Studio Legale
Rossignoli e Associati

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”

(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.70, recante modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita’;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante misure di sicurezza ed integrita’ delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17 del 21 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, concernente regolamento recante modalita’ e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 settembre 2021;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, della transizione ecologica, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo I e al Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti:

“PARTE I
NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA’ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI

CAPO I
OGGETTO, FINALITA’ E DEFINIZIONI

Art. 1
(Ambito di applicazione)
(art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003)

1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:

a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;

b) gruppi chiusi di utenti;

c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;

e) servizi radioelettrici.

2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:

a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;

b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;

c) disciplina dei servizi della societa’ dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

5. Le Amministrazioni competenti all’applicazione del presente decreto garantiscono la conformita’ del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati
personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche’ le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

Art. 2
(Definizioni)
(ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa’ dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo’ comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonche’ alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l’effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale;

c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia, di seguito denominata Agenzia;

d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico puo’ coincidere con la stazione stessa;

e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

g) Autorita’ nazionale di regolamentazione: l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita’;

h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all’articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;

i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o piu’ tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;

m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o “PSAP” (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilita’ di un’autorita’ pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu’ idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalita’ stabilite con appositi protocolli d’intesa tra le regioni ed il Ministero dell’interno;

p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza;

r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attivita’ lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

t) gruppo chiuso di utenti (CUG – Closed User Group): una pluralita’ di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d’utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica;

u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;

v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete;

z) interconnessione: una particolare modalita’ di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

aa) interferenza dannosa: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione Europea o nazionali applicabili;

bb) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita’;

cc) libero uso: la facolta’ di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessita’ di autorizzazione generale;

dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l’Unione o una parte considerevole di questa, situati in piu’ di uno Stato membro;

ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;

ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;

ll) operatore: un’impresa che fornisce o e’ autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

mm) PSAP piu’ idoneo: uno PSAP istituito dalle autorita’ competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa
potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che puo’ essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o piu’ antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che puo’ essere mobile o fissa;

oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, e’ definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e’ costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

pp) rete ad altissima capacita’: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno
fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita’ di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

qq) rete locale in radiofrequenza o “RLAN” (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimita’ da altri utenti, che
utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;

rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata puo’
interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o piu’ punti terminali di rete, purche’ i servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.

tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacita’ di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

aaa) RSPG: il gruppo “Politica dello spettro radio”;

bbb) servizio CBS – Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o piu’ celle delle reti mobili pubbliche;

ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o e’ potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides – EPG), nonche’ altri servizi quali quelli relativi all’identita’, alla posizione e alla presenza;

ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio puo’ essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;

eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: servizio svolto in una rete privata senza l’utilizzo neanche parziale di elementi della rete pubblica. Il servizio e’ svolto esclusivamente nell’interesse e per traffico tra terminali del titolare di un’autorizzazione generale, ovvero beneficiario del servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso privato e’ svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico non attraversa il punto terminale di rete;

fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

1) servizio di accesso a internet quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

2) servizio di comunicazione interpersonale;

3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonche’ comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu’ localita’;

nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumita’ fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta’ privata o pubblica o l’ambiente;

ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) – Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, e’ realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;

ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;

qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine 16:9 e’ il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualita’ determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacita’ delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilita’, l’autenticita’, l’integrita’ o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;

ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e’ subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilita’ e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

zzz) stazione radioelettrica: uno o piu’ apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un’attivita’ di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell’attivita’ alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;

aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l’accesso da parte di due o piu’ utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza;

cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;

dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all’uopo autorizzate.

Art. 3
(Principi generali)
(art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003)

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto e’ volta a salvaguardare,  nel  rispetto  del principio della libera circolazione delle persone  e  delle  cose,  i diritti costituzionalmente garantiti di:

a) liberta’ di comunicazione;

b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso  il  mantenimento dell’integrita’  e  della  sicurezza  delle  reti  di   comunicazione elettronica e l’adozione di misure preventive delle interferenze;

c) liberta’ di iniziativa economica e  suo  esercizio  in  regime  di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione   elettronica   secondo   criteri   di    obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’.

2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione  elettronica,  che e’ di preminente interesse generale, e’ libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.

3.  Il  Ministero,  l’Autorita’,  e  le  amministrazioni   competenti contribuiscono  nell’ambito  della  propria  competenza  a  garantire l’attuazione delle  politiche  volte  a  promuovere  la  liberta’  di espressione e di informazione, la diversita’ culturale e  linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei  diritti e delle liberta’ fondamentali delle persone fisiche, garantiti  dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea.

4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della  salute pubblica  e  della  tutela  dell’ambiente  e  della  riservatezza   e protezione dei dati personali, poste da  specifiche  disposizioni  di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Art. 4
(Obiettivi  generali  della  disciplina  di   reti   e   servizi   di     comunicazione elettronica)
(artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003)

1. L’Autorita’ e il Ministero,  ciascuno  nell’ambito  delle  proprie competenze,  e  fermo  quanto  previsto  all’articolo  6   comma   3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non  sono  elencati  in ordine di priorita’:

a) promuovere la connettivita’ e l’accesso  alle  reti  ad  altissima capacita’, comprese le reti fisse, mobili e senza  fili,  e  il  loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;

b)  promuovere  la  concorrenza  nella  fornitura   delle   reti   di comunicazione  elettronica  e  delle  risorse   correlate,   compresa un’efficace  concorrenza  basata  sulle   infrastrutture,   e   nella fornitura dei servizi di  comunicazione  elettronica  e  dei  servizi correlati;

c) contribuire allo  sviluppo  del  mercato  interno  rimuovendo  gli ostacoli  residui  e  promuovendo  condizioni  convergenti  per   gli investimenti e la fornitura di  reti  di  comunicazione  elettronica, servizi di comunicazione elettronica,  risorse  correlate  e  servizi correlati, sviluppando approcci  normativi  prevedibili  e  favorendo l’uso  effettivo,  efficiente  e  coordinato  dello  spettro   radio, l’innovazione  aperta,  la  creazione   e   lo   sviluppo   di   reti transeuropee, la fornitura, la disponibilita’  e  l’interoperabilita’ dei  servizi  paneuropei  e  la  connettivita’  da  punto   a   punto (end-to-end);

d)  promuovere   gli   interessi   dei   cittadini,   garantendo   la connettivita’ e l’ampia  disponibilita’  e  utilizzo  delle  reti  ad altissima capacita’ , comprese le reti fisse, mobili e senza fili,  e dei  servizi  di  comunicazione  elettronica,  garantendo  i  massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualita’ sulla  base  di  una concorrenza efficace, preservando  la  sicurezza  delle  reti  e  dei servizi, garantendo un livello  di  protezione  degli  utenti  finali elevato e uniforme  tramite  la  necessaria  normativa  settoriale  e rispondendo  alle  esigenze  ,  ad  esempio  in  termini  di   prezzi accessibili , di gruppi  sociali  specifici,  in  particolare  utenti finali con disabilita’, utenti finali anziani  o  utenti  finali  con esigenze  sociali  particolari,  nonche’  la   scelta   e   l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilita’.

2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e’ volta altresi’ a:

• promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e  la partecipazione  ad  essi   dei   soggetti   interessati,   attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei  confronti  delle  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di comunicazione elettronica;

•  garantire  la  trasparenza,  pubblicita’  e  tempestivita’   delle procedure  per  la  concessione  dei  diritti  di  passaggio   e   di installazione  delle  reti   di   comunicazione   elettronica   sulle proprieta’ pubbliche e private;

• garantire l’osservanza  degli  obblighi  derivanti  dal  regime  di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti  e  servizi di comunicazione elettronica; garantire l’osservanza  degli  obblighi derivanti  dal  regime  di  autorizzazione  generale,  sia  essa  per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione  elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi  chiusi di utenti e le reti e servizi di  comunicazione  elettronica  ad  uso privato;

• garantire la  fornitura  del  servizio  universale,  limitando  gli effetti distorsivi della concorrenza;

• promuovere lo sviluppo  in  regime  di  concorrenza  delle  reti  e servizi di comunicazione elettronica, ivi  compresi  quelli  a  larga banda e la loro diffusione sul territorio  nazionale,  dando  impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;

• garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per  le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio,  in  modo  da  assicurare  concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;

• garantire l’esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio  dell’ordine  pubblico, nonche’ a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR – Public Protection and Disaster Relief);

• garantire la convergenza, la interoperabilita’ tra reti  e  servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;

• garantire il rispetto del  principio  di  neutralita’  tecnologica, inteso come  non  discriminazione  tra  particolari  tecnologie,  non imposizione dell’uso di  una  particolare  tecnologia  rispetto  alle altre e possibilita’ di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere  taluni   servizi   indipendentemente   dalla   tecnologia utilizzata;

• promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi  emergenze e  catastrofi  imminenti  o  in  corso,  attraverso   le   tecnologie dell’informazione e della  comunicazione,  l’adozione  di  misure  di autoprotezione da parte dei cittadini;

• garantire un livello di protezione degli utenti  finali  elevato  e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine  di  prezzi  accessibili,  di  gruppi sociali specifici, in  particolare  utenti  finali  con  disabilita’, utenti  finali  anziani  o  utenti  finali   con   esigenze   sociali particolari e assicurare la  scelta  e  l’accesso  equivalente  degli utenti finali con disabilita’.

3.  A  garanzia  dei  diritti  di  cui  all’articolo  3  e   per   il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per  le imprese che forniscono reti e servizi di  comunicazione  elettronica, disposti dal presente  decreto,  sono  imposti  secondo  principi  di imparzialita’,  obiettivita’,  trasparenza,  non  distorsione   della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita’.

4. La disciplina della fornitura di reti e servizi  di  comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure  tecniche  approvate  in sede comunitaria, nonche’ dei piani e  raccomandazioni  approvati  da organismi  internazionali  cui  l’Italia  aderisce   in   virtu’   di convenzioni e trattati.

5.  Nel  perseguire  le  finalita’  programmatiche  specificate   nel presente articolo, l’autorita’ nazionale  di  regolamentazione  e  le altre autorita’ competenti tra l’altro:

a)  promuovono  la  prevedibilita’   regolamentare,   garantendo   un approccio regolatore  coerente  nell’arco  di  opportuni  periodi  di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il  BEREC,  con il RSPG e con la Commissione europea;

b)  garantiscono  che,  in  circostanze  analoghe,   non   vi   siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti  e  servizi  di comunicazione elettronica;

c) applicano il diritto  dell’Unione  europea  secondo  il  principio della  neutralita’  tecnologica,  nella  misura  in  cui   cio’   sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;

d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che  investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori  e  le parti  che  richiedono  accesso  onde  diversificare  il  rischio  di investimento,  assicurando  nel  contempo   la   salvaguardia   della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) tengono debito conto della  varieta’  delle  condizioni  attinenti all’infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli  utenti finali  e,  in  particolare,  dei  consumatori  nelle  diverse   aree geografiche all’interno del  territorio  dello  Stato,  ivi  compresa l’infrastruttura locale gestita da persone  fisiche  senza  scopo  di lucro;

f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente  nella  misura necessaria  a  garantire  una  concorrenza  effettiva  e  sostenibile nell’interesse dell’utente finale  e  li  attenuano  o  revocano  non appena sia soddisfatta tale condizione.

6. Il  Ministero  e  l’Autorita’,  anche  in  collaborazione  con  la Commissione europea, l’RSPG e il BEREC, adottano,  nello  svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto,  tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per  conseguire  gli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 5
(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in  materia di spettro radio)
(art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003)

1.  Il  Ministero,   sentite   l’Autorita’   e   l’Agenzia   per   la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera  con  i competenti organi degli altri  Stati  membri  e  con  la  Commissione europea  nella  pianificazione  strategica,   nel   coordinamento   e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione  europea per la realizzazione e il funzionamento  del  mercato  interno  delle comunicazioni  elettroniche.  A  tal  fine  il  Ministero  prende  in considerazione, tra l’altro, gli  aspetti  economici,  inerenti  alla sicurezza, alla salute,  all’interesse  pubblico,  alla  liberta’  di espressione, gli aspetti culturali, scientifici,  sociali  e  tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunita’ di utenti dello spettro radio, allo scopo  di  ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri  e  con  la  Commissione  europea,  d’intesa  con  l’Autorita’ nell’ambito   delle   competenze   di   quest’ultima,   promuove   il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto  concerne la disponibilita’ e l’uso efficiente dello spettro  radio,  che  sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. Il Ministero,  nell’ambito  del  RSPG,  d’intesa  con  l’Autorita’ nell’ambito  delle  competenze  di  quest’ultima,   coopera   con   i competenti organi degli altri  Stati  membri  e  con  la  Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta,  con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia  di  spettro radio nell’Unione:

a) sviluppando le  migliori  prassi  sulle  questioni  connesse  allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto;

b) agevolando il coordinamento  tra  gli  Stati  membri  al  fine  di attuare il presente decreto e altra  legislazione  dell’Unione  e  di contribuire allo sviluppo del mercato interno;

c)    coordinando    i    propri    approcci    all’assegnazione    e all’autorizzazione  all’uso  dello  spettro   radio   e   pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.

ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE

Art. 6
(Attribuzioni del Ministero, dell’Autorita’  per  le  garanzie  nelle        comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti)
(artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003)

1.  Il  Ministero  esercita  le  competenze  derivanti  dal   decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche’ dal decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando  il puntuale riparto di competenze tra Autorita’ e Ministero, di  cui  al presente decreto, il Ministero svolge,  in  particolare,  i  seguenti compiti:

a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di  ripartizione delle frequenze;

b) effettua il coordinamento internazionale al fine  di  definire  le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

c) effettua l’assegnazione delle frequenze e il rilascio dei  diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;

d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione  dell’assegnazione  delle  numerazioni  per  servizi  di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;

e) definisce il perimetro  del  servizio  universale  e  gestisce  il relativo fondo di compensazione degli oneri;

f) congiuntamente all’Autorita’, vigila sulla effettiva erogazione  e disponibilita’ del servizio universale;

g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di  previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;

h) riceve le notifiche di inizio attivita’ ai fini del  conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione  dell’attivita’, acquisisce al  bilancio  i  diritti  amministrativi  e  i  contributi dovuti.  Trasmette  le  informazioni  al  BEREC  e   puo’   definire, conformemente  alle  prescrizioni  del   presente   decreto,   regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;

i) vigila sull’osservanza degli  obblighi  derivanti  dal  regime  di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti  e  servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;

l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale  nelle  materie di cui al presente decreto, comprese  le  disposizioni  nazionali  di attuazione del diritto dell’Unione europea.

2. L’Autorita’  esercita  le  competenze  derivanti  dalla  legge  14 novembre 1995, n. 481 nonche’ dalla legge 31  luglio  1997,  n.  249. Fermo restando il puntuale riparto  di  competenze  tra  Autorita’  e Ministero,  di  cui  al  presente  decreto,  l’Autorita’  svolge,  in particolare, i seguenti compiti:

a) regolamentazione ex ante del mercato,  compresa  l’imposizione  di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con  riguardo alle controversie relative ai diritti e agli  obblighi  previsti  dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33;

c) pianificazione per l’assegnazione  delle  frequenze  e  pareri  in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;

d)  tutela  dei  diritti  degli  utenti  finali  nel  settore   della comunicazione elettronica  mediante  l’applicazione  della  normativa settoriale e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonche’ attraverso procedure per la  risoluzione  delle  controversie tra utenti e operatori;

e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del  regolamento europeo (UE) 2120/2015,  mediante  l’esercizio  dei  relativi  poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;

f) valutazione dell’onere indebito e calcolo del  costo  netto  della fornitura del servizio universale;

g) garanzia della portabilita’ del numero tra i fornitori;

h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del  regolamento  europeo (UE) 2120/2015;

i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;

l) mappatura della copertura geografica  delle  reti  a  larga  banda all’interno del territorio, ai sensi del presente decreto;

m) ogni altro compito conferito dal diritto  nazionale,  comprese  le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea, nonche’ relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

3. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita  le  competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice  e  dal  decreto-legge  14 giugno 2021, n. 82.  L’Agenzia  svolge,  in  particolare,  i  compiti relativi alla sicurezza delle reti e  dei  servizi  di  comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione  dalle  minacce informatiche  delle  comunicazioni  elettroniche,  assicurandone   la disponibilita’, la confidenzialita’  e  l’integrita’  e  garantendone altresi’ la resilienza.

4. Il Ministero e l’Autorita’, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4,  nel  rispetto  dei principi di certezza, efficacia,  ragionevolezza  e  proporzionalita’ delle  regole.  Le  competenze  del  Ministero,  cosi’  come   quelle dell’Autorita’, sono notificate alla Commissione europea e sono  rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

5. Il Ministero, l’Autorita’, l’Agenzia e l’Autorita’  garante  della concorrenza e del mercato, ai fini  di  una  leale  collaborazione  e reciproca  cooperazione  nelle  materie  di  interesse   comune,   si scambiano le informazioni necessarie  all’applicazione  del  presente decreto e delle disposizioni del diritto dell’Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I  soggetti  che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado  di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

6. Il Ministero, l’Autorita’, l’Agenzia e l’Autorita’  garante  della concorrenza e del mercato, entro  centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, mediante  specifiche  intese, adottano  disposizioni  sulle  procedure  di   consultazione   e   di cooperazione nelle materie di  interesse  comune.  Tali  disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

7. Il Ministero, l’Autorita’, l’Agenzia e l’Autorita’  garante  della concorrenza e del mercato, per le  parti  di  rispettiva  competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei  riguardi  della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione  delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

8. Il Ministero e l’Autorita’ per le parti di  rispettiva  competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i  propri  poteri  in  modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e  sono giuridicamente  distinte  e  funzionalmente  autonome  da   qualsiasi persona fisica o  giuridica  che  fornisca  reti,  apparecchiature  o servizi di comunicazione elettronica. In  caso  di  proprieta’  o  di controllo pubblico delle imprese che forniscono  reti  o  servizi  di comunicazione  elettronica,   le   funzioni   e   le   attivita’   di regolamentazione  sono  caratterizzata  da  una  piena  ed  effettiva separazione strutturale dalle  funzioni  e  attivita’  inerenti  alla proprieta’ o al controllo di tali imprese.

Art. 7
(Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni)
(ex art. 7 eecc)

1.  Il Presidente e  i  Commissari  dell’Autorita’  sono  nominati  e operano ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

• L’Autorita’ esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

• L’Autorita’ opera in  indipendenza  e  non  sollecita  ne’  accetta istruzioni da alcun altro organismo  nell’esercizio  dei  compiti  ad essa affidati, anche con  riferimento  allo  sviluppo  delle  proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

• L’Autorita’ dispone di  risorse  finanziarie  e  umane  adeguate  a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e  pubblica  annualmente il proprio bilancio e gode di  autonomia  nella  sua  esecuzione.  Il controllo  sul  bilancio  dell’Autorita’  e’   esercitato   in   modo trasparente ed e’ reso pubblico.

• L’Autorita’ dispone di  risorse  finanziarie  e  umane  sufficienti affinche’ possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC.  Essa sostiene attivamente  gli  obiettivi  del  BEREC  relativamente  alla promozione di un coordinamento e di una coerenza  normativi  maggiori e,  allorche’  adotta  le  proprie  decisioni,  tiene  nella  massima considerazione le linee  guida,  i  pareri,  le  raccomandazioni,  le posizioni comuni, le migliori prassi e le  metodologie  adottati  dal BEREC.

• L’Autorita’  riferisce  annualmente  al  Parlamento  sull’attivita’ svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma  6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione e’  resa pubblica.

Art. 8
(Regioni ed Enti locali)
(art. 5 Codice 2003)

1. Lo Stato,  le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  ferme  restando  le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e  gli  Enti  locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di  cui  all’articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  le  linee  generali dello  sviluppo  del  settore,  anche  per   l’individuazione   delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine e’ istituito,  nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria  organizzazione e senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  un  Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed  informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte  da sottoporre alla Conferenza medesima.

