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Decreto 7 maggio 2015 del Ministero della Giustizia recante “Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 MAGGIO 2015

Adeguamento degli importi del diritto di copia e  di certificato  ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art 274 del Testo Unico delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  che  prevede l’adeguamento degli importi del diritto di copia  e  del  diritto  di certificato ogni tre anni «in relazione  alla  variazione,  accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il Ministero dell’economia e delle finanze»;
Visti gli artt. 267, 268 e 269 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115/02 che disciplinano  gli  importi  del  diritto  di copia e l’art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto  di certificato;
Visti gli importi previsti per il diritto  di  copia  di  cui  alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n.  8  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Visto l’importo del diritto di certificato indicato dalle lett.  a) e b) dell’art. 273 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n. 115/02;
Viste le disposizioni introdotte con l’art. 4, commi  4  e  5,  del decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Ritenuto che l’adeguamento del diritto di copia va  condotto  sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;
Considerato che per il triennio 1° luglio 2008-30 giugno  2011  gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono  stati adeguati (con D.M. in data 10 marzo 2014) alla  variazione  accertata dall’ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art.  274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il  diritto  di copia e di certificato sulla base della variazione dell’indice  ISTAT nel triennio 1° luglio 2011-30 giugno 2014;
Rilevato  che  nel  triennio  considerato,   dai   dati   accertati dall’Istituto  nazionale  di  statistica,  e’  stata   rilevata   una variazione in aumento  dell’indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai ed impiegati pari al 4,4%;
Decreta:
Art. 1
L’importo di € 3,68 previsto per il diritto  di  certificato  dalle lett. a)  e  b)  dell’art.  273  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguato con decreto  del  10  marzo 2014, e’ aggiornato in € 3,84;
Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n.  6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/02, cosi’ come adeguati con decreto del 10 marzo  2014,  sono  aggiornati come di seguito indicato.
 
 
Il presente decreto  verra’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2015
  
Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Mura                     
Il Ragioniere  generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze Franco

 

 

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