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Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2017 n. 202 recante “Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell’articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 202 

Disposizioni in materia  di  lavoro  nel  settore  cinematografico  e audiovisivo, a norma dell’articolo 35, della legge 14 novembre  2016, n. 220.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017)

 Vigente al: 12-1-2018 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della Costituzione;

  Vista la legge 14 novembre 2016, n.  220,  recante  disciplina  del cinema e dell’audiovisivo, e, in particolare l’articolo 35 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riordino

e  l’introduzione  di  norme  che,  in  armonia  e  coerenza  con  le disposizioni vigenti e con i principi e  le  finalita’  di  cui  alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto  compatibili,  disciplinino in modo sistematico e unitario,  con  le  opportune  differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita’, il rapporto di lavoro e l’ordinamento  delle  professioni  e   dei   mestieri   nel   settore cinematografico e audiovisivo;

  Visto l’articolo 36 della legge n. 220 del 2016, che stabilisce  la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge;

  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della normativa in tema di mansioni, a  norma  dell’articolo  1,  comma  7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni;  

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali del  30  giugno  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana  n.  166  del  20  luglio  2015,  concernente  la definizione di un quadro operativo per il  riconoscimento  a  livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

  Tenuto conto delle  disposizioni  legislative  adottate  nel  corso dell’approvazione della  legge  n.  220  del  2016,  con  particolare riferimento alla disciplina della materia del  lavoro  in  attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al  Governo  in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi  per  il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e  dell’attivita’  ispettiva  e  di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  riunione

del 2 novembre 2017;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 ottobre 2017;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 22 novembre 2017;

  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali  e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Contratti a tempo determinato

  1. All’articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «o per la produzione di specifiche opere audiovisive».

Art. 2

Apprendistato professionalizzante

  1. All’articolo 44, comma 5,  del  decreto  legislativo  15  giugno 2015,  n.  81,  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La previsione di  cui  al  primo  periodo  trova  applicazione  altresi’ nell’ambito delle attivita’ in cicli stagionali che si  svolgono  nel settore del cinema e dell’audiovisivo.».

Art. 3

Classificazione delle professioni nei settori

del cinema e dell’audiovisivo

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive

modificazioni, su proposta del Ministro dei beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, previa intesa con la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 3 del decreto legislativo  28 agosto 1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  e  sentite  le organizzazioni maggiormente rappresentative dei  lavoratori  e  degli operatori nel settore, sono stabiliti  criteri  validi  su  tutto  il territorio  nazionale  finalizzati  a  definire  una  classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche  e  le  professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.

  2. La classificazione di cui al comma 1 e’  definita  tenuto  conto del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del  decreto  legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonche’ delle qualificazioni professionali  e dei percorsi dell’istruzione professionale esistenti nel settore,  al fine di riconoscere tutte le competenze e  professionalita’  operanti nell’ambito del cinema  e  dell’audiovisivo.  In  particolare,  detta classificazione e’ adottata, secondo quanto previsto dalla  normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di  attivita’ del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n. 220  del  2016  e  dai  relativi  decreti  attuativi,  e  di  seguito riportate:

      a) sviluppo e pre-produzione;

      b) produzione;

      c) post-produzione;

      d) distribuzione;

      e) esercizio.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addi’ 7 dicembre 2017

                             MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del  Consiglio dei ministri

                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e delle  attivita’  culturali  e  del turismo

                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

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