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Decreto 4 agosto 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Determinazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016”

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 4 agosto 2016

 

Determinazione dei contributi per i  diritti  d’uso  delle  frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2016)

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 27;

  Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante  il «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  e  s.m.i  (di   seguito Codice), ed in particolare l’art. 35;

  Visto il decreto legislativo del 31 luglio  2005,  n.  177  recante «Testo unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»  e s.m.i.;

  Vista la delibera 353/11/Cons dell’Autorita’ per le garanzie  delle comunicazioni (di seguito Autorita’)  del  23  giugno  2011,  recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»;

  Vista la delibera 568/13/Cons dell’Autorita’ del 15  ottobre  2013, recante «Determinazione per l’anno 2013 dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale»;

  Vista la delibera 494/14/Cons dell’Autorita’ del 30 settembre 2014, recante «Criteri per la  fissazione  da  parte  del  Ministero  dello sviluppo  economico  dei  contributi  annuali  per  l’utilizzo  delle frequenze nelle bande televisive terrestri»;

  Vista la delibera 622/15/Cons dell’Autorita’ del 5  novembre  2015, recante «Definizione delle modalita’ e  delle  condizioni  economiche per la cessione della capacita’  trasmissiva  delle  reti  televisive locali, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n. 145, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  dalla  legge  21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall’art. 1,  comma  147,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

  Visto il comma 172 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge  di  stabilita’  2016)  che  cosi’  recita:   «L’importo   dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in  tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in  ambito  nazionale  o locale, e’ determinato, con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo economico,  da  emanare  entro  sessanta   giorni   dalla   data   di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in  modo  trasparente,  proporzionato  allo  scopo,   non   discriminatorio   e obiettivo  sulla   base   dell’estensione   geografica   del   titolo

autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto  di meccanismi  premianti  finalizzati   alla   cessione   di   capacita’ trasmissiva a  fini  concorrenziali  nonche’  all’uso  di  tecnologie  innovative. L’art. 3-quinquies, comma 4, del  decreto-legge  2  marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 2012, n. 44, e’ abrogato.»;

  Visto il comma 173 della medesima legge n. 208 che  stabilisce  che «il regime contributivo di cui al comma 172  si  applica  anche  alle annualita’  per  le  quali  i  contributi  dovuti  non   sono   stati determinati»;

  Visto il successivo comma 174 che  dispone  che  «Dall’importo  dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi  per  gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l’attivita’ di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale terrestre  e  per  l’utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  per  i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all’allegato n. 10 del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali  per  il  bilancio  dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.»;

  Visto il comma 175 della stessa  legge  che  stabilisce  che  «Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari  a  11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015,  si  provvede,  per l’anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia’ versate, entro  il  9 dicembre  2015,  all’entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai   sensi dell’art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che restano acquisite all’erario per  il  corrispondente  importo,  e,  a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

  Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all’Autorita’  e al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014  con  la quale, in riferimento al procedimento di infrazione n. 2005/5086,  la Commissione fornisce una  serie  di  elementi  valutativi  da  tenere presente nell’adozione del provvedimento di fissazione dei contributi annuali per l’utilizzo di frequenze digitali terrestri;

  Considerato che e’ necessario distinguere  il  regime  contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche  giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce del quadro normativo vigente;

  Considerato che durante il regime della  televisione  analogica  il concessionario era  tenuto  all’obbligo  del  pagamento  annuale  del canone  di  concessione   per   l’esercizio   della   radiodiffusione televisiva,  determinato   nella   misura   dell’1%   del   fatturato commerciale, ai sensi dell’art. 27, comma 9 della legge  23  dicembre 1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000  e  che  tale pagamento comprendeva anche l’utilizzo dei ponti di collegamento,  ai sensi dell’art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

  Considerato che il Codice prevede agli articoli 34  e  35  che  gli operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze (art. 35);  

