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Decreto 8 agosto 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Suddivisione del territorio nazionale in quattro aree geografiche, coerente con il Piano nazionale assegnazione frequenze televisive – anno 2018”

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 8 agosto 2018

 

Suddivisione del territorio nazionale in  quattro  aree  geografiche, coerente con il Piano nazionale assegnazione frequenze  televisive  – anno 2018

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2018)

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l’art. 1, comma 1032;

  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione dell’art. l commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244», convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dei  5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;

  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

  Visto codice delle comunicazioni elettroniche emanato  con  decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259  e  successive  modifiche  ed integrazioni;

  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio in materia di assetto del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  – Radiotelevisione italiana  S.p.A.,  nonche’  delega  al  Governo  per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione;

  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico   della   radiotelevisione»,   e   successive   modifiche    ed integrazioni;

  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  con  particolare riferimento  all’art.  3-quinquies,  commi  3  e  5,   e   successive modificazioni;

  Vista  la   delibera   dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni 22 giugno 2011, n. 353/11/CONS, con la quale  e’  stato approvato  il  Nuovo  regolamento   relativo   alla   radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle radiocomunicazioni  adottati  nel  2012   a   Ginevra,   sottoscritti dall’Italia;

  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle radiocomunicazioni  adottati  nel  2015   a   Ginevra,   sottoscritti dall’Italia;

  Vista la  decisione  UE  2017/899  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sull’uso della banda di frequenza 470-790 MHz  nell’Unione, del 17 maggio 2017, la quale prevede  il  termine  del  2020  per  la liberazione della banda 700MHz con la flessibilita’ di due  anni  per gli Stati  membri  che  adducano  giustificate  ragioni,  nonche’  la conclusione del  coordinamento  internazionale  delle  frequenze  tra paesi confinanti dell’Unione europea entro il 31 dicembre 2017  e  la predisposizione  di  un  piano  nazionale  con   la   tempistica   di liberazione (road map) entro il 30 giugno 2018;

  Visti gli accordi internazionali sottoscritti dal  Ministero  dello sviluppo economico  e  dalle  autorita’  degli  Stati  confinanti  in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

  Effettuata la consultazione pubblica di cui all’art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, svolta dal 4 aprile 2018 all’11 maggio  2018,  tramite  pubblicazione  sul  sito  istituzionale   del Ministero  dello  sviluppo  economico   dello   schema   di   decreto ministeriale da emanarsi ai sensi  dell’art.  1,  comma  1032,  della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

  Vista  la   delibera   dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni 27 giugno 2018, n. 290/18/CONS, che  approva  il  nuovo Piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze   (PNAF   2018), pubblicata sul  sito  istituzionale  dell’Autorita’  medesima  il  12 luglio 2018;

  Ritenuto di dover suddividere il territorio  nazionale  in  quattro aree geografiche per il rilascio delle frequenze, anche con lo  scopo di  evitare  o  ridurre  problemi  interferenziali  verso   i   Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per il servizio  mobile  con  scadenze  anticipate  rispetto  all’Italia, tenendo  conto  a  tal  fine  di  quanto  dichiarato   e   concordato nell’ambito dei coordinamenti internazionali ed al fine di assicurare un  uso  efficiente  delle  risorse  frequenziali,  la  segmentazione dell’utenza coinvolta, la riduzione dei disagi per i cittadini e  dei costi per gli operatori di rete, in coerenza  con  le  aree  tecniche utilizzate nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze  (PNAF 2018);

  Considerata  la  necessita’   di   prevedere   un   calendario   di transizione, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, con una  sequenza di rilasci e  accensioni  delle  frequenze,  conformemente  a  quanto disposto dall’art. 1, comma 1032 della legge  27  dicembre  2017,  n. 205,  e  tale  da  garantire  la  compatibilita’  degli  impianti   e assicurare altresi’ la continuita’ tra aree limitrofe;

