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Decreto 15 luglio 2019 del Ministero dell’interno recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 15 luglio 2019 

Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici.

 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2019)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

  Visto l’art. 4-ter, comma 9, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio  del  settore  dei contratti   pubblici,   per    l’accelerazione    degli    interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a seguito di eventi  sismici»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a norma del quale, per la  realizzazione dei lavori di completa messa in  sicurezza  dell’acquifero  del  Gran Sasso,  il  Commissario  straordinario  nominato,  di   seguito   «il Commissario straordinario», opera  in  deroga  alle  disposizioni  di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il  rispetto  dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione  europea, demandando  ad  un  successivo  decreto  del  Ministro   dell’interno l’individuazione   delle   speciali    misure    amministrative    di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle  misure di  prevenzione,   nonche’   nuove   disposizioni   in   materia   di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30 ottobre 2014, n. 193, concernente: «Regolamento recante  disposizioni concernenti le modalita’ di funzionamento, accesso,  consultazione  e collegamento con il CED, di cui all’art.  8  della  legge  1°  aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica  della  documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159»;
Visto l’art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre  2012,  n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18 aprile 2013, recante: «Modalita’ per l’istituzione e  l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori  non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all’art.  1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto  l’art.  30  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Decreta:

Art. 1

  1. Ai fini della prevenzione dell’infiltrazione della criminalita’ organizzata  nella  realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture connessi alla completa messa in  sicurezza  dell’acquifero  del  Gran Sasso, il Prefetto di L’Aquila, di seguito «il Prefetto»,  in  deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto  legislativo  6 settembre 2011,  n.  159,  e  successive  modificazioni,  di  seguito «Codice antimafia», provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia  in favore degli operatori economici interessati.
  2. In relazione alle attivita’ di cui  al  comma  1,  al  Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso  e  accertamento delegati dal Ministro  dell’interno  ai  sensi  del  decreto-legge  6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonche’ quelli di cui all’art.  93  del  Codice antimafia.

                               Art. 2

  1. Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del  Governo,  ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre  2012, n. 190, oppure nell’«Anagrafe  antimafia  degli  esecutori»,  di  cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, l’iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia.
  2. Il Commissario straordinario, direttamente  oppure  tramite  il soggetto attuatore, comunica al Prefetto nonche’  al  Prefetto  della provincia ove l’impresa ha la sede legale o al Prefetto  responsabile della Struttura di  Missione  la  conclusione  o  l’approvazione  del contratto avvenuta durante il periodo  di  validita’  dell’iscrizione medesima.

Art. 3

  1. In deroga a quanto previsto dall’art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30  ottobre 2014,  n.  193,  il  rilascio  della   comunicazione   antimafia   e’ immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della  banca   dati nazionale unica della documentazione antimafia,  di  seguito  «BDNA», anche quando l’accertamento e’ eseguito per un soggetto  che  risulti non censito.
  2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la sussistenza  di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di  cui  all’art.  67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche  e accerta  la  corrispondenza  dei   motivi   ostativi   emersi   dalla consultazione  della  banca  dati  alla  situazione  aggiornata   del soggetto sottoposto ad accertamenti.
  3. Sulla base degli esiti dell’attivita’ di  verifica  svolta,  il Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni dalla data della consultazione.

Art. 4

  1. Il rilascio dell’informazione antimafia si  svolge  secondo  un procedimento  articolato  in  due   fasi:   la   prima,   finalizzata all’emissione di una liberatoria provvisoria; la seconda, finalizzata all’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.
  2. Il rilascio della  liberatoria  provvisoria  e’  immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA anche quando l’accertamento e’ eseguito per un soggetto che risulti non censito, se non  emergono nei confronti  della  sua  compagine  proprietaria  e  gestionale  le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b),  c) del Codice antimafia.
  3. La liberatoria provvisoria consente di stipulare,  approvare  o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  servizi  e forniture di cui all’art. 1, ovvero  di  rilasciare  o  consentire  i provvedimenti indicati  nell’art.  67  del  Codice  antimafia,  sotto condizione risolutiva  e  il  Commissario  straordinario,  oppure  il soggetto attuatore, revoca  le  autorizzazioni  e  le  concessioni  o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese  sostenute  per  l’esecuzione del rimanente, nei  limiti  delle  utilita’  conseguite,  qualora  il provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo.
  4. Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto  avvia  i  necessari  approfondimenti  volti  a   verificare l’attualita’ delle iscrizioni nonche’ ad  accertare  i  tentativi  di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell’art. 84, comma 4, del Codice antimafia.
  5. All’esito dell’attivita’ svolta ai sensi  del  comma  4,  entro trenta giorni dalla data della consultazione,  il  Prefetto  rilascia l’informazione  antimafia  liberatoria  ove  non  risulti  confermata l’attualita’ delle iscrizioni rilevate e non  emergano  tentativi  di infiltrazione della  criminalita’  organizzata.  Il  Prefetto  emette l’informazione  antimafia   interdittiva   ove   risulti   confermata l’esistenza  anche  di  una  sola  delle  situazioni  automaticamente ostative  di  cui  all’art.  67  del  Codice  antimafia,  ovvero   la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo Codice.
  6. In tutti i casi in cui sia stata  rilasciata  una  informazione antimafia  liberatoria  provvisoria,   il   Prefetto   procede   agli adempimenti   istruttori    disposti    nell’ambito    dell’ordinario procedimento  di  verifica  antimafia  e  conclude  il   procedimento emettendo il provvedimento definitivo,  liberatorio  o  interdittivo, entro trenta giorni dalla data della consultazione.

Art. 5

  1. Ferme restando le competenze di monitoraggio e di  analisi  del contesto che fanno capo alla Prefettura di L’Aquila con  il  supporto operativo e di intelligence delle  Forze  di  polizia  e  del  Gruppo interforze  presso  la  stessa,  per  accelerare  i  controlli  senza pregiudicarne l’incisivita’,  la  Direzione  Investigativa  Antimafia fornisce al Prefetto, entro il termine  di  dieci  giorni  dall’avvio dell’istruttoria, le risultanze  dei  propri  atti,  incluso  l’esito delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di  indagine delle Forze di polizia (SDI).
  2. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui  dispone,  la  Direzione  investigativa  antimafia costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari  di  cui all’art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve  essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva  segnalazione alla stazione appaltante.
  3. Fermo il rispetto del termine complessivo di trenta  giorni  di cui  all’art.  4  per  il  rilascio   dell’informazione   definitiva, liberatoria  o  interdittiva,  gli  accertamenti  da  effettuarsi  su richiesta del Prefetto  in  altra  provincia,  a  cura  dei  Prefetti territorialmente competenti, devono concludersi nel termine di  dieci giorni dalla richiesta.

Art. 6

  1. Resta ferma, nei limiti in cui non sia stata  derogata  con  il presente  decreto,  l’applicazione  delle  disposizioni  del   Codice antimafia ed, in particolare, degli articoli  85,  88,  commi  4-bis, 4-ter, 4-quater, 89 e 92, commi 3, 4, 5.

Art. 7

  1. Il Prefetto e il Commissario straordinario  possono  prevedere, mediante la stipula di appositi protocolli d’intesa, ulteriori e piu’ specifiche  forme  di  collaborazione  ritenute  idonee  a  prevenire tentativi  di  infiltrazione   criminale   negli   ambiti   operativi considerati.
  2. Le intese di cui al  comma  1  devono  individuare  le  risorse economiche  da  destinare  al  finanziamento  delle   attivita’   ivi previste.

Art. 8

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 15 luglio 2019

 Il Ministro: Salvini

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