  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  (legge  europea  2014)  che all’art. 5 ha determinato la misura dei  diritti  amministrativi,  di cui all’articolo art. 34 del Codice, imponendo alle imprese  titolari di autorizzazione generale per l’attivita’ di operatore  di  rete  in tecnica digitale terrestre il  pagamento  annuo,  compreso  l’anno  a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale, di un contributo che  e’  determinato  sulla  base  della  popolazione  potenzialmente destinataria dell’offerta nonche’ l’ammontare dei  contributi  per  i ponti di collegamento;

  Considerato che fino all’anno 2012  –  essendo  ancora  vigente  il regime analogico – gli operatori di rete hanno assolto all’obbligo di contribuzione  secondo   le   modalita’   previste   dalle   delibere

dell’Autorita’ n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale  pagamento, per espressa previsione dello  stesse  delibere,  comprendeva  sia  i contributi per l’uso delle frequenze  che  i  diritti  amministrativi dovuti per il regime di autorizzazione generale;

  Considerato che  la  delibera  494/14/Cons  dell’Autorita’  non  ha trovato attuazione e che pertanto vi e’ la necessita’ di  determinare anche per le annualita’ 2014 e 2015 i contributi per l’utilizzo delle frequenze  televisive,  in  applicazione  di   quanto   espressamente previsto dal comma 173 della legge di stabilita’ 2016;  

  Valutata la circostanza che il  nuovo  regime  che  si  delinea  in applicazione dell’art. 5  della  legge  115  del  2015  determina  un diverso e ulteriore introito per  l’erario  e  quindi  tale  introito previsto  in  circa  2,8  milioni  di  euro  per  il  primo  anno  di applicazione – secondo i calcoli forniti dalla Direzione generale per  i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e  postali  – va  tenuto  conto  in  relazione  al  vincolo  di  ottenere   entrate complessive annuali  per  il  bilancio  dello  Stato  in  misura  non  inferiore  a  euro  32,8  milioni,  come  indicato   dalla   suddetta disposizione della legge di Stabilita’ 2016;

  Considerato pertanto che per  rispettare  il  suddetto  vincolo  di finanza pubblica e’ necessario ottenere  dai  contributi  determinati  dal presente decreto un introito  complessivo  annuale  di  circa  30 milioni di euro;

  Ravvisata la necessita di individuare,  ai  sensi  del  sopracitato comma 172, il «valore di mercato delle  frequenze»,  come  valore  di partenza per la determinazione  dell’importo  dei  contributi  per  i diritti d’uso delle frequenze nazionali, e che tale  valore  si  puo’ desumere in  un  importo  pari  a  €  28.099.859  come  ricavo  medio dell’attivita’ di vendita della capacita’  trasmissiva  per  ciascuna rete (multiplex), in  rapporto  alla  capacita’  totale  disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al  triennio 2012-2014, secondo i dati disponibili forniti dall’Autorita’;

  Ritenuto necessario e ragionevole, ai fini del calcolo  del  valore di riferimento del  contributo  dovuto  per  l’utilizzo  di  ciascuna frequenza  operante  in  ambito  nazionale,  determinare  un’aliquota contributiva nella misura del 7%  da  applicare  al  suddetto  ricavo medio;

  Considerato che nelle condizioni attuali di  mercato,  anche  sulla base delle analisi svolte dall’Autorita’, il «valore di mercato delle  frequenze» risulta molto variegato a livello locale  e  che  pertanto occorre individuare un valore teorico rappresentativo di  riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le  frequenze operanti in ambito locale;

  Ravvisata la necessita’ di individuare, ai  sensi  del  sopracitato comma 172, il «valore di mercato delle frequenze in  ambito  locale», come valore  di  partenza  per  la  determinazione  dell’importo  dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze;

  Considerato e che  tale  valore  si  puo’  desumere  negli  importi ponderati a livello regionale sulla base della popolazione  residente dei ricavi medi dell’attivita’ di vendita  a  terzi  della  capacita’ trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente  al  biennio 2013-2014, secondo i dati ponderati in base alla  popolazione residente   nelle   regioni   appositamente   elaborati   e   forniti dall’Autorita’;

  Ritenuto necessario dover prendere in considerazione  i  valori  di riferimento cosi’ determinati per il calcolo del  contributo  annuale dovuto dagli operatori di rete per  l’utilizzo  delle  frequenze  con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:

