che nella comunicazione di avvio lavori prevista dai citati decreti deve essere indicato che l’impresa incaricata di effettuare i lavori ha presentato domanda d’iscrizione all’Anagrafe stessa e ha prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni;
Tenuto conto dell’esame della proposta effettuato nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 23 novembre 2016 ai sensi dei vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);
Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, redatta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta di questo Comitato;
Considerato che, in relazione agli esiti dell’istruttoria svolta, il documento sottoposto a questo comitato appare condivisibile;
Considerata la necessita’ che venga individuata un’informazione tracciante, l’art. 3 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i., norma generale di riferimento in materia, nel cui ambito rientrano anche le procedure di tracciamento riguardanti erogazioni e concessioni di’ pubbliche provvidenze ai privati, offre un autorevole punto di riferimento allorche’ ha originariamente stabilito che lo strumento di pagamento debba contenere, oltre al codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche il Codice unico di progetto, CUP, relativo all’investimento pubblico sottostante;
Considerato quanto e’ stato realizzato in Emilia Romagna in termini di tracciamento informatico dei pagamenti autorizzati dalla pubblica amministrazione in occasione di ogni stato di avanzamento lavori per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, cosi’ come riportato in formato open data nel sito web della Regione stessa;
Delibera:
Sono approvate le «Prime linee guida antimafia di cui all’art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», licenziate dal Comitato di coordinamento di cui all’art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella seduta del 21 novembre 2016, e allegate alla presente delibera, della quale formano parte integrante.
Raccomanda che siano adottate opportune misure per rendere possibile la tracciabilita’ informatica dei flussi finanziari connessi ai lavori di ricostruzione, senza aggravio per i beneficiari dei contributi pubblici, e in particolare che:
l’Anagrafe degli esecutori dei lavori di ricostruzione, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 30, includa, per ogni operatore economico iscritto, l’iban del conto corrente dedicato ai lavori di ricostruzione;
le comunicazioni di avvio lavori, di cui all’art. 8 del sopra citato decreto-legge, includano il Codice unico di progetto (CUP) del contributo a valere sul quale sono eseguiti i lavori stessi;
su tutti gli strumenti di pagamento, relativi ai lavori della ricostruzione, sia riportato il CUP assegnato al contributo a valere sul quale vengono effettuati i lavori stessi.
Roma, 1° dicembre 2016
Il Ministro dell’economia
e delle finanze con funzioni
di vice Presidente
Padoan
Il Segretario
Lotti
Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 235