  Ritenuto, al fine di consentire nel periodo transitorio un uso piu’ efficiente dello spettro,  di  garantire  il  trasporto  del  maggior numero di fornitori di servizi di media audiovisivi e di agevolare la migrazione tecnica di un’ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, di prevedere la dismissione della  codifica MPEG2 in favore della codifica MPEG4 su standard DVBT;

Decreta:

Art. 1

Aree geografiche

  1. Allo scopo di definire un calendario nazionale che individua  le scadenze della  tabella  di  marcia  ai  fini  dell’attuazione  degli obiettivi della decisione (UE)  2017/899,  del  17  maggio  2017,  il territorio nazionale e’ suddiviso in quattro aree geografiche, di cui alla  Tabella  1  allegata  al  presente  decreto,  per   assicurare, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con le aree tecniche utilizzate  nel Piano nazionale di. assegnazione  delle  frequenze  (PNAF  2018),  il rilascio delle frequenze da parte di  tutti  gli  operatori  di  rete titolari di relativi diritti d’uso in ambito nazionale e locale e  la ristrutturazione del multiplex contenente l’informazione regionale da parte  del  concessionario   del   servizio   pubblico   radiofonico, televisivo e multimediale ed anche allo scopo di  evitare  o  ridurre problemi   interferenziali   verso   i   Paesi   radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze  anticipate  rispetto   all’Italia,   assicurando   un   uso efficiente  delle  risorse   frequenziali,   l’ottimizzazione   della compatibilita’ degli impianti tra aree geografiche e la segmentazione dell’utenza coinvolta.

  2. Nell’ambito delle quattro aree geografiche di  cui  al  comma  1 sono individuate  delle  aree  ristrette,  di  cui  alla  Tabella  2, allegata al presente decreto, interessate dai rilasci delle frequenze dei canali 50 e 52 da parte degli operatori  nazionali  titolari  dei relativi diritti d’uso.

Art. 2

Periodo transitorio e fasi temporali

  1. Il periodo transitorio di cui ai commi 2  e  3  e’  fissato,  in attuazione dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  commi 1028 e 1032, ed in coerenza con le previsioni di cui  alla  decisione (UE) 2017/899, tenendo  conto  della  necessita’  e  complessita’  di assicurare la migrazione tecnica di un’ampia parte della  popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

  2. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e’  suddiviso in quattro fasi temporali cui associare  rispettivamente  le  quattro aree geografiche di cui all’art. 1, commi 1 e 2, per  lo  svolgimento delle attivita’ di  cui  all’art.  1,  comma  1032,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, lettere b), c) e d).

  3. Il periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 e’  suddiviso in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le  quattro  aree geografiche per lo svolgimento delle attivita’  di  cui  all’art.  1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera e).

  4. I criteri per effettuare l’associazione tra ciascuna delle  aree geografiche di cui all’art. 1, commi l e 2, e le  fasi  temporali  di cui ai commi 2 e 3, sono i seguenti:

  a) esclusione o riduzione di problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all’Italia;

  b) ottimizzazione della  compatibilita’  degli  impianti  tra  aree geografiche;

  c) continuita’ tra aree limitrofe;

  d) riduzione dei disagi  per  i  cittadini  e  dei  costi  per  gli operatori di rete.

Art. 3

Calendario

  1. In base alla applicazione dei criteri  di  cui  all’art.  2,  il calendario del periodo transitorio nelle quattro aree geografiche  di cui all’art. 1, commi 1 e  2,  secondo  le  fasi  temporali  indicate nell’art. 2, commi 2 e 3, e’ definito dalle Tabella 3 e  5,  allegate al presente decreto.

  2.  Le  specifiche  date  relative  alle  attivita’   del   periodo transitorio per ciascuna delle aree geografiche di cui  alle  Tabelle 1, 2 e 4, secondo  il  calendario  previsto  dalle  tabelle  3  e  5, allegate al presente decreto, sono stabilite con  successivi  decreti direttoriali, da emanarsi entro il termine di tre mesi antecedenti  a ciascuna delle date suindicate per ogni singola area geografica.

