Studio Legale
Rossignoli e Associati

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2017 n. 204 recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 204 

Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi  di  media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14  novembre  2016, n. 220.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017)

 Vigente al: 12-1-2018 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 9, 21, 33, 76 e 87 e 117 della Costituzione;

  Vista la legge 14 novembre 2016, n.  220,  recante  disciplina  del cinema e dell’audiovisivo, ed in particolare l’articolo 34 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per la  riforma

e la razionalizzazione delle disposizioni legislative  di  disciplina degli   strumenti   e   delle    procedure    attualmente    previsti dall’ordinamento in materia di promozione  delle  opere  italiane  ed europee da parte dei fornitori di servizi di media  audiovisivi,  sia lineari sia non lineari;

  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo,  e  successive modificazioni;

  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed in particolare il titolo VII, recante produzione audiovisiva europea, e successive modificazioni;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  riunione

del 2 novembre 2017;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 ottobre 2017;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 22 novembre 2017;

  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali  e del turismo;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riformulazione della definizione

di produttore indipendente

  1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera e), della  legge  14 novembre 2016, n. 220, la lettera p), del comma 1,  dell’articolo  2, del  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  e  successive modificazioni, e’ sostituita dalla seguente:

    «p) “produttori indipendenti”, gli operatori della  comunicazione europei che svolgono attivita’ di produzioni audiovisive  e  che  non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di  servizi  media

audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:  

      1) per un periodo di tre anni non destinano  piu’  del  90  per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi  media audiovisivi; ovvero

      2) sono titolari di diritti secondari;».

Art. 2

Promozione delle opere italiane ed europee

  1. Il Titolo VII  del  decreto  legislativo  n.  177  del  2005  e’ sostituito dal seguente:

«TITOLO VII

Promozione delle opere italiane ed europee

da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi

  Art. 44 (Principi generali a tutela  della  produzione  audiovisiva  europea e indipendente).  –  1.  I  fornitori  di  servizi  di  media audiovisivi, lineari e a richiesta,  favoriscono  lo  sviluppo  e  la diffusione  della  produzione  audiovisiva  europea  e   indipendente  secondo il diritto europeo e  le  disposizioni  di  cui  al  presente titolo.

  Art. 44-bis (Obblighi di  programmazione  delle  opere  europee  da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). – 1.  I fornitori di servizi di  media  audiovisivi  lineari  riservano  alle opere europee la maggior  parte  del  proprio  tempo  di  diffusione, escluso il tempo  destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive, giochi televisivi, pubblicita’, servizi di teletext e televendite. La quota di cui al primo periodo e’ innalzata:

    a) al cinquantatre’ per cento, per l’anno 2019;

    b) al cinquantasei per cento, per l’anno 2020;

    c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2019,  alle  opere  audiovisive  di espressione originale italiana, ovunque prodotte,  e’  riservata  una sotto quota di almeno la meta’ della  quota  prevista  per  le  opere

europee di cui al comma 1 nella misura di:

    a) almeno la meta’, per la concessionaria del  servizio  pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

    b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi  di  media audiovisivi lineari.

  3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato  a  notiziari,  manifestazioni sportive, giochi  televisivi,  pubblicita’,  servizi  di  teletext  e televendite, e’ riservato a opere cinematografiche e  audiovisive  di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di  alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive  di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte:  

    a) per almeno il  dodici  per  cento,  di  cui  almeno  la  meta’ riservata a opere cinematografiche, dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

    b) per almeno il sei per cento, dagli altri fornitori di  servizi di media audiovisivi lineari.

  4. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2, debbono essere  rispettate su  base  annua.  Le  percentuali  di  cui  comma  3  debbono  essere rispettate su base settimanale.

  Art.  44-ter  (Obblighi  di  investimento  in  opere  europee   dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). – 1. I  fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria

del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e   multimediale,  riservano al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione  di  opere europee una quota dei propri introiti netti annui  non  inferiore  al dieci per  cento,  da  destinare  interamente  a  opere  prodotte  da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli  che  il  soggetto obbligato ricava da pubblicita’, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,  da provvidenze  pubbliche  e  da  offerte  televisive  a  pagamento   di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita’ editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in  regolamento dell’Autorita’. La percentuale di cui al primo periodo e’ innalzata:  

    a) al 12,5 per cento, da destinare  per  almeno  cinque  sesti  a opere prodotte da produttori indipendenti, per l’anno 2019;

    b) al quindici per cento, da destinare per almeno cinque sesti  a opere prodotte da  produttori  indipendenti,  a  decorrere  dall’anno 2020.

