Studio Legale
Rossignoli e Associati

Decreto 15 ottobre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, per l’anno 2012”

 

DECRETO 15 OTTOBRE 2012

 

ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 448/98 E DAL DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 292, PER L’ANNO 2012

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013)

 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art.  12, che prevede la determinazione dei criteri e delle  modalita’  per  la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

Vista la legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  concernente  misure  di finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione e  lo  sviluppo,  ed  in particolare l’art. 45, comma 3; 

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2000), ed in particolare l’art. 27, comma 10;  

Visto  il  D.P.R.  n.  445/2000  e  successive   modificazioni   ed integrazioni;  

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2001), ed in particolare l’art. 145, commi 18 e 19;  

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2002), ed in particolare l’art. 52, comma 18;  

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di  televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002  e  sottoscritto  dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;  

Visto il «Codice di autoregolamentazione  Tv  e  minori»  approvato dalla Commissione per l’assetto  del sistema  radiotelevisivo  il  5 novembre 2002 e sottoscritto dalle  emittenti  e  dalle  associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;  

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2003), ed in particolare l’art. 80, comma 35;  

Vista la legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  recante  disposizioni  in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l’articolo 41, comma 9;  

Visto il decreto legislativo 1  agosto  2003,  n.  259  recante  il “Codice delle Comunicazioni elettroniche” e successive  modificazioni ed integrazioni;  

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l’art. 4, comma 5;  

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito, con modificazioni, dalla legge  27 febbraio  2004,  n.  47,  recante «Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative»  ed,  in particolare, l’art. 1, comma 1;  

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio in  materia  di  assetto  del   sistema radiotelevisivo   e   della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche’ delega al  Governo  per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;  

Visto il decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito  con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;  

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292,  concernente «Regolamento recante nuove norme per la  concessione  alle  emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3,  della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,   e   successive   modifiche   e integrazioni»;  

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l’art. 1, comma 214;  

Vista la legge 30 dicembre 2004,  n.  312  bilancio  di  previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;  

Visto il decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  31 dicembre 2004 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  Testo Unico della Radiotelevisione e successive modificazioni,  cosi’  come modificato dal D.lgs. n. 44 del 15 marzo 2010;  

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per  la formazione del bilancio annuale  e pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l’art. 1, commi 15 e 19;  

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2007), ed, in particolare l’art. 1, comma 1244;  

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l’art. 2 comma 296;  

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio  2008, n. 36,  ed,  in  particolare,  l’art.  4, comma  4,  riguardante  il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;  

Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101  ed  in  particolare l’art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di  rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione  al  piano  di  assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo  economico, di natura non regolamentare, d’intesa con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito  un  calendario  per  il  passaggio definitivo alla  trasmissione  televisiva digitale  terrestre   con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;  

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121  con  cui  le funzioni  del  Ministero  delle Comunicazioni, con le relative risorse finanziarie, strumentali e  di personale, sono trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008, n. 197 recante il regolamento di organizzazione del  Ministero  dello Sviluppo Economico;  

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di  bilancio di previsione dello Stato per  l’anno finanziario  2009  e  bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;  

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre  2009,  pubblicata  nel  S.O. alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  30 dicembre  2009   recante “Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio  pluriennale  per  il triennio 2010-2012;  

Visto il decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli  delle  Unita’ previsionali di base relative al bilancio di previsione  dello  Stato per  l’anno finanziario  2010,  pubblicato  nel  SO  alla   Gazzetta ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009;  

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante:  «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;  

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante  “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita’ 2011)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297;  

Vista  la   delibera   dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 353 del 23 giugno 2011 recante  “Nuovo  Regolamento relativo  alla  radiodiffusione televisiva  terrestre   in   tecnica digitale” ed in particolare il capo 2 e seguenti;  

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 settembre 2011 pubblicato sulla  G.U.  n.  246 del 21  ottobre  2011  recante “Modifiche al calendario nazionale per il passaggio  definitivo  alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2”;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  16  novembre 2011 recante “Nomina dei Ministri” con cui il dottor Corrado  Passera e’  stato  nominato  Ministro  dello  Sviluppo  Economico   e   delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

Vista la sentenza n. 1683  del  18  marzo  2011  con  la  quale  il Consiglio di Stato ha ritenuto che  il requisito  della  regolarita’ della correntezza contributiva, di cui all’art. 2 del Regolamento  n. 292/04, debba essere posseduto alla data di scadenza del termine  per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi;  

Considerata l’opportunita’, nelle more della  emanazione  di  norme modificative del Regolamento di cui  al citato  decreto  5  novembre 2004,  n.  292,  di consentire  ai  soggetti  gia’  concessionari  o autorizzati ed oggi operanti  in  tecnica  digitale  nella  veste  di fornitore di servizi di media audiovisivi, di presentare domanda  di ammissione  ai  benefici  di  cui  all’art.  1  del  citato   decreto ministeriale n. 292/2004; 

 

Decreta:

 

Art. 1

Presentazione della domanda

 

