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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2017 recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalita’ italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l’estensione ai produttori indipendenti   di   opere   audiovisive dell’attribuzione   del   credito   d’imposta   per   le   attivita’ cinematografiche», e in particolare l’art. 5,   concernente   il riconoscimento della nazionalita’ italiana delle opere audiovisive;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell’audiovisivo», e in particolare gli articoli 5 e 6, concernenti la nazionalita’ italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive, nonche’ delle opere realizzate in regime di coproduzione internazionale;

Visto in particolare l’art. 5 della citata legge n. 220 del 2016, che indica, al comma 1, i parametri da considerare per l’attribuzione della nazionalita’ italiana alle opere cinematografiche e audiovisive e che prevede, al comma 2, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, per la   definizione   delle disposizioni applicative del medesimo art. 5, ivi compreso il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1, nonche’ la soglia minima di punteggio e le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalita’ italiana   dell’opera,   tenendo   conto   delle specificita’ tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione;

Visto altresi’ l’art. 39 della legge n. 220 del 2016, che prevede, tra l’altro, l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il cui art. 5 disciplina il   riconoscimento   della   nazionalita’   italiana   delle   opere cinematografiche;

Rilevata pertanto la necessita’ di definire le regole tecniche per il riconoscimento della nazionalita’ italiana sia delle   opere cinematografiche sia delle opere audiovisive,   procedendo,   nel contempo, all’armonizzazione delle modalita’ di attribuzione di pesi e punteggi tra i due settori;

Sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo nella riunione del 19 aprile 2017;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 giugno 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e’ stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del   Consiglio   dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalita’ di riconoscimento   della   nazionalita’   italiana   alle     opere cinematografiche ed audiovisive.

2. Ai fini del riconoscimento della nazionalita’ italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive, con riferimento ai requisiti riferiti a persone fisiche, il possesso della nazionalita’ di uno Stato appartenente all’Unione europea si intende equipollente al possesso della nazionalita’ italiana.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’art. 2 della legge n. 220 del 2016 citata in premessa, nonche’ le seguenti:

   a) per «Accordi di coproduzione cinematografica» si intendono gli accordi internazionali di collaborazione nel settore cinematografico ed audiovisivo, stipulati fra il governo italiano e il governo di altri Stati ovvero fra il governo italiano e le organizzazioni internazionali, e ratificati con legge dello Stato;

   b) per «opere realizzate in coproduzione internazionale» si intendono le opere cinematografiche e audiovisive realizzate da una o piu’ imprese italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed e’ vigente un Accordo di coproduzione cinematografica;

   c) per «opere cinematografiche   realizzate   in   regime   di compartecipazione   internazionale»   si   intendono   le   opere cinematografiche realizzate da una o piu’ imprese italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica;

   d) per «opere audiovisive di produzione internazionale» si intendono le opere audiovisive non cinematografiche realizzate da una o piu’ imprese italiane e una o piu’ imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica.

4. La Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di seguito «DG Cinema», provvede all’attuazione di quanto previsto dal presente decreto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali   disponibili   a legislazione vigente.

Art. 2

Nazionalita’ italiana delle opere

cinematografiche ed audiovisive

1. La nazionalita’ italiana e’ riconosciuta:

   a) in via provvisoria, rispetto alle opere cinematografiche ed audiovisive non ancora realizzate;

   b) in via definitiva, rispetto alle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate.

2. E’ riconosciuta la nazionalita’ italiana, in via provvisoria e in via definitiva, alle opere cinematografiche e audiovisive che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, differenziate per tipologie di opere audiovisive, il punteggio minimo di 70/100, fatto salvo quanto previsto negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

3. Il riconoscimento della   nazionalita’   italiana,   in   via provvisoria e in via definitiva, e’   requisito   essenziale   e indefettibile per accedere ai contributi e benefici previsti nella legge n. 220 del 2016, fatta eccezione per i crediti d’imposta previsti all’art. 19 e i contributi alla scrittura di sceneggiature previsti all’art. 26, comma 1, della medesima legge. Il mancato ottenimento ovvero la revoca della nazionalita’ italiana comportano l’impossibilita’ di accedere ai contributi e benefici e, se gia’ riconosciuti, la decadenza dagli stessi con obbligo di restituzione, ove gia’ fruiti.

4. I provvedimenti attuativi della legge n. 220 del 2016 prevedono il termine massimo entro cui deve essere richiesta ovvero ottenuta, in via definitiva, la nazionalita’ italiana dell’opera.

Art. 3

Nazionalita’ italiana delle opere cinematografiche realizzate in

coproduzione internazionale

1. E’ riconosciuta la nazionalita’ italiana anche alle opere cinematografiche, realizzate tra societa’ italiane e straniere, sulla base di Accordi di coproduzione cinematografica e qualora i contratti stipulati fra imprese cinematografiche ed audiovisive italiane e imprese cinematografiche ed audiovisive estere siano coerenti con le disposizioni contenute nei medesimi Accordi.

2. I film e le opere audiovisive prodotti in regime di coproduzione devono essere realizzati con l’impiego di risorse umane e mezzi appartenenti ad imprese cinematografiche e audiovisive dei paesi dei produttori, con proporzionalita’ tra apporti tecnico-artistici e apporti finanziari e secondo le disposizioni contenute in ciascun Accordo di coproduzione cinematografica.