2. In coerenza con i principi di  tutela  dell’unita’  economica,  di tutela  della  concorrenza  e  di  sussidiarieta’,  nell’ambito   dei principi  fondamentali  di  cui  al  presente  decreto   e   comunque desumibili  dall’ordinamento  della  comunicazione  stabiliti   dallo Stato, e in conformita’ con quanto previsto dal  diritto  dell’Unione europea ed al fine di rendere piu’ efficace  ed  efficiente  l’azione dei  soggetti  pubblici  locali  e  di  soddisfare  le  esigenze  dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti  locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto  dei  principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della  Costituzione,  dettano disposizioni in materia di:

a)  individuazione  di  livelli  avanzati  di  reti  e   servizi   di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire  in  aree  locali predeterminate nell’ambito degli strumenti  di  pianificazione  e  di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali  d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione  elettronica  a larga banda;

c) promozione di livelli minimi di disponibilita’ di reti  e  servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul  territorio,  ivi  comprese  quelle  sanitarie  e  di formazione,   negli   insediamenti   produttivi,   nelle    strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;

d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane,  persone  con  disabilita’,  ai  consumatori  di  cui  siano accertati un reddito modesto o  particolari  esigenze  sociali  ed  a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli  previsti  dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto  dei principi di  trasparenza,  non  distorsione  della  concorrenza,  non discriminazione e proporzionalita’.

4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a  statuto speciale  e  nelle  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni  del  Titolo  V,  parte  II,  della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di  autonomia  piu’ ampia rispetto a quelle gia’ attribuite.

Art. 9
(Misure di garanzia)
(art. 6 Codice 2003)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro  associazioni,  non possono  fornire  reti  o  servizi   di   comunicazione   elettronica accessibili al pubblico, se non  attraverso  societa’  controllate  o collegate.

2. Ai fini del presente articolo il  controllo  sussiste,  anche  con riferimento a soggetti diversi  dalle  societa’,  nei  casi  previsti dall’articolo 2359, commi primo  e  secondo  del  Codice  civile.  Il controllo  si  considera   esistente   nella   forma   dell’influenza dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche’  ricorra  una   delle situazioni previste dall’articolo 43 decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177.

3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche  indirette  di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti  locali  e  di  altri  Enti  pubblici,  tali  da  distorcere  le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai  sensi  del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti  e  alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

Art. 10
(Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi)

1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche  con amministrazioni di altri  Stati,  restano  ferme  le  competenze  del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Restano ferme le competenze  dell’Agenzia  per  la  cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli  d’intesa,  convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE GENERALE
(ARTT. 12 – 19 CCEE)

Sezione I
Parte generale

Art. 11
(Autorizzazione generale per le reti e  i  servizi  di  comunicazione  elettronica)
(ex art. 12 eecc – ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003)

1. L’attivita’ di  fornitura  di  reti  o  servizi  di  comunicazione elettronica e’  libera,  fatte  salve  le  condizioni  stabilite  nel presente  decreto  e   le   eventuali   limitazioni   introdotte   da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini  o  le  imprese  di  Paesi  non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio  economico  europeo,  o che siano giustificate da esigenze della  difesa  e  della  sicurezza dello Stato e della sanita’ pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela  dell’ambiente  e  della  protezione  civile,  poste  da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del  presente articolo si applicano anche ai  cittadini  o  imprese  di  Paesi  non appartenenti  all’Unione  europea,  nel  caso  in  cui  lo  Stato  di appartenenza  applichi,  nelle  materie  disciplinate  dal   presente decreto,  condizioni  di  piena  reciprocita’.  Rimane  salvo  quanto previsto da  trattati  internazionali  cui  l’Italia  aderisce  o  da specifiche convenzioni.

2. La fornitura di reti o di  servizi  di  comunicazione  elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti  dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e’  assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione  della dichiarazione di cui al comma 4. Il  Ministero,  sentita  l’Autorita’ per  i  profili  di  competenza,  puo’  definire,   pubblicandone   i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto,  regimi specifici per l’autorizzazione generale per particolari categorie  di reti o servizi, cui l’impresa che intende offrire  le  dette  reti  o servizi e’ tenuta ad ottemperare.

3. Le imprese che intendono avviare le attivita’ di cui al  comma  1, notificano tale  intenzione  al  Ministero  e  possono  esercitare  i diritti che derivano  dall’autorizzazione  generale  subito  dopo  la notifica, se del caso nel rispetto  delle  disposizioni  sui  diritti d’uso  stabilite  a  norma  del  presente  decreto,  salva   motivata opposizione da parte del Ministero.

4. La notifica di cui al comma 3  e’  composta  dalla  dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal  legale  rappresentante della  persona  giuridica,  o   da   soggetti   da   loro   delegati, dell’intenzione di iniziare la fornitura di  reti  o  di  servizi  di comunicazione  elettronica,   nonche’   dalla   presentazione   delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta  di  un registro  dei  fornitori  di  reti  e  di  servizi  di  comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione  certificata di inizio  attivita’  e  deve  essere  conforme  al  modello  di  cui all’allegato n. 14.

5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:

a) il nome del fornitore;

b)  lo  status  giuridico,  la  forma  giuridica  e  il   numero   di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato  nel registro pubblico delle imprese  o  in  un  altro  registro  pubblico analogo nell’Unione;

c)  l’eventuale  indirizzo  geografico  della  sede  principale   del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno  Stato membro;

d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile,  associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;

e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;

f) una breve descrizione delle reti o  dei  servizi  che  si  intende fornire;

g) gli Stati membri interessati;

h) la data presunta di inizio dell’attivita’;

i) l’impegno a rispettare le norme del decreto e del regime  previsto per l’autorizzazione generale;

l)  l’ubicazione  delle  stazioni  radioelettriche,  se  applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier  (SSID)  e  alla frequenza utilizzata.

6. Al fine di consentire  al  BEREC  la  tenuta  di  una  banca  dati dell’Unione delle notifiche trasmesse,  il  Ministero  inoltra  senza indebito ritardo al BEREC, per  via  elettronica,  ciascuna  notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del  21  dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.

7. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  il Ministero, entro e non  oltre  sessanta  giorni  dalla  presentazione della  dichiarazione  di  cui  al  comma  3,  verifica  d’ufficio  la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e  dispone,  se del caso, con provvedimento motivato da notificare  agli  interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attivita’. Il Ministero pubblica le  informazioni  relative  alle  dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari  di  autorizzazione sono  tenute  all’iscrizione  nel   registro   degli   operatori   di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31  luglio  1997,  n. 249.

8.  La  cessazione  dell’esercizio  di   un’attivita’   di   rete   o dell’offerta di un servizio di comunicazione  elettronica  puo’  aver luogo in ogni tempo. L’operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 4, con  un  preavviso di  almeno  tre  mesi,  dandone  comunicazione   contestualmente   al Ministero e all’Autorita’. Tale termine e’ ridotto a un mese nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.

9. Le autorizzazioni generali  hanno  una  durata  pari  alla  durata richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti  anni,  con scadenza  che  coincide  con  il  31  dicembre  dell’ultimo  anno  di validita’, termine elevabile alla  durata  di  un  diritto  d’uso  di frequenze radio o risorse di numerazione o  posizioni  orbitali,  nel caso in cui al fine dell’esercizio dell’autorizzazione  generale  sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l’autorizzazione generale puo’ essere rinnovata  mediante  nuova  dichiarazione,  alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli  eventuali  diritti d’uso associati ai sensi dell’articolo 63.

10. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 64,  una  autorizzazione generale puo’ essere ceduta  a  terzi,  anche  parzialmente  e  sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale  siano chiaramente indicati le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto  di cessione. Il Ministero  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente puo’  comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo  all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi  e  soggettivi  per  il  rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima.  Il  termine  e’ interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti  o documentazione ulteriore e  decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Art. 12
(Sperimentazione)
(art. 39 Codice 2003)

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da  norme di legge  e  di  regolamento  in  materia  di  sperimentazione  della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  e’ subordinata  a  dichiarazione   preventiva.   L’impresa   interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti  da loro   delegati,   contenente   l’intenzione   di   effettuare    una sperimentazione di  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica, conformemente al modello riportato  nell’allegato  13.  L’impresa  e’ abilitata ad iniziare la sperimentazione  a  decorrere  dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi  dell’articolo  19  della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non  oltre  trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e  dispone,  se del caso, con provvedimento motivato da notificare  agli  interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attivita’.

2. La dichiarazione di cui al comma 1:

a) non costituisce titolo per  il  conseguimento  di  una  successiva autorizzazione  generale  per   l’offerta   al   pubblico,   a   fini commerciali, della  rete  o  servizio  di  comunicazione  elettronica oggetto di sperimentazione;

b) non riveste carattere di esclusivita’ ne’ in relazione al tipo  di rete o servizio, ne’ in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate;

c) puo’ prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l’espletamento della sperimentazione in  regime  di  condivisione  di frequenze.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;

b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa;

c) l’estensione dell’area operativa, le modalita’  di  esercizio,  la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non puo’ superare le tremila unita’, e il carattere sperimentale del servizio;

d) l’eventuale previsione di  oneri  economici  per  gli  utenti  che aderiscono alla sperimentazione;

e) l’obbligo di comunicare  all’utente  la  natura  sperimentale  del servizio e l’eventuale sua qualita’ ridotta;

f) l’obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all’Autorita’ i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

4.  Se  la  sperimentazione  prevede  la   concessione   di   diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,  il  Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento  della  dichiarazione nel caso di numeri assegnati  per  scopi  specifici  nell’ambito  del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane  nel  caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici  nell’ambito  del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la  dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini  di  cui  al  primo periodo, invita l’impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono  pervenire al Ministero entro e non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta.  Il mancato  ricevimento  nei  termini   delle   integrazioni   richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica  la  procedura  di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.

Art. 13
(Condizioni apposte all’autorizzazione  generale,  ai  diritti  d’uso dello spettro  radio  e  delle  risorse  di  numerazione  e  obblighi specifici)
(art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003)

1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti  o  servizi  di comunicazione elettronica, per  l’accesso  a  una  rete  pubblica  di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro  radio  e  delle  risorse  di  numerazione   possono   essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato 1. Tali   condizioni   sono   non   discriminatorie,   proporzionate   e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso  dello  spettro  radio,  tali condizioni ne garantiscono  l’uso  effettivo  ed  efficiente  e  sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel  caso  dei  diritti  d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo  98-septies. L’autorizzazione generale e’ sempre sottoposta alla condizione  n.  4 della parte A dell’allegato 1.

2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica  ai  sensi  dell’articolo  72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto  sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti  e  dagli  obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la  trasparenza, nell’autorizzazione generale e’ fatta menzione dei  criteri  e  delle procedure in base ai quali tali obblighi  specifici  sono  prescritti alle singole imprese.

3. L’autorizzazione generale contiene solo le  condizioni  specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell’allegato  1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu’ di altra normativa nazionale.

4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione,  il  Ministero  non  ripete  le  condizioni  previste nell’autorizzazione generale.

5. Nel definire  eventuali  condizioni  all’autorizzazione  generale, relative alla sicurezza delle reti e  dei  servizi  di  comunicazioni elettronica, che non riproducano condizioni gia’ imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell’Agenzia.

Art. 14
(Dichiarazioni  intese  ad  agevolare  l’esercizio  del  diritto   di     installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione)
(ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003)

1. Su  richiesta  di  un  operatore,  il  Ministero,  allo  scopo  di agevolare l’esercizio dei diritti di  installare  infrastrutture,  di negoziare   l’interconnessione   o   di    ottenere    l’accesso    e l’interconnessione nei  confronti  di  altre  autorita’  o  di  altri operatori,  rilascia  entro  sette  giorni  dal   ricevimento   della richiesta una dichiarazione da cui risulti che l’operatore stesso  ha presentato una dichiarazione  ai  sensi  dell’articolo  11  comma  3, indicando le condizioni alle quali una impresa che  fornisce  reti  o servizi di  comunicazione  elettronica  in  forza  di  autorizzazione generale e’ legittimata a richiedere tali diritti.

Sezione 2
Diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione generale

Art. 15
(Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale)
(ex art. 15 eeccc, art. 26 Codice 2003)

1.  Le  imprese  soggette  all’autorizzazione   generale   ai   sensi dell’articolo 11 hanno il diritto di:

a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;

b) che si esamini la loro domanda per la  concessione  dei  necessari diritti di installare strutture in conformita’ dell’articolo 43;

c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;

d) che si esamini la loro domanda per la  concessione  dei  necessari diritti d’uso delle risorse di numerazione conformemente all’articolo 98-septies;

e) fornire l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN.

2. Allorche’ tali  imprese  intendano  fornire  al  pubblico  reti  o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione  generale  da’ loro inoltre il diritto di:

a) negoziare l’interconnessione con altri  fornitori  di  reti  e  di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione  europea, alle condizioni del Capo II del presente Titolo;

b) poter essere  designate  quali  fornitori  di  vari  elementi  del servizio universale o  in  diverse  parti  del  territorio  nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

Art. 16
(Diritti amministrativi)
(ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003)

1. Oltre ai contributi di cui  all’articolo  42,  sono  imposti  alle imprese che forniscono reti o servizi  ai  sensi  dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi  diritti  di  uso,  diritti amministrativi   che   coprano   complessivamente   i   soli    costi amministrativi  sostenuti   per   la   gestione,   il   controllo   e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti  di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13  comma  2,  ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione  e di standardizzazione, di analisi  di  mercato,  di  sorveglianza  del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato,  nonche’ di preparazione e  di  applicazione  del  diritto  derivato  e  delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I  diritti  amministrativi  sono  imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo  e  trasparente che  minimizzi  i  costi  amministrativi  aggiuntivi  e   gli   oneri accessori.

2. Per  la  copertura  dei  costi  amministrativi  sostenuti  per  le attivita’  di  competenza  del  Ministero,  la  misura  dei   diritti amministrativi di cui al comma 1 e’ individuata nell’allegato 12.  Il Ministero nel determinare l’entita’ della contribuzione puo’ definire eventuali soglie di esenzione.

3.  Per  la  copertura  dei  costi  amministrativi   complessivamente sostenuti  per  l’esercizio  delle  funzioni   di   regolazione,   di vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorita’ nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e’ determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel  mercato delle  comunicazioni   elettroniche   dalle   imprese   titolari   di autorizzazione  generale  o  di  diritti   d’uso.   L’Autorita’   nel determinare l’entita’ della  contribuzione  puo’  definire  eventuali soglie di esenzione.

4. Il Ministero e l’Autorita’ pubblicano annualmente  sui  rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per  le  attivita’  di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle  eventuali  differenze tra l’importo totale dei diritti e i  costi  amministrativi,  vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal  Ministero le  modifiche  sono  apportate   di   concerto   con   il   Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 17
(Separazione contabile e rendiconti finanziari)
(ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)

1. Il  Ministero  o  l’Autorita’,  ciascuno  per  quanto  di  propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche  di comunicazione elettronica  o  servizi  di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi  per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro  o in un altro Stato membro:

a) di tenere una contabilita’ separata  per  le  attivita’  attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione  elettronica  nella misura che sarebbe richiesta se dette  attivita’  fossero  svolte  da soggetti con personalita’ giuridica distinta, onde individuare  tutti i fattori di costo  e  ricavo,  congiuntamente  alla  base  del  loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attivita’, compresa una ripartizione suddivisa  per  voci  delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;

b) di provvedere, in alternativa, a una separazione  strutturale  per le  attivita’  attinenti  alla  fornitura  di  reti  o   servizi   di comunicazione elettronica.

2. Le prescrizioni di cui  al  primo  comma  non  si  applicano  alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a  50  milioni  di  euro nelle attivita’  attinenti  alla  fornitura  di  reti  o  servizi  di comunicazione elettronica nell’Unione.

3. Se le imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazione elettronica o servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa’  e non soddisfano i  criteri  relativi  alle  piccole  e  medie  imprese previsti dalla vigente normativa  nazionale  e  comunitaria,  i  loro rendiconti finanziari sono elaborati e  presentati  a  una  revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione  e’ effettuata in conformita’ delle pertinenti norme dell’Unione  europea e nazionali. Il presente comma  si  applica  anche  alla  separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).

Sezione 3
Modifica e revoca

Art.18
(Modifica dei diritti e degli obblighi)
(art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003)

1.  I  diritti,  le  condizioni  e   le   procedure   relativi   alle autorizzazioni generali, ai diritti di  uso  dello  spettro  radio  o delle risorse di numerazione o  ai  diritti  di  installazione  delle strutture possono  essere  modificati  solo  in  casi  obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se  del  caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d’uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, il Ministero,  sentita  l’Autorita’  per  gli  eventuali  profili  di competenza, comunica l’intenzione  di  procedere  alle  modifiche  ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori,  ai  quali e’ concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la  propria posizione al riguardo. Tale periodo,  tranne  casi  eccezionali,  non puo’  essere  inferiore  a  quattro  settimane.  Le  modifiche   sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.

Art. 19
(Limitazione o revoca dei diritti)
(art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003)

1. Fatto salvo l’articolo 32 commi 5 e 6, il  Ministero  non  limita, ne’ revoca i diritti di installare strutture o i diritti d’uso  dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in  casi  motivati  a norma del comma 2  del  presente  articolo  e,  ove  applicabile,  in conformita’ all’allegato 1, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui all’articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.  Il  Ministero  e  l’Autorita’,   nell’ambito   delle   rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo  62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte  e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalita’ e non discriminazione. In conformita’ al diritto dell’Unione europea  e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.

3.  Una   modifica   nell’uso   dello   spettro   radio   conseguente all’applicazione dell’articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per se’ un motivo per giustificare la revoca di un  diritto  d’uso  dello spettro radio.

4.  L’intenzione  di  limitare  o  revocare   i   diritti   a   norma dell’autorizzazione generale o  i  diritti  d’uso  individuali  dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza  il  consenso  del titolare  dei  diritti  e’  soggetta  a  consultazione  delle   parti interessate in conformita’ dell’articolo 23.

CAPO III
Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione

Art. 20
(Richiesta di informazioni alle imprese)
(ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003)

1.  Le  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le  informazioni,  anche  di  carattere  finanziario,  necessarie  al Ministero o all’Autorita’, al BEREC, per  le  materie  di  rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita’ con le  decisioni  o opinioni adottate ai sensi del presente  decreto  e  del  regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  o  con  le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il  Ministero  e l’Autorita’  hanno  la  facolta’  di  chiedere   che   tali   imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi  previsti  a  livello  di reti o di servizi che  potrebbero  avere  ripercussioni  sui  servizi all’ingrosso  da  esse  resi  disponibili  ai  concorrenti,   nonche’ informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle  risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e  sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e  la  designazione delle  aree  ai  sensi  dell’articolo  22.  Qualora  le  informazioni raccolte in conformita’ del  primo  comma  non  siano  sufficienti  a consentire al Ministero, all’Autorita’  e  al  BEREC  di  svolgere  i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto  dell’Unione, tali  informazioni  possono  essere  richieste   ad   altre   imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche  o  in settori strettamente collegati.  Le  imprese  che  dispongono  di  un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere  inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di  comunicazione  elettronica  devono  fornire  tempestivamente   le informazioni richieste, nel rispetto  dei  termini  e  del  grado  di dettaglio   determinati,    rispettivamente,    dal    Ministero    e dall’Autorita’.  Le  richieste  di  informazioni  del   Ministero   e dell’Autorita’ sono  proporzionate  rispetto  all’assolvimento  dello specifico  compito  al  quale  la  richiesta  si  riferisce  e   sono adeguatamente  motivate.  Il  Ministero  e  l’Autorita’  trattano  le informazioni conformemente al comma 3.  Il  Ministero  e  l’Autorita’ possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a  norma della direttiva 2014/61/UE.

2. Il Ministero e l’Autorita’ forniscono alla Commissione europea, su richiesta  motivata,  le   informazioni   che   sono   necessarie   a quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato  le  conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata,  le  informazioni  fornite  al  Ministero  e  all’Autorita’ possono  essere  messe   a   disposizione   di   un’altra   Autorita’ indipendente nazionale o di analoga Autorita’ di altro  Stato  membro dell’Unione  europea  e  del  BEREC,  ove  cio’  sia  necessario  per consentire l’adempimento delle responsabilita’ loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea  o  ad  altra  analoga  Autorita’   riguardano   informazioni precedentemente fornite da  un’impresa  su  richiesta  del  Ministero ovvero dell’Autorita’, tale impresa deve esserne informata.

3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di  una  mappatura  geografica, siano   considerate   riservate   da   un’autorita’   nazionale    di regolamentazione o da un’altra autorita’ competente,  in  conformita’ con  la  normativa  dell’Unione  e   nazionale   sulla   riservatezza commerciale,  il  Ministero  e   l’Autorita’   ne   garantiscono   la riservatezza  commerciale.  Tale  riservatezza   non   impedisce   la condivisione  di  informazioni  tra  l’Autorita’,  il  Ministero,  la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorita’  competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e  della sorveglianza dell’applicazione del presente decreto.

