Studio Legale
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Decreto 17 gennaio 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni”

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014

 

Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DEI BENI

E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

E DEL TURISMO

 

  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del diritto d’autore e di altri diritti connessi  al  suo  esercizio»,  e successive modificazioni (di seguito LdA);

  Visto  il  regio  decreto  18  maggio  1942,   n.   1369,   recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22  aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto  di  autore  e  di  altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni;

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

  Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  93,  recante  «Norme  a  favore delle imprese fonografiche e compensi  per  le  riproduzioni  private senza scopo di lucro» e successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell’art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive modificazioni;

  Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita’ culturali»,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno  2010,  n.  100,  e,  in particolare,  l’art.  7,  comma  1,  che,  tra  l’altro,  dispone  la costituzione  del  nuovo  Istituto  mutualistico  artisti  interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente  personalita’  giuridica di diritto privato che «opera  sotto  la  vigilanza  congiunta  della Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   –   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria, del Ministero per i beni e le  attivita’ culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  che ne  approvano  lo  statuto  e  ogni  successiva   modificazione,   il regolamento elettorale e di attuazione dell’art. 7 della legge n.  93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l’intera  materia  del diritto connesso»;

  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la competitivita’», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l’art. 39, comma 2, il quale  dispone che: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese  nel  settore della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori, mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo maggiori economicita’ di gestione nonche’ l’effettiva  partecipazione e  controllo  da  parte  dei  titolari  di  diritti,  l’attivita’  di amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto

d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e’ libera.»;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  della  Repubblica italiana 11 marzo 2013, n. 59, con il quale, ai sensi  dell’art.  39, comma  3,  del  predetto  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  si e’ provveduto all’individuazione, nell’interesse dei titolari  aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un  razionale  e  corretto sviluppo del mercato  degli  intermediari  dei  diritti  connessi  al diritto d’autore;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013  con il quale l’on. Giovanni Legnini, e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 maggio 2013 con il quale al Sottosegretario di Stato alla  Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in materia  di  editoria  e  prodotti  editoriali,   diritto   d’autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE,  nonche’  l’attuazione  delle relative politiche;

  Audite, nella  seduta  del  1°  luglio  2013,  le  associazioni  di categoria che, dopo la trasmissione dello schema di decreto elaborato dall’apposito Gruppo di lavoro costituito  nell’ambito  del  Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore di cui  al  titolo  VII della LdA, hanno formulato osservazioni sul testo chiedendo di essere ascoltate per illustrare le proprie proposte di modifica;

  Visto il parere del Comitato consultivo permanente per  il  diritto d’autore di cui  al  titolo  VII  della  LdA,  espresso  in  data  27 settembre 2013;

  Considerato che nell’ambito delle citate audizioni  e’  emersa,  in larga  misura,  la  condivisione  dell’opportunita’  di  definire  un provvedimento che, completando il quadro  normativo  di  riferimento, possa avviare il riordino della materia del diritto connesso,  tenuto conto dell’impatto della liberalizzazione introdotta dal citato  art. 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche’  della fissazione dei requisiti minimi per le imprese operanti  nel  mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore;

  Ritenuto pertanto necessario procedere all’emanazione del  suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Definizioni di artista primario e comprimario nel settore musicale  e   nel settore delle opere cinematografiche e assimilate

  1. In attesa di pervenire ad una definizione di artista primario  e comprimario in linea  anche  con  le  future  opportunita’  derivanti dall’evoluzione tecnologica ed al fine di consentire un  corretto  ed effettivo    funzionamento    del    mercato    dell’amministrazione, intermediazione e  riscossione  dei  diritti  connessi,  fino  al  31 dicembre 2014, la qualificazione dei titolari  dei  diritti  connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione  del diritto d’autore e di altri diritti connessi  al  suo  esercizio»,  e successive modificazioni  (di  seguito  LdA),  comune  per  tutte  le imprese di cui all’art. 3, comma 2, del decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri  19  dicembre  2012,  risponde  ai  seguenti criteri:

