Studio Legale
Rossignoli e Associati

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2017 recante “Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all’articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n.220”

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2017 

Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all’articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017)

 

                            IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante «Istituzione del Ministero per i beni e le  attivita’  culturali»,  e successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recente «Codice  dei  beni  culturali  e   del   paesaggio»,   e   successive modificazioni;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo,  degli uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art.  16,comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del cinema e dell’audiovisivo»;

  Visto l’art. 29, della legge n. 220 del 2016, che prevede un  Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio  cinematografico e audiovisivo;

  Visto l’art. 29, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede, al fine di consentire il passaggio del patrimonio  cinematografico  e audiovisivo al  formato  digitale,  la  costituzione  di  un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione  annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e  2019  per la concessione alle imprese di post-produzione incluse le  cineteche, di  contributi  a  fondo  perduto,  ovvero  finanziamenti  agevolati, finalizzati  alla  digitalizzazione   delle   opere   audiovisive   e cinematografiche;

  Visto l’art. 29, comma 4, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri siano definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari,  le  modalita’ per il riconoscimento  e  l’assegnazione  dei  contributi,  i  limiti massimi d’intensita’ di  aiuto  dei  contributi  stessi,  nonche’  le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato;  

  Visto l’art. 7 della legge n.  220  del  2016,  recante  «Tutela  e fruizione del  patrimonio  cinematografico  e  audiovisivo.  Cineteca nazionale»;

  Visto l’art. 12, comma 3, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si prevede che  le  disposizioni  tecniche  applicative  dei  contributi previsti  adottate,  con  decreti  del  Ministro  dei  beni  e  delle attivita’ culturali e del turismo e con decreti  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  medesimo  Ministro,  sono stabilite nel rispetto delle norme  in  materia  di  aiuti  di  Stato stabilite dall’Unione europea e che le medesime disposizioni:

a) perseguono gli obiettivi  dello  sviluppo,  della  crescita  e dell’internazionalizzazione delle imprese;

b) incentivano la nascita e la crescita  di  nuovi  autori  e  di nuove imprese;

c) incoraggiano l’innovazione tecnologica e manageriale;

d)  favoriscono  modelli  avanzati  di   gestione   e   politiche commerciali evolute;

e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

  Visto l’art. 13, comma 2, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si prevede che il Fondo per il cinema e l’audiovisivo sia  destinato  al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del capo  III  della  legge  n.  220  del  2016,  nonche’  del  Piano straordinario  per  il  potenziamento   del   circuito   delle   sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano  straordinario  per  la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29, della medesima legge;

  Visto l’art. 37 della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che  le modalita’ di controllo e i casi di revoca e decadenza dei  contributi sono stabiliti nei relativi decreti  attuativi  e  che,  in  caso  di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in  sede  di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla  revoca  del contributo concesso e  alla  sua  intera  restituzione,  e’  disposta l’esclusione  dai  medesimi  contributi,   per   cinque   anni,   del beneficiario nonche’  di  ogni  altra  impresa  che  comprenda  soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20 maggio 2017, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 4, della legge n.220 del 2016, recante «Modalita’ di  gestione  del  Fondo  per  lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo»;

  Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2017, recante «Riparto  del fondo   per   lo   sviluppo   degli   investimenti   nel   cinema   e nell’audiovisivo per l’anno 2017»;

  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  15  novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli  aiuti  di  Stato  a  favore  delle  opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

  Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea  del  17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4, 53 e 54,  che  dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno,  in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento dell’Unione europea;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano nella seduta del 21 settembre 2017;

  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  Superiore   del   cinema   e dell’audiovisivo nella seduta del 25 luglio 2017;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16 dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi, e’ stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei ministri;

  Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita’

  1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni  applicative  per la  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  finalizzati  alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche, a valere sull’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo di  cui all’art. 13 della legge n. 220 del 2016, con dotazione annua di  euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  2. Il presente  decreto  definisce,  in  particolare,  i  requisiti soggettivi dei beneficiari, le  modalita’  per  il  riconoscimento  e l’assegnazione dei contributi, i limiti massimi d’intensita’ di aiuto dei contributi stessi, nonche’ le condizioni e i termini di  utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero dei beni  e  delle attivita’ culturali e del turismo.

Art. 2

Definizioni

  1. Ai fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le  definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le  ulteriori  specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.