  2. I fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  lineari  diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo  e multimediale, tenuto conto del palinsesto,  riservano  altresi’  alle

opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana,  ovunque prodotte da produttori indipendenti,  una  sotto  quota  della  quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come  definiti ai sensi del  comma 1. La percentuale di cui al primo periodo e’ innalzata:

    a) al 3,5 per cento, per l’anno 2019;

    b) al quattro per cento, per l’anno 2020;

    c) al 4,5 per cento, a decorrere dall’anno 2021.

  3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo e  multimediale  riserva  al  pre-acquisto  o  all’acquisto  o   alla produzione di opere europee una quota dei propri  ricavi  complessivi

annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali  ricavi  sono  quelli derivanti dal canone relativo all’offerta radiotelevisiva, nonche’  i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,  al  netto  degli  introiti derivanti da convenzioni con  la  pubblica  amministrazione  e  dalla vendita  di  beni  e  servizi,  e  secondo  le  ulteriori  specifiche contenute in regolamento dell’Autorita’. La  percentuale  di  cui  al primo periodo e’ innalzata:

    a) al 18,5 per cento, da destinare  per  almeno  cinque  sesti  a opere prodotte da produttori indipendenti, per l’anno 2019;

    b) al venti per cento, da destinare per  almeno  cinque  sesti  a opere prodotte da  produttori  indipendenti,  a  decorrere  dall’anno 2020.

  4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto,  riserva  altresi’  alle opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana,  ovunque

prodotte da produttori indipendenti,  una  sotto  quota  della  quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo e’ innalzata:

    a) quattro per cento, per l’anno 2019;

    b) al 4,5 per cento, per l’anno 2020;

    c) al cinque per cento, a decorrere dall’anno 2021.

  5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo e multimediale riserva a opere di animazione  appositamente  prodotte da  produttori   indipendenti   per   la   formazione   dell’infanzia

un’ulteriore sotto quota non inferiore  al  cinque  per  cento  della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3.

  Art.  44-quater  (Obblighi  dei  fornitori  di  servizi  di   media audiovisivi a richiesta). –  1.  I  fornitori  di  servizi  di  media audiovisivi  a  richiesta  soggetti   alla   giurisdizione   italiana promuovono la produzione di opere europee  e  l’accesso  alle  stesse rispettando congiuntamente:

    a) gli obblighi di programmazione di  opere  audiovisive  europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non  inferiore  al trenta per cento del proprio catalogo, secondo  quanto  previsto  con

regolamento dell’Autorita’;

    b) gli obblighi di  investimento  in  opere  audiovisive  europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di  cinque anni dalla loro produzione, in misura  non  inferiore  al  venti  per cento dei propri introiti  netti  annui  in  Italia,  secondo  quanto previsto con regolamento dell’Autorita’.

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche  ai  fornitori  di  servizi  di  media audiovisivi a richiesta che hanno la  responsabilita’  editoriale  di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

  3. Il  regolamento  dell’Autorita’  di  cui  al  presente  articolo prevede, tra l’altro, le modalita’ con cui il fornitore  di  servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione  degli obblighi con riferimento alle opere europee  prodotte  da  produttori indipendenti.

  4. Il regolamento dell’Autorita’ di cui  al  presente  articolo  e’ adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto  compatibili,  di cui agli articoli 44, 44-bis,  44-ter  e  44-quinquies,  nonche’  del principio  di  promozione  delle  opere   audiovisive   europee.   In particolare,  il  regolamento,   nel   definire   le   modalita’   di assolvimento   degli    obblighi    di    programmazione,    prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi,  procedimenti  o  algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta  per  la personalizzazione dei  profili  degli  utenti,  anche  l’adozione  di strumenti quali la previsione di una sezione  dedicata  nella  pagina principale di accesso o di una specifica  categoria  per  la  ricerca delle opere in catalogo e l’uso di una quota di opere  europee  nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.  

  5. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettera a),  e  al  medesimo  comma,  lettera  b),  e’  riservata  alle  opere  di espressione originale italiana, ovunque prodotte.