    a) nel settore musicale  e’  artista  primario  l’artista,  o  il collettivo artistico, il cui nome e’  indicato  sulla  copertina  del supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza  di  supporto, sul formato digitale dell’opera o che,  comunque,  e’  indicato  come tale dal produttore di  fonogrammi,  anche  eventualmente  menzionato insieme ad altri artisti primari;

    b)  nel  settore  musicale  e’  artista   comprimario   l’artista esecutore che, nell’esecuzione  dell’opera,  sostiene  una  parte  di notevole importanza artistica e  il  cui  nome  e’  menzionato  nella confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, e’ indicato come tale dal produttore di fonogrammi;

    c) nel settore musicale un complesso orchestrale o corale  dotato di personalita’ giuridica, e’ artista comprimario dei  fonogrammi  in cui la parte eseguita dall’orchestra non e’ di  mero  accompagnamento ma e’ parte principale della composizione per i quali il direttore di orchestra o coro e’ artista  primario;  non  sono  aventi  diritto  a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o  corali  la cui esecuzione e’ diretta da un direttore di orchestra o coro; per  i fonogrammi  in  cui  la  parte  orchestrale  riveste  parte  di  mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di orchestra  o  coro  e’  artista  comprimario,  mentre  il   complesso orchestrale o corale non e’ artista avente diritto;

    d) nel settore musicale  sono  artisti  primari,  i  solisti  dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti,  anche sotto la conduzione di un direttore di orchestra,  in  fonogrammi  il cui  titolo  ne  richiami  l’importanza  nella  composizione;   sono, altresi’, artisti comprimari  le  prime  parti  dell’orchestra  e  il maestro del basso  continuo  al  cembalo;  inoltre,  per  particolari tipologie  di  organico  ovvero  di  composizione,  in  cui   singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che  hanno  reso  la propria  esecuzione  sotto  conduzione,  hanno  sostenuto  parti   di specifico rilievo, e’ riconosciuto il ruolo  di  artista  comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore  di  fonogrammi o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun  componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte  e  senza  conduzione,  e’  primario;  se  uno  dei componenti e’ specificamente indicato come maestro concertatore, tale componente e’ artista primario,  mentre  gli  altri  componenti  sono artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui e’ esplicitato, nel nome  del  gruppo,  il  ruolo  di  artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da  camera  senza direttore, il maestro  concertatore,  primo  violino  di  spalla,  e’ artista  primario,  mentre  i  restanti   componenti   sono   artisti comprimari;

    e) nel settore musicale sono artisti primari dei  fonogrammi  che riproducono  opere  liriche  i  cantanti  che  interpretano  i  ruoli protagonisti,  mentre  sono  artisti  comprimari   i   cantanti   che interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla lettera b);

    f) nel settore  delle  opere  cinematografiche  e  assimilate  e’ artista primario l’artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell’art. 4  ovvero  che  abbia  la  maggiore  rilevanza  nei  titoli dell’opera come protagonista del suo intreccio narrativo;      

   g) nel settore  delle  opere  cinematografiche  e  assimilate  e’ artista comprimario l’artista indicato come tale  dal  produttore  ai sensi dell’art. 4  ovvero  che  appaia  tale  dai  titoli  dell’opera interpretando un ruolo, seppure non protagonista, comunque  rilevante rispetto al suo intreccio narrativo.

  2. Le amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera  a),  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  dicembre  2012, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore  di cui all’art. 190 della LdA, provvedono all’analisi  e,  entro  il  31 dicembre 2014, possono adottare differenti criteri per la definizione di  artista  primario  e  comprimario.  Fino  all’adozione  di   tale provvedimento restano comunque fermi i criteri contemplati  al  comma 1.