Regione

Valore Riferimento

Abruzzo

19.457,0

Basilicata

19.435,5

Calabria

69.609,5

Campania

95.528,5

Emilia Romagna

128.498,0

Friuli-Venezia Giulia

65.100,0

Lazio

224.029,5

Liguria

53.098,0

Lombardia

239.944,0

Marche

59.067,5

Molise

11.155,0

Piemonte

153.076,5

Puglia

98.024,0

Sardegna

123.399,5

Sicilia

122.429,0

Toscana

57.201,5

Trentino-Alto Adige

98.514,0

Umbria

31.729,0

Valle d’Aosta

12.695,0

Veneto

122.099,5

  Ritenuto necessario e ragionevole,  in  quanto  proporzionato  allo scopo, non discriminatorio e  obiettivo  sulla  base  dell’estensione geografica   del   titolo   autorizzato,   determinare    un’aliquota contributiva nella misura del 6% da applicare ai suddetti  valori  di riferimento a livello locale  ai  fini  del  calcolo  del  contributo dovuto per  l’utilizzo  di  ciascuna  frequenza  operante  in  ambito locale;

  Considerato che in relazione alla suddetta disposizione  del  comma 172 l’importo  dei  contributi  deve  essere  basato  sull’estensione geografica del  titolo  autorizzato  e  che  pertanto  e’  necessario

calcolare il contributo  in  proporzione  al  numero  degli  abitanti (secondo i  dati  dell’ultimo  censimento  ISTAT)  corrispondenti  al bacino di servizio del diritto d’uso assegnato ai  singoli  operatori di rete;

  Considerato che nei casi di diritto  d’uso assegnato  con  copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non  coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai  fini  del  calcolo dell’estensione geografica del  titolo  autorizzato,  e’  ragionevole prendere in considerazione il 50% del totale degli abitanti di  tutte le circoscrizioni amministrative interessate;

  Ravvisata  l’esigenza  di  prevedere  un  regime  agevolato  per  i soggetti non aventi scopo di  lucro  titolari  di  diritto  d’uso  in ambito locale che  utilizzano  la  frequenza  esclusivamente  per  la trasmissione  di  programmi  da  parte  di  emittenti  televisive   a carattere comunitario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n)  del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come peraltro avveniva in passato per l’emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale «emittente per la radiodiffusione televisiva in  ambito  locale costituita  da  associazione   riconosciuta   o   non   riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro,  che  trasmette  in tecnica  analogica  programmi  originali  autoprodotti  a   carattere culturale,  etnico,  politico  e  religioso,  e  si  impegna:  a  non trasmettere piu’ del 5 per cento  di  pubblicita’  per  ogni  ora  di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il  50  per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21», che generalmente non corrispondeva alcun  canone  per  la concessione della frequenza avendo un fatturato commerciale irrisorio  o pari a zero;

  Ritenuto opportuno, essendo gli  operatori  di  rete  con  suddette caratteristiche  gia’  tenuti  al  pagamento  annuale   dei   diritti amministrativi in applicazione dell’art. 5 della legge 115 del  2015,

che determina un diverso e ulteriore introito per l’erario, prevedere per tali soggetti l’esonero dal pagamento del  nuovo  contributo  per l’uso delle frequenze, anche  in  ragione  del  numero  esiguo  delle emittenti televisive  ex  analogiche  a  carattere  comunitario  oggi titolari di diritti d’uso come operatori di rete;  

  Considerato che  si  rende  necessario  individuare  «i  meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita’ trasmissiva  a  fini concorrenziali» e che per tale finalita’ e’ ragionevole applicare una percentuale variabile  di  sconto  sul  contributo  applicabile  agli operatori in base alla quantita’ di capacita’ trasmissiva ceduta;  

  Ravvisata  l’esigenza  a  fini  concorrenziali  di  applicare  tale meccanismo  premiante  a  favore  degli   operatori   di   rete   non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell’anno precedente  al

quale si riferisce il contributo, la propria capacita’ trasmissiva  a terzi non riferibili allo stesso gruppo  imprenditoriale,  secondo  i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il  75% e il 100%, sconto del 60%;  

