(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.246 del 14 ottobre 2021)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita’ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalita’ organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;
Visto, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che l’estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia’ adottate dalle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l’applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori previsto all’art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute;
Decreta:
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 12 ottobre 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2563