Art. 2

Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli  artisti  interpreti   ed esecutori per diritti connessi al diritto d’autore di  cui  alla   legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni

  1. Al fine di garantire  l’effettiva  riscossione  da  parte  degli artisti  del  compenso  dovuto   dagli   utilizzatori,   le   imprese accreditate ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 19 dicembre  2012  concludono  accordi  sulle  condizioni  e modalita’ con cui favorire la piu’ equa  e  celere  ripartizione  dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. Con particolare  riguardo  ai casi in cui  i  compensi  dovuti  sul  medesimo  fonogramma  o  sulla medesima opere cinematografica o assimilata siano  dovuti  ad  aventi diritto appartenenti a  diverse  imprese  intermediarie,  l’eventuale mancato accordo fra intermediari, entro novanta giorni  dall’adozione del presente decreto, impone all’utilizzatore di versare  i  compensi secondo il criterio di ripartizione piu’ favorevole al comprimario.  

  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1,  le  imprese  di  cui all’art. 3, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 19 dicembre 2012 riservano agli artisti comprimari almeno il trenta per cento del compenso complessivo di  una  determinata  opera cinematografica o assimilata o di un determinato fonogramma.

  3.  Gli  accordi  di  cui  al  comma   1   sono   notificati   alle amministrazioni di cui all’art. 3 comma 1, lettera  a),  del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.

  4. Le  imprese  di  cui  all’art.  3,  comma  2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012,  che  abbiano ricevuto  mandato  dagli  artisti   interpreti   o   esecutori,   con riferimento  alle  somme  annualmente  riscosse,  procedono   ad   un accantonamento, non inferiore al venticinque per  cento  delle  somme medesime, in un fondo  appositamente  costituito  e  vincolato,  come evidenziato  in  bilancio.   Tali   accantonamenti   sono   destinati all’erogazione dei compensi in favore degli  artisti  aventi  diritto individuati all’esito della risoluzione delle controversie  derivanti dalla eventuale  contestazione  per  il  mancato  inserimento  o  per l’errata classificazione, fra artisti primari e  artisti  comprimari, degli artisti di  un  fonogramma  o  di  un’opera  cinematografica  o assimilata.

  5.  Trascorso   il   periodo   di   trecentosessantacinque   giorni dall’avvenuto riparto, gli accantonamenti di cui al comma 4, al netto delle erogazioni gia’ effettuate ai sensi del medesimo comma 4,  sono ripartite tra tutti gli artisti individuati come aventi diritto.

Art. 3

Modalita’ di ripartizione  dei  compensi  derivanti  da  riproduzione

privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi

  1. I produttori  di  fonogrammi  corrispondono,  senza  ritardo  e, comunque entro sei mesi, il cinquanta per  cento  del  compenso  loro attribuito, ai sensi dell’art. 71-octies, comma  1,  della  LdA,  per apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti o esecutori per il tramite delle imprese di cui all’art. 3, comma  2, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  19  dicembre 2012 cui hanno conferito mandato.

  2. La Societa’ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all’art. 71-septies della LdA, per gli  apparecchi  e  i supporti di registrazione video spettante agli artisti  interpreti  o esecutori alle imprese di cui all’art. 3, comma 2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri  19  dicembre  2012  cui  hanno

conferito mandato. Il cinquanta per cento di tale quota e’ utilizzato secondo quanto previsto dall’art. 71-octies, comma 3, della LdA.

  3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno  dei soggetti  intermediari  dei  diritti  degli  artisti  interpreti   ed esecutori,  ivi   indicati,   in   misura   percentuale   rapportata, separatamente  per  il  settore  audio  e  per  il   settore   video, all’ammontare dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai  sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h),  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, diversi da quelli  derivanti da riproduzione privata ad uso  personale,  nel  corso  dell’anno  di attribuzione e in base al principio  contabile  della  competenza.  A

tale fine, agli oneri di comunicazione di cui all’art. 3 del  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19  dicembre  2012  si aggiungono gli oneri di comunicazione di tutti gli elementi  indicati nel periodo precedente, la cui ottemperanza  e’  altresi’  pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri  –  Dipartimento per l’informazione e l’editoria ai sensi dell’art. 3,  comma  2,  del medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 dicembre 2012.