4. Il Ministero e l’Autorita’ pubblicano le informazioni  di  cui  al presente articolo nella misura in  cui  contribuiscano  a  creare  un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria  e  nazionale in  materia  di  riservatezza  commerciale  e  protezione  dei   dati personali.

5. Il Ministero e l’Autorita’ pubblicano, entro e non  oltre  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,  le  disposizioni relative  all’accesso  del  pubblico  alle  informazioni  di  cui  al presente  articolo,  comprese  guide  e  procedure  dettagliate   per ottenere tale accesso. Ogni decisione di  diniego  dell’accesso  alle informazioni deve essere esaurientemente motivata  e  tempestivamente comunicata alle parti interessate.

Art. 21
(Informazioni richieste ai  fini  dell’autorizzazione  generale,  dei  diritti di uso e degli obblighi specifici)
(art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003)

1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20  e  fatti  salvi  gli  obblighi  di  informazione  e  segnalazione periodica    stabiliti    dalla    normativa    nazionale     diversa dall’autorizzazione generale, il Ministero e l’Autorita’ non  possono imporre  alle  imprese   di   fornire   informazioni   in   relazione all’autorizzazione  generale,  ai  diritti  d’uso  o  agli   obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

a) per verificare, sistematicamente o  caso  per  caso,  l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della  parte D e  delle  condizioni  2  e  7  della  parte  E  dell’allegato  1  e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 13 comma 2;

b)  per  verificare  caso  per  caso  l’osservanza  delle  condizioni specificate nell’allegato 1 a  seguito  di  denuncia  o  in  caso  di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorita’ nell’ambito delle rispettive competenze,  o  quando  il  Ministero  o l’Autorita’  abbiano  comunque  motivo  di  ritenere  che  una   data condizione non sia stata rispettata;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste  di  concessione dei diritti d’uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita’ e  sui  prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;

f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente  decreto, compresi i dati sui mercati  a  valle  o  al  dettaglio  associati  o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato;

g)  per  salvaguardare  l’uso  efficiente  e  garantire  la  gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;

h) per valutare sviluppi futuri a  livello  di  reti  e  servizi  che potrebbero  avere  ripercussioni  sui   servizi   all’ingrosso   resi disponibili  ai  concorrenti,  sulla  copertura  territoriale,  sulla connettivita’ disponibile per gli utenti finali o sulla  designazione di aree ai sensi dell’articolo 22;

i) per realizzare mappature geografiche;

l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da  parte  del BEREC.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d)  a l) del comma 1 e’ richiesta prima dell’accesso al  mercato  ne’  come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

3. Per quanto riguarda  i  diritti  d’uso  dello  spettro  radio,  le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare  all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonche’ al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualita’ del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

4. Quando il Ministero e  l’Autorita’  richiedono  informazioni  alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi  sono  tenuti  ad  informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.

5.  Il  Ministero,  l’Autorita’  non   ripetono   le   richieste   di informazioni gia’ presentate dal BEREC a norma dell’articolo  40  del regolamento  (UE)  2018/1971  nei  casi  in  cui  il  BEREC  ha  reso disponibili a tali autorita’ le informazioni ricevute.

Art. 22
(Mappatura geografica delle installazioni di rete e  dell’offerta  di servizi di connettivita’)
(art. 22 eecc)

1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l’Autorita’  realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalita’ istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di  comunicazione elettronica  in  grado  di  fornire  banda  larga  e  successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre  anni.  Le  informazioni  raccolte  nelle  mappature  geografiche presentano un livello di dettaglio  locale  appropriato,  comprendono informazioni sufficienti sulla qualita’ del servizio e  sui  relativi parametri e sono trattate conformemente all’articolo 20 comma 3.

2.  La  mappatura  dell’Autorita’  riporta  la  copertura  geografica corrente delle reti a banda larga all’interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.

3. Nell’attivita’ di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo  risultato,  l’Autorita’  pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti,  in  accordo  con  i criteri e le finalita’ definite dall’articolo 98-quindecies comma  2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di  sviluppo dell’offerta di servizi di connettivita’ al singolo indirizzo,  anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle  diverse  offerte disponibili dei diversi operatori.  L’Autorita’  adotta  con  proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.

4. Il Ministero,  anche  tenendo  conto  della  mappatura  geografica corrente dell’Autorita’ e delle relative informazioni,  realizza  una mappatura geografica che include le informazioni di previsione  sulla copertura delle reti a banda larga, comprese  le  reti  ad  altissima capacita’, all’interno del territorio nazionale, relative a  un  arco temporale   predefinito   dal    Ministero    medesimo,    ai    fini dell’accertamento  degli  elementi  istruttori   necessari   per   la definizione e adozione  di  interventi  di  politica  industriale  di settore, comprese le  indagini  richieste  per  l’applicazione  delle norme in materia di aiuti di  Stato.  Tale  mappatura  di  previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese  le  informazioni sulle installazioni pianificate,  dalle  imprese  o  dalle  autorita’ pubbliche,  di  reti  ad  altissima   capacita’   e   di   importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocita’ di download  di almeno  100  Mbps.  L’Autorita’  decide,  in  relazione  ai   compiti specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la  misura in  cui  e’  opportuno  avvalersi,  in  tutto  o  in   parte,   delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione.

5. Il Ministero puo’ designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla  base  delle  informazioni  raccolte  e  dell’eventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorita’ pubblica ha installato o intende  installare  una  rete  ad altissima  capacita’  o  realizzare   sulla   sua   rete   importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni  pari  a  una velocita’ di download di almeno 100 Mbps. Il  Ministero  pubblica  le aree designate.

6.  Nell’ambito  dell’area  designata,  il  Ministero  puo’  invitare nuovamente  le  imprese  e  le  autorita’  pubbliche   a   dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacita’ per la  durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora,  a  seguito  di tale invito, un’impresa o un’autorita’ pubblica dichiari l’intenzione di agire in questo senso, il Ministero puo’ chiedere ad altre imprese ed  autorita’  pubbliche  di  dichiarare  l’eventuale  intenzione  di installare reti ad altissima capacita’ o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni  che  garantiscano  prestazioni pari a una velocita’ di download di almeno 100  Mbps  nella  medesima area. Il Ministero specifica le informazioni  da  includere  in  tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un  livello  di  dettaglio analogo a quello preso in considerazione in  un’eventuale  previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle  imprese  o  alle autorita’ pubbliche che manifestano interesse se l’area designata  e’ coperta o sara’ presumibilmente coperta  da  una  rete  d’accesso  di prossima generazione con velocita’ di download inferiore a  100  Mbps sulla base delle informazioni raccolte a  norma  del  comma  1.  Tali misure sono  adottate  secondo  una  procedura  efficace,  obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e’ esclusa a priori.

7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero  e  l’Autorita’,  per  quanto  di  rispettiva   competenza, provvedono affinche’ i dati scaturiti dalle mappature  geografiche  e non  soggetti  alla  riservatezza  commerciale   siano   direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE  per  consentirne il riutilizzo. Qualora  tali  strumenti  non  siano  disponibili  sul mercato,  il  Ministero  e  l’Autorita’,  per  quanto  di  rispettiva competenza, mettono a disposizione anche  strumenti  di  informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilita’ di connettivita’ nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

8. Il  Ministero  e  l’Autorita’,  definiscono,  mediante  protocollo d’intesa, le modalita’ di collaborazione ai fini dell’attuazione  del presente  articolo,  con  specifico  riferimento   allo   scambio   e condivisione di informazioni, le  tempistiche  e  le  metodologie  di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero  e  l’Autorita’ concordano  un  approccio  alla  mappatura  che  consenta   coerenza, uniformita’ ed accessibilita’ dei dati e  delle  informazioni  e  che minimizzi l’onere informativo per le imprese.

Art. 23
(Meccanismo di consultazione e di trasparenza)
(art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003)

1. Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero  e  l’Autorita’,  quando intendono adottare misure in  applicazione  del  presente  decreto  o quando intendono imporre limitazioni conformemente  all’articolo  58, commi 4 e  5,  che  abbiano  un  impatto  significativo  sul  mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilita’ di presentare le proprie osservazioni sul  progetto  di  misura  entro  un  termine ragionevole tenendo conto della complessita’ della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Ai fini dell’articolo 35, il Ministero e l’Autorita’ informano  il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto  di  misure  che rientra  nell’ambito  della  procedura  di  selezione  competitiva  o comparativa ai sensi dell’articolo 67 comma 2, e che  riguarda  l’uso dello  spettro  radio  per  cui  sono  state  fissate  le  condizioni armonizzate  mediante  misure  tecniche  di  attuazione  adottate  in conformita’ della decisione n. 676/2002/CE  al  fine  di  consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione  elettronica  a  banda larga senza fili.

3. Il Ministero e l’Autorita’, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241,  rendono  pubbliche  sui  siti  internet istituzionali la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione.  Se  i  documenti  ricevuti contengono   informazioni   riservate   di    carattere    personale, commerciale,  industriale  e  finanziario,  relative  a  persone   ed imprese, il diritto di accesso e’ esercitato  nei  limiti  di  quanto necessario  ad  assicurare  il  contraddittorio.   Il   Ministero   e l’Autorita’ garantiscono la creazione di un punto  informativo  unico attraverso il quale si possa accedere a  tutte  le  consultazioni  in corso.

4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione,  la proposta  di  provvedimento  e  i  risultati   della   procedura   di consultazione, ad eccezione delle  informazioni  riservate  ai  sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati  sui  siti  internet   istituzionali   del   Ministero   e dell’Autorita’.

Art. 24
(Consultazione dei soggetti interessati)
(ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23,  il  Ministero  e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono  conto, attraverso meccanismi di consultazione  pubblica,  del  parere  degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori  e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilita’, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o  servizi di comunicazione elettronica nelle  questioni  attinenti  ai  diritti degli utenti finali e  dei  consumatori  in  materia  di  servizi  di comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  in  particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorita’,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica  che  garantisce che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni  attinenti  a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in  materia  di servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,  si tenga adeguatamente  conto  degli  interessi  dei  consumatori  nelle comunicazioni elettroniche.

2. Le parti  interessate,  sulla  base  di  indirizzi  formulati  dal Ministero e dall’Autorita’, nell’ambito delle rispettive  competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori,  gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita’  generale delle prestazioni,  elaborando,  fra  l’altro,  codici  di  condotta, nonche’ norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.

3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica  culturale e dei media, quali ad esempio la diversita’ culturale e linguistica e il pluralismo dei media,  il  Ministero  e  l’Autorita’,  nell’ambito delle  rispettive  competenze,  promuovono  la  cooperazione  fra  le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti  legittimi  su  tali reti e servizi. Tale cooperazione  puo’  includere  il  coordinamento delle  informazioni  di  pubblico  interesse  da  fornire   a   norma dell’articolo 98-quindecies comma 5.

Art. 25
(Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)
(ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003)

1. L’Autorita’, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12  e  13,  della legge 31 luglio 1997, n.  249,  prevede  con  propri  regolamenti  le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie,  semplici e poco onerose per l’esame delle controversie  tra  utenti  finali  e operatori, inerenti alle disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  e relative all’esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa  e  tempestiva  risoluzione  delle controversie  prevedendo,  nei  casi  giustificati,  un  sistema   di rimborso o di indennizzo, ferma restando  la  tutela  giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.

2. L’Autorita’, anche per il tramite dei Comitati  regionali  per  le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione  delle  controversie di cui al comma 1 ed e’  inserita  nell’elenco  degli  organismi  ADR deputati a gestire le controversie nazionali e  transfrontaliere  nel settore  delle  comunicazioni  elettroniche   e   postali,   di   cui all’articolo 141-decies del Codice del consumo,  di  cui  al  decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  (di  seguito  “Codice  del consumo”).

3. In alternativa alla procedura dinanzi all’Autorita’ le parti hanno la facolta’ di rimettere la controversia  agli  altri  organismi  ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.

4. L’Autorita’, d’intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, anche ai sensi dell’articolo 1, comma  13,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con  l’attuale  dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili  con  gli  ordinari stanziamenti di  bilancio  e  conseguente  invarianza  di  spesa,  di servizi on-line e di uffici a un adeguato  livello  territoriale,  al fine di facilitare l’accesso dei consumatori e  degli  utenti  finali alle strutture di composizione delle controversie.

5. L’Autorita’ stabilisce  le  modalita’  con  le  quali  gli  utenti possono segnalare le violazioni delle  disposizioni  normative  nelle materie di competenza dell’Autorita’ e richiederne l’intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del  consumo,  se  in  tali controversie  sono  coinvolti  soggetti  di  Stati  membri   diversi, l’Autorita’ collabora con le Autorita’ competenti degli  altri  Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.

Art. 26
(Risoluzione delle controversie tra imprese)
(ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003)

1. Qualora sorga una controversia  avente  ad  oggetto  gli  obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese  che  forniscono  reti  o servizi di comunicazione elettronica  o  tra  tali  imprese  e  altre imprese che beneficiano dell’imposizione di obblighi  in  materia  di accesso  o  di  interconnessione  derivanti  dal  presente   decreto, l’Autorita’, a  richiesta  di  una  delle  parti  e  fatte  salve  le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque,  entro  un termine  di  quattro  mesi  dal  ricevimento  della  richiesta,   una decisione vincolante che risolve  la  controversia.  Tutte  le  parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all’Autorita’.

2. L’Autorita’ dichiara  la  propria  incompetenza  a  risolvere  una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le  parti  vi abbiano  espressamente  derogato  prevedendo  altri  mezzi   per   la soluzione  della  controversia,  conformemente  a   quanto   disposto dall’articolo 3. L’Autorita’ comunica immediatamente  alle  parti  la propria decisione. Se la controversia  non  e’  risolta  dalle  parti entro quattro mesi da tale  comunicazione,  e  se  la  parte  che  si ritiene lesa non ha  adito  un  organo  giurisdizionale,  l’Autorita’ adotta al piu’ presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta  a  dirimere  la controversia.

3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorita’ adotta  decisioni al fine di perseguire  gli  obiettivi  di  cui  all’articolo  4.  Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa dall’Autorita’  nel quadro della risoluzione  di  una  controversia  sono  conformi  alle presenti disposizioni.

4.  La  decisione  dell’Autorita’  deve  essere   motivata,   nonche’ pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale   dell’Autorita’   nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate  ed  e’  ricorribile  in  via giurisdizionale.

5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle  parti  la possibilita’ di adire un organo giurisdizionale.

Art. 27
(Risoluzione delle controversie transnazionali)
(ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003)

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra  parti,  di  cui almeno  una  stabilita  in  un  altro  Stato  membro,   relativamente all’applicazione  del  presente  decreto,  per   la   quale   risulti competente anche una Autorita’ di regolamentazione di un altro  Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4.  Tali disposizioni  non  si  applicano  alle   controversie   relative   al coordinamento dello spettro radio di cui all’articolo 29.

2. Le  parti  possono  investire  della  controversia  le  competenti autorita’ nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza  gli scambi commerciali  tra  Stati  membri,  le  autorita’  nazionali  di regolamentazione coordinano i loro sforzi  e  hanno  la  facolta’  di consultare il BEREC in modo da pervenire  alla  risoluzione  coerente della controversia secondo gli obiettivi  indicati  dall’articolo  4. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da  parte  dell’Autorita’  al fine  di  risolvere  una  controversia  e’  conforme  alle   presenti disposizioni.

3. L’Autorita’ puo’ chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo  caso  prima  di  concludere  il  procedimento  e’  tenuta  ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L’Autorita’ puo’ in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l’urgente necessita’ di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli  utenti finali. L’Autorita’ adotta il provvedimento finale entro un mese  dal rilascio del parere del BEREC.

4. Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’Autorita’ nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e  tiene  conto del parere emesso dal BEREC.

5. La procedura di  cui  al  comma  2  non  preclude  alle  parti  la possibilita’ di adire un organo giurisdizionale.

Art. 28
(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorita’)
(art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003)

1. Avverso i provvedimenti dell’Autorita’ e del Ministero  e’  sempre ammessa la tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi legittimi.   La   tutela   giurisdizionale   davanti    al    giudice amministrativo   e’   disciplinata   dal    codice    del    processo amministrativo.

2. Il Ministero e l’Autorita’, ciascuno per  le  materie  di  propria competenza,  raccolgono  informazioni  sull’argomento  generale   dei ricorsi, sul numero di  richieste  di  ricorso,  sulla  durata  delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni  di  concedere  misure provvisorie. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni  previste  dal  presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta  motivata  di uno di essi.

Art. 29
(Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)
(ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003)

1. Il Ministero, sentita l’Autorita’ per  i  profili  di  competenza, assicura che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato  membro  sia  impedito  di autorizzare  sul  proprio   territorio   l’uso   di   spettro   radio armonizzato, in conformita’ del diritto  dell’Unione,  soprattutto  a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati  membri.  Il Ministero e l’Autorita’,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze, adottano tutte le misure necessarie  a  tal  fine,  fatti  salvi  gli obblighi  che  sono  tenuti  a  rispettare  in  virtu’  del   diritto internazionale e degli accordi  internazionali  pertinenti,  come  il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.

2. Il Ministero e l’Autorita’ cooperano con le Autorita’ degli  altri Stati membri e, se  del  caso,  nell’ambito  del  RSPG  ai  fini  del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per:

a) garantire l’osservanza del comma 1;

b) risolvere  eventuali  problemi  o  controversie  in  relazione  al coordinamento   transfrontaliero   o   alle   interferenze    dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi  che  impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato  sul  proprio territorio.

3. Al fine di garantire la conformita’ con il comma 1, il  Ministero, sentita l’Autorita’ per i profili di  competenza,  puo’  chiedere  al RSPG di prestare  attivita’  di  supporto  per  affrontare  eventuali problemi   o   controversie    in    relazione    al    coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e  3  non  abbiano  risolto  i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l’Autorita’  per  i profili di competenza, puo’ chiedere  alla  Commissione  di  adottare decisioni rivolte agli Stati  membri  interessati  per  risolvere  il problema delle interferenze dannose transfrontaliere  nel  territorio italiano, secondo la procedura di cui all’articolo 118, paragrafo  4, della direttiva 2018/1972/UE.

Titolo III
Attuazione

Art. 30
(Sanzioni)
(art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003)

1. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  alle  reti  e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.

2. Ai soggetti che nell’ambito della procedura  di  cui  all’articolo 22, comma 6, forniscono,  deliberatamente  o  per  negligenza  grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l’Autorita’, in base alle rispettive competenze,  comminano  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro  50.000  a  euro  1.000.000,00  da  stabilirsi  in rapporto alla gravita’ del fatto  e  alle  conseguenze  che  ne  sono derivate.

3. In caso di installazione e  fornitura  di  reti  di  comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a  uso pubblico senza la  relativa  autorizzazione  generale,  il  Ministero commina,  se  il  fatto   non   costituisce   reato,   una   sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro  2.500.000,00,  da stabilirsi in equo rapporto alla gravita’ del fatto.

4. Se il  fatto  previsto  al  comma  3  riguarda  l’installazione  o l’esercizio   di   impianti   radioelettrici   ovvero   impianti   di radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si   applica   la   sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

5. Chiunque realizza  trasmissioni,  anche  simultanee  o  parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

6.  Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma  3,  il trasgressore e’ tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma  pari a  venti  volte  i  diritti  amministrativi  e  contributi,  di   cui rispettivamente agli articoli 16 e  42,  commisurati  al  periodo  di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo  non  inferiore all’anno.

7.  Indipendentemente  dai   provvedimenti   assunti   dall’Autorita’ giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai  commi  3  e  4,  il Ministero,  ove  il  trasgressore  non  provveda,   puo’   provvedere direttamente, a spese  del  possessore,  a  suggellare,  rimuovere  o sequestrare l’impianto  ritenuto  abusivo,  avvalendosi  anche  dalla forza pubblica.

8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4  e  5 per piu’ di due volte in un  quinquennio,  il  Ministero  commina  la sanzione amministrativa pecuniaria  nella  misura  massima  stabilita dagli stessi commi.

9. In caso di installazione e  fornitura  di  reti  di  comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a  uso pubblico in difformita’ a quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa  pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.

10. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni  gravi  o  reiterate  piu   di  due  volte  nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione  generale,  il Ministero commina una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti  che   non  provvedono,  nei termini  e  con  le  modalita’  prescritti,  alla  comunicazione  dei documenti, dei dati  e  delle notizie   richiesti   dal  Ministero  o dall’Autorita’,  gli  stessi,   secondo   le  rispettive  competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00  a euro 1.150.000,00.

11. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal  Ministero  e dall’Autorita’, nell’ambito delle  rispettive  competenze,  espongono dati  contabili  o  fatti  concernenti  l’esercizio   delle   proprie attivita’ non corrispondenti al vero, si applicano le  pene  previste dall’articolo 2621 del codice civile.

12. Ai soggetti che non  ottemperano  agli  ordini  e  alle  diffide, impartiti  ai  sensi   del   presente   decreto   dal   Ministero   o dall’Autorita’,  gli  stessi,  secondo  le   rispettive   competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00  a euro 5.000.000,00, ordinando altresi’ all’operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore  a  trenta giorni.   Se   l’inottemperanza   riguarda   provvedimenti   adottati dall’Autorita’ in ordine alla violazione delle disposizioni  relative a imprese aventi significativo  potere   di  mercato,  si  applica  a ciascun soggetto interessato una sanzione  amministrativa  pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al  5  per   cento   del fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell’ultimo  bilancio approvato  anteriormente  alla  notificazione  della  contestazione,  relativo  al  mercato al  quale l’inottemperanza si riferisce.

13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i  servizi  di comunicazione   elettronica    in    luoghi    presidiati    mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per  la connessione alla rete,  in  caso  di  accertamento  delle  violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del  presente  articolo  si  applica  la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.

14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12,  13  e  15  e  nelle ipotesi  di  mancato  pagamento  dei  diritti  amministrativi  e  dei contributi di  cui agli  articoli  16  e  42,  nei  termini  previsti dall’allegato n. 12, se la violazione e’ di particolare  gravita’,  o reiterata per piu’ di due volte in un quinquennio, il  Ministero   su segnalazione dell’Autorita’, e previa contestazione, puo  disporre la sospensione dell’attivita’ per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali  diritti  di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all’articolo 16.  l’Autorita’  commina,  previa contestazione, una sanzione amministrativa  pecuniaria  del  10%  del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o,  se  la violazione e’ reiterata per piu’ di due volte in un  quinquennio,  in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al  5  per  cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto  nell’ultimo  bilancio approvato anteriormente alla notificazione della  contestazione.  Nei predetti casi, il Ministero o  l’Autorita’,  rimangono  esonerati  da ogni altra responsabilita’ nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell’impresa.

15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonche’ dell’articolo 98-octies decies, il Ministero o  l’Autorita’,  secondo  le  rispettive  competenze,  comminano  una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  170.000,00   a   euro 2.500.000,00.

16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori  di cui all’articolo 57, comma  6,  il  Ministero  commina  una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.  Se la violazione degli anzidetti obblighi e’ di particolare  gravita’  o reiterata per piu’ di due volte in un quinquennio, il Ministero  puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ per un periodo non superiore a due mesi  o  la  revoca  dell’autorizzazione  generale.  In  caso  di integrale  inosservanza  della  condizione  n.  11  della   parte   A dell’allegato   n.   1,    il    Ministero    dispone    la    revoca dell’autorizzazione generale.

17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,  5, 6, 8  e  9  dell’articolo  56,  indipendentemente  dalla  sospensione dell’esercizio e salvo l’esercizio dell’azione penale  per  eventuali reati, il trasgressore e’ punito con la  sanzione  amministrativa  da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articoli 94 comma 6, il trasgressore e’ punito con la sanzione amministrativa  da euro 500,00 a euro 5.000,00.

19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui  agli  articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetrices il Ministero o l’Autorita’, secondo le rispettive competenze,  comminano una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  25.000,00  a  euro 5.000.000,00 e, nei  casi  piu’  gravi,  fino  al  5%  del  fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento  della  notifica della  contestazione.   e ordinano   l’immediata   cessazione   della violazione. L’Autorita’  ordina  inoltre  all’operatore  il  rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando  il termine entro cui adempiere, in ogni  caso  non  inferiore  a  trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravita’ o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98,  98-quindecies,  98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetrices  per  piu’  di  due  volte  in  un quinquennio, l’Autorita’ irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto  nell’ultimo  bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione

20. In caso di violazione dell’articolo 3, commi 1, 2,  5,  6  e  7,  dell’articolo  4,  commi  1, 2  e  3,   dell’articolo   5,  comma  1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter,   comma   1,  dell’articolo 6-quater, commi  1 e 2,  dell’articolo  6-sexies, commi  1, 3  e  4,  dell’articolo  7,  commi l,  2  e 3, dell’articolo  9,  dell’articolo 11,  dell’articolo  12, dell’articolo 14, dell’articolo 15, commi  1, 2, 3, 5 e 6, o dell’articolo  16, comma 4, del  regolamento  (UE)  n. 531/2012 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti  pubbliche  di  comunicazioni  mobili  all’interno dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e  dal regolamento (UE) 2017/920,  l’Autorita’  irroga  una sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro  2.500.000 e  ordina l’immediata cessazione della violazione. L’Autorita’ ordina inoltre all’operatore il  rimborso  delle  somme  ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere,  in ogni  caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.  Qualora   l’Autorita’ riscontri, a un sommario esame,  la  sussistenza  di  una  violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell’articolo 4, commi 1, 2 e  3, dell’articolo 5, comma 1, dell’articolo 6-bis,  dell’articolo  6-ter, comma 1,  dell’articolo 6-quater, comma 1,  dell’articolo  6-sexies,  commi  1  e  3, dell’articolo 7, comma 1,  dell’articolo  9,   commi  1 e 4, dell’articolo 11, dell’articolo 12,  comma  1,  dell’articolo  14  o dell’articolo  15,  commi  1,  2,  3,  5  e  6,   del   citato  regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga  sussistere motivi di  urgenza dovuta  al  rischio  di  un  danno  di  notevole   gravita’  per   il funzionamento del  mercato  o  per  la  tutela  degli  utenti,   puo’ adottare,  sentiti   gli   operatori   interessati   e   nelle   more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti  temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

21. In caso di violazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, commi 1 e 2, o dell’articolo 5, comma 2, del  regolamento  (UE)  2015/2120  del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,  che  stabilisce misure riguardanti  l’accesso a un’internet aperta  e  che modifica la direttiva 2002/22/CE  relativa al servizio  universale  e ai diritti  degli  utenti  in  materia  di  reti  e  di   servizi  di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012  relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni  mobili  all’interno dell’Unione,  l’Autorita’  irroga   una   sanzione     amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a  euro 2.500.000  e  ordina   l’immediata cessazione della violazione.  Qualora  l’Autorita   riscontri,  a  un sommario esame, la sussistenza di una violazione   dell’articolo   3, commi 1, 2, 3 e 4,   del   citato  regolamento   (UE)   2015/2120   e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita’ per il funzionamento del mercato o  per  la  tutela degli utenti, puo’ adottare,  sentiti gli   operatori  interessati  e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo,  provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

22. L’Autorita’ puo’  disporre  la  pubblicazione  dei  provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese  dell’operatore, sui  mezzi  di  comunicazione  ritenuti  piu’   idonei,   anche   con pubblicazione su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale.

23. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal  decreto,  le sanzioni dicui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge  31 luglio 1997, n. 249.

24. Alle sanzioni amministrative  irrogabili  dall’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni non si  applicano  le  disposizioni  sul pagamento in misura ridotta di cui all’articolo  16  della  legge  24 novembre 1981, n. 689.

25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del  presente  articolo  sono effettuati dagli Ispettorati del  Ministero,  gli  stessi  provvedono direttamente all’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

26. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l’inosservanza  delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e’ punita,  con  una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l’inosservanza  delle  misure di sicurezza di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a);

b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione  di ogni incidente significativo di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b);

c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per  la  mancata fornitura  delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a).

27. Le sanzioni di cui al presente articolo  possono  essere  ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entita’ della violazione; dell’opera  svolta  dall’agente  per   l’eventuale   eliminazione   o attenuazione delle conseguenze della violazione  e  delle  dimensioni economiche dell’operatore.

Art. 31
(Danneggiamenti e turbative)
(art. 97 Codice 2003)

1. Chiunque svolga attivita’ che rechi, in qualsiasi modo,  danno  ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli  oggetti  ad essi inerenti e’ punito, salvo che il fatto  non  costituisca  reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  1.000,00  a  euro 10.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1,  e’  vietato  arrecare disturbi  o  causare  interferenze  ai   servizi   di   comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione  del  divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative  nei  confronti  dei trasgressori.

Art. 32
(Osservanza delle condizioni cui  sono  subordinati  l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio  e  delle  risorse  di numerazione e conformita’ a obblighi specifici)
(art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorita’, per quanto di  rispettiva  competenza, vigilano    e    controllano    il    rispetto    delle    condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro  radio e delle risorse di  numerazione,  degli  obblighi  specifici  di  cui all’articolo 13 comma 2 e dell’obbligo di utilizzare  lo  spettro  in modo effettivo ed efficiente in conformita’ a quanto  disposto  dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o  i servizi di comunicazione elettronica contemplati  dall’autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio  o di numeri, devono comunicare, secondo quanto  disposto  dall’articolo 21, rispettivamente, al Ministero,  le  informazioni  necessarie  per verificare     l’effettiva      osservanza      delle      condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all’Autorita’ le informazioni necessarie per  l’effettiva  osservanza  degli  obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 60, nonche’ le  informazioni  necessarie  per  verificare   il   rispetto   delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di  cui  alla  lettera A), n. 1, e alla lettera  C),  n.  3,  dell’Allegato  1  al  presente decreto.

2. L’Autorita’ accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo   13,   comma   2    e    delle    condizioni    apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1,  e  lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto e il Ministero  accerta l’inosservanza da parte di un’impresa delle restanti condizioni poste dall’autorizzazione generale o relative ai  diritti  di  uso,  ovvero l’Autorita’ accerta l’inosservanza degli obblighi  specifici  di  cui all’articolo 13, comma 2. La contestazione dell’infrazione  accertata e’ notificata all’impresa, offrendole la  possibilita’  di  esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 l’impresa non  pone  rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente,  il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive  competenze  di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1  entro  un termine ragionevole.

4. A tal fine, il Ministero e l’Autorita’ possono imporre:

a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 30;

b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un  servizio  o di un pacchetto di servizi  che,  se  continuasse,  comporterebbe  un notevole svantaggio concorrenziale, finche’ non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in  seguito  a  un’analisi  di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 78.

5. Le misure di cui  al  comma  3  e  le  relative  motivazioni  sono tempestivamente notificate all’impresa  interessata  e  prevedono  un termine ragionevole entro  il  quale  l’impresa  deve  rispettare  le misure stesse.

6. In deroga ai commi 2 e  3  del  presente  articolo,  il  Ministero autorizza l’Autorita’ a imporre, se  del  caso,  sanzioni  pecuniarie alle imprese che non  forniscono  le  informazioni  dovute  ai  sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell’articolo 80  entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorita’ competente.

7. In caso di violazione grave o reiterata  piu’  di  due  volte  nel quinquennio  delle  condizioni  dell’autorizzazione  generale  o  dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse  di  numerazione  o degli  obblighi  specifici  di  cui  all’articolo  13,  comma  2,   o all’articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano  rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle  rispettive competenze di cui al  comma  2,  possono  impedire  a  un’impresa  di continuare a fornire reti o  servizi  di  comunicazione  elettronica, sospendendo o revocando i diritti  di  uso.  Dette  sanzioni  possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all’articolo 30 o revocando i diritti d’uso.

8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2,  3  e  7,  qualora  il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive  competenze  di cui al comma 2,  abbiano  prova  della  violazione  delle  condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di  uso  o  degli  obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma  2,  tale  da  comportare  un rischio grave e immediato per la  sicurezza  pubblica,  l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica, o da  ostacolare  la  prevenzione,  la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione  elettronica  o  ad  altri  utenti  dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per  porre rimedio alla situazione prima di adottare una  decisione  definitiva, dando  all’impresa   interessata   la   possibilita’   di   esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorita’,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze, confermano le misure provvisorie, che  sono  valide  per  un  termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure  di attuazione non  sono  state  completate,  essere  prolungate  per  un periodo di ulteriori tre mesi.

9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 28.

TITOLO IV
PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

CAPO I

Art. 33
(Consolidamento  del  mercato interno per  le comunicazioni elettroniche)
(art. 32 eecc e art. 12 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorita’, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel  presente  decreto, tengono  nella  massima   considerazione   gli   obiettivi   di   cui all’articolo 4.

2.  L’Autorita’  contribuisce  allo  sviluppo  del  mercato   interno collaborando con le Autorita’ di regolamentazione degli  altri  Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la  piena  applicazione,  in  tutti  gli  Stati membri, delle disposizioni della direttiva  (UE)  2018/1972.  A  tale scopo l’Autorita’ coopera in particolare  con  la  Commissione  e  il BEREC per individuare  i  tipi  di  strumenti  e  le  soluzioni  piu’ adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o  nelle linee guida adottate a norma dell’articolo 34  della  direttiva  (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se  richiesta  ai sensi dell’articolo 23, l’Autorita’,  qualora  intenda  adottare  una misura che rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78,  79  o  93  e  influenzi  gli  scambi  tra  Stati  membri,  rende accessibile,  fornendone  apposita  documentazione,  il  progetto  di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla  Commissione, al BEREC e alle Autorita’ di regolamentazione di altri Stati  membri, nel rispetto dell’articolo 20, comma 3. L’Autorita’ non puo’ adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla  predetta informativa.

4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non puo’  essere  adottato per ulteriori due mesi:

a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all’art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare   un’impresa    come    detentrice,    individualmente    o congiuntamente ad altre, di un significativo potere  di  mercato,  ai sensi dell’articolo 78 comma 3 o 4;

b) se  influenza  gli  scambi  commerciali  tra  Stati  membri  e  la Commissione europea ha indicato  all’Autorita’  che  il  progetto  di misura  possa  creare  una  barriera  al  mercato  interno  o  dubita seriamente della sua compatibilita’ con il diritto dell’Unione  e  in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 4.

5.  Qualora  la  Commissione  adotti  una   decisione   conformemente all’articolo 32, paragrafo 6, comma 1,  lettera  a)  della  direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorita’ modifica o ritira il progetto  di  misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura  e’ modificato, l’Autorita’ avvia una consultazione pubblica  secondo  le procedure di cui all’articolo 23 e notifica  il  progetto  di  misura modificato alla Commissione europea  conformemente  al  comma  3  del presente articolo.

6. L’Autorita’ tiene nella  massima  considerazione  le  osservazioni delle Autorita’ di regolamentazione degli altri Stati  membri,  della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al  comma  4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell’articolo  32 della  direttiva  (UE)  2018/1972,  puo’  adottare  il  provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.

7. L’Autorita’ comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte  le misure definitive adottate che rientrano nel  comma  3  del  presente articolo.

8.  In  circostanze  straordinarie  l’Autorita’,  ove   ritenga   che sussistano motivi di  urgenza  per  salvaguardare  la  concorrenza  e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di  cui ai commi 3 e  4,  puo’  adottare  adeguati  provvedimenti  temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con  le  disposizioni del decreto. L’Autorita’ comunica immediatamente tali  provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorita’ di regolamentazione degli altri Stati membri e al  BEREC.  La  decisione dell’Autorita’ di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi’ adottati o di renderli permanenti e’ soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

9. L’Autorita’ puo’ ritirare  un  progetto  di  misura  in  qualsiasi momento.

Art. 34
(Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)
(art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003)

1. Quando la misura prevista  dall’articolo  33,  comma  3,  mira  ad imporre, modificare o revocare un obbligo  imposto  a  un’impresa  in applicazione dell’articolo 72 o 78 , in combinato  disposto  con  gli articoli da 80 a 87 e l’articolo 93, e la Commissione  europea  entro il termine di un mese di cui  all’articolo  32,  paragrafo  3,  della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all’Autorita’  i  motivi  per  cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilita’ con  il  diritto dell’Unione, l’adozione del progetto di  misura  viene  ulteriormente sospesa per i  tre  mesi  successivi  alla  predetta  notifica  della Commissione medesima. In  assenza  di  una  notifica  in  tal  senso, l’Autorita’ puo’  adottare  il  progetto  di  misura,  tenendo  nella massima considerazione le osservazioni  formulate  dalla  Commissione europea,  dal  BEREC   o   da   un’altra   autorita’   nazionale   di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al  comma  1,  l’Autorita’  coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo  di individuare la  misura  piu’  idonea  ed  efficace  alla  luce  degli obiettivi stabiliti dall’articolo 4,  comma  1,  tenendo  debitamente conto del  parere  dei  soggetti  partecipanti  al  mercato  e  della necessita’ di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. L’Autorita’ coopera  strettamente  con  il  BEREC  allo  scopo  di individuare la misura piu’ idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all’articolo 33,  paragrafo  3,  della  direttiva  (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.

4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorita’  puo’, alternativamente:

a) modificare o ritirare il suo  progetto  di  misura  tenendo  nella massima considerazione la notifica della Commissione europea  di  cui al comma 1, nonche’ il parere del BEREC;

b) mantenere il suo progetto di misura.

5. Entro un mese dalla data  di  formulazione  della  raccomandazione della Commissione europea ai sensi  dell’articolo  33,  paragrafo  5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a  norma  del  paragrafo  5,  lettera  b),  del  medesimo   articolo, l’Autorita’ comunica alla Commissione europea e al  BEREC  la  misura finale adottata. Tale periodo puo’ essere  prorogato  per  consentire all’Autorita’  di  avviare  una  consultazione  pubblica   ai   sensi dell’articolo 23.

6. L’Autorita’ motiva la decisione di non modificare  o  ritirare  il progetto  di  misura  sulla  base  della   raccomandazione   di   cui all’articolo 33,  paragrafo  5,  lettera  a),  della  direttiva  (UE) 2018/1972.

7. L’Autorita’ puo’ ritirare il progetto di misura in qualsiasi  fase della procedura.

CAPO II
Assegnazione coerente dello spettro radio

Art. 35
(Richiesta di procedura di valutazione tra pari)
(art. 35 eecc)

1. Quando intende stabilire una procedura di selezione  conformemente all’articolo  67  commi  2  e  3,  n  relazione  allo  spettro  radio armonizzato  per  cui  sono  state  definite  condizioni  armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in  conformita’  alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a  banda  larga  senza  fili,  l’Autorita’  e  il  Ministero, ciascuno per la  parte  di  propria  competenza,  informano,  secondo quanto previsto dall’articolo 23, il RSPG dei progetti di misura  che rientrano nell’ambito della  procedura  di  selezione  competitiva  o comparativa ai sensi dell’articolo 67 commi 2 e 3  e  indicano  se  e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di  valutazione tra pari secondo le modalita’ stabilite dall’articolo  35,  paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine  di  discutere  e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e  di  migliori  prassi  relativamente  a  tali progetti di misura.

2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l’Autorita’  fornisce una spiegazione sulle modalita’ con cui il progetto di misura:

a)  promuove  lo  sviluppo  del   mercato   interno,   la   fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza  i  benefici per i consumatori  e  consente  il  conseguimento  complessivo  degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto  e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;

b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

c) garantisce condizioni di investimento stabili  e  prevedibili  per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e  potenziali,  quando sono installate reti per la fornitura  di  servizi  di  comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.

Art. 36
(Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)
(art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003)

1. Qualora l’uso delle frequenze  radio  sia  stato  armonizzato,  le condizioni e le procedure di accesso  siano  state  concordate  e  le imprese cui assegnare lo spettro radio  siano  state  selezionate  ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni  dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo  le modalita’ stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione  che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello  spettro radio in questione, non possono essere prescritte  altre  condizioni, ne’ criteri o procedure supplementari che possano limitare,  alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.

Art. 37
(Autorizzazione  congiunta  per  la  concessione  di  diritti   d’uso individuali dello spettro radio)
(ex art. 37 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorita’ per le attivita’ di competenza  possono cooperare con le Autorita’ competenti di uno o piu’ Stati membri  tra di loro  e  con  il  RSPG,  tenendo  conto  dell’eventuale  interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo  congiuntamente  gli aspetti comuni di un processo  di  autorizzazione  e,  se  del  caso, svolgendo congiuntamente  anche  il  processo  di  selezione  per  la concessione dei diritti d’uso individuali dello  spettro  radio.  Nel definire il processo di  autorizzazione  congiunto,  il  Ministero  e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze,  possono  tener conto dei seguenti criteri:

a) il processo di  autorizzazione  nazionale  e’  avviato  e  attuato secondo  un  calendario  concordato  con  le   rispettive   autorita’ competenti degli altri Stati membri interessati;

b) il processo prevede, se del caso, condizioni  e  procedure  comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;

c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o  comparabili da associare ai diritti d’uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l’altro consentendo  agli  utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;

d) il processo e’ aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

2. Qualora il Ministero e l’Autorita’, per le rispettive  competenze, nonostante l’interesse espresso  dai  partecipanti  al  mercato,  non agiscano congiuntamente con le autorita’ competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.