Art. 4

Nazionalita’ italiana delle opere cinematografiche realizzate in

regime di   compartecipazione   internazionale   e   delle   opere

audiovisive di produzione internazionale

1. Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 220 del 2016, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sentito il parere degli esperti di cui all’art. 26, comma 2, della medesima legge, puo’ essere concessa la nazionalita’ italiana a singole   opere   cinematografiche   realizzate   in   regime   di compartecipazione internazionale e per singole opere audiovisive di produzione internazionale, nel caso   in   cui   esse   presentino particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale.

2. Ai fini del riconoscimento della nazionalita’ italiana di cui al precedente comma, fatte salve eventuali differenti disposizioni previste in specifici accordi internazionali, le percentuali di partecipazione per l’impresa italiana non possono essere inferiori al 20 per cento e devono includere, in ogni caso, i diritti di utilizzazione economica dell’opera sul territorio italiano.   Il possesso di detti requisiti costituisce presunzione di particolare interesse industriale e commerciale dell’opera.

3. La quota dei diritti di proprieta’ delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente   e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprieta’.

Art. 5

Riconoscimento della nazionalita’

italiana in via provvisoria

1. L’impresa cinematografica o audiovisiva italiana presenta alla DG Cinema istanza di riconoscimento in via provvisoria   della nazionalita’ italiana dell’opera   cinematografica   o   dell’opera audiovisiva, entro il termine perentorio del giorno precedente l’inizio delle riprese, ovvero di inizio di lavorazioni della stessa.

2. Nell’istanza di riconoscimento della nazionalita’ in   via provvisoria, da presentare in via telematica su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema ai sensi dell’art. 7 del presente decreto, il legale rappresentante dell’impresa di produzione attesta il possesso dei requisiti stabiliti nel presente decreto per il riconoscimento della nazionalita’ italiana dell’opera e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’osservanza dei   contratti   collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali.

3. Per le opere di cui all’art. 4, l’istanza contiene, secondo le specifiche contenute nella apposita modulistica,   gli   elementi artistici, tecnici, culturali, economici e finanziari con   cui valutare i particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale dell’opera medesima.

4. I provvedimenti di riconoscimento in via provvisoria della nazionalita’ italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, dal Direttore DG Cinema.

Art. 6

Riconoscimento della nazionalita’

italiana in via definitiva

1. Al completamento dell’opera, e tenuto conto di quanto previsto nell’art. 2, comma 4, del presente decreto, le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva presentano   apposita   istanza   di riconoscimento in via definitiva   della   nazionalita’   italiana dell’opera.

2. Il direttore generale Cinema   provvede   all’adozione   del provvedimento di riconoscimento in via definitiva della nazionalita’ entro i 60 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

3. All’atto del provvedimento di riconoscimento in via definitiva, nelle more dell’istituzione del Registro pubblico delle   opere cinematografiche e audiovisive di cui all’art. 32 della legge n. 220 del 2016, le opere cinematografiche sono iscritte nel Registro Pubblico cinematografico e le opere audiovisive sono iscritte in un apposito elenco pubblicato sul sito della DG Cinema.

Art. 7

Attivita’ istruttoria e modulistica

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la DG Cinema provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di cui al presente decreto.

2. Ai fini di quanto previsto all’art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, con le istanze di riconoscimento della nazionalita’ italiana sono fornite le informazioni e i dati economico-finanziari relativi al costo complessivo dell’opera ed alle relative fonti di copertura finanziaria, nonche’ la documentazione e gli ulteriori dati ritenuti utili a detti fini, anche sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema ed allegati alla modulistica prevista al comma 1 del presente articolo.

3. La DG Cinema puo’ comunque richiedere, anche ai fini di cui al comma precedente, in ogni momento ed entro il termine di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio della nazionalita’   in   via definitiva,   ulteriore   documentazione   tecnica,   economica   e finanziaria, ivi inclusa la documentazione bancaria e i contratti relativi alle fasi di produzione   e   distribuzione   dell’opera cinematografica ed audiovisiva, al fine di verificare la sussitenza dei requisiti connessi al riconoscimento della nazionalita’.

Art. 8

Decadenza e revoca del riconoscimento

della nazionalita’ italiana

1. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita’ italiana, in via provvisoria o definitiva, e’ revocato, con immediata decadenza dei suoi effetti, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

   a) l’opera realizzata non abbia i requisiti previsti nel presente decreto;

   b) siano rilasciate, dai soggetti richiedenti, informazioni false o incomplete;

   c) non siano forniti, dai soggetti richiedenti, tutti gli elementi informativi richiesti dalla DG Cinema.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica alle istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017. Alle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento della nazionalita’ provvisoria o   definitiva, presentate prima di tale data, si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e dal decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2015, n. 70.

2. Per le opere il cui inizio riprese o inizio lavorazione e’ successivo all’entrata in vigore della legge, ma precedente alla pubblicazione del presente decreto, il termine previsto all’art. 5, comma 1, e’ fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 11 luglio 2017

                                            p. Il Presidente del

                                           Consiglio dei ministri

                                         La Sottosegretaria di Stato

                                                     Boschi

Il Ministro dei beni e

delle attivita’ culturali

     e del turismo

     Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1645 

 

 

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