  4. In  prima  applicazione  del  presente  decreto,  con  esclusivo riferimento alle annualita’ 2012 e 2013, salvo  diverso  accordo  tra tutte le imprese di settore di cui all’art. 3, comma 2,  del  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19  dicembre  2012,  i compensi derivanti da riproduzione  privata,  ad  uso  personale,  di fonogrammi e di videogrammi, sono attribuiti a ciascuna delle imprese di cui all’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 19 dicembre  2012,  in  misura  percentuale  rapportata, separatamente per il settore audio ed il settore video, al numero  di mandati esplicitamente conferiti a  ciascuna  impresa  dagli  artisti interpreti ed esecutori alla data del 31  gennaio  2014.  Le  imprese comunicano alla SIAE entro il 28 febbraio 2014, gli accordi  conclusi ovvero, in mancanza, il numero  di  mandati  ad  esse  esplicitamente conferiti.

Art. 4

Obbligo di comunicazione dei dati e accessibilita’ alle  banche  dati

informatiche

  1. Al fine  di  garantire  un  livello  di  funzionalita’  adeguato all’esercizio delle attivita’ di amministrazione,  intermediazione  e riscossione da svolgere, e per favorire l’eventuale interoperabilita’ dei sistemi informativi, le imprese di cui all’art. 3, comma  2,  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  dicembre  2012,

ricevono, entro trenta giorni decorrenti dalla data di  distribuzione o utilizzazione dell’opera,  dal  produttore  o  distributore,  anche attraverso le associazioni di categoria, l’elenco dei  fonogrammi  da essi  prodotti  e  distribuiti,  con  l’indicazione   degli   artisti interpreti ed esecutori che vi hanno preso parte.

  2. Per le pubblicazioni  avvenute  antecedentemente  alla  data  di adozione del presente decreto, l’obbligo di comunicazione di  cui  al comma 1 e’ assolto entro trenta giorni decorrenti  dalla  data  della relativa richiesta formulata da ciascuna impresa di cui  all’art.  3, comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19 dicembre 2012.

  3. La mancata comunicazione dei dati di cui al  presente  articolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del  decreto-legge  30  aprile

2010, n. 64, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno 2010, n. 100, comporta  la  temporanea  sospensione  della  quota  di compenso spettante al singolo produttore di  fonogrammi  e  di  opere audiovisive, a norma degli articoli 71-septies e 71-octies della LdA.

Tale sospensione perde efficacia  qualora  l’onere  di  comunicazione venga successivamente assolto.

  4. L’elenco di cui ai commi 1 e 2 deve contenere i seguenti dati:

    a) titolo originale del fonogramma e l’eventuale titolo italiano;

    b) anno di pubblicazione o di distribuzione nel territorio  dello Stato;

    c) l’indicazione del produttore, la durata complessiva, numeri di catalogazione  e  codici  identificativi   del   fonogramma   (ISRC), l’indicazione  dell’autore  musicale,  il  luogo  di  fissazione  del fonogramma, l’elenco degli artisti interpreti ed esecutori nonche’ la residenza degli artisti interpreti ed esecutori e ogni altro elemento

o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.

  5.  In  riferimento  agli  articoli  73   e   73-bis   della   LdA, l’utilizzatore   trasmette   al   produttore    di    fonogrammi    o all’associazione di  categoria  cui  esso  appartiene,  l’elenco  dei fonogrammi utilizzati, comunicati al pubblico o diffusi entro  trenta giorni dall’avvenuta utilizzazione, comunicazione o diffusione.  Tale elenco,  distintamente  per  ciascun  fonogramma,  deve  contenere  i seguenti dati:

    a) il  titolo  originale  del  fonogramma  e  l’eventuale  titolo italiano;

    b) l’anno di distribuzione  o  pubblicazione,  l’indicazione  del produttore o del marchio, la durata complessiva di utilizzazione  del singolo fonogramma, la data  o  il  periodo  al  quale  si  riferisce l’utilizzazione, numeri di catalogazione e codici identificativi  del fonogramma (ISRC);

    c)  l’indicazione  dell’autore  e  degli  artisti  interpreti   o esecutori primari e comprimari, ai  sensi  dell’art.  82  della  LdA, nonche’ ogni  altro  elemento  o  informazione  utile  alla  corretta identificazione del fonogramma.