CAPO III
Procedure di armonizzazione

Art. 38
(Procedure di armonizzazione)
(ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorita’, nell’assolvimento dei propri  compiti, tengono  in   massima   considerazione   le   raccomandazioni   della Commissione europea  di  cui  all’articolo  38,  paragrafo  1,  della direttiva    (UE)     2018/1972,     concernenti     l’armonizzazione dell’attuazione  delle  disposizioni  ed   il   conseguimento   degli obiettivi fissati dalla direttiva  stessa.  Qualora  il  Ministero  o l’Autorita’ decidano di non conformarsi ad  una  raccomandazione,  ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

Art. 39
(Normalizzazione)
(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003)

1.  Il  Ministero  e  l’Autorita’,   nell’ambito   delle   rispettive competenze, vigilano  sull’uso  delle  norme  e  specifiche  tecniche adottate  dalla  Commissione  europea  e  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale  dell’Unione  europea  per  la  fornitura  armonizzata   di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete,  nella  misura strettamente  necessaria  per   garantire   l’interoperabilita’   dei servizi, la connettivita’ da punto  a  punto,  la  facilitazione  del passaggio a un altro fornitore e  della  portabilita’  dei  numeri  e degli identificatori, e per migliorare la liberta’  di  scelta  degli utenti.

2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l’applicazione delle  norme  o  specifiche adottate  dalle  organizzazioni  europee  di  normalizzazione  e,  in mancanza,  promuove  l’applicazione  delle  norme  o  raccomandazioni internazionali    adottate    dall’unione    internazionale     delle telecomunicazioni   (UIT),    dalla    conferenza    europea    delle amministrazioni  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni   (CEPT), dall’organizzazione   internazionale   per    la    standardizzazione (International  Organisation  for  Standardisation  –  ISO)  e  dalla commissione     elettrotecnica     internazionale      (International Electrotechnical Commission  –  IEC).  Qualora  gia’  esistano  norme internazionali, il Ministero  esorta  le  organizzazioni  europee  di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti  pertinenti  come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei  casi  in  cui  tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.

3. Qualsiasi norma o specifica al  presente  articolo  non  impedisce l’accesso eventualmente necessario in virtu’  del  presente  decreto, ove possibile.

TITOLO V
SICUREZZA

Art. 40
(Sicurezza delle reti e dei servizi)
(ex art. 40 eecc e art. 16-bis Codice 2003)

1.  L’Agenzia,  sentito  il  Ministero,  per  quanto  di   rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e  organizzative  che possono  essere  adottate  dalla  Commissione   europea,   ai   sensi dell’articolo  40,  paragrafo  5,  della  direttiva  (UE)  2018/1972, individua:

a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e  organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti  e  dei  servizi  di comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  assicurando  un livello di sicurezza adeguato  al  rischio  esistente,  tenuto  conto delle  attuali  conoscenze  in  materia.  Tali  misure,  che  possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prevenire  e  limitare  le  conseguenze  per  gli utenti, le reti interconnesse e gli altri  servizi,  degli  incidenti che pregiudicano la sicurezza;

b) i casi in cui gli incidenti di  sicurezza  siano  da  considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento  delle  reti  o  dei servizi.

2. Nella determinazione dei casi di  cui  al  comma  1,  lettera  b), l’Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:

a) il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;

b) la durata dell’incidente di sicurezza;

c) la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente  di sicurezza;

d) la misura in cui e’ colpito il  funzionamento  della  rete  o  del servizio;

e) la portata dell’incidenza sulle attivita’ economiche e sociali.

3. Le imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazioni  o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

a) adottano le misure individuate dall’Agenzia di  cui  al  comma  1, lettera a);

b) comunicano all’Agenzia e al Computer  Security  Incident  Response Team  (CSIRT),  istituito  ai  sensi  dell’articolo  8  del   decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni  significativo  incidente  di sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b).

4. L’Agenzia puo’ informare il  pubblico  o  imporre  all’impresa  di farlo, ove accerti che la divulgazione della  notizia  dell’incidente di sicurezza di cui  al  comma  1,  lettera  b),  sia  nell’interesse pubblico. Se del caso,  l’Agenzia  informa  le  Autorita’  competenti degli altri Stati membri  e  l’Agenzia  dell’Unione  europea  per  la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).

5. L’Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT,  provvede  direttamente  o per il tramite dei fornitori  di  reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica ad informare gli  utenti  potenzialmente  interessati  da minaccia particolare  e  significativa  di  incidenti  di  sicurezza, riguardo a eventuali  misure  di  protezione  o  rimedi  cui  possono ricorrere.

6.  L’Agenzia  trasmette  ogni  anno  alla  Commissione   europea   e all’Agenzia  dell’Unione  europea  per  la  sicurezza  delle  reti  e dell’informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute  e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

7. L’Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione  per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autorita’  competenti  degli  altri Stati  membri  e  con  i  competenti   organismi   internazionali   e dell’Unione europea  al  fine  di  definire  procedure  e  norme  che garantiscano la sicurezza dei servizi.

8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini  anche una violazione di dati personali, l’Agenzia fornisce, senza  ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui all’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 41
(Attuazione e controllo)
(ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003)

1. Le misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo e dell’articolo 40 sono approvate con provvedimento dell’Agenzia.

2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione  elettronica  o  di servizi  di  comunicazioni  elettroniche  accessibili   al   pubblico adottano   le   istruzioni   vincolanti    eventualmente    impartite dall’Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per  porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare  che  si  verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.

3. Ai fini del controllo del rispetto dell’articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire all’Agenzia le informazioni  necessarie  per  valutare  la sicurezza delle loro reti  e  dei  loro  servizi,  in  particolare  i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall’Agenzia  o  da un  organismo  qualificato  indipendente  designato  dalla   medesima Agenzia. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica.

4. L’Agenzia ha la facolta’ di indagare i casi di mancata conformita’ nonche’ i loro effetti sulla sicurezza delle reti e  dei  servizi.  I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti  sul  territorio  nazionale sono tenuti a  fornire  le  informazioni  e  i  dati  necessari  alle indagini.

5. L’Agenzia, se del caso,  consulta  l’Autorita’,  le  Autorita’  di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.

6. Nel caso in  cui  l’Agenzia  riscontri  il  mancato  rispetto  del presente  articolo  e  dell’articolo  40  ovvero  delle  disposizioni attuative previste dai commi  1  e  2  da  parte  delle  imprese  che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di  cui all’articolo 30, commi da 2 a 21.

PARTE II
RETI

TITOLO I
INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE

CAPO I
Contributi

Art. 42
(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro  radio e di diritti di installare strutture)
(art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003)

1. I contributi per la concessione di diritti di  uso  dello  spettro radio nelle bande armonizzate, che  garantiscono  l’uso  ottimale  di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma  6,  sono  fissati  dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorita’.

2. Si applicano i contributi nella misura prevista  dall’allegato  n. 12.

3. Per  i  contributi  relativi  alla  concessione  dei  diritti  per l’installazione di strutture su proprieta’ pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per  fornire  reti  o  servizi  di comunicazione elettronica e  strutture  collegate,  che  garantiscano l’impiego ottimale di tali risorse, si applicano le  disposizioni  di cui all’articolo 98-octies decies, comma 2.

4. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono  trasparenti, obiettivamente   giustificati,   proporzionati   allo   scopo,    non discriminatori e tengono conto degli obiettivi  generali  di  cui  al presente decreto.

5. Per quanto concerne  i  diritti  d’uso  dello  spettro  radio,  il Ministero e l’Autorita’,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano  fissati  a  un livello che assicuri un’assegnazione e un  uso  dello  spettro  radio efficienti, anche:

a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i  diritti d’uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di  tali  diritti nei loro possibili usi alternativi;

b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate  a  tali diritti;

c) applicando, al meglio possibile,  modalita’  di  pagamento  legate all’effettiva disponibilita’ per l’uso dello spettro radio.

6. I contributi per la concessione di diritti di  uso  dello  spettro radio  per  le  imprese  titolari  di  autorizzazione  generale   per l’attivita’ di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo II
Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti)

Art. 43
(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)
(ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003)

1. Le autorita’ competenti alla gestione del suolo pubblico  adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla  richiesta, salvo per  i  casi  di  espropriazione,  le  occorrenti  decisioni  e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50,  nell’esaminare le  domande  per   la   concessione   del   diritto   di   installare infrastrutture:

a) su proprieta’ pubbliche o private, compresi i parchi e le  riserve nazionali o regionali, nonche’ i territori di protezione esterna  dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di  esse,  ad  un  operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;

b) su proprieta’ pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di  esse, ad  un  operatore  autorizzato  a  fornire  reti   di   comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2.  Le  autorita’  competenti  alla  gestione  del   suolo   pubblico rispettano i  principi  di  trasparenza  e  non  discriminazione  nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali  diritti.  Le  procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e  b)  in  funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli  operatori,  per  quanto  attiene  alla  localizzazione, coubicazione e condivisione  delle  infrastrutture  di  comunicazione elettronica.

4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui  agli articoli  44  e  49,  e  le  opere  di  infrastrutturazione  per   la realizzazione  delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad   alta velocita’ in fibra ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a banda ultra larga, effettuate anche all’interno  degli  edifici  sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione  primaria  di cui all’articolo 16,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  pur  restando  di  proprieta’  dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la  normativa  vigente  in materia, fatto salvo quanto previsto  dagli  articoli  44  e  49  con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione  della  rete  di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per  le quali si attua  il  regime  di  semplificazione  ivi  previsto.  Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante  posa  di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita’ e  le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui  agli articoli 44 e 49, nonche’ le  opere  di  infrastrutturazione  per  la realizzazione  delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad   alta velocita’ in fibra ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a banda ultra  larga,  effettuate  anche  all’interno  di  edifici,  da chiunque posseduti, non costituiscono  unita’  immobiliari  ai  sensi dell’articolo 2 del decreto del  Ministro  delle  finanze  2  gennaio 1998, n. 28, e  non  rilevano  ai  fini  della  determinazione  della rendita catastale.

5. Restano ferme le disposizioni  a  tutela  dei  beni  ambientali  e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42, nonche’ le disposizioni a tutela delle servitu’ militari  di  cui  al titolo VI, del libro II, del codice  dell’ordinamento  militare,  nel rispetto del procedimento autorizzatorio  semplificato  di  cui  agli articoli 44 e 49.

6. Si applicano, per la posa dei cavi  sottomarini  di  comunicazione elettronica e dei  relativi  impianti,  le  disposizioni  di  cui  al decreto-legge 4 marzo 1989, n.  77,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.

7. L’Autorita’ vigila affinche’,  laddove  le  amministrazioni  dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali,  ai sensi dell’articolo  9,  comma  1,  mantengano  la  proprieta’  o  il controllo di imprese che forniscono reti o servizi  di  comunicazione elettronica, vi  sia  un’effettiva  separazione  strutturale  tra  la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma  1  e le funzioni attinenti alla proprieta’ od al controllo.

8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita’ si applicano  le  disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica  ad uso pubblico  provvedono  ad  inviare  ai  Comuni  ed  ai  competenti ispettorati territoriali del  Ministero  la  descrizione  di  ciascun impianto installato.

10. Il Ministero puo’ delegare un altro Ente la tenuta degli  archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.

Art. 44
(Nuovi   impianti   -Procedimenti   autorizzatori    relativi    alle infrastrutture   di   comunicazione    elettronica    per    impianti   radioelettrici)
(ex art. 87 Codice 2003)

1. L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi  ultimi  e,  in specie, l’installazione di torri, di tralicci destinati  ad  ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi  di  comunicazione elettronica,  stazioni  radio  base   per   reti   di   comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di  diffusione, distribuzione e  contribuzione  dedicate  alla  televisione  digitale terrestre,  per  reti  a  radiofrequenza  dedicate   alle   emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche’ per reti radio  a  larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza  all’uopo  assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli  Enti  locali,  previo accertamento, da parte  dell’Organismo  competente  ad  effettuare  i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22  febbraio  2001,  n. 36, della compatibilita’ del progetto con i limiti di esposizione,  i valori  di  attenzione  e  gli  obiettivi  di   qualita’,   stabiliti uniformemente a livello nazionale  in  relazione  al  disposto  della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36,  e  relativi  provvedimenti  di attuazione, ove previsto

2. L’istanza di autorizzazione alla installazione  di  infrastrutture di cui al comma 1 e’  presentata  all’Ente  locale  dai  titolari  di autorizzazione generale rilasciata  ai  sensi  dell’articolo  11.  Al momento della presentazione  della  domanda,  l’ufficio  abilitato  a riceverla  indica  al  richiedente  il  nome  del  responsabile   del procedimento.

3. L’istanza, redatta al fine  della  sua  acquisizione  su  supporti informatici,  deve  essere  corredata  della  documentazione  atta  a comprovare, il rispetto dei limiti  di  esposizione,  dei  valori  di attenzione e degli obiettivi di  qualita’,  relativi  alle  emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  e relativi  provvedimenti  di  attuazione,  attraverso  l’utilizzo   di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In  caso  di pluralita’ di domande, viene  data  precedenza  a  quelle  presentate congiuntamente da  piu’  operatori.  Nel  caso  di  installazione  di impianti, con potenza in singola antenna uguale od  inferiore  ai  20 Watt, fermo restando il  rispetto  dei  limiti  di  esposizione,  dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ sopra indicati, e’ sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita’.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti  per  il completamento  della  rete  di   telecomunicazione   GSM-R   dedicata esclusivamente  alla  sicurezza  ed   al   controllo   del   traffico ferroviario, nonche’ al fine di contenere i  costi  di  realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti  ed  apparati  si procede con le  modalita’  proprie  degli  impianti  di  sicurezza  e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita’,  stabiliti uniformemente a livello nazionale  in  relazione  al  disposto  della legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi   provvedimenti   di attuazione.

5. Copia  dell’istanza  ovvero  della  segnalazione  viene  inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma  1,  che  si  pronuncia entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione.  Lo   sportello   locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. L’istanza ha  valenza  di  istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi  e  per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel  procedimento. Il soggetto richiedente da’ notizia della presentazione  dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

6. Il responsabile del procedimento puo’  richiedere,  per  una  sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio  di  dichiarazioni  e  l’integrazione  della  documentazione prodotta. Il termine di cui al comma  10  riprende  a  decorrere  dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

7.  Quando   l’installazione   dell’infrastruttura   e’   subordinata all’acquisizione di uno o piu’ provvedimenti, determinazioni, pareri, intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione, autorizzazione  o  assenso,  comunque  denominati,  ivi  comprese  le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza di diverse amministrazioni o  enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o servizi pubblici, il responsabile  del  procedimento  convoca,  entro cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  dell’istanza,   una conferenza  di  servizi,  alla  quale   prendono   parte   tutte   le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o servizi   pubblici   interessati   dall’installazione,   nonche’   un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

8. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad  ogni effetto  tutti  i  provvedimenti,  determinazioni,  pareri,   intese, concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o assenso, comunque denominati,  necessari  per  l’installazione  delle infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  di  tutte  le amministrazioni.  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici interessati,  e  vale,  altresi’,  come  dichiarazione  di   pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dei lavori.

9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano  le  disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis,  14-ter,  14-quater  e  14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il  dimezzamento  dei  termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui  al  suddetto  articolo 14-quinquies, e fermo restando l’obbligo  di  rispettare  il  termine perentorio finale di conclusione del presente  procedimento  indicato al comma 10.

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora,  entro il termine perentorio  di  novanta  giorni  dalla  presentazione  del progetto e della  relativa  domanda,  non  sia  stato  comunicato  un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui  all’articolo  14  della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un  dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione  preposta  alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali. Nei gia’ menzionati casi di dissenso congruamente motivato,  ove  non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine  di cui al primo periodo, si applica l’articolo  2,  comma  9-ter,  della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piu’ brevi  per  la  conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il  suddetto termine, l’amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine perentorio   di   sette   giorni,    l’attestazione    di    avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e’ sufficiente  l’autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i  casi  in  cui  disposizioni  del diritto dell’Unione Europea richiedono  l’adozione  di  provvedimenti espressi

11. Le opere debbono essere realizzate,  a  pena  di  decadenza,  nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione  del  provvedimento autorizzatorio    espresso,    ovvero    dalla     formazione     del silenzio-assenso.

Art. 45
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)
(ex art. 87-bis Codice 2003)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti  per  il completamento  della  rete  di  banda  larga  mobile,  nel  caso   di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni  o  altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o  di  modifica  delle  caratteristiche  trasmissive,   l’interessato trasmette all’Ente locale  una  segnalazione  certificata  di  inizio attivita’ contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di  cui all’articolo 44 nonche’ di quanto disposto al comma  4  del  medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.

2.  Contestualmente,  copia  della   segnalazione   viene   trasmessa all’organismo di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.

3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma  2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale,  ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui  all’art. 19 della L. 241/1990,adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione  degli  eventuali  effetti dannosi.

4. Nel  caso  in  cui  gli  interventi,  oggetto  della  segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta e’ corredata  dalla  relativa asseverazione della struttura e  delle  opere  inerente  il  rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,  redatta  da  professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente  per territorio. Qualora  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del progetto  e  della  relativa  domanda   sia   stato   comunicato   un provvedimento di diniego da parte dell’ente, la segnalazione e’ priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto  ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

5. Nel  caso  in  cui  gli  interventi,  oggetto  della  segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui al comma 1,  siano  interventi di minore rilevanza, e’ sufficiente il  solo  deposito  del  progetto redatto da professionista abilitato. Al  termine  dei  lavori,  viene inviata al suddetto  ufficio  competente  la  comunicazione  di  fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni  e  depositi all’Ufficio di Genio  Civile,  gli  interventi  privi  di  rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in  galleria  e  le infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza  inferiore  o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

Art. 46
(Variazioni non sostanziali degli impianti)
(ex art. 87-ter Codice 2003)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti  per  il completamento delle reti di comunicazione elettronica,  nel  caso  di modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia’  provvisti  di titolo abilitativo, ivi incluse  le  modifiche  relative  al  profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori  a 1 metro e aumenti della superficie di  sagoma  non  superiori  a  1,5 metri  quadrati,  l’interessato   trasmette   all’Ente   locale   una comunicazione  descrittiva  della  variazione  dimensionale   e   del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44, da inviare  ai  medesimi  enti  che  hanno  rilasciato  i  titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a  quanto dichiarato.

Art. 47
(Impianti temporanei di telefonia mobile)
(ex art. 87-quater Codice 2003)

1. L’interessato  all’installazione  e  all’attivazione  di  impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento  delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza,  esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi,  destinati  ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessita’ e comunque entro e non oltre  centoventi  giorni  dalla  loro  collocazione,  presenta all’Ente  locale  e,  contestualmente,  all’organismo  competente  ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  una  comunicazione  a  cui  e’  allegata  la  relativa richiesta di attivazione. L’impianto  e’  attivabile  qualora,  entro trenta giorni dalla presentazione, l’organismo competente di  cui  al primo periodo non si pronunci negativamente.

2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e’ soggetta a  comunicazione, da  inviare  contestualmente  alla   realizzazione   dell’intervento, all’Ente locale, agli organismi competenti a effettuare  i  controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  nonche’ ad ulteriori enti di  competenza,  fermo  restando  il  rispetto  dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di  cui  al presente comma opera in deroga ai vincoli  previsti  dalla  normativa vigente.

