Studio Legale
Rossignoli e Associati

Decreto Ministeriale 1° ottobre 2002 n. 225 recante “Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali”

 

 

Decreto Ministeriale 1 ottobre 2002 n.225

Regolamento recante modalita’ e criteri di attribuzione del contributo previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.

 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2002)

  

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 12,  che   prevede la determinazione  dei criteri e delle modalita’ per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n.15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione   o  il  mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni   urgenti in materia di esercizio dell’attivita’ radiotelevisiva  locale  e  di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”;
Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre  1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 28 ottobre 1999;
Visto il decreto del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni 23 ottobre  2000,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia   di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di trasmissioni  radiotelevisive  analogiche   e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l’articolo 52, comma 18;
Ritenuto  di  dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto   articolo  52,  comma  18,  della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le emittenti radiofoniche locali;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002;
Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2002.
 

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1
Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

 

1. Possono beneficiare  delle  misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall’anno 2002, quantificate in Euro 6.234.946,57  annui,  le emittenti radiofoniche locali legittimamente  esercenti  alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata “la legge”.
2. Per emittenti legittimamente esercenti si intendono le emittenti in  possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge  23 gennaio   2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  marzo 2001, n. 66, che hanno inoltrato al Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001.
3. L’ammontare annuo dello stanziamento e’ attribuito alle emittenti   aventi titolo all’erogazione del contributo per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e per tre  dodicesimi  alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario.
Alle emittenti la cui sede operativa principale e’ ubicata nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e’ riconosciuta,  rispettivamente sulla base della quota attribuita alle emittenti  radiofoniche  commerciali   e  della  quota attribuita alle emittenti  radiofoniche comunitarie, una maggiorazione del contributo pari al 15 per cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che  nel  biennio  precedente a quello di presentazione della domanda hanno conseguito una media del fatturato superiore a Euro 258.000.
4.  I sei dodicesimi dello stanziamento annuo sono attribuiti sulla base  di una graduatoria predisposta tenendo conto delle condizioni e degli  elementi indicati nell’articolo 2, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.

 

Art. 2
Condizioni ed elementi di valutazione

 

l.  Costituisce  titolo  per  l’erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento  di cui all’ articolo 1, comma 1, la presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge  7 agosto   1990, n. 250 per l’anno precedente a quello al quale il  contributo  si   riferisce  e  l’ottenimento del parere favorevole all’ammissione   stessa  da parte della commissione istituita ai sensi del  decreto   del  Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
2. Gli elementi  da  valutare  ai  fini  della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 4, sono i seguenti:
a) media dei fatturati realizzati dall’emittente nel biennio precedente;
b) personale  applicato allo svolgimento dell’attivita’ radiodiffusiva    alla data di presentazione della domanda per l’ottenimento  del   contributo,  in  regola  con  le vigenti norme in materia previdenziale, cosi’ suddiviso:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato;
3) con contratto di formazione lavoro;
4) con contratto di apprendistato;
5) part-time;
6) giornalisti iscritti all’Albo professionale.
3. I punteggi  da attribuire agli elementi di cui al comma 2 sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Per fatturato si intende il volume d’affari conseguito dal richiedente  ai   sensi  dell’articolo 20  del  decreto del Presidente della   Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, riferibile all’esercizio dell’attivita’ radiofonica.

 

Art. 3.
Separazione contabile

 

1. I soggetti che intendono ottenere il contributo previsto dall’articolo  1,   qualora  gestiscano  piu’ di una attivita’, devono impegnarsi  ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre   uno    schema  di  bilancio in cui risultino separate contabilmente   le poste di entrata e di spesa afferenti all’attivita’ dell’emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attivita’.

 

Art.4.
Assegnazione dei contributi

 

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono assegnati dal Ministero delle   comunicazioni  su base nazionale nei limiti dello stanziamento annuo.  La   quota  da  erogare  sulla  base  della graduatoria di cui all’articolo 1,  comma 4,  e’ assegnata a tutte le emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.
2. Il contributo e’ erogato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda per l’ottenimento del contributo.
3. L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attivita’  di   radiodiffusione sonora costituisce condizione per l’erogazione   del    contributo.  A  tal  fine,  il  Ministero   delle comunicazioni  trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui  le  emittenti  risultino  debitrici  sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima   applicazione, sono ammesse all’erogazione del contributo anche le emittenti  che abbiano controversie   giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 5.
Domanda di ammissione al contributo

 

1. Le emittenti radiofoniche locali che intendono beneficiare delle misure  di   sostegno previste dall’articolo 52, comma 18, della legge 28  dicembre   2001, n. 448, devono inviare entro il 30 ottobre di ciascun  anno  a   cui  il  contributo si riferisce apposita domanda a mezzo   raccomandata postale ovvero per fax, redatta secondo lo schema di cui all’allegato Bdel presente decreto. La domanda deve essere inviata  al Ministero delle comunicazioni  –  Direzione  generale concessioni e autorizzazioni – Divisione VII – viale America n. 201 – 00144 Roma.
2. La domanda, per tutte le emittenti, deve contenere, a pena di esclusione dall’erogazione del contributo:
a) l’indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente,  ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale, la denominazione dell’emittente e la tipologia rivestita;
b) la dichiarazione che il richiedente e’ titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge ed e’  in  possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 2-bis, del   decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66 per la prosecuzione dell’esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale;
c) l’indicazione della media dei fatturati conseguiti dall’emittente nel biennio precedente all’anno di presentazione della domanda;
d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall’articolo 38  del  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per  le emittenti che intendano essere ammesse anche alle quote dello   stanziamento di cui all’articolo 2, la domanda, oltre alle indicazioni  di cui al comma 2 del presente articolo, deve contenere, a pena di esclusione dall’ erogazione del relativo contributo:
a) la  dichiarazione  di aver presentato domanda per l’ammissione alle   provvidenze  dell’editoria  ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge   7 agosto 1990, n. 250, per l’anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce;
b) l’indicazione  del  personale  occupato,  suddiviso secondo le categorie  di cui all’articolo 1, comma 3, corredata dall’estratto autentico   del  libro matricola e da idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali.