  6. Il produttore e il distributore del fonogramma, anche attraverso le associazioni di categoria, trasmettono, entro e non  oltre  trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5,  copia della documentazione stessa, alle imprese di cui all’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  19  dicembre 2012, unitamente ad ogni altro elemento  o  informazione  utile  alla corretta identificazione del fonogramma.

  7. In riferimento agli articoli 80 e 84 della  LdA,  l’utilizzatore trasmette alle imprese di cui all’art. 3, comma 2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei  ministri  19  dicembre  2012,  l’elenco delle  opere   cinematografiche   o   assimilate,   commercializzate, comunicate  al  pubblico,   diffuse,   rappresentate   o,   comunque, pubblicamente   divulgate   entro   trenta    giorni    dall’avvenuta commercializzazione, comunicazione, diffusione,  rappresentazione  o, comunque,  pubblica  divulgazione.  Tale  elenco,  distintamente  per ciascuna opera, deve contenere i seguenti dati:

    a) il titolo originale dell’opera e l’eventuale titolo italiano;

    b) l’anno di produzione;

    c) l’anno di distribuzione, commercializzazione o  pubblicazione, l’indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva  di diffusione della singola opera  cinematografica  o  assimilata  e  il numero di copie distribuite, la data o il periodo  di  comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o  commercializzazione  o comunque pubblica divulgazione, eventuali numeri di  catalogazione  o identificativi dell’opera cinematografica o assimilata, l’indicazione del regista, e l’indicazione degli artisti  interpreti  ed  esecutori primari, ivi inclusi  gli  artisti  doppiatori,  nel  caso  di  opera cinematografica  o  assimilata  espressa  originariamente  in  lingua diversa dall’italiano, ovvero  ogni  altro  elemento  o  informazione utile alla  corretta  identificazione  dell’opera  cinematografica  o assimilata.

  8. Tutti i dati e le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono elaborati e trasmessi in  formato  digitale  su  tracciato  dati elaborabile,  nonche’  trattati  nel  rispetto   delle   disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  9. Le banche dati informatiche di cui all’art. 1, comma 1,  lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 sono liberamente consultabili attraverso  il  sito  internet  di ciascuna impresa di cui all’art. 3, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 5

Obbligo di separazione contabile

  1. Le  imprese  di  cui  all’art.  3,  comma  2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio di  Ministri  19  dicembre  2012  gestiscono separatamente, attraverso apposite contabilita’ analitiche, le  somme da utilizzare per le attivita’ e finalita’ di cui all’art. 71-octies, comma 3, della LdA. Le risultanze delle contabilita’ analitiche sono, altresi’,  evidenziate  nella  nota  integrativa  del   bilancio   di esercizio.

Art. 6

Soggetto  preposto  alla  riscossione  dei  compensi  spettanti  agli

artisti interpreti ed esecutori

  1.  Ai  fini  dell’individuazione  del   soggetto   preposto   alla riscossione  dei  compensi  spettanti  agli  artisti  interpreti   ed esecutori, si tiene conto della data di  utilizzo  del  fonogramma  o dell’opera cinematografica o assimilata,  in  ragione  del  principio della competenza contabile con decorrenza dal primo giorno  del  mese

in cui e’ stata effettuata la comunicazione prevista all’art.  3  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.

Art. 7

Rinvio

  1. Con successivi decreti, da adottarsi ai sensi dell’art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si  procedera’  al riordino delle tematiche relative alla materia del  diritto  connesso non disciplinate  nel  presente  decreto  e  all’aggiornamento  delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 8

Clausola di invarianza della spesa

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Il presente decreto e’ trasmesso, per i  relativi  adempimenti,  ai competenti organi  di  controllo  ed  e’  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 17 gennaio 2014

p. Il Presidente

del Consiglio dei ministri

Legnini

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Giovannini

Il Ministro dei beni

 e delle attivita’ culturali

e del turismo

Bray

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014, n. 930

 

 

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