Art. 48
(Ulteriori disposizioni  in  materia  di  installazione  di  impianti mobili di comunicazione elettronica)
(ex novo)

1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e  le  modifiche delle medesime che non comportino variazioni  plano-altimetriche  per dimensioni o ingombro su  infrastrutture  dell’autorita’  aeronautica competente  deve  essere  esclusivamente  inviata  una  comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla societa’ ENAV Spa per eventuali  accertamenti,  e  acquisito  il preventivo parere dell’aeronautica militare  conformemente  a  quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

2. Fuori dei casi di cui al  comma  1,  per  le  installazioni  e  le modifiche  di  stazioni  radio  base  oggetto   di   valutazione   di compatibilita’ per ostacoli e  pericoli  alla  navigazione  aerea,  i termini  di  rilascio  del  nulla  osta   da   parte   dell’autorita’ aeronautica competente si intendono conformi  a  quanto  disciplinato dagli articoli 44 e 45.

Art. 49
(Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
(ex art. 88 Codice 2003)

1.  Qualora  l’installazione  di  infrastrutture   di   comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione  di  scavi  e  l’occupazione  di  suolo  pubblico,  i soggetti  interessati  sono  tenuti  a  presentare  apposita  istanza all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva  pubblica  proprietaria delle aree. L’istanza cosi’ presentata ha valenza  di  istanza  unica effettuata per tutti i profili connessi agli  interventi  di  cui  al presente articolo. Il richiedente  da’  notizia  della  presentazione dell’istanza  a  tutte  le  amministrazioni  o  enti  coinvolti   nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento puo’  richiedere,  per  una  sola volta, entro dieci giorni dalla data di  ricezione  dell’istanza,  il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  od  integrazione  della documentazione  prodotta.  Il  termine  di  cui  al  comma  7  inizia nuovamente  a  decorrere  dal  momento   dell’avvenuta   integrazione documentale.

3.  Quando  l’installazione  di   infrastrutture   di   comunicazione elettronica  e’  subordinata   all’acquisizione   di   uno   o   piu’ provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o  assenso,   comunque denominati,  ivi  incluse  le  autorizzazioni  previste  dal  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  da  adottare  a  conclusione  di distinti procedimenti di  competenza  di  diverse  amministrazioni  o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza  convoca,  entro  cinque  giorni lavorativi  dalla  presentazione  dell’istanza,  una  conferenza   di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel  procedimento,  enti  e  gestori  di  beni  o  servizi   pubblici interessati dall’installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad  ogni effetto  tutti  i  provvedimenti,  determinazioni,  pareri,   intese, concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o assenso,   comunque   denominati,   necessari   per   l’installazione dell’infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o  servizi  pubblici  interessati  e  vale altresi’ come dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dei lavori.

5. Alla  gia’  menzionata  conferenza  di  servizi  si  applicano  le disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento dei  termini  ivi  indicati,  ad  eccezione  dei   termini   di   cui all’articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.

6. Il rilascio  dell’autorizzazione  comporta  l’autorizzazione  alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche’ la concessione  del  suolo  o  sottosuolo  pubblico necessario all’installazione delle  infrastrutture.  Il  comune  puo’ mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa’ controllata, infrastrutture a  condizioni  eque,  trasparenti  e  non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di trenta giorni  dalla  presentazione  della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso  il  procedimento con  un  provvedimento  espresso  ovvero  abbia  indetto  un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni  caso  accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori  di  scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine  e’  ridotto  a dieci giorni. Nel caso  di  apertura  buche,  apertura  chiusini  per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e  siti  esistenti,  allacciamento  utenti  il termine e’ ridotto a otto giorni. I  predetti  termini  si  applicano anche  alle  richieste  di   autorizzazione   per   l’esecuzione   di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti  allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e  autostradale.  Decorsi  i  suddetti termini, l’amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine perentorio   di   sette   giorni,    l’attestazione    di    avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e’ sufficiente  l’autocertificazione del richiedente.

8. Qualora  l’installazione  delle  infrastrutture  di  comunicazione elettronica interessi aree di proprieta’ di  piu’  enti,  pubblici  o privati, l’istanza di autorizzazione  e’  presentata  allo  sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione  demografica.  In tal caso, l’istanza e’ sempre valutata in una conferenza  di  servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.

9. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  7,  la  conferenza  di servizi deve concludersi  entro  il  termine  perentorio  massimo  di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti  salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione  della determinazione decisoria della conferenza entro il  predetto  termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che  non  sia stato espresso  un  dissenso,  congruamente  motivato,  da  parte  di un’Amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia’  menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo  periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto  1990,  n. 241. L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di competenza  delle  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento,   i soggetti direttamente interessati all’installazione degli enti e  dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi’, come dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed  urgenza  dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette  giorni,  l’attestazione  di  avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e’ sufficiente  l’autocertificazione del richiedente.

10. Per i progetti gia’ autorizzati ai sensi del  presente  articolo, sia in  presenza  di  un  provvedimento  espresso,  sia  in  caso  di accoglimento dell’istanza per decorrenza  dei  termini  previsti  dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d’opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori  previsti  nell’istanza  unica,  l’operatore  comunica   la variazione all’amministrazione procedente che ha  ricevuto  l’istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con  un preavviso di almeno quindici  giorni,  allegando  una  documentazione cartografica dell’opera che dia conto  delle  modifiche.  L’operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione,  i  soggetti  e  gli  enti  coinvolti  non  abbiano comunicato  un  provvedimento  negativo.  Gli  enti  locali   possono prevedere  termini  piu’  brevi  per  la  conclusione  dei   relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

11. Salve le disposizioni  di  cui  all’articolo  54,  nessuna  altra indennita’  e’  dovuta  ai  soggetti  esercenti  pubblici  servizi  o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche,  in  conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate  al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

12. Le figure giuridiche soggettive alle quali e’ affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,  con  cadenza  semestrale,  i programmi   relativi   a   lavori   di   manutenzione   ordinaria   e straordinaria, al fine di consentire ai  titolari  di  autorizzazione generale  una  corretta  pianificazione  delle  rispettive  attivita’ strumentali e, in specie,  delle  attivita’  di  installazione  delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi  dei  lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico  al Ministero, ovvero ad altro ente  all’uopo  delegato,  con  le  stesse modalita’  di  cui  all’articolo  50,  comma   2,   per   consentirne l’inserimento in un apposito  archivio  telematico  consultabile  dai titolari dell’autorizzazione generale.

13. Le figure soggettive esercenti pubblici  servizi  o  titolari  di pubbliche funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attivita’ istituzionali.

Art. 50
(Coubicazione e condivisione di infrastrutture)
(ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003)

1. Se un operatore ha esercitato il diritto,  in  forza  del  diritto nazionale, di installare strutture su proprieta’ pubbliche o  private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si e’ avvalso di una procedura per l’espropriazione o per  l’uso  di  una  proprieta’,  le autorita’ competenti hanno la facolta’ di imporre la  coubicazione  o la condivisione degli elementi della rete e delle  risorse  correlate installati su tale base, al fine di tutelare  l’ambiente,  la  salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi  della pianificazione urbana e rurale. La  coubicazione  o  la  condivisione degli  elementi  della  rete  e  delle  strutture  installati  e   la condivisione  di  proprieta’  possono  essere  imposte  solo   previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte  le parti interessate abbiano l’opportunita’ di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in  cui  detta  condivisione  sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi  del presente  comma.  Le  autorita’   competenti   possono   imporre   la condivisione di tali strutture o proprieta’,  ivi  compresi  terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture  di  supporto,  condotti,  guaine,  pozzetti, armadi  di  distribuzione  o  provvedimenti  atti  ad  agevolare   il coordinamento dei lavori  pubblici.  L’Autorita’  svolge  i  seguenti compiti:

a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;

b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi  della  condivisione delle strutture o delle proprieta’.

2. Qualora  l’installazione  delle  infrastrutture  di  comunicazione elettronica  comporti  l’effettuazione  di   scavi,   gli   operatori interessati devono provvedere  alla  comunicazione  del  progetto  in formato elettronico al SINFI, ai  sensi  di  quanto  stabilito  dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni,  a  decorrere  dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione  dello  scavo  o  alla coubicazione  dei  cavi   di   comunicazione   elettronica,   possono concordare, con l’operatore  che  ha  gia’  presentato  il  progetto, l’elaborazione di un piano comune  degli  scavi  e  delle  opere,  in accordo con quanto prescritto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza  di  accordo  tra  gli  operatori,  l’ente pubblico competente rilascia i provvedimenti  abilitativi  richiesti, in base al criterio della priorita’ delle domande.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni  e  le procedure stabilite dall’articolo 49.

5.  I  provvedimenti  adottati   dall’Autorita’   o   dal   Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi,  trasparenti,  non discriminatori e proporzionati.

Art. 51
(Pubblica utilita’ – Espropriazione e diritto di prelazione legale)
(ex art. 90 Codice 2003)

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita’ di detti impianti hanno carattere di pubblica utilita’, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere  ccessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita’ con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, puo’ esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura puo’ essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla
installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 52
(Limitazioni legali della proprieta’)
(ex art. 91 Codice 2003)

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta’ pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non puo’ opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonche’ al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprieta’ occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. Il proprietario o l’inquilino, in qualita’ di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita’ avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l’utente finale, purche’ consenta a quest’ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia’ previste dal contratto in essere.

4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

5. Il proprietario e’ tenuto a consentire il passaggio nell’immobile di sua proprieta’ del personale dell’operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessita’ di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

6. L’operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica puo’, in ogni
caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e’ consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione elettronica ha l’obbligo, d’intesa con le proprieta’ condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

7. L’operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, puo’ installare
a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita’ sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile, ne’ provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l’ultimo periodo del comma 6.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell’immobile non e’ dovuta alcuna indennita’.

9. L’operatore incaricato del servizio puo’ agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Art. 53
(Servitu’)
(ex art. 92 Codice 2003)

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 52, le servitu’ occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle
opere considerate dall’articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorita’ competente ed e’ subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

3. L’occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e’ promossa dall’Autorita’
espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitu’ richiesta e determina l’indennita’ dovuta ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

4. La norma di cui al comma 3 e’ integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu’ e’ ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitu’ deve essere costituita in modo da riuscire la piu’ conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta’ vicine.

7. Il proprietario ha sempre facolta’ di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche’ essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne’ per questi deve alcuna indennita’, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu’.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita’ per la servitu’ impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e’ tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere gia’ subito.

Art. 54
(Divieto di imporre altri oneri)
(ex art. 93 Codice 2003)

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l’applicazione del canone previsto dall’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall’ art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11
febbraio 2019, n. 12.

2. Il soggetto che presenta l’istanza di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell’articolo 44 e’ tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte
dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche’ questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.

3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 45, comma 1, e’ tenuto, all’atto del
rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche’ questo sia reso nei termini previsti dall’articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.

4. Il contributo previsto dal comma 2 , per le attivita’ che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione tramite l’analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l’ente locale, ovvero l’ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale.

Art. 55
(Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprieta’ dei concessionari)
(ex art. 94 Codice 2003)

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico puo’ essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprieta’ del concessionario, all’interno delle reti di recinzione.

2. La servitu’ e’ imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

3. Prima della emanazione del decreto d’imposizione della servitu’, il Ministero trasmette all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita’ da pagarsi al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu’.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d’imposizione della servitu’, determinando le modalita’ di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell’indennita’. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

5. L’inizio del procedimento per l’imposizione della servitu’ deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell’autostrada, previo, in ogni caso, parere dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente sull’ammontare dell’indennita’ da corrispondere per la servitu’ stessa.

6. Qualora il concessionario proprietario dell’autostrada dovesse provvedere all’allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilita’, e l’esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne da’ tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell’autostrada e’ tenuto a mettere a disposizione.

8. Qualora l’esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica gia’ realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell’autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell’autostrada riconosce all’Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.

Art. 56
(Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – Interferenze)
(ex art. 95 Codice 2003)

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, puo’ essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 e’ rilasciato dall’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 recante “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”.

3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta e’ sostituito da una attestazione di conformita’ del gestore trasmessa all’Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o l’attestazione di conformita’ sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all’Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

5. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e’ necessario sempre il preventivo consenso dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell’esercente delle condutture.

6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo’ essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

7. Per le tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva, il nulla osta e’ sostituito da una dichiarazione del gestore trasmessa all’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione.

8. I soggetti che presentano l’istanza di nulla osta ai sensi del presente articolo sono tenuti a consentire l’accesso ai fini ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale incaricato dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, nonche’ a comunicare, nei termini e con le modalita’ prescritti, documenti, dati e notizie richiesti dall’Ispettorato del Ministero relativi al medesimo progetto.

9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita’ competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorita’, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell’articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

11. Per le attivita’ di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 57
(Prestazioni obbligatorie)
(ex art. 96 Codice 2003)

1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonche’ per gli operatori che erogano i servizi individuati dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorita’ giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorita’. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorita’ giudiziarie.

2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autorita’ giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.

3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina – IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l’uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.

4. E’ obbligatorio per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorita’ dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita’.

5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente l’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale. L’Agenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, l’attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa.

6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 e’ individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identita’ di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita’ di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si applica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l’articolo 30, comma 16.

8. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalita’ di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilita’ delle prestazioni stesse. Il Ministero puo’ intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare.

CAPO III
Accesso allo spettro radio

Sezione I
Autorizzazioni

Art. 58
(Gestione dello spettro radio)
(ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003)

1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio e’ un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell’Autorita’, e’ fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l’uso dello spettro radio o di diritti d’uso individuali in materia, a cura del Ministero, e’ fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo il Ministero e l’Autorita’ rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e altri accordi adottati nel quadro dell’UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilita’ delle reti e dei servizi. Nel fare cio’ agiscono ai sensi dell’articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l’altro:

a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualita’ e alta velocita’, nonche’ la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) agevolando il rapido sviluppo nell’Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;

c) assicurando la prevedibilita’ e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformita’, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;

e) promuovendo l’uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;

f) applicando il sistema di autorizzazione piu’ adeguato e meno oneroso possibile in conformita’ all’articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilita’, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio;

g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilita’ della regolamentazione;

h) perseguendo la coerenza e la prevedibilita’, in tutta l’Unione europea, delle modalita’ con cui l’uso dello spettro radio e’ autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;

i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell’Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l’uso della banda.

3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l’uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l’uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:

a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l’uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformita’ dell’articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;

b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilita’ o l’uso di tale banda in altri Stati membri;

c) siano tenuti in debito conto la disponibilita’ o l’uso a lungo termine di tale banda nell’Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall’uso dello spettro radio armonizzato nell’Unione.

4. L’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale e’ soggetta a un riesame periodico ed e’, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l’uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. E’ fatta salva la possibilita’ di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove cio’ sia necessario al fine di:

a) evitare interferenze dannose;

b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;

c) assicurare la qualita’ tecnica del servizio;

d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;

e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro;

f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. E’ fatta salva la possibilita’ di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che e’ possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell’UIT.

7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:

a) garantire la sicurezza della vita;

b) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;

e) promuovere la diversita’ culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica puo’ essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessita’ di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell’Unione europea.

9. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessita’ delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono conformarsi a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche’ alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Art. 59
(ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003)
(Autorizzazione all’uso dello spettro)

1. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, facilitano l’uso dello spettro radio, compreso l’uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l’Autorita’ per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all’uso dello spettro radio in un’autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l’Autorita’ scelgono il regime piu’ adatto per autorizzare l’uso dello spettro radio, tenendo conto:

a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

b) dell’esigenza di protezione dalle interferenze dannose;

c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

d) della necessita’ di assicurare la qualita’ tecnica delle comunicazioni o del servizio;

e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell’Unione;

f) della necessita’ di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio.

2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d’uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformita’ dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali. Se del caso, il Ministero e l’Autorita’ valutano la possibilita’ di autorizzare l’uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull’innovazione e sull’accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d’uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all’altra. Il Ministero e l’Autorita’ si adoperano per minimizzare le restrizioni all’uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l’uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l’Autorita’ assicurano che le condizioni per l’uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l’uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l’innovazione.

Art. 60
(Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio)
(ex art. 47 eecc, art. 28 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformita’ dell’articolo 13, comma 1, in modo da garantire l’uso ottimale e piu’ efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilita’ di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformita’ dell’articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono gia’ titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l’esercizio dei diritti d’uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l’Autorita’, a revocare i diritti d’uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, l’Autorita’, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilita’ seguenti:

a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;

b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalita’ tecniche;

c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio.

3. Il Ministero e l’Autorita’ non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio. L’attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.

Art. 61
(Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio)
(ex art. 48 eecc – art. 27 Codice 2003)

1. Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, comma 1, lettera c), dell’articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.

2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’articolo 58.

3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo’ essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello
spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e’ necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l’Autorita’ per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell’Unione europea.

4. Il Ministero esamina le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilita’ oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno la facolta’ di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacita’ di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacita’ necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

5. Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l’Autorita’ per i profili di
competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.

6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l’articolo 67, comma 9, e l’eventuale applicabilita’ di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.

Art. 62
(Durata dei diritti)
(ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003)

1. Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformita’ dell’articolo 67 comma 2 e 3, e della necessita’ di assicurare la concorrenza nonche’ in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita’ della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilita’ regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo e’ soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformita’ dell’articolo 18. A tal fine, il Ministero e l’Autorita’ garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l’Autorita’ mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono:

a) all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;

b) all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni sono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita’ del piano viene valutata d’intesa dal Ministero e dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneita’ dei regimi autorizzatori.

4. Al piu’ tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’Autorita’, d’intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 32, il Ministero, sentita l’Autorita’, concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d’uso la possibilita’ di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l’articolo 61 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunita’ di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, il Ministero e l’Autorita’ tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.

5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l’Autorita’ possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi:

a) in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocita’ sia gravemente carente o assente e cio’ sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 58, comma 2;

b) per specifici progetti a breve termine;

c) per uso sperimentale;

d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformita’ all’articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili;

e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformita’ all’articolo 58, comma 3 e 4.

6. Il Ministero, sentita l’Autorita’, puo’ adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneita’ della scadenza della durata dei diritti in una o piu’ bande.

Art. 63
(Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato)
(art. 50 eecc)

1. Il Ministero, d’intesa con l’Autorita’, decide sul rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell’assegnazione, e’ stata esplicitamente esclusa la possibilita’ di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessita’ di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest’ultimo caso non piu’ di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Cio’ non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

2. Nell’adottare una decisione ai sensi del comma 1, l’Autorita’ prende in considerazione, tra l’altro:

a) la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4, all’articolo 58 comma 2, e all’articolo 61 comma 2, nonche’ degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale;

b) l’attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

c) l’esame dell’adeguatezza dell’attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;

d) la necessita’ di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l’articolo 65;

e) la necessita’ di conseguire maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio, alla luce dell’evoluzione tecnologica o del mercato;

f) la necessita’ di evitare una grave compromissione del servizio.

3. Nel prendere in considerazione l’eventuale rinnovo di diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il
numero di diritti d’uso e’ limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l’Autorita’ applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l’altro:

a) offre a tutte le parti interessate l’opportunita’ di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell’articolo 23;

b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

4. L’Autorita’ prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d’uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d’uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d’uso ai sensi dell’articolo 67.

5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato puo’ essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d’uso in conformita’ dell’articolo 42.

Art. 64
(Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio)
(art. 51 EEC e art .14-ter Codice 2003)

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d’uso, con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facolta’ non si applichi qualora il diritto d’uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l’uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.

2. Il trasferimento o l’affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze e’ efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa subentrante.

3. All’esito dell’istruttoria svolta dall’Autorita’ che, sentita l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformita’ dell’articolo 65, concede l’autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d’uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:

a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;

b) non rifiuta l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso;

c) non rifiuta il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi e’ il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in
grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso.

4. Il Ministero, puo’ apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall’Autorita’. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.

5. L’Autorita’ e il Ministero agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoche’ i diritti esistono.

7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d’intesa con l’Autorita’, puo’ stabilire una procedura semplificata.

8. Il Ministero per i diritti d’uso assegnati tramite una disciplina di gara, puo’ disporre che il trasferimento o l’affitto di rami
d’azienda o il trasferimento del controllo della societa’ che detiene i diritti d’uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle
disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle societa’ quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d’uso. In tali casi, il legale rappresentante della societa’ che acquisisce il ramo d’azienda o il controllo sulla societa’ che
detiene i diritti, e’ tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della societa’ acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della societa’ acquirente, o la societa’ acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d’uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non e’ richiesto il parere dell’Autorita’ di cui al comma 3.

9. Salva la disciplina dei diritti d’uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all’affitto dei diritti d’uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell’accordo puo’ utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d’uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.

Art. 65
(Concorrenza)
(ex art. 52 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.

2. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, allorche’ modificano o rinnovano diritti d’uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali:

a) limitare la quantita’ delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d’uso a un’impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d’uso a condizioni quali l’offerta di accesso all’ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l’assegnazione a nuovi entranti;

c) rifiutare di concedere nuovi diritti d’uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d’uso dello spettro radio o all’autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso;

d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d’uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell’Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando cio’ si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d’uso dello spettro radio.

3. L’Autorita’, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessita’ di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far cio’, l’Autorita’ tiene conto dell’approccio all’analisi di mercato di cui all’articolo 78 comma 2.

4. Nell’applicare il comma 2 del presente articolo, l’Autorita’ agisce in conformita’ delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

Sezione 3
Procedure

Art. 66
(Tempistica coordinata delle assegnazioni)
(ex art. 53 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorita’ degli altri Stati membri al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Cio’ puo’ comportare l’individuazione di una o, se del caso, piu’ date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita’ della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l’Autorita’ per i profili di competenza, consente l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al piu’ tardi trenta mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’articolo 58, comma 3, del presente decreto. Cio’ non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

3. Il Ministero, sentita l’Autorita’ per i profili di competenza, puo’ ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:

a) nella misura in cui cio’ sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);

b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;

d) forza maggiore.

4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

5. Il Ministero, sentita l’Autorita’ per i profili di competenza, puo’ ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui cio’ sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di:

a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 29, commi 3 e 4;

b) la necessita’ e la complessita’ di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.

Art. 67
(ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003)
(Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d’uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l’Autorita’, nel valutare se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere, tra l’altro:

a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;

b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunita’ di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.

2. Quando l’Autorita’ determina che il numero di diritti d’uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessita’ di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l’Autorita’ puo’ fissare, in aggiunta all’obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o piu’ dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la copertura;

b) assicurare la necessaria qualita’ del servizio;

c) promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi;

d) promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attivita’ delle imprese.

4. L’Autorita’ definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’Autorita’ indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’articolo 35.

5. Il Ministero e l’Autorita’, nell’esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresi’, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso.

6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

7. Qualora l’Autorita’ decida che e’ possibile rilasciare ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali rende nota la decisione e il Ministero da’ inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

8. Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall’Autorita’, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell’Autorita’, puo’ prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza pero’ superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilita’ di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformita’ dell’articolo 64.

CAPO IV
Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili

Art. 68
(ex art. 56 eecc)
(Accesso alle reti locali in radiofrequenza)

1. 1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) nonche’ l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, e’ assoggettata ad un’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 14 al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un’attivita’ economica o sia accessoria a un’attivita’ economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorita’ pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 11, ne’ agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, ne’ agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’articolo 72 comma 1.

2. Alle misure del presente articolo si applica l’articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000.

3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.

4. Conformemente, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta’:

a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;

b) di consentire reciprocamente l’accesso o, piu’ in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

5. Il Ministero e l’Autorita’ non limitano o vietano agli utenti finali la facolta’ di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

6. Il Ministero e l’Autorita’ non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:

a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura e’ accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o piu’ in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico e’ fornito a norma della lettera a).

7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 30 per l’installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.

Art. 69
(ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells)
(Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata)

1. Le autorita’ competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorita’ competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorita’ competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);

b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivita’ senza fili agli utenti finali;

c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l’ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Cio’ esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo e’ parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, e’ completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;

e) «all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all’allegato, lettera B, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/EU e, alternativamente:

a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;

b) soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.

4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorita’ competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformita’ ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano al Ministero, entro due settimane dall’installazione di ciascuno di essi, l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso, nonche’ i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorita’ competenti, con cadenza regolare, effettua attivita’ di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all’applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.

6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio pertinente.

7. Il Ministero e le altre autorita’ competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, provvedono affinche’ gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorita’ pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorita’ pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalita’ e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non e’ soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell’articolo 16.

TITOLO II
ACCESSO

CAPO I
Disposizioni generali, principi di accesso

Art. 70
(ex art. 59 eecc – art. 40 Codice 2003)
(Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione)

1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorita’ anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorita’, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche’ non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione.

2. Fatto salvo l’articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I.

Art. 71
(ex art. 60 eecc – art. 41 Codice 2003)
(Diritti ed obblighi degli operatori)

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilita’ dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorita’ ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.

2. Fatto salvo l’articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, societa’ consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.

CAPO II
Accesso e interconnessione

Art. 72
(ex art. 61 eecc – art. 42 Codice 2003)
(Poteri e competenze dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione)

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformita’ con il presente decreto, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilita’ dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacita’, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L’Autorita’ fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 79, l’Autorita’ puo’ imporre:

a) nella misura necessaria a garantire la connettivita’ da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia gia’ previsto;

b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

c) in casi giustificati, se la connettivita’ da punto a punto tra gli utenti finali e’ compromessa a causa della mancanza di interoperabilita’ tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettivita’ da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;

d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilita’ per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall’Autorita’, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:

a) nella misura necessaria a garantire l’interoperabilita’ dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorita’ e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettivita’ da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorita’ puo’ imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’Autorita’ qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l’Autorita’ concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l’obbligo imposto in conformita’ del comma 2 non e’ sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, puo’ estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il piu’ vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’Autorita’ tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L’Autorita’ puo’ imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L’Autorita’ non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:

a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall’articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacita’; l’Autorita’ puo’ estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacita’;

b) l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilita’ economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

5. In deroga al comma 4, lettera a), l’Autorita’ puo’ imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata e’ finanziata con fondi pubblici.

6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorita’ ha la facolta’ di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformita’ del diritto dell’Unione e purche’ non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L’Autorita’ puo’ imporre tali obblighi solo ove tale possibilita’ sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se cio’ e’ giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali e’ gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l’Autorita’ puo’ imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L’Autorita’ tiene conto dei seguenti fattori:

a) la necessita’ di massimizzare la connettivita’ in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilita’ di migliorare notevolmente la scelta e la qualita’ del servizio per gli utenti finali;

b) l’uso efficiente dello spettro radio;

c) la fattibilita’ tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) l’innovazione tecnologica;

f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.

7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l’Autorita’ puo’ tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.

8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L’Autorita’ che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. L’Autorita’ comunica l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

9. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Autorita’ e’ autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall’articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

10. L’Autorita’ tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete di cui all’articolo 73.

Art. 73
(ex art. 62 eecc – art. 43 Codice 2003)
(Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse)

1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n.2, parte 1.

2. Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformita’ dell’articolo 78, comma 1, l’Autorita’ appuri che una o piu’ imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, puo’ modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:

a) l’accessibilita’ per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;

b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:

i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio;

ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.

3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

4. Le condizioni applicate in virtu’ del presente articolo lasciano impregiudicata la facolta’ all’Autorita’ di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

5. In deroga al comma 1, l’Autorita’, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu’ del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.

CAPO III
Analisi di mercato e significativo potere di mercato

Art. 74
(ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003)
(Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato)

1. L’Autorita’ nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.

2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

3. L’Autorita’, nel valutare se due o piu’ imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell’Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell’articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate “linee guida SPM”.

4. Se un’impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

Art. 75
(ex art. 64 eecc – art. 18 Codice 2003)
(Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati)

1. L’Autorita’, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L’Autorita’, se del caso, tiene altresi’ conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformita’ dell’articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.

Art. 76
(ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003)
(Procedura per l’individuazione dei mercati transnazionali)

1. L’Autorita’ puo’ presentare, unitamente ad almeno un’altra autorita’ nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.

2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell’analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorita’ effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle autorita’ di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all’articolo 78 comma 4. L’Autorita’ e le altre autorita’ nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformita’ degli articoli 33 e 34.

3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l’Autorita’ puo’ comunicare, congiuntamente a una o piu’ autorita’ nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.

Art. 77
(ex art. 66 eecc)
(Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale)

1. L’Autorita’ puo’ presentare, unitamente ad almeno un’altra autorita’ nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o piu’ mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

2. Qualora il BEREC, a seguito dell’individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorita’ nazionali di regolamentazione, l’Autorita’, nell’espletamento dei propri compiti di regolazione nell’ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.

3. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilita’ dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.

Art. 78
(Procedura per l’analisi del mercato)
(ex art. 67 eecc – art. 19 Codice 2003)

1. L’Autorita’, determina se un mercato rilevante definito in conformita’ dell’articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l’Autorita’ tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato.

2. Un mercato puo’ essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a) presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;

b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di la’ degli ostacoli all’accesso;

c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

3. Se svolge un’analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l’Autorita’ considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l’Autorita’ stessa constata che una o piu’ di esse non e’ soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

4. Quando svolge l’analisi di cui ai commi da1 a 3, l’Autorita’ esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:

a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell’utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformita’ degli articoli 50, 71 e 72;

d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformita’ della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorche’ le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l’Autorita’ non impone ne’ mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformita’ dell’articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano gia’ stati imposti in conformita’ dell’articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L’Autorita’ provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l’equilibrio tra la necessita’ di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell’utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l’Autorita’ puo’ stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante e’ giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformita’ dei commi 1 a 4, l’Autorita’ individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’articolo 74. L’Autorita’ impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformita’ dell’articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia’ esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.

7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L’Autorita’ effettua un’analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 33:

a) entro cinque anni dall’adozione di una precedente misura se l’Autorita’ ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni puo’ essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l’Autorita’ ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b) entro tre anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;

c) entro tre anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

8. Qualora l’Autorita’ ritenga di non poter completare l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, puo’ chiedere al BEREC assistenza per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’Autorita’ notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell’articolo 33.

CAPO IV
Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato

Art. 79
(ex art. 68 eecc – art. 45 Codice 2003)
(Imposizione, modifica o revoca degli obblighi)

1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 78, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorita’ impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalita’, l’Autorita’ sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.

2. L’Autorita’ impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformita’ del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:

a) gli articoli 72 e 73;

b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I quale applicata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato;

c) l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

3. In circostanze eccezionali l’Autorita’, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l’adozione di tali misure.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorita’ nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformita’ dell’articolo 77;

b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;

c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4;

d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

5. In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l’Autorita’ notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 33.

6. L’Autorita’ prende in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 78, l’Autorita’ valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

Art. 80
(Ex art. 69 eecc – art. 46 Codice 2003)
(Obbligo di trasparenza)

1. L’Autorita’ puo’ imporre, ai sensi dell’articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione o all’accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonche’ termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l’accesso a ovvero l’uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.

2. Quando un’impresa e’ assoggettata a obblighi di non discriminazione, l’Autorita’ puo’ esigere che tale impresa pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L’Autorita’, con provvedimento motivato, puo’ imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.

3. L’Autorita’ puo’ precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita’ di pubblicazione delle medesime.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un’impresa e’ soggetta agli obblighi di cui all’articolo 83 e 84 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, l’Autorita’ assicura la pubblicazione di un’offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un’offerta di riferimento di cui all’articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972, assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonche’ i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformita’ con essi.

Art. 81
(ex art. 70 eecc – art. 47 Codice 2003)
(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorita’ puo’ imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita’ identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa’ consociate o dei propri partner commerciali. L’Autorita’ puo’ imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso.

Art. 82
(ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003)
(Obbligo di separazione contabile)

1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorita’ puo’ imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivita’ nell’ambito dell’interconnessione o dell’accesso., l’Autorita’ puo’ obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L’Autorita’ puo’ specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 20, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l’Autorita’ puo’ richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L’Autorita’ puo’ pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformita’ del diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.

Art. 83
(ex art. 72 eecc)
(Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile)

1. L’Autorita’ puo’ imporre alle imprese, conformemente all’articolo 79, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l’analisi di mercato, l’Autorita’ concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.

2. L’Autorita’ puo’ imporre a un’impresa l’obbligo di fornire l’accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attivita’ interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4.

Art. 84
(ex art. 73 eecc – art. 49 Codice 2003)
(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)

1. In conformita’ dell’articolo 79, l’Autorita’ puo’ imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale. L’Autorita’ puo’ imporre alle imprese:

a) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonche’ il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;

b) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

d) di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;

e) di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilita’ dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilita’ punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;

i) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

l) di interconnettere reti o risorse di rete;

m) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identita’, alla posizione e alla presenza.

2. L’Autorita’ puo’ assoggettare tali obblighi a condizioni di equita’, ragionevolezza e tempestivita’. Nel valutare l’opportunita’ di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneita’ e modalita’ di imposizione conformemente al principio di proporzionalita’, l’Autorita’ valuta se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 72 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. L’Autorita’ tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilita’ tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita’ di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;

b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

c) necessita’ di garantire la neutralita’ tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;

d) fattibilita’ della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacita’ disponibile;

e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacita’ e ai livelli di rischio connessi;

f) necessita’ di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

g) se del caso, eventuali diritti di proprieta’ intellettuale applicabili;

h) fornitura di servizi paneuropei.

3. Qualora l’Autorita’ prenda in considerazione, conformemente all’articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 83 o del presente articolo, valuta se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.

4. L’Autorita’, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, puo’ stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e’ conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39.

Art. 85
(Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita’ dei costi)
(ex art. 74 eecc – art. 50 Codice 2003

1. Ai sensi dell’articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l’Autorita’ puo’ imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche’ l’obbligo di disporre di un sistema di contabilita’ dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunita’ di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorita’ prende in considerazione la necessita’ di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacita’. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, l’Autorita’ tiene conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorita’ consente all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L’Autorita’ valuta la possibilita’ di non imporre ne’ mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformita’ degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilita’ economica imposti a norma dell’articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, l’Autorita’ tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilita’ e dalla stabilita’ dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

2. L’Autorita’ provvede affinche’ tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l’Autorita’ puo’ anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorita’ puo’ approntare una contabilita’ dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorita’ puo’ esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. L’Autorita’ provvede affinche’, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilita’ dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformita’ al sistema di contabilita’ dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformita’ al sistema.

Art. 86
(Tariffe di terminazione)
(ex art. 75 eecc)

1. L’Autorita’ monitora e garantisce il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

2. L’Autorita’ puo’ richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al comma 1.

3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell’atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l’Autorita’ puo’ condurre l’analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l’Autorita’ rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato 3 e il relativo progetto di misura e’ soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. L’ Autorita’ riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.

Art. 87
(Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacita’)
(ex art. 76 eecc)

1. Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o piu’ mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78, possono offrire impegni in conformita’ della procedura di cui all’articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacita’ che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarita’ o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione di comunicazione elettronica.

2. Quando valuta tali impegni, l’Autorita’ determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) e’ aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;

b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato e’ attiva, secondo modalita’ che comprendono:

1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacita’ della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

2) flessibilita’ in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;

3) la possibilita’ di incrementare tale partecipazione in futuro;

4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento;

c) e’ resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete.

d) i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualita’ e velocita’, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilita’ degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’Autorita’, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacita’ della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

e) e’ conforme almeno ai criteri di cui all’allegato 5 ed e’ presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicita’ delle informazioni fornite.

3. L’Autorita’, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 91, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 90, comma 3, e in conformita’ con il principio di proporzionalita’ non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacita’ oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l’Autorita’ puo’, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformita’ degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacita’ al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.

5. L’Autorita’ monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e puo’ imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformita’. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’Autorita’ di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.

6. L’Autorita’ tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all’articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

Art. 88
(Separazione funzionale)
(ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003)

1. L’Autorita’, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, puo’, in via eccezionale e conformemente all’articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attivita’ relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entita’ commerciale operante in modo indipendente. Tale entita’ commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entita’ commerciali all’interno della societa’ madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’Autorita’ presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo:

a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall’Autorita’ descritti al comma 1;

b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;

c) un’analisi dell’impatto previsto dall’Autorita’, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessita’ di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche’ sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;

d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento piu’ efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entita’ commerciale separata;

b) l’individuazione dei beni dell’entita’ commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita’ deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entita’ commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 79, comma 3, l’Autorita’ effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78. Sulla base di detta analisi, l’Autorita’ impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.

5. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo’ essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale e’ stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79 comma 2.

Art. 89
(Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata)
(ex art. 78 eecc – art. 50-ter Codice 2003)

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu’ mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 informano l’Autorita’ almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attivita’ nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entita’ commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’Autorita’ in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche’ del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta e’ stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’Autorita’ di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di la’ del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 78, comma 7.

2. L’Autorita’ valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l’Autorita’ conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78. L’Autorita’ tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 4. A tal fine l’Autorita’ consulta soggetti terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l’Autorita’, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l’articolo 91. Nella sua decisione l’Autorita’ puo’ rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78, comma 5, l’Autorita’ puo’ rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.

3. Fatto salvo l’articolo 91, l’entita’ commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che e’ stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 78 puo’ essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 4.

4. L’Autorita’ controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando e’ scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

Art. 90
(Procedura relativa agli impegni)
(ex art. 79 eecc)

1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’Autorita’ impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro:

a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 79;

b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacita’ ai sensi dell’articolo 87;

c) l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.

2. L’offerta di impegni e’ sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonche’ la loro durata, per consentire all’Autorita’ di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di la’ dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 78, comma 7.

3. Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’Autorita’, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o piu’ condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformita’ degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’articolo 79, comma 6, l’Autorita’ tiene conto, in particolare:

a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;

b) dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;

c) della tempestiva disponibilita’ dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacita’, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;

d) della capacita’ generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacita’, nell’interesse degli utenti finali.

5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonche’ della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’Autorita’ comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilita’ di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa puo’ rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorita’ nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 79, 87 o 89.

6. Fatto salvo l’articolo 87 comma 3, l’Autorita’ puo’ decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78 comma 7, l’Autorita’ puo’ rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che puo’ corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l’articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 78 e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’Autorita’ valuta, ai sensi dell’articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’articolo 79 in conformita’ dell’articolo 33, l’Autorita’ accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

7. L’Autorita’ controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando e’ scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l’Autorita’ puo’ comminare sanzioni in conformita’ dell’articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’articolo 32 l’Autorita’ puo’ rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 79 comma 6.

Articolo 91
(Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso)
(ex art. 80 eecc)

1. Quando l’Autorita’ designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o piu’ mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:

a) tutte le societa’ e le unita’ commerciali all’interno dell’impresa, tutte le societa’ che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonche’ qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attivita’, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attivita’ in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;

b) l’impresa non e’ tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che e’ attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtu’ di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

2. L’Autorita’, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalita’, puo’ imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

3. L’Autorita’ rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano piu’ rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l’Autorita’ di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

4. L’Autorita’ rivede altresi’ gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o piu’ obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

5. L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformita’ delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

Art. 92
(Migrazione dalle infrastrutture preesistenti)
(ex art. 81 eecc)

1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu’ mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’Autorita’ l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.

2. L’Autorita’ provvede affinche’ il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilita’ di prodotti alternativi per l’accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualita’ almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attivita’ proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’Autorita’ puo’ revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:

a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualita’ almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;

b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’Autorita’ conformemente al presente articolo.

3. La revoca e’ attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilita’ di prodotti regolamentati imposta dall’Autorita’ sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.

CAPO V
Controllo normativo sui servizi al dettaglio

Art. 93
(Controllo normativo sui servizi al dettaglio)
(ex art. 83 eecc)

1. L’Autorita’ puo’ imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 74, quando:

a) a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 78, l’Autorita’ stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformita’ dell’articolo 75, non e’ effettivamente competitivo;

b) l’Autorita’ conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4.

2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato ne’ limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L’Autorita’ puo’ prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.

3. L’Autorita’ provvede affinche’ ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita’ dei costi. L’Autorita’ puo’ specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformita’ al sistema di contabilita’ dei costi e’ verificata da un organismo indipendente qualificato. L’Autorita’ provvede affinche’ ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita’.

4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l’Autorita’ non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.

PARTE III
SERVIZI

TITOLO I
OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

Art. 94
(Servizio universale a prezzi accessibili)
(ex art. 84 eecc – art. 6 cod. 2003)

1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’applicazione del presente comma.

2. L’Autorita’ puo’ assicurare l’accessibilita’ economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla societa’.

3. L’Autorita’ definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla societa’. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e’ in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l’insieme minimo di servizi di cui all’allegato 5.

4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 puo’ limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.

5. Il Ministero, sentita l’Autorita’, puo’ estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l’operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall’Autorita’. L’operatore e’ tenuto a consentire l’accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell’Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.