  Considerato che  si  rende  necessario  individuare  «i  meccanismi premianti finalizzati all’uso di tecnologie  innovative»  e  che  per tale finalita’ e’ ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20%  per  ciascuna  rete  in  caso  di  fornitura  e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita’ DVB-T2;  

  Ravvisata l’esigenza  di  applicare  tale  meccanismo  premiante  a favore degli operatori di  rete  che  abbiano  sviluppato  tecnologie innovative di trasmissione in modalita’ DVB-T2  in  misura  superiore all’80 % della propria capacita’ trasmissiva;

  Considerato che a seguito del passaggio dalla tecnologia  analogica a quella digitale, gli operatori di rete, per gli anni  2012  e  2013 hanno corrisposto i contributi di cui al citato art.  35  del  Codice sulla base di quanto previsto dall’art. 27, comma 9, della  legge  n. 488 del 1999  e  dalle  delibere  n.  353/11/Cons  e  n.  568/13/Cons dell’Autorita’;

  Considerato che per l’anno 2014, ai sensi del decreto  ministeriale 29 dicembre 2014, gli operatori di rete hanno versato  il  contributo per l’uso delle frequenze, di cui al  suddetto  art.  35  del  Codice

corrispondendo un acconto pari al 40%  di  quanto  pagato  nel  2013, fatto salvo il versamento  di  un  conguaglio,  cosi’  come  previsto dall’art. 2 dello stesso decreto 29 dicembre 2014;

  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  maggio 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e’ stato nominato  Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

  1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per  l’utilizzo  di  una  frequenza  con copertura nazionale nelle bande  televisive  terrestri,  desunto  dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell’attivita’  di  vendita  della capacita’ trasmissiva da parte degli  operatori  di  rete  nazionali, applicando l’aliquota di contribuzione del 7%,  e’  fissato  in  euro 1.966.990 per ciascuna rete (multiplex).

  2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell’anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacita’ trasmissiva  a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale  e’  scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita’ tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita’ tra  il  50%  e  il 75%; c) 60% per cessione di capacita’ tra il 75% e il 100%.  

  3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito nazionale e’ altresi’ scontato del 20%  per  ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di  una  rete  con  tecnologie innovative in modalita’ DVB-T2 in misura  superiore  all’80  %  della propria capacita’ trasmissiva.

  4. Ciascun operatore di  rete  in  ambito  nazionale  e’  tenuto  a corrispondere il contributo annuale  per  ciascuna  rete  (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.

  5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e’ equiparato al  soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio di una  rete  nazionale  di diffusione televisiva un soggetto che:

    a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio  di  una  rete nazionale di diffusione televisiva;

    b) sia sottoposto a  controllo,  direttamente  o  indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;

    c) sia sottoposto a controllo, anche in via  indiretta,  e  anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a  sua  volta  controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare  di  diritti

d’uso per l’esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva.  

  6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5,  il  controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti  diversi  dalle  societa’, nei casi previsti dall’art. 2359, commi 1 e 2, del codice  civile,  e si considera esistente anche nella  forma  dell’influenza  dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  e  dell’influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3.

Art. 2

  1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016  il  valore  di  riferimento  per l’utilizzo  di  una  frequenza  con  copertura  locale  nelle   bande televisive terrestri e’ fissato per ciascuna rete (multiplex)  e  per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:

Regione

Valore Riferimento

Abruzzo

19.457,0

Basilicata

19.435,5

Calabria

69.609,5

Campania

95.528,5

Emilia Romagna

128.498,0

Friuli-Venezia Giulia

65.100,0

Lazio

224.029,5

Liguria

53.098,0

Lombardia

239.944,0

Marche

59.067,5

Molise

11.155,0

Piemonte

153.076,5

Puglia

98.024,0

Sardegna

123.399,5

Sicilia

122.429,0

Toscana

57.201,5

Trentino-Alto Adige

98.514,0

Umbria

31.729,0

Valle d’Aosta

12.695,0

Veneto

122.099,5

  

  2. I suddetti valori di riferimento devono  essere  commisurati  in misura  proporzionale  al  numero  degli  abitanti   nel   territorio corrispondente all’ampiezza del diritto d’uso  assegnato,  secondo  i dati dell’ultimo censimento ISTAT.