1.  La  domanda  per  ottenere  i  benefici  previsti  dal  decreto ministeriale  5  novembre  2004,  n.  292 concernente:  «Regolamento recante nuove norme per  la  concessione  alle  emittenti  televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, della  legge  23  dicembre 1998, n. 448 e  successive  modifiche  e integrazioni»,  di  seguito indicato come «regolamento», per l’anno 2012, puo’ essere  presentata dai titolari di autorizzazione per  fornitore  di  servizi  di  media audiovisivi in  ambito  locale  ai  sensi  della delibera  Agcom  n. 353/11/Cons, gia’ concessionari o autorizzati in  tecnica  analogica, per un marchio diffuso, fino  alla  completa  digitalizzazione  della regione di appartenenza in tecnologia analogica ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole all’ammissione delle provvidenze di cui all’art. 1, comma 2 del citato regolamento.  

2. Qualora dopo lo switch-off l’attivita’ di operatore  di  rete  e quella di fornitore di servizi di media audiovisivi  sia  esercitata tramite societa’ separate, le stesse devono avere i medesimi soci con le medesime partecipazioni societarie ovvero una delle  due  societa’ deve controllare il cento per cento del capitale  sociale dell’altra societa’. In tali ipotesi la domanda viene presentata dalla  societa’ titolare dell’autorizzazione  per  fornitore  di  servizi  di  media audiovisivi, unitamente alla documentazione comprovante tali  assetti societari.  

3. I soggetti titolari di piu’ di una autorizzazione per  fornitore di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda  solo  per il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica.  

4. La domanda  deve  essere  inviata,  in  duplice  copia,  di  cui l’originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via  fax, entro e non oltre trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente bando della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al comitato  regionale  per  le  comunicazioni ovvero, se  non  ancora costituito, al comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi, competente  per territorio.  La  data  apposta  sulla raccomandata dall’ufficio postale  accettante   fa   fede   della tempestivita’ dell’invio. 

Ciascuna emittente puo’ presentare la domanda: 

a) per la regione o la provincia autonoma nella quale e’  ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo; 

b) per le ulteriori regioni o province autonome  nelle  quali  la medesima emittente, ai sensi dell’art. 1, comma 4,  del  regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore  al  settanta  per  cento  di quella residente nel territorio della regione  o  provincia  autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  i capoluoghi di provincia, le province, i  comuni  serviti  all’interno del bacino televisivo, specificando, altresi’,  se  la copertura  e’ totale o parziale e, in quest’ultimo caso le aree, del  capoluogo  di provincia, della provincia o del comune, servite.  In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l’emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente  avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di  fatturato  e per la sola lettera b) almeno un dipendente. 

 

Art. 2

Contenuto della domanda

 

1.  La  domanda  deve  contenere  a  pena   di   esclusione   dalla graduatoria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445 relativa: 

a) Indicazione degli elementi atti  ad  individuare  il  soggetto richiedente, ed in particolare gli estremi  della comunicazione  del provvedimento di autorizzazione per fornitore  di  servizi  di  media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero ai sensi  della delibera n. 353/11/Cons per il marchio gia’ precedentemente diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza  in tecnologia analogica in virtu’ di concessione o autorizzazione. 

b) Dichiarazione che l’impresa editrice ha assolto  a  tutti  gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone  di  concessione per gli anni pregressi e contributi  ai  sensi  dell’art.  21  della delibera n. 353/11/Cons; 

c)  il  numero  di  codice  fiscale  e  di  partita  I.V.A.   del richiedente; 

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione  per l’anno 2011 alle provvidenze di cui all’art. 7 del  decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 1993,  n.  422.

L’adozione  del  provvedimento  formale  di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  16 settembre 1996, n.  680,  ovvero  l’adozione del  parere  favorevole all’ammissione stessa da parte della commissione per  le  provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva  di  cui  all’art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso  condizione  per  l’erogazione

totale del contributo; 

e) la dichiarazione di adesione al:

1) Codice di autoregolamentazione in materia di  televendite  e spot di televendita di beni e servizi di astrologia,  di  cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai  pronostici  concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002  e  sottoscritto  dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; 

2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela  dei  minori  in Tv,  approvato  dalla   Commissione   per  l’assetto   del   sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle  emittenti  e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; 

3)  Codice  di  autoregolamentazione  delle   trasmissioni   di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto  del  Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36; 