  6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell’Autorita’ di  cui  al  presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

  Art. 44-quinquies (Attribuzioni dell’Autorita’). –  1.  Con  uno  o piu’  regolamenti  dell’Autorita’,  emanati  nella  sua  funzione  di autorita’ di regolazione indipendente, sono altresi’ stabilite:

    a) le specificazioni  relative  alla  definizione  di  produttore indipendente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p);

    b) le ulteriori  definizioni  e  specificazioni  delle  voci  che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di  cui all’articolo 44-ter, commi 1 e 3, con  particolare  riferimento  alle modalita’ di calcolo nel caso di offerte  aggregate  di  contenuti  a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di  servizi media audiovisivi che  piattaforme  commerciali,  fermo  restando  il rispetto del principio della responsabilita’ editoriale;

    c) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-sexies, comma  3, le modalita’ tecniche di assolvimento  degli  obblighi  di  cui  agli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater, tenuto conto dello sviluppo  del mercato, della disponibilita’ delle  opere  ed  avuto  riguardo  alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle  tipologie e  caratteristiche  dei  palinsesti  e  delle  linee  editoriali  dei fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  e   con   particolare riferimento,   nel   caso   di   palinsesti   che   includono   opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

    d) le misure  finalizzate  a  rafforzare  meccanismi  di  mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante  l’adozione  di specifiche regole  dirette  a  evitare  situazioni  di  conflitto  di interessi tra produttori e  agenti  che  rappresentino  artisti  e  a incentivare la pluralita’ di linee editoriali;

    e)  le  procedure  dirette  ad  assicurare  sia   l’adozione   di meccanismi semplici e  trasparenti  nei  rapporti  tra  fornitori  di servizi  media   audiovisivi   e   Autorita’,   anche   mediante   la predisposizione e la pubblicazione on line dell’apposita modulistica,  sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

    f) le modalita’ della procedura istruttoria e la graduazione  dei richiami formali da comunicare prima dell’irrogazione delle sanzioni, nonche’ i criteri di determinazione  delle  sanzioni  medesime  sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita’ e  adeguatezza, anche  tenuto  conto   della   differenziazione   tra   obblighi   di programmazione e obblighi di investimento.

  2. I fornitori di servizi di  media  audiovisivi  possono  chiedere all’Autorita’ deroghe  agli  obblighi  di  cui  al  presente  titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto  nel caso in cui ricorrano una o piu’ delle seguenti circostanze:  

    a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del  quale ha la responsabilita’ editoriale non consente di approvvigionarsi  da produttori indipendenti europei ovvero non  consente  di  acquistare,

pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;

    b) il fornitore di servizi media  audiovisivi  ha  una  quota  di mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita  dall’Autorita’ con regolamento;

    c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio.

  3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati  su  base annua dall’Autorita’, secondo le  modalita’  e  i  criteri  stabiliti dalla Autorita’ medesima con proprio regolamento.  In  ogni  caso,  a

decorrere dall’anno 2019,  qualora  un  fornitore  di  servizi  media audiovisivi  non  abbia   interamente   assolto   gli   obblighi   di investimento  previsti  nell’anno,  le  eventuali   oscillazioni   in difetto, nel limite massimo del dieci per cento rispetto  alla  quota complessiva   richiesta   nel   medesimo   anno,   sono    comunicate all’Autorita’, unitamente con le motivazioni di  dette  oscillazioni, senza ritardo e  comunque  non  oltre  dieci  giorni  dalla  data  di approvazione  del  bilancio  di  esercizio  riferito  a  tale   anno.

L’Autorita’ verifica le motivazioni addotte, anche tenuto conto della sussistenza di una o piu’ delle circostanze di cui  al  comma  2  del presente articolo, e si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione

della comunicazione, secondo le modalita’ e i criteri  stabiliti  dal regolamento. Resta fermo che, fatte salve eventuali sanzioni nel caso di oscillazioni superiori al dieci per cento della quota  complessiva

o qualora l’Autorita’ reputi non fondate le motivazioni  addotte,  le parti mancanti  rispetto  alla  quota  complessiva  debbono  comunque essere recuperate dal fornitore  di  servizi  media  audiovisivi,  in

aggiunta agli obblighi di investimento dovuti per  l’anno  in  corso, entro sei mesi dall’approvazione del bilancio di  esercizio  riferito all’anno in cui si  sono  realizzate  le  eventuali  oscillazioni  in difetto.

  4. L’Autorita’ presenta al Parlamento, entro il 31  marzo  di  ogni anno, una relazione sull’assolvimento degli  obblighi  di  promozione delle opere audiovisive europee da parte  dei  fornitori  di  servizi media  audiovisivi,  sui  provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresi’, i dati  e  gli  indicatori micro  e  macro-economici  del  settore  rilevanti  ai   fini   della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in  termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i  ricavi dei servizi di media audiovisivi,  la  quota  e  l’indicazione  delle opere europee  e  di  espressione  originale  italiana  presenti  nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel  settore  della produzione   dei   servizi   media   audiovisivi,   la   circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe  richieste,  accolte  e rigettate, con le relative motivazioni, nonche’ le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento,  con le relative  opere  europee  e  di  espressione  originale  italiana, assolti dai fornitori.