  2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:  

a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente  il  Ministro  e  il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema  del  Ministero  dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

c)  «impresa  di  post-produzione»:  l’impresa  che  abbia   come oggetto:

1) le  attivita’  di  montaggio  e  mixaggio  audio-video,  ivi compresa l’edizione del doppiaggio, l’aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa;

2) il restauro di  opere  cinematografiche  e  audiovisive,  il deposito,   la   digitalizzazione   catalogazione    dei    materiali cinematografici e audiovisivi;

d)«impresa di post-produzione italiana»: l’impresa post-produzione che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a  tassazione  in  Italia;  ad  essa  e’  equiparata,  a condizioni di reciprocita’, l’impresa di post-produzione con  sede  e nazionalita’ di un altro Paese membro dell’Unione europea, che  abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita’ e che sia soggetta a  tassazione in Italia;

e) «Cineteca»:  un  soggetto  con  personalita’  giuridica,  sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo  svolgere, secondo gli  standard  internazionali  di  riferimento  del  settore, attivita’ di acquisizione,  conservazione,  catalogazione,  restauro, studio,  ricerca,   fruizione   e   valorizzazione   del   patrimonio  cinematografico e audiovisivo;

f) «opera audiovisiva»: la registrazione   di   immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata  su  qualsiasi supporto e mediante  qualsiasi  tecnica,  anche  di  animazione,  con contenuto narrativo, documentaristico o  videoludico,  purche’  opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore  e  destinata  al  pubblico  dal  titolare  dei  diritti  di utilizzazione.

Art. 3

Requisiti

  1. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ai progetti di  digitalizzazione  presentati  dalle  imprese  di  post-produzione italiane in possesso di classificazione ATECO J59.11 e J59.12, aventi un capitale  versato  pari  ad  almeno  euro  40.000  e  che  abbiano  realizzato, negli ultimi due anni, una quota pari ad almeno il 25 per cento  del  proprio  fatturato  in   attivita’   di   post-produzione  cinematografica o audiovisiva, nonche’ dalle cineteche,  pubbliche  e private, italiane.

  2. A pena di inammissibilita’,  la  richiesta  di  contributo  deve riferirsi ad un progetto di digitalizzazione che  abbia  le  seguenti dimensioni minime di materiale:

a) in caso di soli materiali filmati, una durata complessiva pari ad almeno 100 ore;

b) in caso di soli film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 20 ore;

c) in caso  di  materiali  filmati  e  di  film  lungometraggi  o cortometraggi, una durata pari ad almeno 70 ore di materiali  filmati e 10 ore di film lungometraggi o cortometraggi.

  3. Anche ai fini del raggiungimento dei limiti  minimi  di  cui  al precedente   comma 2, sono ammissibili progetti presentati congiuntamente da due o piu’ soggetti che abbiano i requisiti di  cui ai commi 1 e 2.

  4. Il progetto di digitalizzazione,  a  pena  di  inammissibilita’, rispetta i requisiti tecnici di cui alla tabella allegata al presente decreto,  ulteriormente  specificati  nella   modulistica,   e   deve concludersi entro  e  non  oltre  ventiquattro  mesi  dalla  data  di assegnazione del contributo, salvo eventuali proroghe concesse  dalla DG Cinema in casi  di  documentata  impossibilita’  a  concludere  lo stesso per cause oggettive opportunamente motivate.

  5. A pena di inammissibilita’ ovvero di decadenza del beneficio, le opere ovvero il materiale devono  essere  digitalizzate  in  modo  da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilita’, anche mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.

Art. 4

Presentazione delle richieste di contributo

  1.  Le  richieste  di  contributo  sono   presentate,   utilizzando l’apposita modulistica, alla DG Cinema nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 novembre rispettivamente del 2017,  del  2018  e  del 2019,  anni  di  realizzazione  del  piano  straordinario,  ai  sensi dell’art. 29 della legge n. 220 del 2016.

  2. Ogni soggetto  puo’  presentare,  per  ciascun  anno,  una  sola richiesta di contributo.

  3. Alla richiesta di contributo sono allegati, secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica:

    a)  una  relazione  che  illustri  la  rilevanza  culturale   del materiale che si intende digitalizzare; in particolare  la  relazione evidenzia l’eventuale dichiarazione di bene culturale  del  medesimo, la  ua riferibilita’ al  patrimonio  cinematografico  ed  audiovisivo italiano  ed  europeo,  la  sua  rarita’  o  unicita’,  lo  stato  di conservazione del materiale originale, le caratteristiche tecniche di copie eventualmente gia’  digitalizzate,  l’assetto  in  merito  alla tiolarita’ dei diritti relativa all’opera;

    b) un progetto tecnico contenente i seguenti elementi:

      1) descrizione del supporto fisico su cui e’ registrata l’opera audiovisiva che si intende digitalizzare;