Art. 95
(Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili)
(ex art. 85 eecc – artt. 57 e 58 Codice 2003)

1. L’Autorita’ vigila sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

2. Se l’Autorita’ stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l’Autorita’ e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l’Autorita’ puo’ esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l’imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l’Autorita’ puo’ decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L’articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l’Autorita’ designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L’Autorita’ provvede affinche’ i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, oppure con un’impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

3. L’Autorita’ provvede affinche’ le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest’ultima sui dettagli di tali offerte. L’Autorita’ provvede affinche’ le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L’Autorita’ puo’ esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.

4. In funzione delle circostanze nazionali l’Autorita’ e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche’ sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilita’ e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.

5. Nell’applicare il presente articolo l’Autorita’ si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.

6. Il Ministero, sentita l’Autorita’, puo’ estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Art. 96
(Disponibilita’ del servizio universale)
(ex art. 86 eecc; artt. 53 – 54, 58 e 65 cod. 2003)

1. Se l’Autorita’ ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell’articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilita’ in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell’articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non puo’ essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa puo’ imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.

2. L’Autorita’ determina il metodo piu’ efficace e adeguato per garantire la disponibilita’ in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’. L’Autorita’ si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.

3. In particolare, se l’Autorita’ decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilita’ in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, puo’ designare una o piu’ imprese perche’ garantiscano tale disponibilita’ di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L’Autorita’ puo’ designare piu’ imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilita’ di servizi di accesso a internet in conformita’ al comma 3 del presente articolo, l’Autorita’ applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicita’ e consentano di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’articolo 98-bis.

5. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita’ nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entita’ giuridica separata appartenente a una proprieta’ diversa, l’impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l’Autorita’ per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L’Autorita’ puo’ imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 13, comma 2.

Art. 97
(Situazione dei servizi universali esistenti)
(ex art. 87 eecc)

1. L’Autorita’ e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilita’ o l’accessibilita’ economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessita’ di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l’Autorita’ designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalita’ del territorio nazionale, si applica l’articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi e’ conforme a quanto disposto dall’articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.

Art.98
(Controllo delle spese)
(ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003)

1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformita’ degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalita’ in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 94 che prestano servizi a norma dell’articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.17.

3. L’Autorita’, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, puo’ disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

Art. 98-bis
(Costo degli obblighi di servizio universale)
(ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003)

1. Allorche’ l’Autorita’ ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l’Autorita’ puo’ alternativamente:

a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o piu’ fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell’articolo 94c, comma 2 nonche’ servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 97, in base alle modalita’ stabilite nell’allegato 7;

b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all’articolo 96 comma 4.

2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell’Autorita’ o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall’Autorita’. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

Art. 98-ter
(Finanziamento degli obblighi di servizio universale)
(ex art. 90 eecc; art. 63 cod. 2003)

1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 98-bis, l’Autorita’ riscontri che uno o piu’ fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

2. L’Autorita’ istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalita’, in conformita’ ai principi enunciati all’allegato 7 articolo 2 parte B. Puo’ essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell’articolo 98-bis.

3. L’Autorita’ puo’ decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.

Art. 98-quater
(Trasparenza)
(ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003)

1. L’Autorita’, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.

2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l’Autorita’ pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all’articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.

3. Ferme restando le normative dell’Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l’Autorita’ pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l’Autorita’ indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.

Art. 98-quinques
(Servizi obbligatori supplementari)
(ex art. 92 eecc; art. 82 cod. 2003)

1. Il Ministero, sentita l’Autorita’, puo’ decidere di rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non e’ prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Titolo II
Risorse di numerazione

Art. 98-sexies
(Risorse di numerazione)
(ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003)

1. Il Ministero e l’Autorita’ sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attivita’ gia’ attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d’uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilita’ ed armonizzati aventi codice “116” di cui all’articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall’Autorita’, richiesti dai Ministeri competenti. Il Ministero e l’Autorita’ assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione.

2. L’Autorita’ puo’ stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilita’ di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d’uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacita’ di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacita’ di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformita’ al presente decreto. L’Autorita’ ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l’ulteriore concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a tali imprese se e’ dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

3. L’Autorita’ definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita’ di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettivita’, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita’ di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L’Autorita’ vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinche’ l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.

4. L’Autorita’ rende disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell’Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l’articolo 98-decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d’uso. L’Autorita’ provvede affinche’ le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I del presente decreto che possono essere associate ai diritti d’uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l’esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformita’ del presente decreto. L’Autorita’ provvede inoltre affinche’ i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L’obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell’Autorita’. L’Autorita’ provvede inoltre a definire norme affinche’ le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall’ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parita’ di condizioni d’uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell’uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L’Autorita’, con l’eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione europea al fine dell’introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.

5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L’Autorita’ puo’ introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all’uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra localita’ contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L’Autorita’ e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L’Autorita’ assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.

6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 98-octies decies, l’Autorita’ promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.

7. L’Autorita’ pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

8. L’Autorita’ promuove l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione europea ove cio’ promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.

9. Il Ministero vigila affinche’ non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l’Autorita’ nell’ambito della propria competenza, vigilano affinche’ le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l’utilizzo della numerazione.

10. Il Ministero e l’Autorita’, al fine di assicurare l’interoperabilita’ completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l’assegnazione di nomi a dominio e l’indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Art.98-septies
(Procedura di concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione)
(ex art. 94 eecc – art. 27 Codice 2003)

1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformita’ del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia gia’ definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui la durata e’ adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessita’ di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validita’ dell’autorizzazione generale, ove presente.

3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell’ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d’uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.

4. Qualora l’Autorita’ o il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’articolo 23, che i diritti d’uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero puo’ prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L’Autorita’ e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d’uso da concedere, solo quando cio’ sia necessario per garantire l’uso efficiente delle risorse di numerazione.

6. Se i diritti d’uso delle risorse di numerazione includono l’uso extraterritoriale all’interno dell’Unione conformemente all’articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d’uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell’Autorita’ o di un’altra autorita’ competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d’uso delle risorse di numerazione, l’Autorita’ o il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformita’ dell’articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d’uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all’impresa in questione.

7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformita’ dell’articolo 98-sexies comma 2.

8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell’allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d’uso delle risorse di numerazione.

Art. 98-octies
(Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione)
(ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003)

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorita’, al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall’allegato 11. L’Autorita’ e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all’articolo 4.

Art. 98-novies
(Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi)
(ex art. 96 eecc; art. 77-bis cod. 2003)

1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell’arco di numerazione che inizia con il codice ‘116’ identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall’Autorita’. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia provvedono affinche’ gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi.

2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche’ gli utenti finali con disabilita’ possano avere un accesso ai servizi forniti nell’arco della numerazione che inizia con il codice ‘116’. Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti finali con disabilita’ a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell’articolo 39.

3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice ‘116’ adottano misure adeguate a garantire la disponibilita’ delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinche’ gli utenti finali siano adeguatamente informati dell’esistenza e dell’utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.

4. L’Autorita’ provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalita’ di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice ‘116’ e provvede altresi’ alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.

Art. 98-decies
(Accesso a numeri e servizi)
(ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003)

1. Ove cio’ sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l’Autorita’ adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all’interno dell’Unione; e

b) accedere a tutti i numeri forniti nell’Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers – UIFN).

2. L’Autorita’ puo’ imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove cio’ sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L’Autorita’ puo’ stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l’accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive.

3. L’Autorita’ definisce l’ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilita’ alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete e’ il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.

TITOLO III
DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

Art. 98-undecies
(Deroga per alcune microimprese)
(ex art. 98 eecc)

1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

2. L’Autorita’ provvede affinche’ gli utenti finali siano informati dell’esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.

Art. 98-duodecies
(Non discriminazione)
(ex art. 99 eecc)

1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell’utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

Art. 98-terdecies
(Tutela dei diritti fondamentali)
(ex art. 100 eecc)

1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell’Unione.

2. Qualunque provvedimento riguardante l’accesso a servizi e applicazioni o l’uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l’esercizio dei diritti o delle liberta’ fondamentali riconosciuti dalla Carta e’ imposto soltanto se e’ previsto dalla legge e rispetta detti diritti e liberta’, e’ proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le liberta’ altrui in conformita’ dell’articolo 65, cimma1, della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonche’, ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E’ garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita’ di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.

Art. 98-quater decies
(Obblighi di informazione applicabili ai contratti)
(ex art. 102 eecc; art. 70 cod. 2003)

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonche’, in aggiunta, le informazioni elencate all’allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all’articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non e’ fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalita’ digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l’attenzione del consumatore sulla disponibilita’ di tale documento e sull’importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilita’ conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilita’ dei prodotti e dei servizi.

2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalita’ o parti di tali disposizioni.

3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformita’ del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

a) il nome, l’indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilita’;

f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.

4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa e’ fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all’articolo 98-septies decies comma 1, se non con l’accordo esplicito delle parti contrattuali.

6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l’uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l’accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall’Autorita’, inclusi nel loro piano tariffario nonche’ quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

7. L’Autorita’ puo’ imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l’ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall’Autorita’.

Art. 98-quindecies
(Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni)
(ex art. 103 eecc – art. 71 Codice 2003)

1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l’Autorita’ provvede affinche’ le informazioni di cui all’allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorita’, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilita’, conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilita’ dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L’Autorita’ puo’ precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’Autorita’ prima della pubblicazione.

2. L’Autorita’ provvede affinche’ gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:

a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e

b) la qualita’ del servizio, laddove sia offerta una qualita’ minima del servizio o all’impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell’articolo 98-sedecies.

3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:

a) e’ funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;

c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;

d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguita’;

e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell’ultimo aggiornamento;

f) e’ aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un’ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h) comprende la possibilita’ di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualita’ del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l’Autorita’ lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.

4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall’Autorita’. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.

5. L’Autorita’ puo’ esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all’occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorita’ pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l’altro:

a) gli utilizzi piu’ comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attivita’ illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e liberta’, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d’autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.

Art. 98-sedecies
(Qualita’ dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico)
(ex art. 104 eecc – art. 72 Codice 2003)

1. L’Autorita’ puo’ prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualita’ dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtu’ di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per i consumatori con disabilita’. L’Autorita’ puo’ altresi’ richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualita’ dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettivita’ della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all’Autorita’ prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualita’ del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.

2. L’Autorita’ precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualita’ del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalita’ della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualita’. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato 10.

Art. 98-septies decies
(Durata dei contratti e diritto di recesso)
(ex art. 105 eecc; art. 70 cod. 2003)

1. L’Autorita’ provvede affinche’ le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinche’ i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacita’. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale ne’ costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalita’ di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale ne’ costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne’ ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo’ essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorita’ provvede affinche’ la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non e’ dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipulata e fornite dall’operatore che l’utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

8. L’Autorita’ puo’ stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformita’ al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall’Autorita’ al piu’ tardi al momento del pagamento di tali importi.

9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40

Art. 98-octies decies
(Passaggio a un altro fornitore e portabilita’ del numero)
(ex art. 106 eecc; art. 80 cod. 2003)

1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all’utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuita’ del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l’attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel piu’ breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l’utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finche’ il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L’interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non puo’ superare un giorno lavorativo. L’Autorita’ garantisce l’efficienza e la semplicita’ della procedura di passaggio per l’utente finale.

2. L’Autorita’ e il Ministero nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche’ tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma dell’allegato 6, parte C.

3. Qualora un utente finale risolva un contratto l’Autorita’ e il Ministero nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche’ possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.

4. L’Autorita’ provvede affinche’ la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilita’ del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.

5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu’ breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l’utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l’utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell’utente finale fino al completamento della portabilita’. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all’attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non puo’ superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinche’ non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita’ del numero.

6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita’ del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita’ del numero ne’ effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L’Autorita’ puo’ stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilita’ del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita’ tecnica e della necessita’ di assicurare agli utenti finali la continuita’ del servizio. Cio’ comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilita’ sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell’utente finale. L’Autorita’ adotta inoltre misure tali da assicurare l’adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilita’, evitando altresi’ il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta’. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l’eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso puo’ essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L’eventuale trattenuta e’ proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell’erogazione del rimborso.

7. L’Autorita’ stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.

8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell’allegato 8, l’Autorita’ provvede affinche’ gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.

9. L’Autorita’ definisce con proprio regolamento le norme per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.

Art.98-novies decies
(Offerte di pacchetti)
(ex art. 107 eecc)

1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l’articolo 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.

2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformita’ al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.

3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.

4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalita’ o parti di tali disposizioni.

5. L’Autorita’ puo’ altresi’ applicare gli l’articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 98-vicies
(Disponibilita’ di servizi)
(ex art. 108 eecc; art. 73 cod. 2003)

• Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu’ ampia disponibilita’ possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

• Il Ministero provvede affinche’ i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

Art. 98-vicies semel
(Disposizioni per favorire l’attuazione del numero di emergenza unico europeo)
(ex art. 75-bis Codice 2003)

1. Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte all’istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l’istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalita’ definite con appositi protocolli d’intesa tra il Ministero dell’interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177.

2. Per l’esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell’interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell’interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonche’ dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

3. Ai fini dell’attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo il Ministero d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.

4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma1 si completa sull’intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 98-vicies bis
(Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo)
(ex art. 109)

1. Il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, provvede affinche’ tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l’accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l’impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l’Autorita’, che provvede all’assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. Il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell’Autorita’, delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinche’ sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP piu’ idoneo.

3. Il Ministero dell’interno provvede affinche’ tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo piu’ consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita’ ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel.

4. Il Ministero dell’interno provvede affinche’ l’accesso per gli utenti finali con disabilita’ ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell’Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilita’ dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel. L’Autorita’ e il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorita’ nazionali di regolamentazione o le altre autorita’ competenti al fine dell’adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilita’ possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parita’ con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l’interoperabilita’ tra gli Stati membri e si basano quanto piu’ possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all’articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5. Il Ministero dell’interno provvede affinche’ le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che e’ stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell’interno provvede affinche’ sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l’utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell’interno, sentiti il Ministero e l’Autorita’, puo’ estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell’articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell’interno, sentiti il Ministero e l’Autorita’, anche ai fini dell’eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilita’ delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

6. Il Ministero dell’interno provvede affinche’ gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonche’ alle sue funzioni di accessibilita’, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro e agli utenti finali con disabilita’. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilita’. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel.

7. L’Autorita’ collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all’altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un’altra organizzazione.

Art. 98-vicies ter
(Sistema di allarme pubblico)
(ex art. 110 eecc)

1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati “Messaggi IT-Alert”.

2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all’articolo 2, comma 1, lettera bbb).

3. Le modalita’ operative ed organizzative relative all’utilizzo ed alle finalita’ del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un’applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l’efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacita’ di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.

5. L’Autorita’, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalita’ per valutare se l’efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all’efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella valutazione dell’efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 98-vicies quater
(Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilita’)
(ex art. 111 eecc)

1. L’Autorita’ specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinche’ i consumatori con disabilita’:

a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell’articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;

b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.

2. Nell’adottare le misure di cui al comma 1, l’Autorita’ favorisce la conformita’ con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformita’ dell’articolo 39.

Art. 98-vicies quinquies
(Servizi di consultazione degli elenchi)
(ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003)

1. L’Autorita’ provvede affinche’ tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L’Autorita’ provvede affinche’ sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.

2. L’Autorita’ puo’ imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita’ dell’articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalita’ digitali di erogazione e fruizione del servizio.

3. L’Autorita’ non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell’articolo 98-decies.

4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 98-vicies sexies
(Interoperabilita’ dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)
(ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003)

1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformita’ ai commi 3 e 4.

2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.

4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

• di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);

• di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

5.Le apparecchiature di ricezione televisiva , vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l’Autorita’ sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall’ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l’innovazione tecnologica indicando altresi’ i relativi tempi congrui di adeguamento.

6. L’Autorita’ vigila sull’interoperabilita’ delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilita’ di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui e’ passato l’utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilita’ di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell’Autorita’ sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.

Art. 98-vicies septies
(Obblighi di trasmissione)
(ex art. 114 eecc; art. 81 cod 2003)

1. Il Ministero e l’Autorita’, ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilita’ destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilita’, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti.

Art. 98- duodetricies
(Fornitura di prestazioni supplementari)
(ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003)

1. Fatto salvo l’articolo 98 l’Autorita’ puo’ imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato 6 parte B, se cio’ e’ fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato 6 parte A.

2. Nell’applicare il comma 1, l’Autorita’ puo’ andare oltre l’elenco delle prestazioni supplementari di cui all’allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori piu’ elevato.

3. L’Autorita’ puo’ decidere di non applicare il comma 1 nella totalita’ o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

Art. 98-undetricies
(Identificazione degli utenti)

1. Ogni impresa e’ tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card gia’ attivate, adottano tutte le necessarie misure affinche’ venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identita’, nonche’ del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purche’ vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L’Autorita’ giudiziaria ha facolta’ di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno.

2. L’obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilita’ di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

Sezione IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98-tricies
(Notifica e monitoraggio)
(ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003)

1. L’Autorita’ notifica alla Commissione europea entro un mese dall’entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 95 comma 2 articolo 96 o articolo 97.

2. L’Autorita’ notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonche’ gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate e’ notificata senza indugio alla Commissione europea.

Articolo 2
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

1. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Titolo III e’ sostituita dalla seguente: “Parte IV – Titolo III – Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”;

b) la rubrica del Titolo III e’ sostituita dalla seguente: prima dell’art. 146, in luogo di “Titolo IV” e’ inserita la dicitura “Parte V”;

c) la rubrica del Titolo III e’ sostituita dalla seguente: prima dell’art. 158, in luogo di “Titolo V” e’ inserita la dicitura “Parte VI”;

d) all’art. 220, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorita’, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell’articolo 36 della legge 21 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico.”

e) l’allegato n. 1 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n.1 al presente decreto e riproduce l’allegato I della direttiva (UE) 2018/1972;

f) l’allegato n. 2 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 2 al presente decreto e riproduce l’allegato II della direttiva (UE) 2018/1972;

g) l’allegato n. 3 al presente decreto e’ aggiunto e riproduce l’allegato III della direttiva (UE) 2018/1972;

h) l’allegato n. 4 al presente decreto e’ aggiunto e riproduce l’allegato IV della direttiva (UE) 2018/1972;

i) l’allegato n. 5 al presente decreto e’ aggiunto e riproduce l’allegato V della direttiva (UE) 2018/1972;

l) l’allegato n. 4 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 6 al presente decreto e riproduce l’allegato VI della direttiva (UE) 2018/1972;

m) parte dell’allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 8 al presente decreto e riproduce l’allegato VIII della direttiva (UE) 2018/1972;

n) parte dell’allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 9 al presente decreto e riproduce l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/1972;

o) l’allegato n. 6 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 10 al presente decreto e riproduce l’allegato X della direttiva (UE) 2018/1972;

p) l’allegato n. 7 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 11 al presente decreto e riproduce l’allegato XI della direttiva (UE) 2018/1972;

q) l’allegato n. 10 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 12 al presente decreto;

r) l’allegato n. 11 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 7 al presente decreto e riproduce l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/1972;

s) l’allegato n. 12 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 13 al presente decreto;

t) l’allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e’ sostituito dall’allegato n. 14 al presente decreto.

Articolo 3
(Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni)

1. All’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti:

“I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalita’ da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali”.

Art. 4
(Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole “negli stessi installati,” sono inserite le seguenti: “e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale”;

b)  all’articolo 24, comma 5, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente: “e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.”;

c) all’articolo 135-bis, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Per  i nuovi edifici nonche’ in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei  commi 1 e 2,  per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del  1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti  obblighi di equipaggiamento  digitale degli edifici  e’ attestato  dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”,  rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su  istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione e’ necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e’ tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.”;

d) l’articolo 135-bis, comma 3, e’ sostituito dal seguente: “3. Gli edifici equipaggiati in conformita’ al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-“.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione delle modalita’ attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocita’ in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 5
(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall’articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all’Autorita’ o al Ministero competenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

3. Le disposizioni previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.

4. l’allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rimane applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la presentazione dell’istanza unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto.

5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall’Autorita’, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell’articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021.

8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall’allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Art. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Speranza, Ministro della salute

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

ALLEGATI

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