Art. 4

Rilascio frequenze per aree geografiche

nel periodo transitorio

  1. Nelle quattro aree geografiche di cui all’art. 1, commi  l  e  2 del presente decreto, secondo il calendario definito dalla Tabella 3, conformemente alle modalita’ operative e alle tempistiche  specifiche fornite  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   le   frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d’uso per  le  aree  corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da:

  a) tutti gli operatori di rete titolari di diritto d’uso in  ambito locale per ogni area geografica di cui alla Tabella 1;

  b) concessionario del servizio pubblico radiofonico,  televisivo  e multimediale, relativamente alle frequenze UHF e  VHF  del  multiplex del servizio pubblico contenente l’informazione regionale (Mux 1 Rai) per ogni area geografica di cui alla Tabella 1;

  c) operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito nazionale, relativamente ai canali 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2;

  d) operatori di rete in ambito nazionale titolari di diritto  d’uso delle frequenze e nelle aree territoriali  di  cui  alla  Tabella  4, pianificate dal PNAF 2018  per  ogni  area  geografica  di  cui  alla Tabella 1 per:

  i. operatori di  rete,  ai  fini  della  messa  a  disposizione  di capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale,

  ii. il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale,  relativamente  alle  frequenze  del  multiplex  del servizio pubblico contenente l’informazione regionale.

  2. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo  le tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 5, conformemente alle modalita’ operative e alle  tempistiche specifiche  fornite  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  gli operatori nazionali rilasciano le restanti frequenze utilizzate  alla data di entrata in vigore della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205, oggetto di diritto d’uso nonche’ le  frequenze  di  cui  all’art.  5, commi 2 e 3, attivate in via transitoria.

  3. I soggetti di cui all’art. 30, comma 1 del  decreto  legislativo n. 177 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, rilasciano  le frequenze  oggetto  delle  relative  autorizzazioni  per  ogni   area geografica di  cui  alla  Tabella  1,  conformemente  alle  modalita’ operative e alle tempistiche specifiche fornite dal  Ministero  dello sviluppo economico, secondo il calendario definito dalla Tabella 3. I medesimi soggetti hanno facolta’ di  presentare  al  Ministero  dello sviluppo economico, ai  sensi  dell’art.  30,  comma  1  del  decreto legislativo n. 177 del 2005 e successive  modifiche  e  integrazioni, una nuova richiesta di autorizzazione nel rispetto del PNAF 2018 e in assenza  di  interferenze  con  altri  legittimi  utilizzatori.   Gli operatori  di  rete  in  ambito  locale  titolari   di   ogni   altra autorizzazione attribuita  per  ogni  area  geografica  di  cui  alla Tabella 1,  rilasciano  le  relative  frequenze,  conformemente  alle modalita’  operative  e  alle  tempistiche  specifiche  fornite   dal Ministero dello sviluppo economico, secondo  il  calendario  definito dalla Tabella 3.

  4. Ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1036, in caso di mancata liberazione delle  frequenze  da  parte  dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3  entro  le  scadenze  previste  dal presente decreto, gli Ispettorati territoriali  del  Ministero  dello sviluppo  economico  procedono   senza   ulteriore   preavviso   alla disattivazione coattiva  degli  impianti,  avvalendosi  degli  organi della Polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’art. 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

  5. In caso di indisponibilita’ delle frequenze della banda  694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall’art. 3 e  fino all’effettiva  liberazione  delle  frequenze,  gli  assegnatari   dei relativi diritti d’uso in esito alle procedure  di  cui  all’art.  1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  hanno  diritto  a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello  sviluppo  economico agisce in rivalsa  per  tale  importo  sui  soggetti  che  non  hanno proceduto tempestivamente all’esecuzione  di  quanto  prescritto  dal calendario di cui al presente decreto.