      2) eventuali operazioni di restauro e riparazione del supporto, propedeutiche alla digitalizzazione;

      3) tipo di scansione da effettuare, con particolare riferimento alle modalita’ e alla risoluzione tecnica della scansione medesima;

      4)  eventuale  digitalizzazione  di  materiale  preparatorio  e promozionale anche cartaceo,  illustrativo  o  fotografico,  relativo all’opera o alle opere audiovisive oggetto del progetto;

      5) modalita’ di  conservazione  e  gestione  che  si  intendono adottare per il materiale oggetto di digitalizzazione  e  per  quello digitalizzato e  le  modalita’  di  valorizzazione  e  fruizione  del medesimo materiale;

      6) ulteriori eventuali  lavorazioni  sul  supporto  originario, nonche’ sul materiale digitalizzato;

      7) specifica professionalita’  del  personale  tecnico  che  si intende adibire alle operazioni di digitalizzazione;

      8) budget del progetto, con divisione analitica dei  costi  per ogni  tipologia  di  opera  che  si  intende  digitalizzare,  e   con l’indicazione delle altre fonti  di  finanziamento  a  copertura  dei costi complessivi;

    c)  l’ulteriore  documentazione  amministrativa  e   tecnica   da allegare  come  specificato  nella   modulistica,   con   particolare riferimento:

      1) all’autorizzazione da parte  dei  titolari  dei  diritti  di sfruttamento, in merito alla digitalizzazione dell’opera  ovvero  del materiale;

      2) al  costo  complessivo  al  metro  ovvero  al  minuto  della digitalizzazione.

Art. 5

Valutazione delle richieste di contributo

  1. Il contributo per la digitalizzazione e’ assegnato sulla base di una graduatoria dei progetti, redatta in esito  alla  valutazione  di cui al comma 2.

  2. La valutazione delle  domande  e’  effettuata  dalla  DG  Cinema assegnando a ciascuna istanza  un  punteggio  sulla  base  dell’esame  della relazione e del progetto tecnico di cui all’art. 4, comma 3. In particolare, la  valutazione  e’  effettuata  assegnando  i  seguenti  punteggi:

    a) alla rilevanza  culturale  del  materiale  cinematografico  ed audiovisivo da digitalizzare, valutata sulla base della relazione  di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), sono assegnati fino a un massimo di 50 punti;

    b) alla qualita’ tecnica e alla professionalita’ complessiva  del progetto di digitalizzazione, valutate sulla  base  del  progetto  di digitalizzazione di cui all’art.  4,  comma  3,  lettera  b),  ed  ai parametri di cui all’art. 4, comma 3, lettera c), sono assegnati fino ad  un massimo di 50 punti. Nella valutazione del  progetto,  fra  gli altri parametri, si tiene conto  della  presenza  di  sottotitoli  in lingue  diverse  dall’italiano  e,  ai  fini  di  una  piu’  efficace conservazione del materiale, della  realizzazione  di  una  copia  in pellicola del materiale ovvero dell’opera digitalizzata.

  Il contributo e’ riconosciuto, secondo l’ordine  nella  graduatoria di cui al comma 1, nella misura  del  70  per  cento  del  costo  del progetto, o di parte del progetto, fino a concorrenza  dell’ammontare complessivo delle risorse previste per ciascun anno. Il contributo e’ comunque parametrato ai costi massimi di lavorazione al minuto  o  al metro specificati nella modulistica di cui al presente  articolo.  Il contributo  relativo  a  progetti  il  cui   importo   determini   il superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 1 e’ riconosciuto nei limiti   delle   risorse   effettivamente   disponibili;   non   sono riconosciuti  contributi  relativi  ai  progetti   che   seguono   in graduatoria.

  3.  La  richiesta  di  contributo   puo’   essere   accolta   anche parzialmente, con riferimento alla digitalizzazione di un  parte  del materiale proposto; a tal fine, nel provvedimento di concessione  del contributo, la DG Cinema da’ conto della parte di  materiale  oggetto di finanziamento e del relativo contributo concesso.

Art. 6

Costi eleggibili e assegnazione del contributo

  1. Ai fini della determinazione del contributo, sono eleggibili  le voci di costo ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema, relative alle seguenti fasi di lavorazione:

    a)   operazioni   relative   al   restauro   dei   materiali   da digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto;

    b) scansione digitale;

    c) eventuale trattamento di digital clean e color correction;

    d)  eventuale  realizzazione  di  una  copia  in  pellicola   del materiale ovvero  dell’opera  digitalizzata,  ai  fini  di  una  piu’ efficace conservazione del materiale;

    e) acquisto o noleggio di  sistemi  o  spazi  di  memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file per il materiale digitalizzato.