  3. Ai fini del calcolo del  contributo  dovuto  per  l’utilizzo  di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma  si  applica  un’aliquota  contributiva nella misura del 6%.

  4.  In  sede  di  prima   applicazione,   nei   casi   di   diritto d’uso assegnato con  copertura  locale  limitata  e  in  cui  le  aree indicate di servizio non coincidono con quelle  delle  circoscrizioni amministrative, ai fini del  calcolo  dell’estensione  geografica  del titolo autorizzato, verra’ preso in considerazione il 50% del  totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate.

  5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito locale che abbiano ceduto nell’ultimo biennio propria capacita’ trasmissiva a  terzi  non  riferibili  allo  stesso  gruppo imprenditoriale e’ scontato secondo le seguenti percentuali:  a)  20% per cessione di capacita’ tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita’ tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di  capacita’  tra il 75% e il 100%.

  6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito locale e’ altresi’ scontato del 20% per ciascuna rete in caso  di  fornitura  e/o  gestione  di  una  rete  con  tecnologie innovative in modalita’ DVB-T2, in misura superiore  all’80  %  della propria capacita’ trasmissiva.

  7.  Ciascun  operatore  di  rete  in  ambito  locale  e’  tenuto  a corrispondere il contributo annuale  per  ciascuna  rete  (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.

  8. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d’uso in ambito locale che  utilizzano  la  frequenza  esclusivamente  per  la trasmissione  di  programmi  da  parte  di  emittenti  televisive   a carattere comunitario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n)  del decreto legislativo 31  luglio  2005,  n.  177,  sono  esonerate  dal

pagamento dei contributi determinati dal presente decreto.

Art. 3

  1. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro  il  31 luglio dell’anno cui si riferiscono dagli operatori di rete  titolari di diritti d’uso di frequenze nelle bande  televisive  terrestri,  in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva.

  2.  In  conformita’  alle  previsioni   dell’art.   9,   comma   2,  dell’allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi  non  sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d’uso oggetto della  procedura di cui all’art. 5 dell’allegato A della  medesima  delibera,  per  le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d’uso.

  3. L’ammontare dei contributi dovuti e le modalita’  di  versamento sono comunicati agli operatori di  rete  dalla  competente  Direzione generale  del  Ministero  entro  il  30  giugno   di   ciascun   anno specificando il periodo a cui si riferiscono.

  4. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 l’ammontare dei contributi  e  le modalita’ di versamento sono comunicate  dalla  competente  Direzione generale del Ministero entro 60 giorni dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto.  

  5. Entro suddetto termine in sede di prima applicazione ed entro il termine del 31 maggio di ogni anno, gli operatori di  rete,  ai  fini dell’ottenimento degli sconti di cui agli articoli 1 e 2,  presentano

alla   competente   Direzione   generale   del   Ministero   apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati  che  giustificano  il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

  6. Per gli anni  2014,  2015  e  2016  il  contributo  deve  essere corrisposto entro e non oltre il 31  dicembre  2016  al  netto  delle somme versate a titolo di acconto per l’annualita’ 2014, ai sensi  di quanto previsto dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2014.  

  7.  Eventuali  somme  corrisposte  indebitamente   possono   essere compensate dagli operatori di rete  sull’importo  dovuto  per  l’anno 2017.

Art. 4

  1. Con successivo decreto verra’ stabilito l’importo dei contributi  per i diritti d’uso delle frequenze televisive  in  tecnica  digitale dovuti per l’anno 2017 sulla base dei dati aggiornati  e  disponibili relativi ai ricavi degli operatori di  rete  in  ambito  nazionale  e locale.

  Il  presente  decreto  verra’  inviato  alla  Corte  dei  conti   e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2371

 

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