  Art.  44-sexies  (Disposizioni  applicative  in  materia  di  opere audiovisive di espressione originale italiana). – 1. Con uno  o  piu’ regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e  delle

attivita’ culturali e del turismo, adottati  ai  sensi  dell’articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni,  sentita  l’Autorita’  e  le  competenti   Commissioni parlamentari,   sono   stabiliti,   sulla   base   di   principi   di proporzionalita’, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

    a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque  prodotte,  di espressione originale italiana, con particolare riferimento a  uno  o piu’  elementi  quali  la  cultura,  la  storia,  la  identita’,   la creativita’, la lingua ovvero i luoghi;

    b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a)  ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter,  commi  2  e  4,  e 44-quater,  comma  5,  comunque  nella  misura  non  inferiore   alle percentuali ivi previste.

  2. Il regolamento o i regolamenti  di  cui  al  presente  articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di  servizi  media  audiovisivi,  nonche’  dei  livelli  di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere  audiovisive  prodotte  da produttori  indipendenti,  con  specifico  riferimento   alle   opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere  cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive.

  3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale  italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o  i  regolamenti di  cui  al  presente  articolo  prevedono  che   gli   obblighi   di  investimento  di  cui  all’articolo  44-ter  sono  assolti   mediante l’acquisto,  il  pre-acquisto  o  la  co-produzione  di   opere.

Il regolamento o i  regolamenti,  tenuto  conto  di  eventuali  appositi accordi stipulati fra le Associazioni  di  fornitori  di  servizi  di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di  servizi  di   media audiovisivi   e   le   associazioni   di    categoria    maggiormente rappresentative  dei   produttori   cinematografici   e   audiovisivi italiani, prevedono altresi’:

    a) specifiche modalita’ di assolvimento  degli  obblighi  di  cui agli  articoli  44-bis,  44-ter,   e   44-quater,   con   particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto,  produzione  e co-produzione delle opere;

    b)  i  criteri  per  la  limitazione  temporale  dei  diritti  di utilizzazione e sfruttamento  delle  opere  e  per  le  modalita’  di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.

  4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo  sono aggiornati  a  cadenza  almeno  triennale,  anche  sulla  base  delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall’Autorita’ ai sensi

dell’articolo 44-quinquies,  comma  4,  e  dalla  Direzione  generale Cinema del Ministero dei beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del turismo, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della legge 14  novembre

2016, n. 220, nonche’ dei risultati raggiunti  dalle  opere  promosse mediante   l’assolvimento   degli   obblighi   di   investimento    e all’efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

  Art. 44-septies (Norme in materia di emittenza  locale).  –  1.  Le disposizioni del presente titolo non si  applicano  ai  fornitori  di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale.».

Art. 3

Sanzioni

  1. All’articolo 51, del decreto legislativo n. 177 del  2005,  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, la lettera g) e’ sostituita dalla seguente: «g) in materia  di   tutela   della   produzione   audiovisiva   europea   e indipendente,  dal  Titolo  VII  e  dai  regolamenti  dell’Autorita’, nonche’ dai decreti ministeriali;»;

    b) al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero  fino  all’uno  per  cento  del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e’ superiore  a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma  1, lettera g);».

Art. 4

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

  1. I regolamenti dell’Autorita’ per le garanzie delle comunicazioni e  il  regolamento  o  i  regolamenti  dei  Ministri  dello  sviluppo economico e dei beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del  turismo previsti dal Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005  sono adottati entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

  2.  Il   regolamento   dell’Autorita’   per   le   garanzie   delle comunicazioni e  regolamento  o  i  regolamenti  dei  Ministri  dello sviluppo economico e dei beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del turismo riguardanti gli obblighi dei fornitori di  servizi  di  media audiovisivi a richiesta di cui  all’articolo  44-quater  del  decreto legislativo n. 177  del  2005  sono  adottati  entro  il  termine  di

centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.

  3. Gli obblighi di programmazione di cui all’articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005  diventano  operativi  con l’entrata  in  vigore  del  regolamento  interministeriale   di   cui all’articolo 44-sexies, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

  4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’  previste dal presente decreto con le risorse umane,  finanziarie,  strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi’ 7 dicembre 2017

                             MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del

                                  Consiglio dei ministri

                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e

                                  delle  attivita’  culturali  e  del

                                  turismo

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