  2. Il contributo e’ erogato dalla DG Cinema per il 50 per cento del suo ammontare all’atto di riconoscimento del contributo medesimo.

  3. Il saldo del contributo e’ erogato  previa  verifica,  da  parte della DG Cinema, della rispondenza della digitalizzazione delle opere e   del  materiale   al   progetto   tecnico   presentato   e previa dichiarazione, da  parte  della  Cineteca  nazionale,  dell’avvenuta  consegna alla stessa della  copia  digitalizzata  in  ottemperanza  a quanto stabilito nell’art.  7  del  presente  decreto,  ed  ai  sensi dell’art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016.

  4. Le erogazioni di cui ai  commi  2  e  3  sono  subordinate  alla verifica in merito alla regolarita’ contributiva del beneficiario.

  5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa  comunitaria  in materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al  presente  decreto e’  cumulabile con altri aiuti  pubblici,  fatta  eccezione,  rispetto alla  specifica  opera  ovvero   al   materiale   cinematografico   e audiovisivo, per i contributi di cui all’art. 27 della legge  n.  220  del 2016 qualora i predetti contributi si riferiscano  alla  medesime voci di costo.

Art. 7

Deposito presso la Cineteca nazionale

  1. Ai sensi dell’art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016, una copia del materiale digitalizzato con  il  finanziamento  erogato  ai sensi del presente  decreto  deve  essere  consegnata  alla  Cineteca nazionale.

Art. 8

Monitoraggio e sanzioni

  1. La DG Cinema,  qualora,  a  seguito  dei  controlli  effettuati, accerti l’indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal  presente  decreto,  per  il  mancato  rispetto  delle  condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilita’ dei costi sulla base dei quali e’ stato determinato l’importo fruito,  provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni secondo legge.

  2. In ogni caso, il mancato rispetto delle condizioni  ottimali  di conservazione   delle   opere   o   del    materiale    oggetto    di digitalizzazione, secondo le modalita’ dettagliate nella richiesta di contributo di cui all’art. 4, determina la decadenza del beneficio ed il   recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni secondo legge.

  3.  La  DG  Cinema  puo’  in  ogni  momento  richiedere   ulteriore documentazione,  ritenuta  necessaria  al  fine  di   verificare   la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di  ammissibilita’ dei benefici previsti nel presente decreto, nonche’ disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.

  4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o  di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi  di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso  e alla sua intera restituzione, e’  disposta,  ai  sensi  dell’art.  37 della legge n. 220 del  2016,  l’esclusione  da  tutti  i  contributi previsti dalla medesima legge,  per  cinque  anni,  del  beneficiario nonche’ di ogni altra impresa che comprenda  soci,  amministratori  e  legali rappresentanti di un’impresa esclusa  ai  sensi  del  presente comma.

  5. Per i soggetti a cui e’ assegnato  uno  o  piu’  dei  contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a  euro 150.000, la DG Cinema  provvede  a  richiedere  alla  competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  Trascorsi  trenta  giorni  dalla  predetta richiesta,  sempre  che  siano  state  soddisfatte  tutte  le   altre condizioni e tutti i requisiti  previsti  nel  presente  decreto,  il contributo viene concesso  sotto  clausola  risolutiva  espressa,  ai sensi dell’art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.  159 del 2011.

Art. 9

Disposizioni finali

  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica la modulistica  di  cui  all’art.  4, comma 1.

  Il  presente  decreto  sara’  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo.

    Roma, 24 ottobre 2017

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

                             La Sottosegretaria di Stato     

                             Boschi                 

Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo       
Franceschini       

Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 2357

TABELLA

1. Per materiali su pellicola:

a)  la  scansione  deve  essere   realizzata   fotogramma   per fotogramma e devono essere create sequenze di immagini in formato DPX a 10 bit o in formato TIFF a 16 bit;

b) le pellicole con formato inferiore  ai  16mm  (8mm,  super8, 9,5mm) sono scansionate con risoluzione  minima  HD  (1920  pixel  in orizzontale) o 2K (2048 pixel in orizzontale);

c)  le  pellicole  con  formato  16mm  sono   scansionate   con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale);

d) i negativi originali 35mm sono scansionati  con  risoluzione minima di 4K (4096 pixel in orizzontale);

e) i duplicati negativi  e  positivi  e  le  stampe  35mm  sono scansionati con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale).

2. Per immagini nate su nastro  magnetico  analogico,  il  nastro dovra’ essere digitalizzato nel formato (codec) originale  o,  quando questo non e’ possibile, come file non compresso a 10 bit.

 

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