2. Nella domanda  devono  essere  indicati  gli  elementi  previsti dall’art. 4, comma 1 del regolamento, con idonea documentazione  atta a comprovare il possesso ovvero mediante dichiarazioni ai  sensi  del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  In particolare, deve essere indicato:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio  2009  –  2011, intendendosi per fatturato quanto  previsto dall’art.  1,  comma  4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l’emittente presenti la domanda per piu’ regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all’esercizio  di ogni singola emittente televisiva in  ciascuna  regione  o  provincia autonoma; qualora tale indicazione  non  fosse  possibile  in  quanto l’emittente televisiva realizza il proprio fatturato  indistintamente sull’intero territorio servito, la media dei fatturati dell’emittente stessa dovra’ essere suddivisa tra le regioni o province  oggetto  di domanda per l’ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome; 

b) il personale con rapporto di lavoro dipendente  con  carattere di  subordinazione,  applicato  nell’anno 2011  esclusivamente  allo svolgimento dell’attivita’ televisiva di ogni singola  emittente  per il quale si chiede il contributo,  suddiviso  secondo  le  previsioni dell’art. 4, comma 1, lett. b)  del  regolamento;  nel caso  in  cui l’emittente presenti la domanda per piu’ regioni o province  autonome deve  essere  indicata la  quota  parte  del  personale   dipendente applicato allo  svolgimento  dell’attivita’  televisiva  in  ciascuna regione o provincia autonoma;  

3. La domanda deve, altresi’, contenere: 

a) la dichiarazione resa ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di  essere  in  regola  al momento della presentazione  della  domanda  con  il  versamento  dei contributi previdenziali per il numero dei  dipendenti  dichiarati  a partire dal 1° gennaio 2011. 

b) la  dichiarazione  di  non  essere  assoggettata  a  procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell’art. 2, comma  1,  lett.  b), del regolamento; 

c) la  dichiarazione  di  non  essersi  impegnata  a  trasmettere televendite per oltre l’80% della propria programmazione,  ai  sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento; 

d) l’indicazione della Banca nonche’ delle  coordinate  bancarie, comprensive dei codici Abi, Cab  ed  Iban, intestate  alla  societa’ titolare dell’emittente nel quale effettuare il bonifico relativo  al pagamento del contributo.  

4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono  piu’  di  una attivita’, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel  caso  in  cui  il richiedente presenti per la prima volta domanda per l’ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato  alla  domanda  uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell’art. 3  del  regolamento con l’impegno ad instaurare entro l’esercizio in corso un regime  di separazione contabile.  

5. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell’ammontare annuo dello stanziamento  previsto dall’art. 45, comma 3, della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e successive modificazioni, il comitato regionale per le  comunicazioni e,  ove  non  costituito,  il  comitato  regionale per  i servizi radiotelevisivi,  deve  trasmettere  al  Ministero   dello   sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni  –  Direzione  generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione –  di seguito denominato  “Ministero”,  non  oltre  quindici  giorni  dalla scadenza del termine per l’invio delle domande per l’ottenimento  del contributo, la seconda copia della  domanda  presentata  da  ciascuna emittente.

 

Art. 3

Predisposizione e trasmissione della graduatoria

 

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente  bando,  i comitati regionali per le comunicazioni e,  ove  non  costituiti,  i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,  provvedono,  dopo aver accertato l’effettiva sussistenza dei requisiti per  beneficiare del  contributo,  a  predisporre  le   relative   graduatorie e a comunicarle,  entro  trenta  giorni  dalla  loro   approvazione,   al Ministero,  rendendole, contestualmente  pubbliche.  

Le  graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il  personale dipendente di cui all’art.  4  del  regolamento  nonche’  i  relativi punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata allo  stesso  regolamento.  Non  e’   consentito   l’inserimento   in graduatoria  di  emittenti  che ricadano  nelle  condizioni  di  cui all’art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.  

2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma  1, fermo restando il disposto dell’art. 71, comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono  tenuti  a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in  graduatoria riferite agli elementi di cui all’art. 4, comma 1, lettere a)  e  b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate,  all’atto della domanda, dalla documentazione  di  cui  all’art.  7,  comma  1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi  sono,  altresi’, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2  e 3, del regolamento. 

 

Art. 4

Erogazione del contributo

 

1. Il Ministero provvede all’erogazione  dei  contributi,  salvi  i casi di esclusione di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b)  e  c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento  relativo  a  ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento  e  Bolzano.  Il contributo e’ erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all’erogazione del contributo, secondo quanto  previsto dall’art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro  quinti,  alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti  del trentasette per cento dei graduati arrotondato all’unita’  superiore, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del regolamento.  

2.  In  caso  di  ritardi  procedurali,  alle   singole   emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi dell’art. 2, comma 1 e’ erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero  diritto,  calcolato  sul  totale  di  competenza dell’anno 2011.  

3. Il Ministero provvede alla revoca  dei  contributi  nei  casi  e secondo le procedure di cui all’art. 8 del regolamento.  

4. A seguito dell’entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177, cosi’ come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010  recante il  “Testo  Unico  dei  Servizi  Media Audiovisivi e radiofonici”, i  provvedimenti  sanzionatori  cui  fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l’esclusione dagli stessi previsti dall’art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono  quelli emanati dall’Autorita’  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  per violazione dell’art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziche’ quelli in precedenza rispettivamente previsti  dagli  abrogati  commi 10, 11 e 13 dell’articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.  

Il presente atto  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 

 

Roma, 15 ottobre 2012 

Il Ministro dello sviluppo economico: Passera 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 Registro n. 12, foglio n. 357

 

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