 

Art.6.
Esclusione e revoca del contributo

 

1. Sono escluse dall’erogazione del contributo:

a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano    concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi   arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano dei ricorsi giurisdizionali pendenti.
b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare.
2. Qualora risulti che la concessione del contributo e’ stata determinata  da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali  contenute  nella domanda o nella documentazione alla stessa  allegata, il contributo e’ revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
3. La revoca dei contributi comporta  l’obbligo,  a carico del soggetto   beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati  nel   provvedimento  stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato  secondo   gli  indici  ufficiali  ISTAT  di  inflazione in rapporto   ai  “prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e di impiegati”, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il  recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta   ufficiale degli atti normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 ottobre 2002

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 208

 

 

 

Tabella A

Punteggi  da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all’art. 2, ai fini della formazione della graduatoria:

a) Fatturato: fino a punti 60:
media dei fatturati inferiore a Euro 51.000: punti 30;
media dei fatturati da Euro 51.000 a Euro 258.000: punti 50;
media dei fatturati oltre Euro 258.000: punti 60.
Per  le  emittenti  i  cui  titolari,  in  corso   d’anno, abbiano modificato   la   natura   giuridica    ovvero  abbiano  effettuato  i trasferimenti    d’azienda   previsti   dalla  normativa   vigente,  il fatturato  annuo  e’  dato  dalla  somma   dei fatturati conseguiti da ciascun soggetto nella rispettiva porzione di anno in cui il medesimo ha rivestito la qualifica di titolare dell’emittente;
b) personale  dipendente  in  regola  con  le  vigenti norme in materia previdenziale:
occupati a tempo indeterminato: 60 punti per ogni dipendente;
occupati  a  tempo  determinato,  con contratto di formazione lavoro,   con  contratto di apprendistato, con contratto part-time: 30 punti per ogni dipendente;
giornalisti  iscritti  all’Albo  professionale:  90 punti per ogni dipendente.

Allegato B

Schema da utilizzare per la domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall’art.52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

Ministero delle Comunicazioni-
Direzione generale concessioni
e autorizzazioni – Divisione VII –
Settore contributi – V.le America
n.201 – 00144 Roma
Fax. 06 54445013

 

Oggetto: domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti  radiofoniche locali dall’art. 52, comma 18, della legge n.448/2001, per l’anno ……….

La societa/fondazione/associazione ………….., sede legale …………….., partita IVA………………,  codice  fiscale…………,   titolare   dell’emittente  radiofonica locale  a  carattere commerciale/comunitario denominata …………………. con sede
operativa principale ubicata nella regione ……………… in persona del legale rappresentante …………….

Chiede

l’ammissione alle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche  locali   dall’art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’anno ………
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del  Presidente della Repubblica  n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole  delle  sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita’ negli atti, richiamate dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Dichiara:

a) che la societa/fondazione/associazione richiedente e’ titolare di  emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della  legge  28   dicembre 2001, n. 448, e’ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,  ed  ha  inoltrato   al Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti,  la  domanda   di verifica del possesso dei citati requisiti alla data del 30 settembre 2001;
b) che  la  media  dei  fatturati  conseguiti   dall’emittente nel biennio  precedente a quello di presentazione della domanda e’ pari a euro …………………….;
Sezione  valida  solo per le imprese che intendono essere ammesse anche   alle  quote  dello  stanziamento  riservate alle emittenti che hanno  presentato  domanda  di  ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7  o  8  della  legge  7 agosto  1990,  n.   250  per  l’anno precedente  a  quello  al  quale   il  contributo si riferisce e hanno ottenuto  il  parere   favorevole all’ammissione stessa da parte della commissione  istituita   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410;
c) che  ha  presentato  domanda per l’ammissione alle provvidenze dell’editoria  ai  sensi  degli  articoli  7 o 8 della legge 7 agosto 1990,  n.  250, per l’anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce;
d) che il personale occupato, applicato allo svolgimento dell’attivita’    radiodiffusiva  alla  data  di  presentazione  della domanda,  in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, e’ cosi’ suddiviso:
1) n. … a tempo indeterminato;

2) n. … a tempo determinato;
3) n. … con contratto di formazione lavoro;
4) n. … con contratto di apprendistato;
5) n. … part-time;
6) n. … giornalisti iscritti all’Albo professionale.

                                                                                            Il/la dichiarante
                                                                                                                                                                                                                                                                        …………………………………
                                                                                      (firma per esteso e leggibile)

 

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del   28  dicembre  2001,  la  dichiarazione  e’ sottoscritta dall’interessato   in   presenza   del    dipendente   addetto  ovvero sottoscritta   e    inviata   unitamente   a  copia  fotostatica,   non autenticata, di un documento di identita’ del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996:
i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle disposizioni vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  il   quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Allegati alla domanda:
a) per le imprese richiedenti che gestiscono piu’ di un’attivita’, impegno  ad instaurare un regime di separazione contabile unitamente a uno schema  di   bilancio  da cui risultino separate contabilmente le poste di entrata  e di spesa afferenti all’attivita’ dell’emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attivita’;
b) per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello  stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l’anno precedente a quello al quale il  contributo  si  riferisce e hanno ottenuto il parere favorevole all’ammissione  stessa  da parte della Commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.410, estratto autentico del  libro matricola  e idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali, che attesti il personale occupato.

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