Art. 5

Attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018

  1. Per ogni area geografica di  cui  alla  Tabella  1,  secondo  il calendario di cui all’art. 3, conformemente alle modalita’  operative e alle tempistiche specifiche fornite dal  Ministero  dello  sviluppo economico, sono attivate le frequenze pianificate  dal  PNAF  2018  e assegnate dal Ministero dello sviluppo economico:

  a) ad operatori di rete, ai fini  della  messa  a  disposizione  di capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale;

  b) al concessionario del servizio pubblico radiofonico,  televisivo e  multimediale,  relativamente  alle  frequenze  del  multiplex  del servizio pubblico contenente l’informazione  regionale.  Nel  periodo transitorio  2020-2021  e  comunque  entro  il  30  giugno  2022,  il concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e multimediale puo’ utilizzare fino al 40  per  cento  della  capacita’ trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  nel  multiplex  del  concessionario medesimo contenente l’informazione a livello  regionale.  Al  termine del precitato periodo  transitorio  il  concessionario  del  servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale  riserva  il  20  per cento della capacita’ trasmissiva alla trasmissione dei programmi  di servizio pubblico contenente l’informazione a livello regionale.

  2. Secondo il calendario di  cui  all’art.  3,  conformemente  alle modalita’  operative  e  alle  tempistiche  specifiche  fornite   dal Ministero dello sviluppo economico, sono assegnate, esclusivamente in via  transitoria,  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   agli operatori nazionali titolari di diritto d’uso dei canali 50,  52  per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2 e agli operatori nazionali titolari di diritto d’uso  delle  frequenze  e  nelle  aree territoriali  di  cui  alla  Tabella  4,  nell’ambito  di  ogni  area geografica  di  cui  alla  Tabella  1,  in  sostituzione  di   quelle rilasciate ai sensi dell’art. 4, frequenze disponibili. Il  Ministero dello sviluppo economico procede all’assegnazione in via  transitoria delle suddette frequenze, tenendo conto della necessita’ di ridurre i disagi per gli  utenti  ed  assicurare  la  continuita’  d’impresa  e l’economicita’ della trasformazione e della realizzazione delle reti.

  3. Ai sensi del comma 2 si considerano disponibili le frequenze non assegnate  ad  alcun  operatore  o   le   frequenze   da   rilasciare contestualmente da parte degli operatori di rete di cui  all’art.  4, comma 1, lettera a) e lettera b) del  presente  decreto,  nonche’  le frequenze pianificate nel PNAF 2018  e  assegnate,  a  seguito  della conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti  d’uso  delle frequenze ad operatori di rete nazionali di  cui  all’art.  1,  comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al medesimo  operatore  di rete nazionale destinatario dell’assegnazione  transitoria  o  ad  un nuovo  soggetto  ad  esso  riconducibile  nell’ambito  delle   citate procedure di’ cui al suddetto all’art. 1, comma 1031 della  legge  27 dicembre 2017, n. 205.

  4. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo  la sequenza temporale delle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 5,  conformemente  alle  modalita’  operative  e   alle   tempistiche specifiche fornite  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sono attivate le frequenze, pianificate dal  PNAF  2018  e  assegnate  dal Ministero dello sviluppo economico ad operatori di rete nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  5. Al fine di  consentire  nel  periodo  transitorio  un  uso  piu’ efficiente dello spettro,  di  garantire  il  trasporto  del  maggior numero di fornitori di servizi di media audiovisivi e di agevolare la migrazione tecnica di un’ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, in coincidenza con l’avvio delle  attivita’ del periodo transitorio stesso nell’Area 1 di cui alla Tabella 1,  e’ disposta  sull’intero  territorio  nazionale  la  dismissione   della codifica MPEG2 in favore della codifica MPEG4 su standard DVBT.

  Il presente decreto sara’ trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 8 agosto 2018

                                                 Il Ministro: Di Maio

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2018

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 720

 

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